REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

           TITOLO I                                                             
        PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                                
        DEGLI INTERVENTI                                                        
          Art. 3                                                                
Programma regionale                                                             
1. Al fine di conseguire le finalita' indicate all'art. 1, il                   
Consiglio regionale approva il programma regionale per la promozione            
della qualita' architettonica e paesaggistico-ambientale, di seguito            
denominato programma regionale.                                                 
2. Il programma regionale stabilisce gli obiettivi e le politiche               
generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore storico              
artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale della regione.            
Il programma promuove il coordinamento e l'integrazione delle                   
attivita' di programmazione dei diversi settori regionali e degli               
Enti locali che concorrono al perseguimento delle medesime finalita'.           
3. Il programma regionale ha contenuti pluriennali e provvede, in               
particolare:                                                                    
a) a stabilire gli obiettivi generali da perseguire attraverso                  
l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici                     
finanziari previsti dalla presente legge;                                       
b) ad individuare le linee di azione da promuovere, nell'ambito delle           
tipologie di interventi definiti dall'art. 2, con particolare                   
attenzione alla tutela e valorizzazione del patrimonio situato nei              
comuni con un minor numero di abitanti;                                         
c) a fissare i criteri generali di ripartizione delle risorse                   
finanziarie tra i vari settori di intervento, tenendo conto delle               
risorse definite nella legge regionale di bilancio e dei contenuti              
degli accordi preliminari stipulati ai sensi del comma 6;                       
d) a definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di                  
contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;               
e) a stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le                    
percentuali massime di finanziamento ammissibili.                               
4. La proposta del programma regionale e' predisposta dalla Giunta              
regionale, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali,             
di cui all'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, recante "Riforma            
del sistema regionale e locale".                                                
5. Nel corso dell'elaborazione della proposta del programma                     
regionale, la Regione puo' concludere accordi con altre                         
Amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie e altri soggetti             
privati, allo scopo di coordinare e integrare le misure regionali con           
le attivita' dei medesimi soggetti, volte al perseguimento delle                
finalita' di cui all'art. 1.                                                    
6. Gli accordi di cui al comma 5, qualora stabiliscano il                       
cofinanziamento  degli interventi promossi dalla Regione con risorse            
di altri soggetti pubblici o privati, possono prevedere la                      
definizione dei contenuti discrezionali del programma regionale, nel            
rispetto della legislazione e degli strumenti di pianificazione                 
territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.           
Gli accordi sono recepiti nella proposta formulata dalla Giunta                 
regionale e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni               
nella delibera di approvazione del programma.                                   
7. Il programma regionale puo' prevedere la facolta' per i Comuni di            
ridurre gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi valutati           
positivamente nell'ambito delle procedure di selezione di cui                   
all'art. 6 ma non ammessi al contributo regionale.                              
8. Il programma regionale puo' stabilire l'accantonamento di risorse            
per il finanziamento degli interventi urgenti di cui alla lettera l)            
del comma 1 dell'art. 2, nonche' degli interventi promossi dalla                
Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 7, disciplinando i criteri e             
le modalita' di assegnazione dei relativi contributi.                           
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e' il seguente:           
"Art. 30 - Espressione dei pareri                                               
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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