REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2002, n. 7

PROMOZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

         TITOLO II                                                              
      PROGRAMMA REGIONALE                                                       
          Art. 3                                                                
Programma regionale per la ricerca industriale,                                 
innovazione e trasferimento tecnologico                                         
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, per le finalita'           
di cui all'art. 1, approva, nell'ambito del Programma triennale per             
le Attivita' produttive di cui all'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999,            
il Programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e                
trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli                   
articoli 4, 5 e 6.                                                              
2. La Giunta, sulla base del programma approvato dal Consiglio                  
regionale approva un programma operativo che specifica, in                      
riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per            
le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le                 
relative modalita' di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti             
ammissibili di cui all'articolo 8.                                              
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 54 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 3)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 54 - Programma regionale                                                  
1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione            
in materia di attivita' produttive industriali, in coerenza con gli             
strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalita' di delegificazione e             
semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della              
Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta                    
regionale puo' proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione,           
aggiornamenti parziali del programma stesso.                                    
2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la            
Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalita' di cui al            
comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni                 
imprenditoriali e sindacali di categoria piu' rappresentative.                  
3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attivita'                    
spettanti alla Regione e da' attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2               
dell'art. 19 del DLgs n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla           
legislazione statale nel rispetto delle finalita', tipologie di                 
interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale                         
programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla                      
legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.                  
4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della                    
legislazione regionale vigente:                                                 
a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di           
impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialita' giovanile e            
femminile;                                                                      
b) la qualificazione delle risorse umane;                                       
c) l'attivita' nel lavoro autonomo e nelle professioni;                         
d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni                   
conferite alla Regione dal DLgs 23 dicembre 1997, n. 469, di                    
iniziative a sostegno delle aziende in difficolta', in particolare              
per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in              
forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del                     
mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della            
Legge 27 febbraio 1985, n. 49;                                                  
e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la              
partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;                    
f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle            
tipologie e nei processi produttivi;                                            
g) la realizzazione di sistemi di qualita' aziendale, la loro                   
certificazione e l'applicazione di metodologie di qualita' totale               
basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;                              
h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di            
rischi, la tutela della salute, la qualita' ambientale interna ed               
esterna alle imprese;                                                           
i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire                
l'esportazione e l'internazionalizzazione.                                      
5. Il programma regionale sostiene altresi':                                    
a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del            
DLgs n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonche' la              
definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di' credito;           
b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione            
e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie                   
imprese, anche in forma associata;                                              
c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione               
delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonche' per                
l'internazionalizzazione delle imprese;                                         
d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento              
all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione                     
nazionale, promuovendo altresi' lo sviluppo e la qualificazione                 
tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le           
reti territoriali di servizi alle imprese.".                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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