REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

           TITOLO I                                                             
        PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                                
        DEGLI INTERVENTI                                                        
          Art. 4                                                                
Attuazione del programma                                                        
1. La Giunta regionale, allo scopo di dare attuazione alle previsioni           
del programma regionale, predispone periodicamente uno o piu' bandi             
per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento.                 
2. Il bando specifica, in particolare:                                          
a) i requisiti degli interventi finanziabili, nell'ambito dei temi              
prioritari individuati dal programma regionale;                                 
b) i soggetti che possono presentare le domande di contributo;                  
c) i termini e le modalita' per la presentazione alla Giunta                    
regionale delle domande;                                                        
d) i criteri di valutazione e di selezione delle richieste di                   
contributo;                                                                     
e) le risorse destinate al finanziamento degli interventi                       
selezionati.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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