REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25

MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"

          Art. 5                                                                
Modifica all'art. 11 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41                         
1. Il comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997 e' sostituito              
dal seguente:                                                                   
"1. I progetti di cui alla letterea d) del comma 3 dell'art. 3                  
possono essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), a                
bis), d) e g) del comma 1 dell'art. 5.".                                        
2. Al numero 4) della lettera b) del comma 2 dell'art. 11 della L.R.            
n. 41 del 1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e dei                
servizi.".                                                                      
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 11 ottobre 2002  VASCO ERRANI                                          
NOTE ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997,                 
citata alla nota all'art. 1, era il seguente:                                   
"Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica                                    
1. I progetti di cui alla lett. d) del comma 3 dell'art. 3 possono              
essere realizzati dai soggetti di cui alle lettere a), d) e g) del              
comma 1 dell'art. 5.                                                            
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 2 dell'art. 11 della L.R. n. 41 del 1997,                 
citata alla nota all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente                
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 11 - Progetti per l'assistenza tecnica                                    
omissis                                                                         
2. I progetti di cui al comma 1 riguardano:                                     
a) l'assistenza tecnica a carattere continuativo;                               
b) l'assistenza tecnica finalizzata ad interventi specifici, con                
particolare riferimento a: 1) sviluppo di analisi e di servizi di               
supporto riguardanti la riqualificazione e la costituzione di forme             
associative; 2) interventi a favore delle singole imprese per                   
l'introduzione di innovazioni nella movimentazione delle merci e                
nelle tecniche di vendita o di ristorazione; 3) interventi a favore             
delle singole imprese per analisi di mercato, innovazioni della                 
gestione aziendale, logistica, analisi di produttivita' e strategie             
di marketing aziendale, finalizzati anche alla specializzazione                 
aziendale; 4) costituzione e aggiornamento di banche dati,                      
indirizzate alla elaborazione di indici di comparazione                         
interaziendale, al fine della assistenza tecnica alle piccole e medie           
imprese commerciali e dei servizi.                                              
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 366 dell'11 marzo 2002; oggetto consiliare n. 2712 (VII                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 161 in data 19 marzo 2002;                                           
- assegnato alla II Commissione consiliare permanente "Attivita'                
produttive" in sede referente.                                                  
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 6/II.4                 
dell'11 settembre 2002, con preannuncio di richiesta di relazione               
orale in aula del consigliere Beretta;                                          
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 ottobre 2002,           
atto n. 82/2002.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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