REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

         TITOLO II                                                              
      PROGRAMMA REGIONALE                                                       
          Art. 4                                                                
Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale                         
verso la ricerca industriale e strategica                                       
1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera a) del comma 1            
dell'art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attivita'                
imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte            
a:                                                                              
a) attivita' di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate                   
all'innovazione tecnologica e di prodotto;                                      
b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attivita'            
di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento                  
tecnologico, come definiti all'art. 2;                                          
c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di                 
rilevante interesse per il territorio regionale, anche in                       
cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, Universita',           
centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;            
d) l'elaborazione di studi di fattibilita' per l'accesso a programmi            
e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo              
sviluppo tecnologico e l'innovazione.                                           
2. Dette azioni prevedono altresi' la valorizzazione dei risultati              
della ricerca per la creazione di nuove attivita' imprenditoriali e             
professionali ad alto contenuto tecnologico mediante:                           
a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di                
attivita' imprenditoriali o professionali attuati da Universita',               
Enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare           
servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa                     
l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a             
spese per borse di ricerca;                                                     
b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e            
primo investimento;                                                             
c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati                 
all'intervento in dette imprese.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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