REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

                TITOLO II                                                       
          FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRI                                       
                CAPO I                                                          
         Principi generali                                                      
          Art. 4                                                                
Coordinamento regionale                                                         
delle funzioni in materia di espropri                                           
1. La Regione svolge la funzione di coordinamento dell'esercizio dei            
compiti in materia di espropri, garantendone la gestione unitaria.              
2. La Regione esercita, in particolare, compiti di osservatorio e               
monitoraggio dei procedimenti espropriativi ed assicura alle                    
autorita' esproprianti la necessaria collaborazione e consulenza,               
perseguendo l'obiettivo di realizzare l'efficienza, l'efficacia e               
l'omogeneita' dell'azione amministrativa.                                       
3. Allo scopo di esercitare la vigilanza sull'esercizio delle                   
funzioni espropriative, attinenti alle opere di competenza regionale,           
conferite ai sensi del Capo II del presente Titolo, la Regione:                 
a) predispone gli atti di indirizzo e coordinamento di cui                      
all'articolo 5;                                                                 
b) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui             
deriva la dichiarazione di pubblica utilita' ovvero con cui e'                  
disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle Amministrazioni           
che li hanno adottati, ricevendo altresi' le comunicazioni, relative            
alle procedure espropriative, di cui all'articolo 14, comma 3, del              
DPR 327/01;                                                                     
c) assume gli interventi sostitutivi di cui all'articolo 7.                     
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 14 del DPR n. 327 del 2001, citato               
alla nota all'art. 2, e' il seguente:                                           
"Art. 14 - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la               
pubblica utilita'                                                               
omissis                                                                         
3. L'autorita' espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:             
a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e           
non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della             
dichiarazione di pubblica utilita';                                             
b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto                 
d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;              
c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione              
del Piano urbanistico generale, il programma dei lavori, l'atto che             
dichiara la pubblica utilita' dell'opera o il decreto di esproprio.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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