LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34
NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
E NORME DI PRINCIPIO
Art. 1
Oggetto e finalita' della legge
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della societa'
civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita
della comunita' regionale.
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle
associazioni e ne sostiene le attivita', sia quelle rivolte agli
associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'.
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Legge
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione
dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione
d'impegno e pluralismo della societa' civile.
4. Con la presente legge, la Regione detta altresi' i principi
generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia
delle associazioni stesse.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 3
Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento Europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
Enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, Organi di Governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parita' degli uomimi e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle
cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".