REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2002, n. 28

INTERVENTI STRAORDINARI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE LA CRISI ARGENTINA

          Art. 2                                                                
Iniziative                                                                      
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione Emilia-Romagna            
realizza:                                                                       
a) iniziative di sviluppo locale in Argentina, ed in particolare                
interventi mirati allo sviluppo locale delle zone del Paese piu'                
colpite dalla crisi economica, con specifico riferimento a quelle in            
cui e' presente la comunita' degli emiliano-romagnoli;                          
b) azioni di sviluppo professionale e di sviluppo e supporto                    
all'autoimprenditorialita' nei confronti degli appartenenti alla                
comunita' italiana in Argentina che intendano rientrare in                      
Emilia-Romagna, avvalendosi: 1) degli strumenti previsti dalla                  
normativa regionale vigente in materia di formazione e mercato del              
lavoro per favorire l'instaurazione di rapporti di lavoro e di                  
collaborazione con imprese operanti nella regione Emilia-Romagna; 2)            
degli strumenti previsti dalla normativa regionale vigente per                  
favorire la creazione di nuove imprese nel territorio                           
emiliano-romagnolo;                                                             
c) iniziative straordinarie di assistenza a favore di emigrati in               
Argentina che versino in stato di gravissimo bisogno, erogando, anche           
d'intesa o per il tramite dei Consolati italiani in Argentina o delle           
Associazioni degli emiliano-romagnoli in Argentina, contributi                  
assistenziali straordinari a emigrati emiliano-romagnoli o a loro               
familiari e discendenti, nonche' disponendo interventi di prima                 
emegenza per favorire l'accoglienza di appartenenti alla comunita'              
italiana in Argentina che intendano stabilirsi in Emilia-Romagna.               
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche tramite               
convenzioni con enti pubblici e privati dotati della necessaria                 
competenza, cui potranno essere affidate ulteriori attivita' di                 
studio, assistenza, consulenza, tutoraggio e supporto che favoriscano           
la realizzazione degli interventi stessi.                                       
3. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere                 
straordinario e sono limitati ad un biennio dall'entrata in vigore              
della legge medesima.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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