REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Automazione e manutenzione del sistema                      
informativo regionale                                                           
          Art.  2 - Sviluppo del sistema informativo regionale                  
          Art.  3 - Fondo regionale per la montagna                             
          Art.  4 - Cartografia regionale                                       
          Art.  5 - Contributo straordinario alla "Enoteca regionale            
Emilia-Romagna"                                                                 
          Art.  6 - Interventi nel settore delle bonifiche                      
          Art.  7 - Agriturismo                                                 
          Art.  8 - Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini                 
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto                 
produttivo regionale                                                            
          Art.  9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e           
alla qualificazione dell'impresa cooperativa                                    
          Art.  10 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale               
degli insediamenti storici                                                      
          Art.  11 - Adesione della Regione Emilia-Romagna al                   
programma "Tetti fotovoltaici" - Sottoprogramma di competenza                   
nazionale                                                                       
          Art.  12 - Parchi regionali e riserve naturali                        
          Art.  13 - Porti regionali e comunali                                 
          Art.  14 - Protezione civile - Interventi di emergenza                
          Art.  15 - Interventi volti al perseguimento degli                    
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale                             
          Art.  16 - Estinzione delle operazioni di factoring nel               
Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali                                   
          Art.  17 - Fondo socio-assistenziale regionale                        
          Art.  18 - Edilizia residenziale universitaria                        
          Art.  19 - Strutture formativo-professionali                          
          Art.  20 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"              
          Art.  21 - Partecipazione all'aumento del patrimonio                  
dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)                                
          Art.  22 - Recupero e restauro di immobili di particolare             
valore storico e culturale                                                      
          Art.  23 - Iniziative regionali a favore dei giovani                  
          Art.  24 - Integrazione regionale ai finanziamenti recati             
dall'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67                                   
          Art.  25 - Trasferimento all'esercizio 2002 delle                     
autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi                   
regionali                                                                       
          Art.  26 - Economie su mutui Cassa depositi e prestiti                
          Art.  27 - Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43                
          Art.  28 - Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45                  
          Art.  29 - Contributo straordinario alla "Fondazione Villa            
Ghigi"                                                                          
          Art.  30 - Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977,           
n. 2                                                                            
          Art.  31 - Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996,            
n. 15                                                                           
          Art.  32 - Copertura finanziaria                                      
          Art.  33 - Entrata in vigore                                          
          Art. 1                                                                
Automazione e manutenzione                                                      
del sistema informativo regionale                                               
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei                
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella L.R. 26 luglio           
1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.                     
1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e                    
sviluppo, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di           
spesa stabilite da precedenti leggi regionali:                                  
a) Capitolo 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali                
(L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: + Euro 213.209,45                 
b) Capitolo 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per                      
l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002:           
- Euro 213.209,45.                                                              
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente           
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della           
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale                                          
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,           
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti             
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;              
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti            
gia' autorizzati in passato;                                                    
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il              
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli            
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per            
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.                
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa              
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima            
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamelo e di                     
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la                   
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni                  
pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali               
fornisce legittimazione alla iscrizione in specifiche allocazioni di            
spesa.".                                                                        
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema                 
informativo regionale.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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