LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27
MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"
Art. 5
Modifiche all'articolo 19 della L.R. 1/01
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 1/01 e' cosi' sostituito:
"6. Il rinnovo del CORECOM non puo' avvenire se non dopo il termine
della proroga straordinaria.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 6 dell'articolo 19 della L.R. n. 1 del 2001,
citata alla nota all'art. 2, era il seguente:
"Art. 19 - Proroga straordinaria del CORECOM
omissis
6. Si puo' dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del
CORECOM anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il
procedimento di rinnovo non puo' essere concluso se non dopo il
termine della proroga straordinaria.".