LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 "DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE"
Art. 4
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi
decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, i contributi
di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. n. 30 del 1998
come modificato dalla presente legge possono essere concessi anche a
riconoscimento di iniziative gia' avviate.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 febbraio 2002 LA VICEPRESIDENTE
Vera Negri
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 30
del 1998, citata alla nota all'art. 1, come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 31 - Tipologia degli interventi finanziari
omissis
2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri
soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto
pubblico regionale e locale, della mobilita' urbana e
dell'intermodalita' mediante:
omissis
b) contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei
servizi di trasporto pubblico;
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2472 del 19 novembre 2001; oggetto consiliare n. 2265 (VII
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 136 in data 3 dicembre 2001;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente e Trasporti" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 13 del 9
gennaio 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Mazza;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 gennaio 2002,
atto n. 60/2002.