REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
INDICE                                                                          
          Art.  1 - Finalita' della legge TITOLO I - PROGRAMMAZIONE             
REGIONALE DEGLI INTERVENTI                                                      
          Art.  2 - Interventi promossi dalla Regione                           
          Art.  3 - Programma regionale                                         
          Art.  4 - Attuazione del programma                                    
          Art.  5 - Studio di fattibilita'                                      
          Art.  6 - Programma attuativo                                         
          Art.  7 - Disposizioni particolari in merito                          
all'assegnazione dei contributi regionali TITOLO II - PROMOZIONE                
DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO                   
ARCHITETTONICO                                                                  
          Art.  8 - Promozione e valorizzazione dell'architettura               
contemporanea e delle opere d'arte negli edifici e spazi pubblici               
          Art.  9 - Misure per la salvaguardia del patrimonio                   
architettonico TITOLO III - INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DI OPERE              
INCONGRUE                                                                       
          Art.  10 - Opere incongrue, progetti di ripristino e                  
interventi di riqualificazione del paesaggio                                    
          Art.  11 - Contributi regionali TITOLO IV - DISPOSIZIONI              
TRANSITORIE E FINALI                                                            
          Art.  12 - Norme transitorie                                          
          Art.  13 - Norma finanziaria                                          
          Art.  14 - Abrogazioni                                                
          Art. 1                                                                
Finalita' della legge                                                           
1. La Regione promuove il recupero e la valorizzazione degli edifici            
e dei luoghi di interesse storico-artistico, il miglioramento della             
qualita' architettonica, e il recupero del valore paesaggistico del             
territorio anche attraverso l'eliminazione delle opere incongrue.               
2. La presente legge individua le attivita' finalizzate alla                    
realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e disciplina le                 
modalita' di programmazione ed erogazione di contributi regionali               
diretti a favorire la realizzazione dei relativi interventi.                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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