LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36
MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
Art. 2
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 31, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
2. I procedimenti di autorizzazione che risultano in corso al momento
di entrata in vigore della presente legge sono conclusi secondo le
disposizioni previgenti.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 dicembre 2002 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2096 dell'11 novembre 2002; oggetto consiliare n. 3563 (VII
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 19 novembre 2002;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 210 in data 22 novembre 2002;
- assegnato alla III Commissione consiliare permanente "Territorio
Ambiente Trasporti" in sede referente e in sede consultiva alla
Commissione "Turismo Cultura Scuola Formazione".
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 20 del 28
novembre 2002 con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula
del consigliere Cotti;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 17 dicembre
2002, atto 91/2002.