REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

          Art. 3                                                                
Fondi statali assegnati alla Regione Emilia-Romagna                             
in chiusura dell'esercizio 2001                                                 
 (Partite zoppe)                                                                
1.  La differenza di Euro 1.500.554,41 fra l'ammontare delle                    
variazioni apportate al bilancio di competenza della parte entrata e            
quelle apportate al bilancio di competenza della parte spesa e'                 
dovuta all'iscrizione, nella parte spesa del bilancio di competenza             
per l'esercizio 2002, di assegnazioni statali a destinazione                    
vincolata le cui entrate sono stato acquisite al bilancio 2001 in               
chiusura dell'esercizio e le relative spese sono state attribuite               
alla competenza dell'esercizio successivo, secondo quanto disposto              
dall'art. 33, comma 7 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Alle                  
variazioni necessarie per l'attribuzione delle relative spese                   
all'esercizio 2002, si e' provveduto, considerata l'urgenza di                  
attivazione delle stesse, con appositi atti amministrativi (delibere            
di Giunta n. 2423 del 19 novembre 2001 e n. 2760 e n. 2761 del 10               
dicembre 2001).                                                                 
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 7 dell'art. 33 della L.R. n. 40 del 2001,                 
citata alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 33 - Fondi statali assegnati alla Regione                                 
omissis                                                                         
7. La Regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene                       
l'assegnazione dei fondi statali attribuire le relative spese alla              
competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non              
sia possibile dar luogo all'impegno di tali spese, a norma                      
dell'articolo 47, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale           
ha luogo l'assegnazione. In tal caso, sullo stanziamento di spesa da            
iscrivere nel bilancio per l'esercizio successivo a norma                       
dell'articolo 31, comma 4, lettera a) possono essere assunti impegni            
fin dalla data di registrazione dell'assegnazione e disposte                    
erogazioni fin dall'inizio dell'esercizio stesso e comunque non prima           
della data di intervenuta esecutivita' della delibera di variazione             
del bilancio, anche in pendenza dell'approvazione della legge di                
bilancio per il nuovo esercizio.                                                
omissis".                                                                       
2) Le delibere di Giunta n. 2423 del 19 novembre 2001, n. 2760 e n.             
2761 del 10 dicembre 2001 concernono rispettivamente:                           
- Assegnazione dello Stato per l'attuazione del programma triennale             
di tutela ambientale 1994/1996 (PTTA) - Area programmata di                     
intervento ôAree naturali protette' I fase. Variazione di bilancio.             
- Trasferimento delle risorse nazionali e comunitarie per                       
l'attuazione del DOCUP Azioni strutturali pesca 2000/2006 SFOP -                
Variazione di bilancio.                                                         
- Assegnazioni dello Stato in attuazione del piano nazionale nel                
Settore della pesca e dell'acquacoltura - Variazione di bilancio.               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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