LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
Art. 3
Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto
scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia
organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente
i seguenti requisiti:
a) la denominazione e la sede legale;
b) lo scopo;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale;
d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire
i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle
attivita' istituzionali;
f) la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in particolare
l'elettivita' delle cariche associative, l'uguaglianza degli
associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale,
nonche' l'effettivita' del rapporto associativo. In relazione alla
particolare natura di talune associazioni, il Presidente della
Regione, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 14,
puo' consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i
loro diritti ed obblighi;
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le
modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi
statutari;
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di
devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di
utilita' sociale.
TITOLO II
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO
DI PROMOZIONE SOCIALE