REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36

MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifica dell'articolo 233                                                      
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3                                      
(Riforma del sistema regionale e locale)                                        
1. L'articolo 233 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal                    
seguente:                                                                       
"Art. 233                                                                       
Competizioni su strada                                                          
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui                
all'articolo 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo            
codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di                     
competenza dei seguenti Enti:                                                   
a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o                 
vicinali di un solo comune;                                                     
b) Province, nei rimanenti casi.                                                
2. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione alle autorita'            
di pubblica sicurezza.                                                          
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione              
interessi il territorio di piu' province, l'autorizzazione e'                   
rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero              
l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le            
altre Province interessate.                                                     
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno               
quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono           
il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per               
quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.                            
5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di               
nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo             
n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.           
In caso contrario il nulla osta si intende espresso.                            
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le               
autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui             
al Decreto legislativo n. 285 del 1992.".                                       
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente             
Riforme del sistema regionale e locale, era il seguente:                        
"Art. 233 - Competizioni su strade regionali                                    
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per             
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su            
strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'art. 9 del           
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.                                                  
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha                
luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della              
gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del                      
provvedimento e' data tempestiva informazione all'Autorita' di                  
pubblica sicurezza.".                                                           
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Rubrica                                                                         
1) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota            
al titolo, e' riportato alla stessa nota.                                       
Comma 1                                                                         
2) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999 e' riportato alla            
nota al titolo.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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