TESTO COORDINATO DELLA L.R. 26 luglio 1997, n. 23 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo"
TESTO COORDINATO della L.R. 23/97 "Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo" con le Leggi regionali nn. 3/99, 38/01 e 46/01
Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) della L.R. 9 agosto 1993,
n. 28, le Province esercitano le funzioni amministrative relative
alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le funzioni di
vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle
attivita' di cui all'art. 13, compresa l'applicazione delle sanzioni
amministrative.
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a
richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile
allo svolgimento delle rispettive funzioni.