LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge s'intende:
a) per "sistema di rintracciabilita'", la possibilita' di
ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo
e di un alimento con una determinata qualita' ed origine, attraverso
le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e
distribuzione;
b) per "unita' consumatore", l'unita' minima dell'atto d'acquisto;
c) per "filiera agroalimentare", l'insieme delle imprese che
concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola,
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto
agroalimentare.