REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

          Art. 3                                                                
Piano annuale degli interventi                                                  
1. La Giunta regionale delibera, per ciascun anno di attuazione della           
presente legge, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione e                
dell'immigrazione di cui all'articolo 20 della L.R. 21 febbraio 1990,           
n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e                        
dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta                
regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione), un piano nell'ambito           
del quale vengono individuati modalita' e criteri per l'utilizzo                
delle risorse finanziarie disponibili. Ai fini di cui all'articolo 1,           
comma 2, ciascun piano e' comunicato ai competenti uffici della                 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli interventi da esso                  
previsti non possono avere attuazione fino al decorso di venti giorni           
da detta comunicazione.                                                         
2. Ai fini dell'attuazione di iniziative coerenti con le finalita'              
della presente legge e da svolgersi in raccordo con altre Regioni               
italiane, la Giunta regionale e' autorizzata inoltre a disporre                 
l'erogazione di un contributo straordinario non superiore a 136.000             
Euro a favore dell'"Osservatorio interregionale per la cooperazione             
allo sviluppo - Organizzazione non lucrativa - ONLUS", con sede in              
Roma, Via del Caravaggio n. 99.                                                 
3. La Giunta riferisce al Consiglio regionale in merito alla                    
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.                      
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 20 della L.R. n. 14 del 1990 e' il seguente:                 
"Art. 20 - Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione              
1. Al fine di coordinare una politica complessiva per l'emigrazione e           
l'immigrazione, la Giunta regionale si avvale di una Consulta che ha            
il compito di:                                                                  
a) proporre l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali             
alle esigenze emergenti nel settore;                                            
b) formulare proposte ed esprimere pareri, nell'ambito del programma            
regionale di sviluppo, sul programma intersettoriale degli interventi           
oggetto della presente legge;                                                   
c) formulare proposte ed esprimere pareri in merito alle                        
problematiche concernenti i fenomeni migratori;                                 
d) proporre l'effettuazione di studi, ricerche e indagini di cui                
all'articolo 2;                                                                 
e) esprimere osservazioni e proposte sui piani e sui programmi                  
regionali per gli aspetti che riguardano l'emigrazione e                        
l'immigrazione;                                                                 
f) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative e agli                  
interventi regionali svolti in attuazione della presente legge;                 
g) promuovere e partecipare ad incontri e iniziative riguardanti                
l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le                  
associazioni, con le istituzioni e con gli enti interessati;                    
h) agire in collegamento con le Consulte di altre Regioni e                     
promuovere gli opportuni contatti con il Governo e con gli organismi            
comunitari;                                                                     
i) segnalare l'opportunita' di proporre al Parlamento, ai sensi                 
dell'art. 121 della Costituzione, e agli organismi comunitari                   
provvedimenti e iniziative tendenti a tutelare i diritti dei                    
migranti;                                                                       
l) promuovere programmi culturali per i diversi gruppi nazionali                
presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, anche su proposta della            
Consulta nazionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e              
delle loro famiglie di cui all'art. 2 della Legge 30 dicembre 1986,             
n. 943, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o            
istituti universitari;                                                          
m) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti           
organi della Regione.".                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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