REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 settembre 2001, n. 1877

Approvazione schema del "Contratto di servizio sperimentale - riferito all'anno 2001 - per il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA - DTR". Assegnazione e concessione delle relative risorse

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare il testo del "Contratto di servizio sperimentale per            
il trasporto pubblico locale ferroviario di interesse regionale e               
locale tra Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA" di cui                      
all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, dando            
atto che alla sottoscrizione dello stesso provvedera', nel rispetto             
della normativa vigente, il Responsabile del Servizio Ferrovie;                 
b) di quantificare, in attuazione del DPCM 16/11/2000, per l'anno               
2001 la somma di Lire 124.200.000.000 (pari a Euro 64.143.946,87) da            
assegnare a favore di Trenitalia SpA, quale quota trasferita alla               
Regione Emilia-Romagna per i Servizi ferroviari in concessione a FS             
SpA;                                                                            
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Capitolo            
43685 "Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9,              
DLgs 19 novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30).           
Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio in corso per la sola                
quota di Lire 93.150.000.000 (pari a Euro 48.107.960,15) pari al 75%            
dell'importo complessivo previsto mentre la copertura del restante              
importo di Lire 31.050.000.000 (pari a Euro 16.035.986,72) verra'               
assicurata a valere sull'esercizio finanziario 2002 nel rispetto di             
quanto previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 previa iscrizione               
della stessa sul corrispondente capitolo di bilancio;                           
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Lire                 
93.150.000.000 (pari a Euro 48.107.960,15) e piu' precisamente Lire             
46.575.000.000 (pari a Euro 24.053.980,08) e' gia' stata assegnata,             
concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con precedente                  
proprio atto n. 1574 del 31/7/2001 (impegno n. 2716 assunto sul                 
Capitolo 43685 del bilancio per l'esercizio in corso);                          
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in           
premessa, la somma di Lire 46.575.000.000 (pari a Euro 24.053.980,08)           
a favore di Trenitalia SpA quale quota relativa al terzo ed                     
all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001 pari al 75% dell'ammontare           
complessivo;                                                                    
f) di impegnare la suddetta somma di Lire 46.575.000.000 (pari a Euro           
24.053.980,08) registrata al n. 3414 di impegno sul Capitolo 43685              
"Corrispettivi per contratti di servizio ferroviari (art. 9, DLgs 19            
novembre 1997, n. 422 e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30). Mezzi             
statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che presenta             
la necessaria disponibilita';                                                   
g) di dare atto che la restante quota di Lire 31.050.000.000 (pari a            
Euro 16.035.986,72) pari al restante 25% dell'ammontare complessivo,            
verra' assegnata, concessa ed impegnata con proprio atto formale dal            
Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti pubblici ad avvenuto                
trasferimento alla Regione Emilia-Romagna di tale somma cosi' come              
previsto dall'art. 2 del DPCM 16/11/2000 previa iscrizione del                  
suddetto importo sul pertinente capitolo di spesa nel rispetto delle            
disposizioni previste dalla normativa contabile vigente;                        
h) di dare atto che essendo la somma complessiva di Lire                        
124.200.000.000 (pari a Euro 64.143.946,87) quale quota netta                   
dell'onere previsto, si ritiene opportuno provvedere con il presente            
atto ad assegnare e concedere l'importo corrispondente alla quota IVA           
10% che ammonta a Lire 7.762.000.000 (pari a Euro 4.008.996,68) cosi'           
determinata: Lire 12.420.000.000 (pari a Euro 6.414.394,69) detratte            
Lire 4.657.500.000 (pari a Euro 2.405.398,01) gia' assegnate,                   
concesse ed impegnate con proprio precedente atto 1574/01;                      
i) di impegnare pertanto la suddetta somma di Lire 7.762.500.000                
(pari a Euro 4.008.996,68) al n. 3415 di impegno sul Capitolo 43675             
"Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il                  
trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" del             
Bilancio per l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria            
disponibilita';                                                                 
j) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa              
regionale vigente, alla liquidazione delle quote relative alla terza            
trimestralita' ed all'adeguamento dei primi 2 trimestri 2001 pari al            
75% dell'onere complessivo al verificarsi delle condizioni previste             
dall'art. 4 del DPCM 16/11/2000 e sulla base di quanto indicato ai              
punti c) e g) che precedono;                                                    
k) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
Contratto di servizio sperimentale per il trasporto pubblico locale             
ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione                         
Emilia-Romagna e Trenitalia SpA relativo al periodo:                            
1/1/2001-31/12/2001                                                             
L'anno duemilauno il giorno . . . . . . . del mese di . . . . . . .             
in . . . . . . . . . . . . . . . con la presente scrittura privata,             
da registrarsi solo in caso d'uso                                               
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", in                  
qualita' di titolare entrante del servizio di trasporto pubblico                
ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Bologna, Via           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , n. .            
. . ., codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . , nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . , nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . il . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la sede della Regione,           
in forza di delibera della Giunta regionale n. . . . . . del . . . .            
. . . . .                                                                       
Trenitalia SpA, Divisione Trasporto regionale, di seguito denominata            
"Trenitalia", proprietaria del ramo di "Azienda Trasporto" a lei                
ceduto da Ferrovie dello Stato SpA come da atto di compravendita in             
data 28 novembre 2000, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n.            
1, partita IVA 05403151003, iscritta al Registro delle Imprese del              
Tribunale di Roma, nella persona di . . . . . . . . . . . . . . . in            
qualita' di . . . . . . . . . . . . .                                           
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, come modificato dal DLgs 400/99, ha delineato             
il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i tempi ed            
i modi del conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni            
e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                              
- che in base al DPR 277/98, contenente le norme di attuazione della            
direttiva 91/440/CEE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie, FS              
SpA ha provveduto all'articolazione della propria organizzazione in             
quattro divisioni: Divisione Infrastruttura, Divisione Passeggeri,              
Divisione Cargo, Divisione Trasporto regionale, nonche' in una Unita'           
Tecnologie materiale rotabile, definendo univocamente:                          
- i compiti del gestore dell'infrastruttura, le attivita' delle                 
imprese ferroviarie ed i principi a cui tali soggetti si devono                 
uniformare (artt. 2 e 3);                                                       
- i criteri di accesso alle infrastrutture ed ai servizi (art. 6);              
- i parametri per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per              
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (art. 7);                            
- che la L.R. 30/98, secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 3 del           
DLgs 422/97, disciplina il settore del trasporto pubblico locale ed             
in particolare per il trasporto ferroviario stabilisce:                         
- il principio di separazione tra gestione delle infrastrutture e               
gestione dei servizi ferroviari, secondo quanto previsto dalla                  
direttiva 91/440/CEE (art. 13, comma 2);                                        
- l'obiettivo di miglioramento delle prestazioni del trasporto                  
ferroviario e di integrazione con il trasporto nazionale (art. 21,              
comma 2);                                                                       
- che con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18            
marzo 1999, relativa al "Risanamento delle Ferrovie dello Stato", e'            
stata prevista la costituzione di societa' distinte per lo                      
svolgimento delle attivita' di trasporto e per la gestione                      
dell'infrastruttura ferroviaria al fine di giungere ad una piu' netta           
separazione tra le due attivita';                                               
- che il DPR 146/99, contenente il Regolamento per l'attuazione delle           
direttive 95/18/CEE e 95/19/CEE, disciplina:                                    
- i criteri relativi al rilascio delle licenze alle imprese                     
ferroviarie (artt. 4 e 5);                                                      
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione della                 
capacita' di infrastruttura ferroviaria (art. 8);                               
- l'obbligo, da parte del gestore dell'infrastruttura, di rendere               
pubblici i criteri e le procedure per l'assegnazione della capacita'            
(art. 9);                                                                       
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
109T/99, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del               
DLgs 422/97, ha definito i criteri per l'individuazione dei servizi             
ferroviari di interesse nazionale, di competenza dello Stato;                   
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
43T/00, cosi' come disposto dall'art. 7 del DPR 277/98, disciplina in           
modo puntuale i criteri di determinazione del canone di utilizzo                
dell'infrastruttura ferroviaria;                                                
- che il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione                 
44T/00 determina i criteri per la corresponsione agli utilizzatori              
dell'infrastruttura ferroviaria di uno sconto temporaneo a parziale             
compensazione dei maggiori costi indotti dall'attuale arretratezza              
tecnologica della rete ferroviaria gestita da FS SpA;                           
- che il gestore dell'infrastruttura ha diramato i documenti "Criteri           
e procedure per l'assegnazione della capacita' dell'infrastruttura              
ferroviaria" e "Condizioni di accesso all'infrastruttura";                      
- che in data 9 marzo 2000 e' stato sottoscritto l'accordo di                   
programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione             
Emilia-Romagna per l'attuazione della delega prevista dall'art. 9 del           
DLgs 422/97, che contiene in allegato:                                          
- l'accordo quadro tra Ministero dei Trasporti, Ministero del                   
Bilancio e Regioni, approvato il 18 giugno 1999 in sede di Conferenza           
Stato-Regioni, che disciplina il subentro delle Regioni nel contratto           
con FS SpA;                                                                     
- lo schema di contratto di servizio "sperimentale", da stipularsi              
tra ogni singola Regione e le Direzioni di Trasporto regionale;                 
- l'elenco dei servizi attribuiti alla Regione Emilia-Romagna;                  
- che il Piano regionale integrato dei trasporti per il periodo                 
1998/2010 (PRIT 98-2010) delinea l'assetto che dovra' assumere il               
sistema del trasporto locale, ferroviario e automobilistico, della              
regione Emilia-Romagna e prevede la realizzazione di un Sistema di              
Trasporto regionale integrato per i passeggeri caratterizzato da una            
rete di servizi ferroviari regionali, metropolitani e di bacino per             
assicurare collegamenti regolari e affidabili a livello regionale;              
- che in data 13 luglio 2000 e' stato sottoscritto, tra il Ministero            
dei Trasporti e della Navigazione e le Ferrovie dello Stato SpA (FS             
SpA), il contratto avente per oggetto la definizione dei rapporti in            
attuazione dell'art. 14 dell'atto di concessione di cui al DM n. 225T           
del 26 novembre 1993, relativi ai servizi erogati da FS SpA a favore            
della collettivita' in regime di pubblico servizio;                             
- che, in attuazione dell'Addendum del 31 luglio 1998 alla                      
"Convenzione attuativa dell'accordo quadro del 29 luglio 1994",                 
sottoscritta il 23 luglio 1997, e' stato definito da Regione e FS               
SpA, ed e' stato sottoscritto in data 20 ottobre 2000 l'accordo                 
"Progetto Qualita'", con il quale si individua nella regione                    
Emilia-Romagna il territorio in cui attuare un ambito di "eccellenza"           
del servizio ferroviario attraverso interventi riguardanti il                   
materiale rotabile utilizzato per i servizi del trasporto locale,               
l'informazione agli utenti, la riqualificazione intermodale delle               
stazioni, il cadenzamento degli orari, il finanziamento di interventi           
infrastrutturali per l'ottimizzazione delle linee e la promozione di            
iniziative per l'integrazione tariffaria;                                       
- che il Consiglio regionale ha deliberato in data 20 dicembre 2000             
l'Atto di indirizzo generale in materia di programmazione e                     
amministrazione del trasporto pubblico regionale per il triennio                
2001/2003, stabilendo volumi e standard qualitativi per tutti i                 
servizi di TPL;                                                                 
- che in data 30 dicembre 2000 e' stato pubblicato il DPCM che                  
provvede all'attuazione del conferimento alle Regioni a statuto                 
ordinario ed all'attribuzione alle stesse delle relative risorse, ai            
sensi degli artt. 9 e 12 del DLgs 422/97;                                       
- che, con nota DTR del CCN/RER del 27 dicembre 2000 la Direzione               
regionale Emilia-Romagna della Divisione Trasporto regionale di                 
Trenitalia, al fine di garantire la continuita' di un servizio                  
pubblico, e nelle more della sottoscrizione del presente atto, ha               
chiesto alla Regione Emilia-Romagna di poter continuare a svolgere i            
servizi di trasporto di interesse regionale e locale, cosi' come                
riportati nell'orario ufficiale,                                                
si stipula e conviene quanto segue.                                             
Art. 1                                                                          
(Premesse)                                                                      
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto            
di servizio sperimentale, di seguito denominato per brevita'                    
"Contratto".                                                                    
Art. 2                                                                          
(Struttura del contratto)                                                       
1) Il contratto si articola in cinque parti:                                    
Art.  1 -  (Premesse) Art.  2 -  (Struttura del contratto)                      
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art.  3 -  (Durata) Art.  4 -  (Oggetto) Art.  5 -  (Prestazioni)               
Art.  6 -  (Comitato tecnico di gestione del contratto) Art.  7 -               
(Flessibilita' del programma di esercizio) Art.  8 -  (Interruzione             
dei servizi)                                                                    
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art.  9 -  (Parametri gestionali) Art. 10 -  (Scheda servizi)                   
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 11 -  (Politica del trasporto) Art. 12 -  (Politica tariffaria)            
Art. 13 -  (Politica della qualita' dei servizi)                                
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14 -  (Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali) Art.             
15 -  (Monitoraggio della qualita' erogata) Art. 16 -  (Rispetto                
degli impegni) Art. 17 -  (Sistema delle sanzioni) Art. 18 -                    
(Rilevazione della qualita' percepita e sistema degli incentivi) Art.           
19 -  (Tempi del monitoraggio) Art. 20 -  (Pianificazione comune)               
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 21 -  (Controversie tra le parti) Art. 22 -  (Risoluzione del              
contratto) Art. 23 -  (Registrazione)                                           
Allegati                                                                        
Parte prima: Durata e oggetto                                                   
Art. 3                                                                          
(Durata)                                                                        
1) Il presente contratto, considerato sperimentale, ha validita'                
dall'1/1/2001 al 31/12/2001.                                                    
Art. 4                                                                          
(Oggetto)                                                                       
1) Il contratto disciplina, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 422/97, i             
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e Trenitalia SpA, alla quale             
FS SpA ha ceduto il ramo di "Azienda Trasporto" come da atto di                 
compravendita in data 28 novembre 2000, in merito alla quota del                
trasporto pubblico locale e regionale attualmente gestita da                    
Trenitalia.                                                                     
Art. 5                                                                          
(Prestazioni)                                                                   
1) Trenitalia esercisce il trasporto pubblico locale secondo il                 
programma di esercizio annuale di cui all'Allegato n. 1a nel rispetto           
degli standard qualitativi dei servizi definiti nell'Allegato n. 2 e            
di quelli minimi definiti dalla Carta dei Servizi 2001 del Gruppo FSE           
SpA, assicurando almeno il medesimo livello di servizio erogato su              
base annua nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e FS              
SpA per il periodo 1/1/1997-30/6/1999.                                          
2) Il programma di esercizio di cui all'Allegato 1a, che per le prime           
cinque voci trova riscontro nell'orario ufficiale di Trenitalia,                
riporta:                                                                        
- codice identificativo del treno;                                              
- estremi del percorso;                                                         
- numero di fermate;                                                            
- orari di servizio;                                                            
- lunghezza percorso;                                                           
- giorni di esercizio annui;                                                    
- treni*km di servizio annui;                                                   
- ore di servizio annue offerte al pubblico;                                    
- tipologia di materiale prevalentemente utilizzato;                            
- posti a sedere offerti nella composizione prevalente.                         
Al fine di migliorare il servizio offerto, la composizione dei                  
convogli e i relativi posti a sedere offerti possono subire modifiche           
in relazione all'affluenza registrata.                                          
3) Ai fini di consentire alla Regione di disporre di un quadro                  
dell'offerta complessivamente erogata, Trenitalia si impegna a                  
fornire, relativamente al servizio ferroviario di trasporto regionale           
esercito sul territorio della Regione Emilia-Romagna ed attribuito ad           
altre Regioni, le seguenti informazioni:                                        
- codice identificativo del treno;                                              
- estremi del percorso;                                                         
- numero di fermate;                                                            
- orari di servizio;                                                            
- giorni di esercizio annui;                                                    
- tipologia di materiale prevalentemente utilizzato.                            
Tali informazioni, per la parte relativa all'orario in corso all'atto           
della sottoscrizione del presente contratto, sono indicati                      
nell'Allegato 1b. Trenitalia si impegna ad informare la Regione di              
eventuali modifiche rispetto a quanto riportato in detto allegato.              
4) Trenitalia, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in                  
possesso delle adeguate capacita' tecnico-produttive, si impegna a              
programmare e coordinare tutte le attivita' accessorie alla fornitura           
dei servizi e, in particolare, cura e garantisce:                               
- la manutenzione straordinaria e ordinaria del materiale rotabile,             
che deve rispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed                  
efficienza operativa, relativamente alla carrozzeria, alle parti                
meccaniche ed elettriche;                                                       
- le revisioni periodiche del materiale rotabile;                               
- il livello ottimale delle condizioni di sicurezza;                            
- le attivita' amministrative e commerciali a supporto della                    
gestione.                                                                       
Trenitalia, inoltre, si impegna ad attivare ogni azione verso le                
strutture competenti del Gruppo FS al fine di garantire:                        
- il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza e di accesso               
alle stazioni, presenziate e non presenziate, e dei centri di                   
interscambio;                                                                   
- la gestione delle relazioni con l'utenza con particolare riguardo             
agli aspetti dell'informazione e della sicurezza, garantendo quanto             
di propria competenza.                                                          
5) Trenitalia si impegna ad applicare al personale dipendente                   
impiegato nell'esercizio del trasporto pubblico locale il                       
corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro.                        
6) La Regione riconosce a Trenitalia un contributo totale, IVA                  
esclusa, di Lire 124.200.000.000, (pari a Euro 64.143.946,87),                  
comprensivo dei costi dei servizi sostitutivi su gomma, per                     
l'erogazione di un volume di servizi pari a 12,1 milioni di treni*km,           
(treni*km regionali + treni*km interregionali), comprensivi di quelli           
effettuati per conto di Trenitalia da altri vettori.                            
7) L'ammontare dei contributi di cui al comma precedente, determinato           
sulla base dell'accordo quadro citato in premessa, e' riferito al               
periodo 1/1/2001-31/12/2001 ed e' stato determinato nei limiti di una           
disponibilita' annua di risorse finanziarie pari, per il complesso              
delle Regioni, a 2.709 miliardi per un totale di 168,6 milioni di               
treni*km cosi' come previsto per l'anno 1998 dal contratto di                   
servizio tra Stato e FS SpA. Per le Regioni a statuto ordinario la              
ripartizione delle risorse finanziarie e dei treni*km, e' riportata             
all'Allegato 3.                                                                 
8) L'ammontare dei contributi di cui al precedente comma 6) sara'               
rideterminato per tenere conto dei contenuti del Piano di impresa del           
Gruppo FS per quanto concerne costi, ricavi e disponibilita' di                 
risorse finanziarie. Il metodo di calcolo per tale rideterminazione             
e' riportato nell'Allegato 4. Non potranno essere imputati alla                 
Regione maggiori oneri o disavanzi, sempre naturalmente a parita' di            
treni*km prodotti.                                                              
9) I contributi vengono erogati dalla Regione, nei limiti degli                 
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di               
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo               
totale annuo, eccezion fatta per la quarta, che sara' pari all'80%              
dell'ultimo quarto. Si procedera' al saldo fatturando il restante 20%           
dell'ultimo quarto alla presentazione del "resoconto consuntivo                 
finale", a garanzia anche delle eventuali riduzioni di contributi               
comminate ai sensi dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 17. La                      
liquidazione delle singole fatture avverra' con le modalita' previste           
dalla L.R. n. 31 del 6 luglio 1977 e nei tempi previsti dall'art. 16            
della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993.                                          
10) Il programma di cui all'Allegato 1 prevede una produzione                   
complessiva annua superiore a 12,1 milioni di treni*km prevista dal             
DPCM del 16/11/2000, attuativo dell'art. 9 del DLgs 422/97. Di tale             
maggiore produzione si terra' conto alla stipula del contratto di               
servizio aggiuntivo relativo all'utilizzo dei fondi previsti dalla              
Legge 388/00 (Finanziaria 2001), art. 52, comma 11, tenendo conto               
anche dei servizi aggiuntivi di cui agli articoli 4 e 6 dell'accordo            
"Progetto Qualita'", sottoscritto dalla Regione e da FS SpA in data             
20 ottobre 2000.                                                                
11) Nel corso del periodo di durata del presente contratto,                     
Trenitalia si impegna a definire un metodo per determinare i costi di           
esercizio del servizio per tipologia di treno, individuando                     
separatamente le principali voci di costo e l'importo dei pedaggi.              
Tale metodo sara' applicato al consuntivo provvisorio 2001.                     
12) Trenitalia si impegna ad attivare ogni azione verso le strutture            
competenti del Gruppo FS:                                                       
- per il rispetto dell'art. 8 del DPR 146/99 relativamente alla                 
priorita' da assegnare, nella ripartizione della capacita' di                   
infrastruttura ferroviaria, al trasporto ferroviario regionale;                 
- per incrementare la velocita' commerciale dei servizi in                      
corrispondenza del prossimo cambio orario nelle situazioni che                  
tecnicamente lo consentono.                                                     
13) Trenitalia, per lo svolgimento di singole attivita' o specifici             
servizi attinenti al trasporto, puo' avvalersi di altre aziende od              
operatori, fermo restando la sua responsabilita' diretta                        
nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione.                  
14) La Regione ha facolta' di disporre verifiche e controlli sui                
servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente                    
contratto, secondo tempi e modalita' che riterra' opportuni.                    
Art. 6                                                                          
(Comitato tecnico di gestione del contratto)                                    
1) Al fine di facilitare la gestione del contratto, nello spirito di            
cooperazione a cui le parti si ispirano, e' costituito il "Comitato             
tecnico di gestione del contratto", di seguito denominato per                   
brevita' "Comitato", composto da:                                               
- due rappresentanti per ciascuna delle parti;                                  
- un rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione,            
la cui partecipazione e' assicurata ogni qualvolta le parti lo                  
richiedono.                                                                     
Il Comitato e' presieduto da uno dei membri della Regione, che                  
provvedera' alle relative convocazioni. Potra' inoltre essere                   
nominato un soggetto esterno di riconosciuta esperienza nel settore             
di comune accordo tra le parti con funzioni consultive e con spese a            
carico della parte richiedente.                                                 
2) Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nella gestione e            
nel monitoraggio del contratto per quanto riguarda l'adempimento                
delle singole clausole contrattuali ed e' inoltre competente nella              
valutazione dell'applicabilita' delle sanzioni. Ciascuna delle parti            
potra' coinvolgere nei lavori, ove necessario ed in relazione agli              
argomenti trattati, i referenti interessati alla risoluzione delle              
problematiche emerse.                                                           
3) In considerazione del carattere sperimentale del contratto e della           
necessita' di mettere a punto azioni per lo sviluppo del servizio               
ferroviario, il Comitato si impegna ad analizzare alcuni aspetti di             
rilievo per la stesura del testo del prossimo contratto di servizio             
biennale (2002/2003), tra i quali in particolare:                               
- qualita' dei servizi (Allegato 2) e attuazione del "Progetto                  
Qualita' Emilia-Romagna";                                                       
- miglioramento dell'informazione agli utenti;                                  
- introduzione del sistema di integrazione tariffaria e di                      
bigliettazione automatica (STIMER);                                             
- attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.                            
4) Qualora si raggiunga l'intesa tra le parti, eventualmente a                  
seguito di un'analoga intesa a livello nazionale, il Comitato di cui            
al presente articolo potra' essere integrato con gli ulteriori                  
rappresentanti previsti dall'art. 6 dell'accordo quadro e dall'art. 5           
dell'accordo di programma, entrambi citati in premessa.                         
Art. 7                                                                          
(Flessibilita' del programma di esercizio)                                      
1) Trenitalia si impegna ad informare la Regione, con almeno 10                 
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio lavori, delle                   
eventuali modifiche del servizio per l'effettuazione di lavori                  
programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura           
ferroviaria, nonche' delle aree e degli impianti nei quali si                   
sviluppano le attivita' relative all'esercizio ferroviario oggetto              
del contratto, ivi comprese quelle commerciali. Nei casi in cui tali            
lavori abbiano carattere di urgenza e' sufficiente una preventiva e             
tempestiva informazione da parte di Trenitalia alla Regione.                    
2) Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalita' di            
offerta del servizio ai mutamenti della domanda e delle condizioni di           
contesto, le parti possono procedere d'intesa a riprogrammare le                
percorrenze chilometriche complessive oggetto del presente contratto,           
senza necessita' di varianti contrattuali ove tale riprogrammazione             
non comporti una variazione dei contributi, di cui al precedente                
articolo 5, comma 6), a carico della Regione.                                   
Art. 8                                                                          
(Interruzione dei servizi)                                                      
1) L'esecuzione dei servizi oggetto del contratto non puo' essere               
interrotta ne' sospesa da Trenitalia per nessun motivo, salvo cause             
di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle                
autorita' per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso            
deve essere ripristinata al piu' presto. Con l'eccezione del mancato            
versamento da parte della Regione dei contributi di cui al precedente           
art. 5, Trenitalia non potra' invocare l'inadempimento di alcun altro           
obbligo della Regione previsto nel presente contratto quale causa di            
sospensione dei servizi ferroviari oggetto dello stesso contratto. In           
caso di abbandono o sospensione del servizio da parte di Trenitalia             
per cause diverse da quelle prima previste come eccezione, la Regione           
potra' sostituirsi senza formalita' di sorta a Trenitalia per                   
l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa su di essa per le              
spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potra'                  
avvalersi di altre aziende nel rispetto della vigente normativa.                
2) Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi                   
fortuiti o accidentali, quali calamita' naturali, terremoti,                    
sommosse, etc. e comunque eventi non dipendenti dalla Regione e da              
Trenitalia e non evitabili con l'applicazione della normale                     
diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione           
di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni dei contributi            
previsti dal precedente articolo 5, a condizione che Trenitalia in              
tempo e secondo modalita' appropriate, assicuri, sussistendone le               
oggettive condizioni, la continuita' del servizio anche in forma                
sostitutiva, naturalmente senza aumento dei predetti contributi.                
3) Ogni riduzione del servizio erogato, ad eccezione delle                      
fattispecie previste dall'art. 7 e dai commi 1 e 2 del presente                 
articolo, comportera' una diminuzione del contributo regionale                  
rapportata all'entita' di detta riduzione, fatte salve le sanzioni di           
cui all'Allegato 2 e, nei casi di particolare gravita', potra'                  
costituire causa di risoluzione del contratto.                                  
4) Trenitalia garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della               
quantita' di servizio minimo prevista, secondo quanto stabilito dalle           
norme nazionali vigenti.                                                        
5) Le riduzioni o sospensioni di servizio di cui al presente articolo           
non sono rilevanti ai fini del rispetto degli impegni in relazione              
agli standard qualitativi minimi di puntualita' e di affidabilita'              
del servizio di cui all'Allegato n. 2.                                          
6) Le riduzioni, sospensioni o interruzioni di servizio di cui al               
presente articolo sono tempestivamente comunicate da Trenitalia alla            
Regione, anche a mezzo fax.                                                     
Parte seconda: Obiettivi                                                        
Art. 9                                                                          
(Parametri gestionali)                                                          
1) Le parti convengono di identificare, separatamente per il servizio           
regionale e quello interregionale, i seguenti cinque parametri:                 
- passeggeri trasportati paganti                                                
- percorrenze chilometriche annue e ore di servizio effettivo                   
- costo operativo chilometrico del servizio                                     
- velocita' commerciale dei servizi                                             
- rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei                
costi di infrastruttura.                                                        
Trenitalia si impegna a fornire, relativamente ai cinque parametri              
sopracitati, i dati consuntivi 2000 e ad effettuare le rilevazioni              
per l'anno 2001, comunicandone i risultati alla Regione.                        
2) Le definizioni e le modalita' di rilevazione dei suddetti                    
parametri sono contenute nell'Allegato n. 5. Le risultanze delle                
suddette rilevazioni costituiranno la base di conoscenza sulla quale            
le parti concorderanno gli obiettivi di efficienza/efficacia da                 
perseguire nel periodo di vigenza del contratto di servizio biennale            
2002/2003.                                                                      
Art. 10                                                                         
(Scheda servizi)                                                                
1) Le parti concordano nell'assumere il documento "Scheda servizi",             
di cui all'Allegato n. 6, quale valutazione sullo stato di fatto del            
livello quantitativo e qualitativo del servizio erogato nell'anno               
2000; le parti concordano, in particolare, che i dati contenuti nella           
scheda rappresentano la situazione di partenza in relazione alla                
quale verranno misurati i risultati raggiunti nell'anno 2001 e                  
concordati gli obiettivi da perseguire nel successivo contratto                 
biennale 2002/2003.                                                             
2) Trenitalia si impegna a rilevare ed a presentare alla Regione i              
dati contenuti nella "Scheda servizi" di cui al comma 1).                       
Parte terza: Impegni programmatici delle parti                                  
Art. 11                                                                         
(Politica del trasporto)                                                        
1) La Regione si impegna:                                                       
- a realizzare i progetti di miglioramento delle infrastrutture                 
intermodali nei modi e tempi definiti dall'Amministrazione nel Piano            
regionale dei trasporti e per quanto di competenza richiamato in                
atti, accordi e documenti citati in premessa;                                   
- a promuovere e sostenere l'integrazione modale e tariffaria;                  
- a prevedere nei propri piani formativi specifiche azioni di                   
intervento a favore di un miglioramento della qualita' del trasporto            
ferroviario.                                                                    
Art. 12                                                                         
(Politica tariffaria)                                                           
1) Trenitalia adotta il sistema tariffario in vigore al momento della           
stipula del presente contratto e le variazioni definite dalla                   
Regione.                                                                        
2) Fermo restando l'obbligo del rispetto delle disposizioni della               
Legge 5 maggio 1989, n. 160, eventuali mancati ricavi per obblighi              
tariffari imposti a Trenitalia dalla Regione saranno da quest'ultima            
integrati. La misura di tale integrazione non potra' comunque                   
superare l'ammontare della differenza tra i ricavi del traffico                 
effettivamente realizzati e quelli considerati ai fini dei contributi           
della Regione di cui al precedente articolo 5.                                  
3) Trenitalia presenta alla Regione il programma annuale degli                  
obiettivi di controllo dell'evasione tariffaria e si impegna ad                 
attuare gli interventi in esso previsti e a comunicare alla Regione             
semestralmente i risultati raggiunti.                                           
Art. 13                                                                         
(Politica della qualita' dei servizi)                                           
1) Trenitalia si impegna a migliorare i livelli qualitativi del                 
servizio offerto per soddisfare le esigenze dei clienti-utenti. La              
valutazione del rispetto degli standard minimi di qualita', definiti            
nell'Allegato n. 2, sara' effettuata attraverso il monitoraggio della           
qualita' erogata.                                                               
2) La Regione prende atto della Carta dei Servizi del Gruppo FS                 
relativa all'anno 2001, predisposta in linea con lo schema di                   
riferimento di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei              
Ministri 30 dicembre 1998. La Regione prende inoltre atto che, nella            
stessa, i dati riferiti alla Divisione Trasporti regionali (fattori,            
indicatori e standard della qualita' dei servizi) sono da intendersi            
su base nazionale. Trenitalia, in linea con gli indirizzi del Gruppo            
FS e per quanto riguarda il trasporto regionale, si impegna a                   
predisporre, per l'anno 2002, la Carta dei Servizi regionale                    
Emilia-Romagna.                                                                 
3) Trenitalia si impegna a collaborare con la Regione e con gli altri           
gestori di servizi ferroviari operanti in Emilia-Romagna alla                   
gestione e sviluppo degli strumenti di comunicazione con gli utenti,            
secondo lo schema telefonico e informatico gia' sperimentato dalla              
Regione, anche al fine di meglio indirizzare l'attivazione e l'uso              
del Sistema di tariffazione integrato (STIMER) tra gli operatori                
ferroviari. Tale collaborazione e' oggetto di specifica e separata              
convenzione.                                                                    
Parte quarta: Il sistema di monitoraggio                                        
Art. 14                                                                         
(Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali)                             
1) Trenitalia si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai                
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale del                  
servizio, riportati nell'Allegato n. 7 secondo le scadenze dell'art.            
19, anche su supporto informatico. La Regione utilizzera' tali dati             
per l'elaborazione del proprio "Conto economico consuntivo" riportato           
nello stesso Allegato n. 7 e per la compilazione dell'aggiornamento             
della "Scheda servizi" di cui all'Allegato n. 6. A tal fine                     
Trenitalia fornisce i dati riferiti al servizio oggetto del presente            
contratto. Qualora alcuni dati non fossero disponibili nella                    
contabilita' di Trenitalia essi verranno ricercati da fonti                     
extracontabili.                                                                 
2) Il Comitato di cui all'art. 6 provvedera' a sviluppare i dati di             
conto economico di Direzione regionale e di Divisione strutturati per           
origine e per destinazione, indicativamente secondo lo schema                   
condiviso dalle parti e consegnato dalla Regione allo stesso                    
Comitato.                                                                       
Art. 15                                                                         
(Monitoraggio della qualita' erogata)                                           
1) Trenitalia fornisce con le cadenze previste le rilevazioni interne           
sul rispetto degli standard minimi di qualita' di cui all'Allegato n.           
2.                                                                              
2) La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma            
1) e indica le eventuali azioni di miglioramento.                               
3) La Regione, tramite strutture proprie o soggetti terzi                       
ufficialmente incaricati, puo' effettuare rilevazioni per verificare            
il rispetto degli standard minimi di qualita' del servizio definiti             
nel presente contratto.                                                         
4) Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le parti concordano            
che su tutti i treni regolamentati dal presente contratto e' concessa           
la libera circolazione ai rilevatori appositamente incaricati dalla             
Regione, i cui nominativi saranno dalla stessa segnalati, muniti di             
apposita tessera di riconoscimento.                                             
5) Trenitalia puo' fornire agli Enti locali, in via di correntezza, a           
richiesta degli stessi, copia della documentazione gia' inviata alla            
Regione.                                                                        
Art. 16                                                                         
(Rispetto degli impegni)                                                        
1) Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 13 in materia            
di qualita' del servizio, le parti si impegnano a fornirsi                      
reciprocamente ogni utile collaborazione per la verifica del rispetto           
degli altri impegni assunti con il contratto, nonche' a scambiarsi le           
risultanze di tale verifica.                                                    
2) Le parti si impegnano a definire di intesa attivando ogni                    
opportuno confronto, le azioni correttive necessarie per il rispetto            
degli impegni reciproci assunti con il contratto.                               
Art. 17                                                                         
(Sistema delle sanzioni)                                                        
1) L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'               
garantiti da Trenitalia fatti salvi i casi previsti dall'art. 7 e               
dall'art. 8 (commi 1 e 2) del presente contratto, comporta                      
l'applicazione di una riduzione dei contributi, come da specifiche              
contenute nell'Allegato n. 2. Tale riduzione, relativa alla qualita'            
erogata, non potra' comunque superare il limite massimo del 10% dei             
contributi contrattuali.                                                        
2) Le riduzioni dei contributi, applicate al periodo a cui la                   
verifica si riferisce, potranno essere determinate:                             
- in termini proporzionali rispetto al livello percentuale di                   
rispetto degli standard di qualita' del servizio, formalizzati dalle            
parti nell'Allegato n. 2 e facenti parte integrante del contratto;              
- in base al numero di rilevazioni campionarie non a standard,                  
qualora risultasse impossibile determinare il livello di                        
raggiungimento degli obiettivi con le modalita' previste dal punto              
precedente.                                                                     
3) La Regione ha facolta' di convocare Trenitalia per analizzare le             
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti           
in tema di miglioramento della qualita' dei servizi e di richiedere             
tutte le azioni correttive ritenute necessarie.                                 
4) La mancata o incompleta fornitura, da parte di Trenitalia, dei               
dati necessari al monitoraggio economico-gestionale comporta una                
riduzione dello 0,1% del contributo complessivo per ogni mese di                
ritardo rispetto alle scadenze di cui al successivo art. 19.                    
5) Le riduzioni dei contributi di cui al presente articolo saranno              
proposte dalla Regione in sede di Comitato tecnico di gestione del              
contratto sulla base della documentazione fornita da Trenitalia e               
delle rilevazioni effettuate.                                                   
6) Si concorda di utilizzare l'anno di vigenza del presente contratto           
per la messa a punto delle modalita' e dei parametri di rilevazione             
della qualita' del servizio. Le sanzioni di cui all'Allegato 2 sono             
indicative e potranno essere oggetto di ricalibrazione. Per l'anno              
2001 esse saranno pertanto quantificate e conteggiate senza che cio'            
comporti riduzione dei contributi da erogare.                                   
Art. 18                                                                         
(Rilevazione della qualita' percepita                                           
e sistema degli incentivi)                                                      
1) Le parti concordano sulla necessita' di adottare un sistema per la           
rilevazione della qualita' percepita dall'utenza, inteso a                      
individuare, sulla base del miglioramento di un indice di                       
soddisfazione, meccanismi premianti dei risultati conseguiti da                 
Trenitalia e a verificare, ricalibrandolo, il sistema adottato per il           
monitoraggio della qualita' erogata.                                            
2) Le parti concordano di prendere a base i risultati della                     
rilevazione della qualita' percepita gia' effettuata da Trenitalia              
nell'anno 2000. Nel periodo di vigenza del presente contratto dovra'            
essere effettuata una rilevazione della qualita' percepita. Il                  
miglioramento di ciascun punto percentuale dell'indice di                       
soddisfazione di cui al comma 1) sara' premiato mediante la                     
corresponsione, da parte della Regione, di un importo pari allo 0,5%            
dei contributi contrattuali. Tale importo non potra' in ogni caso               
superare quello delle sanzioni complessivamente irrogate a Trenitalia           
nell'arco dell'anno di vigenza del contratto.                                   
3) Si concorda di utilizzare l'anno di vigenza del presente contratto           
per l'ulteriore messa a punto delle modalita' e dei parametri di                
rilevazione della qualita' percepita. I premi di cui al comma                   
precedente sono indicativi e potranno essere oggetto di                         
ricalibrazione. Per il primo anno essi saranno pertanto solamente               
quantificati e conteggiati.                                                     
Art. 19                                                                         
(Tempi di monitoraggio)                                                         
1) Trenitalia si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a            
trasmettere alla Regione i valori di consuntivo relativi all'anno               
2000 e il resoconto consuntivo 2001 nella forma prevista dall'art. 10           
e secondo i criteri previsti dall'art. 14, rispettando le seguenti              
scadenze                                                                        
alla stipula del contratto consuntivo provvisorio 2000                          
entro il 31 luglio 2001  consuntivo 2000                                        
entro il 31 marzo 2002  resoconto consuntivo 2001                               
Art. 20                                                                         
(Pianificazione comune)                                                         
1) La Regione si impegna a concertare strumenti di programmazione per           
la pianificazione dei servizi ferroviari riguardanti piu' regioni.              
Parte quinta: Disposizioni varie                                                
Art. 21                                                                         
(Controversie tra le parti)                                                     
1) Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del contratto.                                                                  
2) Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o                 
nell'interpretazione del contratto, ciascuna parte potra' notificare            
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e            
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le             
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la             
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie                
vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto             
di tre membri designati:                                                        
- uno dalla Regione;                                                            
- uno da Trenitalia;                                                            
- uno, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti              
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
Presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3) Il contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1); nessuna prestazione                 
dell'una o all'altra parte dovra' essere sospensa in pendenza del               
procedimento.                                                                   
4) La Regione si obbliga, ove richiesto da Trenitalia, a rendersi               
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra Trenitalia e le              
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione regionale,                      
promuovendo forme di composizione delle controversie stesse analoghe            
a quella illustrata al comma 1) ed evitando, per quanto possibile, il           
ricorso all'Autorita' giudiziaria.                                              
Art. 22                                                                         
(Risoluzione del contratto)                                                     
1) Il presente contratto potra' essere risolto in danno di Trenitalia           
in caso di rilevanti violazioni, da parte della stessa, degli                   
obblighi in esso previsti.                                                      
Art. 23                                                                         
(Registrazione)                                                                 
1) Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
di Trenitalia.                                                                  
Allegati                                                                        
1) Programma di esercizio                                                       
2) Qualita' dei servizi                                                         
3) Ripartizione dei treni*km e delle risorse finanziarie                        
4) Metodo di calcolo dei costi e degli introiti                                 
5) Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio            
6) Scheda servizi                                                               
7) Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali.                           
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 5                                                                      
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio               
1) Passeggeri*km trasportati                                                    
Vengono rilevati due volte all'anno, per un totale di due settimane             
di rilevazioni, a cura di Trenitalia. La rilevazione consiste nel               
conteggio dei passeggeri che salgono/scendono ad ogni stazione e deve           
essere effettuata in relazione a tutti i treni. E' integrata, nelle             
stazioni principali, da una rilevazione a terra tesa a verificare               
l'attendibilita' globale delle rilevazioni stesse.                              
2) Percorrenze chilometriche annue e ore di servizio effettivo                  
Le percorrenze chilometriche annue di servizio effettivo sono                   
determinate sulla base dei dati di programmazione di cui all'Allegato           
n. 1 e dell'orario ufficiale. Il monitoraggio delle percorrenze deve            
essere effettuato rilevando separatamente le percorrenze di esercizio           
e quelle a vuoto. Le ore di servizio effettivo sono determinate dalle           
ore di servizio annue offerte al pubblico desunte dell'orario                   
ufficiale.                                                                      
3) Costo operativo chilometrico del servizio                                    
Il costo del servizio viene calcolato a preventivo e a consuntivo,              
rapportando il costo totale del servizio erogato, al netto dei costi            
di infrastruttura e dei risultati delle gestioni                                
extracaratteristiche, ai treni*km di servizio effettivo, secondo il             
metodo riportato nell'Allegato n. 4 ed i criteri riportati                      
nell'Allegato n. 7.                                                             
4) Velocita' commerciale dei servizi                                            
La velocita' commerciale dei servizi viene calcolata con riferimento            
ai dati di programmazione di cui all'Allegato n. 1, rapportando i               
treni*km erogati alle ore di servizio annue offerte al pubblico.                
5) Rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei              
costi di infrastruttura                                                         
Il dato viene calcolato sulla base del rapporto tra ricavi da                   
traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura e              
dei risultati delle gestioni extracaratteristiche, secondo il metodo            
descritto nell'Allegato n. 4 ed i criteri riportati nell'Allegato n.            
7.                                                                              
Trenitalia si impegna a rendere noti i criteri ed i parametri                   
attraverso i quali vengono determinati gli introiti, valorizzando la            
frequentazione con un rendimento stimato.                                       
ALLEGATO 6 - Scheda Servizi (omissis)                                           
ALLEGATO 7 - Parametri di monitoraggio ed economico-gestionali                  
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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