REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

           TITOLO I                                                             
        PROGRAMMAZIONE REGIONALE                                                
        DEGLI INTERVENTI                                                        
          Art. 2                                                                
Interventi promossi dalla Regione                                               
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione            
programma l'erogazione di finanziamenti per contribuire alla                    
predisposizione e attuazione dei seguenti tipi di intervento:                   
a) piani di recupero volti al recupero edilizio ed urbanistico di               
singoli immobili, complessi edilizi, isolati o parti del tessuto                
urbano di limitata estensione, i quali risultino fortemente                     
caratterizzati sotto il profilo tipologico e morfologico. I piani               
devono perseguire, in maniera preminente, la conservazione e il                 
recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione della            
qualita' ambientale del tessuto urbano nel quale lo stesso si                   
inserisce, attraverso interventi di integrazione funzionale e                   
spaziale, nonche' l'aumento della sicurezza rispetto alle azioni                
sismiche;                                                                       
b) programmi unitari di manutenzione del patrimonio edilizio e dei              
relativi spazi pubblici, per parti del tessuto urbano. I programmi              
devono perseguire l'integrazione fra le risorse e gli interventi                
pubblici e privati, anche attraverso la predisposizione di progetti             
innovativi volti ad aumentare la sicurezza rispetto alle azioni                 
sismiche e a prevenire fenomeni di degrado, mediante interventi                 
sistematici di manutenzione ed adeguamento tecnologico;                         
c) opere di ridisegno degli spazi liberi destinati alla fruizione               
pubblica e delle aree di pertinenza dei complessi insediativi                   
storici, dirette a ricostituire un rapporto architettonico e                    
urbanistico fra tali spazi e il tessuto edificato circostante,                  
nonche' interventi di ripristino naturale e paesaggistico o di                  
recupero e qualificazione edilizia e urbana;                                    
d) opere di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo di             
edifici di interesse storico-architettonico e delle loro aree di                
pertinenza, compresi negli elenchi di cui al Titolo I del DLgs 29               
ottobre 1999, n. 490, recante "Testo unico delle disposizioni                   
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma                  
dell'articolo 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352" ovvero                      
individuati come tali dagli strumenti di pianificazione urbanistica             
comunali. Le opere possono riguardare edifici, situati nel territorio           
urbano o rurale, di proprieta' degli Enti locali, ovvero edifici di             
proprieta' di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza                 
(IPAB), enti religiosi o altri soggetti privati, con priorita' per              
gli edifici destinati a finalita' sociali o culturali;                          
e) espletamento di procedure concorsuali, per la progettazione di               
nuove edificazioni e di interventi di recupero del patrimonio                   
edilizio esistente, che presentino i requisiti di apertura,                     
pubblicita' e trasparenza individuati dal programma regionale di cui            
all'art. 3. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani                   
progettisti alle procedure concorsuali, puo' essere previsto anche il           
sostegno per il rimborso spese per i concorrenti che non risultino              
vincitori;                                                                      
f) progettazione e realizzazione di opere di rilevante interesse                
architettonico, in quanto presentino caratteri di elevata qualita'              
funzionale, strutturale o formale, ovvero siano destinate ad                    
attivita'  di particolare interesse sociale o culturale ovvero                  
ricadano in contesti territoriali di particolare rilevanza                      
storico-artistica e paesaggistico-ambientale;                                   
g) inserimento di opere d'arte in infrastrutture ed edifici pubblici            
e nelle loro aree di pertinenza, nel corso dei lavori di edificazione           
o di recupero degli stessi. Per opere d'arte si intendono opere delle           
arti plastiche, grafiche, pittoriche, musive e fotografiche,                    
caratterizzate da un rapporto di integrazione con l'architettura in             
cui si inseriscono, eseguite da artisti scelti, attraverso apposita             
procedura concorsuale, dall'Amministrazione pubblica titolare                   
dell'immobile o dell'area nei quali dovranno trovare collocazione;              
h) acquisto da parte dei Comuni di aree ed edifici d'interesse                  
storico-artistico, al fine di promuovere il riuso degli stessi e di             
incrementare il patrimonio destinato a funzioni di interesse generale           
non residenziale. L'acquisto puo' interessare anche solo parti degli            
immobili ovvero riguardare diritti reali diversi dalla proprieta';              
i) studi e ricerche ed altre iniziative  a carattere culturale o                
divulgativo, volti alla conoscenza del patrimonio architettonico                
storico e contemporaneo presente sul territorio regionale;                      
l) interventi urgenti su edifici di valore storico-architettonico,              
culturale e testimoniale, interessati da fenomeni di dissesto, non              
conseguenti ad eventi calamitosi per i quali siano previste apposite            
misure di intervento, statali o regionali, ovvero interessati da                
degrado delle strutture portanti, dovuto ad agenti specifici connessi           
alla natura dei materiali da costruzione impiegati;                             
m) eliminazione di opere incongrue, secondo quanto disposto dal                 
Titolo II della presente legge.                                                 
2. Gli interventi promossi dalla Regione ai sensi della presente                
legge non possono coincidere con interventi oggetto di contributi               
regionali ai sensi della L.R. 3 luglio 1998, n. 19, recante "Norme in           
materia di riqualificazione urbana".                                            
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il Titolo I del DLgs 24 ottobre 1990, n. 490, concerne Beni                     
culturali.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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