REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2002, n. 302

Piano regionale di sviluppo rurale 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio europeo, relativo al                
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di            
orientamento e garanzia (FEAOG);                                                
- il Regolamento (CE) 1258/99 del Consiglio europeo, sul                        
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- il Regolamento (CE) 1750/99 della Commissione europea, che reca               
disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) 1257/99;                
- il Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, che reca norme                 
transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito           
dal Regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio;                                     
- il Regolamento (CE) 1929/00 della Commissione, che modifica il                
Regolamento (CE) 2603/99 della Commissione, in ordine alla                      
trasformazione degli impegni agroambientali assunti in forza del                
Regolamento (CEE) 2078/92 del Consiglio;                                        
- il Regolamento (CE) 2075/00 della Commissione europea, che modifica           
il predetto Regolamento 1750/99;                                                
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, esecutiva, che approva il Piano regionale di sviluppo rurale              
dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del piu'           
volte citato Regolamento (CE) 1257/99;                                          
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20             
luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione              
definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;                       
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in                     
attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;                        
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 1979 del 14 novembre 2000 "Piano regionale di sviluppo rurale              
2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 1257/99. Misura 2.f - Misure              
agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative per l'annata             
agraria 2000-2001";                                                             
- n. 2213 del 22 ottobre 2001, con la quale sono stati aperti i                 
termini di presentazione di domande di "nuovo impegno" e                        
"trasferimento impegno" relativamente all'Azione 11 - settore                   
zootecnico - della Misura 2.f del PRSR per l'annualita' 2001-2002;              
richiamati, altresi':                                                           
- il Regolamento (CE) 1663/95 inerente le modalita' di applicazione             
del Regolamento (CEE) 729/70 per quanto riguarda la procedura di                
liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;                            
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale              
per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;                  
- il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13           
novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo               
pagatore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 729/70, cosi'               
come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) 1287/95, per quanto            
riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Emilia-Romagna -            
relativi alle Misure del PRSR;                                                  
visti, inoltre:                                                                 
- l'art. 3, comma 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce           
alle Province e Comunita' Montane funzioni amministrative, in materia           
di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla            
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2 della medesima L.R. 15/97, che prevede che le               
Province e Comunita' Montane debbano attenersi alle direttive emanate           
dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle                
funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione            
Europea alle Regioni;                                                           
- il punto 4) dell'allegato al citato Regolamento (CE) 1663/95 il               
quale prevede la facolta', da parte dell'Organismo pagatore, di                 
delegare in tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di                 
autorizzazione e/o di servizio tecnico, purche' soddisfino le                   
condizioni ivi specificate;                                                     
- l'art. 3, comma 2 della citata L.R. 21/01, il quale prevede che i             
rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di                  
autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, ai sensi e nel             
rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) 1663/95 per             
quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG,               
Sezione Garanzia siano regolati da apposita convenzione, approvata              
dalla Giunta regionale con specifico atto;                                      
- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale            
si e' approvato lo schema tipo di detta convenzione;                            
dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le               
attivita' di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei                 
controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da              
liquidare, l'ammissibilita' dell'aiuto e la constatazione e/o                   
contestazione delle infrazioni nonche' l'adozione degli atti                    
amministrativi necessari e conseguenti e che ciascuna di tali                   
attivita' puo' formare oggetto di affidamento ad altri organismi, in            
virtu' della richiamata regolamentazione comunitaria;                           
preso atto:                                                                     
- che AGREA ha provveduto, con specifiche convenzioni, a delegare               
alle Province e alle Comunita' Montane le funzioni di autorizzazione;           
- che le domande per la Misura 2.f devono essere presentate alle                
Amministrazioni territoriali competenti;                                        
- che la Regione, in riferimento alle funzioni di indirizzo e di                
coordinamento che le competono, deve fornire le necessarie                      
indicazioni alle predette Amministrazioni circa l'attuazione della              
misura in questione;                                                            
preso atto, inoltre, che costituisce parte integrante del PRSR una              
tabella finanziaria nella quale sono rappresentate, per ciascuna                
misura, le risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;                 
dato atto:                                                                      
- che la previsione di fabbisogno per il pagamento, nella annualita'            
di Piano 2002, di impegni riferibili alla Misura 2.f e all'ex                   
Regolamento CEE 2078/92, alla cui copertura concorrono esclusivamente           
risorse comunitarie e statali, ammonta a complessivi 69,50 milioni di           
Euro;                                                                           
- che tale fabbisogno si riferisce al pagamento di impegni in corso             
gia' assunti ai sensi del Regolamento (CEE) 2078/92, di impegni in              
corso gia' assunti ai sensi della Misura 2.f del PRSR per le domande            
presentate nella annata agraria 2000-2001 e di impegni in corso gia'            
assunti ai sensi della Misura 2.f del PRSR per la sola Azione 11 -              
Settore zootecnico - per le domande presentate per l'annata agraria             
2001-2002;                                                                      
ritenuto necessario disporre per la corretta attuazione della Misura            
2.f nell'annata agraria 2001-2002, approvando, fra l'altro, le                  
"Disposizioni applicative per l'annata agraria 2001-2002" nella                 
stesura allegata quale parte integrante e sostanziale al presente               
atto;                                                                           
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in           
data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di                     
espressione dei pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo           
l'entrata in vigore della L.R. 43/01";                                          
dato atto, pertanto:                                                            
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmi, Monitoraggio e Valutazione, dr. Giorgio Poggioli, in                 
ordine alla compatibilita' del presente atto con i contenuti del                
PRSR;                                                                           
- dei pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio                
Aiuti alle imprese, dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore               
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente             
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente                     
deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e           
della predetta deliberazione 2774/01;                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire dalla data di pubblicazione del presente atto nel               
Bollettino Ufficiale della Regione al 30 aprile 2002 il termine di              
presentazione alle Amministrazioni territorialmente competenti delle            
domande relative all'annata agraria 2001-2002 concernenti:                      
a) conferma di impegno assunto nelle annualita' precedenti a valere             
sull'ex Regolamento (CEE) 2078/92;                                              
b) conferma di impegno assunto nell'annualita' 2000-2001 a valere               
sulla Misura 2.f del PRSR;                                                      
c) ampliamento e/o aggiornamento degli impegni di cui alle precedenti           
lettere a) e b);                                                                
2) di stabilire che il termine di cui al precedente punto 1) potra'             
essere differito con atto del Direttore generale Agricoltura in                 
presenza di cause oggettive che possano compromettere la                        
presentazione delle domande compatibilmente con quanto previsto nelle           
procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alle                     
convenzioni di AGREA con le Amministrazioni territorialmente                    
competenti;                                                                     
3) di approvare le disposizioni per l'attuazione della Misura 2.f per           
la predetta annata agraria denominate "Piano regionale di sviluppo              
rurale 2000-2006 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/99. Misura             
2.f - Misure agro-ambientali. Approvazione disposizioni applicative             
per l'annata agraria 2001-2002";                                                
4) di pubbliare la presente deliberazione nonche' l'allegato parte              
integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione                  
Emilia-Romagna;                                                                 
5) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la piu' ampia             
diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 3),                 
disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo            
del seguente sito Internet della Regione Emilia-Romagna:                        
http://www.regione.emilia-romagna.it.                                           
Piano regionale di sviluppo rurale - Misura 2.f "Misure                         
agro-ambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso              
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della           
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" (ex Regolamento (CEE)           
2078/92 - Regolamento (CE) 1257/99 - art. 22 - 24)                              
PRSR - Misura 2.f - Disposizioni applicative per l'annualita' 2002              
Indice                                                                          
 1) Obiettivi                                                                   
 2) Beneficiari e requisiti                                                     
 3) Presentazione delle domande di aiuto                                        
 4) Entita' dell'aiuto                                                          
 5) Aree di applicazione                                                        
 6) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                      
presentazione della documentazione                                              
 7) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                        
 8) Controlli e sanzioni                                                        
 9) Risorse finanziarie                                                         
10) Disposizioni specifiche per azione                                          
Allegati                                                                        
1) Modello R1 - Dichiarazione integrativa regionale                             
2) Istruzioni per la compilazione della domanda di adesione alle                
Misure agro-ambientali                                                          
1) Obiettivi                                                                    
Con le presenti disposizioni applicative la Regione Emilia-Romagna              
da' attuazione agli interventi previsti nel Piano regionale di                  
sviluppo rurale per la Misura 2.f "Misure agro-ambientali per la                
diffusione di sistemi di produzione a basso impatto ambientale e                
conservazione degli spazi naturali, tutela della biodiversita', cura            
e ripristino del paesaggio" per l'annata agraria 2001-2002.                     
Per quanto non richiamato nel presente Programma, si rimanda alle               
norme ed ai testi contenuti nei seguenti riferimenti:                           
- Regolamento (CE) 1257/99;                                                     
- Regolamento (CE) 1750/99;                                                     
- Regolamento (CE) 1929/00;                                                     
- Regolamento (CE) 2075/00;                                                     
- Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna               
(PRSR), approvato con decisione della Commissione europea n. C(2000)            
2153 del 20 luglio 2000, come modificato in applicazione dell'art.              
35, paragrafo 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1464              
del 17 luglio 2001;                                                             
- Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della             
Misura 2.f del PRSR approvata con deliberazione della Giunta                    
regionale n. 1979 del 14 novembre 2000;                                         
- deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 22/10/2001                   
inerente l'apertura dei termini di presentazione di domande di                  
impegno relativamente all'Azione 11 - Settore zootecnico della Misura           
2.f.                                                                            
2) Beneficiari e requisiti                                                      
2.1) Beneficiari                                                                
Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli (vedi anche il           
recente DL 228/01 che ha modificato l'art. 2135 del Codice civile),             
in possesso di partita IVA agricola o combinata, ed iscritti, se ne             
ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro           
delle imprese agricole della Camera di Commercio, Industria,                    
Agricolatura e Artigianato, che si impegnano a dare applicazione ad             
una o piu' delle azioni previste dalla Misura 2.f del Piano regionale           
di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna.                                
2.2) Possesso dei requisiti e identificazione degli animali                     
Per quanto riguarda il possesso dei requisiti per accedere agli aiuti           
di cui alla Misura 2.f del PRSR, e l'identificazione degli animali,             
si richiama quanto contenuto rispettivamente nei paragrafi 2.2 e 2.3            
delle Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001               
della medesima Misura 2.f del PRSR, approvata con deliberazione della           
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000.                                  
Si specifica in proposito che il sistema di identificazione e di                
registrazione degli animali oggetto di controllo e' quello stabilito            
dal DPR 30 aprile 1996, n. 317, che ha recepito gli articoli 4, 5, 6            
e 8 della Direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla             
registrazione degli animali e le cui norme tecniche di indirizzo e di           
applicazione sono riportate nella Circolare del Ministero della                 
Sanita' del 14 agosto 1996, n. 11, pubblicata nella Gazzetta                    
Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 ottobre 1996.                        
Inoltre nel caso di capi bovini l'identificazione e la registrazione            
deve corrispondere a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1760/00               
"che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei            
bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti           
a base di carni bovine, e che abroga il Regolamento (CE) 820/97 del             
Consiglio" e dalla Dir. 92/102/CEE.Per gli equini, non soggetti alle            
norme suddette, si dovra' far riferimento all'identificazione                   
prevista dai libri genealogici o da altre normative specifiche.                 
Per ulteriori dettagli sui requisiti necessari azione per azione, si            
rimanda al Capitolo 14 delle medesime disposizioni di cui sopra.                
3) Presentazione delle domande di aiuto                                         
3.1) Termini di presentazione e avvio delle procedure                           
Le domande di aiuto relative all'applicazione per l'annualita'                  
2001-2002 della Misura 2.f devono essere presentate alle                        
Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R. 15/97             
(Province e Comunita' Montane) conformemente a quanto previsto nelle            
convenzioni relative alle deleghe delle funzioni di autorizzazione in           
capo all'AGREA.                                                                 
Qualora i terreni oggetto d'impegno siano ubicati sul territorio di             
piu' Amministrazioni, la domanda dovra' essere inoltrata a quella ove           
ricade il centro aziendale. Sara' cura dell'Amministrazione che ha              
ricevuto la domanda darne informazione alle altre Amministrazioni               
interessate.                                                                    
Qualora l'azienda presenti superfici ubicate in piu' regioni, la                
stessa e' tenuta a presentare le domande per le relative superfici              
distinte per le rispettive competenze territoriali. Ove un'azienda              
fosse situata su aree di confine amministrativo, dovra' essere                  
presentata una sola domanda nella Regione in cui e' ubicata la                  
maggior parte della SAU, al fine di consentire la sottoscrizione                
degli impegni previsti da un solo Programma Agroambientale.                     
Le domande di aiuto relative all'applicazione per l'annualita'                  
2001-2002 della Misura 2.f, con l'eccezione per le domande relative             
all'Azione 11 Settore zootecnico (vedi deliberazione della Giunta               
regionale n. 2213 del 22/10/2001), dovranno pervenire presso le                 
Amministrazioni competenti per territorio, entro le ore 12 del 30               
aprile 2002.                                                                    
Tale termine potra' essere differito con atto del Direttore generale            
Agricoltura in presenza di cause oggettive che possano compromettere            
la presentazione delle domande compatibilmente con quanto previsto              
nelle procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alle               
convenzioni di AGREA con le Amministrazioni territorialmente                    
competenti.                                                                     
Per le domande inoltrate a mezzo posta con avviso di ricevimento,               
fara' fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.                  
Per le domande che pervengano oltre tali limiti, si procedera' ad una           
riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di            
ritardo.                                                                        
In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi                     
compresi), la domanda non sara' ammissibile. Se tale giorno coincide            
con il sabato o un giorno festivo, la scadenza e' prorogata di                  
diritto al primo giorno seguente non festivo.                                   
La possibilita' di presentare domande entro i ritardi consentiti e              
con le relative riduzioni di aiuto non incide sui tempi definiti nei            
diagrammi di flusso per lo svolgimento delle diverse fasi, pertanto             
la presentazione di una domanda in data successiva all'estrazione del           
campione di controllo, comporta l'assoggettamento della stessa a                
controllo obbligatorio.                                                         
Con riguardo all'Azione 11 - Settore zootecnico per l'annualita'                
2001-2002 fanno fede le domande pervenute alle Amministrazioni                  
competenti entro i termini indicati nella deliberazione della Giunta            
regionale n. 2213 del 22/10/2001.                                               
I soggetti che abbiano presentato domande con riferimento all'Azione            
di cui sopra avranno unicamente l'obbligo di adeguare la medesima,              
qualora necessario, in relazione al contenuto delle presenti                    
disposizioni.                                                                   
Riguardo agli impegni assunti in annualita' precedenti ed ancora in             
corso, la mancata presentazione o l'invio della domanda oltre i                 
termini riportati al precedente capoverso comporta comunque per il              
beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la           
domanda iniziale (pena la decadenza totale dell'aiuto e la                      
restituzione con interessi di tutte le annualita' percepite). Il                
beneficiario tuttavia non potra' percepire gli aiuti per l'annualita'           
relativa alla mancata o tardiva presentazione. Potra' ripresentare              
regolarmente la domanda secondo le modalita' stabilite per la                   
successiva annata agraria.                                                      
Per l'archiviazione dei dati su supporto informatico e' utilizzato              
apposito software messo a disposizione dell'AGREA, distribuito,                 
completo delle funzioni relative ad istruttoria, controlli e                    
liquidazione degli aiuti, agli Uffici competenti territoriali.                  
3.2) Tipologie di domande                                                       
Si individuano le seguenti tipologie di domanda, per ciascuna delle             
quali si delineano nei paragrafi successivi le differenti situazioni            
previste e le relative indicazioni sulle modalita' di presentazione             
delle domande:                                                                  
- domanda iniziale di assunzione di impegno;                                    
- trasferimento di impegno in corso ex Regolamento (CEE) 2078/92 su             
nuovo impegno ai sensi della Misura 2.f;                                        
- ampliamento di impegno in corso;                                              
- conferma di impegno in corso:                                                 
- relativo al Regolamento (CEE) 2078/92;                                        
- relativo alla Misura 2f del PRSR;                                             
- aggiornamento di impegno in corso;                                            
- cambio di beneficiario per impegno in corso.                                  
Per ciascuna delle suddette tipologie, si delineano nei paragrafi               
successivi le differenti situazioni previste e le relative                      
indicazioni sulle modalita' di presentazione delle domande.                     
3.2.1) Assunzione di nuovo impegno                                              
Per l'annualita' 2002, relativamente alla Misura 2.f del PRSR sono              
ammesse a beneficiare di aiuti per nuova assunzione di impegni                  
unicamente domande iniziali di assunzione di impegni relative                   
all'Azione 11 - Settore zootecnico gia' presentate con riferimento              
alla deliberazione della Giunta regionale  n.2213 del 22/10/2001.               
3.2.2) Trasferimento di impegno in corso su nuovo impegno ai sensi              
della Misura 2.f                                                                
Per l'annualita' 2002, non vengono accolte ne' domande di                       
trasferimento di impegno esistente ai sensi del Regolamento CEE                 
2078/92 in nuovo impegno ai sensi della Misura 2.f, ne' domande di              
trasferimento da un'Azione ad un'altra della medesima Misura 2f.                
3.2.3) Ampliamento di impegno in corso                                          
Per l'annualita' 2002, non vengono concessi aiuti per domande di                
ampliamento di impegno esistente ai sensi del Regolamento CEE 2078/92           
e ai sensi della Misura 2.f del PRSR.                                           
Nel caso di impegni assunti ai sensi del Regolamento (CEE) 2078/92,             
ancora in corso nell'annata agraria 2001-2002, relativi alle Azioni             
A1 e A2 nonche' impegni presi con il precedente bando della Misura              
2.f Azioni 1 e 2, sussiste tuttavia l'obbligo per i beneficiari di              
dichiarare e assoggettare a impegno le ulteriori superfici aziendali            
acquisite per l'annata corrente.                                                
Sono escluse dal solo assoggettamento all'impegno, unicamente le                
porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato           
e sono corpi aziendali separati, con riferimento al contenuto delle             
Disposizioni applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della               
Misura 2.f.                                                                     
3.2.4) Conferma di impegno in corso                                             
3.2.4.1) Conferma di impegno relativo al Regolamento (CEE) 2078/92              
Non essendo previsto alcun trasferimento di impegni ex Regolamento              
(CEE) 2078/92 in Misura 2.f del PRSR, gli impegni in corso ai sensi             
del Regolamento (CEE) 2078/92 possono proseguire, per l'annualita' in           
questione, secondo una delle seguenti tipologie:                                
- conferma di impegno in corso;                                                 
- aggiornamento di impegno in corso;                                            
- cambio di beneficiario per impegno in corso.                                  
Per gli impegni assunti ai sensi dell'ex Regolamento (CEE) 2078/92,             
non conclusi, la corresponsione dell'aiuto e' condizionata alla                 
presentazione della domanda annuale per la "conferma di impegno" o di           
aggiornamento, relativa all'annualita' 2002.                                    
da presentare domanda di conferma qualora non vi sia alcuna                     
variazione rispetto alla domanda presentata nella precedente annata.            
La presenza di variazioni (ampliamento, aggiornamenti e/o cambio di             
beneficiario) comporta la necessita' di ottemperare a quanto                    
prescritto nel relativo successivo paragrafo.                                   
In ogni caso, gli impegni in corso ai sensi del Regolamento (CEE)               
2078/92 proseguiranno con le norme vigenti al momento dell'assunzione           
iniziale.                                                                       
Per quanto non diversamente disposto nel presente documento, si fa              
inoltre riferimento alle Disposizioni applicative per l'annata                  
agraria 1999-2000 relative al Regolamento (CEE) 2078/92, pubblicate             
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 89 - Parte             
seconda, dell'1 dicembre 1999, ed a successive modificazioni e/o                
integrazioni (per ulteriori precisazioni, si rimanda al Capitolo 13             
"Prosecuzione degli impegni assunti ai sensi del Regolamento CEE                
2078/92").                                                                      
3.2.4.2) Conferma di impegno relativo alla Misura 2.f del PRSR                  
Per gli impegni in corso assunti ai sensi della Misura 2.f, la                  
corresponsione dell'aiuto e' condizionata alla presentazione della              
domanda annuale per la "conferma di impegno", o aggiornamento,                  
relativa all'annualita' 2002.                                                   
da presentare domanda di conferma nel caso in cui non vi sia alcuna             
variazione rispetto alla domanda presentata nella precedente annata.            
La presenza di variazioni (ampliamento, aggiornamenti e/o cambio di             
beneficiario) comporta la necessita' di ottemperare a quanto                    
prescritto nel relativo successivo paragrafo.                                   
3.2.5) Aggiornamento di impegno in corso                                        
L'aggiornamento dell'impegno in corso e' necessario quando                      
intervengono cambiamenti nelle relazioni esistenti tra le colture e             
le superfici gia' oggetto di impegno nell'annata agraria precedente,            
quali variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti,            
ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto                   
all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio                     
corrisposto.                                                                    
Chi presenta domanda secondo le modalita' aggiornamento, la dovra'              
corredare con la presentazione del Modello R1 di cui all'Allegato 1             
alle presenti disposizioni, compilato per le parti aventi rilevanza             
in riferimento alle caratteristiche del beneficiario e delle Azioni             
oggetto di domanda.                                                             
Il beneficiario, congiuntamente alla domanda di aggiornamento, dovra'           
presentare, in caso di riferimento al Regolamento (CEE) 2078/92,                
l'Allegato P2 gia' parte delle citate Disposizioni applicative                  
relative al Regolamento (CEE) 2078/92 per l'annata agraria 1999-2000.           
3.2.6) Cambio di beneficiario per impegno in corso                              
Nel caso in cui, in corso di impegno, nuovi soggetti fisici o                   
giuridici subentrino, nella conduzione e/o proprieta' dei terreni, ai           
soggetti che, per gli stessi terreni, hanno assunto impegni e                   
beneficiato di aiuti comunitari di cui al Regolamento CEE 2078/92 e             
alla Misura 2.f del PRSR, il soggetto subentrante deve comunicare,              
alle Amministrazioni competenti di cui al precedente paragrafo 3.1)             
la variazione intervenuta, entro 60 giorni dal verificarsi                      
dell'evento di subentro, specificando, del caso, se la domanda                  
iniziale sia depositata presso altra Amministrazione; dovra' inoltre            
corredare la medesima con la presentazione del Modello R1 di cui                
all'Allegato 1 alle presenti Disposizioni, compilato per le parti               
aventi rilevanza in riferimento alle caratteristiche del beneficiario           
e dell'Azione oggetto di domanda.                                               
In caso di mancata o tardiva presentazione della domanda di cambio di           
beneficiario, il titolare non potra' ricevere il pagamento a proprio            
nome. In caso di controllo, in istruttoria o in corso di impegno, il            
riscontro della mancata o tardiva presentazione della domanda di                
cambio di beneficiario comporta la decadenza totale prevista dalla              
legislazione vigente in materia, che avra' pertanto effetti anche               
sugli aiuti erogati in precedenza.Il soggetto subentrante acquisisce            
il diritto di beneficiare degli aiuti se possiede i requisiti                   
prescritti.                                                                     
Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste,                    
l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante               
fino al completamento del periodo d'impegno.                                    
In caso di modifica dello stato della proprieta' per successione                
ereditaria, le variazioni intervenute devono essere notificate alle             
Amministrazioni competenti, e vi e' comunque l'obbligo, fatti salvi i           
casi di forza maggiore, di mantenere l'impegno a suo tempo assunto.             
Il subentrante e' tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti                
dall'attivazione dell'Azione, qualora, fatti salvi i casi di forza              
maggiore, non prosegua l'impegno originariamente assunto.                       
Nel caso l'azienda, in virtu' dell'applicazione di normative                    
comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di                 
riordino fondiario e che pertanto si verifichino variazioni aziendali           
tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il                
beneficiario e' tenuto a darne tempestivamente comunicazione                    
all'Amministrazione competente.                                                 
In tali casi la Regione adotta gli opportuni provvedimenti atti a               
disciplinare la nuova situazione intervenuta.                                   
4) Entita' dell'aiuto                                                           
L'aiuto viene di norma corrisposto in relazione alla superficie                 
aziendale assoggettata a impegno.                                               
Unica eccezione risulta l'Azione richiamata al precedente paragrafo             
3.2.1: infatti, solo nel caso dell'Azione 11 "Salvaguardia della                
biodiversita' genetica", per la parte relativa alla biodiversita'               
animale, l'aiuto viene corrisposto per UBA limitatamente, ad un                 
importo massimo stabilito, e meglio specificato nel Capitolo 14,                
Azione 11 Settore zootecnico delle Disposizioni applicative per                 
l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR approvata              
con deliberazione della Giunta regionale  n.1979 del 14 novembre                
2000.                                                                           
Per tale Azione, l'aiuto viene corrisposto sulla base dei criteri               
indicati al paragrafo 14 delle medesime Disposizioni di cui sopra.              
5) Aree di applicazione                                                         
Per quanto riguarda le aree di applicazione, si rimanda a quanto                
disposto dal Piano regionale di sviluppo rurale, al Capitolo III,               
par. 2.3 Asse 2 - Ambiente "Zone interessate".                                  
Per quel che concerne le aree preferenziali, il riferimento normativo           
e', ancora nel PRSR, il Capitolo III, par. 2.3 Asse 2 - Sottoasse               
Agro - Ambiente "Aree preferenziali".                                           
Per quanto non espressamente compreso nei sopra citati paragrafi del            
PRSR e' da valere il contenuto del Paragrafo 4 delle Disposizioni               
applicative per l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del             
PRSR approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1979 del             
14 novembre 2000.                                                               
Per quanto riguarda domande che prevedano interventi su superfici               
ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Interesse                    
Comunitario (SIC) e/o le Zone di Protezione Speciale (ZPS) si                   
richiama il contenuto della deliberazione della Giunta regionale n.             
1442 del 17 luglio 2001.                                                        
6) Indicazioni per la compilazione della modulistica e la                       
presentazione della documentazione                                              
6.1) Supporti per la presentazione delle domande                                
Le domande dovranno essere compilate utilizzando l'apposito programma           
informatico predisposto da AGEA e mezzo a disposizione da AGREA in              
collaborazione con il Servizio informativo Agricolo Regionale. Tale             
programma consente la stampa di modulo informatizzato sul quale                 
dovra' essere apposta la firma del richiedente. Il programma                    
informatico e' distribuito da AGREA a richiesta dei soggetti                    
interessati e consente l'archiviazione di tutti i dati fino                     
all'anteprima di stampa.                                                        
La funzione di stampa e' attivabile attraverso smart card prodotte da           
AGEA e distribuite da AGREA, su richiesta, ad organizzazioni o ad               
altre strutture e/o Enti incaricati della presentazione delle                   
domande, sulla base del bacino di utenza previsto.                              
Le indicazioni per l'identificazione dei codici da attribuire per               
l'archiviazione informatica dei dati relativi alle superfici ed alle            
relative Azioni sono contenute nel programma informatico.                       
In alternativa, a richiesta, per i casi di presentazione di un numero           
ristretto di domande, potra' essere resa disponibile dall'AGREA,                
presso ciascuna Provincia e Comunita' Montana, una postazione adibita           
alla stampa di singole domande.                                                 
Per i casi in cui l'utilizzo di un modello cartaceo porti evidenti              
vantaggi all'efficienza del sistema, e' consentita, eccezionalmente,            
la presentazione della domanda sui moduli cartacei prodotti da AGEA,            
che verranno messi a disposizione dall'AGREA presso le Province e le            
Comunita' Montane, in base alle esigenze dalle stesse evidenziate. In           
tale eventualita', i modelli verranno compilati a penna, in quanto la           
procedura informatica prevede la stampa su carta bianca formato A4.             
6.2) Istruzioni per la compilazione delle domande                               
In allegato alle presenti disposizioni si riportano le "Istruzioni              
per la compilazione della domanda di adesione alle misure                       
agro-ambientali", definite da AGEA nella fase di predisposizione                
della modulistica comune nazionale.                                             
7) Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti                         
Con riferimento al Regolamento (CE) 1663/95, e alla L.R. n. 21 del 23           
luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei                 
diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni dell'AGREA alle           
Amministrazioni competenti.                                                     
8) Controlli e sanzioni                                                         
8.1) Criteri generali e normativa di riferimento                                
Le attivita' di controllo sono condotte in conformita' con quanto               
riportato al punto VI.5 del PRSR dell'Emilia-Romagna, e saranno                 
supportate dalle disposizioni tecniche regionali che saranno emanate            
al fine di specificare le inadempienze agli impegni contenuti nel               
PRSR medesimo e nelle Disposizioni attuative vigenti.                           
Le attivita' di controllo, comprensive delle relative sanzioni,                 
devono essere eseguite in conformita' con quanto disposto dai                   
Regolamenti (CEE) 3508/92 e (CE) 2419/01 recanti modalita' di                   
applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di                
taluni regimi di aiuto comunitari e, per quanto coerente con le                 
citate disposizioni, con riferimento al DM 159/98, alla Circolare               
esplicativa MiPAF del 7 aprile 1999, alla deliberazione della Giunta            
regionale 1545/98.                                                              
Detto sistema prevede l'esecuzione di una serie di controlli, sia di            
carattere amministrativo che a campione in loco, da effettuare in               
modo tale da verificare il rispetto delle condizioni di concessione             
degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti.                            
Per quanto concerne l'applicazione dell'analisi dei rischi per                  
l'estrazione del campione, si precisa che devono essere                         
obbligatoriamente sottoposte ad estrazione tutte le domande                     
presentate. Pertanto, domande che, sia pure per giustificati motivi,            
non siano sottoposte alla procedura di campionamento dovranno essere            
oggetto di controllo in loco obbligatorio.                                      
Con riferimento al punto ii) dell'art. 3 dell'allegato al Regolamento           
(CE) 1663/95, per le attivita' di controllo si rimanda alle procedure           
e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento anche alla delega             
di funzioni alle Amministrazioni competenti.                                    
8.2) Sanzioni                                                                   
Ai sensi dell'art. 48, comma 3 del Regolamento (CE) 1750/99, in caso            
di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario               
interessato e' escluso dalle misure per l'anno civile in questione.             
Se la falsa dichiarazione e' resa intenzionalmente, l'esclusione si             
estende anche all'anno successivo.                                              
Detta esclusione costituisce provvedimento aggiuntivo rispetto alle             
decadenze e sanzioni previste dalla normativa sui controlli.                    
Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, si rimanda:             
- alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in               
materia di controlli e sanzioni;                                                
- alle procedure e ai diagrammi di flusso di AGREA con riferimento              
anche alla delega di funzioni alle Amministrazioni competenti.                  
9) Risorse finanziarie                                                          
Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR,                      
successivamente modificata secondo le procedure previste alla data di           
chiusura dell'annualita' 2000, la disponibilita' finanziaria relativa           
alla totalita' delle Azioni della Misura 2.f e dei pagamenti per                
impegni riferibili all'ex Regolamento CEE 2078/92, e' di milioni di             
Euro 69,80.                                                                     
10) Disposizioni specifiche per Azione                                          
Il contenuto delle disposizioni specifiche per Azione di cui al                 
Paragrafo 14 delle Disposizioni applicative per l'annualita' agraria            
2000-2001 della Misura 2.f del PRSR approvata con deliberazione della           
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000 e' fatto valere anche             
per l'annata agraria di riferimento delle presenti Disposizioni                 
(2001-2002), per gli impegni assunti nella medesima annualita'.                 
L'elenco aggiornato dei Centri aggiornati per la taratura delle                 
irroratrici (vedi Allegato 3 delle Disposizioni applicative per                 
l'annualita' agraria 2000-2001 della Misura 2.f del PRSR, e'                    
consultabile presso il sito                                                     
http://www.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/sviluppo/centri.htm.           
ALLEGATO 1                                                                      
Modello R1 Dichiarazione integrativa regionale                                  
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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