REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 18 dicembre 2001, n. 300

Approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004. L.R. 8 agosto 2001, n. 26, art. 7 (proposta della Giunta regionale in data 10 dicembre 2001, n. 2758)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2758, in data 10 dicembre 2001,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per                         
l'approvazione degli indirizzi triennali per il diritto allo studio             
per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, L.R. 26/01;            
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Turismo Cultura Scuola Formazione", in sede             
preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n.           
14765 del 12 dicembre 2001,                                                     
- ed inoltre della modifica presentata ed accolta in sede di                    
discussione consiliare;                                                         
viste:                                                                          
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e              
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che                     
disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole           
statali e dalle scuole paritarie previste e dagli Enti locali;                  
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed                          
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio           
1999, n. 10", che:                                                              
- all'art. 7, comma 1, prevede l'approvazione da parte del Consiglio            
regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza                      
Regione-Autonomie locali, degli indirizzi triennali per il diritto              
allo studio, determinando altresi' complessivamente le risorse                  
regionali disponibili per l'attuazione degli interventi di cui                  
all'art. 3 "Tipologia degli interventi" della legge citata;                     
- all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in             
coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore             
delle Province e le relative modalita' di attuazione;                           
considerato opportuno procedere sollecitamente all'approvazione del             
documento degli indirizzi triennali, allegato quale parte integrante            
del presente atto, al fine di consentire la realizzazione degli                 
interventi previsti dalla legge a valere per l'anno scolastico                  
2001/2002;                                                                      
sentita la Conferenza Regioni-Autonomie locali in merito alla                   
presente proposta in data 10 dicembre 2001;                                     
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
1) di approvare gli indirizzi triennali per il diritto allo studio,             
allegato parte integrante del presente atto, ai sensi dell'art. 7,              
comma 1 della L.R. 8 agosto 2001, n. 26;                                        
2) di pubblicare l'atto consiliare nel Bollettino Ufficiale della               
Regione, al fine di garantirne la piu' ampia diffusione.                        
ALLEGATO                                                                        
L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento             
per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" -              
Indirizzi triennali per gli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003,               
2003/2004                                                                       
Premessa                                                                        
Il sistema italiano dell'istruzione e della formazione, a seguito               
delle riforme, in parte compiute, in parte sospese, sta attraversando           
una fase critica, che tocca in profondita' gli interessi delle                  
famiglie, degli allievi, dei docenti e degli operatori del sistema.             
In considerazione della riconosciuta rilevanza degli esiti formativi            
delle persone, sia sotto il profilo della capacita' di esercitare               
autonomia per orientarsi in un contesto sempre piu' mutevole e                  
complicato, sia in termini di aumento del potenziale di inserimento             
nel mondo del lavoro, risulta particolarmente importante dare                   
risposte di qualita' alla domanda di istruzione e formazione, facendo           
convergere le politiche e gli strumenti verso obiettivi coerenti ed             
interrelati.                                                                    
Per dare valore aggiunto alle azioni da svolgere, aumentandone                  
l'impatto e l'efficacia, e nel quadro della finalita' generale di               
ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa, anche gli                   
interventi per il diritto allo studio, che rappresentano uno                    
strumento fondamentale per assicurare il rispetto dei principi di               
qualita' didattico-formativa, di equita' sociale e di uguaglianza di            
opportunita', vanno pertanto indirizzati verso una maggiore                     
conoscenza e reciproca collaborazione fra i soggetti ai quali il                
vigente impianto normativo assegna funzioni di programmazione e di              
gestione del sistema formativo.                                                 
A tale proposito va altresi' sottolineato che la recente revisione              
del Titolo V della Costituzione conferma, non modificandola, la                 
competenza esclusiva delle Regioni in materia di diritto allo studio,           
a differenza della legislazione in tema di parita' scolastica che,              
rientrando appieno nelle norme generali sull'istruzione, rimane                 
competenza esclusiva dello Stato.                                               
Vale inoltre ricordare l'Accordo interistituzionale siglato l'8                 
maggio 2001 fra la Regione Emilia-Romagna, l'Ufficio Scolastico                 
regionale e le Province ed i Comuni dell'Emilia-Romagna per il                  
coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della                    
formazione professionale e della transizione al lavoro in                       
Emilia-Romagna, che sancisce la volonta' da parte di istituzioni                
appartenenti a diversi sistemi formativi e a differenti livelli di              
governo di collaborare secondo un approccio complessivo che, nel                
rispetto delle reciproche attribuzioni, consenta la realizzazione di            
interventi mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai                
diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche           
specifiche dei soggetti coinvolti e conseguentemente esamini i                  
problemi ed imposti le soluzioni facendo interagire competenze,                 
risorse e risultati.                                                            
Senza voler caricare la portata degli interventi per il diritto allo            
studio di qualita' taumaturgiche e risolutive delle tante questioni             
che affliggono il sistema formativo italiano, e' tuttavia                       
significativo dell'approccio regionale, caratterizzato                          
dall'attenzione e dall'ascolto, l'impegno ad interpretare il diritto            
allo studio in accezione ampia, che innova la tradizionale                      
impostazione di sostegno all'accesso ed alla frequenza per rivolgersi           
ad una finalita' di maggior spessore qualitativo, ovvero il diritto             
al successo formativo.                                                          
In tale direzione sono stati disegnati gli obiettivi della nuova                
legge che, nel dare risposte chiare ed esaustive al quesito                     
referendario - come testimoniato dalla decisione assunta in tal senso           
della apposita Commissione -, si prefigge di estendere il diritto               
allo studio al maggior numero di beneficiari sia attraverso                     
l'ampliamento della rosa degli interventi, sia meglio definendo e               
semplificando le competenze istituzionali dei diversi enti coinvolti            
e le procedure per la fruizione di servizi e benefici.                          
L'obiettivo di estendere il diritto allo studio si collega                      
strettamente alla possibilita' che esso possa essere effettivamente             
goduto; la condizione per fruirne e' che gli interventi nei quali si            
sostanzia, con particolare riferimento alla concessione delle borse             
di studio, siano portati alla conoscenza dei potenziali utenti. Si              
rende a tal fine opportuno organizzare un'ampia azione di                       
pubblicizzazione sul territorio, concordata con gli Enti locali                 
interessati e mirata a diffondere informazioni corrette ed utili al             
conseguimento dei benefici.                                                     
La L.R. 26/01 prevede una serie di interventi per il diritto allo               
studio riconducibili per omogeneita' a tre macrotipologie:                      
- i servizi per l'accesso e la frequenza;                                       
- le borse di studio;                                                           
- i progetti di qualificazione dell'offerta educativa e formativa.Ai            
fini di disciplinarne l'applicazione per il triennio 2001/2004,                 
corrispondente agli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004,            
si forniscono i seguenti indirizzi mirati, oltre che ad offrire                 
riferimenti chiari e definiti alle famiglie, agli operatori della               
scuola ed al sistema degli Enti locali nella situazione di profonda             
incertezza che avvolge il mondo dell'education nel nostro Paese, a              
sviluppare sul territorio nuove forme di interazione degli Enti                 
locali, fra loro e con le istituzioni scolastiche e formative                   
dell'ambito di competenza, nonche' a semplificare le procedure di               
realizzazione degli interventi per il diritto allo studio                       
nell'interesse dei destinatari finali.                                          
1. Il ruolo degli Enti locali                                                   
L'art. 7 della L.R. 26/01, al comma 3, stabilisce che la Giunta                 
regionale provvede al riparto delle risorse per la realizzazione di             
tutti gli interventi elencati all'art. 3 "Tipologie degli interventi"           
a favore delle Province, attribuendo loro un ruolo di coordinamento             
generale e di programmazione.                                                   
La funzione di programmazione, peraltro, deve essere svolta, secondo            
quanto disposto al successivo art. 8, comma 2, con il concorso dei              
Comuni e delle scuole del territorio di riferimento.                            
Si sancisce cosi' una scelta volta alla semplificazione delle                   
procedure gestionali ed amministrative che, oltre a costituire un               
valore in se', si e' resa necessaria al fine di rimettere in fila i             
diversi provvedimenti normativi intervenuti negli ultimi anni in tema           
di diritto allo studio, ricomponendo in un quadro ordinato e                    
funzionale lo svolgimento di interventi che, pur se riconducibili a             
competenze di Enti diversi, spesso riguardano le medesime famiglie.             
Al tempo stesso, cio' consente di rendere meno onerosi gli                      
adempimenti derivanti dalla delega in capo al sistema degli Enti                
locali, nonche' di ottimizzare le risorse regionali, che si sommano             
con quelle messe a disposizione dallo Stato e dagli Enti locali per             
la realizzazione degli interventi, in un'ottica di coordinamento che            
non deve risultare in meccanismi di sostituzione delle une alle                 
altre.                                                                          
L'attribuzione della delega alle Province si pone in coerenza con le            
competenze loro gia' attribuite in materia di formazione                        
professionale e di transizione al lavoro, nonche' con quanto sancito            
nell'Accordo interistituzionale citato in materia di istruzione. La             
L.R. 26/01 porta a sistema gli interventi nazionali e regionali, in             
parte precedentemente gestiti anche dai Comuni: al fine di                      
valorizzare sia le competenze loro proprie, sia le esperienze                   
maturate nello scorso biennio, si stabilisce che la regolazione delle           
relazioni fra Province e Comuni venga concordata a livello                      
territoriale, nel rispetto delle attribuzioni di legge e dei principi           
di uniformita' di trattamento e delle pari opportunita' per i                   
destinatari del diritto allo studio.                                            
Tale autonoma definizione delle modalita' gestionali fra gli Enti               
locali competenti, che si inquadra appieno nei principi espressi dal            
DLgs 112/98 in merito all'attribuzione di funzioni amministrative               
dallo Stato alle Regioni ed alle Autonomie locali e dalla L.R. 3/99             
"Riforma del sistema regionale e locale", rappresenta altresi'                  
l'ambito nel quale far emergere le caratteristiche territoriali e far           
sviluppare forme e modalita' di rapporti, specifiche ed originali.              
Poiche' la L.R. 26/01 riconosce come destinatari dei benefici del               
diritto allo studio i residenti sul territorio regionale, e'                    
indispensabile ricordare che alcuni studenti frequentano le                     
istituzioni formative emiliano-romagnole, senza essere residenti.               
In tali casi, ed esclusivamente per quanto attiene a benefici                   
finanziati con risorse statali (ad esempio, la fornitura gratuita o             
semigratuita dei libri di testo e la concessione di borse di studio),           
che per tale natura devono essere attribuiti a tutti gli aventi                 
diritto, si stabilisce che qualora lo studente destinatario di tali             
benefici sia residente in regioni diverse dall'Emilia-Romagna, che              
nel quadro della propria legislazione in materia di diritto allo                
studio applichino il criterio della frequenza (con la conseguenza che           
lo studente rimarrebbe escluso sia in Emilia-Romagna sia nella                  
regione di residenza), competente allo svolgimento di tutta la                  
procedura relativa all'erogazione e' l'Ente locale nel cui territorio           
insiste la scuola frequentata dallo studente.                                   
Gli accordi raggiunti sul territorio fra gli Enti locali in merito              
alla gestione dei vari interventi dovranno pertanto tenere conto                
anche di tali fattispecie.                                                      
Per quanto attiene infine agli interventi per il supporto                       
all'inserimento scolastico di soggetti in situazioni di handicap, si            
ribadisce che essi vanno realizzati nel quadro degli accordi di                 
programma di cui alla legislazione vigente, come stabilito dall'art.            
5 della L.R. 26/01, tenendo a riferimento la logica della continuita'           
didattica ed educativa per garantire alle famiglie ed ai soggetti               
medesimi lo svolgimento di percorsi didattici significativi in                  
termini di raggiungimento di obiettivi sia formativi che di                     
inserimento sociale. Vanno a tal fine individuate ed esperite tutte             
le modalita' che, nel processo di condivisione e compartecipazione              
delineato dalle leggi citate, possono contribuire al conseguimento              
degli obiettivi suddetti. In particolare, sotto il profilo                      
finanziario, e' evidente che oltre alle risorse che le Province                 
destineranno ai Comuni in base ai finanziamenti regionali della L.R.            
26/01, i Comuni potranno utilizzare risorse del Fondo nazionale del             
piano sociale di cui alla Legge 328/00.                                         
2. I progetti di qualificazione                                                 
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'autonomia delle istituzioni               
scolastiche anche sul versante della qualificazione dell'offerta                
formativa, considerato elemento portante della politica di diritto              
allo studio ed al successo formativo, va favorito il rafforzamento              
delle relazioni fra le scuole ed il territorio, fra le scuole e gli             
Enti locali, cosi' portando a sinergia gli interventi e le risorse di           
vari soggetti, valorizzando le progettualita' ed inquadrandone le               
proposte in un contesto ampio di esigenze, opportunita' e                       
compatibilita'.                                                                 
Tale impostazione sviluppa, in coerenza, quanto previsto all'art. 1,            
comma 4 della L.R. 26/01, ove si afferma che il principio della ampia           
partecipazione dei soggetti interessati e' posto alla base della                
funzione di programmazione degli interventi per il diritto allo                 
studio; al tempo stesso, rafforza l'esigenza di elaborare i programmi           
provinciali, di cui all'art. 8, comma 2 della legge citata,                     
attraverso il coinvolgimento dei Comuni e delle scuole del territorio           
di riferimento.                                                                 
Alla luce di tali considerazioni, per i progetti di qualificazione              
vanno prioritariamente favoriti:                                                
a) il legame con il territorio, attraverso l'individuazione di ambiti           
locali, nonche' di strumenti e modalita' funzionali alla migliore               
fruizione del diritto allo studio, nell'eccezione di miglioramento              
qualitativo dell'offerta;                                                       
b) il sostegno ad azioni proposte da reti di scuole (o comunque a               
favore di piu' scuole, sia dello stesso grado, sia con il                       
coinvolgimento di diversi ordini e gradi, a vantaggio della                     
continuita' didattica o di particolari target di alunni), nel                   
rispetto del quadro di riferimento delineato dagli indirizzi                    
regionali e dalla programmazione territoriale, al fine di perseguire            
la massima produttivita' della spesa, dare visibilita' agli                     
interventi, assicurare le piu' ampie ricadute;                                  
c) la progettazione in tema di inserimento scolastico di ragazzi in             
situazione di handicap e di ragazzi stranieri, di lotta alla                    
dispersione ed all'abbandono scolastico, nonche' in tema di                     
educazione alla tolleranza ed alla cittadinanza europea.                        
L'autonomia delle istituzioni scolastiche deve essere riconosciuta in           
particolare per quanto riguarda le modalita' per l'accesso, che                 
riguardano le scuole singole o in aggregazione, alle risorse                    
destinate ai progetti di qualificazione. L'esercizio dell'autonomia             
implica infatti un processo di assunzione di responsabilita' nei                
confronti delle materie di competenza e delle opportunita' ad esse              
collegate: si invitano pertanto gli Enti locali nell'assegnazione dei           
fondi per i progetti di qualificazione, ad individuare criteri che,             
coerentemente con i principi di snellimento e di semplificazione                
espressi nel presente documento e nel rispetto delle priorita'                  
suelencate, consentono alle istituzioni scolastiche interessate di              
progettare e realizzare le iniziative di qualificazione senza                   
eccessivi vincoli e burocratismi. Risulta peraltro evidente che, in             
sede di rendicontazione e di valutazione dei risultati, le                      
istituzioni scolastiche saranno chiamate a produrre ogni                        
documentazione inerente il finanziamento ricevuto che l'Ente                    
assegnatario riterra' utile allo scopo.                                         
3. Determinazione delle risorse e criteri per la relativa                       
ripartizione alle Province                                                      
Si determina di seguito l'insieme delle risorse, regionali e statali,           
destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla L.R. 26/01            
e disponibili per l'esercizio finanziario 2001. Le annualita' 2002 e            
2003 saranno gestite nell'ambito dei presenti indirizzi secondo le              
disponibilita' che risulteranno dai relativi stanziamenti del                   
bilancio dello Stato e della Regione Emilia-Romagna.                            
L'attribuzione delle risorse alle Province per la realizzazione degli           
interventi di cui alla L.R. 26/01 tiene conto:                                  
a) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 3, della              
tipologia del territorio provinciale in relazione alle                          
caratteristiche orografiche, nonche' del numero di alunni trasportati           
e del costo medio regionale del servizio per alunno, per uno                    
stanziamento di risorse regionali, relativamente all'esercizio                  
finanziario 2001, pari a Lire 6 miliardi (Euro 3.098.741,39) - spesa            
corrente - a valere per l'anno scolastico 2001/2002;                            
b) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numero 1, della              
spesa ammissibile, come risultante dal consuntivo dei Comuni dei                
diversi territori provinciali e del rapporto fra fabbisogno                     
complessivo e disponibilita', per uno stanziamento di risorse                   
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire              
5.822.850.370 (Euro 3.007.251,25) - spesa corrente -, a valere per              
l'anno scolastico 2001/2002;                                                    
c) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera b), della popolazione            
scolastica, del numero degli alunni con deficit, del numero di alunni           
stranieri e dell'indicatore sintetico di organizzazione territoriale            
ISOT, per uno stanziamento di risorse regionali, relativamente                  
all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire 8 miliardi e 500 milioni            
(Euro 4.389.883,64) - spesa corrente -, a valere per l'anno                     
scolastico 2001/2002;                                                           
d) in riferimento all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e             
5, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di           
organizzazione territoriale ISOT, per uno stanziamento di risorse               
regionali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire            
3 miliardi (Euro 1.549.370,70) - spesa di investimento - riservato              
prioritariamente all'acquisto di mezzi, ausili didattici ed                     
attrezzature fisse, specificamente finalizzati ad agevolare                     
l'inserimento di soggetti in situazioni di handicap;                            
e) in riferimento all'art. 4, della spesa ammissibile riferita                  
all'anno precedente, come risultante dal fabbisogno a consuntivo                
comunicato dagli Enti locali, per uno stanziamento di risorse                   
statali, relativamente all'esercizio finanziario 2001, pari a Lire              
8.753.298.647 (Euro 4.520.701,48) - spesa corrente -, ai sensi della            
Legge 62/00 e successivi atti applicativi, al quale si aggiungono               
Lire 11.371.000.000 (Euro 5.872.631,40) - spesa corrente - di risorse           
regionali relativamente al medesimo esercizio finanziario, a valere             
per l'anno scolastico 2001/2002.                                                
4. Criteri per la concessione di contributi agli Enti locali per la             
realizzazione di interventi di rilevanza regionale                              
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, la Regione realizza interventi di                
rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di                  
contributi a favore degli Enti locali.                                          
In considerazione della centralita' riconosciuta dalla legge alle               
Province in merito al coordinamento della programmazione locale per             
gli interventi di diritto allo studio ed al fine di supportare                  
l'esercizio di tale funzione, i contributi di cui all'articolo 7,               
comma 2 della L.R. 26/01 sono concessi alle Province per la                     
realizzazione di interventi di dimensione interprovinciale o di                 
valenza innovativa sia per la natura del progetto sia per la                    
tipologia dei soggetti proponenti.                                              
Lo stanziamento sul Bilancio regionale per l'anno 2001 relativo alla            
concessione di tali contributi e' di Lire 600.000.000 (Euro                     
309.874,14) ed i criteri per il riparto delle risorse alle Province             
sono rappresentati da:                                                          
- popolazione scolastica, numero degli alunni con deficit, numero di            
alunni stranieri e indicatore sintetico di organizzazione                       
territoriale ISOT.                                                              
Le progettazioni, riferite agli obiettivi ritenuti piu' significativi           
e mirati a sostenere e valorizzare iniziative di qualificazione                 
dell'offerta formativa, vanno realizzate con particolare riferimento            
ai seguenti ambiti:                                                             
- azioni di sostegno all'inserimento dei soggetti in situazioni di              
handicap e degli studenti stranieri;                                            
- iniziative di raccordo fra Enti locali, istituzioni scolastiche e             
famiglie, finalizzate a migliorare i livelli di reciproca                       
collaborazione;                                                                 
- progetti di interazione fra istituzioni scolastiche, enti di                  
formazione professionale accreditati ed imprese del territorio,                 
finalizzate ad elevare il grado di conoscenza del mondo del lavoro,             
anche in raccordo con la programmazione delle risorse del FSE.                  
5. Borse di studio                                                              
L'articolo 4 della L.R. 26/01 introduce il beneficio della borsa di             
studio a favore dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di             
istruzione e dei frequentanti i corsi di formazione professionale               
organizzati da enti accreditati ai sensi della legislazione vigente.            
Al fine di svolgere un monitoraggio efficace della concessione di               
tale beneficio, in ragione delle nuove condizioni di accesso e di               
fruizione introdotte dalla L.R. 26/01 rispetto a quanto previsto                
dalla precedente L.R. 10/99, si stabilisce che per il triennio                  
considerato le borse di studio vengano attribuite agli alunni delle             
scuole del sistema nazionale di istruzione cosi' come specificato               
dall'intero punto a) dell'articolo 2 della L.R. 26/01, anche in                 
ragione dell'esigenza di utilizzare, secondo criteri e modalita'                
coerenti, le risorse dello Stato e della Regione destinate a tale               
intervento.                                                                     
Tale scelta e' altresi' conseguente alla considerazione che per i               
frequentanti i corsi di formazione professionale tutte le spese                 
relative all'accesso ed alla frequenza a tale sistema formativo sono            
a carico delle risorse del Fondo sociale europeo, le cui regole                 
stabiliscono la gratuita' a favore degli allievi, non potendosi                 
pertanto prefigurare "spese per la formazione" a carico delle                   
famiglie. Sara' peraltro oggetto di successiva valutazione la                   
possibilita' di fare ricorso alle risorse del FSE per sostenere il              
diritto allo studio ed alla formazione a favore dei frequentanti i              
corsi integrati fra istruzione e formazione, con particolare                    
riferimento al segmento dell'obbligo formativo e della formazione               
superiore.                                                                      
Al fine di garantire condizioni di equita' di trattamento agli aventi           
diritto alla borsa di studio su tutto il territorio regionale, si               
stabilisce che le modalita' e le procedure relative alla concessione            
di tale beneficio siano il piu' possibile semplici ed uniformi, a               
partire dai requisiti per la domanda di borsa di studio, presentata             
attraverso l'autocertificazione, contenuti nei bandi da emanarsi a              
livello locale. Le condizioni per raggiungere standard di uniformita'           
saranno preventivamente concordate con gli Enti locali e deliberate             
dalla Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto all'articolo           
4, comma 5 della L.R. 26/01.                                                    
6. Criteri per la determinazione delle condizioni economiche                    
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni                  
economiche delle famiglie vengono determinate facento riferimento               
alle disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed           
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della Legge 62/00.                 
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del                 
citato DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo                    
familiare di tre persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della             
L.R. 26/01 sono incrementate del quaranta per cento al fine della               
corrispondenza dell'Indicatore della situazione economica di un                 
nucleo familiare di identica numerosita'.                                       
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore           
a Lit. 30 milioni netti per un nucleo familiare di tre persone                  
corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a            
Lit. 42 milioni (Euro 21.691,19) e la situazione economica annua non            
superiore a Lit. 60 milioni netti per un nucleo familiare di tre                
persone corrisponde ad un ISE pari a Lit. 84 milioni (Euro                      
43.382,38).                                                                     
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4, comma 2 della             
L.R. 26/01, l'Indicatore della situazione economica equivalente                 
(ISEE) del nucleo familiare del richiedente non potra' essere                   
superiore a Lit. 20.588.235 (Euro 10.632,94), mentre per accedere ai            
benefici di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 26/01, l'ISEE del                
nucleo familiare del richiedente non potra' essere superiore a Lit.             
41.176.471 (Euro 21.265,87).                                                    
Dove ISE ed ISEE sono calcolati come segue:                                     
- ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo             
ai fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle                   
attivita' finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione                   
patrimoniale (ISP);                                                             
- ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) =                    
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che               
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle              
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.                 
Scala di equivalenza                                                            
N. componenti  Parametro                                                        
  1  1,00                                                                       
  2  1,57                                                                       
  3  2,04                                                                       
  4  2,46                                                                       
  5  2,85                                                                       
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:                                
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;                          
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori           
e di un solo genitore;                                                          
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico             
permanente di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.           
104 o di invalidita' superiore al 66%;                                          
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui            
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa             
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della             
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a              
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un                
unico genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei               
termini suddetti.                                                               
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e             
della composizione del nucleo familiare si rimanda in ogni caso alle            
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,                  
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida             
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata             
in allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 155              
del 6 luglio 2001.                                                              
Gli Enti erogatori del beneficio sono tenuti a svolgere la funzione             
di controllo sulle domande presentate dai beneficiari. Tali                     
controlli, che dovranno essere rivolti ad un campione non inferiore             
al 5% delle domande ammesse, potranno essere svolti in accordo con              
l'Amministrazione finanziaria. Al fine di rendere omogenei ed                   
efficaci tali adempimenti su tutto il territorio, la Regione                    
assumera' apposite iniziative nei confronti dell'Agenzia regionale              
delle entrate volte ad assicurare ampia collaborazione in tali                  
operazioni di controllo per la parte di rispettiva competenza. Lo               
svolgimento della funzione di controllo assume particolare rilevanza            
in considerazione delle innovazioni e delle semplificazioni                     
introdotte dalla L.R. 26/01 nella procedura di concessione delle                
borse di studio rispetto a quanto precedentemente attuato.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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