REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RINTRACCIABILITA' NEL SETTORE AGRICOLO ED ALIMENTARE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 33 (INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI QUALITA' NEL SETTORE AGROALIMENTARE)

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di                  
rintracciabilita' volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al              
fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto            
all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le             
qualita' delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli di           
prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione                
tecnologica.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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