LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 4
Registri delle associazioni di promozione sociale
1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali
delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti
gli effetti rispettivamente l'Albo regionale e gli Albi provinciali
delle associazioni di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).
2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni
di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio
regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2
e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attivita' da almeno
un anno.
3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi
rilevanza regionale, e precisamente:
a) le associazioni che operino in almeno cinque province del
territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su
base associativa;
b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni
di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno
cinque registri provinciali.
4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non
aventi rilevanza regionale.
5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo e'
condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla
Legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e
valorizzazione previste dalla presente legge nonche' dalla normativa
di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da
quest'ultima richiesti.
6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge e'
incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui
alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di
attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul
volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
NOTA ALL'ART. 4
Comma 5
La Legge n. 383 del 2000 e' citata alla nota 1) all'art. 2.