LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema
informativo regionale
Art. 2 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Art. 3 - Fondo regionale per la montagna
Art. 4 - Cartografia regionale
Art. 5 - Contributo straordinario alla "Enoteca regionale
Emilia-Romagna"
Art. 6 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 7 - Agriturismo
Art. 8 - Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini
dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto
produttivo regionale
Art. 9 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e
alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 10 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale
degli insediamenti storici
Art. 11 - Adesione della Regione Emilia-Romagna al
programma "Tetti fotovoltaici" - Sottoprogramma di competenza
nazionale
Art. 12 - Parchi regionali e riserve naturali
Art. 13 - Porti regionali e comunali
Art. 14 - Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 15 - Interventi volti al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale
Art. 16 - Estinzione delle operazioni di factoring nel
Sistema sanitario regionale - Mezzi regionali
Art. 17 - Fondo socio-assistenziale regionale
Art. 18 - Edilizia residenziale universitaria
Art. 19 - Strutture formativo-professionali
Art. 20 - Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"
Art. 21 - Partecipazione all'aumento del patrimonio
dell'Associazione teatrale Emilia-Romagna (ATER)
Art. 22 - Recupero e restauro di immobili di particolare
valore storico e culturale
Art. 23 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 24 - Integrazione regionale ai finanziamenti recati
dall'art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67
Art. 25 - Trasferimento all'esercizio 2002 delle
autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi
regionali
Art. 26 - Economie su mutui Cassa depositi e prestiti
Art. 27 - Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43
Art. 28 - Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45
Art. 29 - Contributo straordinario alla "Fondazione Villa
Ghigi"
Art. 30 - Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977,
n. 2
Art. 31 - Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996,
n. 15
Art. 32 - Copertura finanziaria
Art. 33 - Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti l'automazione e la manutenzione dei
servizi regionali, secondo le finalita' indicate nella L.R. 26 luglio
1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B.
1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e
sviluppo, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di
spesa stabilite da precedenti leggi regionali:
a) Capitolo 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali
(L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002: + Euro 213.209,45
b) Capitolo 03911 "Potenziamento delle apparecchiature per
l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)" Esercizio 2002:
- Euro 213.209,45.
NOTA AL TITOLO
Il testo dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, concernente
Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4, e' il
seguente:
"Art. 40 - Legge finanziaria regionale
1. In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento degli interventi o la revoca di finanziamenti
gia' autorizzati con riferimento alle rispettive leggi settoriali;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi della medesima legge settoriale, dei finanziamenti
gia' autorizzati in passato;
c) l'introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale per
le tipologie di intervento le cui leggi settoriali lo prevedano.
2. La legge finanziaria, predisposta dalla struttura organizzativa
competente in materia di bilancio, e' approvata immediatamente prima
delle corrispondenti leggi di bilancio, di assestamelo e di
variazione, dalle quali trae il riferimento necessario per la
dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni
pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti delle quali
fornisce legittimazione alla iscrizione in specifiche allocazioni di
spesa.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
La L.R. 26 luglio 1988, n. 30 concerne Costituzione del sistema
informativo regionale.