REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 6                                                                
Variazioni di bilancio a norma della lett. e)                                   
del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001                              
1.  L'elenco "E" di cui all'art. 11 della L. R. 28 dicembre 2001, n.            
50, e' sostituito dall'elenco "E" allegato alla presente legge.                 
NOTE ALL'ART. 6                                                                 
Rubrica                                                                         
1) Il testo della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n.             
40 del 2001, citata alla nota al titolo, e' il seguente:                        
"Art. 31 - Variazioni di bilancio                                               
omissis                                                                         
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti              
legislatisi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad           
effettuare con propri provvedimenti amministrativi: le seguenti                 
tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:                   
omissis                                                                         
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima              
unita' previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione           
vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti            
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;                           
omissis".                                                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 11 della L.R. n. 50 del 2001, citata alla nota            
all'art. 4, e' il seguente:                                                     
"Art. 11 - Variazioni di bilancio a norma della lettera e) del comma            
2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001                                        
1. In attuazione della lettera e) del comma 2 dell'art. 31 della L.R.           
15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione nella           
gestione degli interventi finanziati con assegnazioni a destinazione            
vincolata, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, ove                 
necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative              
agli stanziamenti di competenza e di cassa fra capitoli di spesa                
appartenenti alla medesima unita' previsionale di base per le unita'            
previsionali di base di cui all'elenco "E" allegato alla presente               
legge, nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti               
dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti e nel rispetto             
degli equilibri economico-finanziari del bilancio.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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