REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27

MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"

          Art. 5                                                                
Modifiche all'articolo 19 della L.R. 1/01                                       
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della L.R. 1/01 e' cosi' sostituito:             
"6. Il rinnovo del CORECOM non puo' avvenire se non dopo il termine             
della proroga straordinaria.".                                                  
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 6 dell'articolo 19 della L.R. n. 1 del 2001,                 
citata alla nota all'art. 2, era il seguente:                                   
"Art. 19 - Proroga straordinaria del CORECOM                                    
omissis                                                                         
6. Si puo' dar corso agli adempimenti procedurali per il rinnovo del            
CORECOM anche in pendenza del periodo di proroga straordinaria; ma il           
procedimento di rinnovo non puo' essere concluso se non dopo il                 
termine della proroga straordinaria.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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