LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28
INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA
Art. 3
Piano annuale degli interventi
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun anno di attuazione della
presente legge, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione di cui all'articolo 20 della L.R. 21 febbraio 1990,
n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione), un piano nell'ambito
del quale vengono individuati modalita' e criteri per l'utilizzo
delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di cui all'articolo 1,
comma 2, ciascun piano e' comunicato ai competenti uffici della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli interventi da esso
previsti non possono avere attuazione fino al decorso di venti giorni
da detta comunicazione.
2. Ai fini dell'attuazione di iniziative coerenti con le finalita'
della presente legge e da svolgersi in raccordo con altre Regioni
italiane, la Giunta regionale e' autorizzata inoltre a disporre
l'erogazione di un contributo straordinario non superiore a 136.000
Euro a favore dell'"Osservatorio interregionale per la cooperazione
allo sviluppo - Organizzazione non lucrativa - ONLUS", con sede in
Roma, Via del Caravaggio n. 99.
3. La Giunta riferisce al Consiglio regionale in merito alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dell'art. 20 della L.R. n. 14 del 1990 e' il seguente:
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e
l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha
il compito di:
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali
alle esigenze emergenti nel settore;
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma
regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi
oggetto della presente legge;
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle
problematiche concernenti i fenomeni migratori;
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui
all'articolo 2;
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi
regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e
l'immigrazione;
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli
interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti
l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le
associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;
h) agire in collegamento con le Consulte di altre Regioni e
promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi
comunitari;
i) segnalare l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi
dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari
provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei
migranti;
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali
presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della
Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e
delle loro famiglie di cui all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986,
n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o
istituti universitari;
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti
organi della Regione.".