DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2002, n. 2567
Pubblicazione del testo coordinato delle norme del PTPR come modificate dal PTCP di Forli'-Cesena (deliberazione della Giunta regionale 1595/01) e dal PTCP di Rimini (deliberazione della Giunta regionale 2377/01)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1338 del 28 gennaio
1993, con la quale e' stato approvato il Piano territoriale
paesistico della Regione Emilia-Romagna (PTPR);
premesso che:
- con propria deliberazione n. 93 dell'1 febbraio 2000 e' stato
approvato il testo coordinato delle norme del PTPR, cosi' come
modificate dal Piano di coordinamento della Provincia di Rimini di
cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 656 dell'11 maggio
1999;
- con deliberazione n. 1595 del 31 luglio 2001 e' stato approvato il
Piano di coordinamento della Provincia di Forli'-Cesena, che, nello
specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni del
PTPR, ha apportato ad esso varianti normative ai sensi dell'art. 7
delle Norme di PTPR e dell'art. 3, comma 9, della L.R. 30 gennaio
1995, n. 6, in particolare per quanto riguarda gli artt. 9, 14, 16,
17, 19;
- con successiva deliberazione n. 2377 del 12 novembre 2001 e' stata
approvata la variante al Piano di coordinamento della Provincia di
Rimini di cui alla citata deliberazione 656/99, con la quale sono
state apportate ulteriori varianti normative al PTPR ai sensi
dell'art. 7 delle Norme di PTPR e dell'art. 3, comma 9 della L.R. 30
gennaio 1995, n. 6, in particolare per quanto riguarda gli artt. 13,
14 e 16;
- al fine della certezza del diritto, entrambe le citate
deliberazioni 1595/01 e 2377/01 danno mandato al Responsabile del
procedimento di curare la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del testo coordinato delle Norme del
PTPR recante le varianti normative approvate con le stesse
deliberazioni;
ritenuto opportuno procedere all'accertamento delle modifiche
apportate alla normativa del PTPR con i citati PTCP delle Province di
Forli'-Cesena e di Rimini, cosi' come approvati;
considerato che:
- le modifiche apportate dal PTCP della Provincia di Forli'-Cesena in
variante alle Norme del PTPR riguardano in particolare:
- l'art. 9 "Sistemi dei crinali e sistema collinare";
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di
qualificazione dell'immagine turistica";
l'art. 16 "Colonie marine";
l'art. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua";
l'art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale";
cui corrispondono i seguenti articoli delle Norme tecniche di
attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Forli'-Cesena cosi' come approvato a seguito delle modificazioni
introdotte con l'accoglimento delle riserve e delle osservazioni
presentate:
- l'art. 9 "Sistemi dei crinali e sistema collinare";
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero";
- l'art. 16 "Colonie marine";
- l'art. n. 17 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua";
- l'art. 19 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale";
- le modifiche apportate dal PTCP della Provincia di Rimini in
variante alle Norme del PTPR riguardano in particolare:
- l'art. 13 "Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile";
- l'art. 14 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di
qualificazione dell'immagine turistica";
- l'art. 16 "Colonie marine";
a cui corrispondono i seguenti articoli delle Norme tecniche di
attuazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Rimini cosi' come approvato a seguito delle modificazioni introdotte
con l'accoglimento delle riserve e delle osservazioni presentate:
- art. 24 "Zona di riqualificazione della costa e dell'arenile";
- art. 25 "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di
qualificazione dell'immagine turistica";
- art. 32 bis "Colonie marine";
- ai fini dell'elaborazione del testo coordinato, e' necessario
armonizzare i richiami interni agli elaborati cartografici e alle
norme tecniche di attuazione dei PTCP di Forli'-Cesena e di Rimini
alle corrispondenti tavole e ai relativi articoli del PTPR; per lo
stesso motivo devono essere soppressi i richiami agli elaborati
tecnici aggiuntivi dei medesimi PTCP;
considerato, inoltre, che:
- con l'art. 16 del PTCP di Forli'-Cesena e' stato modificato il
corrispondente articolo 16 del PTPR aggiungendo dopo il comma 5 i
seguenti commi 6, 7 e 8:
"6. Gli interventi ammessi, per gli edifici delle colonie marine di
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico,
di cui al successivo comma 9, devono essere coerenti con i criteri e
i metodi del restauro diretti a mantenere l'integrita' materiale e ad
assicurare la conservazione e la protezione dei valori culturali e la
complessiva funzionalita' dell'edificio, nonche' il miglioramento
strutturale qualora gli edifici interessati siano situati nelle zone
dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente.
7. Gli strumenti di pianificazione comunale devono precisare le
modalita' di intervento sugli edifici delle colonie marine di
complessivo e limitato pregio architettonico, di cui ai seguenti
commi 9 e 10, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli
immobili insistenti sul proprio territorio nel rispetto delle
seguenti direttive:
- il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione
unitaria;
- dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti
gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano un
valore storico, artistico e documentario. Fino all'approvazione di
tali strumenti comunali sugli edifici delle colonie marine di
complessivo e limitato pregio architettonico sono ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
8. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs
490/99.";
- successivamente, l'art. 32 bis della citata variante al PTCP di
Rimini ha ulteriormente modificato lo stesso art. 16 del PTPR;
- in tale sede, pur conservando il contenuto dei sopra riportati
commi, l'art. 32 bis ha modificato la dislocazione del loro contenuto
all'interno dell'articolo;
- infatti, mentre il contenuto dei sopra citati commi 6 e 7 e' stato
riportato all'interno, rispettivamente, dei commi 4 e 6 dell'art. 32
bis del PTCP di Rimini, approvato in variante al PTPR, lo stesso non
avviene per quanto riguarda il sopra citato comma 8, il cui contenuto
e' inserito all'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 32 bis, non
approvato in variante del PTPR;
- pertanto, si ritiene di approvare le modifiche in variante all'art.
16 del PTPR cosi' come apportate dall'art. 32 bis del PTCP di Rimini,
salvo confermare la variante di cui al comma 8 dell'art. 16 del PTCP
di Forli'-Cesena;
considerato, infine, che:
- in sede di approvazione del testo coordinato degli articoli 12, 13,
14 e 16 del PTPR con le varianti introdotte dal Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Rimini, attuata dalla citata
deliberazione della Giunta regionale 93/00, e' stata modificata la
rubrica dell'art. 14 del PTPR da "Zone di salvaguardia della
morfologia costiera" a "Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti
di qualificazione dell'immagine turistica", mentre non e' stato
variato il contenuto dello stesso art. 14;
- pertanto, al fine di riportare a coerenza il testo normativo, per
"zone di salvaguardia della morfologia costiera" si deve intendere
"zone urbanizzate in ambito costiero";
constatato che gli articoli 9, 14, 16, 17 e 19 del PTPR sono stati
modificati dal PTCP di Forli'-Cesena cosi' come segue:
Art. 9
Al comma 3, lettera c) dell'art. 9 la parola "solidi urbani" e'
soppressa.
Art. 14
Al comma 3 dell'art. 14, dopo la lettera "d)" sono inserite le
seguenti lettere:
"d bis) nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di
qualificazione dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di
nuova edificazione purche' ricompresi in programmi generali riferiti
a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di
discontinuita' dell'edificato costiero. Tali programmi devono
perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuita' tra
il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei
centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica
delle frange e dei margini urbani in continuita' con il sistema
ambientale;
d ter) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) definiscono
aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalita'
di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e
relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione
territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali
programmi potra' essere prevista l'attuazione anche mediante stralci
funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere
realizzata in coerente continuita' con l'aggregato urbano circostante
e purche' comporti una occupazione del suolo non superiore al 40%
dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla
precedente lettera b) e garatisca l'utilizzo del restante 60% per
servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da
operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono
essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 13 e 16 del presente Piano;
d quater) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) possono
essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti
attraverso un accordo di programma cui partecipano la provincia e i
comuni interessati;".
Art. 16
Dopo il comma 5, viene aggiunto il seguente comma:
"5 bis) Per i progetti relativi agli edifici delle suddette colonie
marine deve essere acquisito il parere della competente
Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici nei casi
previsti dall'art. 5 del DLgs 490/99.".
Art. 17
Al comma 12 dell'art. 17 le parole "inferiori a 5.000 abitanti" sono
soppresse.
Art. 19
Al comma 3, lettera c), dell'art. 19 la parola "solidi" e' soppressa.
Constatato, inoltre, che gli articoli 13, 14 e 16 del PTPR sono stati
modificati dal PTCP di Rimini cosi' come segue:
Art. 13
Al comma 2 dell'art. 13 la parola "limitatamente" e' sostituita dalla
parola "finalizzata".
Al comma 2, lettera d) dell'art. 13 tra le parole "ai fini" e le
parole "dell'adeguamento" sono inserite le seguenti parole: "del
miglioramento degli standard di servizio e".
Al comma 3 dell'art. 13 le parole da "Qualora" a "strutture ordinarie
e" sono cosi' sostituite:
"Contestualmente, i suddetti piani possono prevedere interventi di
diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi balneari e
per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione e
capacita' attrattiva ed al".
Al comma 4 dell'art. 13 tra le parole "varchi a mare" e le parole
"degli sbocchi" sono inserite le seguenti parole: "previsto il
trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza".
Art. 14
Al comma 2, quarto alinea, dell'art. 14 le parole "degli standard e
dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate" sono
sostituite dalle seguenti parole: "delle dotazioni territoriali di
cui al Capo A-V della L.R. 20/00".
Al comma 3, lettera a) dell'art. 14 le parole da "a condizione" a
"medesimo articolo." Sono cosi' sostituite: "finalizzato al recupero
ed incremento di spazi comuni di soggiorno all'aperto, verde privato,
servizi di pubblico interesse e/o pubblico all'interno di progetti di
riqualificazione del tessuto urbano. I Comuni potranno prevedere un
incremento del volume esistente comunque non superiore al 20%,
ponderato da cinque criteri valutativi:
- condizioni urbane di fatto;
- grado di riqualificazione richiesto all'intervento privato;
- relazione inversa alla densita' edilizia esistente;
- relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto
dell'intervento;
- grado di coordinamento e rapporto con progetti e programmi di
arredo urbano e miglioramento della mobilita';".
Al comma 3 dell'art. 14, la lettera b) e' cosi' sostituita:
"b) la previsione di nuova edificazione e' consentita attraverso le
previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed
intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovra' essere
verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero
nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche
zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni
del medesimo articolo;".
Al comma 3, lettera c) dell'art. 14, secondo alinea e' cosi'
sostituito: "- dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R.
20/00, con priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte
all'utenza turistica e con limitate esigenze edificatorie;".
Al comma 3, lettera d) dell'art. 14 le parole da "di standard
pubblici" a "servizi pubblici" sono cosi' sostituite: "dotazioni
territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con priorita', di
norma, per gli interventi e funzioni con limitate esigenze
edificatorie. Il Comune potra' consentire l'utilizzo del sottosuolo
dell'area destinata a dotazione territoriale per interventi di
iniziativa privata purche' convenzionati e volti ad ampliare o
articolare l'offerta dei servizi assicurati alla generalita' dei
cittadini in riferimento a quanto disposto all'art. A-6, L.R.
20/00;".
Art. 16
Al comma 6 dell'art. 16, dopo il n. 19), le parole da "negli edifici"
a "dal DLgs 626/94" sono cosi' sostituite: "Gli interventi ammessi
per gli edifici di cui al presente comma devono essere coerenti con i
criteri e i metodi del restauro finalizzati a mantenere l'integrita'
materiale, ad assicurare la tutela e conservazione dei valori
culturali e la complessiva funzionalita' dell'edificio, nonche' a
garantire il suo miglioramento strutturale in riferimento alle norme
sismiche.".Al comma 7 dell'art. 16, e' soppresso il n. 28.
Al comma 7 dell'art. 16, dopo il n. 30), le parole da "Le
trasformazioni" a "dal DLgs 626/94" sono cosi' sostituite: "Per gli
edifici delle colonie di cui al precedente comma il progetto deve
individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere
conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e
volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio.".
Al comma 10 dell'art. 16, le parole da "Gli strumenti" a "delle
seguenti direttive", sono cosi' sostituite: "Gli strumenti di
pianificazione comunale precisano le modalita' di intervento sugli
edifici e le aree di pertinenza delle colonie marine di complessivo e
di limitato pregio architettonico di cui ai precedenti commi, con
riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili ubicati
nel proprio territorio, nel rispetto delle seguenti direttive:".
Al comma 10 dell'art. 16, la lettera a) e' cosi' sostituita:
"a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che
abbiano valore storico, artistico o documentario;".
Al comma 10 dell'art. 16, la lettera b) e' cosi' sostituita:
"b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria;".
Al comma 11 dell'art. 16, le parole da "E' conseguentemente" a
"successivo comma 17", sono cosi' sostituite: "Nel rispetto di tale
principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria
comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza cosi' come
storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi
interventi aventi carattere di integrazione funzionale rispetto alla
destinazione d'uso principale dell'edificio.".
Il comma 15 dell'art. 16, e' cosi' sostituito:
"15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il
programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed
argomenti di rilevanza sovracomunale.";
dato atto che:
- le norme del PTPR modificate, di cui all'allegato alla presente
delibera, esplicano la loro efficacia su tutto il territorio
regionale;
- per il territorio della Provincia di Forli'-Cesena trova integrale
applicazione la normativa del PTCP approvato dalla Giunta regionale
con delibera n. 1595 del 31 luglio 2001, in quanto coordina le
varianti al PTPR con le specificazioni ed integrazioni allo stesso di
competenza del livello provinciale;
- alla stessa stregua, per il territorio della Provincia di Rimini
trova integrale applicazione la normativa del PTCP approvato dalla
Giunta regionale con delibera n. 2377 del 31 luglio 2001, in quanto
coordina le varianti al PTPR con le specificazioni ed integrazioni
allo stesso di competenza del livello provinciale;
dato atto, inoltre, dei pareri favorevoli espressi sul presente
provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
2774/01:
- di legittimita', espresso dal Direttore generale della Direzione
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli;
- di regolarita' tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela del paesaggio, dott. Giancarlo Poli, e dal
Responsabile del Servizio Programmazione territoriale, dott. Paolo
Mattiussi;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la redazione del testo coordinato degli articoli 9,
13, 14, 16, 17 e 19 delle Norme del PTPR di cui alla delibera del
Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993 e alla deliberazione
della Giunta regionale n. 93 dell'1 febbraio 2000, con le modifiche
introdotte dal Piano territoriale di coordinamento della Provincia di
Forli'-Cesena, approvato con delibera della Giunta regionale n. 1595
del 31 luglio 2001, oltre che dal Piano territoriale di coordinamento
della Provincia di Rimini, approvato con delibera della Giunta
regionale n. 2377 del 12 novembre 2001, cosi' come riportato
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2) di dare mandato al responsabile del procedimento di curare la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del testo coordinato delle norme del PTPR di cui al precedente punto
1).
ALLEGATO
Testo coordinato degli articoli 9, 13, 14, 16, 17 e 19 delle Norme
del PTPR con le modifiche introdotte dal Piano territoriale di
coordinamento della Provincia di Forli'-Cesena e dal Piano
territoriale di coordinamento della Provincia di Rimini
PARTE II
LA TUTELA DELL'IDENTITA' CULTURALE
DEL TERRITORIO
TITOLO III
Sistemi, zone ed elementi
strutturanti la forma del territorio
Art. 9
Sistema dei crinali e sistema collinare
1. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale e
subregionale, relativamente ai territori inclusi nel sistema dei
crinali e in quello collinare, come tali indicati e delimitati nelle
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, e comunque
nell'ambito montano, fermo restando il rispetto delle specifiche
disposizioni dettate dal medesimo presente Piano per determinate zone
ed elementi ricadenti entro la predetta delimitazione, sono tenuti ad
uniformarsi agli indirizzi seguenti:
a) devono essere definite le limitazioni all'altezza ed alle sagome
dei manufatti edilizi necessarie per assicurare la salvaguardia degli
scenari d'insieme e la tutela delle particolarita' geomorfologiche
nelle loro caratteristiche sistemiche, nonche', per quanto riguarda
specificamente il sistema dei crinali, per assicurare la visuale
degli stessi;
b) gli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di
servizio, pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali,
commerciali, turistiche e residenziali, devono essere
prioritariamente reperiti all'interno della perimetrazione del
territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione e'
ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno
non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e
comunque in sostanziale contiguita' con il sistema insediativo
esistente;
c) devono essere individuate le aree al di sopra del limite storico
all'insediamento umano stabile, ove prevedere esclusivamente
strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi
non motorizzati.
2. Gli strumenti di pianificazione infraregionale approfondiscono e
specificano il sistema dei crinali quale sistema di configurazione
del territorio e di connotazione paesistico-ambientale e formulano
nei confronti dei Comuni criteri e direttive per la loro tutela,
articolati anche per aree paesistiche e unita' di paesaggio.
3. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la
loro delimitazione, vale la prescrizione per cui la realizzazione di
infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate
e' subordinata alla loro previsione mediante strumenti di
pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza,
alla valutazione di impatto ambientale secondo le procedure
eventualmente previste dalle leggi vigenti, fermo restando l'obbligo
della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale delle
opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie,
nazionali o regionali:
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di
tipo metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per
lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti (1);
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
e) impianti di risalita e piste sciistiche;
f) percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
g) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione di cui al terzo comma non si applica alla
realizzazione di strade, impianti a rete e puntuali per
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.
5. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma e ad altezze
superiori ai 1.200 metri, fermo sempre restando il rispetto delle
specifiche disposizioni dettate dal presente Piano per determinate
zone ed elementi ricadenti entro la delimitazione dei predetti
sistemi, vale la prescrizione per cui possono essere realizzati,
mediante interventi di nuova costruzione, ove siano previsti da
strumenti di pianificazione o di programmazione regionali o
subregionali, oltre che, eventualmente, le infrastrutture e le
attrezzature di cui al terzo comma, solamente:
a) rifugi e bivacchi;
b) strutture per l'alpeggio;
c) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non
motorizzati.
6. Nell'ambito dei sistemi di cui al primo comma, fermo sempre
restando il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal
presente Piano per determinate zone ed elementi ricadenti entro la
loro delimitazione, possono comunque essere previsti e consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari,
fermo restando che nei territori interessati dalle prescrizioni di
cui al quinto comma le strutture abitative devono essere limitate a
quelle necessarie a dare alloggiamento stagionale agli addetti alle
strutture per l'alpeggio;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
7. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera c) del sesto comma non devono in
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per cui
la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate ai
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
8. Nell'ambito del sistema dei crinali, come tale indicato e
delimitato nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente
Piano, le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo presente Piano, i
propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali, ed esclusi i percorsi di cui alla lettera f) del
precedente terzo comma, e' consentito solamente per i mezzi necessari
alle attivita' agricole, zootecniche e forestali, nonche' per
l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di
opere pubbliche e di pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di
ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali
abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi
siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di
spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di
soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
Art. 13
Zone di riqualificazione della costa
e dell'arenile
1. Gli strumenti di pianificazione e di attuazione della
pianificazione, comunali od intercomunali, definiscono l'assetto, le
trasformazioni prescritte e quelle consentite, gli usi ammissibili,
delle zone di riqualificazione della costa, interessanti l'arenile
nei tratti piu' fortemente compromessi da utilizzazioni
turistico-balneari e le adiacenti aree prevalentemente non edificate,
o scarsamente edificate, contigue ad aree fortemente urbanizzate, e
come tali indicate e delimitate nelle tavole contrassegnate dal
numero 1 del presente Piano, nel rispetto delle direttive seguenti:
a) deve essere favorita la ricostruzione e la fruizione degli
elementi naturali;
b) (soppressa);
c) deve essere promosso l'accorpamento dei manufatti ed il loro
distanziamento dalla battigia;
c bis) deve essere perseguito il miglioramento dell'immagine
turistica e della qualita' della costa;
c ter) deve essere perseguito il riordino tipologico e distributivo
delle strutture per la balneazione funzionale all'apparato ricettivo
turistico anche attraverso il disimpegno della fascia retrostante
dell'arenile da usi ed elementi incongrui;
d) (soppressa);
e) (soppressa);
f) (soppressa);
g) (soppressa).
2. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse trasformazioni
urbanistiche ed edilizie finalizzate al perseguimento degli obiettivi
definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti
prescrizioni (2):
a) la nuova edificazione e' ammessa solo nelle porzioni piu'
arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come
trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona
ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai
varchi a mare. In tali casi e' ammesso un incremento del volume
trasferito pari al 5% purche' venga assicurata la rigenerazione
ambientale delle aree dismesse;
b) qualora il trasferimento si realizzi nell'ambito delle "zone
urbanizzate in ambito costiero" e' ammesso un incremento di volume
pari al 10% del volume trasferito purche' venga assicurata la
rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
c) gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione nonche'
di adeguamento ai requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in
zona incongrua (cosi' come definiti al punto a) e' ammessa solamente
la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adeguamento ai
requisiti obbligatori di legge;
d) per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri,
sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento
tecnologico e strutturale ai fini del miglioramento degli standard di
servizio e dell'adeguamento alle normative di sicurezza e
igienico-sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale
e regionale. Cio' non dovra' comunque comportare incrementi del
numero dei posti letto; (3)
e) nelle aree incongrue non devono essere previsti nuovi parcheggi,
nuovi percorsi per mezzi motorizzati ne' a raso ne' interrati ed in
genere interventi comportanti un aumento complessivo della
impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il
numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali
e ciclabili delle strade carrabili.
3. Il riordino e la riqualificazione dei servizi e delle strutture
per la balneazione si attua mediante la redazione dei Piani degli
arenili ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/78 e successive
modificazioni.
I Comuni in forma singola o associata redigono tali piani, anche su
proposta di soggetti privati, nel rispetto degli obiettivi del
presente articolo.
In particolare deve essere perseguita:
a) la riconoscibilita' dei caratteri distintivi locali mediante
adeguate tipologie di intervento;
b) la permeabilita' visuale tra la spiaggia e l'edificato
retrostante;
c) il riordino della spiaggia anche attraverso il disimpegno della
fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da
usi ed elementi incongrui;
d) il contenimento delle altezze dei manufatti.
Nella redazione dei piani di cui sopra i Comuni devono perseguire
l'accorpamento dei manufatti precari esistenti dedicati alla
balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la
riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al
10% dell'esistente. Contestualmente, suddetti piani possono prevedere
interventi di diversificazione dell'offerta di attrezzature e servizi
balneari e per la vita di spiaggia innovativi e di congrua dimensione
e capacita' attrattiva ed al servizio di ampie porzioni di arenile e
di aree ad esse connesse. In assenza dei piani di cui al primo
capoverso e' consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria
delle strutture esistenti. Nei tratti di arenile privi di strutture
per la balneazione e' possibile intervenire nel rispetto degli
obiettivi e dei principi di cui alle precedenti lettere a) e b)
attraverso gli strumenti indicati al primo capoverso. Qualora in
corrispondenza degli edifici delle citta' delle colonie marine la
spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere
favorito l'utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come
arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e
strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto
definito al successivo art. 16. (4)
4. Nelle zone di cui al presente articolo non devono essere previsti
nuovi complessi turistici all'aperto. Per i complessi esistenti deve
essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso
interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli
interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo
distanziamento dalla battigia delle attrezzature di base e dei
servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei
complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e
previsto il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in
corrispondenza degli sbocchi a mare dei corsi d'acqua. (5)
Art. 14
Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti
di qualificazione dell'immagine turistica
1. Le zone di salvaguardia delle morfologia costiera ineriscono ad
ambiti gia' fortemente urbanizzati e sono individuate come tali nelle
tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano (6).
2. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 le trasformazioni
consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione della occupazione delle aree;
- valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici
per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un
globale miglioramento della qualita' urbana;
- diversificazione degli usi e delle funzioni;
- realizzazione delle dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della
L.R. 20/00; (7)
- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuita' con le
aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di
penetrazione con l'entroterra.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma
valgono le seguenti direttive:
a) nelle aree di cui al presente articolo e' da incentivare
l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica
finalizzato al recupero ed incremento di spazi comuni di soggiorno
all'aperto, verde privato, servizi di pubblico interesse e/o pubblico
all'interno di progetti di riqualificazione del tessuto urbano. I
Comuni potranno prevedere un incremento del volume esistente comunque
non superiore al 20%, ponderato da cinque criteri valutativi: -
condizioni urbane di fatto; - grado di riqualificazione richiesto
all'intervento privato; - relazione inversa alla densita' edilizia
esistente; - relazione diretta alla dimensione dell'area oggetto
dell'intervento; - grado di coordinamento e rapporto con progetti e
programmi di arredo urbano e miglioramento della mobilita'; (8)
b) la previsione di nuova edificazione e' consentita attraverso le
previsioni degli strumenti urbanistici generali, comunali ed
intercomunali, esclusivamente allo scopo di concorrere alla
qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo dovra' essere
verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo ovvero
nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche
zone di cui al precedente articolo 13 nel rispetto delle disposizioni
del medesimo articolo; (9)
c) le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in
ambito costiero aventi carattere di continuita' con superficie
inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a: -
verde di quartiere; - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali; -
zone alberate e radure destinate ad attivita' per il tempo libero; -
dotazioni territoriali di cui al Capo A-V della L.R. 20/00, con
priorita', di norma, per gli interventi e funzioni rivolte all'utenza
turistica e con limitate esigenze edificatorie; (10) - nelle aree
libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero
aventi carattere di continuita' con superficie superiore a 8.000 mq.
sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di
eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi
ricadenti in aree incongrue di cui al precedente articolo 13 o in
altre aree di cui al presente articolo. La superficie
complessivamente investita dagli interventi non potra' essere
comunque superiore al 40% dell'intera area destinando la rimanente
superficie alla realizzazione di dotazioni territoriali di cui al
Capo A-V della L.R. 20/00, con priorita', di norma, per gli
interventi e funzioni con limitate esigenze edificatorie. Il Comune
potra' consentire l'utilizzo del sottosuolo dell'area destinata a
dotazione territoriale per interventi di iniziativa privata purche'
convenzionati e volti ad ampliare o articolare l'offerta dei servizi
assicurati alla generalita' dei cittadini in riferimento a quanto
disposto all'art. A-6, L.R. 20/00; (11)
d bis) nelle aree individuate dai PTCP come "ambiti di qualificazione
dell'immagine turistica" sono consentiti interventi di nuova
edificazione purche' ricompresi in programmi generali riferiti a
sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di
discontinuita' dell'edificato costiero. Tali programmi devono
perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuita' tra
il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei
centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica
delle frange e dei margini urbani in continuita' con il sistema
ambientale; (12)
d ter) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) definiscono
aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalita'
di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e
relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione
territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/00; per tali
programmi potra' essere prevista l'attuazione anche mediante stralci
funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere
realizzata in coerente continuita' con l'aggregato urbano circostante
e purche' comporti una occupazione del suolo non superiore al 40%
dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla
precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per
servizi pubblici e ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da
operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono
essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 13 e 16 del presente Piano; (13)
d quater) i programmi di cui alla precedente lettera d bis) possono
essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti
attraverso un accordo di programma cui partecipano la provincia e i
comuni interessati; (14)
e) per l'edificazione esistente sono ammessi gli interventi definiti
ammissibili dal Piano regolatore generale in conformita' alla L.R. 7
dicembre 1978, n. 47.
Art. 16
Colonie marine
1. Le tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano indicano:
a) gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di
pertinenza;
b) i perimetri degli ambiti territoriali caratterizzati da una
rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati
citta' delle colonie.
2. Gli ambiti di cui alla lettera b) del primo comma del presente
articolo sono i seguenti:
1) Misano
2) Riccione
3) Marano
4) Bellaria-Igea Marina
5) Cesenatico Sud
6) Cesenatico Nord
7) Pinarella di Cervia Sud
8) Pinarella di Cervia Nord
9) Milano Marittima.
3. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie
e sulle citta' delle colonie sono rivolti a:
a) conservare le testimonianze storico-architettoniche, con
riferimento agli edifici di maggior pregio;
b) consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e
l'arenile;
c) favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e
delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualita'
turistico-abitativa l'attuale conurbazione costiera.
4. Le direttive di cui ai commi 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17
relative agli edifici delle colonie marine di interesse
storico-testimoniale ed alle rispettive aree di pertinenza, hanno
l'efficacia di cui al terzo comma dell'articolo 4 delle norme del
presente Piano.
5. Le disposizioni di cui al successivo comma 10 costituiscono
prescrizioni ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma
dell'articolo 4 delle norme del presente Piano.
5 bis. Per i progetti relativi agli edifici delle colonie marine deve
essere acquisito il parere della competente Soprintendenza per i Beni
ambientali e architettonici nei casi previsti dall'art. 5 del DLgs n.
490/99. (15)
6. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di complessivo pregio architettonico sono i seguenti:
1) Le Navi, Cattolica
2) Ferrarese, Cattolica
3) Reggiana, Riccione
4) Novarese, Rimini
5) Ferrovieri OPAFS, Bellaria
6) AGIP, Cesenatico
7) Varese, Cervia
8) Monopoli di Stato ex Montecatini, Cervia
9) Croce rossa, Ravenna
10) Burgo, Riccione
11) Bolognese, Rimini
12) Murri, Rimini
13) Comasco-De Orchi, Rimini
14) Patronato scolastico, Rimini
15) Forlivese, Rimini
16) Soresinese, Rimini
17) Fratelli Baracca/Bergamasca, Cesenatico
18) Veronese, Cesenatico
19) Centro climatico marino, Cervia
Gli interventi ammessi per gli edifici di cui al presente comma
devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro
finalizzati a mantenere l'integrita' materiale, ad assicurare la
tutela e conservazione dei valori culturali e la complessiva
funzionalita' dell'edificio, nonche' a garantire il suo miglioramento
strutturale in riferimento alle norme sismiche. (16)
7. Gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale
di limitato pregio architettonico sono i seguenti:
20) Fusco, Misano
21) Bertazzoni, Rccione
22) Primavera, Riccione
23) Adriatica Soliera-Carpi, Riccione
24) OPAFS Ferrovieri, Riccione
25) Villa Margherita, Rimini
26) ENEL, Rimini
27) Villaggio Ragazzi Bresciana, Rimini
28) (soppresso) (17)
29) Lanerossi, Gatteo
30) Opera Bonomelli, Cesenatico.
Per gli edifici delle colonie di cui al presente comma il progetto
deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono
essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale
e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio. (18)
8. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le
caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i
seguenti:
31) Villa Il Germoglio, San Mauro
32) S. Monica, Cesenatico
33) Casa del Mare, CIF di Parma, Cesenatico
34) Madre di Dio, Cesenatico
35) Ministero degli Interni, Cesenatico
36) Don Bosco, Cesenatico
37) Mediterranea, Cervia.
9. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse
storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti
territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie
marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.
10. Gli strumenti di pianificazione comunale precisano le modalita'
di intervento sugli edifici e le aree di pertinenza delle colonie
marine di complessivo e di limitato pregio architettonico di cui ai
precedenti commi, con riferimento alle specifiche caratteristiche
degli immobili ubicati nel proprio territorio, nel rispetto delle
seguenti direttive: (19)
a) il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia
l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione
unitaria, e dovra' essere assicurata la conservazione o il ripristino
di tutti gli elementi archittettonici, interni ed esterni, che
abbiano valore storico, artistico o documentario; (20)
b) fino all'approvazione di tali strumenti comunali sugli edifici
delle colonie marine di complessivo e di limitato pregio
architettonico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria; (21)
c) sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per: -
attivita' ricettive specialistiche, intese come le attivita' volte a
rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a
gestione unitaria; - attivita' ricettive ordinarie, intese come
attivita' volte a rispondere alla domanda indifferenziata di
soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione
d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande,
residenze turistico-alberghiere, ostelli, cliniche della salute; -
abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente
a dare alloggiamento ed a consentire lo svolgimento di peculiari
attivita' a determinate comunita' o gruppi, quali collegi, convitti,
studentati, ospizi e ricoveri; - strutture culturali e per il tempo
libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e
di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione,
scuole, musei, sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema
multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per
scambi internazionali; - attrezzature complementari alla balneazione
anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto
all'attivita' turistica;
d) l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla
precedente lettera c) e' comunque subordinata all'apprestamento e/o
alla disponibilita' di spazi per il ricovero od il parcheggio di
autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in
relazione alla specifica utilizzazione proposta;
e) nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui
le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla
realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti
secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle
strutture esistenti.
11. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici
delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente
rivolte alla conservazione e/o al ripristino in quanto tali aree
costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze
edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di
una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di
pertinenza cosi' come storicamente documentata ed individuata, in
tali aree sono ammessi interventi aventi carattere di integrazione
funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio.
Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso
complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo (22):
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente
indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine
di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al
massimo del possibile di interessare arenili;
- parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per
l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse
soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi
interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi
esistenti o ricostituibili;
- elementi di arredo, amovibili e/o precari.
12. Negli ambiti denominati citta' delle colonie ogni trasformazione,
fisica e/o funzionale e' subordinata alla formazione di programmi
unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta
turistica, anche attraverso il recupero dell'identita' e della
riconoscibilita' locale. Tali programmi devono perseguire, nel
rispetto delle disposizioni dettate dal presente Piano per il sistema
o le zone cui eventualmente ineriscono gli ambiti interessati, la
generale finalita' del ripristino della conformazione naturale delle
aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento
per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od
apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.
13. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire:
l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel
contesto in termini di accessibilita', servizi e aspetti
paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle
rispettive aree di pertinenza, nonche' di eventuali ulteriori aree ed
edifici ricadenti all'interno delle citta' delle colonie, oggetto di
intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al
programma ed i reciproci impegni. Per gli edifici, che non siano
colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo
pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi
nel perimetro delle citta' delle colonie ma non ricomprese nel
programma valgono le previsioni del Piano regolatore in conformita' a
quanto disposto dalla normativa di zona del presente Piano.
14. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente
comma 12 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente
comma 13, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e
gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti
parte del progetto possono essere oggetto di:
a) accorpamento in loco di 2 o piu' edifici all'interno del sedime
originario a parita' di volume;
b) demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle zone
di cui all'art. 13 con un incremento di volume pari al 15%;
c) demolizione con trasferimento all'interno dell'art. 13, ad
esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima
strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del
5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per
nuova costruzione.
15. Prima dell'approvazione definitiva da parte del Comune il
programma e' inviato alla Provincia per un parere sugli aspetti ed
argomenti di rilevanza sovracomunale. (23)
16. In assenza dei programmi di cui ai precedenti commi 12 e 13 non
e' consentita alcuna trasformazione, fisica e/o funzionale, degli
edifici classificati come colonie, che non siano classificate di
interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato
pregio architettonico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e
della demolizione senza ricostruzione.
17. Gli strumenti programmatici relativi agli ambiti di cui al
presente articolo possono prevedere motivate rettifiche dei perimetri
di tali ambiti, sia per portarli a coincidere con suddivisioni reali
rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala
maggiore, sia per includervi ulteriori immobili ove cio' consenta di
meglio perseguire le finalita' e gli obiettivi di cui al precedente
comma 12.
Art. 17
Zone di tutela dei caratteri ambientali
di laghi, bacini e corsi d'acqua
1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del
corso d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle
predette zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti
degli invasi ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali
interessino altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12
della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad articolare le zone
di cui alla precedente lettera a) nonche' a definire
cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla lettera
b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni vengano ad
interessare altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal
presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente
limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui
alla lettera a., ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b)
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, o in Piani per l'edilizia economica e popolare, o in Piani
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in Piani di
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del
presente Piano;
e) le aree ricadenti in Piani di recupero di iniziativa privata,
vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in
Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di
adozione del presente Piano.
4. Per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero
nelle fasce laterali di cui alla lettera b) del primo comma, diverse
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.
5. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo
metropolitano ed idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle
acque ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al
quarto comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione
nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno
verificarne oltre alla fattibilita' tecnica ed economica, la
compatibilita' rispetto alle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche del territorio interessato direttamente o
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei
reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che
abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della
popolazione di non piu' di un comune ovvero di parti della
popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti
di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui
al quarto comma:
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non
motorizzati;
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'
di tempo libero;
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui
alla lettera g. del quinto comma del presente articolo;
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al
precedente sesto comma.
8. Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque
consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi
richiesti;
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei
laghi, bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova
edificazione dei manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f)
dell'ottavo comma, l'utilizzazione agricola del suolo, i
rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura
da legno, al fine di favorire il riformarsi della vegetazione
spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonche' di
consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo.
11. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti
gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio
comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facolta' di rilasciare
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi
suddetti programmi.
12. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di
pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli
insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano,
ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti
soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove
previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e
risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti. (24)
13. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di
pianificazione infraregionale individuano:
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,
procedere ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 7 dicembre 1978, n.
47, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,
subordinatamente ad interventi di riassetto;
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c.
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti,
od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione
delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a
riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi: -
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento
dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti
dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti
parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della
Regione, della Provincia o del Comune; - sono definiti, non dovendo
comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da
definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi
tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi
insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori
richiesti dalla relativa disciplina.
15. Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di
assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
Art. 19
Zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del
presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di particolare
interesse paesaggistico-ambientale, individuate e perimetrate come
tali nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano le
previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione del presente Piano,
ricomprese nei seguenti casi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come
tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, i Comuni, ove non
siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica
propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai
commi quinto e seguenti dell'articolo 14 della L.R. 7 dicembre 1978,
n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di
completamento, nonche' le zone aventi le caratteristiche proprie
delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della
L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del DM 2
aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in programmi pluriennali
di attuazione alla data di adozione del presente Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le
caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma
dell'articolo 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in zone F ai
sensi dell'articolo 2 del DM 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, o in Piani per l'edilizia economica e popolare, o in Piani
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in Piani di
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del
presente Piano;
e) le aree ricadenti in Piani di recupero di iniziativa privata,
vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f) le aree ricadenti in Piani particolareggiati di iniziativa privata
ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in
Piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967, n. 765, e
successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle
relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di
adozione del presente Piano.
2. Nelle aree ricadenti nelle zone di particolare interesse
paesaggistico-ambientale diverse da quelle di cui al precedente primo
comma valgono le prescrizioni dettate dai successivi commi terzo,
quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, e le direttive di cui
al successivo decimo comma.
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, nonche' ferroviaria anche se di
tipo metropolitano;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento, nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei
reflui e dei rifiuti (25);
d) sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie
prime e/o dei semilavorati;
e) impianti di risalita e piste sciistiche nelle zone di montagna;
f) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico sono ammesse nelle aree di cui al
secondo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione
nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali
strumenti, previa verifica della compatibilita' rispetto alle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio
interessato. I progetti delle opere dovranno in ogni caso rispettare
le condizioni ed i limiti derivanti da ogni altra disposizione, del
presente Piano ed essere sottoposti alla valutazione di impatto
ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali
e regionali.
4. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione e/o di programmazione di cui al terzo comma non si
applica alla realizzazione di strade, impianti per
l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le
telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto
dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al
servizio della popolazione di non piu' di un Comune, ovvero di parti
della popolazione di due Comuni confinanti, ferma restando la
sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le
quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o
regionali.
5. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, solamente a
strumenti di pianificazione regionali o provinciali compete, alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, l'eventuale previsione di:
a) attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attivita'
del tempo libero;
b) rifugi e posti di ristoro;
c) campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia.
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non
siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a) e
b) del quinto comma, gli strumenti di pianificazione regionali o
provinciali possono prevedere la edificazione di nuovi manufatti,
esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali
nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel
rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e
costruttive locali.
7. La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle
condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre
disposizioni del presente Piano, puo' definire nelle aree di cui al
secondo comma interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei
valori tutelati attraverso la realizzazione di:
a) parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od
amovibili e precarie;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non
motorizzati;
c) zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od
amovibili e precarie in radure esistenti, funzionali ad attivita' di
tempo libero.
8. Nelle aree di cui al precedente secondo comma, fermo restando
quanto specificato ai commi terzo, quarto, quinto e settimo, sono
comunque consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal Piano regolatore generale in conformita'
alla L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
b) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
c) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade
poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri
lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre
strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle
esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori
agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali
ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
d) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica
e simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
e) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e
simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di
larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate
dalla necessita' di migliorare la gestione e la tutela dei beni
forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione
delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere d) ed e) nonche' le strade poderali
ed interpoderali di cui alla lettera c) dell'ottavo comma non devono
in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per
cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
Piani economici ed a Piani di coltura e conservazione, ai sensi della
L.R. 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati.
10. Relativamente alle aree di cui al secondo comma, le pubbliche
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di
incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di
assistenza sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
11. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere
individuate, previo parere favorevole dell'ente infraregionale
competente, da parte degli strumenti di pianificazione comunali od
intercomunali, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola
diverse da quelle di cui al settimo comma, oltre alle aree di cui al
primo comma, solamente ove si dimostri l'esistenza e/o il permanere
di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili, nonche' la
compatibilita' delle predette individuazioni con la tutela delle
caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con
quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse
culturale in essi presenti.
NOTE:
1) Cosi' modificata dall'art. 9, comma 3 del PTCP di Forli'-Cesena,
approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2001, n.
457. Le parole "solidi urbani" sono state soppresse.
2) Cosi' modificato dall'art 24, comma 3 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La parola "finalizzata" e' sostitutiva della parola
"limitatamente".
3) Cosi' modificata dall'art 24, comma 3 lettera d) del PTCP di
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12
marzo 2001, n. 2377. Le parole "del miglioramento degli standard di
servizio e" sono state aggiunte tra le parole "ai fini" e le parole
"dell'adeguamento".
4) Cosi' modificato dall'art. 24, comma 4, lettera f) del PTCP di
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12
marzo 2001, n. 2377. Le parole da "Contestualmente" a "capacita'
attrattiva e al" sono sostitutive del seguente periodo: "Qualora la
percentuale di riduzione sia superiore al 10% tale eccedenza puo'
essere utilizzata per la realizzazione di interventi sperimentali di
diversificazione dell'offerta, che dovranno risultare integrativi
rispetto alle strutture ordinarie e a".
5) Cosi' modificato dall'art. 24, comma 5 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. Le parole: "previsto il trasferimento dei complessi
ricadenti nelle aree in corrispondenza" sono state aggiunte tra le
parole "varchi a mare" e le parole "degli sbocchi".
6) A seguito della variante approvata con delibera della Giunta
regionale dell'1 febbraio 2000, n. 93, con la quale e' stata
modificata la denominazione della rubrica dell'articolo 14, per "zone
di salvaguardia delle morfologia costiera" debbono intendersi "zone
urbanizzate in ambito costiero".
7) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 2, quarto alinea, del PTCP
di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12
marzo 2001, n. 2377. Le parole "delle dotazioni territoriali di cui
al Capo A-V della L.R. 20/00", sono sostitutive delle parole: "degli
standard e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente
insediate".
8) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 3, lettera a) del PTCP di
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12
marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione della lettera a) era
la seguente: "a) condizione che l'operazione permetta di recuperare
aree libere da destinare a standard pubblici. I Comuni potranno
prevedere un incremento del volume esistente mediamente del 5%,
individuando comparti nei quali concentrare l'incremento della
volumetria, comunque non inferiore al 20%, in maniera inversamente
proporzionale alla densita' e direttamente proporzionale alla
dimensione finalizzato al recupero ed incremento".
9) Cosi' modificata dall'art. 25, comma 2, sesto alinea del PTCP di
Rimini, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12
marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione della lettera b) era
la seguente: "b) la nuova edificazione derivante dal trasferimento di
volumi e' consentita attraverso le previsioni degli strumenti
urbanistici generali, comunali e intercomunali, solo allo scopo di
concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si
intende soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale in cui
le aree libere risultino in quantita' uguale (o maggiore)
dell'esistente alla data di approvazione del presente Piano. Tale
bilancio positivo dovra' essere verificato all'interno delle zone di
cui al presente articolo, ovvero nell'ambito di previsioni coordinate
che potranno investire anche zone di cui al precedente articolo 13,
nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo".
10) Cosi' modificato dall'art. 25, comma 3, lettera b), secondo
alinea del PTCP di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta
regionale del 12 marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione era
la seguente: "- aree destinate al soddisfacimento degli standard di
cui all'articolo 46 della L. R. 47/78 e successive modificazioni;".
11) Cosi' modificata dall'art. 25, comma 3, lettera c), secondo
alinea del PTCP di Rimini, approvato con deliberazione della Giunta
regionale del 12 marzo 2001, n. 2377. La precedente formulazione
della lettera d) era la seguente: "d) nelle aree libere intercluse
ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere
di continuita' con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti
interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote
derivanti da operazioni di trasferimenti di volumi ricadenti in aree
incongrue di cui al precedente articolo 13 o in altre aree di cui al
presente articolo. La superficie complessivamente investita dagli
interventi non potra' essere comunque superiore al 40% dell'intera
area destinando la rimanente superficie alla realizzazione di
standard pubblici o di servizi di interesse pubblico. Eventuali e/o
ulteriori interventi effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a
condizione che il 50% della realizzazione venga destinata a servizi
pubblici;".
12) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera e) del PTCP di
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31
luglio 2001, n. 1595.
13) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera f del PTCP di
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31
luglio 2001, n. 1595.
14) Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 3, lettera g) del PTCP di
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31
luglio 2001, n. 1595.
15) Comma aggiunto dall'art. 16, comma 8, del PTCP di Forli'-Cesena
approvato con delibera della Giunta regionale del 31 luglio 2001, n.
1595.
16) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 4 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione della seconda parte del comma 6
era la seguente: "Negli edifici di cui al presente comma sono
consentiti gli interventi di seguito elencati: a) il restauro degli
aspetti e degli elementi architettonici, nonche' il ripristino degli
elementi originali alterati, mediante: a.1) il restauro o il
ripristino dei fronti esterni ed interni; a.2) il restauro o il
ripristino dei fronti interni che abbiano elementi o aspetti di
pregio; la conservazione o il ripristino dei collegamenti verticali e
orizzontali di pregio e originali; a.3) la conservazione o il
ripristino del sistema degli spazi liberi, esterni ed interni; a.4)
l'eliminazione delle superfetazioni e la ricostruzione di parti
eventualmente crollate o demolite; b) le trasformazioni interne, nel
rispetto degli ambienti e degli elementi di pregio fermo restando
l'obbligo dell'acquisizione del parere dell'ente competente per gli
edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39; c) la modifica e/o
l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari per la
prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e
di attuazione di quanto previsto dal DLgs 626/94.".
17) Soppresso dall'art. 32 bis, comma 5 del PTCP di Rimini, approvato
con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001, n. 2377.
La precedente formulazione del n. 28) era la seguente: "28) ANIEP
CRI, Bellaria;".
18) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 5 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione della seconda parte del comma 7
era la seguente: "Le trasformazioni fisiche consentibili e/o
prescritte negli edifici di cui al presente comma riguardano: a) il
restauro e/o la valorizzazione degli aspetti e degli elementi
architettonici di pregio caratteristici dell'assetto architettonico
originario sia esterni che interni; b) il mantenimento o la
ricostruzione del sistema degli spazi liberi, esterni; c)
l'eliminazione delle superfertazioni; d) la modifica e/o
l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari per la
prevenzione incendi, l'abbattimento delle barriere architettoniche e
di attuazione di quanto previsto dal DLgs 626/94.".
19) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione della prima parte del comma 10
era la seguente: "Negli edifici delle colonie marine di interesse
storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio
architettonico nonche' nelle rispettive aree di pertinenza valgono le
seguenti prescrizioni:".
20) Cosi' modificata dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione della lettera a) era la seguente:
"a) negli interventi sugli edifici di cui al presente comma, e' fatto
obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni
qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi
architettonici considerati di pregio;".
21) Cosi' modificata dall'art. 32 bis, comma 6 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione della lettera b) era la seguente:
"b) e' comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento
tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonche'
la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli
impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attivita'
insediata;".
22) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 8 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione del periodo da "Nel rispetto" a
"dell'edificio" era la seguente: "E' conseguentemente vietata la
nuova costruzione di qualsiasi manufatto, e deve essere prevista
l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui, salvo quanto
specificato al precedente comma 10). Ove non sia possibile, per le
caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di
pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area nel
rispetto delle disposizioni di zona e con i benefici di cui al
successivo comma 17".
23) Cosi' modificato dall'art. 32 bis, comma 12 del PTCP di Rimini,
approvato con deliberazione della Giunta regionale del 12 marzo 2001,
n. 2377. La precedente formulazione dell'art. 15 era la seguente:
"15. Onde garantire l'attuazione delle proprie previsioni, i
programmi di cui ai commi 12 e 13 indicheranno i comparti da attuare
attraverso il Piano particolareggiato e quelli di attuazione diretta.
Tali programmi sono assentiti dai Comuni previa acquisizione del
parere di conformita' agli obiettivi del PTCP fornito
dall'Amministrazione provinciale.".
24) Cosi' modificato dall'art. 17, comma 12 del PTCP di
Forli'-Cesena, approvato con deliberazione della Giunta regionale 31
luglio 2001, n. 1595. Le parole "inferiori a 5.000 abitanti" sono
state soppresse.
25) Cosi' modificata dall'art. 9, comma 3 del PTCP di Forli'-Cesena,
approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2001, n.
1595. La parola "solidi" e' stata soppressa.
FINE