REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 2767

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta regionale 26/7/1999, n. 1367 recante "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli unici per le attivita' produttive"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che l'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Allegato 1, nn. 26,           
42, 43, 50 ha elencato tra i procedimenti da semplificare quelli in             
materia di impianti produttivi;                                                 
- che tra le innovazioni piu' rilevanti introdotte dal DLgs 31 marzo            
1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti                       
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" va                      
sicuramente annoverata la previsione di cui agli artt. 23 e 24                  
relativa all'istituzione dello Sportello unico per le attivita'                 
produttive inteso come struttura unica, facente capo al Comune in               
forma singola o associata, responsabile del procedimento di                     
autorizzazione all'insediamento delle attivita' produttive e deputata           
anche all'attivita' di assistenza e informazione alle imprese;                  
- che correlata al conferimento ai Comuni delle funzioni concernenti            
lo Sportello unico per le attivita' produttive vi e' la previsione,             
contenuta nel successivo art. 25 del medesimo DLgs 112/98, della                
disciplina regolamentare del procedimento amministrativo in materia             
di autorizzazione all'insediamento delle attivita' produttive;                  
- che in tale contesto si colloca il DPR 20 ottobre 1998, n. 447:               
"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di               
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la                          
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per                 
l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonche' per la                      
determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a             
norma dell'art. 20, comma 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";                  
- che il DPR 7 dicembre 2000, n. 440 "Regolamento recante modifiche             
ed integrazioni al DPR 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di                   
Sportelli unici per gli impianti produttivi", ha introdotto con                 
decorrenza immediata rilevanti e consistenti novita' sul piano della            
disciplina dell'istituto dello Sportello unico;                                 
rilevato:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della L.R. 21 aprile               
1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", ha inteso                  
dettare una disciplina attuativa degli artt. 23 e 24 del DLgs 112/98            
sia per quanto riguarda le funzioni conferite agli Enti locali, ferma           
restando la titolarita' comunale in ordine alla istituzione degli               
Sportelli unici, sia per quanto riguarda le funzioni regionali;                 
- che con la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 1999, n.            
1367 "Prime indicazioni per la realizzazione degli Sportelli unici              
per le attivita' produttive" e' stato predisposto un atto di                    
indirizzo al fine di orientare le iniziative degli Enti locali con              
indicazioni non vincolanti ma che hanno costituito un utile punto di            
riferimento nella fase di coordinamento e realizzazione dello                   
Sportello unico;                                                                
considerato:                                                                    
- che la L.R. n. 3 del 1999, art. 70, ha espressamente previsto per i           
Comuni la possibilita' di istituire gli Sportelli unici anche in                
forma associata "secondo le modalita' dell'art. 23 della L.R.                   
medesima" e cioe' organizzando l'esercizio delle relative funzioni in           
ambito sovracomunale attraverso forme associative strutturate e                 
stabili di collaborazione, individuate nelle Unioni di Comuni, nelle            
Comunita' Montane e nelle Associazioni intercomunali;                           
- che tali forme associative, la cui disciplina e' ora rinvenibile              
nella L.R. n. 11 del 2001, sono preordinate a dotare gli Enti locali            
di strumenti organizzativi utili per facilitare la gestione associata           
di funzioni e servizi in ambiti territoriali adeguati, nell'intento             
di conseguire livelli di maggiore efficacia dell'azione                         
amministrativa;                                                                 
- che attraverso tali forme associative i Comuni possono mettersi in            
condizione di esercitare anche quelle funzioni che, svolte                      
singolarmente, risulterebbero assai gravose e difficilmente gestibili           
per l'Ente o che comunque possono piu' efficacemente essere                     
organizzate a livello sovracomunale, in coerenza con i principi di              
sussidiarieta' ed adeguatezza ora espressamente sanciti dalla                   
Costituzione a seguito della Legge costituzionale n. 3 del 2001;                
- che la Regione incentiva i Comuni a realizzare, attraverso tali               
forme associative, una piu' efficace organizzazione delle funzioni a            
livello sovracomunale e, nell'ambito del programma di riordino                  
territoriale disciplinato nel Capo IV della citata L.R. n. 11 del               
2001, prevede l'erogazione di contributi collegati all'effettivo                
esercizio in associazione delle piu' rilevanti funzioni comunali e              
tra queste viene espressamente prevista anche la gestione associata             
delle funzioni di Sportello unico (cfr. delibera della Giunta                   
regionale n. 1113 del 2001, parte II, paragrafo 5);                             
- che in base ai dati ora disponibili risulta che i Comuni che hanno            
organizzato in forma associata le funzioni di Sportello unico                   
conferendole ad una delle forme associative richiamate sono circa 75,           
organizzati in 17 forme associative e precisamente in 10 Associazioni           
intercomunali, 5 Comunita' Montane e 2 Unioni variamente dislocate              
nell'intero territorio regionale;                                               
considerato:                                                                    
- che, in particolare, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 3/99, al fine           
di garantire un unitario sviluppo del sistema delle autonomie occorre           
indicare linee omogenee di indirizzo per l'attivita' autorizzativa in           
capo agli Sportelli unici, precisando altresi' aspetti di difficile             
applicazione e di coordinamento con procedimenti previsti da leggi              
regionali;                                                                      
- che occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni all'atto di            
indirizzo adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n.               
1367 del 1999 a seguito delle modifiche normative sopravvenute con il           
DPR n. 440 del 2000;                                                            
- che sulle richiamate modifiche che si intendono proporre la                   
Conferenza Regione - Autonomie locali ha espresso parere favorevole             
nella seduta del 29 ottobre 2001;                                               
- che i diversi profili applicativi della nuova disciplina potranno,            
comunque, essere oggetto di ulteriori valutazioni ed approfondimenti            
anche attraverso la costituzione di un apposito gruppo tecnico presso           
la competente Direzione generale Attivita' produttive, Commercio,               
Turismo con la partecipazione di rappresentanti delle Autonomie                 
locali;                                                                         
visto l'art. 3 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come modificata               
dalla L.R. 4 agosto 1994, n. 31;                                                
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995,             
esecutiva, avente per oggetto: "Direttive della Giunta regionale per            
l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                       
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle            
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi e dal Direttore generale             
Affari istituzionali e legislativi, dott.ssa Filomena Terzini in                
merito alla legittimita' e regolarita' tecnica del presente                     
provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre             
1992, n. 41 e della delibera della Giunta regionale 2541/95;                    
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Armando                   
Campagnoli e dell'Assessore alla Innovazione amministrativa ed                  
istituzionale. Autonomie locali, Luciano Vandelli;                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di adottare, per le ragioni esposte in premessa, come parte                  
integrante e sostanziale della presente deliberazione l'allegato                
atto: "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta                
regionale 26 luglio 1999, n. 1367 recante prime indicazioni per la              
realizzazione degli Sportelli unici per le attivita' produttive";b)             
di stabilire che l'atto di cui al punto a) concerne, alla luce delle            
modifiche introdotte dal DPR n. 440 del 2000, in particolare, il                
ruolo e le competenze del Comune nella procedura autorizzatoria, il             
ruolo del responsabile del procedimento; le spese istruttorie; il               
raccordo tra la disciplina del procedimento in materia di Sportello             
unico per le attivita' produttive e alcune normative regionali di               
settore (urbanistica, ambiente, commercio);                                     
c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale             
26 luglio 1999, n. 1367 recante "Prime indicazioni per la                       
realizzazione degli Sportelli unici per le attivita' produttive"                
Come e' noto il DPR 7 dicembre 2000, n. 440 "Regolamento recante                
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica            
20 ottobre 1998, n. 447, in materia di Sportelli unici per gli                  
impianti produttivi", entrato in vigore il 24 febbraio 2001, ha                 
introdotto con decorrenza immediata rilevanti e consistenti novita'             
sul piano della disciplina dell'istituto dello Sportello unico, tali            
da comportare il necessario adeguamento di alcuni aspetti degli                 
indirizzi applicativi in materia predisposti dalla Regione con la               
deliberazione n. 1367 del 26 luglio 1999.                                       
Ambito di applicazione                                                          
La modifica apportata dal DPR 440/00 con l'introduzione del comma               
1-bis all'articolo 1, relativa alla specificazione dell'ambito di               
operativita' dello Sportello unico, ha in maniera esplicita definito            
il novero dei soggetti titolati a ricorrere allo Sportello stesso,              
suscitando, tuttavia, alcuni problemi interpretativi. Il suddetto               
comma, infatti, prevede che tra gli impianti di cui al comma 1                  
"rientrano quelli relativi a tutte le attivita' di produzione di beni           
e servizi, ivi incluse le attivita' agricole, commerciali e                     
artigiane, le attivita' turistiche ed alberghiere, i servizi resi               
dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di                      
telecomunicazioni".                                                             
Si sottolinea che l'elencazione contenuta nel comma 1-bis e' di tipo            
esemplificativo e non tassativo e cio' che risulta rilevante e' la              
previsione esplicita della competenza dello Sportello a gestire i               
procedimenti che riguardano gli impianti relativi a tutte le                    
attivita' di produzione di beni e servizi.                                      
Con particolare riferimento alle attivita' commerciali, espressamente           
incluse nell'elenco contenuto al comma 1-bis, puo' farsi, sin d'ora,            
richiamo all'orientamento gia' espresso nella citata deliberazione n.           
1367 del 1999 secondo cui la formulazione dell'art. 1 del                       
regolamento, laddove fa salvo quanto previsto dal DLgs 31 marzo 1998,           
n. 114 "e' da intendersi nel senso che per quanto riguarda le                   
attivita' commerciali si applica la disciplina procedimentale                   
contenuta nel DLgs 114 del 1998, ma il procedimento di autorizzazione           
per l'esercizio di attivita' commerciali di cui all'art. 4, commi 1,            
2 e 3 del DLgs 114/98, laddove previsto, si avvia con la                        
presentazione dell'istanza allo Sportello unico. Il quale provvede di           
conseguenza".                                                                   
Piu' in generale, in merito alla competenza dello Sportello unico ad            
occuparsi oltre che delle autorizzazioni relative ad impianti e/o               
opere, anche delle autorizzazioni relative all'esercizio                        
dell'attivita' che implicano, invero, la necessaria esistenza delle             
opere e degli impianti e dell'eventuale collaudo ove cio' sia                   
richiesto per la natura dell'impianto o in base a disposizioni                  
normative, si osserva che tali autorizzazioni non possono essere                
rilasciate in via preventiva rispetto all'approvazione del progetto             
dell'impianto o delle opere.                                                    
Tale interpretazione, e' peraltro sostenuta da disposizioni normative           
gia' contenute nel DLgs 112/98, in particolare, dall'articolo 23 che            
fa riferimento agli "impianti" e dall'art. 25 che fa riferimento                
"all'insediamento di attivita' produttive" nella cui accezione puo'             
essere ricompreso tutto cio' che riguarda un progetto relativo ad               
opere ed impianti.                                                              
Il ruolo e le competenze della Regione e delle Province nella                   
realizzazione dello Sportello unico alla luce del quadro normativo              
statale e regionale                                                             
Tali profili sono esaminati ala lettera A) della deliberazione della            
Giunta regionale n. 1367 del 1999 che resta, sul punto, immutata. La            
Regione Emilia-Romagna ha infatti dettato, con la L.R. 3/99 recante             
"Riforma del sistema regionale e locale" (artt. 70-71), la disciplina           
attuativa dei principi sanciti dagli articoli 23 e ss. del DLgs                 
112/98, individuando chiaramente il ruolo e le competenze dei diversi           
soggetti coinvolti nella realizzazione dell'istituto, in particolare            
quelli della Regione, della Provincia e del Comune.                             
Il ruolo e le competenze del Comune: profili interpretativi e                   
applicativi della normativa sullo Sportello unico                               
Questo aspetto della disciplina dello Sportello unico, come                     
sviluppato, sul piano interpretativo, alla lettera B) della succitata           
delibera della Giunta regionale, deve essere necessariamente oggetto            
di integrazioni e modifiche alla luce delle recenti innovazioni                 
introdotte.                                                                     
Il DPR 440/00 determina, in primo luogo, la necessita' di individuare           
chiaramente il ruolo dell'Amministrazione comunale all'interno della            
procedura autorizzatoria unificata, la natura dell'atto conclusivo              
del procedimento, nonche' quella degli atti posti in essere dalle               
altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico.                         
Di particolare rilievo e', infatti, la nuova formulazione                       
dell'articolo 4, comma 1 del regolamento che prevede che: "per gli              
impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del DLgs 112/98, nonche'           
nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero quando il richiedente           
non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione di           
cui all'articolo 6, il procedimento e' unico e ha inizio con la                 
presentazione di un'unica domanda alla struttura la quale adotta                
direttamente, ovvero chiede alle Amministrazioni di settore o a                 
quelle di cui intende avvalersi, ai sensi dell'articolo 24, comma 4,            
del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri                 
tecnici comunque denominati dalle normative vigenti. Le                         
Amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro            
un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento            
della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento              
e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione                          
dell'intervento richiesto".                                                     
Come rilevato, l'attuale formulazione della norma, per effetto delle            
innovazioni introdotte dal DPR 440/00, pone alcune problematiche da             
risolvere:                                                                      
- l'eventuale venir meno delle competenze attribuite sulla base di              
norme legislative alle Amministrazioni diverse dal Comune per                   
volonta' di quest'ultimo, cui sembrerebbe rimessa la facolta' di                
scegliere se acquisire gli atti istruttori o i pareri tecnici delle             
competenti Amministrazioni o se adottarli direttamente;                         
- la natura dell'atto conclusivo del procedimento adottato dal Comune           
e, per esso, dal Responsabile dello Sportello unico:                            
- la natura degli atti delle altre pubbliche Amministrazioni                    
eventualmente acquisiti nell'ambito del procedimento, le relazioni              
tra questi ultimi ed il provvedimento autorizzativo ed il conseguente           
regime delle responsabilita' dei diversi Enti o soggetti coinvolti              
nella procedura.                                                                
In relazione alla prima questione si rileva che la nuova formulazione           
della medesima disposizione presenta, senza alcun dubbio, una valenza           
fortemente innovativa rispetto a quella precedente, che individuava             
nel Comune il soggetto cardine del procedimento unificato ma in una             
accezione strettamente organizzativa. In tal senso, infatti, la                 
richiamata delibera della Giunta regionale prevede che, in base ai              
contenuti del Regolamento n. 447 del 1998, la portata del                       
conferimento deve essere intesa nel senso che il Comune gestisce                
unitariamente il procedimento autorizzativo ed e' responsabile                  
organizzativo del procedimento medesimo istituendo, a tal fine, lo              
Sportello unico. Pertanto, come si evince testualmente dal richiamato           
provvedimento, "mentre rimane immutata la titolarita' dei poteri di             
autorizzazione in capo ai diversi Enti ai sensi della vigente                   
normativa sostanziale, si modifica invece la natura degli atti di               
tali Amministrazioni. Questi ultimi divengono atti endoprocedimentali           
che producono i loro effetti nei confronti dell'atto autorizzatorio             
unico finale di competenza del Comune".                                         
Rispetto a tale orientamento interpretativo e' necessario apportare             
alcune modifiche in relazione ai contenuti del novellato articolo 4             
del DPR 447/98. La nuova formulazione, infatti, sulla base del dato             
letterale sembra implicare una scelta discrezionale da parte della              
struttura competente per lo Sportello unico, ad avvalersi o meno                
delle Amministrazioni istituzionalmente preposte alla tutela di                 
interessi pubblici generali. La precedente formulazione del comma 1             
dell'articolo 4 sul punto affermava, invece, che "la struttura invita           
ogni Amministrazione competente a far pervenire gli atti                        
autorizzatori o di consenso comunque denominati ..".                            
In buona sostanza l'innovazione introdotta con il DPR 440/00                    
prevedendo la competenza diretta - "adotta direttamente" - della                
struttura preposta alla procedura di Sportello unico, potrebbe far              
ritenere superato un ruolo della stessa a carattere meramente                   
organizzativo, rivolto soltanto al coordinamento delle funzioni e dei           
compiti delle Amministrazioni settorialmente competenti.                        
Una prima lettura della nuova previsione normativa potrebbe, non                
correttamente indurre a concludere che, mentre in passato la                    
struttura comunale o intercomunale era tenuta ad acquisire                      
obbligatoriamente, nell'ambito di uno specifico procedimento, gli               
atti di competenza di altre Amministrazioni, oggi avrebbe una mera              
facolta' di acquisirli potendo direttamente sostituirsi ad esse,                
adottandoli direttamente, senza in alcun modo sentirle.                         
Si rileva, al riguardo, che la Legge 340/00 ("Disposizioni per la               
delegificazione di norme per la semplificazione di procedimenti                 
amministrativi") all'articolo 6, "Attivita' istruttorie in materia di           
Sportello unico delle imprese", definisce espressamente l'attivita'             
delle Amministrazioni settorialmente competenti come attivita'                  
istruttorie nell'ambito del procedimento unico.   Quanto alla natura            
degli atti posti in essere dalle Amministrazioni coinvolte nella                
procedura autorizzatoria, si osserva che, sulla base delle                      
innovazioni introdotte, gli stessi non sono piu' qualificabili come             
endoprocedimenti bensi' come atti istruttori in quanto tali privi di            
un'autonoma rilevanza esterna.                                                  
Tuttavia, si ritiene che l'interpretazione delle norme richiamate non           
possa certamente spingersi fino a sostenere che il DPR 440/00                   
comporti uno sconvolgimento delle funzioni che compongono la materia,           
attribuendo al Comune la competenza diretta su tutti gli atti                   
istruttori che costituiscono il procedimento autorizzatorio per                 
l'insediamento delle attivita' produttive. Cio' implicherebbe,                  
infatti, una ricaduta a cascata sull'assetto delle competenze degli             
Enti locali definito dalle leggi attuative del DLgs 112/98, in                  
particolare la L.R. 3/99, nonche' dalla normativa regionale di                  
settore, con un effetto modificativo del quadro delle funzioni del              
sistema locale assolutamente inaccettabile proprio perche' operato da           
un regolamento.                                                                 
In tal senso, del resto, depone il dato letterale; il novellato comma           
1 dell'articolo 4 distingue, infatti, quanto ai soggetti diversi dal            
Comune che intervengono nel procedimento, tra Amministrazioni di                
settore e Amministrazioni di cui la struttura intende avvalersi ai              
sensi dell'articolo 24, comma 4 del DLgs 112/98, il quale prevede che           
"gli Enti locali possano avvalersi, nelle forme concordate, di altre            
Amministrazioni ed Enti pubblici, cui possono anche essere affidati             
singoli atti istruttori del procedimento".                                      
Considerato che l'inciso "di cui intende avvalersi" risulta riferito            
solo a queste ultime Amministrazioni - configurandosi una mera                  
facolta' del Comune in tal senso - la corretta ricostruzione della              
previsione normativa sul punto sara' quella per cui:                            
- resta ferma la competenza di natura istruttoria o tecnica delle               
singole Amministrazioni di settore, ove prevista dalla specifica                
normativa disciplinante il singolo procedimento;                                
- relativamente all'assunzione di ulteriori atti istruttori non                 
rimessi espressamente dalla normativa alla competenza di altra P.A.,            
e' facolta' della struttura comunale di adottarli direttamente oppure           
di avvalersi dell'apporto di altri Enti.                                        
Quest'ultima fattispecie trova ulteriore specificazione all'articolo            
8 del DPR n. 447 ove si prevede che "fermo quanto disposto dal                  
presente regolamento, la struttura di cui all'articolo 3, comma 1,              
puo' affidare, mediante convenzione, .. specifiche fasi e attivita'             
istruttorie a ..".                                                              
Quella sopra prospettata appare l'unica lettura del comma 1                     
dell'articolo 4 compatibile con il dato costituzionale.                         
L'accoglimento di una contraria soluzione interpretativa, infatti,              
determinerebbe il venir meno - ad opera di un regolamento governativo           
e, tra l'altro, implicitamente - di competenze attribuite dalla fonte           
legislativa ad Amministrazioni diverse dalla struttura comunale.                
Per suffragare ulteriormente la tesi esposta, occorre considerare che           
la finalita' prima delle modifiche apportate al comma 1 dell'articolo           
4 resta quella di affermare l'unicita', quale titolo per la                     
realizzazione dell'intervento richiesto, del "provvedimento                     
conclusivo del procedimento", di competenza della struttura                     
individuata dal Comune.                                                         
Del resto, la stessa relazione di accompagnamento al DPR 440/00,                
nell'illustrare le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 4, le           
riconduce non ad un nuovo disegno di ridistribuzione delle competenze           
tra gli Enti, bensi' alla necessita' di "rendere piu' esplicito lo              
schema organizzativo", e quindi ad esigenze di siffatta natura. La              
medesima relazione richiama inoltre l'attenzione sulla previsione               
relativa alla "possibilita' da parte della struttura comunale di                
avvalersi di altre Amministrazioni, cui affidare anche singoli atti             
istruttori".                                                                    
Pertanto, l'aspetto innovativo del citato comma 1 dell'articolo 4 e'            
legato anzitutto alla facolta' della struttura comunale di avvalersi            
di altre P.A. anche per il compimento di singoli atti istruttori,               
altrimenti di propria competenza. In tale contesto, resta fermo                 
l'obbligo della struttura comunale di acquisire atti istruttori e               
pareri tecnici, comunque denominati, attribuiti espressamente dalla             
fonte legislativa alla competenza di altre P.A.                                 
In conclusione, si ribadisce come il DPR 440/00 non debba essere                
interpretato nel senso di configurare il Comune come unico titolare             
di tutte le funzioni autorizzative relative agli insediamenti                   
produttivi, attribuendo alla struttura competente in materia di                 
Sportello unico l'esercizio di un potere discrezionale che, nel                 
momento in cui le consente di scegliere se avvalersi o meno delle               
diverse Amministrazioni fino ad allora preposte alla tutela degli               
interessi pubblici di settore e' in grado di alterare l'assetto delle           
competenze definito dal legislatore regionale.                                  
Sul piano interpretativo si deve, piuttosto, optare per la soluzione            
che consente di demandare al Comune le sole funzioni istruttorie ad             
esso spettanti sulla base della normativa vigente, con il conseguente           
obbligo di rivolgersi alle Amministrazioni settorialmente competenti            
per le funzioni che esulano da quelle comunali, nell'ambito unitario            
del procedimento autorizzatorio.                                                
Provvedimento conclusivo ed altri atti acquisiti nel procedimento.              
Natura giuridica                                                                
Al punto precedente si sono affrontati alcuni profili interpretativi            
posti dalle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del DPR                
447/98, nel testo novellato dal DPR 440/00. Dalle considerazioni                
svolte si evince la natura autorizzatoria del provvedimento                     
conclusivo del procedimento in esame, nonche' quella meramente                  
istruttoria degli altri atti acquisiti al procedimento medesimo.                
Le conclusioni raggiunte trovano, del resto, conferma alla luce delle           
previsioni normative che rilevano in materia. Si richiamano, in                 
particolare:                                                                    
- il comma 1 dell'articolo 4 che prevede che "il provvedimento                  
conclusivo del procedimento e', ad ogni effetto, titolo unico per la            
realizzazione dell'intervento richiesto" e afferma la natura di "atti           
istruttori" e "pareri tecnici", a prescindere dalla denominazione               
data ad essi dalla normativa vigente, degli atti eventualmente                  
acquisiti da altre P.A. nell'ambito del procedimento;                           
- il comma 2 dell'articolo 4 ai sensi del quale, qualora una delle              
altre P.A. coinvolte nel procedimento si pronunci negativamente, "la            
pronuncia e' trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre                 
giorni e il procedimento si intende concluso", fatta salva la                   
possibilita' di richiedere a detta struttura la convocazione di una             
Conferenza di servizi "al fine di eventualmente concordare quali                
siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia                 
negativa";                                                                      
- il comma 2-bis dell'articolo 4, in base al quale eventuali "atti              
autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso anche a                    
contenuto negativo, comunque denominati", qualora eventualmente                 
rilasciati "operano esclusivamente all'interno del procedimento                 
unico";                                                                         
- il comma 5 dell'articolo 4, secondo cui la Conferenza dei servizi,            
convocata (ai sensi del comma 4) in presenza di mancata adozione                
degli atti di competenza da parte dei soggetti diversi dal Comune               
coinvolti nel procedimento, "procede all'istruttoria del progetto ai            
fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti                  
istruttori e dei pareri tecnici comunque denominati, previsti dalle             
norme vigenti o ritenuti necessari";                                            
- il comma 6 dell'articolo 4, ai sensi del quale il verbale recante             
le determinazioni assunte dalla Conferenza dei servizi "tiene luogo             
del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento".                  
L'unicita' del procedimento autorizzatorio                                      
Si rileva che proprio l'unicita' del procedimento autorizzatorio deve           
essere particolarmente valorizzata nel recepimento delle modifiche              
alla disciplina dello Sportello unico. Quest'orientamento e' stato,             
del resto, puntualmente ribadito nel parere del 3 agosto 2000,                  
espresso dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni sul                      
regolamento di modifica al DPR 447/98 in cui si rileva "l'importanza            
dell'unicita' del procedimento autorizzatorio e la relativa                     
titolarita' del Comune, attraverso la struttura individuata come                
responsabile, fermo restando le responsabilita' delle altre                     
Amministrazioni interessate dal procedimento relativamente alle                 
diverse fasi procedimentali in cui sono coinvolte".                             
L'obbligatorieta' dello Sportello unico                                         
Per quanto attiene al meccanismo introdotto dal nuovo regolamento per           
imporre l'obbligatorieta' dell'istituto, si rileva che l'articolo 4,            
comma 2 bis dispone che "Ove sia gia' operante lo Sportello unico le            
domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le              
altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non                  
possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla osta,               
pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque                 
denominati. Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano                
esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le              
Amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere, senza ritardo e                 
comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate              
relative a procedimenti disciplinati dal presente regolamento, alla             
struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti                     
istruttori gia' compiuti e dandone comunicazione al richiedente".               
La ratio della norma, come si evince anche dalla relazione di                   
accompagnamento al nuovo regolamento, e' quella di superare le                  
difficolta' istruttorie che nella prassi applicativa del DPR 447/98             
si sono effettivamente riscontrate. In sostanza, il nuovo comma 2 bis           
introdotto all'articolo 4, nel ribadire l'inutilizzabilita' degli               
atti autorizzatori rilasciati da Amministrazioni diverse da quella              
responsabile del procedimento, e' finalizzato a "salvare", sulla base           
del principio generale dell'economia dei mezzi giuridici, l'attivita'           
svolta dalle menzionate Amministrazioni su richiesta dell'impresa,              
recuperandola al procedimento unico presso lo Sportello.                        
La nozione di "operativita'" dello Sportello unico                              
Il comma 2-bis, introdotto all'articolo 4 dal DPR 440/00, prevede che           
"Ove sia gia' operante lo Sportello unico, le domande devono essere             
presentate esclusivamente alla struttura".La norma prende atto che              
non si e' ancora pienamente compiuta la realizzazione della rete                
degli Sportelli sul territorio nazionale e che, ove lo Sportello non            
sia operante, le singole Amministrazioni non possono rifiutare le               
istanza inoltrate dalle imprese in attesa che lo Sportello funzioni.            
Tuttavia il concetto di operativita', in assenza di una puntuale                
definizione normativa, pone alcuni dubbi interpretativi circa i                 
presupposti in base ai quali lo Sportello possa dirsi "operante".               
Si osserva come l'operativita' non possa farsi coincidere con la mera           
istituzione; infatti mentre quest'ultima consegue all'adozione di un            
apposito atto amministrativo, l'operativita' sembra richiedere                  
qualcosa di ulteriore, ovvero l'effettivo esercizio delle funzioni              
proprie della struttura, la previa individuazione del Responsabile,             
l'attribuzione delle risorse e la predisposizione dell'archivio                 
informatico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del DPR 447/98.                   
Al fine di evitare incertezze in ordine al concetto di operativita',            
si reputa che il Comune presso cui la struttura e' istituita debba              
individuare la data da cui la struttura stessa sara' operativa e                
prestera' il servizio, dandone preventiva comunicazione, anche ai               
fini di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 del DPR 447/98, alle altre           
Amministrazioni interessate ed alla potenziale utenza.                          
Occorre parimenti ricordare che la realizzazione della struttura                
rappresenta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3, un obbligo per i             
Comuni che doveva essere attuato entro novanta giorni dall'entrata in           
vigore del regolamento governativo, data entro cui l'Ente era tenuto            
non solo ad istituire struttura e Sportello - dando cosi' una                   
risposta in termini meramente formalistici alla previsione di legge             
-, bensi' a "realizzarli", termine che si ritiene sostanzialmente               
assimilabile a quello di operativita'.                                          
Sportello unico ed aggravamento del procedimento amministrativo                 
L'istituzione dello Sportello unico per le attivita' produttive                 
risponde alla finalita' di garantire la semplificazione e                       
l'accelerazione dei procedimenti, volendo individuarsi un unico                 
interlocutore dell'utente/cliente, cui fara' capo l'intero                      
procedimento e cui competera' l'acquisizione di ogni eventuale atto             
di competenza di altre P.A.                                                     
In realta', si e' rilevato come l'intervento dello Sportello unico              
nei procedimenti ove e' prevista l'adozione di un solo atto da parte            
di un'unica P.A., produrrebbe effetti contrari rispetto a quelli                
appena descritti, comportando un allungamento dei tempi del                     
procedimento stesso. Alcuni casi concreti sono costituiti, ad                   
esempio, dall'istanza relativa al parere di conformita' del progetto            
di competenza dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 689 del 1959,            
All. A e B, o dal rinnovo di autorizzazioni gia' rilasciate come                
accade per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi che e'             
sempre di competenza dei Vigili del Fuoco.                                      
In tali ipotesi, infatti, l'istanza non andrebbe presentata alla P.A.           
competente per materia - che potrebbe cosi' procedere al rilascio               
dell'atto - bensi' allo Sportello unico che, a sua volta, dovrebbe              
acquisire l'atto dalla stessa P.A., per poi assumere il provvedimento           
conclusivo del procedimento.                                                    
Pertanto, occorre chiarire se, nelle predette ipotesi, sia possibile            
presentare l'istanza direttamente alla P.A. competente per materia e            
se quest'ultima possa rilasciare direttamente l'atto avente valenza             
esterna, a prescindere dall'intervento nel procedimento dello                   
Sportello unico.                                                                
Sul punto, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo            
1 del DPR 447/98, tale fonte normativa non sembrerebbe lasciare                 
spazio ad una procedura che escluda le competenze dello Sportello               
unico, tant'e' che il successivo comma 2-bis dell'articolo 4 afferma            
testualmente che "Ove sia gia' operante lo Sportello unico, le                  
domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le              
altre Amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento non                  
possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta,               
pareri o atti di consenso anche a contenuto negativo, comunque                  
denominati. Tali atti qualora eventualmente rilasciati, operano                 
esclusivamente all'interno del procedimento unico".Si puo', tutt'al             
piu', concepire la presentazione dell'istanza alla P.A. competente              
per materia, anziche' allo Sportello unico, fermo restando che l'atto           
da quella adottato avrebbe natura meramente endoprocedimentale, con             
necessita' comunque, di assunzione del provvedimento conclusivo da              
parte dello Sportello stesso. Tale soluzione risulterebbe meramente             
finalizzata ad accelerare il procedimento nella sua prima fase,                 
evitando la trasmissione dell'istanza da parte dello Sportello unico            
alla P.A. competente per materia.                                               
Una diversa lettura delle citate disposizioni - tale da consentire di           
evitare il ricorso allo Sportello unico, legittimando l'adozione                
dell'atto conclusivo del procedimento, con valenza esterna,                     
direttamente da parte della P.A. settorialmente competente, ove sia             
l'unica interessata nell'ambito di quel procedimento - sembra                   
unicamente potersi ricollegare al comma 2 dell'articolo 1 della Legge           
241/90, in tema di divieto di aggravamento del procedimento                     
amministrativo.                                                                 
Si ricorda come il comma suddetto preveda che "la pubblica                      
Amministrazione non puo' aggravare il procedimento se non per                   
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento                     
dell'istruttoria". In realta' tale previsione normativa e' volta ad             
evitare l'aggravamento imposto al procedimento dalla P.A. e quindi              
per effetto di una scelta effettuata dalla singola Amministrazione              
nell'esercizio della propria attivita', mentre nel caso considerato             
l'aggravamento deriverebbe da una scelta effettuata dal legislatore.            
L'individuazione del Responsabile della struttura e del responsabile            
del procedimento                                                                
Il comma 1 dell'articolo 3 - rimasto sul punto immutato - prevede che           
i Comuni esercitino, anche in forma associata, le funzioni ad essi              
attribuite dall'articolo 23 del DLgs 112/98, "assicurando che ad                
un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento"; si prevede              
altresi' che la struttura si doti di uno "Sportello unico per le                
attivita' produttive". Ai sensi del successivo comma 4 "i Comuni                
realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento";           
"il Funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero             
procedimento".                                                                  
La delibera della Giunta regionale n. 1367 del 1999 definisce le                
competenze del Responsabile dello Sportello unico anche alla luce               
dell'accordo quadro sancito in sede di Conferenza unificata                     
dell'1/7/1999 che in proposito attribuisce a tale soggetto: poteri di           
impulso relativamente agli atti istruttori affidatigli che debbono              
confluire nel provvedimento adottato dal Comune; poteri di diffida e            
messa in mora per l'inadempimento o il ritardato adempimento; il                
potere di convocare la Conferenza dei servizi.                                  
Il ruolo del responsabile del procedimento ha indubbiamente ricevuto,           
alla luce delle modifiche introdotte dal regolamento n. 440 del 2000,           
una maggiore incisivita' e rilevanza proprio per le funzioni                    
concretamente esercitate.                                                       
In primo luogo viene demandata al Responsabile dello Sportello unico            
la competenza su alcuni atti che, secondo la precedente formulazione,           
risultavano invece attribuiti al Sindaco (l'emanazione di un                    
provvedimento di tipo negativo, allorche' il progetto dell'intervento           
risulti in contrasto con lo strumento urbanistico; le funzioni di               
convocazione della Conferenza dei servizi nelle ipotesi di avvio del            
sub-procedimento per variazione di strumenti urbanistici ovvero a               
seguito dell'inutile decorso del termine di novanta giorni previsto             
per l'acquisizione degli atti istruttori dagli Enti esterni).                   
L'articolo 3 del DPR 447/98 non pone problemi in ordine alla corretta           
individuazione del responsabile del procedimento nell'ambito                    
dell'Ente locale, con particolare riferimento alla qualifica o                  
categoria che detto soggetto deve rivestire.                                    
Sorgono, invece, alcune difficolta' interpretative in relazione alle            
previsioni dell'articolo 6, comma 11 del regolamento, che stabilisce            
che il "Responsabile della struttura" e' individuato ai sensi degli             
articolo 107, comma 3 e 109, comma 2 del DLgs 267/00. Le funzioni del           
Responsabile vengono qui espressamente ricondotte alle attribuzioni             
di spettanza dirigenziale, fermo restando che gli stessi compiti, nei           
Comuni privi di personale con tale qualifica, possono essere                    
attribuiti ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, a seguito di             
provvedimento motivato del Sindaco.                                             
La nuova formulazione del richiamato comma 11 genera alcuni dubbi               
interpretativi circa l'estensione del relativo ambito di                        
applicazione. Occorre chiarire se, stante la specifica collocazione             
della disposizione e la puntualita' delle previsioni in essa                    
contenute, la norma debba ritenersi circoscritta alla sola                      
fattispecie in essa contemplata (l'ipotesi della riduzione in                   
pristino conseguente all'accertata falsita' delle autocertificazioni            
prodotte, con contestuale trasmissione degli atti alla Procura della            
Repubblica), ovvero se alla stessa vada riconosciuta portata generale           
coerentemente con il criterio dell'unicita' della funzione del                  
Responsabile della struttura.                                                   
Inoltre, l'espresso richiamo all'individuazione del Responsabile                
della struttura "ai sensi degli articoli 107, comma 3 e 109, comma 2"           
del Testo unico sulle Autonomie locali pone il problema se nei Comuni           
dotati di dirigenti il responsabile del procedimento, di cui                    
all'articolo 3, possa essere individuato o meno in un soggetto privo            
della qualifica dirigenziale.                                                   
Al riguardo occorre, in primo luogo, considerare che il comma 11                
dell'articolo 6, nel richiamare gli artt. 107, comma 3 e 109, comma 2           
del DLgs 267/00, assume a riferimento non la figura del responsabile            
del procedimento, bensi' quella del "Responsabile della struttura".             
Trattasi, peraltro, dell'unico riferimento espresso, nell'ambito del            
DPR, a tale ultima figura, essendo in ogni altro caso rinvenibili               
solo espliciti richiami al "responsabile del procedimento", oppure              
genericamente alla "struttura" o allo "Sportello unico".                        
Pertanto, le due figure non debbono per forza ritenersi coincidenti.            
Infatti, se e' vero che ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4 i                 
Comuni affidano l'intero procedimento ad un'unica struttura e che il            
funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero                 
procedimento, e' altrettanto vero che, ai sensi del comma 1                     
dell'articolo 5 della Legge 241/90, "il Dirigente di ciascuna Unita'            
organizzativa provvede ad assegnare a se' o ad altro dipendente                 
addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni                
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonche',                     
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".                         
Ne consegue che non necessariamente la responsabilita' di tutti i               
procedimenti di competenza dello Sportello unico deve far capo al               
Responsabile della struttura, rientrando nella discrezionalita' dello           
stesso l'individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti in            
altri dipendenti addetti alla struttura. Inoltre, posto che il                  
Responsabile della struttura debba rivestire la qualifica                       
dirigenziale nei Comuni dotati di personale con tale qualifica, non             
altrettanto vale per i responsabili dei singoli procedimenti.                   
Resta fermo che in virtu' della previsione di cui al comma 11                   
dell'articolo 6, sussiste una specifica competenza, tra quelle                  
proprie del Responsabile della struttura, che sembra non rientrare              
tra quelle attribuibili ad un responsabile del procedimento diverso             
dal soggetto suindicato, rientrando per espressa previsione di legge            
tra quelle ad esso riservate in via esclusiva.                                  
Va, tuttavia, rilevato che la fattispecie di cui al comma 11                    
dell'articolo 6 concreta un procedimento diverso rispetto al                    
procedimento autorizzativo gia' conclusosi ed avente ad oggetto                 
l'adozione di un'ordinanza di riduzione in pristino con spese a                 
carico dell'impresa, qualora quest'ultima abbia dato corso a lavori             
per la realizzazione dell'impianto sulla base di autocertificazioni             
di cui venga accertata la falsita'.                                             
Alla luce delle considerazioni svolte si ritiene che il responsabile            
del procedimento di autorizzazione disciplinato dal DPR 447/98, come            
modificato dal DPR 440/00, non debba necessariamente rivestire la               
qualifica dirigenziale.                                                         
Alle medesime conclusioni si puo' giungere anche in riferimento al              
"Responsabile della struttura". Infatti il richiamo agli artt. 107,             
comma 3 e 109, comma 2, DLgs 267/00 - operato dal comma 11                      
dell'articolo 6 - risulta espressamente riferito all'adozione di uno            
specifico atto.                                                                 
Occorre altresi' considerare che l'articolo 8 del Contratto                     
collettivo nazionale di lavoro sul nuovo ordinamento professionale              
del personale del comparto Regioni-Autonomie locali ha introdotto               
l'area delle posizioni organizzative, individuando i contenuti delle            
stesse nell'assunzione di "elevata responsabilita' di prodotto e di             
risultato". Si potrebbe, pertanto, ipotizzare che, nell'ambito                  
dell'esercizio della propria autonomia organizzativa il singolo Ente            
locale, seppure dotato di personale con qualifica dirigenziale, possa           
preporre alla struttura un incaricato di posizione organizzativa                
piuttosto che un dipendente con qualifica dirigenziale. Cio' in                 
quanto le competenze delineate dal citato articolo 8 del Contratto              
collettivo nazionale di lavoro risultano del tutto equiparabili,                
relativamente a contenuti e responsabilita', a quelle proprie del               
personale con qualifica dirigenziale ed anche in quanto lo stesso               
comma 3 dell'articolo 107, DLgs 267/00 fa riferimento non alla                  
"qualifica dirigenziale" bensi' ai "Dirigenti".                                 
Del resto, relativamente ad una fattispecie analoga a quella di cui             
al comma 11 dell'art. 6 (ovvero il provvedimento di riduzione in                
pristino a spese dell'impresa, in presenza di certificato di collaudo           
non conforme all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme)            
il comma 4 del successivo articolo 9 non richiede espressamente che             
il Responsabile della struttura possieda qualifica dirigenziale,                
limitandosi a richiamare i provvedimenti necessari assunti dalla                
struttura.                                                                      
In conclusione:                                                                 
- non necessariamente Responsabile della struttura e responsabile del           
procedimento devono identificarsi in un unico soggetto, potendo                 
quest'ultimo essere individuato dal primo anche in altro dipendente             
purche' assegnato alla struttura;                                               
- l'unica competenza riservata in via esclusiva in capo al                      
Responsabile della struttura sembra essere quella di cui al comma 11            
dell'articolo 6;                                                                
- anche il richiamo di cui al comma 11 dell'articolo 6, in ordine               
all'individuazione del "Responsabile della struttura" ai sensi del              
comma 3 dell'articolo 107 del DLgs 267/00, va inteso come riferito al           
"Dirigente" in termini atecnici (preposizione alla direzione di una             
struttura di particolare complessita', con elevato grado di autonomia           
gestionale ed organizzativa), anche alla luce del comma 4                       
dell'articolo 3 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro sul              
nuovo ordinamento professionale del personale del comparto, con                 
particolare riferimento all'art. 8 (che ha introdotto l'area delle              
posizioni organizzative).                                                       
Il procedimento mediante autocertificazione                                     
Il DPR 440/00 e' intervenuto sulle disposizioni relative al                     
procedimento unico mediante autocertificazione, oltre che per                   
apportare alcune correzioni e rettifiche al testo previgente, allo              
scopo di incrementare il grado di efficienza ed efficacia dell'azione           
amministrativa che si estrinseca nel procedimento unico.                        
Prescindendo, in questa sede, dalle modifiche che si sostanziano in             
mere correzioni lessicali (vedi articolo 1, comma 1, lettera l), DPR            
440/00), ovvero in rettifiche di errori materiali presenti nel                  
vecchio testo normativo (vedi articolo 1, comma 1, lettera m), DPR              
440/00), di seguito si segnalano gli elementi di sostanziale                    
innovazione introdotti dal regolamento.                                         
Come noto, la caratteristica essenziale del procedimento mediante               
autocertificazione consiste nella formazione del silenzio-assenso. Il           
DPR 440/00, ha sensibilmente abbreviato i termini per il prodursi del           
silenzio, riducendoli da 60 a 45 giorni per gli impianti a struttura            
semplice e da 90 a 60 giorni per gli altri impianti (articolo 6,                
commi 6 e 8).                                                                   
Inoltre, la nuova formulazione del comma 8 dell'articolo 6 e' tesa a            
precisare che, anche nell'ambito del procedimento per                           
autocertificazione, il rilascio (o il diniego) della concessione                
edilizia, ove necessaria, deve comunque intervenire - con                       
provvedimento espresso - entro il previsto termine conclusione del              
procedimento.                                                                   
In altre parole, la richiesta del provvedimento concessorio, se                 
prevista, non viene ad incidere sulla durata del procedimento unico,            
come fissata dal nuovo regolamento.Ad analoghe esigenze di chiarezza            
risponde la soppressione del comma 9 dell'articolo 6, che prevedeva             
espressamente l'applicazione degli articoli 16 e 17 della Legge                 
241/90 in caso di acquisizione di pareri di soggetti non appartenenti           
all'Amministrazione comunale o regionale. Infatti, come precisato               
nella relazione di accompagnamento al DPR 440/00, l'abrogazione del             
comma 9 viene introdotta per rendere piu' esplicito il nuovo schema             
organizzatorio e procedimentale, risultando comunque applicabili le             
disposizioni della Legge 241/90.                                                
Mediante integrazione al testo del comma 11 dell'articolo 6, viene              
chiarito che il Responsabile della struttura - cui compete disporre             
la riduzione in pristino in caso di accertata falsita' di alcuna                
delle autocertificazioni prodotte - e' individuato ai sensi degli               
articoli 107, comma 3 e 109, comma 2 del DLgs 267/00 (Testo unico               
delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).                                
Circa i dubbi interpretativi connessi alla nuova formulazione del               
comma 11 e riconducibili alle questioni concernenti l'esatta                    
individuazione della qualifica propria del Responsabile della                   
struttura e del responsabile del procedimento, si rimanda alle                  
considerazioni svolte al punto precedente.                                      
Infine, a seguito delle modifiche apportate ai commi 1 e 3                      
dell'articolo 7 - che, in relazione a quanto autodichiarato dagli               
interessati, individua gli elementi oggetto di controllo - si                   
ripropone la questione relativa al coinvolgimento, nel procedimento             
unico, delle altre Amministrazioni interessate. Nella nuova                     
formulazione, infatti, il comma 1 demanda l'attivita' di verifica               
(circa la conformita' delle autocertificazioni agli strumenti                   
urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonche'            
la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed                
ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e                       
archeologico incompatibili con l'impianto) alla struttura e alle                
"altre Amministrazioni di cui intenda avvalersi", mentre il comma 3             
interviene a precisare che "il decorso del termine di cui                       
all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni di controllo,           
da parte del Comune e degli altri Enti interessati".                            
Riguardo a tale profilo si rinvia a quanto gia' osservato in                    
relazione al novellato articolo 4 e, particolarmente, alle                      
considerazioni circa l'inaccettabilita' di una interpretazione che si           
spinga fino a ricondurre in capo al Comune tutte le funzioni                    
autorizzatorie relative agli insediamenti produttivi, con inevitabili           
ripercussioni sull'attuale assetto delle competenze.                            
La Conferenza dei servizi                                                       
Come noto, la Legge 340/00, recante "Disposizioni per la                        
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti               
amministrativi", ha sostituito gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e                
14-quater della Legge 241/90 ed ha disciplinato in modo puntuale il             
funzionamento della Conferenza dei servizi. A tale disciplina si fa             
rimando.                                                                        
Preme, tuttavia, rammentare che il rinvio operato dal DPR 447/98 -              
nel testo novellato - alla disciplina della Conferenza di servizi,              
mediante espresso richiamo delle disposizioni di cui alla Legge                 
241/90 come modificata ad opera della Legge 127/97, e' da intendersi            
ovviamente riferito alle nuove previsioni, relative all'istituto                
medesimo, introdotte dalla citata Legge 340/00.                                 
Decorrenza dei termini                                                          
Particolari dubbi interpretativi sono legati all'individuazione del             
momento da cui computare la decorrenza dei termini previsti dal DPR             
447/98, ovvero se si debba considerare il momento in cui l'istanza              
perviene all'Ente locale, e quindi al protocollo dello stesso, oppure           
il momento in cui l'istanza giunge alla struttura competente. Tali              
riferimenti temporali, infatti, non sempre coincidono, risultando               
anzi, in taluni casi, notevolmente diversi.                                     
Sul punto non vi e' alcun dubbio che i termini dovranno decorrere dal           
momento in cui l'istanza perviene al Comune, a nulla rilevando le               
disfunzioni organizzative interne che non consentano alla struttura             
di venire a conoscenza in tempi celeri dell'istanza e                           
conseguentemente di attivarsi.Occorrera', pertanto, che ciascun                 
Comune valuti le misure organizzative piu' idonee a garantire il                
rispetto dei tempi procedimentali, ad esempio, tramite:                         
- interventi di riorganizzazione e razionalizzazione interni all'Ente           
locale, con particolare riguardo a tempi e procedure di                         
protocollazione degli atti e di trasmissione agli uffici competenti;            
- la definizione, da parte del singolo Comune, nell'ambito dei                  
termini previsti dal regolamento, di un'ulteriore articolazione, in             
modo da individuare con certezza i tempi a disposizione delle diverse           
strutture appartenenti all'Ente locale, coinvolte nel procedimento              
(come ad esempio l'Unita' operativa "Protocollo") e le conseguenti              
responsabilita'.                                                                
Quanto sopra, peraltro, potrebbe evidenziare la necessita' di                   
estendere l'analisi, nell'ambito del singolo Ente locale, al ruolo ed           
ai tempi di azione dell'Unita' operativa "Protocollo", alle categorie           
di atti assoggettati a protocollazione, ai tempi di trasmissione                
degli atti dal Protocollo alle altre strutture interne (e viceversa),           
con conseguente trasmissione all'esterno, e piu' in generale alle               
modalita', ai tempi ed agli effetti delle comunicazioni interne tra             
le diverse strutture dell'Ente.                                                 
Si comprende che l'adeguamento dell'organizzazione della struttura              
comunale, imposto dall'istituzione della struttura unica e dello                
Sportello unico, si rende necessario, considerate le realta'                    
specifiche, anche per tutte le altre Amministrazioni coinvolte nel              
procedimento unico, al fine di rispettare i termini procedimentali e            
di non vanificare l'intento di semplificazione e snellimento delle              
procedure previsto nell'istituto dello Sportello unico.                         
Per ovviare ai problemi pratici relativi alla protocollazione,                  
sarebbe opportuno che lo Sportello disponesse di un protocollo                  
autonomo (collegato al protocollo generale) tale da permettere alle             
domande inoltrate di ricevere una numerazione progressiva specifica.            
In tal modo, alla ricezione dell'istanza lo Sportello provvederebbe             
ad assegnare un numero di pratica determinato in modo univoco e con             
criteri identici per tutte le Amministrazioni coinvolte.                        
Sarebbe, pertanto, consigliabile sottoscrivere protocolli o                     
convenzioni con le Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico,            
al fine di defnire in maniera uniforme, unitamente ad altre                     
problematiche, la questione relativa alla protocollazione degli atti            
e i relativi tempi.                                                             
Spese                                                                           
La questione attiene alla riscossione delle spese e dei diritti,                
previsti da disposizioni di legge statali e regionali vigenti, da               
parte della struttura responsabile del procedimento unico e al                  
conseguente versamento dei diritti e delle spese riscosse alle                  
Amministrazioni che abbiano svolto attivita' istruttoria (articolo              
10, DPR 440/00).                                                                
Si ritiene che la soluzione possa consistere nell'individuazione di             
un "Agente contabile" all'interno dello Sportello unico, formalmente            
individuato e tenuto alla resa del conto al termine dell'esercizio.             
La formale individuazione, infatti, consente all'incaricato di                  
maneggiare denaro e gli impone di rendere il conto della propria                
gestione, divenendo anche soggetto, a seguito dell'approvazione del             
conto stesso, alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le               
norme e le procedure previste dalle leggi vigenti (articolo 93, comma           
2, DLgs 267/00).                                                                
L'Agente contabile dovra' rendere il conto della propria gestione               
all'Ente locale, in conformita' ai modelli approvati con il DPR                 
194/96 (Mod. 21), entro due mesi dal termine dell'esercizio                     
finanziario (articolo 233, comma 1, DLgs 267/00).                               
Si puo' ipotizzare, per la gestione transitoria delle risorse,                  
l'utilizzo di un conto corrente intestato al Comune, a disposizione             
dell'Agente contabile. Si ritiene che debbano essere previsti momenti           
in cui l'Agente contabile provvede a versare al Tesoriere del proprio           
Ente i diritti di competenza di quest'ultimo, con periodiche                    
chiusure, anche informali, dei conti. La periodicita' della resa dei            
conti sara' definita in base al flusso delle istanze presentate allo            
Sportello unico.L'Agente contabile dovra' organizzare la propria                
attivita' sulla base di un regolamento improntato alla massima                  
trasparenza della gestione, da adottare ad opera di ogni Ente sul               
modello di quello esistente per la gestione dell'economato.                     
Nel caso in cui l'ufficio debba affrontare spese in misura superiore            
a quanto richiesto a titolo di acconto (si fa riferimento, in                   
particolare, alle tariffe tempo/orario, non quantificabili ab                   
origine), si potrebbe prevedere il recupero a conguaglio dell'esatto            
importo o, per supplire ad eventuali carenze temporanee, si potrebbe            
ipotizzare di dotare l'Agente contabile di un'anticipazione                     
all'inizio dell'esercizio, da restituire al 31/12 di ogni anno.                 
Si ritiene che sia da escludere dall'ambito di attivita' dell'Agente            
contabile la riscossione degli oneri di urbanizzazione, in quanto si            
tratta generalmente di importi elevati, che seguono un percorso                 
vincolato e che sono gestiti direttamente, in modo esclusivo dal                
Comune.                                                                         
Si ritiene opportuno che il ruolo di Agente contabile sia rivestito             
dal Responsabile di Sportello o da altro dipendente assegnato alla              
struttura, od eventualmente, nei Comuni di minori dimensioni,                   
dall'economo.                                                                   
Una soluzione alternativa a quella dell'Agente contabile                        
consisterebbe nel fare entrare in bilancio, nel rispetto del                    
principio dell'universalita' sancito all'articolo 162 del Testo unico           
sull'ordinamento degli Enti locali, la contabilita' relativa alla               
gestione dello Sportello unico. Cio' comporterebbe, tuttavia, un                
aggravio dei tempi procedimentali previsti dal DPR 440/00, in quanto            
per ogni Ente che interviene in istruttoria, si dovrebbe procedere              
alla determina di impegno, alla liquidazione e all'emissione del                
mandato di pagamento per le attivita' svolte.                                   
Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene pertanto opportuno            
ricorrere alla figura dell'Agente contabile.                                    
In merito alla riscossione dei diritti, si pone un problema specifico           
relativamente ai diritti ARPA, in quanto le prestazioni dell'Agenzia            
regionale per l'ambiente sono soggette ad IVA. Occorre valutare la              
possibilita' che l'ARPA possa direttamente fatturare all'utente                 
l'IVA, con conseguente possibilita' di quest'ultimo di scaricarla.              
Con specifico riguardo al procedimento in materia di valutazione di             
impatto ambientale si ritiene che debba trovare applicazione il                 
disposto dell'articolo 10 del DPR 447/98.                                       
Nel caso della Provincia di Bologna, poi, si e' presentato un                   
ulteriore aspetto critico, legato alla sottoscrizione di un                     
Protocollo d'intesa tra Provincia ed Enti esterni, avente come                  
oggetto la riduzione a sessanta giorni dei termini per l'emanazione             
degli atti autorizzatori, pareri e nulla osta da parte delle                    
Amministrazioni esterne. L'articolo 10 del DPR 440/00 dispone che,              
qualora le Amministrazioni di cui lo Sportello intende avvalersi, non           
rispettino i tempi previsti (90 giorni ai sensi dell'articolo 4), non           
si da' luogo al rimborso. A tal proposito non risulta chiaro se                 
l'Amministrazione esterna debba considerarsi inadempiente allo                  
scadere del novantesimo giorno, come da legge, o allo scadere del               
sessantesimo giorno, come da Protocollo d'intesa.                               
Si ritiene opportuno risolvere la questione siglando una nuova                  
convenzione, che preveda il rilascio degli atti entro sessanta                  
giorni, per non modificare un accordo migliorativo gia' siglato in              
precedenza, ma l'applicazione della sanzione (mancato rimborso agli             
Enti esterni) soltanto allo scadere del novantesimo giorno, come                
previsto dalla Legge.                                                           
In ogni caso si ritiene gia' sin d'ora, anche a prescindere da ogni             
modifica alla convenzione, che la sanzione non possa che applicarsi             
decorso il novantesimo giorno, in virtu' del fatto che il DPR,                  
all'articolo 10, richiama il termine previsto da quella fonte.                  
Il raccordo tra la disciplina del procedimento in materia di                    
Sportello unico per le attivita' produttive ed alcune normative                 
regionali di settore                                                            
Appare opportuno fornire alcune indicazioni in ordine al raccordo tra           
la disciplina del procedimento unico ed alcune normative regionali di           
settore rispetto alle quali e' stata particolarmente evidenziata                
l'esigenza di un indirizzo interpretativo.                                      
I) Disciplina urbanistica degli insediamenti produttivi e relative              
indicazioni per gli Sportelli unici                                             
necessario premettere che, in materia di pianificazione territoriale            
ed urbanistica, convivono attualmente due differenti discipline:                
quella introdotta dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e quella contenuta            
nella previgente L.R. 47/78, modificata ed integrata, che continua a            
regolare, in via transitoria ed entro limiti stabiliti, l'attivita'             
urbanistica comunale.                                                           
Pertanto, al fine di orientare l'attivita' degli Sportelli unici                
attinente ai profili urbanistici, le presenti indicazioni considerano           
sia la nuova disciplina sull'uso e la tutela del territorio che                 
quella previgente.                                                              
Individuazione delle aree da destinare agli insediamenti produttivi             
1) Art. 2 del DPR 447/98 e L.R. 20/00                                           
La legge regionale ammette e riconosce nel territorio urbano, sia in            
quello gia' costruito che in quello destinato a nuovi insediamenti,             
la compresenza e l'equilibrata integrazione tra la funzione                     
residenziale e le altre funzioni sociali ed economiche tra cui anche            
quella produttiva, purche' compatibile con l'uso abitativo.                     
Per le attivita' produttive incompatibili con la residenza, la legge            
prevede una specifica disciplina degli ambiti ad uso prevalentemente            
produttivo che sono assoggettati ad un diverso regime di                        
pianificazione in relazione all'impatto territoriale che producono.             
La legge in particolare assoggetta alla pianificazione provinciale,             
con l'intesa dei Comuni interessati, gli ambiti produttivi (di nuova            
previsione, da riqualificare e da ampliare) che hanno effetti                   
territoriali ed ambientali sovracomunali, ed in questo caso il Piano            
territoriale di coordinamento provinciale e' sostitutivo (ha cioe' il           
valore e gli effetti) del Piano strutturale comunale.                           
La medesima disciplina e' prevista per i cosiddtti poli funzionali,             
che l'art. A-14 della L.R. 20/00 definisce come ambiti caratterizzati           
da una forte concentrazione e specializzazione delle funzioni                   
insediate e da una forte attrattivita', e nella cui nozione rientrano           
talune delle attivita' produttive soggette allo Sportello unico,                
quali i centri commerciali.                                                     
Agli strumenti urbanistici comunali e' assegnato invece il compito di           
pianificare gli ambiti produttivi esistenti e quelli che hanno                  
effetti limitati al territorio del solo comune.                                 
A questa disciplina sostanziale, si affianca un sistema di                      
pianificazione basato sulla flessibilita' degli strumenti.                      
Il Piano strutturale comunale e' il piano generale, di validita'                
temporale indefinita, che individua le parti destinate ad essere                
preservate da sostanziali modificazioni (ad esempio per ragioni                 
ambientali, storico-culturali) e che, sotto il profilo previsionale,            
definisce le parti da urbanizzare e da riqualificare (anche in                  
relazione agli insediamenti produttivi). La flessibilita' dello                 
strumento di pianificazione deriva dal fatto che, in relazione alle             
nuove previsioni di trasformazione, il PSC si limita a individuare              
l'ambito, le caratteristiche funzionali ed urbanistiche, le                     
dotazioni, le prestazioni di qualita' urbana, lasciando al Piano                
operativo comunale, il compito di individuare le aree per gli                   
insediamenti, di disciplinare le trasformazioni del territorio, di              
disegnare l'assetto urbanistico e di stabilire gli indici urbanistici           
ed edilizi e le destinazioni d'uso.                                             
La L.R. 20/00 ha previsto che il procedimento di individuazione delle           
aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del             
DPR 447/98, sia assunto dai Comuni attraverso la predisposizione                
dello strumento urbanistico operativo (POC) o delle sue varianti. In            
tal modo la procedura individuata all'art. 2 del DPR e' stata                   
ricondotta dalla legge regionale all'interno dell'ordinario                     
procedimento di approvazione del Piano urbanistico (POC).Tale scelta,           
contenuta al comma 13 dell'art. 30 della L.R. 20/00, soddisfa infatti           
l'esigenza di semplificazione richiesta dall'art. 2 del DPR 447/98,             
in quanto il POC e' elaborato ed approvato dal Comune attraverso un             
modulo procedimentale essenziale disciplinato dall'art. 34 della L.R.           
20/00.                                                                          
Al fine di coordinare le disposizioni del regolamento statale con le            
disposizioni legislative regionali, si ritiene che la Conferenza dei            
servizi, prevista dall'art. 2 del medesimo DPR per acquisire l'intesa           
di altre Amministrazioni eventualmente competenti, possa essere                 
convocata anche per assumere le valutazioni che la Provincia che e'             
tenuta a formulare sui contrasti tra piano operativo e il piano                 
strutturale o le prescrizioni di piani sovracomunali sopravvenuti               
(art. 30, commi 3 e 6 della L.R. 20/00).                                        
Sotto il profilo della accelerazione del procedimento, occorre                  
rilevare che in sede di individuazione delle aree produttive il                 
Comune puo' anche disciplinare l'ulteriore pianificazione attuativa             
prevista dall'art. 2, comma 2 del DPR 447/98. Infatti il POC puo'               
assumere i contenuti di un piano attuativo, e pertanto avere il                 
valore e gli effetti anche del piano per gli insediamenti produttivi,           
di cui all'art. 27 della Legge 865/71.                                          
infine il caso di accennare agli interventi sul patrimonio edilizio             
esistente (completamento, modifica funzionale, manutenzione e                   
ammodernamento, con esclusione della ristrutturazione urbanistica e             
della riqualificazione) che vengono disciplinati dal regolamento                
urbanistico ed edilizio e sono attuati direttamente attraverso il               
rilascio della concessione edilizia o altro titolo abilitativo.                 
2) Art. 2 del DPR 447/98 e periodo transitorio regolato dalla                   
previgente legislazione regionale                                               
La L.R. 20/00 ha regolato le ipotesi in cui l'attivita' urbanistica             
comunale continua ad essere disciplinata secondo i contenuti e le               
procedure della previgente L.R. 47/78 ed in coerenza con i principi             
della L.R. 20/00. Quindi fino all'adeguamento della pianificazione              
comunale alla recente legge regionale per l'individuazione delle aree           
produttive valgono le disposizioni transitorie ivi contenute.                   
Si premette che e' garantito (art. 41 della L.R. n. 20) il principio            
della piena attuazione delle previsioni dei vigenti PRG secondo la              
citata L.R.47/78, fino all'approvazione della nuova strumentazione di           
pianificazione, prevista secondo i termini previsti dall'art. 43                
della L.R. 20/00; mentre la possibilita' di adottare un nuovo PRG o             
variante generale (art. 42, comma 2 della L.R. 20/00, come modificato           
dalla L.R. 34/00), e' venuta meno dall'11 aprile 2001.                          
Le ipotesi di variazione degli attuali PRG, attraverso le quali i               
Comuni possono individuare nuove aree da destinare ad impianti                  
produttivi, sono regolate dall'art. 41, della L.R. 20/00.                       
A) Strumenti urbanistici che possono essere assunti dai Comuni dotati           
di PRG approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. 6/95                       
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della L.R. 20/00 (11/4/2005)           
i Comuni dotati di PRG approvati dopo l'entrata in vigore della L.R.            
6/95 (18/2/1995) possono apportarvi modifiche adottando varianti                
specifiche, con le modalita' di cui alla previgente legislazione                
regionale, tra cui le varianti di cui all'art. 14 della L.R. 47/78              
che sono approvate dalla Provincia. Tali varianti devono essere                 
assunte in conformita' con la pianificazione sovraordinata e in                 
coerenza con i principi stabiliti dalla L.R. n. 20.                             
B) Strumenti urbanistici che possono essere assunti dai Comuni dotati           
di PRG approvati prima dell'entrata in vigore della L.R. 6/95                   
Fino all'approvazione dei nuovi strumenti e comunque entro tre anni             
(11/4/2003) dall'entrata in vigore della L.R. n. 20 possono essere              
adottate ed approvate varianti specifiche ai vigenti PRG - con le               
modalita' della previgente L.R. 47/78 - che non introducano modifiche           
sostanziali al piano e riguardino limitati incrementi della capacita'           
insediativa e delle zone produttive D.I limitati incrementi si devono           
considerare aggiuntivi rispetto a quelli consentiti per tutti i PRG             
dal comma 2 dell'art. 41 della L.R. 20/00 e di cui al successivo                
punto C).                                                                       
C) Strumenti urbanistici che possono essere assunti da tutti i Comuni           
dotati di PRG                                                                   
Fino all'approvazione della nuova pianificazione comunale possono               
essere adottate ed approvate limitate modifiche alle vigenti                    
previsioni urbanistiche consistenti secondo l'art. 41, comma 2, della           
L.R. 20/00:                                                                     
- nelle varianti ai piani particolareggiati come previsti all'art. 3            
della L.R. 46/88;                                                               
- nelle varianti ai PRG cosidette minori definite nei contenuti                 
all'art. 15, commi 4 e 7, della L.R. 47/78, tra cui appaiono                    
significative, ai fini della individuazione di nuove aree produttive            
e dell'approvazione dei progetti in variante agli strumenti                     
urbanistici, le ipotesi di incremento del dimensionamento delle aree            
produttive fino al 3% e al 6% in relazione alla superficie delle aree           
produttive esistenti e quelle gia' previste;                                    
- nelle varianti previste dalla programmazione negoziata;                       
- nelle varianti di recepimento di previsioni di piani sovraordinati.           
Attraverso tale ultima ipotesi il Comune puo' dare attuazione alle              
aree produttive sovracomunali ed ai poli funzionali individuati dal             
Piano territoriale di coordinamento provinciale.                                
Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici                     
Mentre la disposizione dell'art. 2 del DPR 447/98, appena esaminata             
attiene all'attivita' di pianificazione comunale, la disposizione               
dell'art. 5 attiene all'attivita' dello Sportello unico e prevede uno           
speciale procedimento che puo' comportare la variazione degli                   
strumenti urbanistici vigenti.                                                  
Tale procedimento opera con riguardo ai Comuni dotati di piani                  
approvati sia ai sensi della recente L.R. 20/00 sia ai sensi della              
legislazione previgente.                                                        
Si procede al punto 1) ad un esame di detto procedimento e nei punti            
successivi si considerano le interazioni di detto procedimento                  
rispetto alle due differenti discipline regionali.                              
Art. 5 del DPR 447/98                                                           
Il progetto non conforme alle previsioni del Piano regolatore                   
generale o alle previsioni di un piano attuativo puo' dar luogo e due           
soluzioni alternative: al rigetto della domanda oppure alla                     
convocazione di una Conferenza dei servizi per variare il piano                 
urbanistico qualora il progetto stesso soddisfi alcune condizioni.              
Il rigetto dell'istanza, sotto l'aspetto procedurale, puo' produrre             
gli stessi effetti della pronuncia negativa di cui all'art. 4, comma            
2 del DPR in questione. Pertanto il responsabile del procedimento               
trasmette entro tre giorni la pronuncia negativa (formulata sulla               
base dell'istruttoria degli Uffici Tecnici comunali) all'impresa. Nel           
caso in cui si prospetti la possibilita' di ricondurre il progetto              
alla conformita' urbanistica, l'impresa puo' richiedere alla                    
struttura la convocazione di una Conferenza di servizi per concordare           
le modifiche necessarie per rendere detto progetto conforme allo                
strumento urbanistico e per svolgere l'esame dello stesso ai fini del           
rilascio dell'autorizzazione.                                                   
Il responsabile del procedimento puo' motivatamente attivare lo                 
speciale procedimento di variante urbanistica, di cui all'art. 5 del            
DPR, qualora sussistano precise condizioni:                                     
- che il progetto presentato sia conforme alle norme in materia                 
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro;                                
- che il contrasto con gli strumenti urbanistici derivi dal fatto che           
gli stessi non individuano aree destinate ad impianti produttivi                
oppure che le aree previste siano insufficienti rispetto al progetto            
presentato.                                                                     
Il procedimento di variante in questione, quindi, puo' avere inizio             
solo nell'ipotesi di non conformita' urbanistica per totale carenza o           
insufficienza di aree aventi destinazione produttiva; mentre ogni               
altro contrasto con le previsioni del PRG e la difformita' del                  
progetto rispetto alla pianificazione sovraordinata, o alla                     
pianificazione paesistica, o a quella di bacino o delle aree naturali           
protette non consente l'applicabilita' del procedimento.                        
necessario che l'attivazione del procedimento sia innanzitutto                  
preceduta dalla necessaria istruttoria tesa ad accertare l'esistenza            
delle condizioni appena ricordate (conformita' alle norme in materia            
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e la carenza di                 
previsioni di piano), e sia supportata da una istruttoria del                   
responsabile del procedimento in merito alle ragioni che inducono               
l'Amministrazione a scegliere l'avvio del procedimento di variazione.           
In particolare occorre dare una prima valutazione circa la                      
convergenza tra l'interesse dell'impresa e gli altri interessi                  
pubblici e privati coinvolti, tra cui l'interesse pubblico ad un                
corretto uso del suolo.                                                         
Inoltre, poiche' l'assenso alla proposta di variante da esprimere in            
sede di Conferenza di servizi e' propria del Consiglio comunale, in             
quanto organo istituzionalmente competente in materia di                        
pianificazione urbanistica, la struttura unica potra' acquisire detta           
determinazione consiliare non soltanto prima della conclusione della            
Conferenza dei servizi, ma anche preliminarmente alla sua apertura,             
per le evidenti esigenze di economia dell'azione amministrativa.                
La convocazione della Conferenza dei servizi che da' inizio al                  
procedimento deve essere pubblicizzata per garantire il diritto di              
intervento a coloro che potrebbero subire un pregiudizio dalla                  
realizzazione dell'intervento.                                                  
Qualora la decisione della Conferenza comporti la variazione                    
urbanistica, il verbale conclusivo costituisce adozione di variante e           
pertanto dovra' essere depositato unitamente agli elaborati                     
costitutivi della variante; del deposito dovra' esser dato pubblico             
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa.                   
Gli atti sono soggetti ad osservazioni da parte di tutti i cittadini            
nei termini e secondo le modalita' previste nella legge regionale.              
Terminate le fasi del deposito e scaduti i termini per la                       
presentazione delle osservazioni, il Consiglio comunale entro i                 
successivi 60 giorni deve pronunciarsi definitivamente sulla                    
variante, tenendo conto delle osservazioni pervenute.                           
Il recente DPR 440/00, modificando il DPR 447/98, ha chiarito alla              
fine del comma 2 dell'art. 5 che per detta pronuncia definitiva sulla           
variante non e' richiesta l'approvazione da parte del livello                   
sovraordinato, rappresentato nella nostra Regione dalla Provincia, la           
quale e' chiamata ad esprimere le proprie valutazioni nell'ambito               
della Conferenza dei servizi.                                                   
In proposito occorre accennare alla recente pronuncia della Corte               
Costituzionale n. 206 del 2001 che ha dichiarato l'illegittimita'               
costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera g) del DLgs 112/98                
"nella parte in cui prevede che, ove il progetto di insediamento                
contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la                    
determinazione della Conferenza di servizi costituisce, anche                   
nell'ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla              
quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale.".                     
La Corte ha rilevato infatti che la norma censurata comporta una                
lesione della competenza regionale (in Emilia-Romagna della                     
Provincia) in materia urbanistica, che non viene salvaguardata dalle            
regole generali che disciplinano la Conferenza dei servizi.                     
Detta pronuncia sembra pertanto precludere che la Conferenza possa              
concludersi positivamente nell'ipotesi di dissenso della Provincia.             
Art. 5 del DPR 447/98 e L.R. 20/00                                              
Secondo l'art. 30, comma 13 della L.R. 20/00, il procedimento                   
relativo al progetto comportante la variazione di strumenti                     
urbanistici trova applicazione qualora il contrasto abbia riguardo              
alle previsioni contenute nel Piano operativo comunale, diversamente,           
nel caso di contrasto del progetto con le previsioni del Piano                  
strutturale comunale (e con le previsioni dei piani territoriali                
sovraordinati, come sopra detto), l'istanza presentata ai sensi                 
dell'art. 5 del DPR 447/98 deve essere senz'altro rigettata.Rispetto            
alla nuova disciplina regionale, non hanno rilievo le questioni                 
relative al rispetto della competenza sovraordinata di approvazione             
dei piani (e di cui alla sentenza appena citata), tenuto conto che il           
procedimento attiene alla variazione di uno strumento urbanistico               
adottato ed approvato esclusivamente dal Comune.                                
Si pone in evidenza tuttavia che alla Conferenza dei servizi,                   
prevista ai fini della proposta di variazione urbanistica, deve                 
partecipare la Provincia chiamata ad esprimere riserve esclusivamente           
sulla conformita' della variante contenuta nel progetto al Piano                
strutturale comunale e alle prescrizioni di piani sovracomunali                 
sopravvenuti.                                                                   
3) Art. 5 del DPR 447/98 e periodo transitorio regolato dalla                   
previgente legislazione regionale                                               
Si ritiene che il procedimento in questione possa essere avviato                
durante il periodo transitorio, cioe' fino all'adeguamento della                
pianificazione territoriale ed urbanistica alla L.R. 20/00.                     
Per il suo carattere di specialita', allo stesso non sono applicabili           
le limitazioni previste dall'art. 41 della L.R. 20/00, fermi restando           
i limiti della variazione che puo' interessare solo gli strumenti               
urbanistici e la sussistenza delle condizioni come sopra detto.                 
II) Procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e                        
all'esercizio di linee elettriche                                               
Il procedimento in materia di autorizzazione alla costruzione e                 
all'esercizio di linee e impianti elettrici, inizialmente                       
disciplinato dalla L.R. 10/93 e' stato modificato dalla L.R. 3/99,              
artt. 90 e ss., al fine di semplificare la materia.                             
In estrema sintesi il nuovo procedimento, che nella prassi                      
applicativa sta dando dei buoni risultati, prevede la presentazione             
della domanda alla Provincia, cui compete il rilascio dell'atto                 
autorizzativo, unitamente alla richiesta dei necessari pareri, che              
devono essere inviati direttamente dagli Enti competenti alla                   
Provincia. L'attuale durata del procedimento e' prevista                        
ordinariamente nel termine massimo di 75 giorni.                                
Lo spostamento del procedimento sullo Sportello unico comporta,                 
innanzitutto, una dilatazione della tempistica per il rilascio dei              
pareri che passerebbe da 45 a 90 giorni e una durata complessiva del            
procedimento che potrebbe passare da 45 giorni a 5 mesi.                        
Occorre, inoltre, considerare le caratteristiche degli impianti e               
delle linee elettriche oggetto di autorizzazione che, come noto,                
attraversano il territorio di diversi comuni; da cio' consegue che se           
lo Sportello di ogni Comune dovesse istruire la richiesta di                    
autorizzazione per la parte di competenza territoriale si avrebbe una           
moltiplicazione delle istruttorie e dei pareri con un evidente                  
aggravamento del procedimento amministrativo in violazione del                  
divieto sancito dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 241/90 in base al           
quale la pubblica Amministrazione non puo' aggravare il procedimento            
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo                      
svolgimento dell'istruttoria.                                                   
Inoltre, l'eccessiva frammentazione dell'istruttoria comporterebbe              
inevitabilmente la perdita della valutazione e visione tecnica                  
unitaria della linea elettrica. Del resto, volendo mantenere                    
l'istruttoria a livello unitario si pone il problema                            
dell'individuazione di un unico Sportello competente, visto che                 
l'Associazione dei Comuni ai fini della creazione di uno Sportello              
unico e' una scelta volontaria e non puo' essere espletata caso per             
caso ai fini di espletare singole istruttorie. Non e', d'altra parte,           
facilmente individuabile un criterio sulla base del quale stabilire             
la competenza di uno Sportello unico di un Comune rispetto ai vari              
Enti coinvolti. Tale criterio non e', infatti, mutuabile in via                 
analogica dalla previsione dell'art. 90, comma 9 della L.R. 3/99 che            
prevede che nel caso in cui le opere interessino il territorio di due           
o piu' province, il rilascio dell'autorizzazione spetta alla                    
Provincia nel cui territorio si sviluppa la porzione maggiore                   
dell'impianto, acquisito il parere delle Province interessate stante            
il diverso ambito di competenza territoriale.                                   
Si ritiene, pertanto, opportuno confermare l'applicazione della                 
vigente procedura per l'autorizzazione alla costruzione e                       
all'esercizio di linee elettriche, ai sensi degli artt. 90 e ss.                
della L.R. 3/99 senza attribuirla allo Sportello unico.                         
III) Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti                             
necessario verificare se l'istanza di autorizzazione alla                       
realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti              
deve essere inoltrata allo Sportello unico, in quanto attivita' di              
servizio svolta in forma di impresa, pur essendo di esclusiva                   
competenza delle Province.                                                      
Il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti di             
smaltimento e recupero di rifiuti, cosi' come disciplinata dall'art.            
27 del DLgs 22/97 prevede in capo alla Regione - Provincia a seguito            
della L.R. 3/99 - la competenza all'emanazione dell'atto e il                   
coordinamento e la raccolta dei pareri necessari tramite una                    
Conferenza di servizi alla quale partecipano i soggetti coinvolti tra           
cui il Comune. L'atto autorizzativo sostituisce ad ogni effetto tutti           
gli atti di assenso costituendo variante agli strumenti urbanistici             
comunali.                                                                       
Anche la localizzazione degli impianti che precede logicamente il               
procedimento autorizzatorio in oggetto, compete alla Provincia in               
fase di pianificazione di settore.                                              
Poiche' e' gia' individuato dal legislatore statale un soggetto sul             
quale insiste la responsabilita' unitaria sin dalle primissime fasi             
dei vari procedimenti collegati, soggetto che e', pertanto, in grado            
di gestire il procedimento con massima competenza e necessaria                  
visione d'insieme e considerato, inoltre, che il procedimento e'                
disciplinato in modo analogo a quello previsto per lo Sportello                 
unico, risulta opportuno mantenere il procdimento in capo all'Ente              
provinciale senza trasferirlo sullo Sportello unico.                            
IV) Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti           
fissi di telefonia mobile                                                       
opportuno fornire alcune precisazioni, in merito al rispetto dei                
termini procedimentali, con riferimento al procedimento                         
autorizzatorio per gli impianti fissi di telefonia mobile di cui alla           
L.R. 30/00 ed alla relativa direttiva applicativa adottata con                  
deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 20 febbraio 2001.               
Le autorizzazioni di cui trattasi sono rilasciate dal Comune a                  
seguito della presentazione, da parte dei gestori di rete, del                  
Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare (art. 8,              
comma 1 della L.R. 30/00). Il Programma annuale, comprensivo della              
domanda di autorizzazione, deve essere presentato allo Sportello                
unico ed il relativo procedimento e' disciplinato dalle norme del DPR           
447/98 (artt. 8 e 21 della L.R. 30/00; punto 8.1 della direttiva).              
La citata direttiva regionale fissa al 30 settembre di ogni anno il             
termine entro il quale, di norma, i gestori presentano il Programma             
medesimo.                                                                       
Al fine di ridurre l'impatto ambientale, nonche' di favorire una                
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il            
riordino delle installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime              
strutture impiantistiche nella realizzazione di reti indipendenti, il           
Comune deve assumere idonee iniziative di coordinamento delle                   
richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a                 
questi obiettivi il rilascio delle medesime (art. 8, comma 7 della              
L.R. 30/00).                                                                    
L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla                   
presentazione del Programma (art. 8, comma 4 della L.R. 30/00).                 
Sembrano configurabili alcune incongruenze normative derivanti dalla            
circostanza che, da un lato, i gestori hanno la facolta' di                     
presentare il programma entro un termine massimo (30 settembre di               
ogni anno) senza che sia fissato un termine "minimo"; dall'altro, il            
Comune deve rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dalla                   
presentazione dell'istanza, dovendo pero' contestualmente assolvere             
ai propri compiti di coordinamento in relazione alle richieste di               
autorizzazione dei diversi gestori. Potrebbe, quindi, verificarsi               
l'ipotesi che il Comune sia tenuto al rilascio dell'autorizzazione ad           
un gestore, prima che i piani di altri gestori siano presentati.Alla            
luce di tali considerazioni e' necessario chiarire se il termine di             
90 giorni previsto per il rilascio da parte del Comune,                         
dell'autorizzazione per gli impianti fissi (articolo 8, L.R. 30/00)             
debba interpretarsi come decorrente dal 30 settembre, data ultima per           
la presentazione dei Programmi.                                                 
In merito a tale questione si precisa che detto termine non puo' che            
ritenersi decorrente, per tutte le richieste di autorizzazione a                
prescindere dalla data di presentazione del Programma, dal 30                   
settembre di ogni anno.                                                         
Una diversa lettura delle disposizioni di cui trattasi, infatti,                
renderebbe arduo il concreto espletamento della funzione di                     
coordinamento e valutazione delle domande e delle osservazioni che il           
Comune e' espressamente chiamato a svolgere.                                    
Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per grandi strutture           
di vendita                                                                      
In relazione al procedimento di autorizzazione per l'apertura, il               
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di grandi                
strutture di vendita occorre chiarire se sussista incompatibilita'              
tra la normativa che regola lo svolgimento della Conferenza di                  
servizi preposta all'esame delle domande per il rilascio della                  
predetta autorizzazione commerciale e la disciplina sul funzionamento           
della Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della            
Legge 241/90 (nel testo novellato dalla Legge 340/00).                          
Nel caso di specie, il quadro normativo di riferimento appare                   
abbastanza articolato.                                                          
Ai sensi dell'articolo 9 del DLgs 114/98, l'apertura, il                        
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande            
struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal             
Comune (comma 1).                                                               
La relativa domanda e' sottoposta all'esame di una Conferenza di                
servizi, indetta dall'Amministrazione comunale, alla quale                      
partecipano i rappresentanti della Regione, della Provincia e del               
Comune territorialmente interessati. La conferenza decide, a                    
maggioranza dei componenti, entro 90 giorni dalla sua convocazione,             
in base alla conformita' dell'insediamento alle normative vigenti. Il           
rilascio dell'autorizzazione e' comunque subordinato al parere                  
favorevole del rappresentante della Regione (comma 3).                          
Al legislatore regionale e' demandata l'adozione della disciplina               
relativa al procedimento autorizzatorio - incluse le disposizioni               
atte ad assicurare la trasparenza e la snellezza dell'azione                    
amministrativa e la partecipazione al procedimento stesso - nonche'             
l'individuazione del termine, comunque non superiore a 120 dalla data           
di convocazione della predetta Conferenza di servizi, entro il quale            
devono ritenersi accolte qualora non sia comunicato il provvedimento            
di diniego (comma 5).                                                           
Con la L.R. 14/99, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a dettare            
le "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione           
del DLgs 31 marzo 1998, n. 114". Secondo quanto previsto                        
dall'articolo 11 la domanda di apertura di una grande struttura di              
vendita e' presentata al Comune competente ed inviata in copia alla             
Provincia e alla Regione.                                                       
Nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti ai commi 2 e 3            
del medesimo articolo 11, il Comune indice la Conferenza di servizi             
di cui all'articolo 9 del DLgs 114/98 fissandone lo svolgimento non             
prima di 15 e non oltre 60 giorni (comma 4).                                    
Se nel termine di 120 giorni dalla data di convocazione della                   
Conferenza non interviene la comunicazione dell'eventuale                       
provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta (comma              
7).                                                                             
Qualora sia necessario il rilascio di apposita concessione edilizia,            
l'interessato deve farne richiesta contestualmente alla domanda per             
l'apertura dell'esercizio. Il relativo provvedimento e' emanato                 
contestualmente, ove possibile, ovvero successivamente al rilascio              
dell'autorizzazione all'apertura (comma 8).                                     
Come premesso, occorre valutare se sussistono problemi di                       
coordinamento tra la disciplina appena descritta e le disposizioni              
della Legge 241/90 che regolano il funzionamento della Conferenza dei           
servizi. Piu' precisamente, la questione si pone con riferimento                
all'ipotesi in cui il procedimento di cui trattasi venga a                      
"transitare" attraverso la struttura unica: rispetto a tale                     
eventualita' e' necessario chiarire se sussistano profili di                    
incompatibilita' tra le disposizioni appena richiamate e la normativa           
relativa di procedimento unico, particolarmente per quanto concerne             
la disciplina introdotta dai nuovi articoli 14 e seguenti della Legge           
241/90 (cui il DPR 447/98 fa, in piu' occasioni, espresso richiamo).            
Al fine di verificare se - e secondo quali modalita' - il                       
procedimento in oggetto "transiti" attraverso la struttura unica,               
occorre muovere dalla considerazione che lo Sportello unico per le              
attivita' produttive risponde alla finalita' di garantire la                    
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti, anzitutto                    
attraverso l'individuazione di un unico interlocutore del cittadino,            
cui fa capo l'intero procedimento e cui compete l'acquisizione di               
ogni eventuale atto di competenza di altre Amministrazioni.                     
Coerentemente con tali finalita', qualora ricorra una delle                     
fattispecie di cui all'articolo 1 del DPR 447/98, la stessa fonte               
normativa non sembra lasciare spazio ad una procedura che escluda le            
competenze dello Sportello unico. Una diversa lettura del DPR 447/98,           
tale da giustificare il mancato ricorso alle procedure dallo stesso             
previste, potrebbe forse ricollegarsi all'articolo 1, comma 2 della             
Legge 241/90 in tema di divieto di aggravamento del procedimento                
amministrativo. E' innegabile, infatti, che laddove l'intervento                
dello Sportello unico comportasse un aggravio procedimentale, si                
produrrebbero effetti contrari a quelli voluti dal regolamento di cui           
trattasi. Occorre, tuttavia, considerare che le citate previsioni               
della Legge 241/90 risultano, in realta', tese ad evitare                       
qualsivoglia aggravamento che sia imposto al procedimento per                   
iniziativa dell'Amministrazione procedente, mentre nell'ipotesi                 
considerata l'aggravamento deriverebbe da una scelta propria dello              
stesso legislatore.                                                             
Come noto, con il DPR 440/00 viene specificato il campo di                      
applicazione della disciplina sullo Sportello unico. Il nuovo                   
regolamento, infatti assoggetta espressamente a tale disciplina anche           
gli impianti "relativi a tutte le attivita' di produzione di beni e             
servizi", ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le                   
attivita' agricole, commerciali e artigiane, le attivita' turistiche            
ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari                
finanziari, i servizi di telecomunicazioni (articolo 1, comma 1 bis,            
DPR 447/98 come inserito dal DPR 440/00). Tale previsione, tesa a               
superare eventuali interpretazioni restrittive, fa proprio                      
l'orientamento gia' prevalente in dottrina e fatto proprio dalla                
circolare PCM dell'8 luglio 1999, recante i criteri per                         
l'applicazione delle disposizioni in materia di Sportello unico per             
le attivita' produttive.                                                        
Occorre tuttavia precisare che anche la predetta specificazione                 
interessa esclusivamente il momento della realizzazione                         
(ristrutturazione, ampliamento, ecc.) dell'impianto adibito ad uso              
commerciale, non operando invece in relazione alla fase di esercizio            
dell'attivita' commerciale. Cio' conformemente a quanto previsto                
dall'articolo 1, comma 1 del DPR 447/98 che circoscrive l'ambito di             
applicazione del regolamento alla localizzazione degli impianti                 
produttivi di beni e servizi, alla loro realizzazione,                          
ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e                      
riconversione dell'attivita' produttiva, nonche' all'esecuzione di              
opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, facendo salvo            
quanto previsto dal DLgs 114/98, recante la disciplina relativa al              
settore del commercio.                                                          
Nel caso di specie, pertanto, le modalita' procedimentali indicate              
dal DPR 447/98, come da ultimo modificato, andrebbero seguite in                
ordine alla realizzazione dell'impianto (o agli altri interventi di             
cui al citato articolo1, comma 1), mentre dovrebbe farsi esclusivo              
riferimento alle procedure previste dal DLgs 114/98 per cio' che                
riguarda l'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'                       
commerciale.                                                                    
Fermo restando quanto fin qui osservato, risulta evidente che la                
soluzione alla questione emersa in relazione al procedimento di cui             
trattasi (ossia, se, e secondo quali modalita', esso "transiti"                 
attraverso la struttura unica) andra' ricercata sulla base di                   
un'attenta analisi circa l'impatto della nuova disciplina del                   
procedimento unico sulla relativa normativa di settore.                         
Attualmente l'iter del procedimento in oggetto risulta cosi'                    
articolato:                                                                     
- normalmente il richiedente presenta al Comune due distinte domande            
(art. 11 della L.R. 14/99), l'una rivolta al Settore Attivita'                  
produttive e tesa ad ottenere l'autorizzazione (commerciale)                    
all'apertura di una grande struttura di vendita, l'altra rivolta al             
Settore Urbanistica e tesa ad ottenere l'emanazione della concessione           
edilizia (ovvero, preliminarmente, l'approvazione del piano                     
particolareggiato d'iniziativa privata, laddove gia' non ve ne sia              
uno d'iniziativa pubblica);                                                     
- il Comune, verificata la contestuale presentazione di entrambe le             
domande e compiuti gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3                        
dell'articolo 11 della L.R. 14/99, da' corso tanto alla procedura per           
il rilascio dell'autorizzazione commerciale (convocazione della                 
Conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del DLgs 114/98 ed               
emanazione del relativo provvedimento, ovvero silenzio-assenso                  
decorsi 120 giorni dalla data di convocazione della Conferenza),                
quanto alle procedure relative agli aspetti urbanistici, fermo                  
restando che il provvedimento autorizzatorio deve intervenire                   
preliminarmente, ovvero contestualmente, rispetto a quello                      
concessorio.                                                                    
In tale contesto, puo' accadere che sia individuata come competente a           
ricevere le domande la struttura comunale preposta allo Sportello               
unico: trattasi tuttavia di una scelta puramente organizzativa in               
quanto non e' comunque previsto il ricorso alle procedure di cui al             
DPR 447/98, fungendo qui la struttura unica da mero "collettore"                
delle domande.                                                                  
Assumendo invece la competenza dello Sportello unico in relazione al            
procedimento di cui trattasi:                                                   
- il richiedente dovrebbe presentare un'unica domanda alla struttura            
competente, a fronte delle due distinte domande attualmente                     
necessarie: cio' potrebbe rappresentare un punto di effettiva                   
semplificazione anche a vantaggio dell'Amministrazione procedente che           
non dovrebbe piu' fronteggiare situazioni - segnalate nella pratica -           
nelle quali alla presentazione della domanda di provvedimento                   
autorizzatorio non si accompagni la contestuale richiesta di quello             
concessorio, ancorche' necessaria;                                              
- per quanto concerne l'autorizzazione alla vendita, la struttura               
comunale preposta allo Sportello unico provvederebbe alla indizione             
della Conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del DLgs 114/98,           
che - per le ragioni esposte in precedenza - resterebbe comunque                
assoggettata alla disciplina per essa appositamente dettata: non si             
porrebbero pertanto i supposti problemi di coordinamento normativo              
sopra evidenziati;                                                              
- per quanto concerne i profili urbanistici, la struttura comunale              
preposta allo Sportello unico provvederebbe a dare corso alle                   
procedure previste dagli articolo 4 e seguenti del DPR 447/98:                  
trattasi di un aspetto da valutare con particolare attenzione tenuto            
conto della tempistica e delle peculiari modalita' procedimentali               
introdotte dalla disciplina in oggetto. In tale contesto, peraltro,             
altra questione da valutare con particolare attenzione risulta essere           
quella attinente all'unicita' del provvedimento finale.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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