REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

          Art. 2                                                                
Definizioni                                                                     
1. Ai fini della presente legge s'intende:                                      
a) per "sistema di rintracciabilita'", la possibilita' di                       
ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo           
e di un alimento con una determinata qualita' ed origine, attraverso            
le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e           
distribuzione;                                                                  
b) per "unita' consumatore", l'unita' minima dell'atto d'acquisto;              
c) per "filiera agroalimentare", l'insieme delle imprese che                    
concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola,              
trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto              
agroalimentare.                                                                 

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina