REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 marzo 2002, n. 4

DISCIPLINA DELLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO                                                
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA                                      
Il seguente regolamento:                                                        
          Art. 1                                                                
Principi e disposizioni generali                                                
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati ha come scopo la             
conservazione delle specie in un rapporto di compatibilita' con                 
l'ambiente ed il conseguimento degli obiettivi indicati nella Carta             
regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori           
provinciali di cui all'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8, e              
successive modifiche, concernente le disposizioni per la protezione             
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria ed             
e' disciplinata dal presente Regolamento.                                       
2. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento sono effettuati             
sulla base di adeguati progetti di fattibilita' e piani di                      
immissione, approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte                  
generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della                   
consulenza dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS). E'            
sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.                      
3. La valutazione quantitativa delle popolazioni di ungulati, da                
effettuarsi esclusivamente sulla base delle metodologie indicate                
dall'INFS, e l'analisi del loro status, anche attraverso l'esame                
sistematico dei capi abbattuti, deve contribuire alla conoscenza di             
questa risorsa nel territorio della regione ai fini di una sua                  
razionale gestione.                                                             
4. Il regime di prelievo degli ungulati deve tendere al                         
raggiungimento delle densita' agro-forestali definite nella Carta               
regionale delle vocazioni faunistiche e recepite nei Piani faunistico           
venatori provinciali, nei programmi annuali d'intervento degli ambiti           
territoriali di caccia (ATC), nei programmi di gestione                         
faunistico-venatoria delle Aziende faunistico-venatorie (AFV)                   
nonche', per le aree contigue ai Parchi (preparco), negli appositi              
regolamenti.                                                                    
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 concernente              
Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                      
l'esercizio dell'attivita' venatoria, e' il seguente:                           
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione                          
faunistico-venatoria                                                            
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione                         
faunistico-venatoria:                                                           
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;               
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria           
provinciale;                                                                    
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli            
interventi faunistico-venatori;                                                 
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi               
annuali degli interventi;                                                       
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle           
aree protette di cui alla L.R. 11/88.                                           
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano                  
faunistico-venatorio regionale.".                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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