REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2002, n. 25

MODIFICA DELLA L.R. 10 DICEMBRE 1997, N. 41 "INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO PER LA VALORIZZAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE MINORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA. ABROGAZIONE DELLA L.R. 7 DICEMBRE 1994, N. 49"

          Art. 2                                                                
Modifica all'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n. 41                          
1. Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, dopo la lettera            
a) e' aggiunta la seguente:                                                     
"a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;".           
2. Il comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997 e' sostituito dal           
seguente:                                                                       
"3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio                 
regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente           
legge e' destinato a imprese aventi un numero complessivo di addetti            
non superiore a dieci e a loro forme associative, nonche' ai loro               
consorzi o societa' anche in forma cooperativa e, per gli interventi            
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, anche a                
forme associative di imprese costituite in misura prevalente da                 
imprese con meno di dieci addetti.".                                            
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 1 dell'art. 5 della L.R. 10 dicembre 1997, n.             
41, citato alla nota all'art. 1, cosi' come integrato dalla presente            
legge, e' il seguente:                                                          
"Art. 5 - Destinatari dei contributi                                            
1. Possono concorrere alla concessione dei contributi previsti dalla            
presente legge i seguenti soggetti aventi sede legale e operativa               
nella regione Emilia-Romagna:                                                   
a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche su aree             
pubbliche, nonche' quelle esercenti la somministrazione al pubblico             
di alimenti e bevande;                                                          
a bis) le piccole e medie imprese dei servizi singole e associate;              
b) i consorzi e le societa' anche in forma cooperativa, o gruppi di             
operatori commerciali e dei servizi fra loro temporaneamente                    
convenzionati, senza fini di lucro, costituiti fra piccole e medie              
imprese, eventualmente con la partecipazione di Enti locali, al fine            
di dare attuazione agli interventi di cui alle lettere a), b) e c)              
del comma 3 dell'art. 3;                                                        
c) gli Enti locali, limitatamente agli interventi di cui alle lettere           
a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3, convenzionati con piccole e                
medie imprese o loro forme associate;                                           
d) le societa', anche in forma cooperativa, i loro consorzi, i gruppi           
d'acquisto, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad             
altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti                
costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il              
commercio, anche con la partecipazione non maggioritaria al capitale            
sociale di Enti locali;                                                         
e) le cooperative e i consorzi fidi costituiti tra esercenti il                 
commercio all'ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, le                     
somministrazioni di alimenti e bevande, e altri operatori dei settori           
commercio, turismo e servizi, costituitisi al fine di dare attuazione           
agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;            
f) i consorzi e le cooperative di garanzia di secondo grado                     
costituiti da almeno sei consorzi e cooperative di garanzia in                  
possesso dei requisiti di cui al comma 4, al fine di dare attuazione            
agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3;            
g) i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 114.                                                             
omissis".                                                                       
2) Il testo del comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 41 del 1997, citata           
alla nota all'art. 1, era il seguente:                                          
"Art. 5 - Destinatari dei contributi                                            
omissis                                                                         
3. Almeno l'ottanta per cento dei fondi stanziati dal bilancio                  
regionale per gli interventi di cui ai Titoli III e IV della presente           
legge e' destinato a imprese commerciali aventi un numero complessivo           
di addetti non superiore a dieci e a loro forme associative, nonche'            
ai loro consorzi o societa' anche in forma cooperativa e, per gli               
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 3,             
anche a forme associative di imprese commerciali costituite in misura           
prevalente da imprese con meno di dieci addetti.                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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