REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2567

Pubblicazione del testo coordinato delle norme del PTPR come modificate dal PTCP di Forli'-Cesena (deliberazione della Giunta regionale 1595/01) e dal PTCP di Rimini (deliberazione della Giunta regionale 2377/01)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 28 gennaio            
1993, con la quale e' stato approvato il Piano territoriale                     
paesistico della Regione Emilia-Romagna (PTPR);                                 
premesso che:                                                                   
- con propria deliberazione n. 93 dell'1 febbraio 2000 e' stato                 
approvato il testo coordinato delle norme del PTPR, cosi' come                  
modificate dal Piano di coordinamento della Provincia di Rimini di              
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 656 dell'11 maggio             
1999;                                                                           
- con deliberazione n. 1595 del 31 luglio 2001 e' stato approvato il            
Piano di coordinamento della Provincia di Forli'-Cesena, che, nello             
specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del           
PTPR, ha apportato ad esso varianti normative ai sensi dell'art. 7              
delle Norme di PTPR e dell'art. 3, comma 9, della L.R. 30 gennaio               
1995, n. 6, in particolare per quanto riguarda gli artt. 9, 14, 16,             
17, 19;                                                                         
- con successiva deliberazione n. 2377 del 12 novembre 2001 e' stata            
approvata la variante al Piano di coordinamento della Provincia di              
Rimini di cui alla citata deliberazione 656/99, con la quale sono               
state apportate ulteriori varianti normative al PTPR ai sensi                   
dell'art. 7 delle Norme di PTPR e dell'art. 3, comma 9 della L.R. 30            
gennaio 1995, n. 6, in particolare per quanto riguarda gli artt. 13,            
14 e 16;                                                                        
- al fine della certezza del diritto, entrambe le citate                        
deliberazioni 1595/01 e 2377/01 danno mandato al Responsabile del               
procedimento di curare la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna del testo coordinato delle Norme del               
PTPR recante le varianti normative approvate con le stesse                      
deliberazioni;                                                                  
ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle modifiche                   
apportate alla normativa del PTPR con i citati PTCP delle Province di           
Forli'-Cesena e di Rimini, cosi' come approvati;                                
considerato che:                                                                
- le modifiche apportate dal PTCP della Provincia di Forli'-Cesena in           
variante alle Norme del PTPR riguardano in particolare:                         
- l'art. 9 "Sistemi dei crinali e sistema collinare";                           
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di                    
qualificazione dell'immagine turistica";                                        
l'art. 16 "Colonie marine";                                                     
l'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e           
corsi d'acqua";                                                                 
l'art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale";             
cui corrispondono i seguenti articoli delle Norme tecniche di                   
attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di           
Forli'-Cesena cosi' come approvato a seguito delle modificazioni                
introdotte con l'accoglimento delle riserve e delle osservazioni                
presentate:                                                                     
- l'art. 9 "Sistemi dei crinali e sistema collinare";                           
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero";                              
- l'art. 16 "Colonie marine";                                                   
- l'art. n. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,               
bacini e corsi d'acqua";                                                        
- l'art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale";           
- le modifiche apportate dal PTCP della Provincia di Rimini in                  
variante alle Norme del PTPR riguardano in particolare:                         
- l'art. 13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile";              
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di                    
qualificazione dell'immagine turistica";                                        
- l'art. 16 "Colonie marine";                                                   
a cui corrispondono i seguenti articoli delle Norme tecniche di                 
attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di           
Rimini cosi' come approvato a seguito delle modificazioni introdotte            
con l'accoglimento delle riserve e delle osservazioni presentate:               
- art. 24 "Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile";                
- art. 25 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di                      
qualificazione dell'immagine turistica";                                        
- art. 32 bis "Colonie marine";                                                 
- ai fini dell'elaborazione del testo coordinato, e' necessario                 
armonizzare i richiami interni agli elaborati cartografici e alle               
norme tecniche di attuazione dei PTCP di Forli'-Cesena e di Rimini              
alle corrispondenti tavole e ai relativi articoli del PTPR; per lo              
stesso motivo devono essere soppressi i richiami agli elaborati                 
tecnici aggiuntivi dei medesimi PTCP;                                           
considerato, inoltre, che:                                                      
- con l'art. 16 del PTCP di Forli'-Cesena e' stato modificato il                
corrispondente articolo 16 del PTPR aggiungendo dopo il comma 5 i               
seguenti commi 6, 7 e 8:                                                        
"6. Gli interventi ammessi, per gli edifici delle colonie marine di             
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico,            
di cui al successivo comma 9, devono essere coerenti con i criteri e            
i metodi del restauro diretti a mantenere l'integrita' materiale e ad           
assicurare la conservazione e la protezione dei valori culturali e la           
complessiva funzionalita' dell'edificio, nonche' il miglioramento               
strutturale qualora gli edifici interessati siano situati nelle zone            
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente.                    
7. Gli strumenti di pianificazione comunale devono precisare le                 
modalita' di intervento sugli edifici delle colonie marine di                   
complessivo e limitato pregio architettonico, di cui ai seguenti                
commi 9 e 10, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli             
immobili insistenti sul proprio territorio nel rispetto delle                   
seguenti direttive:                                                             
- il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia              
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione                    
unitaria;                                                                       
- dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti            
gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano un            
valore storico, artistico e documentario. Fino all'approvazione di              
tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di                   
complessivo e limitato pregio architettonico sono ammessi                       
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.            
8. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve               
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni           
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs              
490/99.";                                                                       
- successivamente, l'art. 32 bis della citata variante al PTCP di               
Rimini ha ulteriormente modificato lo stesso art. 16 del PTPR;                  
- in tale sede, pur conservando il contenuto dei sopra riportati                
commi, l'art. 32 bis ha modificato la dislocazione del loro contenuto           
all'interno dell'articolo;                                                      
- infatti, mentre il contenuto dei sopra citati commi 6 e 7 e' stato            
riportato all'interno, rispettivamente, dei commi 4 e 6 dell'art. 32            
bis del PTCP di Rimini, approvato in variante al PTPR, lo stesso non            
avviene per quanto riguarda il sopra citato comma 8, il cui contenuto           
e' inserito all'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 32 bis, non              
approvato in variante del PTPR;                                                 
- pertanto, si ritiene di approvare le modifiche in variante all'art.           
16 del PTPR cosi' come apportate dall'art. 32 bis del PTCP di Rimini,           
salvo confermare la variante di cui al comma 8 dell'art. 16 del PTCP            
di Forli'-Cesena;                                                               
considerato, infine, che:                                                       
- in sede di approvazione del testo coordinato degli articoli 12, 13,           
14 e 16 del PTPR con le varianti introdotte dal Piano territoriale di           
coordinamento della Provincia di Rimini, attuata dalla citata                   
deliberazione della Giunta regionale 93/00, e' stata modificata la              
rubrica dell'art. 14 del PTPR da "Zone di salvaguardia della                    
morfologia costiera" a "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti            
di qualificazione dell'immagine turistica", mentre non e' stato                 
variato il contenuto dello stesso art. 14;                                      
- pertanto, al fine di riportare a coerenza il testo normativo, per             
"zone di salvaguardia della morfologia costiera" si deve intendere              
"zone urbanizzate in ambito costiero";                                          
constatato che gli articoli 9, 14, 16, 17 e 19 del PTPR sono stati              
modificati dal PTCP di Forli'-Cesena cosi' come segue:                          
Art. 9                                                                          
Al comma 3, lettera c) dell'art. 9 la parola "solidi urbani" e'                 
soppressa.                                                                      
Art. 14                                                                         
Al comma 3 dell'art. 14, dopo la lettera "d)" sono inserite le                  
seguenti lettere:                                                               
"d bis) nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di                         
qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di           
nuova edificazione purche' ricompresi in programmi generali riferiti            
a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di                     
discontinuita' dell'edificato costiero. Tali programmi devono                   
perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuita' tra             
il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei            
centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica            
delle frange e dei margini urbani in continuita' con il sistema                 
ambientale;                                                                     
d ter) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) definiscono            
aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalita'             
di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e               
relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione             
territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali                   
programmi potra' essere prevista l'attuazione anche mediante stralci            
funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere                    
realizzata in coerente continuita' con l'aggregato urbano circostante           
e purche' comporti una occupazione del suolo non superiore al 40%               
dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla                    
precedente lettera b) e garatisca l'utilizzo del restante 60% per               
servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da             
operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono                 
essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli                   
articoli 13 e 16 del presente Piano;                                            
d quater) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) possono             
essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti               
attraverso un accordo di programma cui partecipano la provincia e i             
comuni interessati;".                                                           
Art. 16                                                                         
Dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma:                              
"5 bis) Per i progetti relativi agli edifici delle suddette colonie             
marine deve essere acquisito il parere della competente                         
Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici nei casi                  
previsti dall'art. 5 del DLgs 490/99.".                                         
Art. 17                                                                         
Al comma 12 dell'art. 17 le parole "inferiori a 5.000 abitanti" sono            
soppresse.                                                                      
Art. 19                                                                         
Al comma 3, lettera c), dell'art. 19 la parola "solidi" e' soppressa.           
Constatato, inoltre, che gli articoli 13, 14 e 16 del PTPR sono stati           
modificati dal PTCP di Rimini cosi' come segue:                                 
Art. 13                                                                         
Al comma 2 dell'art. 13 la parola "limitatamente" e' sostituita dalla           
parola "finalizzata".                                                           
Al comma 2, lettera d) dell'art. 13 tra le parole "ai fini" e le                
parole "dell'adeguamento" sono inserite le seguenti parole: "del                
miglioramento degli standard di servizio e".                                    
Al comma 3 dell'art. 13 le parole da "Qualora" a "strutture ordinarie           
e" sono cosi' sostituite:                                                       
"Contestualmente, i suddetti piani possono prevedere interventi di              
diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e              
per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione e                    
capacita' attrattiva ed al".                                                    
Al comma 4 dell'art. 13 tra le parole "varchi a mare" e le parole               
"degli sbocchi" sono inserite le seguenti parole: "previsto il                  
trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza".            
Art. 14                                                                         
Al comma 2, quarto alinea, dell'art. 14 le parole "degli standard e             
dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate" sono                 
sostituite dalle seguenti parole: "delle dotazioni territoriali di              
cui al Capo A-V della L.R. 20/00".                                              
Al comma 3, lettera a) dell'art. 14 le parole da "a condizione" a               
"medesimo articolo." Sono cosi' sostituite: "finalizzato al recupero            
ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato,           
servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di           
riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un             
incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%,                  
ponderato da cinque criteri valutativi:                                         
- condizioni urbane di fatto;                                                   
- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;                   
- relazione inversa alla densita' edilizia esistente;                           
- relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto                           
dell'intervento;                                                                
- grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di                 
arredo urbano e miglioramento della mobilita';".                                
Al comma 3 dell'art. 14, la lettera b) e' cosi' sostituita:                     
"b) la previsione di nuova edificazione e' consentita attraverso le             
previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed                    
intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla                     
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovra' essere                 
verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero            
nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche               
zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni           
del medesimo articolo;".                                                        
Al comma 3, lettera c) dell'art. 14, secondo alinea e' cosi'                    
sostituito: "- dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R.             
20/00, con priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte           
all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie;".                    
Al comma 3, lettera d) dell'art. 14 le parole da "di standard                   
pubblici" a "servizi pubblici" sono cosi' sostituite: "dotazioni                
territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorita', di             
norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze                      
edificatorie. Il Comune potra' consentire l'utilizzo del sottosuolo             
dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di                  
iniziativa privata purche' convenzionati e volti ad ampliare o                  
articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei                
cittadini in riferimento a quanto disposto all'art. A-6, L.R.                   
20/00;".                                                                        
Art. 16                                                                         
Al comma 6 dell'art. 16, dopo il n. 19), le parole da "negli edifici"           
a "dal DLgs 626/94" sono cosi' sostituite: "Gli interventi ammessi              
per gli edifici di cui al presente comma devono essere coerenti con i           
criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l'integrita'            
materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori                   
culturali e la complessiva funzionalita' dell'edificio, nonche' a               
garantire il suo miglioramento strutturale in riferimento alle norme            
sismiche.".Al comma 7 dell'art. 16, e' soppresso il n. 28.                      
Al comma 7 dell'art. 16, dopo il n. 30), le parole da "Le                       
trasformazioni" a "dal DLgs 626/94" sono cosi' sostituite: "Per gli             
edifici delle colonie di cui al precedente comma il progetto deve               
individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere             
conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e                 
volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.".                  
Al comma 10 dell'art. 16, le parole da "Gli strumenti" a "delle                 
seguenti direttive", sono cosi' sostituite: "Gli strumenti di                   
pianificazione comunale precisano le modalita' di intervento sugli              
edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e           
di limitato pregio architettonico di cui ai precedenti commi, con               
riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili ubicati              
nel proprio territorio, nel rispetto delle seguenti direttive:".                
Al comma 10 dell'art. 16, la lettera a) e' cosi' sostituita:                    
"a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia            
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione                    
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino           
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che                  
abbiano valore storico, artistico o documentario;".                             
Al comma 10 dell'art. 16, la lettera b) e' cosi' sostituita:                    
"b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici              
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio                        
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione           
ordinaria e straordinaria;".                                                    
Al comma 11 dell'art. 16, le parole da "E' conseguentemente" a                  
"successivo comma 17", sono cosi' sostituite: "Nel rispetto di tale             
principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria                  
comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza cosi' come                
storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi              
interventi aventi carattere di integrazione funzionale rispetto alla            
destinazione d'uso principale dell'edificio.".                                  
Il comma 15 dell'art. 16, e' cosi' sostituito:                                  
"15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il                  
programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed              
argomenti di rilevanza sovracomunale.";                                         
dato atto che:                                                                  
- le norme del PTPR modificate, di cui all'allegato alla presente               
delibera, esplicano la loro efficacia su tutto il territorio                    
regionale;                                                                      
- per il territorio della Provincia di Forli'-Cesena trova integrale            
applicazione la normativa del PTCP approvato dalla Giunta regionale             
con delibera n. 1595 del 31 luglio 2001, in quanto coordina le                  
varianti al PTPR con le specificazioni ed integrazioni allo stesso di           
competenza del livello provinciale;                                             
- alla stessa stregua, per il territorio della Provincia di Rimini              
trova integrale applicazione la normativa del PTCP approvato dalla              
Giunta regionale con delibera n. 2377 del 31 luglio 2001, in quanto             
coordina le varianti al PTPR con le specificazioni ed integrazioni              
allo stesso di competenza del livello provinciale;                              
dato atto, inoltre, dei pareri favorevoli espressi sul presente                 
provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale               
2774/01:                                                                        
- di legittimita', espresso dal Direttore generale della Direzione              
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli;           
- di regolarita' tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio                
Valorizzazione e Tutela del paesaggio, dott. Giancarlo Poli, e dal              
Responsabile del Servizio Programmazione territoriale, dott. Paolo              
Mattiussi;                                                                      
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare la redazione del testo coordinato degli articoli 9,             
13, 14, 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR di cui alla delibera del               
Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e alla deliberazione            
della Giunta regionale n. 93 dell'1 febbraio 2000, con le modifiche             
introdotte dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di           
Forli'-Cesena, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1595            
del 31 luglio 2001, oltre che dal Piano territoriale di coordinamento           
della Provincia di Rimini, approvato con delibera della Giunta                  
regionale n. 2377 del 12 novembre 2001, cosi' come riportato                    
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente                  
deliberazione;                                                                  
2) di dare mandato al responsabile del procedimento di curare la                
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna             
del testo coordinato delle norme del PTPR di cui al precedente punto            
1).                                                                             
ALLEGATO                                                                        
Testo coordinato degli articoli 9, 13, 14, 16, 17 e 19 delle Norme              
del PTPR con le modifiche introdotte dal Piano territoriale di                  
coordinamento della Provincia di Forli'-Cesena e dal Piano                      
territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini                         
PARTE II                                                                        
LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE                                              
DEL TERRITORIO                                                                  
TITOLO III                                                                      
Sistemi, zone ed elementi                                                       
strutturanti la forma del territorio                                            
Art. 9                                                                          
Sistema dei crinali e sistema collinare                                         
1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e              
subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei                
crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle            
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque               
nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche                
disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone           
ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad           
uniformarsi agli indirizzi seguenti:                                            
a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome             
dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli           
scenari d'insieme e la tutela delle particolarita' geomorfologiche              
nelle loro caratteristiche sistemiche, nonche', per quanto riguarda             
specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale                
degli stessi;                                                                   
b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di                
servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali,                   
commerciali, turistiche e residenziali, devono essere                           
prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del                  
territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione e'               
ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno           
non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e                  
comunque in sostanziale contiguita' con il sistema insediativo                  
esistente;                                                                      
c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico             
all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente                    
strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi           
non motorizzati.                                                                
2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e             
specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione              
del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano              
nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela,                
articolati anche per aree paesistiche e unita' di paesaggio.                    
3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di            
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate            
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di                       
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,            
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure                     
eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo            
della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle               
opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,              
nazionali o regionali:                                                          
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per             
lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti (1);                                    
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) impianti di risalita e piste sciistiche;                                     
f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;                                  
g) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico.                                                  
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla                     
realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per                         
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le             
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto                   
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al              
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti            
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la                   
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le           
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o               
regionali.                                                                      
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze                   
superiori ai 1.200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle               
specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate              
zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti                  
sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati,                
mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da                 
strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o                     
subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le                  
attrezzature di cui al terzo comma, solamente:                                  
a) rifugi e bivacchi;                                                           
b) strutture per l'alpeggio;                                                    
c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non              
motorizzati.                                                                    
6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre                  
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal                  
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la              
loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:              
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari,           
fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di              
cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a             
quelle necessarie a dare alloggiamento stagionale agli addetti alle             
strutture per l'alpeggio;                                                       
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
7. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in           
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per cui             
la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                    
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate ai           
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e                    
delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente                
Piano, le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare,               
entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i            
propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:               
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f) del                 
precedente terzo comma, e' consentito solamente per i mezzi necessari           
alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche' per                   
l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di            
opere pubbliche e di pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di           
ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali                 
abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi               
siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di              
spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di                   
soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;                               
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
Art. 13                                                                         
Zone di riqualificazione della costa                                            
e dell'arenile                                                                  
1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della                        
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le            
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili,             
delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile              
nei tratti piu' fortemente compromessi da utilizzazioni                         
turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate,           
o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e             
come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal                 
numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:             
a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli                   
elementi naturali;                                                              
b) (soppressa);                                                                 
c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro                 
distanziamento dalla battigia;                                                  
c bis) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine                    
turistica e della qualita' della costa;                                         
c ter) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo             
delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo            
turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante               
dell'arenile da usi ed elementi incongrui;                                      
d) (soppressa);                                                                 
e) (soppressa);                                                                 
f) (soppressa);                                                                 
g) (soppressa).                                                                 
2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni           
urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi           
definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti                      
prescrizioni (2):                                                               
a) la nuova edificazione e' ammessa solo nelle porzioni piu'                    
arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come                
trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona              
ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai            
varchi a mare. In tali casi e' ammesso un incremento del volume                 
trasferito pari al 5% purche' venga assicurata la rigenerazione                 
ambientale delle aree dismesse;                                                 
b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone                 
urbanizzate in ambito costiero" e' ammesso un incremento di volume              
pari al 10% del volume trasferito purche' venga assicurata la                   
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;                                   
c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di                
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche'             
di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in              
zona incongrua (cosi' come definiti al punto a) e' ammessa solamente            
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai                    
requisiti obbligatori di legge;                                                 
d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri,                   
sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento            
tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di           
servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e                       
igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale           
e regionale. Cio' non dovra' comunque comportare incrementi del                 
numero dei posti letto; (3)                                                     
e) nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi,             
nuovi percorsi per mezzi motorizzati ne' a raso ne' interrati ed in             
genere interventi comportanti un aumento complessivo della                      
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il                 
numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali           
e ciclabili delle strade carrabili.                                             
3. Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture              
per la balneazione si attua mediante la redazione dei Piani degli               
arenili ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive                     
modificazioni.                                                                  
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su             
proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del                  
presente articolo.                                                              
In particolare deve essere perseguita:                                          
a) la riconoscibilita' dei caratteri distintivi locali mediante                 
adeguate tipologie di intervento;                                               
b) la permeabilita' visuale tra la spiaggia e l'edificato                       
retrostante;                                                                    
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della              
fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da              
usi ed elementi incongrui;                                                      
d) il contenimento delle altezze dei manufatti.                                 
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire               
l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla                    
balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la              
riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al            
10% dell'esistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere           
interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi           
balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione           
e capacita' attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e            
di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo                  
capoverso e' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria                
delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture             
per la balneazione e' possibile intervenire nel rispetto degli                  
obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b)                 
attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in                
corrispondenza degli edifici delle citta' delle colonie marine la               
spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere           
favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come                 
arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e                   
strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto                 
definito al successivo art. 16. (4)                                             
4. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti            
nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve            
essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso                     
interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli                    
interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo                       
distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei                  
servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei                    
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e            
previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in                 
corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua. (5)                      
Art. 14                                                                         
Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti                                    
di qualificazione dell'immagine turistica                                       
1. Le zone di salvaguardia delle morfologia costiera ineriscono ad              
ambiti gia' fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle           
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano (6).                      
2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni              
consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il           
perseguimento dei seguenti obiettivi:                                           
- riduzione della occupazione delle aree;                                       
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici             
per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un                  
globale miglioramento della qualita' urbana;                                    
- diversificazione degli usi e delle funzioni;                                  
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della           
L.R. 20/00; (7)                                                                 
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuita' con le           
aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di                  
penetrazione con l'entroterra.                                                  
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma             
valgono le seguenti direttive:                                                  
a) nelle aree di cui al presente articolo e' da incentivare                     
l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica                 
finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno              
all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico           
all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I               
Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque           
non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi: -                 
condizioni urbane di fatto; - grado di riqualificazione richiesto               
all'intervento privato; - relazione inversa alla densita' edilizia              
esistente; - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto                
dell'intervento; - grado di coordinamento e rapporto con progetti e             
programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilita'; (8)                 
b) la previsione di nuova edificazione e' consentita attraverso le              
previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed                    
intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla                     
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovra' essere                 
verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero            
nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche               
zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni           
del medesimo articolo; (9)                                                      
c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in                
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie                  
inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a: -               
verde di quartiere; - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali; -               
zone alberate e radure destinate ad attivita' per il tempo libero; -            
dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con                 
priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza           
turistica e con limitate esigenze edificatorie; (10) - nelle aree               
libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero           
aventi carattere di continuita' con superficie superiore a 8.000 mq.            
sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di                 
eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi              
ricadenti in aree incongrue di cui al precedente articolo 13 o in               
altre aree di cui al presente articolo. La superficie                           
complessivamente investita dagli interventi non potra' essere                   
comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente              
superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al               
Capo A-V della L.R. 20/00, con priorita', di norma, per gli                     
interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune             
potra' consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a               
dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purche'             
convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi            
assicurati alla generalita' dei cittadini in riferimento a quanto               
disposto all'art. A-6, L.R. 20/00; (11)                                         
d bis) nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di qualificazione           
dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova                    
edificazione purche' ricompresi in programmi generali riferiti a                
sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di                       
discontinuita' dell'edificato costiero. Tali programmi devono                   
perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuita' tra             
il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei            
centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica            
delle frange e dei margini urbani in continuita' con il sistema                 
ambientale; (12)                                                                
d ter) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) definiscono            
aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalita'             
di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e               
relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione             
territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali                   
programmi potra' essere prevista l'attuazione anche mediante stralci            
funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere                    
realizzata in coerente continuita' con l'aggregato urbano circostante           
e purche' comporti una occupazione del suolo non superiore al 40%               
dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla                    
precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per              
servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da             
operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono                 
essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli                   
articoli 13 e 16 del presente Piano; (13)                                       
d quater) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) possono             
essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti               
attraverso un accordo di programma cui partecipano la provincia e i             
comuni interessati; (14)                                                        
e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti            
ammissibili dal Piano regolatore generale in conformita' alla L.R. 7            
dicembre 1978, n. 47.                                                           
Art. 16                                                                         
Colonie marine                                                                  
1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:           
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di                     
pertinenza;                                                                     
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una                  
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati                
citta' delle colonie.                                                           
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente               
articolo sono i seguenti:                                                       
1) Misano                                                                       
2) Riccione                                                                     
3) Marano                                                                       
4) Bellaria-Igea Marina                                                         
5) Cesenatico Sud                                                               
6) Cesenatico Nord                                                              
7) Pinarella di Cervia Sud                                                      
8) Pinarella di Cervia Nord                                                     
9) Milano Marittima.                                                            
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie            
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:                                    
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con                     
riferimento agli edifici di maggior pregio;                                     
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e                  
l'arenile;                                                                      
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e              
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'                       
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.                            
4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17            
relative agli edifici delle colonie marine di interesse                         
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno               
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del               
presente Piano.                                                                 
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono                  
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma                  
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.                                 
5 bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve           
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni           
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs n.           
490/99. (15)                                                                    
6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:                           
 1) Le Navi, Cattolica                                                          
 2) Ferrarese, Cattolica                                                        
 3) Reggiana, Riccione                                                          
 4) Novarese, Rimini                                                            
 5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria                                                  
 6) AGIP, Cesenatico                                                            
 7) Varese, Cervia                                                              
 8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia                                    
 9) Croce rossa, Ravenna                                                        
10) Burgo, Riccione                                                             
11) Bolognese, Rimini                                                           
12) Murri, Rimini                                                               
13) Comasco-De Orchi, Rimini                                                    
14) Patronato scolastico, Rimini                                                
15) Forlivese, Rimini                                                           
16) Soresinese, Rimini                                                          
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico                                     
18) Veronese, Cesenatico                                                        
19) Centro climatico marino, Cervia                                             
Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma                 
devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro                    
finalizzati a mantenere l'integrita' materiale, ad assicurare la                
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva                    
funzionalita' dell'edificio, nonche' a garantire il suo miglioramento           
strutturale in riferimento alle norme sismiche. (16)                            
7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale           
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:                              
20) Fusco, Misano                                                               
21) Bertazzoni, Rccione                                                         
22) Primavera, Riccione                                                         
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione                                           
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione                                                  
25) Villa Margherita, Rimini                                                    
26) ENEL, Rimini                                                                
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini                                         
28) (soppresso) (17)                                                            
29) Lanerossi, Gatteo                                                           
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.                                                
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto              
deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono               
essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale            
e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio. (18)             
8. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le             
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i                 
seguenti:                                                                       
31) Villa Il Germoglio, San Mauro                                               
32) S. Monica, Cesenatico                                                       
33) Casa del Mare, CIF di Parma, Cesenatico                                     
34) Madre di Dio, Cesenatico                                                    
35) Ministero degli Interni, Cesenatico                                         
36) Don Bosco, Cesenatico                                                       
37) Mediterranea, Cervia.                                                       
9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse                          
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti           
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie                
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.               
10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalita'             
di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie               
marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai             
precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche               
degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle               
seguenti direttive: (19)                                                        
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia             
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione                    
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino           
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che                  
abbiano valore storico, artistico o documentario; (20)                          
b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici               
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio                        
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione           
ordinaria e straordinaria; (21)                                                 
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle                  
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -              
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a            
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a                 
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come                 
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di                    
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione            
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,                   
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -              
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente           
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari                
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,            
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo             
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e           
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,               
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema                    
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per              
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione            
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto                   
all'attivita' turistica;                                                        
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla           
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o             
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di                
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in               
relazione alla specifica utilizzazione proposta;                                
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui            
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla             
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti                 
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle             
strutture esistenti.                                                            
11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici            
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo           
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente               
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree                
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze            
edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di              
una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di           
pertinenza cosi' come storicamente documentata ed individuata, in               
tali aree sono ammessi interventi aventi carattere di integrazione              
funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio.           
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso                 
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo (22):                         
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente                      
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine             
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al                 
massimo del possibile di interessare arenili;                                   
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti           
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per             
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse                    
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi               
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi                  
esistenti o ricostituibili;                                                     
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.                                    
12. Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,           
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi               
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta                  
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della                  
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel                  
rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema           
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la               
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle            
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento           
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od                
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.                          
13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:                   
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel                 
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti                        
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle              
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed           
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di            
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al                  
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano                
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo                 
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi            
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel                  
programma valgono le previsioni del Piano regolatore in conformita' a           
quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.                     
14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente              
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente           
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e           
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti             
parte del progetto possono essere oggetto di:                                   
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime              
originario a parita' di volume;                                                 
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone            
di cui all'art. 13 con un incremento di volume pari al 15%;                     
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad                   
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima           
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del             
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per                
nuova costruzione.                                                              
15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il                   
programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed              
argomenti di rilevanza sovracomunale. (23)                                      
16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non             
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli               
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di                
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato              
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e              
della demolizione senza ricostruzione.                                          
17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al                  
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri           
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali            
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala               
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di            
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente             
comma 12.                                                                       
Art. 17                                                                         
Zone di tutela dei caratteri ambientali                                         
di laghi, bacini e corsi d'acqua                                                
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:                         
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e            
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole                  
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;                                 
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali           
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le               
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del                
corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle                 
predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti                
degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali           
interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12              
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone            
di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire                            
cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera            
b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad            
interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal               
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente                   
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.                          
3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi            
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui              
alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b)             
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione            
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:                               
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in Piani per l'edilizia economica e popolare, o in Piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in Piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in Piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero              
nelle fasce laterali di cui alla lettera b) del primo comma, diverse            
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni           
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,                
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai                   
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.                        
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo                  
metropolitano ed idroviaria;                                                    
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le                          
telecomunicazioni;                                                              
c) invasi ad usi plurimi;                                                       
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per           
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle                
acque ad usi irrigui;                                                           
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
f) approdi e porti per la navigazione interna;                                  
g) aree attrezzabili per la balneazione;                                        
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al                 
quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione              
nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno           
verificarne oltre alla fattibilita' tecnica ed economica, la                    
compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e                       
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o                        
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto                  
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in              
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere             
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta           
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                             
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,            
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le                          
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei                  
reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che               
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della                 
popolazione di non piu' di un comune ovvero di parti della                      
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti            
di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle                         
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si             
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi                  
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di                
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da               
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.                                
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui             
al quarto comma:                                                                
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con                 
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;           
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non                
motorizzati;                                                                    
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'           
di tempo libero;                                                                
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione             
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la                    
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui             
alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;                         
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al           
precedente sesto comma.                                                         
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto                     
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque                     
consentiti:                                                                     
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente              
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi                   
richiesti;                                                                      
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle                
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;           
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri                 
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei                 
laghi, bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova                      
edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f)                 
dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i                        
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura            
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione                   
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonche' di                   
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed                    
esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.              
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove           
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al            
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29                
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di                   
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici                 
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una               
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli           
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi            
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di           
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura               
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti              
gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio              
comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facolta' di rilasciare           
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina             
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi                  
suddetti programmi.                                                             
12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di                    
pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli                   
insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano,            
ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti              
soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove               
previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e            
risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti. (24)           
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel                
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di                         
pianificazione infraregionale individuano:                                      
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in           
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su            
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;                                 
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici           
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,            
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.              
47, e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui            
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza                       
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono           
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,                        
subordinatamente ad interventi di riassetto;                                    
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione             
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c.            
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere           
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o               
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,            
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;                   
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli                
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il             
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti             
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino              
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente              
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;                                  
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,             
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione                
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;                      
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia             
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi             
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a                    
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);                            
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di                     
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -           
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle                  
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un               
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione            
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento              
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti            
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti           
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della             
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo             
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da              
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi            
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi              
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.                              
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di              
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente              
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di           
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti                        
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli             
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori            
richiesti dalla relativa disciplina.                                            
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche                
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi            
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
Art. 19                                                                         
Zone di particolare interesse                                                   
paesaggistico-ambientale                                                        
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del           
presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di particolare                
interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come              
tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le             
previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano,            
ricomprese nei seguenti casi:                                                   
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come               
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma                        
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non           
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica            
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai              
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,            
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;                              
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di              
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie                
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della               
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2              
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali             
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;                         
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla           
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le                          
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma              
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai            
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;                            
d) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa                   
pubblica, o in Piani per l'edilizia economica e popolare, o in Piani            
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in Piani di             
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del              
presente Piano;                                                                 
e) le aree ricadenti in Piani di recupero di iniziativa privata,                
vigenti alla data di adozione del presente Piano;                               
f) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata           
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in             
Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e            
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle                  
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di             
adozione del presente Piano.                                                    
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse                     
paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo           
comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo,               
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui            
al successivo decimo comma.                                                     
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:                                  
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di               
tipo metropolitano;                                                             
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di              
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le                         
telecomunicazioni;                                                              
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei            
reflui e dei rifiuti (25);                                                      
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie            
prime e/o dei semilavorati;                                                     
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;              
f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che                 
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al                 
secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione             
nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali                   
strumenti, previa verifica della compatibilita' rispetto alle                   
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio                      
interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare            
le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del             
presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto                 
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali           
e regionali.                                                                    
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti           
di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si            
applica alla realizzazione di strade, impianti per                              
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le             
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto                   
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al              
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti            
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la                   
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le           
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o               
regionali.                                                                      
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a                   
strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle               
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:                     
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attivita'              
del tempo libero;                                                               
b) rifugi e posti di ristoro;                                                   
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.                     
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non            
siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e             
b) del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o                
provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti,               
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali             
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel             
rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e             
costruttive locali.                                                             
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle                     
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre                      
disposizioni del presente Piano, puo' definire nelle aree di cui al             
secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei           
valori tutelati attraverso la realizzazione di:                                 
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od            
amovibili e precarie;                                                           
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non              
motorizzati;                                                                    
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od                    
amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attivita' di            
tempo libero.                                                                   
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando                
quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono               
comunque consentiti:                                                            
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora                
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'               
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;                                               
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'                     
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;                 
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di                
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva                 
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade                   
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri                  
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre              
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle               
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori               
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali             
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;           
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e            
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica            
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle             
stesse;                                                                         
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali               
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di             
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e                  
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di                 
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate              
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni                 
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento           
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione              
delle predette opere.                                                           
9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali             
ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono            
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per              
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto                
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli              
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e           
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a            
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della           
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove            
previste in tali piani regolarmente approvati.                                  
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche               
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi                    
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti                        
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:                           
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi           
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed                       
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'                 
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,             
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,                 
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di                  
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture             
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non            
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per                   
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di                   
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di                    
assistenza sanitaria e veterinaria;                                             
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei                   
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,             
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al                 
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;                             
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre                  
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il               
passaggio ai soggetti aventi diritto.                                           
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere                       
individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale                  
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od              
intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola                 
diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al            
primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere             
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonche' la                
compatibilita' delle predette individuazioni con la tutela delle                
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con              
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse            
culturale in essi presenti.                                                     
NOTE:                                                                           
 1) Cosi' modificata dall'art. 9, comma 3 del PTCP di Forli'-Cesena,            
approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2001, n.            
457. Le parole "solidi urbani" sono state soppresse.                            
 2) Cosi' modificato dall'art 24, comma 3 del PTCP di Rimini,                   
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La parola "finalizzata" e' sostitutiva della parola                    
"limitatamente".                                                                
 3) Cosi' modificata dall'art 24, comma 3 lettera d) del PTCP di                
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12               
marzo 2001, n. 2377. Le parole "del miglioramento degli standard di             
servizio e" sono state aggiunte tra le parole "ai fini" e le parole             
"dell'adeguamento".                                                             
 4) Cosi' modificato dall'art. 24, comma 4, lettera f) del PTCP di              
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12               
marzo 2001, n. 2377. Le parole da "Contestualmente" a "capacita'                
attrattiva e al" sono sostitutive del seguente periodo: "Qualora la             
percentuale di riduzione sia superiore al 10% tale eccedenza puo'               
essere utilizzata per la realizzazione di interventi sperimentali di            
diversificazione dell'offerta, che dovranno risultare integrativi               
rispetto alle strutture ordinarie e a".                                         
 5) Cosi' modificato dall'art. 24, comma 5 del PTCP di Rimini,                  
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. Le parole: "previsto il trasferimento dei complessi                    
ricadenti nelle aree in corrispondenza" sono state aggiunte tra le              
parole "varchi a mare" e le parole "degli sbocchi".                             
 6) A seguito della variante approvata con delibera della Giunta                
regionale dell'1 febbraio 2000, n. 93, con la quale e' stata                    
modificata la denominazione della rubrica dell'articolo 14, per "zone           
di salvaguardia delle morfologia costiera" debbono intendersi "zone             
urbanizzate in ambito costiero".                                                
 7) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 2, quarto alinea, del PTCP             
di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12            
marzo 2001, n. 2377. Le parole "delle dotazioni territoriali di cui             
al Capo A-V della L.R. 20/00", sono sostitutive delle parole: "degli            
standard e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente                      
insediate".                                                                     
 8) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 3, lettera a) del PTCP di              
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12               
marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione della lettera a) era            
la seguente: "a) condizione che l'operazione permetta di recuperare             
aree libere da destinare a standard pubblici. I Comuni potranno                 
prevedere un incremento del volume esistente mediamente del 5%,                 
individuando comparti nei quali concentrare l'incremento della                  
volumetria, comunque non inferiore al 20%, in maniera inversamente              
proporzionale alla densita' e direttamente proporzionale alla                   
dimensione finalizzato al recupero ed incremento".                              
 9) Cosi' modificata dall'art. 25, comma 2, sesto alinea del PTCP di            
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12               
marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione della lettera b) era            
la seguente: "b) la nuova edificazione derivante dal trasferimento di           
volumi e' consentita attraverso le previsioni degli strumenti                   
urbanistici generali, comunali e intercomunali, solo allo scopo di              
concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si            
intende soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale in cui             
le aree libere risultino in quantita' uguale (o maggiore)                       
dell'esistente alla data di approvazione del presente Piano. Tale               
bilancio positivo dovra' essere verificato all'interno delle zone di            
cui al presente articolo, ovvero nell'ambito di previsioni coordinate           
che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13,             
nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo".                         
10) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 3, lettera b), secondo                 
alinea del PTCP di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta             
regionale del 12 marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione era            
la seguente: "- aree destinate al soddisfacimento degli standard di             
cui all'articolo 46 della L. R. 47/78 e successive modificazioni;".             
11) Cosi' modificata dall'art. 25, comma 3, lettera c), secondo                 
alinea del PTCP di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta             
regionale del 12 marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione                
della lettera d) era la seguente: "d) nelle aree libere intercluse              
ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere            
di continuita' con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti              
interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote                 
derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi ricadenti in aree            
incongrue di cui al precedente articolo 13 o in altre aree di cui al            
presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli               
interventi non potra' essere comunque superiore al 40% dell'intera              
area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di                   
standard pubblici o di servizi di interesse pubblico. Eventuali e/o             
ulteriori interventi effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a             
condizione che il 50% della realizzazione venga destinata a servizi             
pubblici;".                                                                     
12) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera e) del PTCP di              
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31            
luglio 2001, n. 1595.                                                           
13) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera f del PTCP di               
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31            
luglio 2001, n. 1595.                                                           
14) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera g) del PTCP di              
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31            
luglio 2001, n. 1595.                                                           
15) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 8, del PTCP di Forli'-Cesena             
approvato con delibera della Giunta regionale del 31 luglio 2001, n.            
1595.                                                                           
16) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 4 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione della seconda parte del comma 6             
era la seguente: "Negli edifici di cui al presente comma sono                   
consentiti gli interventi di seguito elencati: a) il restauro degli             
aspetti e degli elementi architettonici, nonche' il ripristino degli            
elementi originali alterati, mediante:  a.1) il restauro o il                   
ripristino dei fronti esterni ed interni; a.2) il restauro o il                 
ripristino dei fronti interni che abbiano elementi o aspetti di                 
pregio; la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e           
orizzontali di pregio e originali; a.3) la conservazione o il                   
ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni; a.4)             
l'eliminazione delle superfetazioni e la ricostruzione di parti                 
eventualmente crollate o demolite; b) le trasformazioni interne, nel            
rispetto degli ambienti e degli elementi di pregio fermo restando               
l'obbligo dell'acquisizione del parere dell'ente competente per gli             
edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39; c) la modifica e/o              
l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari per la               
prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e            
di attuazione di quanto previsto dal DLgs 626/94.".                             
17) Soppresso dall'art. 32 bis, comma 5 del PTCP di Rimini, approvato           
con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001, n. 2377.            
La precedente formulazione del n. 28) era la seguente: "28) ANIEP               
CRI, Bellaria;".                                                                
18) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 5 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione della seconda parte del comma 7             
era la seguente: "Le trasformazioni fisiche consentibili e/o                    
prescritte negli edifici di cui al presente comma riguardano: a) il             
restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi                   
architettonici di pregio caratteristici dell'assetto architettonico             
originario sia esterni che interni; b) il mantenimento o la                     
ricostruzione del sistema degli spazi liberi, esterni; c)                       
l'eliminazione delle superfertazioni; d) la modifica e/o                        
l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari per la               
prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e            
di attuazione di quanto previsto dal DLgs 626/94.".                             
19) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione della prima parte del comma 10              
era la seguente: "Negli edifici delle colonie marine di interesse               
storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio                 
architettonico nonche' nelle rispettive aree di pertinenza valgono le           
seguenti prescrizioni:".                                                        
20) Cosi' modificata dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione della lettera a) era la seguente:           
"a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, e' fatto           
obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni                    
qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi                      
architettonici considerati di pregio;".                                         
21) Cosi' modificata dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione della lettera b) era la seguente:           
"b) e' comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche                   
architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento                          
tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonche'            
la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli                 
impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attivita'           
insediata;".                                                                    
22) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 8 del PTCP di Rimini,              
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione del periodo da "Nel rispetto" a             
"dell'edificio" era la seguente: "E' conseguentemente vietata la                
nuova costruzione di qualsiasi manufatto, e deve essere prevista                
l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui, salvo quanto                  
specificato al precedente comma 10). Ove non sia possibile, per le              
caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di            
pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel              
rispetto delle disposizioni di zona e con i benefici di cui al                  
successivo comma 17".                                                           
23) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 12 del PTCP di Rimini,             
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,           
n. 2377. La precedente formulazione dell'art. 15 era la seguente:               
"15. Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i                    
programmi di cui ai commi 12 e 13 indicheranno i comparti da attuare            
attraverso il Piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta.           
Tali programmi sono assentiti dai Comuni previa acquisizione del                
parere di conformita' agli obiettivi del PTCP fornito                           
dall'Amministrazione provinciale.".                                             
24) Cosi' modificato dall'art. 17, comma 12 del PTCP di                         
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31            
luglio 2001, n. 1595. Le parole "inferiori a 5.000 abitanti" sono               
state soppresse.                                                                
25) Cosi' modificata dall'art. 9, comma 3 del PTCP di Forli'-Cesena,            
approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n.           
1595. La parola "solidi" e' stata soppressa.                                    
FINE                                                                            

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina