LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33
INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di
rintracciabilita' volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al
fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto
all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le
qualita' delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli di
prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione
tecnologica.