REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 19

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004 A NORMA DELL'ART. 30 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
I N D I C E                                                                     
          Art.  1 - Stato di previsione delle entrate                           
          Art.  2 - Stato di previsione delle spese                             
          Art.  3 - Fondi statali assegnati alla Regione                        
Emilia-Romagna in chiusura dell'esercizio 2001 (Partite zoppe)                  
          Art.  4 - Fondo di riserva del bilancio di cassa                      
          Art.  5 - Variazioni di bilancio a norma della lett. b) del           
comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali             
d'area                                                                          
          Art.  6 - Variazioni di bilancio a norma della lett. e) del           
comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001                                  
          Art.  7 - Mutui e prestiti                                            
          Art.  8 - Ricognizione residui attivi e passivi -                     
Approvazione Conto del Tesoriere                                                
          Art.  9 - Applicazione al bilancio di previsione                      
dell'avanzo definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente             
          Art.  10 - Assegnazione delle risorse ai fini della                   
gestione                                                                        
          Art.  11 - Bilancio pluriennale                                       
          Art.  12 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Stato di previsione delle entrate                                               
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio                      
finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa              
Tabella n. 1.                                                                   
2.  Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato             
di previsione delle entrate risulta aumentato di Euro                           
3.068.056.638,52 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di           
Euro 4.569.071.096,68 quanto alla previsione di cassa.                          
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 30 - Assestamento di bilancio                                             
1. La struttura organizzativa competente in materia di bilancio                 
predispone l'assestamento del bilancio che viene approvato, entro il            
31 luglio di ogni anno, dal Consiglio regionale con legge. La legge             
di assestamento al bilancio provvede:                                           
a) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi                
risultanti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il              
bilancio si riferisce;                                                          
b) all'aggiornamento dell'eventuale saldo finanziario positivo o                
negativo risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si                
riferisce e alla rideterminazione dell'ammontare dell'indebitamento             
eventualmente autorizzato a copertura del saldo finanziario negativo;           
c) all'aggiornamento dell'ammontare della giacenza di cassa                     
risultante all'inizio dell'esercizio cui il bilancio, si riferisce;             
d) alle variazioni degli stanziamenti delle unita' previsionali di              
base che risultino necessarie, in relazione a quanto previsto alle              
lettere a), b) e c) per ristabilire l'equilibrio di bilancio secondo            
quanto disposto dagli articoli 14 e 15;                                         
e) a tutte le altre variazioni che si ritengono opportune.                      
2. L'approvazione dell'assestamento del bilancio non e' subordinata             
alla approvazione del rendiconto generale della Regione.".                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina