REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2002, n. 27

MODIFICHE ALLA L.R. 30 GENNAIO 2001, N. 1, CONCERNENTE "ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM)"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche all'articolo 3 della L.R. 1/01                                        
1. L'articolo 3 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione,                  
organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le                    
comunicazioni (CORECOM)" e' sostituito dai seguenti:                            
"Art. 3                                                                         
Composizione e procedimento                                                     
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal                   
Presidente e da altri otto componenti.                                          
2. Al fine di assicurare il pieno esercizio di tutte le funzioni del            
Comitato, previste all'articolo 2, sia in quanto organo funzionale              
della Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sia in quanto               
organo della Regione, il Presidente e i componenti devono possedere             
competenza o esperienza nel settore della comunicazione, in almeno              
uno dei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici,             
ovvero competenza o esperienza amministrativa, di direzione o di                
controllo. Debbono inoltre possedere i requisiti di onorabilita'                
richiesti dalla legislazione regionale.                                         
3. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, sia dal sistema                   
politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore               
delle comunicazioni, il Presidente e i componenti non devono versare            
nelle situazioni di incompatibilita' individuate dall'articolo 4.               
4. Alla costituzione del CORECOM, fermi i requisiti di cui al comma 2           
e ferme le cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4, non si              
applicano le disposizioni procedurali di cui al Titolo I, Capo II               
della L.R. 27 maggio 1994,  n.24 (Disciplina delle nomine di                    
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale).                                    
5. Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Presidente             
del Comitato e' nominato dal Consiglio regionale con votazione a                
maggioranza dei due terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il             
quorum nelle prime due votazioni si procede alla nomina con                     
maggioranza semplice. La proposta deve essere motivata e accompagnata           
dal relativo curriculum. La nomina del Presidente del CORECOM precede           
quella degli altri componenti.                                                  
6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio                  
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi; in            
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'. Il voto e'              
espresso, a pena di nullita', esclusivamente sulle persone proposte             
dai consiglieri regionali, i cui curricula siano stati verificati               
positivamente e corredati della relativa dichiarazione di                       
ammissibilita' da parte della competente Commissione consiliare,                
nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 7. Ogni proposta, ed il           
relativo curriculum, deve essere depositata, entro il termine                   
perentorio di dieci giorni dalla data di iscrizione della elezione              
all'ordine del giorno generale del Consiglio, presso la Segreteria              
generale del Consiglio. Scaduto il termine, la Segreteria generale              
del Consiglio provvede, entro il giorno successivo, alla trasmissione           
delle proposte pervenute alla competente Commissione consiliare.                
7. La Commissione consiliare, rispetto ad ogni proposta, procede alla           
verifica dei requisiti di cui al comma 2 e si pronuncia motivatamente           
sulla ammissibilita' o meno delle stesse; provvede, inoltre, alla               
mera annotazione delle eventuali situazioni di incompatibilita' di              
cui all'articolo 4. I risultati delle verifiche effettuate e le                 
corrispondenti dichiarazioni di ammissibilita' o di inammissibilita',           
nonche' le annotazioni sono riportati nel parere formulato dalla                
Commissione, che deve essere licenziato entro quindici giorni dalla             
trasmissione di cui al comma 6.                                                 
8. Il Presidente e i componenti provvedono, entro venti giorni dalla            
avvenuta comunicazione di nomina o elezione, a:                                 
a) dichiarare l'accettazione dell'incarico e a dare atto della                  
avvenuta rimozione di ogni causa di incompatibilita' di cui                     
all'articolo 4, qualora esse sussistano;                                        
b) trasmettere copia della piu' recente dichiarazione dei redditi e             
della situazione patrimoniale.                                                  
9. La dichiarazione di cui alla lettera b) del comma 8 deve essere              
aggiornata annualmente per il periodo della carica, entro 20 giorni             
dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione             
dei redditi.                                                                    
10. Ogni deliberazione consiliare di nomina o elezione e' pubblicata            
nel Bollettino Ufficiale della Regione.                                         
          Art. 3 bis                                                            
Durata in carica                                                                
1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato restano in                 
carica cinque anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il                  
divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del                
Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo            
inferiore a due anni e sei mesi.                                                
2. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,            
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Vicepresidente, cui              
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,           
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata                
cessazione dalla carica del Presidente e fino alla nomina del nuovo             
Presidente.                                                                     
3. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del                  
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,            
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni            
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si             
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il             
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero                
delle persone da eleggere.                                                      
4. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede           
al rinnovo integrale del Comitato stesso.                                       
5. Al rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si               
provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal                   
verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 4. Al rinnovo parziale del             
Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o              
piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni della            
carica.                                                                         
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del             
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 5                    
dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla data in cui si e'                  
verificata la cessazione anticipata.".                                          
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'articolo 3 della L.R. n. 1 del 2001 era il seguente:              
"Art. 3 - Composizione e durata in carica                                       
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni e' composto dal                   
Presidente e da altri otto componenti. Tutti i componenti sono scelti           
tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal                 
sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di               
settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed                     
esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi                  
aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.                          
2. Su proposta del Presidente della Giunta regionale il Presidente              
del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due            
terzi dei presenti. Qualora non si raggiunga il quorum nelle prime              
due votazioni si procede all'elezione con maggioranza semplice.                 
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio                  
regionale, a votazione segreta, con voto limitato a quattro nomi. In            
caso di parita' risulta eletto il piu' anziano di eta'.                         
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni, e non               
sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione            
non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro            
funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.               
5. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, elegge con voto segreto,            
a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Vicepresidente, cui               
compete sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento,           
nonche' svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata                
cessazione dalla carica del Presidente e fino alla elezione del nuovo           
Presidente.                                                                     
6. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membri del                  
Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione dei sostituti,            
che restano in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni            
per il rinnovo parziale del Comitato il metodo del voto limitato si             
applica se le persone da eleggere siano piu' di una: in tal caso il             
voto e' limitato alla meta', arrotondata per eccesso, del numero                
delle persone da eleggere.                                                      
7. In caso che il Comitato si riduca a quattro componenti, si procede           
al rinnovo integrale del Comitato stesso.                                       
8. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del            
Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o           
dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 7. Al rinnovo parziale             
del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno            
o piu' membri, si procede entro sessanta giorni dalle cessazioni                
della carica.                                                                   
9. In caso di cessazione anticipata dalla carica del Presidente del             
Comitato, si provvede alla sostituzione, a norma del comma 2, entro             
sessanta giorni dalla data in cui si e' verificata la cessazione                
anticipata.".                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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