REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO II                                                       
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
                CAPO I                                                          
         Principi generali                                                      
          Art. 5                                                                
Potere regionale di indirizzo e coordinamento                                   
1. La Regione puo' adottare atti di indirizzo e coordinamento in                
merito alle funzioni espropriative; atti di coordinamento tecnico;              
direttive volte a regolare l'esercizio delle funzioni conferite ai              
sensi del Capo II del presente Titolo.                                          
2. La Regione puo' adottare altresi' direttive su procedure e                   
modalita' di calcolo degli indennizzi per le Commissioni provinciali            
per la determinazione del valore agricolo medio di cui all'articolo             
24, anche finalizzate all'esigenza di favorire la ricostituzione del            
bene espropriato.                                                               
3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono assunti con delibera del                 
Consiglio regionale, su proposta della Giunta previa intesa con la              
Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 31 della              
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).             
Tali atti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.               
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999 e' il seguente:                  
"Art. 31 - Intese                                                               
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i                 
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede                   
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.                            
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della               
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie            
locali espressione degli Enti locali.                                           
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali           
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.             
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza           
assoluta di tali componenti.                                                    
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci             
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono             
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle                
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente             
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al             
comma 3.                                                                        
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non            
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza            
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del               
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.                
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere              
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I                  
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza               
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta              
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza               
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni                     
successive.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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