LEGGE REGIONALE 19 dicembre 2002, n. 36
MODIFICA DELL'ARTICOLO 233 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE) IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'articolo 233
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
(Riforma del sistema regionale e locale)
1. L'articolo 233 della L.R. n. 3 del 1999 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 233
Competizioni su strada
1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui
all'articolo 9 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di
competenza dei seguenti Enti:
a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o
vicinali di un solo comune;
b) Province, nei rimanenti casi.
2. Del provvedimento e' data tempestiva comunicazione alle autorita'
di pubblica sicurezza.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione
interessi il territorio di piu' province, l'autorizzazione e'
rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero
l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le
altre Province interessate.
4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno
quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono
il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per
quelle che coinvolgono il territorio di piu' comuni.
5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di
nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto legislativo
n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
In caso contrario il nulla osta si intende espresso.
6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le
autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui
al Decreto legislativo n. 285 del 1992.".
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 233 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, concernente
Riforme del sistema regionale e locale, era il seguente:
"Art. 233 - Competizioni su strade regionali
1. E' trasferito alle Province il rilascio della autorizzazione per
l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su
strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'art. 9 del
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha
luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della
gara, previa intesa con le altre Province interessate. Del
provvedimento e' data tempestiva informazione all'Autorita' di
pubblica sicurezza.".
NOTE ALL'ART. 1
Rubrica
1) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
al titolo, e' riportato alla stessa nota.
Comma 1
2) Il testo dell'art. 233 della L.R. n. 3 del 1999 e' riportato alla
nota al titolo.