REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30

NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE

          Art. 2                                                                
Modificazioni alla L.R. 30/00                                                   
1. Il comma 7 dell'articolo 8 della L.R. 30/00, e' cosi' sostituito:            
"7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonche' di              
favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di            
telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e               
l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella                        
realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee                     
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei               
diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il               
diniego delle medesime.".                                                       
2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole "al sistema irradiante"            
sono aggiunte le seguenti "nonche' una dichiarazione del progettista            
abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, assevera           
la conformita' del progetto presentato anche alle disposizioni del              
presente Capo".                                                                 
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:              
"9 bis. Qualora piu' gestori intendano utilizzare la medesima                   
installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto                
della somma delle potenze irradiabili.                                          
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il             
rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende              
accolta.".                                                                      
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Rubrica                                                                         
1) La L.R. n. 30 del 2000 e' citata alla nota all'art. 1.                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo del comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, citata           
alla nota all'art. 1, era il seguente:                                          
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile               
omissis                                                                         
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire una              
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il            
riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime              
strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il           
Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di             
autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi             
anche il rilascio delle medesime.                                               
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, citata           
alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e'            
il seguente:                                                                    
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile               
omissis                                                                         
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni              
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli               
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per            
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione                
della potenza massima fornita al sistema irradiante nonche' una                 
dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo             
481 del Codice penale, assevera la conformita' del progetto                     
presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti            
i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico             
degli stessi.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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