TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 5
(gia' abrogata lett. b) del comma 3 da art. 92,
L.R. 21/4/1999, n. 3, poi sostituiti
rubrica e commi 1 e 3, nonche' abrogato comma 7
da art. 1, L.R. 10/12/2001, n. 46)
Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle
relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla
Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a seguito
dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi
stabiliti dalla Legge n. 241 del 1990 sulla base della domanda
presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma
3 del presente articolo nonche' del progetto di utilizzazione dei
locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La
domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al
modello e alle modalita' stabilite dalla Provincia competente con
apposito atto, qualora adottato. La domanda dovra' indicare anche la
denominazione prescelta per la istituenda agenzia.
3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria
che accerti:
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli
artt. 7 e 8;
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del
DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato
sottoposto a procedura fallimentare.
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone
giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione
Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24
luglio 1977, n. 616.
5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di
agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero
arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione
turistica ha carattere stagionale.
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale
o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio
nazionale, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere
adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.
7. abrogato