REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"

TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01

          Art. 5                                                                
(gia' abrogata lett. b) del comma 3 da art. 92,                                 
L.R. 21/4/1999, n. 3, poi sostituiti                                            
rubrica e commi 1 e 3, nonche' abrogato comma 7                                 
da art. 1, L.R. 10/12/2001, n. 46)                                              
Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo                        
1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo e l'esercizio delle               
relative attivita' sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla             
Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia.                                 
2. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione e' disposto a seguito           
dell'istruttoria effettuata dalla Provincia stessa nei tempi                    
stabiliti dalla Legge n. 241 del 1990 sulla base della domanda                  
presentata dal soggetto interessato, corredata dalla relativa                   
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma            
3 del presente articolo nonche' del progetto di utilizzazione dei               
locali, da una relazione tecnico illustrativa e dalle planimetrie. La           
domanda e la relativa documentazione devono essere conformi al                  
modello e alle modalita' stabilite dalla Provincia competente con               
apposito atto, qualora adottato. La domanda dovra' indicare anche la            
denominazione prescelta per la istituenda agenzia.                              
3. L'autorizzazione e' rilasciata a seguito di apposita istruttoria             
che accerti:                                                                    
a) il possesso dei requisiti strutturali e professionali di cui agli            
artt. 7 e 8;                                                                    
b) il possesso dei requisiti di onorabilita' e di capacita'                     
finanziaria, comprovati nelle forme e nei modi di cui all'art. 3 del            
DLgs 23 novembre 1991, n. 392 o mediante dichiarazione sostitutiva di           
certificazione ove consentita dalla normativa vigente;                          
c) l'avvenuta riabilitazione nel caso in cui il soggetto sia stato              
sottoposto a procedura fallimentare.                                            
4. Per il rilascio della autorizzazione a persone fisiche o a persone           
giuridiche straniere non appartenenti a Stati membri della Unione               
Europea, sono fatte salve le norme previste dall'art. 58 del DPR 24             
luglio 1977, n. 616.                                                            
5. La Provincia puo' rilasciare autorizzazioni all'apertura di                  
agenzie di viaggio e turismo per periodi che non coprono l'intero               
arco dell'anno solare nelle localita' in cui la frequentazione                  
turistica ha carattere stagionale.                                              
6. La Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale           
o tale da confondersi con altre gia' operanti sul territorio                    
nazionale, fermo restando che non potra', in ogni caso, essere                  
adottata la denominazione di Comuni e Regioni italiani.                         
7. abrogato                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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