REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 37

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI                                                
          Art.  1 - Oggetto e finalita' della legge                             
          Art.  2 - Ambito di applicazione  TITOLO II - FUNZIONI IN             
MATERIA DI ESPROPRI                                                             
CAPO I - Principi generali                                                      
          Art.  3 - Competenze in materia di espropri                           
          Art.  4 - Coordinamento regionale delle funzioni in materia           
di espropri                                                                     
          Art.  5 - Potere regionale di indirizzo e coordinamento               
CAPO II - Conferimento agli Enti pubblici delle procedure                       
espropriative per opere di competenza regionale                                 
          Art.  6 - Attivita' conferite                                         
          Art.  7 - Poteri sostitutivi                                          
TITOLO III - VINCOLO ESPROPRIATIVO                                              
CAPO I - Atti di apposizione del vincolo espropriativo                          
          Art.  8 - Atti di apposizione del vincolo espropriativo               
CAPO II - Disposizioni particolari in merito alla procedura di                  
apposizione del vincolo                                                         
          Art.  9 - Comunicazione di avviso della procedura di                  
apposizione del vincolo                                                         
          Art.  10 - Vincolo apposto con POC, variante specifica, o             
con accordo di programma                                                        
          Art.  11 - Vincolo apposto con conferenza di servizi e                
altri atti                                                                      
          Art.  12 - Approvazione del progetto di un'opera non                  
conforme alle previsioni urbanistiche                                           
CAPO III - Durata del vincolo espropriativo                                     
          Art.  13 - Termini di efficacia del vincolo espropriativo             
          Art.  14 - Realizzazione di una diversa opera pubblica                
TITOLO IV - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'                                  
CAPO I - Opere conformi alle previsioni urbanistiche                            
          Art.  15 - Atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica            
utilita'                                                                        
          Art.  16 - Procedimento di approvazione dei progetti                  
definitivi                                                                      
          Art.  17 - Disposizioni particolari per l'approvazione dei            
piani                                                                           
          Art.  18 - Deposito e comunicazione dell'atto che comporta            
dichiarazione di pubblica utilita'                                              
          Art.  19 - Impossibilita' delle comunicazioni  TITOLO V -             
EDIFICABILITA' LEGALE E DI FATTO E COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA               
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGRICOLO MEDIO                                        
CAPO I - Edificabilita' legale e di fatto                                       
          Art.  20 - Edificabilita' legale                                      
          Art.  21 - Inedificabilita' assoluta                                  
          Art.  22 - Edificabilita' di fatto                                    
          Art.  23 - Misure compensative in sede di accordo di                  
cessione                                                                        
CAPO II - Commissioni provinciali per la determinazione del valore              
agricolo medio                                                                  
          Art.  24 - Commissioni provinciali                                    
          Art.  25 - Competenze                                                 
TITOLO VI - NORME FINALI                                                        
          Art.  26 - Norme transitorie                                          
          Art.  27 - Occupazione per motivi d'urgenza                           
          Art.  28 - Disposizioni transitorie in materia di appalti e           
lavori pubblici                                                                 
          Art.  29 - Modifiche alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20                   
          Art.  30 - Modifiche alla L.R. 22 febbraio 1993, n. 10                
(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici               
fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)                       
          Art.  31 - Modifiche alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31                
          Art.  32 - Norma finanziaria                                          
          Art.  33 - Disapplicazione di norme statali                           
          Art.  34 - Abrogazioni                                                
            TITOLO I                                                            
        DISPOSIZIONI GENERALI                                                   
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita' della legge                                                 
1. La presente legge persegue l'obiettivo di armonizzare la                     
disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8               
giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e               
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita') con           
la legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale             
ed urbanistica, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo            
V della Parte II della Costituzione.                                            
2. A tal fine la presente legge detta disposizioni in merito alle               
competenze relative alle funzioni espropriative, alla fase di                   
apposizione del vincolo espropriativo, agli atti comportanti                    
dichiarazione di pubblica utilita' e alle Commissioni provinciali per           
la determinazione del valore agricolo medio.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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