REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

          Art. 2                                                                
Associazioni di promozione sociale                                              
1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di               
promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite            
ai sensi della Legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di             
lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di             
attivita' di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di           
terzi e finalizzate:                                                            
a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle                 
culture e della solidarieta' fra i popoli;                                      
b) allo sviluppo della personalita' umana in tutte le sue espressioni           
ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei               
principi di liberta', di uguaglianza, di pari dignita' sociale e di             
pari opportunita', favorendo l'esercizio del diritto alla salute,               
alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione              
nonche' alla valorizzazione delle attitudini e delle capacita'                  
professionali;                                                                  
c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico,              
ambientale e naturale nonche' delle tradizioni locali;                          
d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;                     
e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli           
stili di vita, della condizione fisica e psichica nonche' delle                 
relazioni sociali;                                                              
f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di             
interesse locale;                                                               
g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;                           
h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.                       
2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di           
promozione sociale i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,               
della Legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle           
ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al           
perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.              
3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente           
delle attivita' prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai             
propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi                 
istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse               
possono, per quell'evento, avvalersi di attivita' prestata in forma             
volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle                     
associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di                    
particolare necessita', di prestazioni di lavoro autonomo o                     
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.                               
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La Legge 7 dicembre 2000, n. 383 concerne Discipline delle                   
associazioni di promozione sociale.                                             
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della Legge n. 383 del 2000,            
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                       
"Art. 2 - Associazioni di promozione sociale                                    
omissis                                                                         
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e           
per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le                    
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le              
associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che           
hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli           
associati.                                                                      
3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale i              
circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono            
limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e                        
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli           
associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi                  
titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in                    
qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni           
o quote di natura patrimoniale.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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