DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 giugno 2002, n. 1051
L.R. 7/98 - Parziale modifica delle delibere di Giunta regionale 715/98 e successive modificazioni. Modifica della Convenzione quadro fra Regione ed APT Servizi Srl. Approvazione schema convenzione aggiuntiva. Predeterminazione griglia di punteggi per la valutazione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 4 marzo 1998, n. 7, concernente "Organizzazione turistica
regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione
turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47,
20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione
della L.R. 9 agosto 1993, n. 28";
- nel loro testo integrale le seguenti proprie deliberazioni,
esecutive nei modi di legge:
- n. 715 del 18/5/1998, concernente "L.R. 4 marzo 1998, n. 7.
Approvazione delle direttive per gli interventi regionali di
promozione e di commercializzazione turistica", e successive
modificazioni di cui alle deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00,
1200/01 e 1830/01;
- n. 2465 del 14/12/1998, concernente "Approvazione ai sensi
dell'articolo 12 della L.R. 7/98 dello schema di convenzione quadro
di durata poliennale tra la Regione Emilia- Romagna e l'APT Servizi
Srl", e successive modificazioni di cui alle deliberazioni 2452/99,
1225/00, 1546/00, 1200/01 e 1869/01;
vista la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999, cosi' come
modificata con le convenzioni aggiuntive sottoscritte tra le parti in
data 20/12/1999, 7/8/2000, 25/9/2000, 9/7/2001 e 17/9/2001;
richiamate inoltre, nel loro testo integrale, le seguenti proprie
deliberazioni:
- n. 539 in data 18/4/2001 concernente "L.R. 7/98 - Riparto e
assegnazione dei budget per l'anno 2001 destinati alle Province per
la realizzazione dei programmi turistici di promozione locale.
Parziale modifica della deliberazione 715/98";
- n. 173 in data 11/2/2002 concernente "L.R. 7/98 - Programmi
Turistici promozione locale. Riparto e assegnazione dei budget per il
2002. Finanziamento aggiuntivo alle Province di Bologna e Rimini per
miglioramento sviluppo e innovazione delle attivita' di informazione
e accoglienza svolte nelle strutture aeroportuali e ferroviarie";
- n. 345 in data 11/3/2002 concernente "L.R. 7/98 - Parziale modifica
deliberazione Giunta regionale 1200/01 - Definizione tempistica anno
2002";
considerato che:
- l'esperienza maturata sia dai soggetti pubblici che dai soggetti
privati nei quattro anni di applicazione della L.R. 7/98 ha
determinato un sostanziale rafforzamento del complessivo sistema
organizzativo turistico della Regione;
- il processo organizzativo attuato ha consentito sia alle Unioni di
Prodotto che alle aggregazioni di imprese turistiche
emiliano-romagnole di elevare la loro capacita' progettuale;
- risulta opportuno un ulteriore adeguamento delle direttive
applicative della L.R. 7/98 per renderle sempre piu' aderenti alla
costante evoluzione sia del sistema organizzativo turistico della
Regione, sia del mercato turistico nazionale ed internazionale;
ritenuto che:
- e' necessario favorire ulteriormente la razionalizzazione e la
semplificazione di tutti gli adempimenti procedurali relativi ai
cofinanziamenti regionali concessi per la realizzazione dei programmi
delle Unioni di prodotto e dei progetti dei soggetti privati aderenti
alle Unioni;
- l'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti pubblici e
privati interessati debba essere ulteriormente semplificata,
tempestiva e puntuale;
- la capacita' progettuale delle Unioni, che ha consentito la
realizzazione di programmi di promozione caratterizzata da elevati
standard di qualita', rende non piu' attuale e superata l'analisi
tecnico-specialistica effettuata da un nucleo di valutazione all'uopo
istituito;
- in un mercato globalizzato, sempre piu' caratterizzato da una forte
competitivita', e' opportuno sostenere e valorizzare l'impegno delle
imprese turistiche che investono nella internazionalizzazione dei
loro prodotti, incentivando la realizzazione di progetti di
commercializzazione altamente innovativi per i prodotti e servizi
offerti e caratterizzati da forte esposizione verso i mercati esteri;
considerato inoltre che:
- con la richiamata deliberazione 1200/01:
- e' stata disposta, tra l'altro, in via generale, una forte
accelerazione e anticipazione della tempistica dei procedimenti
amministrativi attuativi della L.R. 7/98, prevedendo tuttavia, in via
transitoria solo per l'anno 2001, scadenze diverse;
- tale tempistica transitoria, ha consentito in modo ottimale, ai
soggetti interessati, di programmare, progettare ed attuare i
progetti di promozione e di promo-commercializzazione in tempi certi
e utili rispetto alle esigenze del mercato e della domanda
turistica;
- con le richiamate deliberazioni 539/01 e 173/02 e' stata disposta,
per gli anni 2001 e 2002, una semplificazione delle procedure per
consentire alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse
necessarie per il finanziamento delle attivita' previste nei Piani
turistici di promozione locale, al fine di far fronte alle
obbligazioni giuridiche da porre in essere a favore dei soggetti
beneficiari ed al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle
azioni programmate in rapporto alla stagione turistica;
ravvisata pertanto l'opportunita' di procedere ad un'ulteriore
modifica della citata deliberazione 715/98 e successive
modificazioni, anche al fine di rafforzare in termini di efficacia ed
efficienza l'azione della Regione;
dato atto che i contenuti delle modifiche in parola hanno formato
oggetto di consultazioni con gli operatori pubblici e le
rappresentanze delle categorie degli imprenditori del comparto
turistico dalle quali e' emerso il consenso sulle linee di carattere
generale e sulle nuove modalita' procedurali che si riassumono come
segue:
- razionalizzazione e ulteriore semplificazione di tutti gli
adempimenti procedurali relativi ai cofinanziamenti previsti dalla
L.R. 7/98, individuando nella Regione l'unico referente di tutti i
procedimenti;
- attivazione di uno Sportello informativo, quale canale privilegiato
di comunicazione tra la Regione e i soggetti interessati ai
cofinanziamenti, al fine di semplificare e rendere piu' puntuale lo
scambio di informazioni;
- valutazione dei programmi delle Unioni di Prodotto effettuata
direttamente dalla Regione;
- adozione, in via ordinaria, per tutti i procedimenti amministrativi
attuativi della L.R. 7/98, della tempistica che era stata prevista
inizialmente come transitoria con la deliberazione 1200/01;
- adozione, in via ordinaria, delle semplificazioni procedurali
disposte con le citate deliberazioni 539/01 e 173/02 per gli
adempimenti relativi ai Piani turistici di promozione locale;
ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto:
- di modificare parzialmente la propria deliberazione 715/98 e
successive modificazioni, cosi' come esplicitato nel dispositivo del
presente provvedimento;
- di determinare la "Griglia di riferimento" per la valutazione dei
progetti di promo-commercializzazione presentati dai soggetti privati
aderenti alle Unioni, che in Allegato A alla presente deliberazione
ne forma parte integrante e sostanziale e che contestualmente si
approva;
- di disporre altresi' i necessari adeguamenti alla convenzione
quadro di durata poliennale sottoscritta tra la Regione
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999, e successive
modificazioni, dando atto che il Dirigente regionale competente in
materia di turismo provvedera' alla sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo, secondo lo schema di cui all'Allegato B del presente
provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale ed il cui
testo viene contestualmente approvato.
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
richiamate le seguenti proprie deliberazioni, esecutive nei modi di
legge:
- n. 2774 in data 10/12/2001 concernente "Direttiva sulle modalita'
di espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile
dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2775 in data 10/12/2001 concernente "Disposizioni per la
revisione dell'esercizio delle funzioni dirigenziali e dei controlli
interni a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 43/01";
- n. 2832 in data 17/12/2001 concernente "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 in data 28/12/2001 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002)";
dato atto, ai sensi dell'art. 37, 40 comma, della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 2774/01:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Turismo e Qualita' aree turistiche, dr. Valter Verlicchi, in merito
alla regolarita' tecnica della presente deliberazione;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle
Attivita' produttive, Commercio, Turismo dr. Uber Fontanesi, in
merito alla legittimita' della presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
A) di stabilire, per le motivazioni indicate in premessa e che si
intendono qui integralmente richiamate, la parziale modifica della
propria deliberazione 715/98, cosi' come modificata con le
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1546/00, 1200/01 e 1830/01, nel
seguente modo:
Emendamento 1
L'ultimo capoverso del Paragrafo 1 "Adempimenti procedurali
dell'Agenzia Regionale per il Turismo" del Capo 1, del Titolo II,
della deliberazione 715/98, cosi' come modificato con la
deliberazione 1200/01, e' soppresso e sostituito come segue:
"L'Agenzia Regionale per il Turismo adotta il piano annuale entro il
31 maggio dell'anno antecedente quello di riferimento, al fine di
consentirne l'approvazione da parte della Regione entro il 30
giugno.".
Emendamento 2
Il secondo e il terzo capoverso del Paragrafo 2 "Gestione" del Capo
1, del Titolo II, della deliberazione 715/98, cosi' come modificato
con la deliberazione 1200/01, sono soppressi e sostituiti come segue:
"L'APT Servizi Srl invia alla Regione, entro il 31 luglio dell'anno
antecedente quello di riferimento, le proprie proposte contenenti la
progettazione esecutiva.
Sulla base delle proposte dell'APT Servizi Srl e di quanto previsto
dall'articolo 12 della L.R. 7/98, la Giunta regionale dispone la
stipulazione di apposito contratto con l'APT Servizi per la
realizzazione del Piano annuale relativo all'anno di riferimento,
autorizzandone la sottoscrizione da parte del Dirigente regionale
competente in materia di Turismo.".
Emendamento 3
Il Paragrafo 2 "Programmi delle Unioni di Prodotto relativi alla
promozione, al marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno
alla commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione" del Capo 2, del Titolo
II, della deliberazione 715/98, cosi' come modificato con le
deliberazioni 2145/98, 1225/00, 1200/01 e 1830/01, e' interamente
soppresso e sostituito come segue:
"Paragrafo 2
Programmi delle Unioni di Prodotto relativi alla promozione, al
marketing, al co-marketing di prodotto, al sostegno alla
commercializzazione, ad altre iniziative realizzate con la
partecipazione di soggetti pubblici e privati per l'integrazione
della promozione e della commercializzazione
1) Presentazione delle domande
Ciascuna Unione regolarmente costituita e riconosciuta deve
presentare alla Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Attivita'
produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo e Qualita' aree
turistiche - Viale A. Moro n. 64 - 40127 Bologna - la domanda ai fini
del cofinanziamento regionale, ai sensi dell'art. 13, comma 5,
lettera a) della L.R. 7/98, entro il 31 luglio dell'anno antecedente
quello di riferimento.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'Unione di Prodotto e deve contenere il programma annuale
dell'Unione stessa da proporre per il cofinanziamento regionale,
concordato dai soggetti pubblici e dai soggetti privati aderenti
all'Unione stessa.
Tale programma deve contenere:
- l'indicazione dei singoli progetti di promozione, di marketing, di
co-marketing di prodotto, di sostegno alla commercializzazione e di
altre iniziative realizzate con la partecipazione di soggetti
pubblici e privati;
- l'indicazione di eventuali soggetti incaricati dell'attuazione di
parti del programma stesso (progetti o azioni);
- una relazione generale ed una scheda tecnica di sintesi per
evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate e le tipologie di strumenti che si prevede di
utilizzare;
- il preventivo di spesa, comprensivo dell'IVA, corredato da un piano
finanziario;
- che i progetti contenuti nel programma non sono stati presentati
per il finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Copia del programma stesso viene inviata dall'Unione interessata, per
opportuna conoscenza e per gli opportuni raccordi di coordinamento,
all'APT Servizi Srl ed alle Province interessate.
2) Elementi per l'ammissibilita' dei programmi
Il cofinanziamento previsto dall'art. 7 della L.R. 7/98 e' rivolto
principalmente a sostenere le azioni congiunte dei soggetti pubblici
con i soggetti privati aderenti alle Unioni, suscettibili di
rafforzare ed integrare le attivita' promozionali ed ottimizzare le
risorse disponibili in una logica di concertazione, di condivisione
degli obiettivi, nonche' le azioni di co-marketing realizzate
congiuntamente tra pubblico e privato.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative promozionali che pubblicizzino risorse turistiche e
prodotti estranei alla regione Emilia-Romagna in misura
quantitativamente superiore al 30% dell'intero programma o delle
singole iniziative;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshops dei soci
pubblici e privati aderenti alle Unioni e del loro personale
ordinario.
ritenuta ammissibile una quota in misura non eccedente il 10% sul
costo del programma quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione del programma stesso.
3) Modalita' procedurali e misura dei cofinanziamenti regionali
La Giunta regionale, a seguito del proprio provvedimento di
approvazione del Piano annuale delle azioni di carattere generale per
l'anno di riferimento, stabilisce, con proprio atto, una preventiva
determinazione a carattere indicativo ed orientativo degli importi in
cifre assolute del cofinanziamento destinato ai programmi delle
diverse Unioni, per l'esercizio di riferimento, tenuto conto delle
risorse finanziarie iscritte a bilancio a livello previsionale.
Il Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche della Direzione
regionale Attivita' Produttive, Commercio e Turismo valuta i
programmi di ciascuna Unione, entro sessanta giorni dalla ricezione
degli stessi, tenendo conto a tali fini principalmente della coerenza
del programma alle linee strategiche regionali contenute nel Piano
annuale delle azioni di carattere generale, approvato dalla Giunta
regionale per l'anno di riferimento, nonche' della congruita',
incisivita' ed efficacia dell'insieme delle azioni contenute nel
programma stesso.
La Giunta regionale, a seguito della suddetta valutazione, provvede,
con propria deliberazione, ad approvare il piano di cofinanziamento
dei programmi delle Unioni per l'anno di riferimento e stabilisce e
quantifica gli importi di cofinanziamento definitivi assegnati, sulla
base delle effettive disponibilita' del bilancio regionale per
l'esercizio di riferimento.
Tale piano tiene conto delle indicazioni iniziali di finanziamento,
rapportate alla consistenza e alla qualita' dei programmi presentati.
I suddetti cofinanziamenti possono essere differenziati per ciascuna
Unione ed i relativi importi in cifre assolute originariamente
previsti dalla Giunta regionale, sono almeno confermati se i
programmi presentati dalle singole Unioni hanno contenuti che la
Giunta regionale ritenga qualitativamente e quantitativamente
adeguati in relazione ai parametri di valutazione di cui sopra.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura fino al
50% della spesa complessiva ammissibile risultante dal programma
dell'Unione relativa al comparto Costa Adriatica, nonche' in misura
fino al 60% della spesa complessiva ammissibile risultante dal
programma delle Unioni relative ai comparti turistici economicamente
piu' deboli: Appennino e Verde, Terme e Benessere, Citta' d'Arte,
Cultura e Affari.
Con la medesima deliberazione la Giunta regionale dispone le
modalita' per la gestione e la liquidazione dei cofinanziamenti dei
programmi delle Unioni relativi all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.".
Emendamento 4
Il Paragrafo 3 "Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni"
del Capo 2, del Titolo II, della deliberazione 715/98, cosi' come
modificato con le deliberazioni 1546/00, 1200/01 e 1830/01, e'
interamente soppresso e sostituito come segue:
"Paragrafo 3
Progetti dei soggetti privati aderenti alle Unioni
1) Soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti e modalita' per
la presentazione della domanda
I soggetti privati beneficiari dei cofinanziamenti regionali sono le
aggregazioni di imprese turistiche, in qualsiasi forma costituite,
cosi' come definito al comma 6 dell'articolo 13 della L.R. 7/98.
Tali soggetti possono richiedere i cofinanziamenti regionali per
progetti di promo-commercializzazione e di commercializzazione
turistica.
La domanda deve essere presentata alla Regione Emilia-Romagna -
Direzione generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo -
Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche - Viale A. Moro n. 64 -
40127 Bologna, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
della aggregazione. Nel caso in cui l'aggregazione sia una
associazione temporanea di imprese la domanda deve essere
sottoscritta dal mandatario.Tale domanda deve essere inviata alla
Regione entro il 31 agosto dell'anno antecedente quello di
riferimento, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno e fara' fede la data del timbro postale di partenza.
Nella domanda di cofinanziamento deve essere dichiarato quanto segue:
- i dati identificativi ed anagrafici della aggregazione;
- i dati identificativi ed anagrafici del legale rappresentante o del
mandatario dell'aggregazione;
- l'appartenenza della aggregazione, alla data di presentazione della
domanda, all'Unione di Prodotto cui fa riferimento il progetto
presentato;
- l'elenco dei soci aderenti all'aggregazione sottoscritto dal
medesimo soggetto che presenta la domanda;
- che il medesimo progetto non e' stato presentato per il
finanziamento ai sensi di altre normative regionali, statali e
dell'Unione Europea.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- atto costitutivo, contenente gli estremi di registrazione, che
rispecchi l'esatta composizione della aggregazione richiedente alla
data di presentazione della domanda;
- il progetto;
- una relazione generale corredata da una scheda tecnica di sintesi
per evidenziare:
- gli obiettivi;
- i mercati e i target di domanda da privilegiare;
- le azioni programmate distinte almeno per tipologie di strumenti e
materiali, modalita' e tempi del loro svolgimento;
- il preventivo di spesa articolato per tipologie e corredato dal
piano finanziario.
Per facilitare la presentazione della domanda da parte delle
aggregazioni, la Regione predispone una apposita modulistica.
La Regione provvedera' ad attivare uno Sportello informativo presso
il quale saranno reperibili tutte le informazioni relative ai
cofinanziamenti di cui alla L.R. 7/98.
2) Elementi per l'ammissibilita' dei progetti
Il cofinanziamento previsto dall'articolo 7 della L.R. 7/98 e'
rivolto principalmente a premiare le azioni congiunte degli operatori
privati suscettibili di rafforzare ed integrare i prodotti turistici,
incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili in una logica di
concertazione e di condivisione degli obiettivi.
Spese non ammissibili a cofinanziamento:
- le iniziative di sola incentivazione;
- le iniziative che riguardano esclusivamente la produzione di
materiale cartaceo di carattere generale;
- le iniziative che contengono la commercializzazione di prodotti
estranei alla regione Emilia-Romagna in misura quantitativamente
superiore al 30% del progetto;
- le spese di partecipazione alle fiere ed ai workshop del
rappresentante e del personale delle imprese aggregate.
Sono tuttavia ritenute ammissibili:
- la stampa e la spedizione di materiale cartaceo finalizzato alla
realizzazione del progetto (pacchetti, confidential, ecc);
- una quota in misura non eccedente il 10% del costo totale delle
azioni del progetto, quale riconoscimento forfettario di spese
generali per la gestione delle iniziative;
- una quota in misura non eccedente il 15% del costo totale delle
azioni del progetto, per spese di progettazione, documentate.
3) Limiti di spesa e di cofinanziamento
Ai fini dell'ammissibilita' a cofinanziamento regionale i progetti
presentati dalle aggregazioni aderenti all'Unione di Prodotto Costa
non possono essere di importo unitario inferiore a Euro 41.000 e
superiore a Euro 233.000; i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle altre Unioni di Prodotto non possono essere di importo
unitario inferiore a Euro 21.000 e superiore a Euro 233.000.Ciascuna
aggregazione puo' presentare un solo progetto.
Dagli importi sopra indicati sono escluse l'IVA, le spese di gestione
ordinaria, le spese per il personale ordinariamente impegnato nelle
imprese costituenti l'aggregazione.
I cofinanziamenti regionali possono essere concessi in misura non
superiore al 20%.
Viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento, in misura non
superiore al 5%, per i progetti presentati dalle aggregazioni
aderenti alle Unioni "Appennino e Verde", "Terme e Benessere" e
"Citta' d'Arte, Cultura e Affari", relative ai comparti turistici
economicamente piu' deboli.
I cofinanziamenti regionali possono altresi' essere concessi in
misura non superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile, senza
alcuna differenziazione tra le diverse Unioni di appartenenza, per
"Progetti di Eccellenza" di cui al successivo punto 4.
4) Requisiti dei "Progetti di Eccellenza"
I requisiti per accedere ai cofinanziamenti per "Progetti di
Eccellenza" sono i seguenti:
Requisiti relativi al soggetto
Essere in possesso di un disciplinare di autoregolamentazione mirante
al miglioramento della qualita' del servizio offerto, sottoscritto da
tutte le imprese aderenti alla aggregazione oppure, nei casi in cui
l'aggregazione abbia un legale rappresentante, sottoscritto da
quest'ultimo. Tale disciplinare dovra' almeno prevedere:
- la definizione e l'applicazione degli standard di qualita' dei
prodotti e dei servizi che si intendono proporre al mercato e
commercializzare;
- l'indicazione di specifici strumenti di controllo e di verifica
rispetto alla applicazione degli standard condivisi;
- l'indicazione di un sistema di verifica attraverso il quale i
clienti/consumatori possano valutare la conformita' dell'offerta
ricevuta rispetto agli standard contenuti nel disciplinare.
Le aggregazioni devono segnalare, nella domanda di cofinanziamento,
le denominazioni assunte quali club di prodotto, circuiti o altre
specifiche, l'utilizzo di marchi e/o logos di riconoscimento, le
eventuali certificazioni richieste e/o ottenute.
Le aggregazioni, in possesso dei requisiti suddetti, devono
presentare la relativa documentazione allegandola alla domanda di
richiesta di cofinanziamento.
Requisiti relativi al progetto
Ottenere un parere di valutazione "Alto", secondo quanto indicato al
successivo punto 5.3.
5) Modalita' procedurali
5.1 Elementi di valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' basata sui seguenti elementi:
- realizzazione di azioni sui mercati esteri, diversificazione e
specializzazione, qualita' dei servizi offerti, precisa
individuazione dei target e dei mercati oggetto dell'intervento,
qualita' delle azioni e relativa efficacia, coerenza intrinseca delle
azioni e degli strumenti previsti rispetto agli obiettivi del
progetto;
- coerenza e compatibilita' delle iniziative e delle azioni previste
dal progetto con le linee del Piano annuale delle azioni di carattere
generale della Regione per l'anno di riferimento;
- collegamento del progetto alle azioni ed alle iniziative contenute
nel programma dell'Unione di appartenenza dell'aggregazione.
La Giunta regionale predetermina la griglia dei diversi valori
attribuibili ai suddetti elementi, che sia di riferimento per la
valutazione dei progetti.
Tale griglia e' trasmessa alle quattro Unioni di Prodotto, che
provvederanno alla divulgazione della stessa fra i loro associati, e
puo' essere richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Direzione
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo - Servizio Turismo
e Qualita' aree turistiche.
5.2 Istruttoria amministrativa
Il Servizio regionale Turismo e Qualita' aree turistiche:
- trasmette tempestivamente copia dei progetti al coordinatore del
nucleo di valutazione di cui al successivo punto 5.3.
- effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di
ammissibilita' delle aggregazioni richiedenti i cofinanziamenti, la
completezza della anagrafica e della documentazione prodotta. In
particolare deve essere verificata:
- l'esatta denominazione e i dati anagrafici dell'aggregazione
richiedente il cofinanziamento regionale;
- l'esatta identificazione del legale rappresentante o del mandatario
dell'aggregazione;
- l'appartenenza alla Unione di Prodotto indicata nella richiesta di
cofinanziamento;
- l'esatta denominazione del progetto;
- la ammissibilita' o la non ammissibilita' a cofinanziamento delle
aggregazioni richiedenti.
5.3 Istruttoria tecnica
L'istruttoria tecnica e la valutazione dei progetti, nonche' la
valutazione dei requisiti previsti per le aggregazioni che richiedono
l'accesso ai "Progetti di Eccellenza", e' effettuata da un nucleo di
valutazione nominato, con propria determinazione, dal Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.
Il nucleo di valutazione effettua l'istruttoria tecnica dei progetti
ed esprime per ciascuno un parere di valutazione "Alto", "Medio" o
"Basso".
Le aggregazioni potranno essere sentite per eventuali chiarimenti.
Il nucleo di valutazione e' coordinato dal Responsabile del Servizio
competente in materia di turismo e sara' cosi' composto:
- due collaboratori del Servizio Turismo e Qualita' aree turistiche
della Regione Emilia-Romagna;
- due tecnici interni al personale dell'APT Servizi, designati dal
Consiglio di Amministrazione dell'APT stessa;
- un esperto tecnico designato da Unioncamere regionale.
Entro il 15 ottobre dell'anno antecedente quello di riferimento il
nucleo di valutazione comunica alla Regione Emilia-Romagna le
risultanze del lavoro svolto mediante invio delle schede tecniche
relative alla valutazione dei progetti, unitamente all'elenco dei
progetti stessi (uno per ciascuna Unione).
Gli elenchi dovranno evidenziare:
- i "Progetti di Eccellenza";
- il parere di valutazione "Alto, Medio o Basso" su ciascun progetto;
- l'importo complessivo della spesa ammissibile per ciascun progetto.
5.4 Approvazione Piano di cofinanziamento
La Giunta regionale, acquisite le risultanze del lavoro svolto dal
nucleo di valutazione, e con le risultanze della propria istruttoria
amministrativa, provvede con proprio atto, entro il 30 novembre
dell'anno antecedente quello di riferimento, alla approvazione del
piano di cofinanziamento regionale dei progetti di
promo-commercializzazione ritenuti ammissibili secondo la seguente
graduazione:
- per i "Progetti di Eccellenza", la percentuale di cofinanziamento
non potra' essere superiore al 35% della spesa ritenuta ammissibile;
- per i progetti con parere di valutazione "Alto o Medio" la
percentuale di cofinanziamento non potra' essere superiore al 20%
della spesa ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle
Unioni relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli,
viene concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non
superiore al 5%;
- per i progetti con parere di valutazione "Basso" la percentuale di
cofinanziamento non potra' essere superiore al 15% della spesa
ritenuta ammissibile. Per le aggregazioni aderenti alle Unioni
relative ai comparti turistici economicamente piu' deboli, viene
concessa una quota aggiuntiva di cofinanziamento in misura non
superiore al 5%.
In relazione alle disponibilita' del bilancio regionale il
cofinanziamento dei progetti e' effettuato secondo le seguenti
priorita':
1. "Progetti di Eccellenza";
2. Progetti con parere di valutazione "Alto";
3. Progetti con parere di valutazione "Medio";
4. Progetti con parere di valutazione "Basso".
Le economie che si potranno verificare per rinunce, revoche o
utilizzo di minori importi nella realizzazione dei progetti, nonche'
le eventuali ulteriori disponibilita' derivanti dall'assestamento del
bilancio regionale per il medesimo esercizio, verranno utilizzate,
nel rispetto delle disposizioni indicate in termini contabili dalla
normativa vigente, per cofinanziare, con appositi atti del Direttore
generale competente in materia di Turismo, i progetti ritenuti
ammissibili ma non cofinanziati.
Con la deliberazione del piano di cofinanziamento la Giunta regionale
dispone le modalita' per la gestione e la liquidazione dei
cofinanziamenti dei progetti di promo-commercializzazione relativi
all'anno di riferimento.
Per tutto quanto concerne le attivita' relative ai cofinanziamenti la
Regione puo' eventualmente avvalersi anche di specifico apporto
specialistico esterno, da attivarsi in rapporto alla normativa
regionale vigente.".
Emendamento 5
Il terzo capoverso del Capo 2 "Criteri generali per la ripartizione"
del Titolo III, e' interamente soppresso e sostituito come segue:
"La Giunta regionale adotta il suddetto provvedimento di
ripartizione conseguentemente alla adozione della legge concernente
il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio di
riferimento.".
Emendamento 6
Il Capo 3 "Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei programmi turistici di promozione locale delle Province"
del Titolo III della deliberazione 715/98 e' interamente soppresso e
sostituito come segue:
"Capo 3 - Modalita' procedurali per il finanziamento delle attivita'
inserite nei Programmi turistici di promozione locale delle Province
Ai fini della elaborazione del Programma turistico di promozione
locale, ciascuna Provincia adotta e pubblicizza un provvedimento per
stabilire in via preventiva le linee strategiche e programmatiche per
l'esercizio di riferimento, nonche' le modalita' per definire il
Programma stesso.
Le Province presentano alla Regione, entro e non oltre il 31 ottobre
dell'anno antecedente quello di riferimento i propri Programmi
turistici di promozione locale contenenti, oltre alle linee
strategiche annuali delle politiche provinciali, anche i progetti
considerati ammissibili al contributo, distinti nei due citati filoni
di attivita' riportati in schede tecniche contenenti gli elementi
identificativi dei progetti stessi.
Nel citato Programma turistico di promozione locale deve essere
indicata la ridestinazione delle eventuali economie che potranno
essere accertate dalle Province nel corso dell'attuazione del PTPL
dell'anno di riferimento, per il completamento di iniziative gia'
previste o programmando nuove iniziative coerenti con gli atti di
indirizzo e di programmazione regionale.
Al fine della predisposizione del provvedimento regionale relativo al
riparto delle risorse indicato al precedente Capo 2, e per permettere
alle Province l'immediata disponibilita' delle risorse necessarie per
fare fronte alle obbligazioni giuridiche da porre in essere a favore
dei soggetti beneficiari ed al fine di non pregiudicare lo
svolgimento delle azioni programmate in rapporto alla stagione
turistica, si stabilisce il seguente percorso procedurale riferito al
riparto, assegnazione e impegno sul bilancio regionale delle risorse
disponibili:
1) la Giunta regionale dispone, nel rispetto delle disposizioni
previste al Capo 2 del Titolo III della deliberazione 715/98, la
ripartizione delle risorse disponibili sull'apposito capitolo del
bilancio regionale per l'esercizio finanziario di riferimento. Il
medesimo provvedimento dispone altresi' l'assunzione dell'onere
finanziario sul medesimo capitolo, subordinandone eventualmente
l'effettivo impegno di spesa all'entrata in vigore della legge
regionale relativa al bilancio per l'esercizio di riferimento ed al
rispetto delle disposizioni indicate dalla legge regionale che
disciplina la normativa contabile;
2) con successivi atti il Dirigente regionale competente, ai sensi
della vigente normativa regionale in materia, provvede a liquidare a
favore di ciascuna Provincia, un acconto fino al 50% del budget
assegnato, previo invio da parte delle stesse, di un provvedimento di
utilizzo del budget assegnato con l'atto di cui al precedente punto
1).
Ogni atto provinciale di utilizzo del budget regionale deve
contenere:
- la identificazione dei soggetti beneficiari del finanziamento;
- l'ammontare del finanziamento assegnato dalla Provincia a ciascun
progetto;
- le modalita' procedurali ed i contenuti delle documentazioni e
delle rendicontazioni consuntive da presentarsi dai diversi soggetti
attuatori ai fini della erogazione dei finanziamenti, nonche' i
termini per la presentazione delle documentazioni consuntive stesse;
3) alla liquidazione e alla emissione delle richieste dei titoli di
pagamento per i saldi dei finanziamenti regionali assegnati, fino
alla concorrenza del relativo budget, provvede con propri atti il
Dirigente regionale competente ai sensi della vigente normativa
regionale attenendosi alle seguenti disposizioni:
a) la Provincia deve trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno un
proprio atto che approvi, per ciascuno dei filoni di attivita'
("Servizi di base dei Comuni relativi all'informazione e accoglienza
turistica" e "Promozione turistica di interesse locale") una
relazione tecnico - finanziaria pre consuntiva, dalla quale
risultino: gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti realizzati;
l'importo delle spese impegnate, delle spese in corso di liquidazione
al 31 dicembre e di quelle gia' liquidate;
b) la Provincia puo' in corso d'opera riutilizzare eventuali economie
secondo quanto stabilito nel proprio Programma di Promozione
turistica locale. La relazione tecnico - finanziaria di cui al
precedente punto a) deve contenere l'indicazione dei provvedimenti
provinciali di riutilizzo.
Le Province devono inoltre trasmettere entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, un conto consuntivo redatto per
ogni progetto compreso nei filoni di attivita' del proprio Programma
Turistico di promozione locale, dal quale risultino le tipologie
delle spese e il relativo ammontare nonche' le entrate a copertura
delle spese.".
B) di approvare, ai fini della valutazione dei progetti presentati
dai soggetti privati aderenti alle Unioni di Prodotto, la "Griglia di
riferimento" contenente i diversi valori attribuibili, come indicato
nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
C) di disporre, in conseguenza delle modifiche di cui al precedente
punto A) i necessari adeguamenti alla Convenzione Quadro di durata
poliennale sottoscritta tra la Regione ed APT Servizi Srl in
esecuzione delle proprie deliberazioni in premessa richiamate e che
qui si intendono integralmente riportate, dando atto che il Dirigente
regionale competente in materia di turismo provvedera' alla
sottoscrizione della Convenzione aggiuntiva secondo lo schema di cui
all'Allegato B al presente provvedimento che ne forma parte
integrante e sostanziale ed il cui testo viene contestualmente
approvato;
D) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Allegato A
"Griglia di riferimento" contenente i diversi valori attribuibili ai
vari elementi utili per la valutazione dei progetti presentati dai
soggetti privati aderenti alle Unioni
Si considerano tre parametri:
1) il valore intrinseco del progetto, la sua qualita';
2) la coerenza con il Piano annuale delle azioni di carattere
generale della Regione;
3) il collegamento con le azioni e le iniziative contenute nel
Programma dell'Unione di Prodotto di riferimento.
Per la valutazione del valore intrinseco dei progetti si
utilizzeranno parametri che esplicitano in modo chiaro la qualita'
che contraddistingue i singoli elementi che compongono l'idea
progettuale.
Per valutare invece la coerenza, la compatibilita' ed il collegamento
con il piano regionale e i programmi delle Unioni, viene effettuata
un'analisi comparativa che fa emergere la continuita' e le
integrazioni che esistono tra quanto previsto a livello regionale e
di comparto e quanto previsto dai progetti.
Si intende soprattutto incentivare e premiare un forte coordinamento
tra tutti i soggetti regionali che lavorano nel turismo. Cio' al fine
di rendere maggiore l'impatto e la visibilita' dei prodotti
emiliano-romagnoli aumentando il potere di contrattazione in termini
commerciali e diminuendo la duplicazione delle azioni.
I parametri
La valutazione viene effettuata attribuendo a ciascun progetto un
giudizio: alto, medio, basso.
REQUISITI DEL PROGETTO
Valore intrinseco del progetto
- Livello di internazionalizzazione
con tale parametro si vuole individuare il livello di esposizione del
progetto verso i mercati esteri. Nella valutazione, si tiene anche
conto della valenza strategica delle azioni previste sui mercati
esteri rispetto alla globalita' del progetto, nonche' del rapporto
fra l'investimento finanziario globale e la parte relativa ai mercati
esteri.
- Incisivita' di prodotto
con tale parametro si vuole individuare, anche in base a
caratteristiche di specificita'/unicita' nonche' di corretta e
motivata identificazione dei target e dei mercati, il livello di
competitivita' del prodotto, la sua capacita' di successo rispetto
alla domanda del mercato turistico e, in particolare, rispetto ai
bacini geografici, ai segmenti di mercato e ai target cui tale
prodotto si rivolge in modo specifico.
- Innovazione e/o creativita'
con tale parametro si vogliono individuare e premiare quei progetti
che si distinguono per la capacita' di presentare un prodotto
totalmente nuovo e/o per la capacita' di aver introdotto una forte
spinta alla diversificazione di un prodotto gia' esistente. Tali
caratteristiche saranno valutate positivamente anche se riferite alle
singole azioni che compongono il progetto.
- Coerenza tra gli obiettivi, i mercati, le azioni ed i costi
con tale parametro si vuole individuare la coerenza intrinseca del
progetto determinata dalla relazione esistente tra obiettivi
prefissati, prodotto prescelto, mercati di riferimento, azioni
definite per colpire i mercati e costi da sostenere per attuare
strategie e raggiungere obiettivi.
- Integrazione tra soggetti di settori diversi
con tale parametro si vuole individuare il grado di integrazione
raggiunta dalle diverse tipologie di operatori partecipanti al
progetto. L'integrazione tra soggetti di settori diversi deve
produrre un arricchimento concreto dell'offerta turistica e favorire
la realizzazione di progetti di commercializzazione di prodotti
turistici il cui livello di innovazione e qualita' e' determinato
anche dalla molteplicita' e dal grado di integrazione dei servizi
erogati dai soggetti facenti parte dell'aggregazione.
Coerenza con il Piano annuale delle azioni di carattere generale
della Regione:
- Mercati/target
si verifica la coerenza tra quelli indicati a livello regionale e
quelli previsti nel progetto.
- Strumenti/azioni
si entra nello specifico degli strumenti di marketing e delle azioni
utilizzate, premiando quei soggetti che si inseriscono e si integrano
nelle azioni gia' programmate a livello regionale.
Collegamento con le azioni e le iniziative contenute nel Programma
dell'Unione di Prodotto di riferimento:
- con il Programma in generale
l'aderenza tra quanto svolge l'Unione e quanto previsto dal privato
che aderisce all'Unione stessa, e' un fattore premiante in termini di
successo ed impatto progettuale;
- con gli strumenti/azioni
verra' valutato e premiato il fatto che il progetto presentato dal
privato abbia un riscontro concreto con le linee operative che
contraddistinguono la programmazione delle Unioni. Nella valutazione
verranno premiate le aggregazione che evidenziano un concreto,
esplicito e chiaro collegamento con le azioni di
promo-commercializzazione previste.
REQUISITI DEL SOGGETTO AI FINI DELL'INSERIMENTO NEI PROGETTI DI
ECCELLENZA
riconosciuta una percentuale piu' alta di cofinanziamento (35%) quei
progetti che, oltre a raggiungere una valutazione di qualita' di
fascia "Alta", si pongono anche l'obiettivo di regolamentare, per
tutti gli aderenti all'aggregazione, il processo di miglioramento
qualitativo del prodotto ed il raggiungimento di alti livelli di
soddisfazione del cliente.
A tale fine l'aggregazione deve produrre un disciplinare di
autoregolamentazione, che definisca le caratteristiche e gli standard
che:
- distinguano quello specifico prodotto turistico da altri;
- sappiano far riconoscere la motivazione di vacanza che e' sottesa;
- siano in grado di soddisfare le esigenze di quel particolare target
cui sono rivolti;
- si propongano come elemento di "riconoscibilita' e garanzia".
Si tratta quindi di norme, che i soggetti si sono dati
volontariamente, che esaltano e valorizzano le peculiarita' anche
dei servizi erogati dall'aggregazione di imprese.
Tale disciplinare dovra' inoltre contenere:
- specifici strumenti di controllo interno e di verifica rispetto
alla applicazione degli standard condivisi.
Con cio' si vuole esaltare il concetto per cui il "contratto" che si
instaura tra gli aderenti e l'aggregazione (e il marchio) che li
rappresenta deve essere severamente rispettato. Se solo uno dei
componenti l'aggregazione non e' conforme alle aspettative di
qualita' definite negli standard viene meno lo sforzo dell'intera
aggregazione.
- Specifici strumenti per la misurazione della soddisfazione del
cliente.
Dato che la soddisfazione del cliente e' un risultato ed un obiettivo
nello stesso tempo, che garantisce il riacquisto e la diffusione di
una memoria positiva della vacanza (che e' ancora la principale leva
di marketing), e' importante indicare un sistema di verifica
attraverso il quale l'aggregazione possa raccogliere e valutare il
grado di soddisfazione dei clienti/consumatori rispetto al prodotto a
loro offerto, e possa trarne le indicazioni utili per il successivo
miglioramento dello stesso.
I progetti sono ammessi in "eccellenza" nel caso in cui,
relativamente alla valutazione dei requisiti del soggetto, il
disciplinare di autoregolamentazione presenti caratteristiche di alta
qualita'.Al fine di determinare il livello di qualita' dei
disciplinari di autoregolamentazione si deve verificare la
sussistenza e il valore degli elementi previsti dalla normativa, con
particolare attenzione:
- all'adesione al disciplinare di tutti i singoli soggetti facenti
parte dell'aggregazione e agli strumenti di coordinamento previsti
dal disciplinare stesso;
- al livello di strutturazione delle azioni di verifica rispetto
all'applicazione degli standard;
- all'identificazione dei soggetti preposti ai controlli interni;
- alla predeterminazione di specifiche tipologie di azioni di
costumer satisfaction e di indicatori di risultato.
Allegato B
Schema di convenzione aggiuntiva alla convenzione quadro di durata
poliennale sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi
Srl in data 13/1/1999 e successive modificazioni
L'anno duemiladue, il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . del mese
di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., nella sede della Regione
Emilia-Romagna, posta in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52;
fra
il signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . (qualifica), il quale interviene nel presente atto in nome
e per conto della Regione Emilia-Romagna (cf 80062590379), come da
provvedimento della Giunta regionale n. . . . . . . . . . . in data .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;
il signor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . (qualifica), il quale interviene nel presente atto in nome e per
conto della Societa' APT Servizi Srl (cf 01886791209), a cio'
delegato con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . ;
premesso che:
la Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni in materia di turismo ai
sensi dell'art. 2 della L.R. 7/98 ed in particolare per quanto
attiene agli interventi per la promozione e la commercializzazione,
assolve ai propri compiti previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge
regionale medesima;
la L.R. 7/98 ha stabilito che la Regione si avvalga dell'APT Servizi
Srl quale strumento operativo;
la Societa' a responsabilita' limitata APT Servizi e' stata
costituita, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna, ai
fini dello svolgimento dei compiti istitutivi essenziali (art. 11,
comma 1, della L.R. n. 7/98):
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo;
2) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in
materia di turismo;
3) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle
attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo;
4) la gestione di azioni di marketing concertate fra i diversi
settori;
viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2465 in data 14 dicembre
1998, esecutiva nei modi di legge, concernente "Approvazione, ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 7/98 dello schema di convenzione quadro
di durata poliennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi
Srl";
- la convenzione quadro sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna e
l'APT Servizi Srl in data 13/1/1999;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2452 in data 14 dicembre
1999, esecutiva nei modi di legge, avente ad oggetto "L.R. 7/98 -
Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 2465
del 14/12/1998 - Approvazione schema di convenzione aggiuntiva alla
convenzione quadro di durata poliennale sottoscritta tra la Regione
Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl";
- la convenzione aggiuntiva alla citata convenzione quadro,
sottoscritta in data 20/12/1999;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1225 in data 18 luglio
2000, esecutiva nei modi di legge, avente ad oggetto "L.R. 7/98 -
Determinazione in via indicativa dei budget da destinare alle Unioni
di prodotto per l'anno 2001 - Parziale modifica della delibera 715/98
e degli articoli 5 e 6 della convenzione quadro tra Regione e APT
Servizi Srl - Approvazione schema di convenzione aggiuntiva";
- la convenzione aggiuntiva alla citata convenzione quadro,
sottoscritta in data 7/8/2000;
- la deliberazione della Giunta regione n. 1546 in data 19 settembre
2000, esecutiva nei modi di legge, avente ad oggetto "L.R. 7/98 -
Parziale modifica della deliberazione della Giunta regionale 715/98 e
degli articoli 5 e 6 della convenzione quadro tra Regione ed APT
Servizi Srl - Approvazione schema convenzione aggiuntiva";
- la convenzione aggiuntiva alla citata convenzione quadro,
sottoscritta in data 25/9/2000;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1200 in data 27 giugno
2001, esecutiva nei modi di legge, avente ad oggetto "L.R. 7/98 -
Parziale modifica delle delibere Giunta regionale 715/98 e successive
modificazioni e degli articoli 5 e 6 della convenzione quadro fra
Regione ed APT Servizi Srl - Approvazione schema di convenzione
aggiuntiva";
- la convenzione aggiuntiva alla citata convenzione quadro,
sottoscritta in data 9/7/2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1869 in data 11
settembre 2001, esecutiva nei modi di legge, concernente: "L.R. 7/98
- Modifica dell'articolo 4 della convenzione quadro di durata
poliennale tra la Regione Emilia-Romagna e l'APT Servizi Srl -
Approvazione schema di convenzione aggiuntiva";
- la convenzione aggiuntiva alla citata convenzione quadro,
sottoscritta in data 17/9/2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . . . . in
data . . . . . . . . . . . . . . . ., esecutiva nei modi di legge,
concernente: " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . ";
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
La convenzione quadro di durata poliennale tra Regione ed APT Servizi
Srl, sottoscritta in data 13/1/1999 ed integrata in data 20/12/1999,
7/8/2000, 25/9/2000, 9/7/2001 e 17/9/2001, e' cosi' modificata:
A) all'articolo 1 "Oggetto della convenzione quadro":
- il capoverso indicato con la lettera D) e' interamente soppresso;
- il capoverso indicato con la lettera E) e' interamente soppresso e
sostituito come segue:
"D) il sistema di monitoraggio, le modalita' di pagamento e di
analisi del risultato che l'APT Servizi Srl dovra' garantire alla
Regione in ordine alle principali azioni promozionali attuate con
fondi regionali, nonche' le verifiche che la Regione puo' svolgere
sullo stato di attuazione del Piano annuale di cui al punto A)";
B) all'articolo 3 "Compiti e funzioni dell'APT Servizi Srl e
procedure tecniche":
- il terzo comma e' interamente soppresso e sostituito come segue:
"L'APT Servizi Srl svolgera', in base alla presente convenzione, le
funzioni riguardanti la gestione e lo svolgimento delle singole
commesse affidategli dalla Regione.";
- il quarto comma e' interamente soppresso e sostituito come segue:
"Alla presente convenzione quadro sono sottese due specifiche
attivita' regolamentate da distinti contratti:
1) contratto per la realizzazione da parte dell'APT Servizi Srl delle
azioni relative al Piano annuale delle azioni di carattere generale
(lettere A) e D) dell'articolo 1);
2) contratto relativo alla realizzazione da parte dell'APT Servizi
Srl delle attivita' di supporto tecnico di carattere generale e
dell'attivita' gestionale (lettera B) dell'articolo 1)"
- il quinto comma e' interamente soppresso e sostituito come segue:
"Eventuali incarichi ad hoc affidati al APT Servizi Srl per la
gestione di Progetti speciali, saranno definiti di volta in volta con
appositi contratti (lettere C) e D) dell'articolo 1).";
C) all'articolo 5 "Modalita' e procedure per l'affidamento
dell'incarico all'APT Servizi Srl relativo all'insieme di attivita'
di supporto tecnico di carattere generale e dell'attivita' gestionale
- Modalita' per la definizione dei corrispettivi e dei pagamenti":
- il quinto alinea del secondo comma e' interamente soppresso e
sostituito come segue:
"Partecipazione, con le modalita' indicate nelle direttive di cui
alle deliberazioni 715/98 e successive modificazioni, al nucleo
nominato dalla Regione per la valutazione dei progetti di
promo-commecializzazione dei soggetti privati aderenti alle Unioni di
Prodotto;";
- il sesto, il settimo e l'ottavo alinea del secondo comma sono
interamente soppressi;
- il punto 2. del settimo capoverso e' interamente soppresso e
sostituito come segue:
"2. Ulteriori pagamenti fino al limite del 90% dell'importo del
contratto, saranno corrisposti a presentazione di relative fatture e
di apposite relazioni del legale rappresentante di APT Servizi che
autocertifichino lo stato di avanzamento delle attivita' di supporto
tecnico di che trattasi. Tali stati di avanzamento, di norma, avranno
frequenza trimestrale;";
- il punto 3. del settimo capoverso e' interamente soppresso e
sostituito come segue:
"3. il saldo finale sara' corrisposto a presentazione, da parte
dell'APT Servizi, di regolare fattura corredata da una relazione
finale del legale rappresentante di APT Servizi Srl che
autocertifichi l'attivita' complessiva realizzata.";
D) l'articolo 6 "Modalita' e procedure per l'affidamento da parte
della Regione dell'incarico relativo alla gestione dei
cofinanziamenti alle Unioni di prodotto ed ai soggetti privati
aderenti alle Unioni stesse. Determinazione dei corrispettivi
dell'attivita' dell'APT Servizi Srl per conto della Regione" e'
interamente soppresso.
Bologna,
per la Regione Emilia-Romagna per l'APT Servizi Srl
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .