REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1995, N. 10 (NORME PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
TITOLO I                                                                        
DISPOSIZIONI GENERALI                                                           
E NORME DI PRINCIPIO                                                            
          Art. 1                                                                
Oggetto e finalita' della legge                                                 
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo            
come espressione di impegno sociale e di autogoverno della societa'             
civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita               
della comunita' regionale.                                                      
2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle                       
associazioni e ne sostiene le attivita', sia quelle rivolte agli                
associati che quelle rivolte a tutta la collettivita'.                          
3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze               
legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,                      
ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della Legge           
7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione            
sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione               
dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione                    
d'impegno e pluralismo della societa' civile.                                   
4. Con la presente legge, la Regione detta altresi' i principi                  
generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le           
associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia           
delle associazioni stesse.                                                      
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:                       
"Art. 117                                                                       
La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel           
rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti                      
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo                
Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:                         
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti              
dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione                 
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;           
b) immigrazione;                                                                
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;                       
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed             
esplosivi;                                                                      
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della              
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello            
Stato; perequazione delle risorse finanziarie;                                  
f) Organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum                   
statali; elezione del Parlamento Europeo;                                       
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli              
Enti pubblici nazionali;                                                        
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della Polizia                     
amministrativa locale;                                                          
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;                                       
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;              
giustizia amministrativa;                                                       
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni                      
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su           
tutto il territorio nazionale;                                                  
n) norme generali sull'istruzione;                                              
o) previdenza sociale;                                                          
p) legislazione elettorale, Organi di Governo e funzioni fondamentali           
di Comuni, Province e Citta' metropolitane;                                     
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi                        
internazionale;                                                                 
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo           
statistico e informatico dei dati dell'Amministrazione statale,                 
regionale e locale; opere dell'ingegno;                                         
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.                  
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti            
internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni; commercio con              
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva                      
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della                
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca               
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori              
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;           
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;            
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della                    
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale                  
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione            
dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del               
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e            
promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di                    
risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;              
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle                
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'             
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi                       
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.                          
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni              
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.              
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle                 
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla             
formazione degli atti normativi comunitari e provvedono                         
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli            
atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura                 
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di                  
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.                       
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di                    
legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta'                  
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le           
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in              
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle            
funzioni loro attribuite.                                                       
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena               
parita' degli uomimi e delle donne nella vita sociale, culturale ed             
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle            
cariche elettive.                                                               
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni           
per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con                     
individuazione di organi comuni.                                                
Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi              
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei            
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.".                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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