LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28
INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore
il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 novembre 2002 VASCO ERRANI
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 31 dello Statuto regionale e' il
seguente:
"Articolo 31
omissis
2. Il termine per la promulgazione e la entrata in vigore di una
legge puo' essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia
dichiarata urgente dal Consiglio ed il Governo della Repubblica lo
consenta mediante l'apposizione del visto del Commissario.".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 1637 del 9 settembre 2002; oggetto consiliare n. 3335 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 18 settembre 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 198 in data 23 settembre 2002;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Turismo Cultura
Scuola Formazione" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione IV "Sicurezza sociale".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6 del 15
ottobre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Zanichelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 2002,
atto n. 85/2002.