LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16
NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalita' della legge TITOLO I - PROGRAMMAZIONE
REGIONALE DEGLI INTERVENTI
Art. 2 - Interventi promossi dalla Regione
Art. 3 - Programma regionale
Art. 4 - Attuazione del programma
Art. 5 - Studio di fattibilita'
Art. 6 - Programma attuativo
Art. 7 - Disposizioni particolari in merito
all'assegnazione dei contributi regionali TITOLO II - PROMOZIONE
DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO
ARCHITETTONICO
Art. 8 - Promozione e valorizzazione dell'architettura
contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici
Art. 9 - Misure per la salvaguardia del patrimonio
architettonico TITOLO III - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE
INCONGRUE
Art. 10 - Opere incongrue, progetti di ripristino e
interventi di riqualificazione del paesaggio
Art. 11 - Contributi regionali TITOLO IV - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 12 - Norme transitorie
Art. 13 - Norma finanziaria
Art. 14 - Abrogazioni
Art. 1
Finalita' della legge
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della
qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del
territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue.
2. La presente legge individua le attivita' finalizzate alla
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le
modalita' di programmazione ed erogazione di contributi regionali
diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.