LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n. 30
NORME CONCERNENTI LA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA E DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE
Art. 2
Modificazioni alla L.R. 30/00
1. Il comma 7 dell'articolo 8 della L.R. 30/00, e' cosi' sostituito:
"7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e sanitario nonche' di
favorire sia una razionale distribuzione dei nuovi impianti fissi di
telefonia mobile, sia il riordino delle installazioni esistenti e
l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella
realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee
iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei
diversi gestori, subordinando a questi obiettivi il rilascio o il
diniego delle medesime.".
2. Al comma 9 dell'articolo 8 dopo le parole "al sistema irradiante"
sono aggiunte le seguenti "nonche' una dichiarazione del progettista
abilitato che, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, assevera
la conformita' del progetto presentato anche alle disposizioni del
presente Capo".
3. Dopo il comma 9 dell'articolo 8 sono aggiunti i seguenti commi:
"9 bis. Qualora piu' gestori intendano utilizzare la medesima
installazione la dichiarazione di asseverazione deve tener conto
della somma delle potenze irradiabili.
9 ter. Decorsi inutilmente i termini previsti ai commi 5 e 6 per il
rilascio del provvedimento la domanda di autorizzazione si intende
accolta.".
NOTE ALL'ART. 2
Rubrica
1) La L.R. n. 30 del 2000 e' citata alla nota all'art. 1.
Comma 1
2) Il testo del comma 7 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, citata
alla nota all'art. 1, era il seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
omissis
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonche' di favorire una
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il
riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime
strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il
Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di
autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi
anche il rilascio delle medesime.
omissis".
Comma 2
3) Il testo del comma 9 dell'art. 8 della L.R. n. 30 del 2000, citata
alla nota all'art. 1, cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 8 - Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
omissis
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli
elaborati tecnici che i gestori degli impianti devono presentare per
il rilascio dell'autorizzazione tra cui rientra la dichiarazione
della potenza massima fornita al sistema irradiante nonche' una
dichiarazione del progettista abilitato che, ai sensi dell'articolo
481 del Codice penale, assevera la conformita' del progetto
presentato anche alle disposizioni del presente capo e sono definiti
i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico
degli stessi.".