DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 302
Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul
finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca
disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) 1257/99;
- il Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, che reca norme
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito
dal Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) 1929/00 della Commissione, che modifica il
Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, in ordine alla
trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del
Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) 2075/00 della Commissione europea, che modifica
il predetto Regolamento 1750/99;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'
volte citato Regolamento (CE) 1257/99;
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in
attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di sviluppo rurale
2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure
agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata
agraria 2000-2001";
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - settore
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;
richiamati, altresi':
- il Regolamento (CE) 1663/95 inerente le modalita' di applicazione
del Regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo
pagatore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 729/70, cosi'
come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/95, per quanto
riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Emilia-Romagna -
relativi alle Misure del PRSR;
visti, inoltre:
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione
Europea alle Regioni;
- il punto 4) dell'allegato al citato Regolamento (CE) 1663/95 il
quale prevede la facolta', da parte dell'Organismo pagatore, di
delegare in tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di
autorizzazione e/o di servizio tecnico, purche' soddisfino le
condizioni ivi specificate;
- l'art. 3, comma 2 della citata L.R. 21/01, il quale prevede che i
rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di
autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, ai sensi e nel
rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) 1663/95 per
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,
Sezione Garanzia siano regolati da apposita convenzione, approvata
dalla Giunta regionale con specifico atto;
- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale
si e' approvato lo schema tipo di detta convenzione;
dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le
attivita' di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei
controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da
liquidare, l'ammissibilita' dell'aiuto e la constatazione e/o
contestazione delle infrazioni nonche' l'adozione degli atti
amministrativi necessari e conseguenti e che ciascuna di tali
attivita' puo' formare oggetto di affidamento ad altri organismi, in
virtu' della richiamata regolamentazione comunitaria;
preso atto:
- che AGREA ha provveduto, con specifiche convenzioni, a delegare
alle Province e alle Comunita' Montane le funzioni di autorizzazione;
- che le domande per la Misura 2.f devono essere presentate alle
Amministrazioni territoriali competenti;
- che la Regione, in riferimento alle funzioni di indirizzo e di
coordinamento che le competono, deve fornire le necessarie
indicazioni alle predette Amministrazioni circa l'attuazione della
misura in questione;
preso atto, inoltre, che costituisce parte integrante del PRSR una
tabella finanziaria nella quale sono rappresentate, per ciascuna
misura, le risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;
dato atto:
- che la previsione di fabbisogno per il pagamento, nella annualita'
di Piano 2002, di impegni riferibili alla Misura 2.f e all'ex
Regolamento CEE 2078/92, alla cui copertura concorrono esclusivamente
risorse comunitarie e statali, ammonta a complessivi 69,50 milioni di
Euro;
- che tale fabbisogno si riferisce al pagamento di impegni in corso
gia' assunti ai sensi del Regolamento (CEE) 2078/92, di impegni in
corso gia' assunti ai sensi della Misura 2.f del PRSR per le domande
presentate nella annata agraria 2000-2001 e di impegni in corso gia'
assunti ai sensi della Misura 2.f del PRSR per la sola Azione 11 -
Settore zootecnico - per le domande presentate per l'annata agraria
2001-2002;
ritenuto necessario disporre per la corretta attuazione della Misura
2.f nell'annata agraria 2001-2002, approvando, fra l'altro, le
"Disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002" nella
stesura allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
atto;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in
data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";
dato atto, pertanto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dr. Giorgio Poggioli, in
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del
PRSR;
- dei pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire dalla data di pubblicazione del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione al 30 aprile 2002 il termine di
presentazione alle Amministrazioni territorialmente competenti delle
domande relative all'annata agraria 2001-2002 concernenti:
a) conferma di impegno assunto nelle annualita' precedenti a valere
sull'ex Regolamento (CEE) 2078/92;
b) conferma di impegno assunto nell'annualita' 2000-2001 a valere
sulla Misura 2.f del PRSR;
c) ampliamento e/o aggiornamento degli impegni di cui alle precedenti
lettere a) e b);
2) di stabilire che il termine di cui al precedente punto 1) potra'
essere differito con atto del Direttore generale Agricoltura in
presenza di cause oggettive che possano compromettere la
presentazione delle domande compatibilmente con quanto previsto nelle
procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alle
convenzioni di AGREA con le Amministrazioni territorialmente
competenti;
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f per
la predetta annata agraria denominate "Piano regionale di sviluppo
rurale 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99. Misura
2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative
per l'annata agraria 2001-2002";
4) di pubbliare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna;
5) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:
http://www.regione.emilia-romagna.it.
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 2.f "Misure
agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" (ex Regolamento (CEE)
2078/92 - Regolamento (CE) 1257/99 - art. 22 - 24)
PRSR - Misura 2.f - Disposizioni applicative per l'annualita' 2002
Indice
1) Obiettivi
2) Beneficiari e requisiti
3) Presentazione delle domande di aiuto
4) Entita' dell'aiuto
5) Aree di applicazione
6) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
7) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
8) Controlli e sanzioni
9) Risorse finanziarie
10) Disposizioni specifiche per azione
Allegati
1) Modello R1 - Dichiarazione integrativa regionale
2) Istruzioni per la compilazione della domanda di adesione alle
Misure agro-ambientali
1) Obiettivi
Con le presenti disposizioni applicative la Regione Emilia-Romagna
da' attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di
sviluppo rurale per la Misura 2.f "Misure agro-ambientali per la
diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e
conservazione degli spazi naturali, tutela della biodiversita', cura
e ripristino del paesaggio" per l'annata agraria 2001-2002.
Per quanto non richiamato nel presente Programma, si rimanda alle
norme ed ai testi contenuti nei seguenti riferimenti:
- Regolamento (CE) 1257/99;
- Regolamento (CE) 1750/99;
- Regolamento (CE) 1929/00;
- Regolamento (CE) 2075/00;
- Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art.
35, paragrafo 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464
del 17 luglio 2001;
- Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della
Misura 2.f del PRSR approvata con deliberazione della Giunta
regionale n. 1979 del 14 novembre 2000;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 22/10/2001
inerente l'apertura dei termini di presentazione di domande di
impegno relativamente all'Azione 11 - Settore zootecnico della Misura
2.f.
2) Beneficiari e requisiti
2.1) Beneficiari
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli (vedi anche il
recente DL 228/01 che ha modificato l'art. 2135 del Codice civile),
in possesso di partita IVA agricola o combinata, ed iscritti, se ne
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro
delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria,
Agricolatura e Artigianato, che si impegnano a dare applicazione ad
una o piu' delle azioni previste dalla Misura 2.f del Piano regionale
di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.
2.2) Possesso dei requisiti e identificazione degli animali
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti per accedere agli aiuti
di cui alla Misura 2.f del PRSR, e l'identificazione degli animali,
si richiama quanto contenuto rispettivamente nei paragrafi 2.2 e 2.3
delle Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001
della medesima Misura 2.f del PRSR, approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000.
Si specifica in proposito che il sistema di identificazione e di
registrazione degli animali oggetto di controllo e' quello stabilito
dal DPR 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6
e 8 della Direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di
applicazione sono riportate nella Circolare del Ministero della
Sanita' del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 ottobre 1996.
Inoltre nel caso di capi bovini l'identificazione e la registrazione
deve corrispondere a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1760/00
"che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del
Consiglio" e dalla Dir. 92/102/CEE.Per gli equini, non soggetti alle
norme suddette, si dovra' far riferimento all'identificazione
prevista dai libri genealogici o da altre normative specifiche.
Per ulteriori dettagli sui requisiti necessari azione per azione, si
rimanda al Capitolo 14 delle medesime disposizioni di cui sopra.
3) Presentazione delle domande di aiuto
3.1) Termini di presentazione e avvio delle procedure
Le domande di aiuto relative all'applicazione per l'annualita'
2001-2002 della Misura 2.f devono essere presentate alle
Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R. 15/97
(Province e Comunita' Montane) conformemente a quanto previsto nelle
convenzioni relative alle deleghe delle funzioni di autorizzazione in
capo all'AGREA.
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove
ricade il centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione che ha
ricevuto la domanda darne informazione alle altre Amministrazioni
interessate.
Qualora l'azienda presenti superfici ubicate in piu' regioni, la
stessa e' tenuta a presentare le domande per le relative superfici
distinte per le rispettive competenze territoriali. Ove un'azienda
fosse situata su aree di confine amministrativo, dovra' essere
presentata una sola domanda nella Regione in cui e' ubicata la
maggior parte della SAU, al fine di consentire la sottoscrizione
degli impegni previsti da un solo Programma Agroambientale.
Le domande di aiuto relative all'applicazione per l'annualita'
2001-2002 della Misura 2.f, con l'eccezione per le domande relative
all'Azione 11 Settore zootecnico (vedi deliberazione della Giunta
regionale n. 2213 del 22/10/2001), dovranno pervenire presso le
Amministrazioni competenti per territorio, entro le ore 12 del 30
aprile 2002.
Tale termine potra' essere differito con atto del Direttore generale
Agricoltura in presenza di cause oggettive che possano compromettere
la presentazione delle domande compatibilmente con quanto previsto
nelle procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alle
convenzioni di AGREA con le Amministrazioni territorialmente
competenti.
Per le domande inoltrate a mezzo posta con avviso di ricevimento,
fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, si procedera' ad una
riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di
ritardo.
In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi
compresi), la domanda non sara' ammissibile. Se tale giorno coincide
con il sabato o un giorno festivo, la scadenza e' prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo.
La possibilita' di presentare domande entro i ritardi consentiti e
con le relative riduzioni di aiuto non incide sui tempi definiti nei
diagrammi di flusso per lo svolgimento delle diverse fasi, pertanto
la presentazione di una domanda in data successiva all'estrazione del
campione di controllo, comporta l'assoggettamento della stessa a
controllo obbligatorio.
Con riguardo all'Azione 11 - Settore zootecnico per l'annualita'
2001-2002 fanno fede le domande pervenute alle Amministrazioni
competenti entro i termini indicati nella deliberazione della Giunta
regionale n. 2213 del 22/10/2001.
I soggetti che abbiano presentato domande con riferimento all'Azione
di cui sopra avranno unicamente l'obbligo di adeguare la medesima,
qualora necessario, in relazione al contenuto delle presenti
disposizioni.
Riguardo agli impegni assunti in annualita' precedenti ed ancora in
corso, la mancata presentazione o l'invio della domanda oltre i
termini riportati al precedente capoverso comporta comunque per il
beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la
domanda iniziale (pena la decadenza totale dell'aiuto e la
restituzione con interessi di tutte le annualita' percepite). Il
beneficiario tuttavia non potra' percepire gli aiuti per l'annualita'
relativa alla mancata o tardiva presentazione. Potra' ripresentare
regolarmente la domanda secondo le modalita' stabilite per la
successiva annata agraria.
Per l'archiviazione dei dati su supporto informatico e' utilizzato
apposito software messo a disposizione dell'AGREA, distribuito,
completo delle funzioni relative ad istruttoria, controlli e
liquidazione degli aiuti, agli Uffici competenti territoriali.
3.2) Tipologie di domande
Si individuano le seguenti tipologie di domanda, per ciascuna delle
quali si delineano nei paragrafi successivi le differenti situazioni
previste e le relative indicazioni sulle modalita' di presentazione
delle domande:
- domanda iniziale di assunzione di impegno;
- trasferimento di impegno in corso ex Regolamento (CEE) 2078/92 su
nuovo impegno ai sensi della Misura 2.f;
- ampliamento di impegno in corso;
- conferma di impegno in corso:
- relativo al Regolamento (CEE) 2078/92;
- relativo alla Misura 2f del PRSR;
- aggiornamento di impegno in corso;
- cambio di beneficiario per impegno in corso.
Per ciascuna delle suddette tipologie, si delineano nei paragrafi
successivi le differenti situazioni previste e le relative
indicazioni sulle modalita' di presentazione delle domande.
3.2.1) Assunzione di nuovo impegno
Per l'annualita' 2002, relativamente alla Misura 2.f del PRSR sono
ammesse a beneficiare di aiuti per nuova assunzione di impegni
unicamente domande iniziali di assunzione di impegni relative
all'Azione 11 - Settore zootecnico gia' presentate con riferimento
alla deliberazione della Giunta regionale n.2213 del 22/10/2001.
3.2.2) Trasferimento di impegno in corso su nuovo impegno ai sensi
della Misura 2.f
Per l'annualita' 2002, non vengono accolte ne' domande di
trasferimento di impegno esistente ai sensi del Regolamento CEE
2078/92 in nuovo impegno ai sensi della Misura 2.f, ne' domande di
trasferimento da un'Azione ad un'altra della medesima Misura 2f.
3.2.3) Ampliamento di impegno in corso
Per l'annualita' 2002, non vengono concessi aiuti per domande di
ampliamento di impegno esistente ai sensi del Regolamento CEE 2078/92
e ai sensi della Misura 2.f del PRSR.
Nel caso di impegni assunti ai sensi del Regolamento (CEE) 2078/92,
ancora in corso nell'annata agraria 2001-2002, relativi alle Azioni
A1 e A2 nonche' impegni presi con il precedente bando della Misura
2.f Azioni 1 e 2, sussiste tuttavia l'obbligo per i beneficiari di
dichiarare e assoggettare a impegno le ulteriori superfici aziendali
acquisite per l'annata corrente.
Sono escluse dal solo assoggettamento all'impegno, unicamente le
porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato
e sono corpi aziendali separati, con riferimento al contenuto delle
Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della
Misura 2.f.
3.2.4) Conferma di impegno in corso
3.2.4.1) Conferma di impegno relativo al Regolamento (CEE) 2078/92
Non essendo previsto alcun trasferimento di impegni ex Regolamento
(CEE) 2078/92 in Misura 2.f del PRSR, gli impegni in corso ai sensi
del Regolamento (CEE) 2078/92 possono proseguire, per l'annualita' in
questione, secondo una delle seguenti tipologie:
- conferma di impegno in corso;
- aggiornamento di impegno in corso;
- cambio di beneficiario per impegno in corso.
Per gli impegni assunti ai sensi dell'ex Regolamento (CEE) 2078/92,
non conclusi, la corresponsione dell'aiuto e' condizionata alla
presentazione della domanda annuale per la "conferma di impegno" o di
aggiornamento, relativa all'annualita' 2002.
da presentare domanda di conferma qualora non vi sia alcuna
variazione rispetto alla domanda presentata nella precedente annata.
La presenza di variazioni (ampliamento, aggiornamenti e/o cambio di
beneficiario) comporta la necessita' di ottemperare a quanto
prescritto nel relativo successivo paragrafo.
In ogni caso, gli impegni in corso ai sensi del Regolamento (CEE)
2078/92 proseguiranno con le norme vigenti al momento dell'assunzione
iniziale.
Per quanto non diversamente disposto nel presente documento, si fa
inoltre riferimento alle Disposizioni applicative per l'annata
agraria 1999-2000 relative al Regolamento (CEE) 2078/92, pubblicate
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 89 - Parte
seconda, dell'1 dicembre 1999, ed a successive modificazioni e/o
integrazioni (per ulteriori precisazioni, si rimanda al Capitolo 13
"Prosecuzione degli impegni assunti ai sensi del Regolamento CEE
2078/92").
3.2.4.2) Conferma di impegno relativo alla Misura 2.f del PRSR
Per gli impegni in corso assunti ai sensi della Misura 2.f, la
corresponsione dell'aiuto e' condizionata alla presentazione della
domanda annuale per la "conferma di impegno", o aggiornamento,
relativa all'annualita' 2002.
da presentare domanda di conferma nel caso in cui non vi sia alcuna
variazione rispetto alla domanda presentata nella precedente annata.
La presenza di variazioni (ampliamento, aggiornamenti e/o cambio di
beneficiario) comporta la necessita' di ottemperare a quanto
prescritto nel relativo successivo paragrafo.
3.2.5) Aggiornamento di impegno in corso
L'aggiornamento dell'impegno in corso e' necessario quando
intervengono cambiamenti nelle relazioni esistenti tra le colture e
le superfici gia' oggetto di impegno nell'annata agraria precedente,
quali variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti,
ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto
all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio
corrisposto.
Chi presenta domanda secondo le modalita' aggiornamento, la dovra'
corredare con la presentazione del Modello R1 di cui all'Allegato 1
alle presenti disposizioni, compilato per le parti aventi rilevanza
in riferimento alle caratteristiche del beneficiario e delle Azioni
oggetto di domanda.
Il beneficiario, congiuntamente alla domanda di aggiornamento, dovra'
presentare, in caso di riferimento al Regolamento (CEE) 2078/92,
l'Allegato P2 gia' parte delle citate Disposizioni applicative
relative al Regolamento (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 1999-2000.
3.2.6) Cambio di beneficiario per impegno in corso
Nel caso in cui, in corso di impegno, nuovi soggetti fisici o
giuridici subentrino, nella conduzione e/o proprieta' dei terreni, ai
soggetti che, per gli stessi terreni, hanno assunto impegni e
beneficiato di aiuti comunitari di cui al Regolamento CEE 2078/92 e
alla Misura 2.f del PRSR, il soggetto subentrante deve comunicare,
alle Amministrazioni competenti di cui al precedente paragrafo 3.1)
la variazione intervenuta, entro 60 giorni dal verificarsi
dell'evento di subentro, specificando, del caso, se la domanda
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione; dovra' inoltre
corredare la medesima con la presentazione del Modello R1 di cui
all'Allegato 1 alle presenti Disposizioni, compilato per le parti
aventi rilevanza in riferimento alle caratteristiche del beneficiario
e dell'Azione oggetto di domanda.
In caso di mancata o tardiva presentazione della domanda di cambio di
beneficiario, il titolare non potra' ricevere il pagamento a proprio
nome. In caso di controllo, in istruttoria o in corso di impegno, il
riscontro della mancata o tardiva presentazione della domanda di
cambio di beneficiario comporta la decadenza totale prevista dalla
legislazione vigente in materia, che avra' pertanto effetti anche
sugli aiuti erogati in precedenza.Il soggetto subentrante acquisisce
il diritto di beneficiare degli aiuti se possiede i requisiti
prescritti.
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante
fino al completamento del periodo d'impegno.
In caso di modifica dello stato della proprieta' per successione
ereditaria, le variazioni intervenute devono essere notificate alle
Amministrazioni competenti, e vi e' comunque l'obbligo, fatti salvi i
casi di forza maggiore, di mantenere l'impegno a suo tempo assunto.
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti
dall'attivazione dell'Azione, qualora, fatti salvi i casi di forza
maggiore, non prosegua l'impegno originariamente assunto.
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di
riordino fondiario e che pertanto si verifichino variazioni aziendali
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione
all'Amministrazione competente.
In tali casi la Regione adotta gli opportuni provvedimenti atti a
disciplinare la nuova situazione intervenuta.
4) Entita' dell'aiuto
L'aiuto viene di norma corrisposto in relazione alla superficie
aziendale assoggettata a impegno.
Unica eccezione risulta l'Azione richiamata al precedente paragrafo
3.2.1: infatti, solo nel caso dell'Azione 11 "Salvaguardia della
biodiversita' genetica", per la parte relativa alla biodiversita'
animale, l'aiuto viene corrisposto per UBA limitatamente, ad un
importo massimo stabilito, e meglio specificato nel Capitolo 14,
Azione 11 Settore zootecnico delle Disposizioni applicative per
l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR approvata
con deliberazione della Giunta regionale n.1979 del 14 novembre
2000.
Per tale Azione, l'aiuto viene corrisposto sulla base dei criteri
indicati al paragrafo 14 delle medesime Disposizioni di cui sopra.
5) Aree di applicazione
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto
disposto dal Piano regionale di sviluppo rurale, al Capitolo III,
par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone interessate".
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo
e', ancora nel PRSR, il Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Sottoasse
Agro - Ambiente "Aree preferenziali".
Per quanto non espressamente compreso nei sopra citati paragrafi del
PRSR e' da valere il contenuto del Paragrafo 4 delle Disposizioni
applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del
PRSR approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del
14 novembre 2000.
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Interesse
Comunitario (SIC) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si
richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n.
1442 del 17 luglio 2001.
6) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la
presentazione della documentazione
6.1) Supporti per la presentazione delle domande
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito programma
informatico predisposto da AGEA e mezzo a disposizione da AGREA in
collaborazione con il Servizio informativo Agricolo Regionale. Tale
programma consente la stampa di modulo informatizzato sul quale
dovra' essere apposta la firma del richiedente. Il programma
informatico e' distribuito da AGREA a richiesta dei soggetti
interessati e consente l'archiviazione di tutti i dati fino
all'anteprima di stampa.
La funzione di stampa e' attivabile attraverso smart card prodotte da
AGEA e distribuite da AGREA, su richiesta, ad organizzazioni o ad
altre strutture e/o Enti incaricati della presentazione delle
domande, sulla base del bacino di utenza previsto.
Le indicazioni per l'identificazione dei codici da attribuire per
l'archiviazione informatica dei dati relativi alle superfici ed alle
relative Azioni sono contenute nel programma informatico.
In alternativa, a richiesta, per i casi di presentazione di un numero
ristretto di domande, potra' essere resa disponibile dall'AGREA,
presso ciascuna Provincia e Comunita' Montana, una postazione adibita
alla stampa di singole domande.
Per i casi in cui l'utilizzo di un modello cartaceo porti evidenti
vantaggi all'efficienza del sistema, e' consentita, eccezionalmente,
la presentazione della domanda sui moduli cartacei prodotti da AGEA,
che verranno messi a disposizione dall'AGREA presso le Province e le
Comunita' Montane, in base alle esigenze dalle stesse evidenziate. In
tale eventualita', i modelli verranno compilati a penna, in quanto la
procedura informatica prevede la stampa su carta bianca formato A4.
6.2) Istruzioni per la compilazione delle domande
In allegato alle presenti disposizioni si riportano le "Istruzioni
per la compilazione della domanda di adesione alle misure
agro-ambientali", definite da AGEA nella fase di predisposizione
della modulistica comune nazionale.
7) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti
Con riferimento al Regolamento (CE) 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni dell'AGREA alle
Amministrazioni competenti.
8) Controlli e sanzioni
8.1) Criteri generali e normativa di riferimento
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' con quanto
riportato al punto VI.5 del PRSR dell'Emilia-Romagna, e saranno
supportate dalle disposizioni tecniche regionali che saranno emanate
al fine di specificare le inadempienze agli impegni contenuti nel
PRSR medesimo e nelle Disposizioni attuative vigenti.
Le attivita' di controllo, comprensive delle relative sanzioni,
devono essere eseguite in conformita' con quanto disposto dai
Regolamenti (CEE) 3508/92 e (CE) 2419/01 recanti modalita' di
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuto comunitari e, per quanto coerente con le
citate disposizioni, con riferimento al DM 159/98, alla Circolare
esplicativa MiPAF del 7 aprile 1999, alla deliberazione della Giunta
regionale 1545/98.
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di
carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in
modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione
degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.
Per quanto concerne l'applicazione dell'analisi dei rischi per
l'estrazione del campione, si precisa che devono essere
obbligatoriamente sottoposte ad estrazione tutte le domande
presentate. Pertanto, domande che, sia pure per giustificati motivi,
non siano sottoposte alla procedura di campionamento dovranno essere
oggetto di controllo in loco obbligatorio.
Con riferimento al punto ii) dell'art. 3 dell'allegato al Regolamento
(CE) 1663/95, per le attivita' di controllo si rimanda alle procedure
e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento anche alla delega
di funzioni alle Amministrazioni competenti.
8.2) Sanzioni
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Regolamento (CE) 1750/99, in caso
di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si
estende anche all'anno successivo.
Detta esclusione costituisce provvedimento aggiuntivo rispetto alle
decadenze e sanzioni previste dalla normativa sui controlli.
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, si rimanda:
- alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in
materia di controlli e sanzioni;
- alle procedure e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento
anche alla delega di funzioni alle Amministrazioni competenti.
9) Risorse finanziarie
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,
successivamente modificata secondo le procedure previste alla data di
chiusura dell'annualita' 2000, la disponibilita' finanziaria relativa
alla totalita' delle Azioni della Misura 2.f e dei pagamenti per
impegni riferibili all'ex Regolamento CEE 2078/92, e' di milioni di
Euro 69,80.
10) Disposizioni specifiche per Azione
Il contenuto delle disposizioni specifiche per Azione di cui al
Paragrafo 14 delle Disposizioni applicative per l'annualita' agraria
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR approvata con deliberazione della
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000 e' fatto valere anche
per l'annata agraria di riferimento delle presenti Disposizioni
(2001-2002), per gli impegni assunti nella medesima annualita'.
L'elenco aggiornato dei Centri aggiornati per la taratura delle
irroratrici (vedi Allegato 3 delle Disposizioni applicative per
l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR, e'
consultabile presso il sito
http://www.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/sviluppo/centri.htm.
ALLEGATO 1
Modello R1 Dichiarazione integrativa regionale
(segue allegato fotografato)