REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2785

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di invaso interaziendale ad uso irriguo denominato "Rii Casale-Salato" e della rete di distribuzione primaria correlata (Titolo II, L.R. 18/5/1999, n. 9 e successive modifiche e integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni il progetto di                
invaso interaziendale ad uso irriguo denominato "Rii Casale-Salato" e           
della connessa rete di distribuzione primaria, dalla ulteriore                  
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                                  
1) qualora si dovessero rinvenire argille non omogenee o fratturate,            
si dovra' provvedere ad impermeabilizzare, per compattazione di                 
strati successivi di piccolo spessore, anche il fondo dell'invaso;              
2) dovra' essere effettuata la caratterizzazione del terreno di scavo           
ai sensi del DM 471/99, in attuazione dell'art. 17 del DLgs 22/97, al           
fine di verificarne la possibilita' di riutilizzo per livellare                 
l'area circostante l'invaso;                                                    
3) dovra' essere particolarmente curata l'impermeabilizzazione del              
bacino per impedire interferenze con le acque di falda del terrazzo,            
presumibilmente di scarsa qualita';                                             
4) al fine di escludere interferenze negative o possibili soluzioni             
conflittuali, dovra' essere verificata la congruenza del progetto               
d'invaso con tutti gli interventi previsti, nella zona in esame, sia            
dall'Autorita' di Bacino del Reno, sia dal Servizio provinciale                 
Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Bologna;                       
5) non dovranno essere eseguiti lavori di scavo o movimenti del                 
terreno entro una fascia di m. 10 dal piede dell'argine del rio                 
Salato, come previsto dall'art. 96 del RD 25 luglio 1904, n.523, ed             
analogamente dovra' essere rispettata una distanza di almeno m. 10              
dai terreni demaniali in fregio al fiume Santerno;                              
6) dovra' essere realizzata una difesa in pietrame del piede della              
scarpata arginale, utilizzando lo stesso materiale impiegato in opere           
similiari esistenti in prossimita' dell'area;                                   
7) al fine di mitigare l'impatto negativo sul paesaggio e creare                
continuita' con l'ambito naturalistico dei vicini corsi d'acqua (rio            
Salato e fiume Santerno), le aree circostanti l'invaso dovranno                 
essere sistemate mediante piantumazione di arbusti ed essenze                   
vegetali di tipo ripariale, verificando l'opportunita' di utilizzare            
le stesse essenze per l'inerbimento del rilevato arginale;                      
resta fermo che tutte le autorizzazioni necessarie per la                       
realizzazione dell'opera oggetto della presente procedura, dovranno             
essere rilasciate dalle Autorita' competenti ai sensi delle vigenti             
disposizioni di legge;                                                          
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di               
Bonifica della Romagna Occidentale; al Consorzio irriguo "Rii                   
Casale-Salato"; all'Ufficio VIA della Provincia di Bologna; al Comune           
di Casalfiumanese; alla Comunita' Montana del Santerno; al Servizio             
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Bologna;           
all'Autorita' di Bacino del Reno ed all'ARPA - Sezione provinciale di           
Bologna;:                                                                       
c) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18            
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente           
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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