REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 5                                                                
Ambiti di intervento                                                            
1. Per il raggiungimento delle finalita', di cui all'art. 1, la                 
Regione interviene nell'ambito delle proprie competenze promuovendo,            
sostenendo, anche mediante la concessione di contributi, coordinando            
o realizzando:                                                                  
a) iniziative di cooperazione internazionale con i Paesi in via di              
sviluppo, intese sia come interventi attuativi, sia come                        
predisposizione e verifica di fattibilita' di interventi di                     
particolare rilievo ed azioni di assistenza e collaborazione                    
istituzionale nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi in via di                
transizione;                                                                    
b) iniziative straordinarie di carattere umanitario a beneficio di              
popolazioni dei Paesi colpiti da eventi eccezionali causati da                  
calamita', conflitti armati, situazioni di denutrizione e gravi                 
carenze igienico-sanitarie;                                                     
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunita'                 
regionale ai temi della solidarieta' internazionale,                            
dell'interculturalita' e della pace, iniziative culturali, di ricerca           
ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani,           
volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in                    
particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni           
politiche o le condizioni personali e sociali;                                  
d) iniziative di formazione di personale destinato a svolgere                   
attivita' di cooperazione allo sviluppo e per favorire l'accesso ai             
finanziamenti europei ed internazionali.                                        
2. L'intervento regionale si attua per mezzo di iniziative proprie,             
progettate, predisposte e realizzate anche avvalendosi della                    
collaborazione dei soggetti territoriali, nazionali ed                          
internazionali, come pure valorizzando e sostenendo, nei limiti e con           
le modalita' previste ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9, le iniziative            
promosse da soggetti di cui all'art. 4.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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