REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

          Art. 4                                                                
Soggetti della cooperazione internazionale                                      
1. Ai fini della presente legge sono soggetti della cooperazione                
internazionale:                                                                 
a) gli Enti locali, le organizzazioni non governative (ONG), le                 
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), le                    
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le                     
associazioni di promozione sociale, che prevedano nello statuto                 
attivita' di cooperazione e solidarieta' internazionale e loro forme            
associative;                                                                    
b) le universita', istituti di formazione accreditati in conformita'            
alla normativa regionale, di iniziativa culturale e di ricerca ed               
informazione, fondazioni con finalita' attinenti alla presente legge;           
c) le imprese di pubblico servizio;                                             
d) gli Enti pubblici non compresi nella lettera a);                             
e) le organizzazioni sindacali e di categoria;                                  
f) le comunita' di immigrati;                                                   
g) gli istituti di credito, le cooperative ed imprese, con                      
particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie, interessate           
alle finalita' di cui alla presente legge.                                      
2. I soggetti di cui al comma 1, ad esclusione degli organismi                  
internazionali con cui il Ministero degli Affari Esteri italiano                
collabora ai fini della cooperazione internazionale, al fine di                 
fruire delle azioni regionali per gli interventi di cui alla presente           
legge, devono avere sede legale o una sede operativa ed essere                  
attivamente presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna.                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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