REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 20

NORME CONTRO LA VIVISEZIONE

          Art. 4                                                                
Vigilanza                                                                       
1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,                
comma 1 sono esercitate dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende              
Unita' sanitarie locali che possono avvalersi della collaborazione              
delle guardie zoofile e delle guardie ecologiche volontarie (GEV),              
nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni singoli o                     
associati.                                                                      
2. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2,                
comma 2 sono esercitate dalla Regione.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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