REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 3                                                                
Atto costitutivo e statuto                                                      
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto              
scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia              
organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente            
i seguenti requisiti:                                                           
a) la denominazione e la sede legale;                                           
b) lo scopo;                                                                    
c) l'attribuzione della rappresentanza legale;                                  
d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire           
i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;                    
e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle                
attivita' istituzionali;                                                        
f) la democraticita' dell'ordinamento interno, ed in particolare                
l'elettivita' delle cariche associative, l'uguaglianza degli                    
associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale,              
nonche' l'effettivita' del rapporto associativo. In relazione alla              
particolare natura di talune associazioni, il Presidente della                  
Regione, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 14,               
puo' consentire deroghe alla presente disposizione;                             
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i               
loro diritti ed obblighi;                                                       
h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le               
modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi                    
statutari;                                                                      
i) le modalita' di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di                
devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di             
utilita' sociale.                                                               
TITOLO II                                                                       
REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO                                                   
DI PROMOZIONE SOCIALE                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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