REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1238

Approvazione "Direttiva generale sull'attuazione L.R. 9/99 ôDisciplina procedura valutazione impatto ambientale'" e delle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" (art. 8, L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- l'art. 8 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della                    
procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificato              
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio               
1999, n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di valutazione               
dell'impatto ambientale'";                                                      
considerato:                                                                    
- che l'art. 8 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed                        
integrazioni, al comma 1, dispone che le modalita' ed i criteri di              
attuazione delle procedure disciplinate dalla stessa legge, e cioe'             
la procedura di verifica (screening) normata dal Titolo II della                
legge regionale e la procedura di VIA normata dal Titolo III della              
legge regionale, sono stabilite dalla Giunta regionale con direttive            
vincolanti pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione;                   
preso atto:                                                                     
- della proposta di "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.              
9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione sull'impatto                    
ambientale'", predisposta dagli uffici regionali preposti alla                  
valutazione dell'impatto ambientale;                                            
- della proposta di "Linee guida generali per la redazione e la                 
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)            
e del SIA per la procedura di VIA", predisposta dagli uffici                    
regionali preposti alla valutazione dell'impatto ambientale;                    
ritenuto:                                                                       
- di dover procedere all'adozione delle previste direttive secondo i            
testi allegati concernenti la "Direttiva generale sull'attuazione               
della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione                      
dell'impatto ambientale'", che costituisce l'Allegato A alla presente           
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, e le "Linee             
guida generali per la redazione e la valutazione degli elaborati per            
la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di              
VIA", che costituisce l'Allegato B alla presente deliberazione quale            
sua parte integrante e sostanziale, predisposti nell'ottica di                  
fornire contestualmente sia alle "autorita' competenti" sia ai                  
"proponenti" un quadro unitario e di consentire un approccio semplice           
e sistematico alla predisposizione ed alla valutazione degli                    
elaborati per le procedure di verifica (screening) e per la procedura           
di VIA e per l'effettuazione della procedura di verifica (screening)            
e della procedura di VIA;                                                       
- di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione della "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.              
9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto                    
ambientale'" e delle "Linee guida generali per la redazione e la                
valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)            
e del SIA per la procedura di VIA";                                             
ritenuto, inoltre:                                                              
- di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale                
della Regione, contemporaneamente alla "Direttiva generale                      
sull'attuazione della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di                  
valutazione dell'impatto ambientale'" e alle "Linee guida generali              
per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di           
verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA", della                  
"Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della legge regionale               
ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'",           
dopo aver provveduto a correggere alcuni errori materiali in essa               
contenuta, che costituisce l'Allegato C alla presente deliberazione             
quale sua parte integrante e sostanziale, al fine di dare compiutezza           
e contestualita' agli strumenti predisposti per la attuazione della             
citata L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni;                        
dato atto del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 37,                 
quarto comma della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:            
- dal Responsabile del Servizio Promozione, indirizzo e controllo               
ambientale, dott. Sergio Garagnani, in merito alla regolarita'                  
tecnica della presente deliberazione;                                           
- dal Direttore generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della                
costa, dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della           
presente deliberazione;                                                         
tutto cio' visto, considerato, preso atto, ritenuto e dato atto;                
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive              
modifiche ed integrazioni, la "Direttiva generale sull'attuazione               
della L.R. 9/99 ôDisciplina della procedura di valutazione                      
dell'impatto ambientale'", che costituisce l'Allegato A alla presente           
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;                         
b) di approvare, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive              
modifiche ed integrazioni, le "Linee guida generali per la redazione            
e la valutazione degli elaborati per la procedura di verifica                   
(screening) e del SIA per la procedura di VIA", che costituisce                 
l'Allegato B alla presente deliberazione quale sua parte integrante e           
sostanziale;                                                                    
c) di pubblicare integralmente nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 9/99 e successive modifiche            
ed integrazioni, i testi di cui ai punti a) e b), nonche' della                 
"Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della legge regionale               
ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'",           
che costituisce l'Allegato C alla presente deliberazione quale sua              
parte integrante e sostanziale.                                                 
Tutta la documentazione che segue                                               
e' consultabile e scaricabile sul sito WEB della Regione                        
Emilia-Romagna                                                                  
http://www.ermesambiente.it                                                     
ALLEGATO A                                                                      
REGIONE EMILIA ROMAGNA                                                          
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile                           
DIRETTIVA GENERALE                                                              
SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9/99                                     
"DISCIPLINA DELLA PROCEDURA                                                     
DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"                                         
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9                                            
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35                   
SOMMARIO                                                                        
1.  PREMESSA  pag.  6                                                           
1.1  LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE  "            
1.2  LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE           
   6                                                                            
1.3  L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO              
AMBIENTALE                                                                      
  PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00  "  6               
2  LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE           
 "  7                                                                           
2.1  LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE  "  7                                         
2.2  L'AMBITO DI APPLICAZIONE  "  7                                             
2.2.1  Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette            
"  7                                                                            
2.2.2  Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di                     
trasformazione ed ampliamento  "  8                                             
2.2.3  Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro                
insieme  "  8                                                                   
2.2.4  Esclusioni  "  8                                                         
2.2.5  Incrementi di soglie  "  8                                               
2.2.6  Individuazione procedure e relative autorita' competenti  "  9           
2.2.7  La disciplina specifica per "Cave e torbiere"  "  9                      
2.2.8  Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'                   
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista                          
  dall'art. 2, comma 7 della L.R. 10/93 e successive modifiche ed               
integrazioni  "  9                                                              
2.3  L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI  "  10                         
2.4  L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE  "  10                                     
2.4.1  Procedura di verifica (screening):  "  10                                
2.4.2  Procedura di VIA:  "  11                                                 
2.5  COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE  "           
 18                                                                             
2.6  PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI  "  18                           
2.6.1  Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali             
"  18                                                                           
2.6.2  Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri           
 "  18                                                                          
2.6.3  Progetti sottoposti alla procedura di via di competenza                  
statale  "  18                                                                  
2.7  MONITORAGGIO  "  19                                                        
2.8  VIGILANZA E CONTROLLO  "  19                                               
2.9  CONTROLLO SOSTITUTIVO  "  19                                               
2.10  SISTEMA INFORMATIVO  "  19                                                
2.11  MODIFICHE DEGLI ALLEGATI  "  19                                           
2.12  SPESE ISTRUTTORIE  "  19                                                  
3.  INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/99  "  19                           
3.1.  PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI           
 "  19                                                                          
3.2  SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"  "  20                   
3.3  SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E               
SOGGETTI                                                                        
  PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI  "  20                                           
3.4  DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE ISTRUTTORIE"  "  21                  
3.5  INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE                      
ATTREZZATE" E DELLE                                                             
  "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI               
TECNOLOGICI                                                                     
  ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E                    
DELL'AMBIENTE"  "  21                                                           
3.5.1  Individuazione del soggetto gestore  "  23                               
3.5.2  Contenuti urbanistico-territoriali di qualita'  "  23                    
3.5.2.a  Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella                  
pianificazione territoriale ed urbanistica  "  23                               
3.5.2.b  Destinazioni duso  "  24                                               
3.5.2.c  Condizioni di assetto territoriale  "  24                              
3.5.2.d  Condizioni urbanistiche di qualita'  "  24                             
3.5.3  Condizioni di gestione ambientale di qualita'  "  25                     
3.5.3.a  Principi generali  pag.  25                                            
3.5.3.b  Programma ambientale  "  25                                            
3.5.4  Sistemi di certificazione ambientale  "  25                              
3.5.5  Monitoraggio  "  25                                                      
3.6  APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE  "  25                                
3.7  DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI  "  25                      
3.8  CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA                   
INFORMATICA  "  26                                                              
4.  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'             
COMPETENTE                                                                      
  (REGIONE, PROVINCA, COMUNE)  "  26                                            
4.1  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE  "  26                  
4.2  PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI  "  26                                     
4.3  DEPOSITO DEGLI ELABORATI  "  26                                            
4.4  PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO  "  26                             
4.5  ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI  "  27                                 
4.6  ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI                 
OSSERVAZIONI  "  27                                                             
4.7  DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  "              
27                                                                              
4.8  MONITORAGGIO  "  28                                                        
4.9  "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA               
(SCREENING)                                                                     
  E DEI RELATIVI ESITI"  "  28                                                  
5.  PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE                   
  (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)  "  28                                           
5.A.  FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)             
"  28                                                                           
5.A.1  FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA                    
(SCOPING)  "  28                                                                
5.A.2  PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA             
"  28                                                                           
5.A.3  ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE  "  28                 
5.A.4  CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA            
DOCUMENTAZIONE  "  29                                                           
5.A.5  DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL           
SIA (SCOPING)  "  29                                                            
5.A.6  EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI           
CONTENUTI                                                                       
  DEL SIA (SCOPING)  "  29                                                      
5.B.  PROCEDURA DI VIA  "  29                                                   
5.B.7  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO           
 "  29                                                                          
5.B.8  PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI                 
ELABORATI PROGETTUALI  "  30                                                    
5.B.9  DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI              
PROGETTUALI  "  30                                                              
5.B.10  PUBBLICIZZAZIONE  "  30                                                 
5.B.11  CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  "  31                         
5.B.12  SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  "  32                          
5.B.12.1  Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di              
servizi  "  32                                                                  
5.B.12.2  Lo svolgimento della Conferenza di servizi  "  32                     
5.B.12.3  Le determinazioni della Conferenza di servizi  "  32                  
5.B.12.4  I dissensi espressi in Conferenza di servizi  "  33                   
5.B.12.5  Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR           
sulla VIA e della Conferenza prevista                                           
  per l'approvazione dei progetti relativi ai rifiuti  "  34                    
5.B.13  EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA"  "  34               
5.B.14  EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E            
SOGGETTI                                                                        
  PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI  "  34                                           
5.B.15  ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA               
TECNICA DELLE                                                                   
  EVENTUALI OSSERVAZIONI  "  34                                                 
5.B.16  ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE                    
DELL'UFFICIO COMPETENTE                                                         
  E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI  "  35                                          
5.B.17  PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" DEL              
PROGETTO                                                                        
  DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE  "  35                                       
5.B.18  DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL            
  "RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" - COORDINAMENTO E                          
SEMPLIFICAZIONE                                                                 
  DI ATTI AUTORIZZATORI  pag.  35                                               
5.B.19  DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE             
  DELL'AUTORITA' COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE  "  36                          
5.B.20  MONITORAGGIO  "  37                                                     
6.  INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO  "  37                                        
ALLEGATO 1  Le definizioni da utilizzare per la procedura di verifica           
(screening)     e la procedura di VIA  "  39                                    
ALLEGATO 2  Parchi e riserve naturali istituiti in Emilia-Romagna  "            
40                                                                              
ALLEGATO 3  Schema riparto delle competenze tra Regione, Provincia e            
Comune     in materia di impatto ambientale  "  41                              
ALLEGATO 4  Modulo per la presentazione di osservazioni relativo alla           
procedura     di verifica (screening)  "  44                                    
ALLEGATO 5  Modulo per la presentazione di osservazioni relativo alla           
procedura di VIA  "  46                                                         
ALLEGATO 6  Modello di avviso dell'"Istruttoria pubblica"  "  48                
ALLEGATO 7  Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del              
relativo progetto     definitivo per la procedura di VIA da publicare           
su un quotidiano  "  50                                                         
ALLEGATO 8  Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del              
relativo progetto     definitivo per la procedura di VIA da                     
pubblicare su un quotidiano qualora  il progetto sia stato gia'              
sottoposto alla procedura di verifica (screening)  "  52                        
1. PREMESSA                                                                     
La Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla Legge             
regionale 16 novembre 2000, n. 35, in materia di Valutazione di                 
impatto ambientale (d'ora in avanti: "LR sulla VIA") non solo                   
rappresenta il formale e necessario recepimento nella nostra regione            
delle Direttive Europee - 85/337/CEE e 97/11/CE - in materia di                 
Valutazione di impatto ambientale (VIA) e da' attuazione al                     
conseguente Atto di indirizzo e coordinamento contenuto nel DPR 12              
aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso verso l'approccio                   
preventivo alle problematiche ambientali.                                       
Con l'approvazione di questo testo normativo la nostra Regione -                
intesa non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come             
insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari             
per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioe' uno dei            
passi necessari per essere attenta, ed adeguare i propri strumenti di           
intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialita' di             
sistema e di qualita' che selezioneranno le economie e le societa'              
nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente              
parte consistente di questo processo.                                           
La VIA sembra rispondere all'esigenza di rafforzare i tradizionali              
meccanismi di controllo tramite strumenti piu' specificamente                   
preventivi, atti cioe' ad integrare l'insieme delle considerazioni              
ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.                  
La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una            
cooperazione tra proponenti, Amministrazioni pubbliche e cittadini,             
l'informazione piu' completa possibile sull'insieme dell'impatto                
ambientale di un intervento ed in quello di valutare l'importanza di            
tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative.                 
Queste procedure vanno introdotte nel contesto piu' generale delle              
procedure di decisione e di autorizzazione.                                     
La VIA e' concepita, dunque, in tutti i Paesi - a partire dagli USA e           
dalla CEE - soprattutto come uno strumento di conoscenza e di                   
informazione al servizio sia dei "decisori" privati sia dei centri              
pubblici di decisione. Il suo obiettivo e', da un lato, quello di               
rendere i privati piu' consapevoli degli interessi ambientali                   
meritevoli di una attenta considerazione nella realizzazione di                 
un'opera o di un intervento. Dall'altro, il processo di valutazione             
mira ad informare le autorita' competenti sugli effetti probabili di            
un intervento sull'ambiente prima che sia presa una decisione.                  
Uno dei principali interessi nell'utilizzo di uno strumento del                 
genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di                       
flessibilita'. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o              
nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme                  
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni                  
specifiche degli ambiti territoriali interessati, avvalendosi di una            
informazione preventiva e completa.                                             
La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione                    
amministrativa. L'informazione e la consultazione preventiva possono,           
infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale             
ed in una riduzione dei tempi di decisione.                                     
1.1 LE BASI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE                
Preliminarmente vanno sottolineati, molto schematicamente, alcuni               
elementi che hanno costituito i capisaldi concettuali nel processo di           
definizione della legge regionale.                                              
In primo luogo, le procedure di VIA mirano ad introdurre nella prassi           
amministrativa ed a fare "interiorizzare" dalla Amministrazione                 
pubblica e dagli operatori privati una valutazione sistematica                  
preventiva, in una fase precoce di progettazione, degli effetti delle           
loro "azioni" sull'ambiente, inteso come insieme complesso di sistemi           
naturali ed umani.                                                              
Le procedure di VIA puntano ad introdurre un correttivo, rispetto               
alla difficolta' a cogliere gli effetti lontani nello spazio e nel              
tempo che un intervento determina sul territorio e sull'ambiente.Le             
procedure di VIA possono, cioe', costituire un elemento di                      
arricchimento e qualificazione della capacita' progettuale del                  
pubblico e del privato. Da questo punto di vista c'e' anche una                 
scommessa da compiere sulla potenzialita' cooperativa del rapporto              
tra pubblico e privato.                                                         
1.2 LE FUNZIONI DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE            
In secondo luogo, vanno richiamati, molto sinteticamente perche' sono           
elementi generalmente riconosciuti, le funzioni dello strumento                 
"procedura di VIA". Va, pero', sottolineato il fatto che queste                 
funzioni rappresentano anche gli obiettivi da perseguire.                       
a) La "prevenzione" e' il primo obiettivo ed e' l'elemento distintivo           
rispetto ad approcci tradizionali che (in un orizzonte che si puo'              
definire di "command and control") mirano, attraverso norme e                   
controlli amministrativi, alla riduzione di elementi "inquinanti" del           
territorio e dell'ambiente, sia che fissino standard di limiti di               
emissione o vincoli alla trasformazione, sia che definiscano standard           
di qualita' del ricettore o di aree territoriali. Dunque le procedure           
di VIA rappresentano uno strumento di qualificazione del processo               
progettuale.                                                                    
b) L'informazione e la partecipazione, attraverso strumenti e                   
procedimenti formalizzati, dei cittadini ai processi decisionali                
rappresenta il secondo obiettivo distintivo ed innovativo. Viene in             
evidenza qui il ruolo della partecipazione e del confronto nel merito           
dei progetti per arricchire il percorso decisionale che e' fortemente           
influenzato dai processi partecipativi. Con le procedure di VIA                 
possiamo introdurre nel percorso decisionale la possibilita' di                 
confronto fra tutti gli interessi settoriali ed insieme con interessi           
piu' generali, i cosiddetti interessi diffusi, configurando la                  
partecipazione come momento di conoscenza della complessita',                   
ambientale e sociale. Dunque le procedure di VIA rappresentano uno              
strumento per l'affermazione di una piu' avanzata concezione della              
rappresentanza degli interessi e della conflittualita' sociale. Uno             
strumento di qualificazione del processo decisionale.                           
c) Il coordinamento e la semplificazione delle procedure                        
amministrative, innanzitutto in campo ambientale. Infatti le                    
procedure di VIA, per il loro approccio complessivo, rimandano ad una           
valutazione unitaria le attivita' regolative e decisionali finora               
settoriali e frammentarie. In questa ottica, le procedure di VIA                
favoriscono la razionalizzazione dei processi decisionali. Dunque               
esse rappresentano uno strumento di qualificazione del processo                 
decisionale.                                                                    
Infine, va sottolineato che le procedure di VIA sono, in sintesi, un            
utile strumento di supporto decisionale, che rende espliciti gli                
effetti sull'ambiente e sul territorio di tali decisioni.                       
1.3 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO               
AMBIENTALE PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00            
Il Consiglio regionale ha approvato l'11 ottobre 2000 la L.R. 16                
novembre 2000, n. 35 concernente "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999,           
n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di Valutazione                     
dell'impatto ambientale'", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 168 del 20 novembre 2000.                                            
Con l'approvazione della L.R. 35/00 e' stata data compiuta attuazione           
alle Direttive Europee in materia.                                              
La conseguenza piu' rilevante dell'emanazione della L.R. 35/00                  
consiste, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 della L.R. 9/99,              
nel fatto che dalla data di entrata in vigore di tale Legge (5                  
dicembre 2000), per tutti i progetti elencati negli Allegati alla LR            
sulla VIA che non hanno ancora ottenuto le autorizzazioni alla                  
realizzazione previste dalle vigenti normative, con le esclusioni               
indicate al successivo punto 2.2.2, diviene obbligatoria:                       
- l'effettuazione della procedura di verifica (screening)                       
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA per tutti i progetti              
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA, secondo le            
soglie dimensionali ivi indicate;                                               
- l'effettuazione della procedura di VIA disciplinata dal Titolo III            
della LR sulla VIA per tutti i progetti elencati negli:                         
- Allegati A.1, A.2 e A.3 alla LR sulla VIA, secondo le soglie                  
dimensionali ivi indicate;                                                      
- Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA, secondo le soglie                  
dimensionali ivi indicate, qualora i progetti interessino anche                 
parzialmente aree naturali protette o qualora lo richieda l'esito               
della procedura di verifica (screening).                                        
Cio' comporta che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,            
A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi indicate, successivamente            
alla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non           
possono essere approvati senza che sia stata effettuata la procedura            
di verifica (screening) o la procedura di VIA.                                  
Cio' comporta, d'altra parte, che per tutti i progetti elencati negli           
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi                   
indicate, approvati anteriormente alla data di entrata in vigore                
della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non e' obbligatoria                          
l'effettuazione della procedura di verifica (screening) o della                 
procedura di VIA.                                                               
Al riguardo occorre ricordare che trova, in ogni caso, applicazione             
la previsione dell'art. 4, comma 3 della LR sulla VIA, e cioe' che i            
progetti:                                                                       
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 sono               
assoggettati alla procedura di verifica (screening) qualora sia                 
richiesto, su base volontaria, dal proponente;                                  
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati alla                 
procedura di VIA qualora sia richiesto, su base volontaria, dal                 
proponente.                                                                     
Appare, inoltre, utile chiarire che le approvazioni in questione sono           
da intendersi tutte quelle che, ai sensi della vigente normativa,               
sono necessarie per la realizzazione del progetto.                              
2. LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE           
Le caratteristiche generali LR sulla VIA, che si conforma ai                    
contenuti dell'"Atto di indirizzo e coordinamento" contenuto nel DPR            
12 aprile 1996, sono individuabili in due elementi:                             
a) caratterizzarsi come "legge quadro", che fissa: le finalita' e gli           
obiettivi, gli ambiti di applicazione; le autorita' ed i procedimenti           
di funzionamento, le modalita' di informazione e partecipazione dei             
soggetti interessati, la strutturazione tecnica ed organizzativa;               
b) possedere un carattere di "gradualita' e sperimentalita'",                   
assicurato dal fatto che le procedure di VIA non sono introdotte in             
modo rigido e definitivo, ma sono adattabili alla mutazione delle               
esigenze nel tempo, e soprattutto alle esperienze maturate,                     
attraverso strumenti delegificati, ed in particolare attraverso                 
"Direttive" di attuazione che specificano contenuti e metodologie               
degli Studi di Impatto Ambientale, nonche' degli elaborati necessari            
per lo svolgimento dello screening (art. 8).                                    
Il testo normativo vede l'introduzione delle tre nuove fasi, ovvero             
dei tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle               
procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente           
recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996:                   
a) "screening", cioe' la decisione se le caratteristiche del                    
progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a                  
criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano                 
produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo                 
strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico                
progetto, caso per caso, dall'autorita' competente se deve essere               
effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA;                              
b) "scoping", cioe' la fase facoltativa (prevista all'art. 12) che si           
attua una volta definita la necessita' dello svolgimento di una                 
procedura di VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono              
essere considerati nello Studio di impatto ambientale (SIA). Lo                 
strumento scoping e' quindi teso ad individuare, in consultazione tra           
autorita' competente e proponente, quali informazioni devono essere             
fornite nello Studio di impatto ambientale (previsto all'art. 11), ed           
in particolare l'individuazione degli impatti ambientali,                       
specialmente quelli importanti, i tipi di alternative da considerare,           
le misure per mitigare gli impatti;                                             
c) "monitoraggio", cioe' la fase di controllo e verifica                        
dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli            
Studi di Impatto Ambientale, effettuata, dopo la decisione                      
concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o              
intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).                    
2.1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE                                                
L'art. 2 della LR sulla VIA fornisce le definizioni da utilizzare ai            
fini della sua applicazione. Esse sono utilizzate anche nel presente            
atto.                                                                           
Per un piu' facile uso le definizioni sono riportate nell'ALLEGATO 1            
2.2 L'AMBITO DI APPLICAZIONE                                                    
La LR sulla VIA individua l'ambito di applicazione delle procedure di           
verifica (screening) o di VIA ai progetti di impianti, opere od                 
interventi elencati in appositi allegati alla LR sulla VIA (art. 4).            
Piu' in specifico viene definito che:                                           
a) sono soggetti alle procedure di verifica (screening), ai sensi               
degli artt. 9 e 10, i progetti:                                                 
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono, nemmeno             
parzialmente, all'interno di aree naturali protette (art. 4, comma              
1); al riguardo si faccia riferimento all'elenco delle aree naturali            
protette riportato nell'ALLEGATO 2;                                             
- di trasformazione ed ampliamento, esclusivamente per le parti non             
ancora autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi            
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2           
e B.3 (art. 4, comma 1);                                                        
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3 qualora            
sia richiesto, su base volontaria, dal proponente (art. 4, comma 3);            
b) sono soggetti alle procedure di VIA, ai sensi degli artt. da 11 a            
18, i progetti:                                                                 
- elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 (art. 4, comma 2);                     
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche                
parzialmente in aree naturali protette (art. 4, comma 2); al riguardo           
si faccia riferimento all'elenco delle aree naturali protette                   
riportato nell'ALLEGATO 2;                                                      
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito            
delle procedure di verifica (screening) (art. 4, comma 2);                      
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su              
base volontaria, dal proponente (art. 4 comma 3).                               
Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 indicano per ogni                    
tipologia progettuale le soglie dimensionali oltre la quale il                  
progetto e' soggetto alla procedura di verifica (screening) o alla              
procedura di VIA. Laddove negli Allegati non sono indicate soglie               
dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla           
specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure                
previste dalla LR sulla VIA.                                                    
La LR sulla VIA da' compiuta attuazione sia alla Direttiva 85/337/CEE           
come modificata dalla Direttiva 97/11/CE sia al DPR 12 aprile 1996              
come modificato dal DPCM 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e                  
coordinamento in materia di impatto ambientale), ricomprendendo sia             
tutte le tipologie di progetti in essi elencati, sia le soglie                  
dimensionali previste dal DPR 12 aprile 1996, come modificato dal               
DPCM 3 settembre 1999 (al riguardo si veda l'ALLEGATO 1 alla                    
Circolare 30 gennaio 2001 sulla attuazione della LR sulla VIA,                  
inviata a tutte le Amministrazioni provinciali e comunali della                 
regione).                                                                       
2.2.1 Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette             
Si sottolinea che tutti i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e           
B.3, qualora ricadano anche solo parzialmente in aree naturali                  
protette, sono, in ogni caso, assoggettate alla procedura di VIA.               
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR             
sulla VIA, le soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3,           
B.1, B.2 e B.3 qualora i progetti ricadano in aree naturali protette            
sono ridotte del 50%.                                                           
Al fine di facilitare l'individuazione dei casi per i quali anche i             
progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati               
direttamente alla procedura di VIA (ai sensi degli artt. da 11 a 18)            
ed in cui applicare il dimezzamento delle soglie dimensionali,                  
nell'ALLEGATO 2 e' riportato l'elenco, alla data odierna, delle Aree            
naturali protette della regione Emilia-Romagna.                                 
Particolare attenzione e approfondimenti specifici dovranno essere              
prestati nel caso i progetti interessino:                                       
- i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati ai sensi della             
Direttiva 92/43/CEE "Habitat";                                                  
- le Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati ai sensi della               
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".                                                 
Si sottolinea, in particolare, che la Direttiva 92/43/CEE prevede sia           
effettuata una "Valutazione di incidenza" per tutti i progetti di               
interventi ed opere che interessano le zone individuate come SIC e              
ZPS. La stessa Direttiva specifica che tale "Valutazione di                     
incidenza" puo' essere effettuata all'interno delle procedure in                
materia di valutazione di impatto ambientale e sostituita da esse.              
Al riguardo e' utile precisare che gli elaborati prescritti per la              
procedura di verifica (screening) ed il SIA devono in tal caso                  
prestare particolare attenzione ai possibili impatti ambientali                 
relativi agli "habitat" naturali (flora e fauna) e alle zone                    
rilevanti per l'avifauna.                                                       
2.2.2   Le procedure si applicano solo a progetti nuovi o di                    
trasformazione ed ampliamento                                                   
Si sottolinea che le procedure di verifica (screening) e le procedure           
di VIA si applicano esclusivamente a:                                           
- i progetti di nuovi impianti, opere od interventi elencati negli              
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3            
alla LR sulla VIA; in tal caso si applica la procedura di verifica              
(screening) o la procedura di VIA secondo quanto ricordato al                   
precedente punto 2.2;                                                           
- i progetti di trasformazione ed ampliamento di impianti, opere od             
interventi esistenti, esclusivamente per le parti non ancora                    
autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi                   
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2           
e B.3 (art. 4, comma 1); in tal caso si applica esclusivamente la               
procedura di verifica (screening).                                              
Questa definizione discende dai principi stabiliti nelle Direttive              
Europee 85/337/CEE e 97/11/CE e dal DPR 12 aprile 1996; essa e',                
inoltre, stabilita dal combinato disposto delle norme contenute                 
nell'art. 1, comma 3, e nell'art. 4, commi 1 e 2 della LR sulla VIA.            
Da cio' discende che non sono assoggettate ne' alla procedura di                
verifica (screening) ne' alla procedura di VIA tutte le opere e gli             
interventi concernenti:                                                         
- la manutenzione ordinaria;                                                    
- la manutenzione straordinaria;                                                
- il ripristino, anche funzionale.                                              
2.2.3 Le procedure si applicano a progetti considerati nel loro                 
insieme                                                                         
Si sottolinea che il progetto da sottoporre alle procedure                      
concernenti la valutazione dell'impatto ambientale deve sempre essere           
preso in considerazione nel suo insieme, anche quando esso verra'               
realizzato tramite lotti funzionali successivi.                                 
In tal senso va quanto disposto con la Circolare ministeriale 7                 
ottobre 1996 n. GAB/96/15208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26            
novembre 1996, n. 277.                                                          
In tal senso va soprattutto la Sentenza della Corte di Giustizia                
Europea del 21 settembre 1999 (Causa C-392/96) che condanna il                  
frazionamento dei progetti al fine di sottrarli alla procedura                  
concernente la valutazione di impatto ambientale.                               
2.2.4 Esclusioni                                                                
da sottolineare che l'art. 4, comma 8 della LR sulla VIA stabilisce             
che la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, non             
si applica ai progetti che, ancorche' contenuti negli Allegati A.1,             
A.2 e A.3 e negli Allegati B.1, B.2 e B.3, siano:                               
a) destinati a scopi di difesa nazionale;                                       
b) disposti in via d'urgenza dalle competenti autorita', sia al fine            
di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da                
pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato           
dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24             
febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.                       
Relativamente a quest'ultimo caso va evidenziato che l'art. 5 della             
Legge 225/92 dispone che l'ordinanza in base a cui vengono disposti             
gli interventi, individui espressamente i provvedimenti autorizzativi           
che vengono, anche parzialmente, derogati.                                      
Va, inoltre, ricordato che l'art. 4, comma 10 dispone che, ai sensi             
dell'art. 1, comma 10 del DPR 12 aprile 1996, la procedura di                   
verifica (screening) e la procedura di VIA previste dalla LR sulla              
VIA non si applica ai progetti sottoposti alle procedure di                     
valutazione di impatto ambientale nell'ambito delle competenze del              
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi                  
dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349. In altri termini, tale           
disposizione stabilisce che i progetti sottoposti alla valutazione di           
impatto ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della                 
Tutela del territorio non possano essere sottoposti alle procedure              
disciplinate dalla LR sulla VIA.                                                
Occorre, a questo proposito, ricordare che l'art. 71 del DLgs 31                
marzo 1998, n. 112, che non ha ancora trovato attuazione, stabilisce            
il trasferimento alla competenza delle Regioni la valutazione di                
impatto ambientale per una parte dei progetti attualmente di                    
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.           
, inoltre, da sottolineare che l'art. 4, comma 9 della LR sulla VIA             
stabilisce che la Giunta regionale, su proposta dell'autorita'                  
competente, puo', in casi eccezionali, esentare, in tutto o in parte            
un progetto specifico dall'effettuazione della procedura di verifica            
(screening) o della procedura di VIA, ai sensi e per gli effetti                
dell'art. 2, comma 3 della Direttiva 85/337/CEE.                                
Lo stesso art. 4, comma 9, stabilisce, altresi', che l'efficacia                
dell'esenzione e' subordinata alla decisione favorevole della                   
Commissione Europea.                                                            
altresi', da ricordare che l'art. 4, comma 10 della LR sulla VIA                
stabilisce che, ai sensi dell'art. 1, comma 10 del DPR 12 aprile                
1996, non sono assoggettate alla procedura di verifica (screening) o            
alla procedura di VIA disciplinate dalla LR sulla VIA i progetti                
elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i           
progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione             
dell'impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero              
dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi dell'art. 6                
della Legge 8 luglio 1986, n. 349.                                              
A questo riguardo, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 4, comma             
10 bis della LR sulla VIA, i progetti di trasformazione od                      
ampliamento di impianti, opere o interventi elencati negli Allegati             
A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle procedure di                
valutazione dell'impatto ambientale da parte del Ministero                      
dell'Ambiente e della Tutela del territorio e per i quali la                    
competenza in materia di valutazione dell'impatto ambientale sia                
stata conferita alla Regione, sono assoggettati alla procedura di               
verifica (screening) disciplinata dalla LR sulla VIA.                           
2.2.5 Incrementi di soglie                                                      
inoltre utile sottolineare come la LR sulla VIA ha utilizzato la                
facolta' concessa alle Regioni dall'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile           
1996 (incremento o decremento delle soglie fino ad un massimo del               
30%), e quindi abbia compiuto la scelta di aumentare le soglie                  
dimensionali dei progetti contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3,              
per riconoscere la correttezza della localizzazione (uno degli                  
elementi fondamentali dell'Allegato D, identico nelle Direttive                 
Europee, nel DPR 12 aprile 1996 e nella LR sulla VIA) di progetti di            
nuove attivita' produttive che si insediano in:                                 
a) aree industriali ecologicamente attrezzate che saranno individuate           
nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98 e dall'art. A.14 della           
L.R. 24 marzo 2000, n. 20; in tal caso e' stabilito un incremento del           
30% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 6, lett. a);                       
b) aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli              
impianti atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e             
dell'ambiente, che saranno individuate entro un anno dalle Province             
su proposta dei Comuni; in tal caso e' stabilito un incremento del              
20% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 7).                                
Questa scelta ha, con tutta evidenza, la finalita', di notevole                 
rilievo anche ai fini della pianificazione territoriale ed                      
urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attivita'                   
produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e                       
specificamente individuate.                                                     
Per maggiori approfondimenti si veda il paragrafo 3.5.                          
Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i                  
progetti di trasformazione od ampliamenti di attivita' produttive che           
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento               
CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.                             
2.2.6 Individuazione procedure e relative autorita' competenti                  
Particolare attenzione va posta alla corretta individuazione della              
procedura da applicare e della relativa competenza (Procedura di VIA            
di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del                    
territorio; Procedura di verifica (screening) di competenza di                  
Regione, Provincia o Comune; Procedura di VIA di competenza di                  
Regione, Provincia o Comune) ai sensi delle vigenti disposizioni                
normative. Infatti, in alcuni casi i progetti sono assoggettati a               
procedure e ad autorita' differenti solo in ragione di una loro                 
differente qualificazione o di una differente soglia dimensionale.              
Ad esempio: le autostrade sono assoggettate alla procedura di VIA di            
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;           
le strade extraurbane secondarie a carattere regionale sono                     
assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della            
Regione; le strade extraurbane secondarie (da intendersi come tutte             
le strade extraurbane secondarie che non sono di carattere regionale)           
sono assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza             
della Provincia.                                                                
Ancora ad esempio: gli elettrodotti sopra i 150 kV e con tracciato              
superiore a 15 km sono assoggettati alla procedura di VIA di                    
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio;           
gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore a 10 km               
sono assoggettati alla procedura di VIA di competenza della                     
Provincia; gli elettrodotti sopra i 100 kV e con tracciato superiore            
a 3 km sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) di              
competenza della Provincia.                                                     
Appare dunque necessario verificare in ogni caso la corretta                    
appartenenza di una tipologia progettuale agli elenchi che                      
individuano la fattispecie di procedura nonche' la autorita'                    
competente.                                                                     
A tal fine nell'Allegato 1 alla Circolare 30 gennaio 2001 sulla                 
attuazione della LR sulla VIA, inviata a tutte le Amministrazioni               
provinciali e comunali della regione, e' riportata una tabella                  
contenente la comparazione delle tipologie progettuali sottoposti               
alle differenti procedure e che consente l'individuazione della                 
autorita' competente.                                                           
Si ricorda che, entro breve tempo, ai sensi dell'art. 71 del DLgs               
112/98, una parte dei progetti attualmente assoggettati alla                    
procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente e della              
Tutela del territorio sono destinati, con apposito decreto, ad essere           
conferiti alla competenza della Regione, che con apposita delibera              
del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 31 della LR sulla VIA               
provvedera' a modificare conseguentemente gli Allegati A.1, A.2 e               
A.3.                                                                            
2.2.7 La disciplina specifica per "Cave e torbiere"                             
Per le cave e torbiere ricomprese negli Allegati A.3 e B.3 vanno                
fornite alcune specifiche indicazioni particolari.                              
Infatti l'art. 30 della LR sulla VIA, al comma 3, stabilisce che a              
decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5                   
dicembre 2000) sono abrogati i piani particolareggiati, previsti                
dall'art. 8 e dall'art. 7, comma 2, lett. b) della L.R. 17/91 e                 
successive modifiche e integrazioni, per le attivita' estrattive                
sottoposte alle procedure in materia di impatto ambientale.                     
Occorre qui ricordare che tali piani particolareggiati, nelle                   
disposizioni legislative abrogate, possedevano i contenuti, definiti            
dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni,             
peculiari di una valutazione di impatto ambientale. Infatti la                  
previsione di tali piani particolareggiati fu introdotta per valutare           
approfonditamente, in un procedimento ad evidenza pubblica, l'impatto           
ambientale delle attivita' estrattive, anche prima che fosse                    
compiutamente recepita la normativa comunitaria in materia di impatto           
ambientale.                                                                     
La disposizione abrogativa contenuta nel citato art. 30 della LR                
sulla VIA ha, con tutta evidenza, la finalita' di evitare che la                
stessa materia fosse esaminata piu' volte in procedimenti distinti              
temporalmente, uno dei quali - le procedure in materia di valutazione           
dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla                
normativa europea.                                                              
Tenendo conto delle finalita' e degli specifici contenuti di tali               
piani particolareggiati per le attivita' estrattive, lo stesso art.             
30 della LR sulla VIA detta una specifica disciplina per i piani                
particolareggiati delle attivita' estrattive.                                   
Tale disciplina dispone che e' fatta salva la possibilita' di                   
concludere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/91 e              
successive modifiche e integrazioni, il procedimento di approvazione            
dei:                                                                            
- piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa              
pubblica adottati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.             
35/00 (5 dicembre 2000);                                                        
- piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa              
privata presentati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.            
35/00 (5 dicembre 2000).                                                        
Questa specifica disciplina implica che per le attivita' estrattive             
per le quali e' in corso il procedimento di approvazione del piano              
particolareggiato nonche' per il rilascio delle autorizzazioni ad               
esso inerenti, ai sensi della LR 17/91 e successive modifiche ed                
integrazioni, non e' necessario l'assoggettamento alla procedura di             
verifica (screening) o alla procedura di VIA, in quanto la                      
valutazione dell'impatto ambientale di tali attivita' e' ritenuta               
assolta, in ragione delle loro finalita', contenuti e modalita'                 
procedurali, all'interno dei procedimenti riguardanti l'approvazione            
dei piani particolareggiati stessi.                                             
2.2.8 Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'                    
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2,             
comma 7, della LR 10/93 e successive modifiche ed integrazioni                  
L'art. 2, comma 7 della LR 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme in            
materie di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150              
mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche           
ed integrazioni, prevede che, per tutti gli impianti e le opere                 
soggetti ad autorizzazione, le domande siano corredate di una                   
relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica.                      
La LR sulla VIA prevede che gli elettrodotti aerei esterni con                  
tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 3 km               
siano sottoposti (All. B.2., punto B.2.7) alla procedura di verifica            
(screening) e che gli elettrodotti aerei esterni con tensione                   
nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 10 km siano                 
sottoposti (All. A.2., punto A.2.11) alla procedura di VIA.                     
Le finalita' di entrambe le disposizioni normative sono, con tutta              
evidenza, identiche. Al fine di evitare che la stessa materia sia               
esaminata piu' volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei            
quali - le procedure in materia di valutazione dell'impatto                     
ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa                   
europea, e' necessario che le procedure per le autorizzazioni di                
opere elettriche e quelle relative alla VIA siano coordinate.                   
Per gli elettrodotti aerei esterni sottoposti alle procedure previste           
dalla LR sulla VIA, gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 7,              
della LR 10/93 e successive modifiche, sono ricompresi ed assolti               
all'interno delle predette procedura di verifica (screening) o                  
procedura di VIA.                                                               
2.3 L'INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA' COMPETENTI                                 
La LR sulla VIA (all'art. 5) individua, inoltre, le autorita'                   
competenti ad effettuare le procedure di VIA relative a progetti di             
impianti, opere o interventi imputando alla Regione, alle Province,             
ed ai Comuni, territorialmente competenti l'effettuazione delle                 
procedure per le tipologie di opere ed interventi suddivisi in una              
triplice ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A (relativo           
ai progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA) sia per              
quanto riguarda l'Allegato B (relativo ai progetti assoggettati alla            
procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se               
sottoporli alla ulteriore procedura di VIA).                                    
L'art. 5 della LR sulla VIA individua le autorita' competenti come              
segue:                                                                          
1. la Regione e' competente per le procedure relative ai progetti:              
a) elencati negli Allegati A.1 e B.1;                                           
b) elencati negli Allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi            
il territorio di 2 o piu' province;                                             
c) previsti al punto 2 di competenza della Provincia qualora la                 
Provincia stessa sia il proponente;                                             
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1 e B.1,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio di 2 o piu' province, attivate           
su richiesta del proponente;                                                    
2. la Provincia e' competente per le procedure relative ai progetti:            
a) elencati negli Allegati A.2 e B.2;                                           
b) elencati negli Allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi            
il territorio di 2 o piu' comuni;                                               
c) previsti al punto 3 di competenza del Comune qualora il Comune               
stesso sia il proponente;                                                       
d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.2 e B.2,           
attivate su richiesta del proponente;                                           
e) non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui             
localizzazione interessi il territorio provinciale (cioe', interessi            
il territorio di una sola provincia), attivate su richiesta del                 
proponente;                                                                     
3. il Comune e' competente per le procedure relative ai progetti:               
a) elencati negli Allegati A.3 e B.3;                                           
b) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli Allegati A.3 e B.3,           
attivate su richiesta del proponente.                                           
Al fine di facilitare la corretta individuazione dell'autorita'                 
competente nella tabella costituente l'ALLEGATO 3 e' riportato, in              
schema, il riparto delle competenze.                                            
La scelta dell'autorita' competente cui affidare la competenza                  
all'effettuazione delle procedure di VIA e' fondata su un duplice               
criterio:                                                                       
- da una parte, la rilevanza dell'impianto, opera o intervento e del            
relativo impatto ambientale;                                                    
- dall'altra, la coincidenza con la competenza al rilascio delle piu'           
rilevanti e/o della maggior parte delle autorizzazioni necessarie               
alla realizzazione del progetto di impianto, opera o intervento in              
base alle vigenti normative.                                                    
L'articolata individuazione dell'autorita' competente ad effettuare             
le procedure di VIA rappresenta una scelta qualificante della legge.            
Innanzitutto perche' rinvia ad una impostazione di collaborazione ed            
integrazione funzionale delle istituzioni: si tratta in sostanza di             
una concreta affermazione ed applicazione del principio di                      
sussidiarieta'.                                                                 
In secondo luogo perche' punta a sviluppare la diffusione della                 
qualificazione progettuale (a fini ambientali) in tutti i rami della            
pubblica Amministrazione.                                                       
Lo stesso art. 5, stabilisce, al comma 5, che ogni autorita'                    
competente istituisce un apposito ufficio, e specifica che i Comuni             
possono istituire un ufficio competente intercomunale, oppure                   
avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio competente della                   
Provincia. La questione e' di notevole rilievo; infatti essa deriva             
dal fatto che sia le Direttive Europee sia l'Atto di indirizzo alle             
Regioni dello Stato italiano (DPR 12 aprile 1996) prevedono                     
espressamente che sia individuata una autorita' amministrativa, e               
conseguentemente le relative strutture organizzative, preposte in via           
generale alla effettuazione delle procedure di valutazione di impatto           
ambientale. Cio' implica che la valutazione di impatto ambientale               
costituisce un procedimento specifico posto a tutela di un interesse            
pubblico generale che non puo' essere limitato o esaurito nell'ambito           
di singoli procedimenti anche in materia ambientale.                            
La Legge inoltre prevede (art. 5, comma 6) che ogni autorita'                   
competente possa avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle                  
strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna per l'esame e l'istruttoria             
tecnica relativa alla procedura di verifica (screening) e alla                  
procedura di VIA.                                                               
2.4 L'ARTICOLAZIONE DELLE PROCEDURE                                             
La LR sulla VIA, quindi, articola le procedure in materia di impatto            
ambientale come segue.                                                          
2.4.1 Procedura di verifica (screening):                                        
1. Effettuazione (artt. 9 e 10) della procedura di verifica                     
(screening) per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che            
non ricadono all'interno di aree naturali protette, volta ad assumere           
la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una                    
procedura di VIA.                                                               
2. La procedura di verifica (screening) e' ad evidenza pubblica.                
3. Essa e' attivata con la presentazione del progetto preliminare e             
di una relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e                
sulla conformita' alle previsioni in materia urbanistica, ambientale            
e paesaggistica, da parte del proponente. Si sottolinea che la                  
presentazione della domanda di effettuazione della procedura di                 
verifica (screening) e delle connesse relazioni e' effettuata, nel              
caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico,           
dal proponente all'autorita' competente (art. 7). Nel caso di                   
progetti relativi ad attivita' produttive assoggettate al                       
procedimento di cui agli artt. 23 e seguenti del DLgs n. 112 del                
1989, la presentazione della domanda per la procedura di verifica               
(screening) e delle connesse relazioni e' effettuata tramite lo                 
Sportello Unico (art. 6); lo Sportello Unico provvede ad attivare la            
procedura di verifica (screening) ed, una volta acquisito l'esito               
della procedura di verifica (screening) conclude il procedimento di             
autorizzazione all'insediamento dell'attivita' produttiva; fino                 
all'istituzione dello Sportello Unico le domande per l'avvio delle              
procedure di verifica (screening) sono presentate dal proponente                
direttamente all'autorita' competente.                                          
4. L'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le                 
integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta               
sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il           
tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e                      
chiarimenti richiesti.                                                          
5. Tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorita'              
competente ed i Comuni interessati (e ne viene dato avviso nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque puo'                
prenderne visione e presentare osservazioni scritte alla autorita'              
competente.                                                                     
6. La procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni             
dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                      
dell'avviso di avvenuto deposito con la decisione di esclusione dalla           
ulteriore procedura di VIA, eventualmente con prescrizioni per la               
mitigazione degli impatti, oppure con la decisione di assoggettamento           
del progetto alla ulteriore procedura di VIA.                                   
7. Va sottolineato che, in caso di scadenza del termine di 60 giorni,           
il progetto si intende in ogni caso escluso dall'ulteriore procedura            
di VIA.                                                                         
8. Va sottolineato, inoltre, che le eventuali prescrizioni contenute            
nella decisione sono vincolanti per il proponente che deve conformare           
ad esse il progetto e sono vincolanti per le Amministrazioni                    
competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,                  
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari             
per la realizzazione del progetto.                                              
2.4.2 Procedura di VIA:                                                         
A Fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA (scoping)               
1. Svolgimento (art. 12) facoltativo, a richiesta del proponente,               
della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA                     
(scoping), per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3,               
negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree              
naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda           
l'esito della procedura di verifica (screening). Si sottolinea che              
per lo svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei                
contenuti del SIA (scoping) l'autorita' competente deve convocare la            
Conferenza di servizi (di cui all'art. 18) prevista per lo                      
svolgimento della procedura di VIA. Tale Conferenza di servizi e'               
unica e svolge le sue funzioni sia per la fase preliminare di                   
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di             
VIA. Si sottolinea, inoltre, che la definizione dei contenuti del SIA           
nonche' della documentazione e degli elaborati progettuali richiesti            
dalla normativa vigente per il rilascio dei provvedimenti                       
autorizzativi, ai sensi dell'art. 12, vincolano l'autorita'                     
competente e le Amministrazioni convocate nello svolgimento della               
Conferenza di servizi all'interno della procedura di VIA.                       
B Procedura di VIA                                                              
2. Elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato,           
del SIA e del progetto definitivo, per i progetti elencati negli                
Allegati A.1, A.2 e A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora                  
ricadano all'interno di aree naturali protette e negli Allegati B.1,            
B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica               
(screening).                                                                    
3. La procedura di VIA e' attivata con la presentazione da parte del            
proponente del SIA e del relativo progetto definitivo, predisposto in           
conformita' alle disposizioni dell'art. 11 ed agli eventuali esiti              
della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping). Si                   
sottolinea che il proponente deve corredare la domanda con la                   
documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa            
vigente per il rilascio degli atti comunque denominati, necessari per           
l'effettuazione della Conferenza di servizi. Si sottolinea, inoltre,            
che la presentazione della domanda di effettuazione della procedura             
di VIA e' effettuata, nel caso di progetti relativi ad opere                    
pubbliche o di interesse pubblico, dal proponente all'autorita'                 
competente (art. 7). Nel caso di progetti relativi ad attivita'                 
produttive assoggettate al procedimento di cui agli artt. 23 e                  
seguenti del DLgs n. 112 del 1989, la presentazione della domanda per           
la procedura di VIA e' effettuata tramite lo Sportello Unico (art.              
6); lo Sportello Unico provvede ad attivare la procedura di VIA ed,             
una volta acquisito l'esito della procedura di VIA conclude il                  
procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attivita'                  
produttiva; fino all'istituzione dello Sportello Unico le domande per           
l'avvio delle procedure di VIA sono presentate dal proponente                   
direttamente all'autorita' competente.                                          
4. L'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le                 
integrazioni ed i chiarimenti che ritiene necessari. La richiesta               
sospende i termini del procedimento che riprendono a decorrere per il           
tempo residuo dal momento dell'arrivo delle integrazioni e                      
chiarimenti richiesti. Si sottolinea che il proponente ha in ogni               
caso facolta' di presentare, per una sola volta, eventuali                      
integrazioni.                                                                   
5. Attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la informazione e            
la consultazione delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni            
e dei soggetti interessati.  La procedura di VIA e' attivata con la             
presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA.  Tali                 
elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le                   
Province ed i Comuni interessati.  L'annuncio dell'avvenuto deposito            
viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data             
di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e su           
un quotidiano.  Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque              
puo' prendere visione degli elaborati e puo' presentare osservazioni            
scritte. I termini relativi al deposito ed alla presentazione di                
osservazioni sono ridotti a 30 giorni per i progetti preliminarmente            
sottoposti alla procedura di verifica (screening). Le osservazioni              
devono essere inviate dall'autorita' competente al proponente che ha            
la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni. Di notevole                  
rilievo e', inoltre, la previsione della possibilita' di promuovere             
istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed                  
acquisire elementi di giudizio (al proposito si veda il paragrafo               
3.2). Di altrettanto rilievo e' la previsione che, qualora non abbia            
luogo l'istruttoria pubblica, l'autorita' competente, anche su                  
richiesta del proponente, puo' promuovere l'effettuazione di un                 
contraddittorio tra il proponente ed i soggetti che hanno presentato            
osservazioni (al proposito si veda il paragrafo 3.2). Di grande                 
rilievo e', inoltre, la disposizione (art. 15, comma 6) che le                  
procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione effettuate             
per la procedura di VIA sostituiscono ad ogni effetto le procedure di           
pubblicita' e partecipazione previste dalle norme vigenti per i                 
provvedimenti acquisiti nella Conferenza di servizi.                            
6. Effettuazione (artt. 14 e 18) di una istruttoria tecnica                     
sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le                  
Amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente.            
L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella           
Conferenza di servizi. L'ufficio competente dell'autorita' competente           
ha la responsabilita' di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto              
sull'impatto ambientale, che viene inviato alle Amministrazioni                 
competenti convocate alla Conferenza di servizi nonche' al proponente           
che ha la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere           
di essere sentito dalla Conferenza di servizi.                                  
7. Attivazione (art. 18) del coordinamento e della semplificazione              
delle procedure autorizzative, attraverso la convocazione di una                
Conferenza di servizi.  La Conferenza di servizi deve essere                    
convocata dall'autorita' competente entro 10 giorni dalla data di               
pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito nel Bollettino               
Ufficiale della Regione. La Conferenza di servizi e' finalizzata sia            
a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto sia ad                  
assumere le decisioni. Il termine per l'ultimazione dei lavori della            
Conferenza di servizi e' stabilito dalla legge in 100 giorni  Tale              
termine e' ridotto a 85 giorni per i progetti preliminarmente                   
sottoposti alla procedura di verifica (screening).                              
8. Formulazione da parte dell'autorita' competente (artt. 16 e 17)              
della deliberazione in merito alla Valutazione di impatto ambientale,           
che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in              
Conferenza di servizi. Il termine per l'assunzione della                        
deliberazione e' stabilito dalla legge in 120 giorni.  Tale termine             
e' ridotto a 105 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti               
alla procedura di verifica (screening). Va sottolineato che l'atto              
finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in            
sintonia sia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla                
Direttiva 97/11/CE, sia con l'"Atto di indirizzo e coordinamento"               
(DPR 12 aprile 1996), ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2            
della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE,           
dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una                      
valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse                  
Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in            
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro                    
ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla             
realizzazione del progetto.  In sostanza, l'atto che conclude                   
positivamente la procedura puo' contenere prescrizioni per la                   
realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento,             
mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione del                 
progetto presentato.                                                            
9. Attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla                        
realizzazione dell'opera o intervento.Al fine di facilitare la                  
comprensione dell'articolazione della procedura di verifica                     
(screening) e della procedura di VIA di seguito si forniscono alcuni            
schemi sinottici.                                                               
Lo schema della procedura di verifica (screening) e' specificato in             
figura 1 o 2, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di                   
interesse pubblico o d'attivita' produttive.                                    
Gli schemi della procedura di VIA e dell'eventuale fase di                      
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono specificati nelle              
figure 3 e 4, a seconda che si tratti di opere pubbliche o di                   
interesse pubblico o d'attivita' produttive.                                    
Lo schema della fase finale di monitoraggio e' indicato in figura 5.            
(segue allegato fotografato)                                                    
2.5 COORDINAMENTO, INTEGRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE               
Per le attivita' produttive e' innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e             
18) il raccordo con lo "Sportello Unico" per le attivita' produttive            
istituito dall'art. 23 e seguenti del DLgs 112/98. Infatti e' lo                
Sportello Unico, in attuazione di quanto previsto dal DPR 447/98,               
come modificato dal DPR 440/00, ad attivare la procedura di verifica            
(screening) e la procedura di VIA, ad acquisire le relative decisioni           
e deliberazioni e a concludere il procedimento di autorizzazione                
all'insediamento dell'attivita' produttiva.                                     
inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la Valutazione di              
impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:                      
a) per le attivita' produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di            
assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e                   
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della                  
Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta                   
naturale regionale (art. 17, comma 1);                                          
b) per le opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le           
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta,             
gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del              
progetto (art. 17, comma 2).                                                    
Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei           
relativi atti autorizzatori e' disposta direttamente dalla LR sulla             
VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.                            
La previsione di una specificazione delle autorizzazioni e degli atti           
di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di                  
impatto ambientale (VIA) positiva all'interno delle Direttive                   
previste dall'art. 8 ha, con tutta evidenza, un mero contenuto                  
ricognitivo.                                                                    
Le norme contenute nell'art. 17 della LR sulla VIA in merito al                 
coordinamento integrazione e semplificazione delle autorizzazioni e             
degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella                      
valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva trovano quindi                 
applicazione anche in assenza di tali direttive.                                
Tale coordinamento, integrazione e semplificazione si sostanzia (art.           
18) per i progetti sottoposti alla procedura di VIA, nella indizione            
di una Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e            
delle successive modifiche ed integrazioni, che si conclude in tempi            
certi (la LR sulla VIA stabilisce il termine massimo di conclusione             
in 100 giorni).                                                                 
L'indizione di tale Conferenza di servizi, per i progetti che su                
richiesta del proponente vengono sottoposti alla fase di definizione            
dei contenuti del SIA, cioe' alla fase di scoping, e' anticipata                
contemporaneamente all'apertura della stessa fase di scoping, al fine           
di integrare sin dal primo momento le valutazioni delle differenti              
Amministrazioni pubbliche e di fornire al proponente, in tempi certi,           
un unitario quadro di riferimento per le sue attivita' di redazione             
del progetto e del SIA.                                                         
, inoltre, utile ricordare che per i progetti sottoposti alla                   
procedura di verifica (screening) e' previsto (art. 10, comma 6) la             
possibilita', su richiesta del proponente, di convocare una                     
Conferenza di servizi qualora sia stata decisa la sottoposizione del            
progetto alla procedura di VIA, per definire un unitario quadro di              
riferimento per la redazione del progetto e del SIA.                            
Il ricorso all'innovativo strumento della Conferenza di servizi                 
consente di conseguire, da un lato, l'effettuazione di un esame                 
globale e contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e,                  
dall'altro, la realizzazione di uno "Sportello Unico" che consente di           
abbreviare i tempi dei processi decisionali e di renderli piu'                  
trasparenti.                                                                    
2.6 PROCEDURE INTERREGIONALI E SOVRAREGIONALI                                   
La LR sulla VIA disciplina i casi di procedure con impatti ambientali           
interregionali (art. 19), e transfrontalieri (art. 21), nonche' le              
modalita' di espressione dei pareri della Regione alle procedure di             
VIA condotte nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente           
e della Tutela del territorio (art. 20).                                        
2.6.1 Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali              
La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.                                  
Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di                
verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul                    
territorio di piu' regioni.                                                     
In questo caso la competenza e' assegnata alla Regione (in quanto il            
progetto interessa in ogni caso il territorio di piu' province).                
La legge stabilisce che la Giunta regionale delibera la valutazione             
di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura             
di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate,                  
ovviamente nel rispetto delle norme procedimentali stabilite per le             
procedure di ogni Regione. La decisione in merito alla procedura di             
verifica (screening) o la valutazione di impatto ambientale (VIA),              
ovviamente, deve avere lo stesso contenuto per entrambe le Regioni.             
Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di              
verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere                  
impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.                    
In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la                    
procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.                        
Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non           
stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura             
ordinaria; le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche confinanti           
possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed             
essere consultate dalla autorita' competente.                                   
Per quanto concerne la procedura di VIA la legge stabilisce che                 
l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve informare             
le Regioni interessate: essa inoltre deve convocare le altre Regioni            
interessate alla Conferenza di servizi ed acquisirne il parere                  
nell'ambito della Conferenza di servizi stessa.                                 
2.6.2 Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri            
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o            
alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti                       
sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce           
che l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve                   
provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del           
territorio affinche' quest'ultimo compia gli obblighi (informazione             
delle autorita' e dei cittadini dello Stato interessato, acquisizione           
del parere di tale Stato; informare la Commissione Europea) stabiliti           
dalla "Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un              
contesto transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e              
ratificata dallo Stato italiano con la Legge 640/94.                            
Concretamente, nella nostra regione, data la sua localizzazione                 
geografica, i casi di progetti con un potenziale impatto ambientale             
transfrontaliero sono rari; essi si concentrano sui progetti                    
localizzati in prossimita' della Repubblica di San Marino.                      
2.6.3 Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale           
La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il parere della Regione                   
previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del            
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, relativa alla            
pronuncia di compatibilita' ambientale ai sensi dell'art. 6 della               
Legge 349/86 sia espresso dalla Giunta regionale.                               
La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del             
procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla                  
pronuncia di compatibilita' ambientale puo' promuovere consultazioni            
ed istruttorie pubbliche con le Amministrazioni, le associazioni ed i           
soggetti interessati. Si ricorda che l'art. 2, comma 1 della LR sulla           
VIA, fornisce precise indicazioni: al riguardo si veda il paragrafo             
2.1 e l'ALLEGATO 1.Per l'effettuazione della istruttoria pubblica si            
rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 3.2.                          
E' inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere il parere             
al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio, deve                  
acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che                
devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli           
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia             
di impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine             
la Giunta regionale puo' deliberare anche in assenza dei pareri delle           
Province e dei Comuni interessati.                                              
La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire                       
l'espressione del parere delle Province e dei Comuni, che il                    
proponente deve inviare alle Province e Comuni interessati gli                  
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia             
di impatto ambientale di competenza statale.                                    
2.7 MONITORAGGIO                                                                
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalita' di                        
effettuazione del monitoraggio.                                                 
L'art. 22 stabilisce che il proponente deve trasmettere all'autorita'           
competente i risultati del monitoraggio eventualmente prescritto                
nella decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e              
nella deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale            
(VIA). Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per              
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal                      
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo            
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)              
della L.R. 44/95.                                                               
2.8 VIGILANZA E CONTROLLO                                                       
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 24, i casi e le modalita' di               
effettuazione della vigilanza e dell'irrogazione di sanzioni.                   
L'art. 24 stabilisce che in materia di vigilanza e controllo:                   
- ogni Amministrazione interessata esercita le funzioni di propria              
competenza;                                                                     
- l'autorita' competente vigila sull'applicazione della LR sulla VIA            
e sulle prescrizioni contenute nella decisione conclusiva della                 
procedura di verifica (screening) e/o nella deliberazione concernente           
la valutazione di impatto ambientale (VIA).                                     
L'autorita' competente si avvale di ARPA per l'esercizio delle                  
funzioni di controllo ambientale.                                               
Lo stesso art. 24 stabilisce le sanzioni come segue:                            
- in caso di progetti realizzati senza aver ottenuto la valutazione             
di impatto ambientale (VIA) positiva o senza avere effettuato la                
procedura di verifica (screening), l'autorita' competente dispone la            
sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del            
responsabile; in caso di inerzia l'autorita' competente provvede                
d'ufficio a spese dell'inadempiente;                                            
- in caso di progetti realizzati in parziale o totale difformita'               
dalle prescrizioni contenute nella deliberazione concernente la                 
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero nella decisione                  
concernente la procedura di verifica (screening), l'autorita'                   
competente (previa eventuale sospensione dei lavori) diffida il                 
proponente e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento. In             
caso di mancato adeguamento a quanto stabilito nella diffida,                   
l'autorita' competente revoca la deliberazione concernente la                   
valutazione di impatto ambientale (VIA) ovvero la decisione                     
concernente la procedura di verifica (screening) e dispone la                   
sospensione dei lavori e la riduzione in pristino a spese e cura del            
responsabile; in caso di inerzia l'autorita' competente provvede                
d'ufficio a spese dell'inadempiente.                                            
2.9 CONTROLLO SOSTITUTIVO                                                       
Di notevole rilievo sono le norme relative al controllo sostitutivo,            
previste all'art. 23. Esse prevedono che in caso di inadempienza o              
ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da            
parte dell'Autorita' competente si applichino le seguenti attivita'             
sostitutive:                                                                    
- in caso di progetti relativi alle attivita' produttive lo Sportello           
Unico provvede, ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/98, cioe' con le               
procedure ivi previste (commi 3, 4, 5, 6 e 7), alla convocazione di             
una Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della              
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;                            
- in caso di progetti relativi ad opere pubbliche o di interesse                
pubblico si applicano i principi generali della legislazione                    
regionale in materia di poteri sostitutivi nei confronti degli Enti             
locali, delineando, in sostanza, la sostituzione della Regione                  
all'ente inadempiente (art. 16, LR 3/99).                                       
Lo stesso art. 23 prevede che qualora la Provincia o il Comune non              
convochi la Conferenza di servizi entro il termine di 10 giorni dalla           
pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della            
Regione, previsto dall'art. 18, comma 1, la Regione Emilia-Romagna,             
tramite il dirigente competente in materia di valutazione di impatto            
ambientale, invita l'autorita' competente inadempiente a provvedere             
entro un termine non superiore a 15 giorni.                                     
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la                 
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'               
convocata dalla Regione.                                                        
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di            
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.                 
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di              
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si                  
applicano le procedure piu' sopra ricordate.                                    
2.10 SISTEMA INFORMATIVO                                                        
La LR sulla VIA prevede quindi una serie di disposizioni tese ad                
assicurare un buon andamento delle procedure, prevedendo, ad esempio:           
il raccordo con il sistema informativo (art. 25); l'organizzazione di           
corsi di formazione ed aggiornamento professionale (art. 27) rivolti            
sia ai dipendenti delle Autorita' competenti sia ai tecnici estensori           
dei SIA; le disposizioni abrogative ed interpretative (art. 30).                
2.11 MODIFICHE DEGLI ALLEGATI                                                   
Di rilievo e', inoltre, la previsione (art. 26) secondo la quale la             
Giunta regionale presenta al Consiglio annualmente una relazione                
sulla attuazione della legge, formulando proposte finalizzate in                
particolare alle modifiche, in via amministrativa, degli Allegati al            
testo normativo (art. 31) che il Consiglio puo' adottare, in                    
particolare, per quanto riguarda:                                               
- l'incremento o diminuzione (fino ad un massimo del 30%) delle                 
soglie dimensionali dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e             
B.3, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile 1996;                      
- l'esclusione dalle procedure di verifica (screening) dei progetti             
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadano in aree                 
naturali protette, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 12 aprile             
1996.                                                                           
2.12 SPESE ISTRUTTORIE                                                          
Cosi' come di rilievo e' la previsione (art. 28) che le spese                   
istruttorie sono a carico del proponente in misura comunque non                 
superiore allo 0,05% del valore dell'opera. Per la definizione delle            
spese istruttorie si veda il paragrafo 3.4.                                     
3. INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 9/99                                   
Nel presente capitolo, relativamente ad alcuni adempimenti, sono                
forniti indirizzi generali necessari al fine di dare compiuta                   
attuazione alle previsioni della LR sulla VIA.                                  
3.1. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI            
L'art. 9, comma 4, e l'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevedono            
che rispettivamente all'interno della procedura di verifica                     
(screening) e della procedura di VIA chiunque puo' presentare                   
osservazioni alla autorita' competente.Al fine di facilitare                    
l'espressione da parte dei soggetti interessati di tali osservazioni            
si ritiene utile fornire la modulistica riportata in:                           
- ALLEGATO 4 per la presentazione di osservazioni relative alla                 
procedura di verifica (screening);                                              
- ALLEGATO 5 per la presentazione di osservazioni relative alla                 
procedura di VIA.                                                               
Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno                    
strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte           
dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in             
evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni                
soggetto interessato puo' presentare le proprie osservazioni nel modo           
che ritiene piu' opportuno.                                                     
Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte                       
dell'autorita' competente e delle altre Amministrazioni interessate             
e' consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione.                      
3.2 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"                           
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di                  
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una                 
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le                     
associazioni ed i soggetti interessati. Lo stesso comma specifica               
inoltre che l'"istruttoria pubblica" deve essere adeguatamente                  
pubblicizzata e che ad essa deve essere invitato il proponente.                 
La previsione della possibilita' di effettuazione di una "istruttoria           
pubblica" integra la funzione di informazione e partecipazione delle            
procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da               
decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante                      
informazione e partecipazione dei diversi soggetti interessati                  
relativamente al progetto in esame e al connesso processo                       
decisionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali.               
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa           
sono forniti i seguenti indirizzi applicativi.                                  
In primo luogo, va precisato che la individuazione dei casi di                  
particolare rilievo in cui e' utile l'effettuazione della predetta              
"istruttoria pubblica" non puo' che essere affidata alla responsabile           
valutazione di ogni singola autorita' competente.                               
Per quanto concerne l'individuazione dei soggetti da invitare alla              
"istruttoria pubblica", si ricorda che l'art. 2, comma 1, della LR              
sulla VIA fornisce precise indicazioni che sono riportate nel                   
paragrafo 2.1 e nell'ALLEGATO 1.                                                
L'"istruttoria pubblica" ha una duplice finalita':                              
- da una parte una finalita' informativa: assicurare, cioe', ai                 
soggetti interessati l'informazione piu' completa possibile sul                 
progetto e sull'insieme del relativo impatto ambientale;                        
- dall'altra una finalita' partecipativa: assicurare, cioe', ai                 
soggetti interessati la facolta' di fornire tutte le informazioni e             
le valutazioni che ritengono pertinenti sul progetto e sull'insieme             
del relativo impatto ambientale al fine di consentire una decisione             
informata e ponderata.                                                          
necessario che l'istruttoria pubblica sia svolta entro il termine del           
periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali ed abbia              
luogo presso l'autorita' competente o presso uno degli Enti sul cui             
territorio e' localizzato il progetto.                                          
, inoltre, utile precisare che l'organizzazione e lo svolgimento                
dell'istruttoria pubblica spetta all'autorita' competente; a tal fine           
la presidenza dell'istruttoria pubblica puo' essere opportunamente              
affidata all'ufficio competente.                                                
Ovviamente, in casi di grande rilievo, l'autorita' competente, in               
relazione al rilievo del progetto e dei relativi impatti ambientali,            
puo' programmare ed organizzare anche piu' di una riunione                      
nell'ambito della istruttoria pubblica.                                         
Per quanto concerne le forme di adeguata pubblicita' da assicurare              
alla "istruttoria pubblica" l'autorita' competente informa i soggetti           
interessati dell'effettuazione dell'"istruttoria pubblica",                     
utilizzando la seguente misura minima di pubblicita': affissione nei            
comuni interessati di un numero adeguato di manifesti di convocazione           
che specifichino:                                                               
- l'oggetto del progetto;                                                       
- la localizzazione del progetto;                                               
- una sommaria descrizione del progetto;                                        
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito del SIA e del             
relativo progetto in cui chiunque puo' prenderne visione;                       
- l'indicazione del luogo e della data di effettuazione                         
dell'"istruttoria pubblica".                                                    
Ogni autorita' competente puo', inoltre, utilizzare, oltre alla                 
misura minima indicata, tutte le altre forme di pubblicita' che                 
riterra' opportune ed adeguate.                                                 
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento si            
fornisce un modello (ALLEGATO 6) per la pubblicita' dell'"istruttoria           
pubblica".                                                                      
Lo svolgimento dell'istruttoria pubblica e' tesa ad assicurare la               
realizzazione delle due finalita' sopra ricordate. Quindi l'autorita'           
competente attraverso l'ufficio competente assicura che:                        
- l'istruttoria pubblica sia introdotta da una illustrazione del                
progetto e del SIA in esame; illustrazione che e' utile sia                     
effettuata dal proponente;                                                      
- sia assicurata al proponente la facolta' di controdedurre nel corso           
dell'istruttoria alle osservazioni presentate da parte dei soggetti             
interessati;                                                                    
- siano accuratamente verbalizzate sia le osservazioni dei soggetti             
interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali                         
verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di servizi, al            
fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed             
al relativo impatto ambientale.                                                 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA,              
l'Autorita' competente nella deliberazione concernente la valutazione           
d'impatto ambientale si deve esprimere contestualmente sulle                    
osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentate; tale                    
espressione concerne, ovviamente, anche quelle presentate                       
nell'"istruttoria pubblica".                                                    
3.3 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E                
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI                                           
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'                  
competente, nei casi in cui non sia stato deciso di effettuare                  
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del               
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che           
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.                               
La previsione della possibilita' di effettuazione di un                         
"contraddittorio" tra proponente e soggetti presentatori integra,               
anche in questo caso, la funzione di informazione e partecipazione              
delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso,            
da decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante                   
informazione e partecipazione.                                                  
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa           
sono forniti i seguenti indirizzi.                                              
In primo luogo, va precisato che la individuazione dei casi in cui              
promuovere lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che            
abbiano presentato osservazioni ed il proponente non puo' essere che            
affidata alla responsabile valutazione di ogni singola autorita'                
competente, fermo restando che e' necessario che l'autorita'                    
competente provveda alla sua effettuazione nel caso sia richiesto dal           
proponente.                                                                     
E' utile che il "contraddittorio" sia svolto entro un ragionevole               
termine, che puo' essere indicato in 30 giorni, dalla conclusione del           
periodo di deposito del SIA e degli elaborati progettuali, al fine di           
garantire il rispetto dei termini complessivi della procedura di VIA,           
definiti in 120 giorni dall'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA, ed             
una adeguata presa in considerazione degli elementi da esso emersi da           
parte dell'autorita' competente e delle Amministrazioni partecipanti            
alla Conferenza di servizi.                                                     
, inoltre, utile precisare che l'organizzazione e lo svolgimento del            
"contraddittorio" e' di competenza dell'autorita' competente che a              
tal fine si avvale dell'ufficio competente.Lo svolgimento del                   
"contradditorio" e' teso a consentire una decisione informata e                 
ponderata sul progetto e sull'insieme del relativo impatto                      
ambientale. L'autorita' competente attraverso l'ufficio competente              
assicura che:                                                                   
- il "contradditorio" sia introdotto da una illustrazione, a cura del           
proponente, del progetto e del SIA in esame;                                    
- siano accuratamente verbalizzate sia le posizioni dei soggetti                
interessati sia le controdeduzioni del proponente; tali                         
verbalizzazioni devono essere esaminate in Conferenza di servizi, al            
fine di concorrere alle valutazioni finali in merito al progetto ed             
al relativo impatto ambientale.                                                 
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA,              
l'Autorita' competente nella deliberazione concernente la valutazione           
d'impatto ambientale si deve esprimere contestualmente sulle                    
osservazioni, contributi e controdeduzioni, presentati; tale                    
espressione concerne, ovviamente, anche quelle emerse nel                       
"contradditorio".                                                               
3.4 DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE ISTRUTTORIE"                          
L'art. 28 della LR sulla VIA prevede che il proponente corrisponda              
all'autorita' competente un importo forfettario, calcolato sulla base           
del valore dell'opera o dell'intervento, in misura comunque non                 
superiore allo 0,05%, a titolo di spese istruttorie.                            
, inoltre, stabilito che la quantificazione di tali spese istruttorie           
e' effettuata dall'autorita' competente con l'atto conclusivo della             
procedura di verifica (screening) o della procedura di VIA.                     
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della LR sulla VIA,               
l'autorita' competente puo' stabilire, ovviamente nello stesso atto             
conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura            
di VIA, di esentare dal pagamento delle spese istruttorie il                    
proponente che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, decida di assoggettare           
volontariamente:                                                                
a) i progetti non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e             
B.3 alla procedura di verifica (screening);                                     
b) i progetti compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla procedura             
di VIA.                                                                         
Lo stesso art. 28 stabilisce che la quantificazione delle spese                 
istruttorie e' effettuata dall'autorita' competente secondo i criteri           
definiti dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'art. 8              
della LR sulla VIA al fine di assicurare una omogeneita' sul                    
territorio regionale.                                                           
Pertanto e' necessario che i criteri di quantificazione delle spese             
istruttorie siano definiti tramite percentuali forfettarie                      
predefinite del costo di realizzazione del progetto.                            
Le spese istruttorie, sono quindi quantificate dall'autorita'                   
competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica                     
(screening) o della procedura di VIA applicando le seguenti                     
percentuali:                                                                    
- per le procedure di verifica (screening): 0,02% del costo di                  
realizzazione del progetto                                                      
- per le procedure di VIA: 0,04% del costo di realizzazione   del               
progetto                                                                        
Il comma 1 dell'art. 40 ("Valutazione di impatto ambientale.                    
Procedimenti integrati") della Legge 22 febbraio 1994, n. 146,                  
recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti                
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee (Legge                     
comunitaria 1993)", prevede modalita' semplificate e meno onerose di            
effettuazione delle procedure in materia di impatto ambientale per i            
progetti di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da           
artigiani o piccole imprese.                                                    
In relazione a tale previsione, le spese istruttorie, per i progetti            
di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata, proposti da                    
artigiani o piccole imprese, sono quantificate dall'autorita'                   
competente nell'atto conclusivo della procedura di verifica                     
(screening) o della procedura di VIA in misura pari al 50% e quindi             
applicando le seguenti percentuali:                                             
- per le procedure di verifica (screening): 0,01% del costo di                  
realizzazione del progetto, qualora il progetto sia di dimensioni               
ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole             
imprese                                                                         
- per le procedure di VIA: 0,02% del costo di realizzazione del                 
progetto, qualora il progetto sia di dimensioni ridotte ovvero di               
durata limitata e proposto da artigiani o piccole imprese                       
Appare utile raccomandare che le autorita' competenti destinino gli             
introiti derivanti dalle "spese istruttorie" alla strutturazione ed             
organizzazione, anche strumentale, dei propri uffici competenti.                
Si ricorda che per i progetti relativi alle attivita' produttive, che           
ai sensi dell'art. 6 della LR sulla VIA attivano la procedura di                
verifica (screening) ovvero la procedura di VIA tramite lo Sportello            
Unico qualora esso sia costituito ed operante, ai sensi di quanto               
disposto dall'art. 10 del DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive              
modifiche ed integrazioni, le spese istruttorie di cui al presente              
paragrafo sono riscosse direttamente dallo Sportello Unico, qualora             
esso sia costituito ed operante.                                                
Ai sensi del citato art. 10 del DPR 447/98, e' lo Sportello Unico               
che, successivamente, riversa alla autorita' competente per lo                  
svolgimento della procedura di verifica (screening) ovvero della                
procedura di VIA le spese istruttorie di cui al presente paragrafo.             
Si sottolinea che, e solo qualora l'autorita' competente abbia                  
rispettato i tempi procedurali indicati per lo svolgimento della                
procedura di verifica (screening) ovvero della procedura di VIA dalla           
LR sulla VIA, lo Sportello Unico, ai sensi del citato art. 10, comma            
2 del DPR 447/98, effettua il rimborso e destina alla autorita'                 
competente le somme riscosse come spese istruttorie relativamente               
alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di VIA.            
3.5 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ECOLOGICAMENTE ATTREZZATE"           
E DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI INFRASTRUTTURE E                  
IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE, DELLA             
SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"                                                      
L'art. 4, comma 6 della LR sulla VIA prevede che le soglie                      
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 sono incrementate del 30% qualora i progetti siano                    
localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate                    
individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98.                     
L'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA prevede inoltre che le soglie              
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 sono incrementate del 20% qualora i progetti siano                    
insediati in aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e           
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela            
della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Tali aree sono                   
specificatamente individuate dalla Provincia, su proposta dei Comuni            
interessati.                                                                    
Le "Aree ecologiche attrezzate" sono state previste dall'art. 26 del            
DLgs 112/98, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome             
disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree                  
ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi            
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e                 
dell'ambiente. Lo stesso art. 26 prevede che le medesime leggi                  
disciplinano inoltre le forme di gestione unitaria delle                        
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da            
parte di soggetti pubblici o privati.                                           
Lo stesso art. 26 dispone che gli impianti produttivi localizzati               
nelle aree ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione           
delle autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi               
presenti.                                                                       
Successivamente la L.R. 20/00 e' intervenuta, nel campo della                   
disciplina delle trasformazioni e dell'uso del suolo, normando (art.            
A - 14), come espressamente previsto dal DLgs 112/98, piu'                      
precisamente la fattispecie "aree industriali ecologicamente                    
attrezzate" e prevedendo che la Regione emani uno specifico atto di             
coordinamento tecnico per specificare le caratteristiche delle "aree            
industriali ecologicamente attrezzate".Piu' specificamente l'art. A -           
14 della L.R. 20/00 prevede che gli "Ambiti specializzati per                   
attivita' produttive" (definiti, al precedente art. A - 13, come "le            
parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attivita'           
economiche, commerciali e produttive") costituiscono "ôaree                     
ecologicamente attrezzate' quando sono dotate di infrastrutture,                
servizi e sistemi idonei a garantire la tutela della salute, della              
sicurezza e dell'ambiente" (comma 1).                                           
Lo stesso art. A - 14 prevede (comma 2) che "la Regione, con atto di            
coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente            
in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente               
attrezzate, avendo riguardo:                                                    
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;                               
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,                    
dell'acqua e del terreno;                                                       
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;                                     
d) al trattamento delle acque reflue;                                           
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo                   
efficace;                                                                       
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti               
rilevanti;                                                                      
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle               
merci.".                                                                        
Lo stesso art. A - 14 prevede, inoltre, che "ai sensi del comma 1               
dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, l'utilizzazione dei servizi              
presenti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate comporta               
l'esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle                 
autorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cui al comma            
2, secondo quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico".                 
La L.R. 20/00 specifica che le aree ecologicamente attrezzate sono              
individuate dal Comune nel PSC, oppure, quando sono di rilievo                  
sovracomunale, dalla Provincia nel PTCP (che, in tale ipotesi, assume           
il valore e gli effetti del PSC). Da sottolineare e' la previsione,             
contenuta nel comma 4 dell'art. A - 14, che le nuove aree produttive            
di rilievo sovracomunale assumono i caratteri propri delle aree                 
ecologicamente attrezzate.                                                      
Va, inoltre sottolineato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5           
dell'art. A - 14, il Comune puo' stipulare specifici accordi con le             
imprese interessate per la trasformazione delle aree esistenti in               
aree ecologicamente attrezzate.                                                 
In considerazione del fatto che i commi 6 e 7 della LR sulla VIA                
hanno compiuto la scelta di incrementare le soglie dei progetti                 
relativi ad attivita' produttive assoggettati alle procedure di                 
verifica (screening) con la finalita', di notevole rilievo ai fini              
della pianificazione territoriale ed urbanistica, di incentivare la             
localizzazione delle attivita' produttive in aree industriali                   
adeguatamente attrezzate e specificamente individuate, si ritiene               
necessario che l'applicazione degli incrementi previsti dai predetti            
commi 6 e 7 debba essere armonizzata con le disposizioni della Legge            
urbanistica regionale 20/00.                                                    
A tal fine e' necessario che si faccia riferimento alle aree                    
ecologicamente attrezzate individuate ai sensi della L.R. 20/00 e del           
conseguente atto di coordinamento tecnico per:                                  
a) l'individuazione delle aree industriali ecologicamente attrezzate,           
in cui trova applicazione l'incremento del 30% delle soglie                     
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 per i progetti che vi siano localizzati, previsto dal comma           
6 dell'art. 4 della LR sulla VIA;                                               
b) l'individuazione delle aree industriali esistenti dotate delle               
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a               
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente ai            
fini dell'applicazione dell'incremento del 20% delle soglie                     
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3, previsto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA.                    
, pero', altrettanto necessario che, in attesa dell'emanazione                  
dell'atto di coordinamento tecnico, nella presente Direttiva vengano            
individuati alcuni primi elementi in grado di indirizzare l'attivita'           
delle Province, dei Comuni e delle imprese produttive nella                     
definizione sia delle aree ecologicamente attrezzate, sia delle aree            
industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli impianti              
tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della salute,             
della sicurezza e dell'ambiente.                                                
Appare, inoltre, necessario indicare, sia pure provvisoriamente fino            
all'emanazione dell'atto di coordinamento tecnico previsto dall'art.            
A - 14, comma 2 della L.R. 20/00, gli obiettivi prestazionali                   
necessari per la definizione sia delle aree ecologicamente                      
attrezzate, sia delle aree industriali esistenti dotate delle                   
infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi necessari a               
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.              
I criteri da rispettare, sia per le aree ecologicamente attrezzate,             
sia per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e             
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela            
della salute, della sicurezza e dell'ambiente, sono i seguenti:                 
1) individuazione del soggetto gestore cui e' affidata la promozione,           
la realizzazione e la gestione;                                                 
2) contenuti urbanistico-territoriali di qualita' da attuare                    
preliminarmente nella fase di realizzazione intervento;                         
3) condizioni di gestione ambientale di qualita', da mantenere e                
monitorare nel tempo.                                                           
I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente              
specificati e dettagliati nei successivi paragrafi 3.5.1, 3.5.2 e               
3.5.3.                                                                          
I criteri di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, come specificati nei             
successivi paragrafi 3.5.1., 3.5.2 e 3.5.3 vanno applicati in modo              
differenziato per le aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto           
e per le aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e               
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela            
della salute, della sicurezza e dell'ambiente come di seguito                   
specificato.                                                                    
1. Aree industriali ecologicamente attrezzate di nuovo impianto                 
Per le nuove aree ecologicamente attrezzate appare necessario che               
vengano realizzate le condizioni di seguito indicate:                           
a) individuare il soggetto gestore delle infrastrutture, dei servizi            
e delle attrezzature in dotazione alle aree ecologicamente                      
attrezzate, secondo le indicazioni del punto 3.5.1;                             
b) progettare e realizzare i contenuti urbanistico-territoriali di              
qualita', secondo le indicazioni del punto 3.5.2;                               
c) realizzare le condizioni di gestione ambientale di qualita',                 
secondo le indicazioni del punto 3.5.3.                                         
Per la definizione di aree industriali ecologicamente attrezzate, il            
Comune puo' stipulare specifici accordi, ai sensi di quanto disposto            
dall'art. 18 della L.R. 20/00, con le imprese interessate, diretti a            
determinare le condizioni e gli incentivi per il riassetto organico             
delle medesime.                                                                 
Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5 della L.R.           
20/00, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere             
nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le                
medesime finalita'.                                                             
Nelle aree ecologicamente attrezzate di nuovo impianto si applica, a            
far tempo dalla loro realizzazione, quanto disposto dall'art. 4,                
comma 6 della LR sulla VIA: le soglie dimensionali delle attivita'              
produttive contenute negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate            
del 30% ai fini del loro assoggettamento alla procedura di verifica             
(screening) ed eventualmente alla procedura di VIA.                             
2. Aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli               
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della            
salute, della sicurezza e dell'ambiente                                         
Per le aree industriali esistenti da trasformare in aree industriali            
dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici e sistemi              
necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e                 
dell'ambiente appare necessario che venga assunto un impegno comune             
a:                                                                              
a) definire il programma ambientale secondo le indicazioni di cui al            
succesivo punto 3.5.3.b.; il programma ambientale contiene anche la             
individuazione degli obiettivi da perseguire in tema di contenuti               
urbanistico-territoriali di qualita' secondo le indicazioni di cui al           
successivo punto 3.5.2.;                                                        
b) realizzare le condizioni e gli impegni contenuti nel programma               
ambientale di cui al successivo punto 3.5.3.b.                                  
Per la trasformazione di aree industriali esistenti in aree                     
industriali dotate delle infrastrutture e degli impianti tecnologici            
e sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della                   
sicurezza e dell'ambiente, il Comune puo' stipulare specifici                   
accordi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 20/00,             
con le imprese interessate, diretti a determinare le condizioni e gli           
incentivi per il riassetto organico delle medesime.                             
Gli Enti locali, inoltre, ai sensi dell'art. A-14, comma 5 della L.R.           
29/00, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere             
nella pianificazione proposte ed iniziative tese a conseguire le                
medesime finalita'.                                                             
Nelle aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli            
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della            
salute, della sicurezza e dell'ambiente, ai fini del loro                       
assoggettamento alla procedura di verifica (screening) ed                       
eventualmente alla procedura di VIA si applicano, a far tempo dalla             
dall'assunzione dell'impegno a definire il programma ambientale ed a            
realizzare le condizioni e gli impegni in esso contenuti quanto                 
disposto dall'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA: le soglie                     
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 sono incrementate del 20%.                                            
Si sottolinea che l'assunzione dell'impegno a definire il programma             
ambientale ed a realizzare le condizioni e gli impegni in esso                  
contenuti rappresenta per le aree industriali esistenti il primo                
necessario passo per conseguire il riconoscimento di "Area                      
industriale ecologicamente attrezzata". Tale definizione puo' essere            
assunta allorquando vengono conseguiti i criteri di cui ai precedenti           
punti 1, 2 e 3 sono rispettivamente specificati e dettagliati nei               
successivi paragrafi 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3.                                      
3.5.1 Individuazione del soggetto gestore                                       
In primo luogo appare necessario individuare il soggetto gestore                
delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in dotazione             
alle aree ecologicamente attrezzate. A questo riguardo appare utile             
indicare che tale gestione puo' essere esercitata da:                           
a) imprese specializzate per la gestione di tali infrastrutture,                
servizi e attrezzature, anche mediante apposite convenzioni con il              
Comune, al fine di metterle a disposizione di imprese produttive;               
b) imprese associate, anche in forma consortile a rilevanza interna o           
esterna, interessate all'utilizzo e/o alla gestione di tali                     
infrastrutture, servizi e attrezzature, anche mediante apposite                 
convenzioni con il Comune;                                                      
c) affidamento, sulla base di specifici accordi tra le parti                    
interessate, ad una o piu' delle imprese insediate nell'area della              
gestione di uno o piu' delle infrastrutture, dei servizi e delle                
attrezzature dell'area;                                                         
d) Comuni singoli o associati, mediante: - societa' per azioni o a              
responsabilita' limitata a prevalente capitale pubblico locale,                 
costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio ai            
sensi della lettera e) dell'art. 113 del DLgs 267/00; - societa' per            
azioni senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria, ai             
sensi della lettera f) dell'art. 113 del DLgs 267/00; - concessioni a           
terzi di cui alla lettera b) dell'art. 113 del DLgs 267/00;                     
e) Consorzio tra Enti locali.                                                   
In secondo luogo appare necessario specificare che il soggetto                  
gestore delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature in               
dotazione alle aree ecologicamente attrezzate, oltre a fornire i                
servizi alle imprese (energia, acqua, depurazione, gestione rifiuti),           
puo' acquisire, per conto delle stesse imprese, le ulteriori                    
autorizzazioni ambientali necessarie per le attivita' insediate nelle           
aree ecologicamente attrezzate.                                                 
Analogamente, occorre segnalare che i controlli relativi ai servizi             
comuni sono effettuati per i medesimi servizi unitariamente e con               
punti di prelievo o campionamento validi per tutta l'area.                      
3.5.2 Contenuti urbanistico-territoriali di qualita'                            
Le Norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici e gli               
atti regolamentari, che disciplinano le zone omogenee e gli ambiti              
produttivi, determinano in concreto le condizioni urbanistiche                  
territoriali di qualita' per le aree ecologicamente attrezzate, tra             
quelli di seguito indicati.                                                     
Per strumenti urbanistici comunali si intendono sia i PRG e                     
regolamenti edilizi vigenti sia i nuovi strumenti previsti dalla L.R.           
20/00: PSC; POC; RUE.                                                           
Le Norme tecniche di attuazione e gli atti regolamentari dello                  
strumento urbanistico comunale (al momento della sua approvazione)              
definiscono le condizioni e le prestazioni urbanistiche e                       
territoriali di qualita' da realizzare nel riuso o nella                        
trasformazione del territorio esistente in una area produttiva con              
caratteristiche di area ecologicamente attrezzata.                              
Le norme e gli aspetti regolamentari riguardano l'assetto fisico ed             
infrastrutturale dell'area urbana oggetto di intervento e le                    
prestazioni di sostenibilita' infrastrutturale da realizzare nella              
parte del territorio interessato dagli impatti derivanti dal carico             
urbanistico e funzionale delle aree ecologicamente attrezzate.                  
L'assetto urbanistico e territoriale di qualita' costituisce                    
condizione necessaria e preliminare alla identificazione dell'area              
produttiva come area ecologicamente attrezzata.                                 
Il mantenimento nel tempo delle condizioni di gestione ambientale di            
qualita' costituiscono, inoltre, le condizioni permanenti per                   
mantenere la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.                  
3.5.2.a Previsione delle aree ecologicamente attrezzate nella                   
pianificazione territoriale ed urbanistica                                      
Dal combinato disposto degli articoli A-13 e A-14 della L.R. n. 20              
del 2000 si desumono le seguenti disposizioni circa la previsione               
delle aree ecologicamente attrezzate negli strumenti di                         
pianificazione:                                                                 
a) le aree produttive di rilievo sovracomunale - cioe' caratterizzate           
da effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano piu'             
Comuni (art. A-13, comma 2, lett. a) - sono individuate e                       
regolamentate dalla Provincia attraverso il PTCP (art. A-13, comma              
4);                                                                             
b) per aree produttive di rilievo sovracomunale si devono intendere             
sia gli insediamenti che siano l'esito della urbanizzazione di nuove            
aree in precedenza non edificate, sia gli insediamenti che derivino             
da interventi di trasformazione e ampliamento di aree produttive                
esistenti tali da fare assumere agli stessi i caratteri propri delle            
aree sovracomunali appena richiamati (art. A-13, comma 4));                     
c) le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale devono essere              
realizzate con le caratteristiche proprie delle aree ecologicamente             
attrezzate (art. A-14, comma 4);                                                
d) le nuove aree produttive di rilievo comunale - cioe' le aree                 
caratterizzate da limitati impatti sul sistema sociale, territoriale            
e ambientale (art. A-13, comma 2, lett. b) - sono previste e                    
regolamentate dalla pianificazione comunale la quale puo' stabilire             
che le stesse siano realizzate assumendo i requisiti di qualita'                
propri delle aree ecologicamente attrezzate (art. A-14, comma 5);               
e) tutte le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla                   
pianificazione urbanistica comunale (art. A-13, comma 3);                       
f) nel disciplinare le aree produttive esistenti, siano esse di                 
rilievo comunale che sovracomunale, il Comune puo' prevedere la                 
trasformazione delle stesse in aree ecologicamente attrezzate,                  
potendo prevedere la stipula di specifici accordi con le imprese                
interessate circa le condizioni cui subordinare gli interventi ovvero           
circa possibili incentivi per favorire il riassetto organico delle              
aree medesime (art. A-14, comma 5).                                             
Per la previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo                  
sovracomunale - che devono sempre assumere i caratteri delle aree               
ecologicamente attrezzate - la Provincia provvede ad approvare,                 
secondo quanto disposto dall'art. 27 della L.R. n. 20 del 2000, il              
PTCP o variante allo stesso. Le previsioni del piano provinciale                
debbono essere assunte d'intesa con i Comuni interessati e debbono              
riguardare sia la individuazione dei nuovi insediamenti sia la                  
definizione dell'assetto infrastrutturale e delle caratteristiche               
urbanistiche e funzionali degli stessi, secondo i contenuti propri              
del Piano strutturale Comunale, cosi' come definiti dall'art. 28                
della L.R. n. 20 del 2000, (art. A-13, comma 4).                                
Le previsioni del PTCP devono essere attuate attraverso accordi                 
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R.             
20 del 2000. Gli accordi possono prevedere che l'esecuzione o                   
riqualificazione e la gestione unitaria di tali aree sia realizzata             
anche attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati ovvero             
attraverso la costituzione di consorzi o di societa' miste (art.                
A-13, comma 7).                                                                 
Alla disciplina degli insediamenti produttivi esistenti e per la                
previsione dei nuovi insediamenti produttivi di rilievo comunale il             
Comune provvede nell'ambito degli strumenti di pianificazione                   
urbanistica definiti dalla L.R. n. 20 del 2000 (piano strutturale,              
piano operativo, regolamento urbanistico ed edilizio e piano                    
urbanistico attuativo) in conformita' alla presente direttiva.                  
In via transitoria il Comune puo' provvedere attraverso apposita                
variante specifica al PRG vigente, nei limiti di quanto previsto                
dall'art. 41 della L.R. 20 del 2000, ovvero attraverso accordo di               
programma secondo quanto previsto dall'art. 34 del DLgs 18 agosto               
2000, n. 267, come specificato e integrato dall'art. 40 della L.R. n.           
20 del 2000.                                                                    
La variante al PRG vigente che preveda la realizzazione di nuovi                
insediamenti produttivi di rilievo comunale o la loro trasformazione            
con i caratteri delle aree ecologicamente attrezzate dovra' stabilire           
contenuti urbanistico territoriali di qualita' coerenti con quanto              
previsto dal punto 3.5.2. della presente direttiva e contenere la               
valutazione di sostenibilita' ambientale e territoriale prevista                
dall'art. 5 della L.R. n. 20 del 2000.                                          
L'attuazione delle previsioni del PRG per le aree produttive avviene            
tramite piano particolareggiato, contenente i criteri per la gestione           
ambientale di qualita' secondo quanto disposto dalla presente                   
direttiva.                                                                      
3.5.2.b Destinazioni d'uso                                                      
Le destinazioni d'uso ammesse per le aree ecologicamente attrezzate,            
ai sensi dell'art. A-13 della L.R. 20/00, sono le attivita'                     
economiche, commerciali e produttive, con l'esclusione di                       
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita di cui alla L.R.            
14/99.                                                                          
Inoltre, per le aree ecologicamente attrezzate e' escluso l'uso                 
residenziale, con l'eccezione degli alloggi dei proprietari e dei               
custodi.                                                                        
Per le aree industriali esistenti dotate di infrastrutture ed                   
impianti tecnologici atti a garantire la tutela della salute, della             
sicurezza e dell'ambiente, l'uso residenziale non puo' superare il 5%           
della superficie dell'area; le stesse possono essere oggetto di                 
riorganizzazione tramite programmi di riqualificazione urbana di cui            
all'art A-11 della L.R. 20/00.                                                  
In entrambe le tipologie di aree e' consentita, altresi', la                    
localizzazione, anche in modo integrato, di attrezzature per le                 
telecomunicazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.             
3.5.2.c Condizioni di assetto territoriale                                      
I criteri per la individuazione delle aree produttive ecologicamente            
attrezzate, in conformita' alle definizione degli strumenti di                  
pianificazione sovraordinati, sono indicati di seguito:                         
- adeguatezza delle reti fognanti di recapito della rete dell'area              
ecologicamente attrezzata, in termini quantitativi e qualitativi e di           
efficienza funzionale;                                                          
- la capacita' di smaltimento delle reti fognanti principali e la               
potenzialita' della rete idraulica di bonifica e degli impianti                 
idrovori devono essere adeguati rispettivamente al deflusso degli               
scarichi e delle acque meteoriche;                                              
- il fabbisogno energetico degli impianti produttivi va rapportato              
alla capacita' della rete e degli impianti di distribuzione di                  
energia esistenti o previsti per la realizzazione della area                    
ecologicamente attrezzata;                                                      
- il fabbisogno idrico degli impianti produttivi deve essere                    
rapportato alla qualita' ed alla disponibilita' della risorsa idrica            
ed al suo efficiente e razionale uso; deve essere perseguito                    
l'obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione                 
dell'uso;                                                                       
- accessibilita' territoriale: le infrastrutture per l'accesso al               
sistema trasportistico primario definito dal PRIT e dal PTCP non                
devono superare i livelli congestione (F/Cattuazione dell'area                  
ecologicamente attrezzata; le stesse infrastrutture stradali di                 
accesso territoriale all'area ecologicamente attrezzata devono                  
evitare l'attraversamento di centri urbani; in particolare deve                 
essere perseguito l'obiettivo della realizzazione di adeguati sistemi           
di accessibilita' alla rete ferroviaria.                                        
3.5.2.d Condizioni urbanistiche di qualita'                                     
Fermo restando le dotazioni territoriali minime di legge e la                   
conformita' alle disposizioni previste negli strumenti di                       
pianificazione e programmazione territoriale e settoriale, le                   
condizioni urbanistiche di qualita' ritenute necessarie sono di                 
seguito indicate:                                                               
d.1. opere ed infrastrutture per la urbanizzazione delle aree:                  
- approvvigionamento idrico: presenza di impianti ed opere di                   
allacciamento ad impianti acquedottistici; deve essere perseguito               
l'obiettivo di escludere il prelievo idrico in falda;                           
- impianti separati tra rete di canalizzazione delle acque meteoriche           
e la rete fognante;                                                             
- impianti adeguati alle prestazioni definite nelle condizioni di               
gestione ambientale di qualita' (si veda il seguente punto 3.5.3.c):            
- per il recupero, trattamento e riciclo delle acque meteoriche;                
- per lo smaltimento dei reflui;                                                
- allacciamento ad impianto di depurazione unico/consortile dell'area           
ecologicamente attrezzata o allacciamento a quello civile;                      
- spazi ed impianti d'area per: prioritariamente recupero e riuso dei           
rifiuti; smaltimento dei rifiuti;                                               
- realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova                     
urbanizzazione o rifacimento di quelli esistenti tramite cunicoli               
unici, secondo le disposizioni previste dalla "Direttiva per la                 
razionale sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo"               
(Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1999);                                             
- realizzazione di sistemi di telecomunicazioni a tecnologia                    
avanzata;                                                                       
- rete ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas ed           
altre forme di energia, pubblica illuminazione utilizzando impianti e           
sistemi in grado di perseguire il risparmio energetico ed il                    
contenimento dell'inquinamento luminoso;                                        
- mobilita' interna all'area: infrastrutture viarie rispondenti alle            
migliori pratiche per la sicurezza stradale (ivi compresi rete di               
percorsi ciclabili sicuri); realizzazione di adeguati spazi e sistemi           
di accessibilita' per i sistemi di emergenza e soccorso; spazi                  
attrezzati per l'attesa e la fermata dei mezzi di trasporto pubblico,           
ove previsti;                                                                   
d.2. dotazioni ecologico-ambientali:                                            
- dotazione di spazi ed opere per la mitigazione di impatto sul                 
contesto paesaggistico urbano o rurale;                                         
- inquinamento acustico: individuazione di spazi ed opere di                    
mitigazione dell'inquinamento acustico;                                         
- inquinamento elettromagnetico: fasce di ambientazione per la                  
mitigazione dell'inquinamento elettromagnetico, ai sensi della L.R.             
30/00;                                                                          
- dotazione di spazi con particolare attenzione a favorire il                   
miglioramento dell'habitat naturale nonche' garantire un miglior                
equilibrio idrogeologico e la funzionalita' della rete idraulica                
superficiale, anche attraverso il contenimento                                  
dell'impermeabilizzazione dei suoli.                                            
Le dotazioni ecologico-ambientali, insieme alle infrastrutture per              
l'urbanizzazione degli insediamenti, costituiscono ai sensi della               
L.R. n. 20 del 2000 una condizione di sostenibilita' ambientale e               
territoriale degli insediamenti in generale e dunque anche delle aree           
ecologicamente attrezzate. Pertanto la loro realizzazione e                     
attivazione deve avvenire contemporaneamente al nuovo insediamento              
produttivo o alla ristrutturazione dello stesso.                                
Gli oneri di urbanizzazione relativi alle aree produttive di rilievo            
sovracomunale sono destinate a finanziare la realizzazione delle                
dotazioni territoriali necessarie secondo quanto stabilito                      
dall'accordo territoriale, nell'osservanza delle presenti direttive             
(art. A-13, comma 10).                                                          
Inoltre, ai sensi dell'art. A-26 della medesima legge regionale, le             
infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e dotazioni              
ecologiche e ambientali devono essere realizzate dal soggetto                   
attuatore dell'intervento e su aree reperite e cedute al Comune dal             
medesimo soggetto all'interno dell'ambito oggetto dell'intervento. La           
realizzazione di dette dotazioni comporta la possibilita' di chiedere           
la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti (U1),                
secondo quanto stabilito dal punto 1.7 della deliberazione del                  
Consiglio regionale n. 849 del 1998 (recante: "Aggiornamento delle              
indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di                       
urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio               
1977, n. 10").                                                                  
3.5.3 Condizioni di gestione ambientale di qualita'                             
3.5.3.a Principi generali                                                       
Fermo restando il rispetto dei limiti e degli standard ambientali               
previsti dalle vigenti disposizioni europee, nazionali e regionali,             
nelle aree industriali ecologicamente attrezzate vanno, inoltre,                
perseguiti i seguenti principi generali:                                        
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione                       
dell'inquinamento, applicando nei casi previsti dalla Direttiva                 
96/61/CE le migliori tecniche disponibili;                                      
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;             
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della                  
direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e del DLgs 5              
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni; in            
caso contrario i rifiuti sono recuperati o, cio' sia tecnicamente ed            
economicamente impossibile, sono eliminarti evitandone e riducendone            
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5             
febbraio 1997, n. 22;                                                           
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;                           
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli                   
incidenti e limitarne le conseguenze;                                           
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento             
della cessazione definitiva dell'attivita' ed il sito stesso                    
ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche           
e ripristino ambientale.                                                        
3.5.3.b Programma ambientale                                                    
I predetti principi generali di cui al punto 3.5.3.a, vanno                     
perseguiti tramite la definizione di un "Programma ambientale",                 
poliennale, di miglioramento delle "performances" ambientali                    
dell'area industriale ecologicamente attrezzata e delle singole                 
imprese in essa insediate, da aggiornare periodicamente e da rendere            
pubblico nei confronti sia delle Amministrazioni pubbliche, sia delle           
associazioni, sia dei cittadini e da attuare coerentemente.                     
Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e'                     
necessario effettuare una "analisi ambientale" dell'area industriale            
ecologicamente attrezzata delle sue attivita', dei suoi prodotti e              
servizi.                                                                        
Al fine della predisposizione del "Programma ambientale" e della                
relativa "analisi ambientale" occorre fare opportunamente riferimento           
ai pertinenti elementi indicati in:                                             
a) "Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del                   
Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle                      
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit                  
(EMAS)", ed in particolare i pertinenti elementi dei relativi                   
Allegati I, VI e VII (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle                 
Comunita' Europee L. n. 114 del 24 aprile 2001);                                
b) "Raccomandazione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa             
agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001             
del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle           
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit                  
(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee            
L. n. 247 del 17 settembre 2001);                                               
c) "Decisione della Commissione del 7 settembre 2001 relativa agli              
orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del              
Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle               
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit                  
(EMAS)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee            
L. n. 247 del 17 settembre 2001).                                               
3.5.4 Sistemi di certificazione ambientale                                      
Sembra utile richiamare il fatto che il percorso individuato per la             
definizione delle aree industriali ecologicamente attrezzate e delle            
aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e degli                  
impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela della            
salute, della sicurezza e dell'ambiente puo' essere utilmente                   
utilizzato per adottare, sia per le aree sia per le imprese in esse             
insediate, i sistemi di certificazione ambientale (ISO 14000 ed                 
EMAS), in quanto le fasi di definizione dell'analisi ambientale e del           
programma ambientale appaiono del tutto coerenti con le fasi previste           
da tali sistemi di certificazione.                                              
3.5.5 Monitoraggio                                                              
I contenuti urbanistico-territoriali di qualita' di cui al punto                
3.5.2 e le condizioni di gestione ambientale di qualita' di cui al              
punto 3.5.3., vanno tenuti, a cura del soggetto gestore, sotto                  
costante monitoraggio nei suoi diversi elementi, al fine di                     
consentire una valutazione sistematica, documentata, periodica ed               
obiettiva delle prestazioni dell'area industriale ecologicamente                
attrezzata del suo sistema di gestione e dei processi destinati a               
proteggere l'ambiente al fine di:                                               
a) facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono             
avere un impatto sull'ambiente;                                                 
b) valutare la conformita' ai contenuti urbanistico-territoriali di             
qualita' di cui al punto 3.5.2 ed alle condizioni di gestione                   
ambientale di qualita' di cui al punto 3.5.3 prescelti per l'area               
industriale ecologicamente attrezzata.                                          
3.6 APPLICAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE                                        
L'art. 8, comma 1, lett. c) stabilisce che le direttive specificano i           
casi e le modalita' di autocertificazione di stati di fatto e del               
possesso di requisiti per l'effettuazione sia della procedura di                
verifica (screening) sia della procedura di VIA, fermo restando il              
rispetto della normativa statale e della disciplina comunitaria.                
In via generale e fermo restando le specificazioni che saranno                  
contenute nella serie di direttive specifiche per ogni singola                  
tipologia progettuale, nell'ambito della procedura di verifica                  
(screening) e della procedura di VIA trovano applicazione le                    
disposizioni contenute nel DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico            
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di                    
documentazione amministrativa", ed in particolare le disposizioni               
contenute negli articoli 46 e seguenti.                                         
3.7 DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI                              
L'art. 8, comma 1, lett. d) stabilisce che le direttive specificano             
le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,            
assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in                    
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D alla LR sulla VIA.             
Le Direttive specifiche per ogni tipologia progettuale elencata negli           
Allegati B.1, B.2 e B.3 conterranno gli opportuni indirizzi per tali            
specificazioni.                                                                 
3.8 CRITERI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER VIA                    
INFORMATICA                                                                     
Le documentazioni che il proponente deve fornire per l'effettuazione            
della procedura di verifica (screening) o per la procedura di VIA               
possono essere inoltrate all'autorita' competente ed alle altre                 
autorita' coinvolte anche in forma informatica.                                 
Resta fermo che le copie per il deposito sia per la procedura di                
verifica (screening) sia per la procedura di VIA devono in ogni caso            
essere fornite in formato cartaceo.                                             
Nel caso il proponente prescelga la modalita' di invio per via                  
informatica, devono essere rispettati i seguenti formati:                       
Tipologia  Formati                                                              
Testi  WORD 97                                                                  
Tabelle  EXCEL 97                                                               
Immagini  JPEG                                                                  
Cartografia numerica  ARCVIEW VER. 3.2                                          
Elaborati di progettazione  AUTOCAD 2.000     (*.DVG)                           
Piu' in generale sono ammissibili i formati *.PDF, gestibili con il             
programma "Acrobat Reader".                                                     
4. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'              
COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)                                         
4.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE                          
Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2.) a procedura di            
verifica (screening), l'art. 9, comma 1 della LR sulla VIA, dispone             
che, il proponente presenta all'autorita' competente ovvero, per le             
attivita' produttive, allo Sportello Unico (come stabilito dall'art.            
5, comma 4, e dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed               
operante, che provvedera' ad inviarlo alla autorita' competente, una            
domanda allegando i seguenti elaborati:                                         
a) il progetto preliminare;                                                     
b) una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli               
impatti ambientali del progetto;                                                
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in              
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.                                
bene, in primo luogo, specificare che le copie degli elaborati                  
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica                      
(screening) inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:               
- 2 copie per l'autorita' competente, di cui una destinata ad essere            
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;             
- 1 copia per ciascuno dei Comuni interessati, destinata ad essere              
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati.             
4.2 PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI                                             
Per la predisposizione della relazione relativa alla individuazione e           
valutazione degli impatti ambientali del progetto e sulla conformita'           
del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e               
paesaggistica da parte del proponente possono essere utilmente                  
utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione degli               
elaborati per la procedura di verifica (screening) riportata nel                
Capitolo 1, ed in particolare la lista di controllo generale per la             
procedura di verifica (screening) riportata al paragrafo 1.2 delle              
"Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la                   
procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA",           
nonche' le liste di controllo contenute nelle successive Direttive,             
specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno piu'                 
precise e dettagliate indicazioni.                                              
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,                
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.      necessario             
che gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di             
verifica (screening) siano debitamente firmati ai sensi delle vigenti           
disposizioni di legge.                                                          
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LR sulla VIA, il            
proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati                   
disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche             
ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura           
di verifica (screening).                                                        
4.3 DEPOSITO DEGLI ELABORATI                                                    
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come             
stabilito dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura il deposito             
di copia degli elaborati prescritti per l'effettuazione della                   
procedura di verifica (screening) presso l'autorita' competente                 
nonche' anche presso ogni Comune interessato, per un periodo di 30              
(trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di                   
pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per           
il libero accesso da parte dei soggetti interessati.                            
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito                 
dall'art. 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito             
ed operante, che provvedera' ad inviare le copie ed a darne                     
informazione all'autorita' competente, cura il deposito di copia                
degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di               
verifica (screening) presso l'autorita' competente nonche' presso               
ogni Comune interessato, per un periodo di 30 (trenta) giorni                   
naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione                     
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero               
accesso da parte dei soggetti interessati.                                      
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia attivo il deposito di                
copia degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura            
di verifica (screening) presso l'autorita' competente nonche' presso            
ogni Comune interessato, e' curato dall'autorita' competente.                   
Per l'individuazione dei soggetti interessati, si ricorda che l'art.            
2, comma 1 della LR sulla VIA, fornisce precise indicazioni; al                 
riguardo si faccia riferimento al paragrafo 2.1 ed all'ALLEGATO 1.              
utile che l'autorita' competente, dopo che e' stato effettuato il               
deposito richieda che i Comuni interessati provvedano, al termine del           
periodo di deposito, ad attestare l'avvenuto deposito facendo                   
pervenire all'autorita' competente una "Relata di avvenuto deposito".           
4.4 PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO                                     
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come             
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura, ai sensi                
dell'art. 9, comma 3, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della           
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati                     
prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica                      
(screening)".                                                                   
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito                 
dall'art 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito ed           
operante, che provvedera' ad inviare le copie ed a darne informazione           
all'autorita' competente, cura, ai sensi dell'art. 9, comma 3, la               
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso               
dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione           
della procedura di verifica (screening)".                                       
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia attivo, la pubblicazione             
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso dell'avvenuto               
deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della                   
procedura di verifica (screening)", e' curata dall'autorita'                    
competente.                                                                     
Lo stesso art. 9, comma 3, specifica che tale avviso deve contenere:            
- l'oggetto del progetto;                                                       
- il proponente;                                                                
- la localizzazione del progetto;                                               
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.                          
Per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                     
dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per              
l'effettuazione della procedura di verifica (screening)" vanno                  
opportunamente utilizzati i modelli allegati alla Circolare del 30              
gennaio 2001.                                                                   
Il proponente per le opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero,           
per le attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, quando esso             
non sia operante, l'autorita' competente provvedera' ad inviare 2               
copie, in cartaceo, dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli                   
elaborati per la procedura di verifica (screening)" alla Redazione              
del Bollettino Ufficiale della Regione, in Via A. Moro n. 52 -                  
Bologna.                                                                        
4.5 ISTRUTTORIA TECNICA DEGLI ELABORATI                                         
L'ufficio competente provvede ad effettuare l'esame e l'istruttoria             
tecnica degli elaborati prescritti per l'effettuazione della                    
procedura di verifica (screening).                                              
L'ufficio competente nell'effettuazione dell'istruttoria tecnica puo'           
acquisire, ove lo ritenga necessario, il parere delle altre                     
Amministrazioni pubbliche interessate.                                          
Si ricorda soprattutto che, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della LR              
sulla VIA, l'autorita' competente puo' richiedere, per una sola                 
volta, le eventuali integrazioni e chiarimenti che ritenesse                    
necessari.                                                                      
Si ricorda, inoltre, che l'autorita' competente, ai sensi dell'art.             
9, comma 6, deve assicurare al proponente la possibilita' di                    
intervenire in contraddittorio nelle attivita' di effettuazione                 
dell'istruttoria tecnica.                                                       
Operativamente, il contraddittorio si traduce nella possibilita' per            
il proponente di fare pervenire all'ufficio competente le proprie               
eventuali controdeduzioni sulle osservazioni presentate per cui si              
rimanda al successivo paragrafo 4.2 nonche' degli eventuali pareri              
richiesti alle altre Amministrazioni pubbliche interessate.                     
4.6 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME DELLE EVENTUALI                  
OSSERVAZIONI                                                                    
L'art. 9, comma 4 della LR sulla VIA prevede che nell'ambito della              
procedura di verifica (screening) chiunque puo' presentare                      
osservazioni alla autorita' competente entro il termine di 30 giorni            
dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino             
Ufficiale regionale.                                                            
Tale termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni, ai              
sensi dell'art. 9, comma 5 della LR sulla VIA, e' computato per le              
attivita' produttive a decorrere dalla data di pubblicizzazione della           
domanda effettuata dallo Sportello Unico sui propri strumenti di                
informazione e pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del              
DPR 447/98.                                                                     
Al fine di facilitare l'espressione da parte dei soggetti interessati           
di tali osservazioni si ritiene utile che la presentazione delle                
osservazioni avvenga utilizzando la modulistica riportata in ALLEGATO           
4.                                                                              
Ovviamente tale modulistica deve essere considerata solo uno                    
strumento teso a facilitare l'espressione delle osservazioni da parte           
dei soggetti interessati, in particolare a consentire di mettere in             
evidenza il contenuto dell'osservazione, fermo restando che ogni                
soggetto interessato puo' presentare le proprie osservazioni nel modo           
che ritiene piu' opportuno.                                                     
Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni da parte                       
dell'autorita' competente e delle altre Amministrazioni interessate             
e' consigliabile l'uso di un modulo per ogni osservazione, da parte             
dello stesso soggetto.                                                          
Secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della LR sulla VIA e'              
necessario che l'autorita' competente invii immediatamente al                   
proponente le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti                
interessati.                                                                    
In considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura e'           
necessario che l'autorita' competente fissi un termine per                      
l'espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del                      
proponente. Tale termine puo' essere indicato in 15 giorni.                     
Ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 6, e dell'art. 10, comma 1 della LR             
sulla VIA, l'autorita' competente acquisisce le eventuali                       
osservazioni presentate dai soggetti interessati nonche' le eventuali           
controdeduzioni del proponente e ne tiene conto nell'istruttoria                
tecnica e nella decisione.                                                      
4.7 DECISIONE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                  
L'autorita' competente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR sulla           
VIA, decide, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso            
di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale regionale, se il                  
progetto in esame deve essere assoggettato alla ulteriore procedura             
di VIA, sulla base dei criteri indicati nell'Allegato D alla legge              
medesima.                                                                       
La decisione dell'autorita' competente puo' avere uno dei seguenti              
contenuti:                                                                      
a) esclusione dalla ulteriore procedura di VIA;                                 
b) esclusione dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per             
la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio;                             
c) assoggettamento alla ulteriore procedura di VIA.                             
Si sottolinea che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 10,                   
trascorso il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione                   
dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale regionale,            
senza che l'autorita' competente abbia assunto una decisione il                 
progetto si intende comunque escluso dalla ulteriore procedura di               
VIA.                                                                            
Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorita' competente              
l'opportunita' che la procedura di verifica (screening) si concluda             
con una decisione espressa al fine di evitare eventuali contestazioni           
e contenziosi.                                                                  
utile specificare che la decisione in merito alla procedura di                  
verifica (screening) sia deliberata dall'organo collegiale esecutivo            
dell'autorita' competente, cioe' dalla Giunta regionale o provinciale           
o comunale, in quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione               
discrezionale sul livello di impatto ambientale, ponderando diversi             
interessi pubblici egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva           
valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.                
Si ricorda che l'autorita' competente, nell'atto contenente la                  
decisione in merito alla procedura di verifica (screening), deve                
esprimersi contestualmente sulle osservazioni presentate e sulle                
eventuali controdeduzioni del proponente. Operativamente, appare                
necessario che in tale atto sia data risposta, singolarmente o per              
gruppi, alle osservazioni presentate, tenuto conto delle eventuali              
controdeduzioni del proponente.                                                 
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 10,            
il proponente e' obbligato a rispettare la decisione dell'autorita'             
competente ed a conformare il progetto alle prescrizioni in essa                
contenute.                                                                      
Si sottolinea, in particolare, che, ai sensi del comma 4 del medesimo           
art. 10, che le prescrizioni eventualmente contenute nella decisione            
dell'autorita' competente sono vincolanti per tutte le                          
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,                  
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque                   
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla            
vigente normativa, nonche' per lo Sportello Unico qualora il progetto           
sia assoggettato alle procedure di cui al DPR 447/98.                           
Da ultimo, si sottolinea che, il comma 6 del medesimo art. 10,                  
dispone che, qualora la decisione sia stata di assoggettare il                  
progetto alla ulteriore procedura di VIA, il proponente puo'                    
richiedere, allegando il piano di lavoro per la redazione del SIA,              
l'espletamento della fase di definizione dei contenuti del SIA                  
(scoping) e l'indizione della Conferenza di servizi prevista                    
dall'art. 12 della LR sulla VIA. L'autorita' competente e' tenuta ad            
effettuare tale fase. Si sottolinea che in questo caso i termini di             
effettuazione della fase di definizione dei contenuti del SIA                   
(scoping) sono ridotti a 30 giorni.Per le modalita' di effettuazione            
della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) si rimanda            
ai successivi paragrafi 5.A.2 e 5.A.3.                                          
necessario che l'autorita' competente comunichi la decisione in                 
merito alla procedura di verifica (screening) al proponente e a tutte           
le Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,               
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque                   
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla            
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in                
materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare                 
all'ARPA.                                                                       
Nel caso di procedure relative ad attivita' produttive, l'autorita'             
competente, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2 della LR              
sulla VIA comunichera' la decisione in merito alla procedura di                 
verifica (screening) allo Sportello Unico competente, il quale a sua            
volta provvedera' a comunicarla al proponente e a tutte le                      
Amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,                  
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque                   
denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla            
vigente normativa, nonche' agli enti e agli organi competenti in                
materia di controllo nelle materie ambientali ed in particolare                 
all'ARPA.                                                                       
utile che tali comunicazioni siano effettuate tramite raccomandata              
con ricevuta di ritorno.                                                        
Si ricorda inoltre che l'art. 10, comma 3 della LR sulla VIA prevede            
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, a cura dell'autorita' competente della decisione in merito             
alla procedura di verifica (screening).                                         
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:                     
- l'autorita' competente;                                                       
- il progetto;                                                                  
- la sua localizzazione;                                                        
- il proponente;                                                                
- le province ed i comuni interessati;                                          
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.                               
Per la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della              
Regione della decisione in merito alla procedura di verifica                    
(screening) vanno opportunamente utilizzati i modelli allegati alla             
Circolare del 30 gennaio 2001.                                                  
4.8 MONITORAGGIO                                                                
Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il                   
proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del            
monitoraggio eventualmente prescritto nella decisione in merito alla            
procedura di verifica (screening).                                              
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per                     
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal                      
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo            
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)              
della L.R. 44/95.                                                               
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio                
delle funzioni di controllo ambientale.                                         
4.9 "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI"                                               
L'art. 10, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'                
competente curi la tenuta di un registro nel quale e' riportato                 
l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la procedura di            
verifica (screening) nonche' dei relativi esiti.                                
Le autorita' competenti sono tenute a compilare scrupolosamente ed              
aggiornare immediatamente tale registro.                                        
Per tali adempimenti va opportunamente utilizzato il modello allegato           
alla Circolare del 30 gennaio 2001.                                             
Si ricorda che ai sensi dello stesso art. 10, comma 5 della LR sulla            
VIA nonche' dell'art. 10, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, ogni                  
autorita' competente e' tenuta a far consultare tale registro a                 
semplice richiesta da parte di qualunque soggetto interessato.                  
5. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE                    
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)                                                    
5.A. FASE EVENTUALE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)              
5.A.1 FASE PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)           
L'art. 12, comma 1 della LR sulla VIA, per i progetti sottoposti (si            
veda il paragrafo 2.2) a procedura di VIA, stabilisce che il                    
proponente puo' richiedere all'autorita' competente l'effettuazione             
di una fase preliminare (scoping) finalizzata ad una precisa                    
definizione di:                                                                 
- contenuti del SIA;                                                            
- documentazione ed elaborati progettuali (di cui all'art. 13, comma            
2 della LR sulla VIA) richiesti dalla normativa vigente per il                  
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni pareri, nulla osta,             
assensi comunque denominati che vengono acquisiti in Conferenza di              
servizi.                                                                        
Innanzitutto va chiarito che l'autorita' competente e' obbligata a              
svolgere i compiti previsti per la fase di definizione dei contenuti            
del SIA (scoping) nel caso in cui il proponente lo richieda.                    
5.A.2 PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL SIA              
Lo stesso art. 12, comma 2, stabilisce che il proponente presenta               
all'autorita' competente un elaborato che definisce il piano di                 
lavoro per la redazione del SIA e che individua la documentazione e             
gli elaborati progettuali che intende fornire.                                  
Per la predisposizione del piano di lavoro per la redazione del SIA             
da parte del proponente possono essere utilmente utilizzate le linee            
guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la                  
procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed in particolare la lista           
di controllo generale per il SIA riportata al paragrafo 2.2 delle               
"Linee guida generali per la redazione degli elaborati per la                   
procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA",           
nonche' le liste di controllo contenute nelle successive Direttive,             
specifiche per ogni tipologia di progetto, che conterranno piu'                 
precise e dettagliate indicazioni.                                              
5.A.3 ACQUISIZIONE DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE                         
Al riguardo e' necessario specificare che le copie del piano di                 
lavoro inviate da parte del proponente devono essere pari a:                    
- 1 copia per l'autorita' competente;                                           
- 1 copia per ognuna delle Amministrazioni convocate in Conferenza di           
servizi.                                                                        
Lo Studio di impatto ambientale (SIA), ai sensi dell'art. 4, comma 1            
della LR sulla VIA, contiene gli elementi e le informazioni indicati            
nell'Allegato C alla stessa Legge.                                              
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,                
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.                             
La LR sulla VIA, all'art. 12, comma 3, stabilisce comunque i                    
contenuti minimi del SIA come segue:                                            
a) la descrizione del progetto definitivo;                                      
b) la descrizione dei potenziali impatti ambientali, anche con                  
riferimento a parametri e standard previsti dalla vigente normativa;            
c) una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in              
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica;                                
d) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od              
eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche' delle misure di              
monitoraggio;                                                                   
e) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti.                  
Si sottolinea come i sopracitati contenuti minimi del SIA sono                  
vincolanti sia per il proponente sia per l'autorita' competente.                
5.A.4 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ED ISTRUTTORIA DELLA             
DOCUMENTAZIONE                                                                  
Acquisito l'elaborato che definisce il piano di lavoro per la                   
redazione del SIA e che individua la documentazione e gli elaborati             
progettuali, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della LR sulla VIA,                 
l'autorita' competente deve convocare la Conferenza di servizi,                 
prevista dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.                
Si sottolinea, in particolare, che la Conferenza di servizi prevista            
nell'ambito della procedura di VIA e' la stessa sia per la fase di              
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sia per la procedura di             
VIA.                                                                            
Si sottolinea, inoltre, come, in considerazione dei tempi                       
estremamente ristretti entro cui deve concludersi la fase di                    
definizione dei contenuti del SIA (scoping), sia utile e necessario             
che l'autorita' competente convochi con estrema tempestivita' la                
Conferenza di servizi.                                                          
Al riguardo si ritiene che, in analogia a quanto stabilito per la               
procedura di VIA, anche in questo caso, la Conferenza di servizi                
debba essere convocata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,           
entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta di effettuazione della              
fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping).                            
L'autorita' competente, provvede, altresi', ad inviare copia del                
piano di lavoro a tutte le Amministrazioni convocate nella Conferenza           
di servizi.                                                                     
L'autorita' competente e la Conferenza di servizi provvederanno                 
all'esame ed all'istruttoria tecnica del piano di lavoro.                       
La fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) e' finalizzata           
ad individuare, in consultazione tra autorita' competente e                     
proponente, quali informazioni devono essere fornite nel SIA                    
(previsto all'art. 11), ed in particolare: l'individuazione degli               
impatti ambientali, specialmente quelli importanti; i tipi di                   
alternative da considerare; le misure per mitigare gli impatti. Essa            
e', inoltre, finalizzata ad individuare, in consultazione tra                   
autorita' convocate in Conferenza di servizi e proponente, la                   
documentazione e gli elaborati progettuali necessari al rilascio                
degli atti autorizzatori da acquisire in Conferenza di servizi. In              
sostanza essa e' una modalita' di affinamento e finalizzazione del              
processo di redazione del progetto e del SIA.                                   
Le Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi si esprimono in           
particolare su documenti ed elaborati progettuali richiesti dalla               
normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,                       
autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati di               
rispettiva competenza che vengono acquisiti in Conferenza di servizi.           
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento e funzionamento della           
Conferenza di servizi, si rinvia al successivo paragrafo 5.B 6.                 
Si fa presente che in questa fase di definizione dei contenuti del              
SIA (scoping) trova adeguata collocazione lo svolgimento della                  
previsione dell'art. 11, comma 2. In sostanza, in questa fase                   
preliminare puo' opportunamente essere prevista l'effettuazione di              
sopralluoghi o di attivita' di campionamento o di analisi di                    
difficile ripetizione preordinati alla redazione del SIA in cui il              
proponente richiede la presenza di tecnici designati dall'autorita'             
competente, senza oneri aggiuntivi per il proponente. Al riguardo si            
faccia riferimento al successivo paragrafo 5.B.8.                               
Si ricorda che l'art. 12, comma 5 della LR sulla VIA dispone che                
l'autorita' competente deve assicurare che le attivita' relative alla           
fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) siano svolte in             
contraddittorio con il proponente.                                              
Operativamente tale disposizione si tradurra' nell'invito al                    
proponente ad esporre alla Conferenza di servizi il piano di lavoro,            
al fine di consentire il dibattito ed il confronto necessari ad una             
precisa identificazione degli elementi che devono essere contenuti              
nel SIA e degli elaborati progettuali correlati. Se necessario                  
verranno organizzati ulteriori momenti di confronto.                            
Inoltre, appare utile che ogni necessita' di ulteriori                          
approfondimenti ed elaborazioni rispetto a quanto prospettato nel               
piano di lavoro sia preventivamente sottoposta al proponente al fine            
di acquisire le sue deduzioni e tenerne conto nella decisione in                
merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping)                 
assunta dall'autorita' competente, sulla base delle indicazioni della           
Conferenza di servizi.                                                          
I lavori della Conferenza di servizi devono essere accuratamente                
verbalizzati.                                                                   
5.A.5  DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL           
SIA (SCOPING)                                                                   
L'art. 12, comma 6 della LR sulla VIA, stabilisce che l'autorita'               
competente decide, entro 60 giorni dalla richiesta, in merito alla              
definizione dei contenuti del SIA (scoping), basandosi sulle                    
indicazioni della Conferenza di servizi.                                        
Nel provvedimento l'autorita' competente da' accuratamente atto delle           
indicazioni della Conferenza di servizi.                                        
Sembra opportuno chiarire che la decisione in merito alla definizione           
dei contenuti del SIA (scoping) puo':                                           
- approvare il piano di lavoro;                                                 
- approvare il piano di lavoro con prescrizioni per un diverso                  
approfondimento ed elaborazione del SIA e degli elaborati                       
progettuali.                                                                    
Lo stesso art. 12, comma 6, stabilisce inoltre che nel caso                     
l'autorita' competente non si esprima entro il termine di 60 giorni,            
si intende convalidato l'elaborato presentato dal proponente.                   
Al riguardo pare opportuno richiamare ad ogni autorita' competente              
l'opportunita' che la fase di definizione dei contenuti del SIA                 
(scoping) si concluda con una decisione espressa al fine di evitare             
eventuali contestazioni e contenziosi.                                          
5.A.6 EFFETTI DELLA DECISIONE IN MERITO ALLA FASE DI DEFINIZIONE DEI            
CONTENUTI DEL SIA (SCOPING)                                                     
necessario sottolineare che il comma 7 dell'art. 12 stabilisce gli              
effetti della decisione in merito alla fase di definizione dei                  
contenuti del SIA (scoping).                                                    
Infatti esso stabilisce che la definizione degli elementi indicati al           
comma 1 (contenuti del SIA e documentazione ed elaborati progettuali            
- di cui all'art. 13, comma 2 della LR sulla VIA - richiesti dalla              
normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni,                       
autorizzazioni pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che              
vengono acquisiti in Conferenza di servizi), contenuti nella                    
decisione in merito alla fase di definizione dei contenuti del SIA              
(scoping) vincolano l'autorita' competente e le Amministrazioni                 
convocate nello svolgimento della Conferenza di servizi, prevista               
dall'art. 18 per lo svolgimento della procedura di VIA.                         
inoltre, utile sottolineare che tale effetto e' esplicato anche nel             
caso in cui l'autorita' competente, si sia espressa nel termine di 60           
giorni;, in tal caso si intende convalidato l'elaborato presentato              
dal proponente.                                                                 
5.B. PROCEDURA DI VIA                                                           
5.B.7 PRESENTAZIONE  DELLA DOMANDA DEL SIA E DEL PROGETTO DEFINITIVO            
Per i progetti sottoposti (si veda il paragrafo 2.2) alla procedura             
di VIA, l'art. 13, commi 1 e 2 della LR sulla VIA, dispone che, il              
proponente presenta all'autorita' competente ovvero, per le attivita'           
produttive, allo Sportello Unico (come stabilito dall'art. 5, comma             
4, e dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed operante,              
che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente, una domanda              
allegando i seguenti elaborati:                                                 
- SIA (contenente gli elementi e le informazioni di cui all'Allegato            
C; i contenuti del SIA saranno opportunamente specificati dalle                 
Direttive di cui all'art. 8);                                                   
- progetto definitivo;                                                          
- documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa             
vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni                  
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti           
nell'ambito della Conferenza di servizi.                                        
In primo luogo, e' bene specificare che le copie degli elaborati                
inviate, a cura del proponente, devono essere pari a:                           
- 2 copie per l'autorita' competente, di cui una destinata ad essere            
depositata per il libero accesso da parte dei soggetti interessati;             
- 2 copie per ciascuna delle Province interessate, di cui una                   
destinata ad essere depositata per il libero accesso da parte dei               
soggetti interessati;                                                           
- 2 copie per ciascuno dei Comuni interessati, di cui una destinata             
ad essere depositata per il libero accesso da parte dei soggetti                
interessati;                                                                    
- 1 copia per ciascuna delle Amministrazioni convocate in Conferenza            
di servizi.                                                                     
5.B.8  PREDISPOSIZIONE DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI                 
ELABORATI PROGETTUALI                                                           
Per la predisposizione del SIA da parte del proponente possono essere           
utilmente utilizzate le linee guida per la redazione e la valutazione           
degli elaborati per la procedura di VIA riportata nel Capitolo 2, ed            
in particolare la lista di controllo generale per la procedura di VIA           
riportata al paragrafo 2.2 delle "Linee guida generali per la                   
redazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e            
del SIA per la procedura di VIA", nonche' le liste di controllo                 
contenute nelle successive Direttive, specifiche per ogni tipologia             
di progetto, che conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.            
Successive Direttive, specifiche per ogni tipologia di progetto,                
conterranno piu' precise e dettagliate indicazioni.                             
Nel caso sia stata effettuata la fase di definizione dei contenuti              
del SIA (scoping) tali elaborati devono essere predisposti in                   
coerenza e conformita' a quanto definito nella relativa decisione               
conclusiva.                                                                     
necessario che gli elaborati prescritti per l'effettuazione della               
procedura di VIA siano debitamente firmati ai sensi delle vigenti               
disposizioni di legge.                                                          
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della LR sulla VIA, il            
proponente ha diritto di accesso alle informazioni ed ai dati                   
disponibili presso gli uffici di tutte la Amministrazioni pubbliche             
ai fini della predisposizione degli elaborati relativi alla procedura           
di VIA.                                                                         
Si fa presente che nella fase di redazione del SIA possono essere               
effettuati, qualora il proponente lo ritenga utile e necessario, come           
previsto dall'art. 11, comma 2, i sopralluoghi o le attivita' di                
campionamento o di analisi di difficile ripetizione preordinati alla            
redazione del SIA in cui il proponente richiede la presenza di                  
tecnici designati dall'autorita' competente, senza oneri aggiuntivi             
per il proponente.                                                              
Si ricorda che, sempre ai sensi dell'art. 11, comma 2, l'autorita'              
competente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al proponente i           
motivi tecnici dell'eventuale non adesione alla richiesta di                    
presenziare a tali sopralluoghi o attivita' di campionamento o di               
analisi.                                                                        
5.B.9 DEPOSITO DEL SIA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEGLI ELABORATI               
PROGETTUALI                                                                     
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come             
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura il deposito di           
copia degli elaborati presso la Regione, le Province interessate ed i           
Comuni interessati, per un periodo di 45 giorni naturali consecutivi            
decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto                
deposito nel Bollettino Ufficiale della Regione, per il libero                  
accesso da parte dei soggetti interessati.                                      
Si ricorda che per le opere pubbliche o di interesse pubblico il                
proponente provvede, inoltre, all'invio delle copie degli elaborati             
alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.                        
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico (come stabilito                 
dall'art, 6, comma 2 della LR sulla VIA) laddove esso sia istituito             
ed operante, cura il deposito di copia degli elaborati presso la                
Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati, per un                
periodo di 45 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di              
pubblicazione dell'avviso dell'avvenuto deposito nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione, per il libero accesso da parte dei soggetti            
interessati. Lo Sportello Unico, inoltre, che provvedera' ad inviare            
le copie ed a dare informazione all'autorita' competente del deposito           
effettuato.                                                                     
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia istituito ed operante, per           
le attivita' produttive il deposito di copia degli elaborati presso             
la Regione, le Province interessate ed i Comuni interessati e' curato           
dell'autorita' competente.                                                      
Si rammenta che per le attivita' produttive lo Sportello Unico o                
l'autorita' competente provvede, inoltre, all'invio delle copie degli           
elaborati alle Amministrazioni convocate in Conferenza di servizi.              
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA, il           
periodo di deposito e' ridotto a 30 giorni naturali consecutivi per i           
progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica                
(screening).                                                                    
5.B.10 PUBBLICIZZAZIONE                                                         
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico, il proponente (come             
previsto dall'art. 7, comma 2 della LR sulla VIA) cura la                       
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso                
dell'avvenuto deposito degli elaborati.                                         
Per le attivita' produttive, lo Sportello Unico laddove esso sia                
istituito ed operante, che provvedera' a darne informazione                     
all'autorita' competente, cura la pubblicazione nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito degli                
elaborati.                                                                      
Nel caso in cui lo Sportello Unico non sia istituito ed operante la             
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso                
dell'avvenuto deposito degli elaborati e' curata dall'autorita'                 
competente.                                                                     
Ai sensi dell'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA, l'avviso                     
dell'avvenuto deposito degli elaborati deve contenere:                          
- l'oggetto del progetto;                                                       
- il proponente;                                                                
- la localizzazione del progetto;                                               
- una sommaria descrizione del progetto;                                        
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.                          
Per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                     
dell'Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per               
l'effettuazione della procedura di VIA vanno opportunamente                     
utilizzati i modelli allegati alla Circolare del 30 gennaio 2001.               
Si ricorda che per le opere pubbliche il proponente, ovvero, per le             
attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, in sua assenza,                
l'autorita' competente provvede ad inviare 2 copie, in cartaceo,                
dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto             
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA alla                     
"Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione - Via A. Moro 52 -            
40127 Bologna".                                                                 
Per le opere pubbliche o di interesse pubblico il proponente, ovvero,           
per le attivita' produttive, lo Sportello Unico oppure, in assenza              
della sua attivazione, l'autorita' competente comunica agli enti                
presso cui viene effettuato il deposito la data di pubblicazione nel            
Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuto deposito           
degli elaborati.                                                                
Gli Enti presso cui viene effettuato il deposito devono provvedere,             
al termine del periodo di deposito, ad attestare l'avvenuto deposito            
e le relative date di inizio e di termine, trasmettendo all'autorita'           
competente una "Relata di avvenuto deposito".                                   
L'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA, dispone, inoltre, che l'avviso           
dell'avvenuto deposito, con i medesimi contenuti, sia pubblicato                
anche su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal                   
progetto.                                                                       
Tale pubblicazione e' a cura e spese del proponente, ai sensi di                
quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DPR 12 aprile 1996.Al fine             
di consentire un tempestivo adempimento per le attivita' produttive,            
lo Sportello Unico laddove esso sia istituito ed operante, oppure, in           
assenza della sua attivazione, l'autorita' competente, ovvero, per le           
opere pubbliche o di interesse pubblico, l'autorita' competente                 
dovra' tempestivamente e preventivamente comunicare al proponente la            
data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della                
Regione.                                                                        
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento, la           
pubblicazione sul quotidiano dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del            
SIA e del relativo progetto definitivo" e' effettuato a cura del                
proponente:                                                                     
- conformemente al modello riportato nell'ALLEGATO 7;                           
- per i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di                 
verifica (screening), conformemente al modello riportato                        
nell'ALLEGATO 8.                                                                
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della LR sulla VIA,           
le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione previste            
per la procedura di VIA e disciplinate dall'art. 14, sostituiscono ad           
ogni effetto le procedure di pubblicita' e partecipazione previste              
dalle norme vigenti per i provvedimenti compresi e sostituiti nella             
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale.                 
5.B.11 CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI                                 
Ai sensi dell'art. 18, comma 1 della LR sulla VIA, l'autorita'                  
competente deve indire una Conferenza di servizi, tramite                       
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dalla                     
pubblicazione dell'avvenuto deposito nel Bollettino Ufficiale della             
Regione, finalizzata alla istruttoria congiunta e alla ponderazione             
dei diversi interessi pubblici coinvolti e finalizzata alla                     
acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto,              
come individuati all'art.17,; e cioe':                                          
- per i progetti relativi alle attivita' produttive tutte le                    
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia             
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza                
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di            
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);                            
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le                 
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati                
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);                 
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora               
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con            
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione                
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena           
di decadenza (art. 17, comma 3).                                                
opportuno precisare che il predetto termine di 10 giorni per la                 
indizione della Conferenza dei servizi deve intendersi riferito agli            
adempimenti relativi alla convocazione della prima riunione di                  
insediamento; in altri parole tale termine non e' e non puo' essere             
inteso come un termine entro cui la Conferenza di servizi deve                  
svolgere la seduta di insediamento.                                             
Alla Conferenza di servizi devono essere invitate tutte le                      
Amministrazioni competenti al rilascio degli atti autorizzatori                 
comunque denominati secondo le specificazioni piu' sopra ricordate              
per le attivita' produttive e per le opere pubbliche o di interesse             
pubblico.                                                                       
Si sottolinea che, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2 della           
LR sulla VIA, per le attivita' produttive, e' compito dello Sportello           
Unico ovvero, in assenza della sua attivazione, e' compito                      
dell'autorita' competente, mentre, secondo quanto disposto dall'art.            
7, comma 2 della LR sulla VIA, per le opere pubbliche, e' compito del           
proponente provvedere agli adempimenti di trasmissione di cui                   
all'art. 14, comma 3, e quindi trasmettere copia degli elaborati                
prescritti per la procedura di VIA alle Amministrazioni convocate in            
Conferenza di servizi, nonche', se il progetto interessa il loro                
territorio, agli enti di gestione di aree naturali protette.                    
Ogni autorita' competente dovra', dunque, preliminarmente compiere              
una attenta ricognizione degli atti autorizzatori comunque denominati           
che vengono ricompresi e sostituiti dalla deliberazione concernente             
la valutazione di impatto ambientale (VIA) sulla base delle                     
determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi (art. 18, comma              
4), al fine di convocare tutte le Amministrazioni pubbliche                     
competenti al loro rilascio.                                                    
Successive direttive, specifiche per singola tipologia progettuale              
elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, conterranno              
piu' precise e dettagliate indicazioni.                                         
bene, comunque, precisare che le indicazioni contenute in tali                  
direttive hanno un mero contenuto ricognitorio, essendo la sola norma           
di legge direttamente efficace e vincolante.                                    
Si sottolinea, in ogni caso, che le disposizioni di coordinamento,              
razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi e           
degli atti autorizzatori comunque denominati sono immediatamente                
efficaci, anche nelle more della adozione delle direttive previste              
dall'art. 8 in quanto, per i progetti sottoposti alla Procedura di              
VIA, il coordinamento, l'integrazione e la semplificazione delle                
procedure e dei relativi atti autorizzatori, e' disposta direttamente           
dalla LR sulla VIA.                                                             
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR sulla VIA,              
l'autorita' competente deve, in ogni caso, convocare alla Conferenza            
di servizi le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree               
naturali protette, interessati, affinche' essi esprimano il proprio             
parere sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di            
servizi.                                                                        
Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, e'           
un parere consultivo, di cui l'autorita' competente deve tenere conto           
nella valutazione di impatto ambientale (VIA). Va ricordato, inoltre,           
che l'autorita' competente, secondo quanto disposto dall'art. 5,                
comma 2 del DPR 12 aprile 1996, deve in ogni caso assumere la                   
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA)            
entro i termini stabiliti, anche in assenza di tali pareri.                     
L'autorita' competente puo', inoltre, invitare a partecipare ai                 
lavori della Conferenza di servizi tutte le Amministrazioni pubbliche           
o loro organi tecnici di cui ritiene utile acquisire le                         
considerazioni, osservazioni e valutazioni, fermo restando che gli              
unici soggetti a pronunciarsi in sede decisionale della Conferenza di           
servizi sono le Amministrazioni titolari di un atto autorizzatorio              
comunque denominato che viene ricompreso e sostituito dalla                     
deliberazione concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA).           
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della LR sulla VIA,           
ogni autorita' competente e' obbligata a comunicare tempestivamente             
alla Regione l'indizione della Conferenza di servizi.                           
Si sottolinea, inoltre, che tale disposizione e' collegata a quella             
prevista dall'art. 23, comma 1, concernente il controllo sostitutivo.           
Tale norma dispone che, nel caso la Provincia o il Comune non                   
convochino la Conferenza dei servizi entro il termine prescritto di             
10 giorni, il dirigente competente in materia di impatto ambientale             
della Regione deve invitare l'ente inadempiente a provvedere entro un           
termine non superiore a 15 giorni.                                              
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la                 
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'               
convocata dalla Regione.                                                        
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di            
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.                 
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di              
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si                  
applichino le attivita' sostitutive ricordate nel paragrafo 2.9.                
Al fine di dare compiuta e omogenea attuazione a tali disposizioni,             
e' necessario che la comunicazione sull'indizione della conferenza di           
servizi sia tempestivamente inviata al Responsabile dell'Ufficio                
Valutazione impatti e Relazione stato ambiente della Regione                    
Emilia-Romagna in Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna.                          
5.B.12 SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI                                  
5.B.12.1 Le norme che regolano lo svolgimento della Conferenza di               
servizi                                                                         
L'art. 18 della LR sulla VIA prevede che la Conferenza di servizi e'            
regolata dalle norme e si svolge con le modalita' stabilite dagli               
artt. 14 e seguenti della Legge 241/90, come modificati ed integrati            
dall'art. 17 della Legge 127/97.                                                
Lo svolgimento della Conferenza di servizi e' stato, tuttavia,                  
integralmente ridisciplinato dagli artt. 9 e seguenti della Legge 24            
novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione             
di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi"              
(che hanno integralmente sostituito gli artt. 14 e seguenti della               
Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni).                       
Pertanto il rinvio operato dalla LR sulla VIA e' da intendersi                  
riferito agli artt. 14 e seguenti della Legge 241/90 come sostituiti,           
da ultimo, dalla Legge 340/00, fatte salve le specificazioni                    
contenute nella Legge regionale sulla VIA ed in primo luogo                     
l'obbligatorieta' della convocazione della Conferenza di servizi                
nell'ambito della procedura di VIA.                                             
La Conferenza di servizi si esplica con una duplice tipologia. Essa             
infatti ha:                                                                     
- una finalita' istruttoria, tesa cioe' ad un esame complessivo e               
contestuale dei differenti profili coinvolti e ad una ponderazione              
complessiva dei diversi interessi pubblici coinvolti in un                      
procedimento amministrativo;                                                    
- una finalita' decisoria, tesa cioe' a definire una decisione comune           
e concordata di tutte le Amministrazioni convocate e ad assicurare              
efficacia ed efficienza al procedimento amministrativo, tramite un              
provvedimento espresso in tempi certi.                                          
Sembra utile sottolineare che la Conferenza di servizi                          
obbligatoriamente indetta nell'ambito di ogni procedura di VIA ha               
entrambe le tipologie ed assolve ad entrambe le finalita'.                      
5.B.12.2 Lo svolgimento della Conferenza di servizi                             
L'art. 14-ter, comma 2 della Legge 241/90 e successive modificazioni            
e integrazioni stabilisce che la convocazione della prima riunione              
della Conferenza di servizi deve pervenire, anche per via informatica           
o telematica, alle Amministrazioni interessate almeno 10 giorni prima           
della relativa data di svolgimento della prima riunione stessa.                 
Entro i successivi 5 giorni le Amministrazioni convocate, se                    
impossibilitate a partecipare, possono richiedere l'effettuazione               
della riunione in una diversa data.                                             
In tal caso l'Autorita' competente concorda una nuova data, comunque            
entro i 10 giorni successivi alla prima.                                        
Queste disposizioni devono essere applicate anche nel caso della                
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA. Si            
raccomanda alle autorita' competenti uno scrupoloso rispetto di tali            
disposizioni.                                                                   
Va ricordato che l'art. 14-ter, comma 3 della Legge 241/90 e                    
successive modificazioni e integrazioni dispone che nella prima                 
riunione della Conferenza di servizi, le Amministrazioni che vi                 
partecipano definiscono il termine per l'adozione della decisione               
conclusiva.                                                                     
Nel caso della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della                  
procedura di VIA si applicano i termini fissati dall'art. 14, comma 7           
della LR sulla VIA, e cioe': 100 giorni dalla pubblicazione nel                 
Bollettino Ufficiale della Regione dell'"Avviso dell'avvenuto                   
deposito del SIA e del relativo progetto definitivo" per                        
l'effettuazione della procedura di VIA, ridotti a 85 giorni, per i              
progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica                
(screening).                                                                    
Ai sensi della LR sulla VIA, la Conferenza di servizi e' preordinata            
allo svolgimento della procedura di VIA. Si applicano i termini                 
previsti dalla LR sulla VIA piu' sopra ricordati poiche' essi sono              
inferiori ai termini previsti (complessivamente 120 giorni) per lo              
svolgimento della Conferenza dei servizi previsti dall'art. 18, comma           
3 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.                 
Infatti esso stabilisce in 90 giorni i termini ordinari entro cui               
devono concludersi i lavori della Conferenza di servizi (salvo nei              
casi in cui sia richiesta la VIA); nei casi in cui sia richiesta la             
VIA, la Conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la                 
valutazione medesima; se detta valutazione non interviene entro il              
termine previsto per la sua adozione, l'Amministrazione competente si           
esprime in sede di Conferenza di servizi che deve concludersi entro i           
successivi 30 giorni.                                                           
In caso di mancato rispetto dei termini, ovvero decorsi inutilmente i           
termini per la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi,              
l'autorita' competente provvede ai sensi dell'art. 14-quater della              
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni: per tali                   
modalita' si veda il successivo paragrafo 5.B.12.4.                             
L'autorita' competente, trascorsi i termini per la conclusione della            
Conferenza di servizi stabiliti dalla LR sulla VIA, puo' assumere la            
determinazione di conclusione del procedimento, sia relativamente               
alla valutazione di impatto ambientale (VIA) sia relativamente agli             
atti autorizzatori che sono ricompresi e sostituiti, fermo restando             
quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 7 (notifica del dissenso o             
impugnazione) e dall'art. 14-quater (dissensi) della Legge 241/90 e             
successive integrazioni e modificazioni.                                        
L'art. 18, comma 2 della LR sulla VIA, inoltre, stabilisce che la               
Conferenza di servizi provvede all'esame ed all'istruttoria tecnica             
del progetto sottoposto alla procedura di VIA.                                  
L'art. 14-ter, comma 1 della Legge 241/90 e successive modificazioni            
e integrazioni stabilisce che la Conferenza di servizi assume le                
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a                  
maggioranza dei presenti.                                                       
Questa disposizione si applica anche alla Conferenza di servizi                 
indetta nell'ambito della procedura di VIA.                                     
Si precisa, inoltre, che ogni Amministrazione convocata partecipa               
alla Conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante                   
legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la           
volonta' dell'Amministrazione su tutte le decisioni di competenza               
della stessa (art. 14-ter, comma 6 della Legge 241/90 e successive              
modificazioni e integrazioni).                                                  
Anche questa disposizione trova applicazione nel caso della                     
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.               
Peraltro una disposizione del tutto analoga e' contenuta nell'art.              
18, comma 4, della LR sulla VIA.                                                
Infatti, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della LR sulla VIA ogni                 
Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di servizi                  
attraverso un unico rappresentante, legittimato dagli organi                    
istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo            
vincolante la volonta' dell'ente su tutti gli atti di propria                   
competenza.                                                                     
Questa disposizione ha, con tutta evidenza, rilevanza solo rispetto             
alla finalita' decisionale della Conferenza di servizi. Essa infatti            
e' tesa a favorire il coordinamento e la complessiva ponderazione dei           
differenti interessi generali di cui ogni Amministrazione e'                    
titolare. Resta, infatti, ferma la possibilita' che, in sede                    
istruttoria, la Conferenza di servizi si avvalga delle                          
Amministrazioni pubbliche e dei loro organi tecnici di cui ritiene              
utile acquisire le considerazioni, osservazioni e valutazioni.                  
In sede di Conferenza di servizi possono essere richiesti, per una              
sola volta, ai proponenti o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore             
documentazione (art. 14-ter, comma 8 della Legge 241/90 e successive            
modificazioni e integrazioni).                                                  
Anche questa disposizione trova applicazione nel caso della                     
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.               
Peraltro una disposizione del tutto analoga e' contenuta nell'art.              
13, comma 3 della LR sulla VIA.                                                 
5.B.12.3 Le determinazioni della Conferenza di servizi                          
Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 241/90 e successive              
modificazioni e integrazioni, il provvedimento finale conforme alla             
determinazione conclusiva favorevole della Conferenza di servizi                
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione              
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle            
Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare alla            
Conferenza.                                                                     
Queste previsioni, nel caso della Conferenza di servizi indetta                 
nell'ambito della procedura di VIA trovano applicazione con riguardo            
agli atti autorizzatori che la LR sulla VIA prevede siano acquisiti             
nell'ambito della Conferenza di servizi. E precisamente:                        
- per i progetti relativi alle attivita' produttive tutte le                    
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia             
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza                
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di            
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);                            
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le                 
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati                
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);                 
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora               
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con            
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione                
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena           
di decadenza (art. 17, comma 3).                                                
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della LR sulla VIA, in           
ogni caso, le Province ed i Comuni e gli Enti di gestione di aree               
naturali protette interessati, esprimono il proprio parere                      
sull'impatto ambientale del progetto in sede di Conferenza di                   
servizi. Tale parere, previsto dall'art. 5, comma 2 del DPR 12 aprile           
1996, e' un parere consultivo, di cui l'autorita' competente deve               
tenere conto nella definizione della valutazione di impatto                     
ambientale (VIA).                                                               
Per quanto riguarda le modalita' di acquisizione delle volonta' dei             
partecipanti alla Conferenza di servizi, l'art. 14-ter, comma 7,                
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni                    
stabilisce che si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione            
il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'            
dell'Amministrazione rappresentata quando questa:                               
- non abbia notificato all'Amministrazione procedente il proprio                
motivato dissenso entro 30 giorni dalla data di ricezione della                 
determinazione di conclusione del procedimento;                                 
- ovvero, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della                
Conferenza i servizi entro lo stesso termine di 30 giorni dalla data            
di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.              
A tal fine e' necessario che l'autorita' competente per la procedura            
di VIA comunichi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter, comma            
7 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,                
formalmente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, le                   
determinazioni conclusive della Conferenza di servizi e della                   
procedura di VIA a tutte le Amministrazioni convocate in Conferenza             
di servizi, anche a quelle assenti o impropriamente rappresentate o             
che non hanno manifestato in modo definitivo la propria volonta'.               
Queste norme dispongono che si considera acquisito nell'ambito della            
Conferenza di servizi l'assenso delle Amministrazioni che,                      
regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla Conferenza e che           
non abbiano espresso il proprio dissenso ovvero non abbiano impugnato           
la deliberazione conclusiva del procedimento.                                   
Va sottolineato come l'insieme di queste disposizioni configurano la            
Conferenza di servizi come sede di coordinamento e cooperazione dei             
pubblici poteri preordinati alla approvazione ed autorizzazione alla            
realizzazione di determinati progetti e/o attivita'. Pertanto i                 
soggetti partecipanti alla Conferenza di servizi mantengono i poteri            
di cui sono titolari e li esercitano nel rispetto delle norme di                
coordinamento dettate per lo svolgimento della Conferenza di servizi.           
, dunque, utile e necessario che ogni Amministrazione esprima la                
propria volonta' in Conferenza di servizi, in sede decisionale,                 
avendo svolto tutti gli adempimenti che sono previsti per                       
l'espressione del provvedimento di assenso di propria competenza (con           
l'eccezione delle procedure di deposito pubblicizzazione e                      
partecipazione che sono sostituite, ai sensi dell'art. 15, comma 6              
della LR sulla VIA, da quelle effettuate per la procedura di VIA).              
In altri termini, resta nella responsabilita' di ogni singola                   
Amministrazione acquisire preventivamente i pareri di strutture                 
organizzative, commissioni, eccetera, previsti dalle vigenti                    
normative al fine di esprimere definitivamente la propria volonta' in           
sede di Conferenza di servizi.                                                  
Resta fermo, in ogni caso, che ai lavori della Conferenza di servizi            
possono partecipare, in sede istruttoria, tutti gli organi e gli enti           
del cui apporto la Conferenza stessa ritiene utile avvalersi.                   
Operativamente, sembra utile che ogni Amministrazione convocata in              
Conferenza di servizi, partecipi alla seduta della Conferenza di                
servizi in cui viene assunta la determinazione conclusiva                       
depositandovi i propri provvedimenti, qualora emessi, che vengono               
acquisiti in Conferenza di servizi, sebbene gli assensi o i dissensi            
possano risultare nel provvedimento finale, che sostituisce gli atti            
di cui all'art. 17 della LR sulla VIA.                                          
Infine, si sottolinea, che, differentemente dalle normative generali            
che disciplinano l'istituto della Conferenza di servizi, l'art. 18,             
comma 7 della LR sulla VIA, stabilisce direttamente e tassativamente            
che i lavori della Conferenza di servizi indetta nell'ambito della              
procedura di VIA si concludono:                                                 
- entro 100 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della           
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo              
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA;                
- entro 85 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della            
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo              
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per            
i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica              
(screening).                                                                    
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 18, comma 8 della LR               
sulla VIA, l'autorita' competente, nei soli casi di particolare                 
complessita' che richiedano l'effettuazione di accertamenti o                   
indagini particolari, con propria motivata deliberazione, puo'                  
prorogare i termini di conclusione dei lavori della Conferenza di               
servizi fino ad un massimo di ulteriori 60 giorni.                              
5.B.12.4 I dissensi espressi in Conferenza di servizi                           
L'art, 14-quater della Legge 241/90 e successive modificazioni e                
integrazioni disciplina i casi di espressione di dissenso in sede di            
Conferenza di servizi.                                                          
In primo luogo, il comma 1 dell'art, 14-quater della Legge 241/90 e             
successive modificazioni e integrazioni stabilisce che il dissenso di           
uno o piu' rappresentanti delle Amministrazioni convocate alla                  
Conferenza di servizi, a pena di inammissibilita':                              
- deve essere manifestato nella Conferenza di servizi;                          
- deve essere congruamente motivato;                                            
- non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono                 
oggetto della Conferenza;                                                       
- deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali             
necessarie ai fini dell'assenso.                                                
Queste disposizioni trovano applicazione anche nel caso della                   
Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA.               
Peraltro disposizioni del tutto analoghe a parte di quelle teste'               
citate sono contenute nell'art. 18, comma 5 della LR sulla VIA che,             
infatti, detta le seguenti disposizioni.                                        
In primo luogo, l'obbligo di motivazione del dissenso manifestato in            
sede di Conferenza di servizi da parte di una o piu' Amministrazioni;           
la disposizione legislativa impone inoltre di accompagnare la                   
motivazione del dissenso sulla realizzazione di un progetto con                 
l'indicazione delle specifiche modifiche e prescrizioni ritenute                
necessarie ai fini dell'assenso.                                                
In secondo luogo, la previsione che le determinazioni conclusive                
della Conferenza di servizi, possono motivatamente discostarsi dai              
pareri non vincolanti espressi.Entrambe le disposizioni sono                    
finalizzate alla definizione di una univoca decisione in merito alla            
valutazione dell'impatto ambientale ed alla realizzazione del                   
progetto che ponderi complessivamente l'insieme delle valutazioni e             
dei pareri espressi, ognuno dei quali ha il valore e l'efficacia                
definita dalle vigenti norme, e degli interessi pubblici coinvolti.             
Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni contenute nei commi 2 e 3           
dell'art. 14-quater della Legge 241/90 e successive modificazioni ed            
integrazioni, rivestono grande rilievo. Infatti esse stabiliscono le            
modalita' di assunzione delle determinazioni conclusive della                   
Conferenza di servizi definendo due casi.                                       
Per la Conferenza di servizi indetta nell'ambito della procedura di             
VIA i due casi sono cosi' riassumibili.                                         
1. Nel caso (comma 3) in cui il proprio motivato dissenso sulla                 
proposta dell'autorita' competente sia espresso, nel corso della                
Conferenza di servizi, da una Amministrazione, preposta alla tutela             
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio                          
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la                  
decisione e' rimessa: - al Consiglio dei ministri, ove                          
l'Amministrazione dissenziente o quella procedente sia una                      
Amministrazione statale; - ai competenti organi collegiali esecutivi            
degli enti territoriali negli altri casi. Il Consiglio dei ministri,            
o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano            
entro 30 giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri,            
o il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della                    
Provincia o il Sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria,              
decidano di prorogare tale termine per un periodo non superiore a 60            
giorni.                                                                         
2. Nel caso (comma 2) in cui il motivato dissenso sulla proposta                
dell'autorita' competente sia espresso, nel corso della Conferenza di           
servizi, da una Amministrazione preposta a materie differenti dalla             
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio                   
storico-artistico o dalla tutela della salute dei cittadini,                    
l'autorita' competente assume comunque la determinazione di                     
conclusione del procedimento, entro i termini stabiliti, sulla base             
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di Conferenza di             
servizi. Lo stesso comma 2 stabilisce che tale determinazione e'                
immediatamente esecutiva.                                                       
Restano, in ogni caso, salve le disposizioni del comma 7 dell'art.              
14-ter della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni,           
e cioe', per le Amministrazioni che, in sede di Conferenza di                   
servizi, non abbiano espresso definitivamente la propria volonta', la           
possibilita' di notificare il proprio motivato dissenso ovvero di               
impugnare la determinazione conclusiva entro 30 giorni dalla data di            
ricezione della determinazione di conclusione del procedimento.                 
Occorre sottolineare che le disposizioni di cui all'art. 14-ter,                
comma 5 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed                        
integrazioni, non trovano applicazione nel caso della Conferenza di             
servizi indetta nell'ambito della procedura di VIA (infatti esse                
trovano applicazione solo nei casi di Conferenze di servizi indetti             
successivamente allo svolgimento della procedura di VIA).                       
5.B.12.5 Coordinamento della Conferenza di servizi previste dalla LR            
sulla VIA e della Conferenza prevista per l'approvazione dei progetti           
relativi ai rifiuti                                                             
Per quanto riguarda i progetti relativi al recupero, trattamento e              
smaltimento dei rifiuti vanno fornite alcune specifiche indicazioni             
particolari.                                                                    
Il DLgs 22/97 stabilisce che l'approvazione dei progetti relativi al            
recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti e' di competenza                
della Regione. Tali progetti, ai sensi del DLgs 22/97, sono approvati           
tramite lo svolgimento di una Conferenza per i rifiuti che realizza             
alcuni livelli di coordinamento e semplificazione delle procedure               
amministrative necessarie per la loro realizzazione.                            
La Regione Emilia-Romagna ha compiutamente delegato tale competenza             
alle Province dapprima con la L.R. 27/94 e successivamente con la               
L.R. 3/99.Tutti i progetti relativi al recupero, trattamento, e                 
smaltimento dei rifiuti sono sottoposti a differenti procedure                  
relative all'impatto ambientale:                                                
a)  i progetti concernenti gli impianti di eliminazione dei rifiuti             
tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico e                  
stoccaggio a terra, sono soggetti alla procedura di competenza del              
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio ai sensi                  
dell'art. 6 della Legge 349/86;                                                 
b)  tutti gli altri progetti concernenti il recupero, trattamento, e            
smaltimento dei rifiuti (ad esclusione degli impianti di recupero di            
rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di cui agli           
artt. 31 e 33 del DLgs 22/97 e delle discariche per inerti con                  
capacita' complessiva sino a 100.000 mc) sono elencati negli Allegati           
A.2 e B.2 della LR sulla VIA e quindi sono soggetti alla procedura di           
VIA ovvero alla procedura di verifica (screening) di competenza della           
Provincia.                                                                      
Nel caso della procedura relativa all'impatto ambientale di                     
competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio            
ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 si applica quanto previsto              
dall'art. 27, comma 1 del DLgs 22/97, fermo restando che il                     
procedimento di approvazione del progetto concernente l'impianto di             
eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi, viene sospeso fino alla              
emanazione del provvedimento ministeriale concernente l'impatto                 
ambientale.                                                                     
Nel caso della procedura di VIA di competenza della Provincia, nel              
rispetto dei principi di snellimento e semplificazione dei                      
procedimenti nonche' di efficacia ed efficienza dell'azione                     
amministrativa e' necessario che la Provincia provveda                          
contestualmente all'esame ed all'istruttoria tecnica del progetto e             
del SIA ed alla acquisizione degli atti autorizzatori sia per quanto            
riguarda la procedura di VIA sia per quanto riguarda l'approvazione             
del progetto ai sensi della legislazione in materia di rifiuti.                 
A tal fine la Provincia provvede ad un esame ed istruttoria unitari             
del progetto sia in relazione all'impatto ambientale, sia in                    
relazione all'approvazione dei progetti ai sensi della legislazione             
in materia di rifiuti.                                                          
Inoltre, per la stessa finalita', la Provincia adotta un unico atto             
che contestualmente deliberi la valutazione di impatto ambientale e             
la approvazione del progetto.                                                   
5.B.13 EVENTUALE CONVOCAZIONE DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA"                       
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di                  
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una                 
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le                     
associazioni ed i soggetti interessati.                                         
Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento               
dell'"istruttoria pubblica" si rinvia agli indirizzi contenuti nel              
paragrafo 3.2.                                                                  
5.B.14 EVENTUALE CONVOCAZIONE DEL "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E             
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI                                           
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'                  
competente, nei soli casi in cui non sia stato deciso di effettuare             
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del               
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che           
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.                               
Per gli adempimenti relativi alla convocazione e allo svolgimento               
dell'"istruttoria pubblica" si rinvia agli indirizzi contenuti nel              
paragrafo 3.3.                                                                  
5.B.15 ACQUISIZIONE, INVIO AL PROPONENTE ED ESAME ED ISTRUTTORIA                
TECNICA DELLE EVENTUALI OSSERVAZIONI                                            
L'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevede che, nell'ambito della            
procedura di VIA, chiunque puo' presentare osservazioni alla                    
autorita' competente entro il termine di 45 giorni dalla                        
pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione. Il termine e' ridotto a 30 giorni per i                
progetti precedentemente sottoposti alla procedura di verifica                  
(screening).                                                                    
Al fine di facilitare l'espressione da parte dei soggetti interessati           
di tali osservazioni si rinvia a quanto indicato nel paragrafo 3.1.             
Secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 2 della LR sulla VIA e'             
necessario che l'autorita' competente invii tempestivamente al                  
proponente le osservazioni eventualmente presentate dai soggetti                
interessati, al fine di consentire l'eventuale espressione di sue               
controdeduzioni.                                                                
Lo stesso art. 15, comma 2, stabilisce che il proponente ha facolta'            
di far pervenire le proprie eventuali controdeduzioni entro il                  
ventesimo giorno precedente la conclusione della Conferenza di                  
servizi; cio' significa:                                                        
- entro 80 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino                
Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del               
termine per la presentazione di osservazioni;                                   
- entro 65 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino                
Ufficiale della Regione ovvero entro 35 giorni dalla scadenza del               
termine per la presentazione di osservazioni per i progetti                     
assoggettati alla procedura di verifica (screening).                            
Ai sensi dell'art.15, commi 1 e 2, e dell'art. 16, comma 1 della LR             
sulla VIA, l'autorita' competente acquisisce le eventuali                       
osservazioni presentate dai soggetti interessati nonche' le eventuali           
controdeduzioni del proponente e ne tiene conto nell'istruttoria                
tecnica e nella decisione.                                                      
5.B.16 ESAME ED ISTRUTTORIA DEL SIA E DEL PROGETTO DA PARTE                     
DELL'UFFICIO COMPETENTE E DELLA CONFERENZA DI SERVIZI                           
Ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3 della LR sulla VIA, l'ufficio                
competente dell'autorita' competente e la Conferenza di servizi                 
provvedono ad effettuare l'esame e l'istruttoria tecnica del progetto           
e del SIA.                                                                      
Si ricorda che ogni Amministrazione convocata in Conferenza di                  
servizi deve curare, in particolare, l'esame e l'istruttoria tecnica            
relativamente ai profili che concernono gli atti di assenso comunque            
denominati che sono chiamati ad esprimere e a far confluire nella               
determinazione conclusiva della Conferenza di servizi.                          
Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della LR sulla VIA,           
l'autorita' competente puo' richiedere per una sola volta le                    
integrazioni ed i chiarimenti necessari. Tali integrazioni e                    
chiarimenti, poiche' si agisce all'interno di un unico procedimento,            
e' necessario che siano concordate in sede di Conferenza di servizi e           
che riguardino tutti gli aspetti e le materie oggetto di attenzione             
in Conferenza di servizi.                                                       
Si sottolinea, inoltre, che la richiesta di integrazioni e                      
chiarimenti sospende i termini del procedimento; i termini                      
ricominciano a decorrere, per il periodo di tempo residuo, dal                  
ricevimento delle integrazioni e chiarimenti richiesti, inviati dal             
proponente all'autorita' competente.                                            
Si ricorda che l'art. 13, comma 5 della LR sulla VIA dispone che, ai            
sensi della vigente normativa in materia di segreto industriale o               
commerciale, il proponente puo' richiedere che non sia resa pubblica,           
in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi allegando           
una specifica descrizione sulle caratteristiche del progetto e sugli            
effetti sull'ambiente destinata ad essere resa pubblica.                        
In tal caso il personale dell'ufficio competente, nonche' i                     
rappresentanti legittimati delle Amministrazioni che devono esprimere           
atti di assenso comunque denominati rispetto ai quali abbia rilevanza           
la descrizione dei processi produttivi, hanno accesso alle                      
informazioni anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale.           
Si sottolinea che, in tal caso, tutti coloro che hanno avuto accesso            
alle suddette informazioni sul processo produttivo sottoposte a                 
segreto industriale o commerciale hanno l'obbligo di rispettare le              
disposizioni che tutelano la segretezza di tali informazioni.                   
5.B.17 PREDISPOSIZIONE DEL "RAPPORTO SUL-L'IMPATTO AMBIENTALE" DEL              
PROGETTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE                                       
Ai sensi dell'art. 18, comma 3 della LR sulla VIA, l'ufficio                    
competente dell'autorita' competente predispone uno schema del                  
"Rapporto sull'impatto ambientale" del progetto, entro 60 giorni                
dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito nel Bollettino             
Ufficiale della Regione.                                                        
Alla redazione finale del "Rapporto sull'impatto ambientale"                    
l'autorita' competente provvede a conclusione dei lavori della                  
Conferenza di servizi.                                                          
La disposizione normativa individua nell'ufficio competente il                  
soggetto responsabile della redazione del rapporto. L'ufficio                   
competente per la predisposizione del rapporto si basa, ovviamente,             
sugli elaborati progettuali e sul SIA, sulle eventuali osservazioni             
presentate dai soggetti interessati e sulle eventuali controdeduzioni           
del proponente e soprattutto sull'esame e sull'istruttoria tecnica              
compiuta in sede di Conferenza di servizi.                                      
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 comma 3 della LR sulla VIA lo             
schema del "Rapporto sull'impatto ambientale" deve essere inviato a             
tutte le Amministrazioni convocate alla Conferenza di servizi e                 
costituisce la base di riferimento per i lavori della Conferenza                
stessa.                                                                         
Inoltre, lo schema del "Rapporto sull'impatto ambientale" deve essere           
inviato al proponente. Quest'ultimo puo' fornire le proprie                     
controdeduzioni o richiedere di essere sentito dalla Conferenza di              
servizi.                                                                        
Al fine di una omogenea attuazione di questa disposizione legislativa           
ed in considerazione dei tempi estremamente ristretti della procedura           
e' necessario che l'autorita' competente fissi un termine per                   
l'espressione delle eventuali controdeduzioni da parte del                      
proponente, ovvero per la formulazione della richiesta di essere                
sentito da parte della Conferenza di servizi. Tale termine puo'                 
essere indicato in 15 giorni.                                                   
5.B.18 DECISIONI FINALI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - STRUTTURA DEL             
"RAPPORTO SULL'IMPATTO AMBIENTALE" - COORDINAMENTO E SEMPLIFICAZIONE            
DI ATTI AUTORIZZATORI                                                           
Il "Rapporto sull'impatto ambientale", dopo avervi apportato tutti              
gli approfondimenti e le modifiche emersi dai lavori della Conferenza           
di servizi, costituisce, una volta approvato dalla Conferenza di                
servizi, il documento in cui sono riassunte le determinazioni finali            
della Conferenza di servizi.                                                    
Al fine di un omogeneo adempimento a tale previsione normativa,                 
appare utile che il "Rapporto sull'impatto ambientale" sia                      
strutturato secondo lo schema seguente:                                         
1. Premesse                                                                     
2. Quadro di Riferimento Programmatico                                          
2.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Programmatico riportato nel              
SIA;                                                                            
2.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro           
di Riferimento Programmatico;                                                   
2.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in              
merito al Quadro di Riferimento Programmatico.                                  
3. Quadro di Riferimento Progettuale                                            
3.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA            
e del progetto definitivo;                                                      
3.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro           
di Riferimento Progettuale;                                                     
3.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in              
merito al Quadro di Riferimento Progettuale.                                    
4. Quadro di Riferimento Ambientale                                             
4.A. Sintesi del Quadro di Riferimento Ambientale riportato nel SIA;            
4.B. Valutazioni emerse in Conferenza dei servizi in merito al Quadro           
di Riferimento Ambientale;                                                      
4.C. Prescrizioni (eventuali), emerse in Conferenza dei servizi in              
merito al Quadro di Riferimento Ambientale.                                     
5. Conclusioni                                                                  
6. Allegati:                                                                    
6.A. Sintesi delle osservazioni presentate                                      
6.B. Controdeduzioni del proponente                                             
6.C Risposta alle osservazioni                                                  
Nel capitolo relativo alle "Premesse" del "Rapporto sull'impatto                
ambientale" e' necessario che siano chiaramente indicati tutti gli              
adempimenti compiuti nell'ambito della procedura di VIA:                        
- presentazione della domanda da parte del proponente;                          
- individuazione e localizzazione del progetto;                                 
- identificazione del proponente;                                               
- deposito degli elaborati;                                                     
- pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e            
sul quotidiano;                                                                 
- attestazione dell'avvenuto deposito;                                          
- indicazione delle eventuali osservazioni presentate e loro sintesi            
in un apposito Allegato;                                                        
- attestazione dell'invio delle osservazioni al proponente;                     
- attestazione delle controdeduzioni (eventuali) del proponente,                
riportate in un apposito allegato;                                              
- attestazione delle risposte alle osservazioni, riportate in                   
apposito allegato;                                                              
- attestazione dell'indizione della Conferenza di servizi;                      
- individuazione degli atti di assenso comunque denominati che,                 
tramite la Conferenza di servizi, vengono ricompresi e sostituiti nel           
provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);                       
- elencazione delle Amministrazioni convocate alla Conferenza di                
servizi;                                                                        
- attestazione dei rappresentanti legittimati delle Amministrazioni             
partecipanti alla Conferenza di servizi;                                        
- verbale dei lavori svolti dalla Conferenza di servizi.                        
I capitoli relativi al "Quadro di riferimento progettuale" e al                 
"Quadro di riferimento ambientale" devono concernere, cosi' come e'             
stabilito per il SIA, oltre che la fase di gestione, anche la fase di           
realizzazione del progetto e quella di dismissione.                             
Il capitolo relativo al "Quadro di riferimento ambientale" deve                 
prendere in considerazione, cosi' come e' stabilito per il SIA, oltre           
che gli impatti ambientali attesi, anche la individuazione dello                
stato di qualita' ambientale preesistente al progetto.                          
Si ricorda che la LR sulla VIA stabilisce, all'art. 16, comma 1,                
l'obbligo di risposta, che puo' opportunamente essere data                      
singolarmente o per gruppi, alle osservazioni ed ai contributi                  
eventualmente presentati dai soggetti interessati.                              
Nelle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi devono              
essere chiaramente riportate le volonta', con particolare attenzione            
ai dissensi espressi, delle Amministrazioni partecipanti alla                   
Conferenza di servizi, nonche' riportati gli atti preordinati alla              
emanazione degli atti di assenso, ovvero, qualora emessi, allegati              
gli stessi atti di assenso comunque denominati che vengono ricompresi           
e sostituiti nella procedura di VIA.                                            
Si ricorda che il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato nella            
sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza di                
servizi deve necessariamente ricomprendere (in forma estesa o                   
riassunta) le eventuali controdeduzioni del proponente sia alle                 
osservazioni presentate da parte dei soggetti interessati sia                   
all'iniziale schema di "Rapporto sull'impatto ambientale" inviati               
rispettivamente ai sensi dell'art. 15, comma 2, e dell'art. 18, comma           
3 della LR sulla VIA.                                                           
Il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato e debitamente                   
sottoscritto dai rappresentanti legittimati delle Amministrazioni               
riunite nella Conferenza di servizi rappresenta il documento su cui             
sono riassunte le valutazioni, le motivazioni e le determinazioni               
relative ai provvedimenti di competenza di ogni singola                         
Amministrazione e alla valutazione di impatto ambientale (VIA)                  
dell'autorita' competente.                                                      
Operativamente il "Rapporto sull'impatto ambientale" costituisce il             
documento in cui confluiscono tutte le valutazioni istruttorie e le             
eventuali prescrizioni relative a tutti gli assensi comunque                    
denominati che vengono ricompresi, tramite la Conferenza di servizi,            
nella procedura di VIA; tali eventuali prescrizioni sono da                     
evidenziare riassuntivamente nel capitolo "Conclusioni" del "Rapporto           
sull'impatto ambientale".                                                       
Al "Rapporto sull'impatto ambientale" e' opportuno che siano allegati           
i provvedimenti relativi ai diversi atti di assenso comunque                    
denominati ricompresi nella Conferenza di servizi.                              
Per la assunzione delle determinazioni finali della Conferenza di               
servizi, in particolare per quanto concerne l'espressione di                    
dissensi, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti             
della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, i cui            
elementi sono stati ricordati ai paragrafi 5.B.12.3 e 5.B.12.4.                 
5.B.19 DELIBERAZIONE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DA PARTE              
DELL'AUTORITA' COMPETENTE E SUA COMUNICAZIONE                                   
Ai sensi dell'art. 16, comma 1 della LR sulla VIA l'autorita'                   
competente delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA):                 
- entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della           
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo              
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA;                
- entro 105 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della           
Regione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo              
progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per            
i progetti precedentemente assoggettati alla procedura di verifica              
(screening).                                                                    
Si sottolinea che la previsione di cui all'art. 16, comma 2 della LR            
sulla VIA non trova piu' applicazione in quanto la Legge 340/00 ha              
abrogato le disposizioni della Legge 109/94 cui tale comma faceva               
riferimento.                                                                    
La valutazione di impatto ambientale (VIA) rappresenta la                       
determinazione dell'autorita' competente e si esprime in merito                 
all'impatto ambientale del progetto (art. 16, comma 1).                         
La valutazione di impatto ambientale (VIA) puo' essere:                         
- positiva: in tal caso le eventuali prescrizioni in essa contenute             
sono vincolanti:                                                                
- per il proponente che deve conformare il progetto ad esse;                    
- per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,                      
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi               
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto                
(art. 17, comma 5);                                                             
- negativa: in tal caso essa preclude la realizzazione del progetto             
(art. 17, comma 6).                                                             
La valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva comprende e                 
sostituisce:                                                                    
- per i progetti relativi alle attivita' produttive, tutte le                   
autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati in materia             
di tutela ambientale e paesaggistico-territoriale, di competenza                
della Regione, della Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di            
area protetta naturale regionale (art. 17, comma 1);                            
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico, tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le                
licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati                
necessari per la realizzazione del progetto (art. 17, comma 2);                 
- per i progetti relativi alle opere pubbliche o di interesse                   
pubblico, inoltre, la variante agli strumenti urbanistici qualora               
tali modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA con            
apposito elaborato cartografico e l'assenso dell'Amministrazione                
comunale sia ratificata entro 30 giorni dal Consiglio comunale a pena           
di decadenza (art. 17, comma 3).                                                
Operativamente e' utile che alla valutazione di impatto ambientale              
(VIA) sia allegato il "Rapporto sull'impatto ambientale" approvato              
nella sua versione finale a conclusione dei lavori della Conferenza             
di servizi.     , inoltre, necessario che alla valutazione di impatto           
ambientale (VIA) siano allegati tutti gli atti di assenso comunque              
denominati acquisiti in Conferenza di servizi, qualora emessi in                
forma provvedimentale.                                                          
Lo stesso comma 1 dell'art. 16 della LR sulla VIA stabilisce che                
l'autorita' competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA)            
contestualmente si esprime sulle osservazioni, i contributi e le                
controdeduzioni.                                                                
Operativamente tale disposizione si traduce nel fatto che in tale               
atto deve essere data risposta, singolarmente o per gruppi, alle                
osservazioni ed ai contributi presentati dai soggetti interessati, ed           
alle eventuali controdeduzioni inviate dal proponente. Se tali                  
risposte sono gia' contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale"             
approvato a conclusione della Conferenza di servizi la delibera di              
valutazione di impatto ambientale (VIA) puo' opportunamente fare                
rinvio ad essa.                                                                 
utile specificare che la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia            
deliberata dall'organo collegiale esecutivo dell'autorita'                      
competente, cioe' dalla Giunta regionale o provinciale o comunale, in           
quanto essa implica, in ogni caso, una valutazione discrezionale sul            
livello di impatto ambientale, ponderando diversi interessi pubblici            
egualmente riconosciuti, ai fini della complessiva valutazione e                
armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.                              
D'altra parte, per analogia, questa indicazione e' ritraibile anche             
da quanto disposto:                                                             
- dall'art. 19 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure            
per progetti con impatti ambientali interregionali, "la Giunta                  
regionale delibera la valutazione di impatto ambientale (VIA)                   
d'intesa con le Regioni cointeressate"                                          
- dall'art. 20 della LR sulla VIA secondo cui, nel caso di procedure            
di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e               
della Tutela del territorio, "il parere relativo alla pronuncia di              
compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio                
1986, n. 349 e' espresso dalla Giunta regionale".                               
Si sottolinea come la procedura di VIA deve sempre concludersi con              
una valutazione di impatto ambientale (VIA) espressa.                           
In tale deliberazione devono sempre essere attestate:                           
- le determinazioni conclusive della Conferenza di servizi;                     
- gli atti di assenso comunque denominati concessi ovvero negati.               
Nel caso di atti di assenso comunque denominati negati in sede di               
Conferenza di servizi, valgono le disposizioni dell'art. 14-quater              
della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, che               
sono state riportate al paragrafo 5.B.12.4.                                     
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LR sulla VIA, la           
valutazione di impatto ambientale (VIA) deve contenere un termine               
temporale per la propria efficacia: tale termine non puo' mai essere            
inferiore a 3 anni anche in deroga ai termini inferiori previsti per            
gli atti ricompresi e sostituiti.                                               
Concretamente cio' comporta che la procedura di VIA va integralmente            
rinnovata nel caso in cui il proponente non inizi a realizzare il               
progetto entro il termine temporale stabilito dall'autorita'                    
competente nella valutazione di impatto ambientale (VIA).                       
Ai sensi dell'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA, l'autorita'                  
competente deve comunicare la valutazione di impatto ambientale (VIA)           
al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti al rilascio di            
intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta,               
assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del                 
progetto in base alla vigente normativa, nonche' agli enti e agli               
organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali ed           
in particolare all'ARPA.                                                        
Nel caso di procedure relative ad attivita' produttive, l'autorita'             
competente, in base a quanto definito all'art. 6, comma 2 della LR              
sulla VIA comunica la valutazione di impatto ambientale (VIA) allo              
Sportello Unico competente, il quale a sua volta provvede a                     
comunicarla al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti al            
rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri,               
nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la                       
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonche'              
agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle                
materie ambientali ed in particolare all'ARPA.                                  
Tali comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata con ricevuta            
di ritorno.                                                                     
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della LR sulla           
VIA, qualora la valutazione di impatto ambientale (VIA) comprenda               
l'autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal Comune ai sensi degli            
artt. 10 e seguenti della LR 1 agosto 1978, n. 26 e successive                  
modifiche ed integrazioni, di cui all'art. 7 della Legge 1497/39, ora           
sostituito dall'art. 151 del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo                
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed            
ambientali", essa e' trasmessa al Ministero per i Beni culturali e              
ambientali al fine dell'esercizio dei poteri di cui al comma 9                  
dell'art. 82 del DPR 616/77 e successive modifiche e integrazioni,              
ora sostituito dall'art. 151 del DLgs 490/99.                                   
Si ricorda, infine, che l'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA prevede           
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, a cura dell'autorita' competente della valutazione di                  
impatto ambientale (VIA).                                                       
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:                     
- l'autorita' competente;                                                       
- il progetto;                                                                  
- la sua localizzazione;                                                        
- il proponente;                                                                
- le Province ed i Comuni interessati;                                          
- il contenuto delle decisioni e/o deliberazioni.                               
Per la pubblicazione per estratto della valutazione di impatto                  
ambientale (VIA) vanno opportunamente utilizzati i modelli allegati             
alla Circolare del 30 gennaio 2001.                                             
5.B.20 MONITORAGGIO                                                             
Si ricorda che l'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il                   
proponente deve trasmettere all'autorita' competente i risultati del            
monitoraggio eventualmente prescritto nella deliberazione concernente           
la valutazione di impatto ambientale (VIA).                                     
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per                     
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal                      
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo            
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)              
della L.R. 44/95.                                                               
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio                
delle funzioni di controllo ambientale.                                         
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO                                                
L'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve                  
trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio               
eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di            
verifica (screening) ovvero nella deliberazione concernente la                  
valutazione di impatto ambientale (VIA).                                        
L'autorita' competente per l'eventuale gestione dei dati e delle                
misure derivanti dal monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del           
sistema informativo sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5,            
comma 1, lett. e) della L.R. 44/95.                                             
L'autorita' competente si avvale inoltre di ARPA per l'esercizio                
delle funzioni di controllo ambientale.                                         
Il proponente, in genere, deve effettuare la fase di monitoraggio,              
che si configura come un ciclo che evolve nel tempo, durante e dopo             
la realizzazione del progetto, raccogliendo alcune informazioni                 
sistematiche sullo stato ambientale, per trasmettere poi i risultati            
alle Amministrazioni ed agli enti interessati.                                  
Realizzare un "monitoraggio ambientale" significa stabilire lo stato            
dell'ambiente nel corso del tempo, rilevandone le modifiche                     
significative che si possono manifestare.                                       
Per definire un programma di monitoraggio e' necessario rispettare              
alcuni requisiti ed effettuare alcuni passi fondamentali qui di                 
seguito indicati:                                                               
- identificare le azioni ed i processi di progetto che causano (o               
possono causare) impatti significativi ed identificare gli obiettivi            
del monitoraggio (i tipi di impatto; la relativa incidenza; la durata           
e la localizzazione; requisiti dei dati ambientali da raccogliere).             
Cio' e' correlato con i risultati del SIA. La frequenza dovrebbe                
essere quella minima necessaria per l'analisi dell'andamento                    
temporale e per poter definire la correlazione causa/effetto tra                
progetto e ambiente. La durata della raccolta dati solitamente deve             
essere correlata alla durata delle attivita' che causano gli impatti,           
considerando anche che diverse fasi di un'azione possono produrre               
impatti che persistono dopo la cessazione delle attivita'. La                   
localizzazione dei siti di monitoraggio avviene sulla base della                
localizzazione delle attivita' che causano gli impatti e delle zone             
che possono essere interessate. Nel fissare i requisiti dei dati da             
raccogliere si dovrebbe chiarire il formato (tabelle con elaborazioni           
statistiche, carte, grafici, compendi, mappe, carte tematiche,                  
prodotti informatici, tecniche grafiche, ecc.). I criteri per                   
scegliere un formato adatto includono facilita' di accesso ai dati da           
parte di tutti i potenziali utenti, intellegibilita', possibilita' di           
interrelazione tra i diversi formati, facilita' di aggiornamento;               
- predisporre un progetto per la raccolta di informazioni sugli                 
impatti ambientali, definendo istruzioni operative e criteri                    
prestazionali per le misure o stime di indicatori e indici                      
ambientali;                                                                     
- stabilire le soglie ed i criteri prestazionali di accettabilita'              
degli impatti e le azioni da intraprendere per risolvere gli                    
eventuali superamenti delle soglie;                                             
- definire i criteri di revisione degli obiettivi del monitoraggio;             
- coordinamento con le attivita' di Enti e/o Agenzie che operano nel            
campo del monitoraggio ambientale (gia' nella fase iniziale della               
predisposizione del programma di monitoraggio), in particolare, con             
ARPA. Il programma di monitoraggio si deve in ogni caso integrare con           
i sistemi di monitoraggio esistenti.                                            
La fase di attuazione del monitoraggio va intesa come l'insieme di              
tutte le operazioni relative all'acquisizione, alla elaborazione ed             
alla restituzione dei dati e misure per la descrizione dell'ambiente,           
delle opere significative e degli impatti connessi.                             
compito del proponente trasmettere alle Amministrazioni interessate i           
risultati del monitoraggio attraverso la redazione di rapporti di               
sintesi. I criteri utilizzati per la valutazione degli impatti si               
devono basare su limiti stabiliti per legge, o su pareri e giudizi              
professionali.                                                                  
Il rapporto periodico sul monitoraggio effettuato e' necessario che             
sia predisposto al termine di ciascun ciclo di monitoraggio.                    
I requisiti del rapporto sono stabiliti nella decisione in merito               
alla procedura di verifica (screening) o nella valutazione di impatto           
ambientale (VIA) e nel programma di monitoraggio. Di seguito sono               
indicati alcuni requisiti di base:                                              
- gli impatti ambientali stimati o misurati, per quanto possibile,              
dovrebbero sempre essere connessi alle attivita' ed agli interventi             
che li possono avere causati;                                                   
- il linguaggio delle parti dirette al pubblico dovrebbe essere                 
semplice, riportando le parti tecniche in specifici allegati. E'                
utile descrivere l'evoluzione delle prestazioni ambientali                      
dell'intervento con un numero limitato di indici sintetici riferiti a           
soglie, limiti o valori guida di riferimento;                                   
- la sintetica descrizione del sistema di monitoraggio ambientale e             
del contesto organizzativo piu' ampio nel quale si inserisce il                 
rapporto dovrebbe sempre inquadrare le particolari misure o stime               
riportate;                                                                      
- e' necessario indicare chiaramente le scadenze per le azioni future           
di mitigazione o di monitoraggio ambientale.                                    
La fase di monitoraggio implica la correlazione dei dati acquisiti              
con le banche dati ed i sistemi informativi ambientali e territoriali           
e la scelta d'idonei sistemi informativi per la classificazione e la            
restituzione delle conoscenze acquisite. A cio' rinvia la previsione            
della LR sulla VIA secondo cui l'autorita' competente si avvale delle           
strutture dell'ARPA per l'eventuale gestione dei dati e delle misure            
nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio.             
L'organizzazione dei dati deve consentire una gestione unitaria del             
quadro informativo, pur nella diversita' di dati derivanti, per                 
ciascun settore d'indagine, dall'analisi disaggregata d'aree                    
territoriali aventi differenti caratteri ambientali.                            
necessario coordinare le attivita' di monitoraggio conseguenti alla             
procedura di verifica (screening) o alla procedura di VIA con le                
attivita' di Enti e/o Agenzie che operano nel campo del monitoraggio            
ambientale, in particolare con ARPA, che dispone di dati ambientali,            
sia recenti sia di serie storica, e gestisce reti di monitoraggio               
ambientale.                                                                     
Tale attivita' di coordinamento e' finalizzata a:                               
- evitare l'eccesso di dati raccolti da piu' soggetti con spreco di             
risorse;                                                                        
- ottimizzare gli obiettivi e le priorita' di monitoraggio                      
ambientale, specificando gli insiemi di dati da raccogliere e                   
fornendo indicazioni omogenee sulle modalita' tecniche di rilievo;              
- evidenziare le possibili sinergie tra diverse strutture di                    
monitoraggio, con evidente riduzione dei costi di realizzazione;                
- gestire le reti e le stazioni di monitoraggio in modo integrato.              
L'importanza delle "relazioni" tra i differenti dati ambientali,                
della integrazione e la "confrontabilita'" consiste sulla sinergia              
informativa che puo' scaturire dalla lettura di informazioni                    
correlate. E' l'integrazione dei dati correlati che puo' conferire ai           
sistemi informativi una maggiore efficacia.                                     
ALLEGATO 1 LE DEFINIZIONI DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA            
(SCREENING) E LA PROCEDURA DI VIA                                               
a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti rilevanti, diretti ed            
indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei,                  
singoli e cumulativi, positivi e negativi, che progetti, pubblici o             
privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi           
naturali e umani;                                                               
b) procedura di verifica (screening): procedura preliminare,                    
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA, volta a definire se il           
progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA;              
c) procedura di VIA: la procedura, disciplinata dal Titolo III della            
LR sulla VIA, finalizzata alla espressione, da parte dell'autorita'             
competente, della valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui               
alla successiva lettera f);                                                     
d) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico                
degli impatti ambientali di un progetto, di cui all'art. 11 della LR            
sulla VIA;                                                                      
e) definizione dei contenuti del SIA (scoping): fase preliminare                
facoltativa, disciplinata dall'art. 12 della LR sulla VIA, volta a              
definire, in contraddittorio tra autorita' competente e proponente,             
le informazioni che devono essere fornite nel SIA;                              
f) valutazione di impatto ambientale (VIA): determinazione                      
dell'autorita' competente, disciplinata dall'art. 16 della LR sulla             
VIA, in ordine all'impatto ambientale del progetto;                             
g) proponente: il committente o l'autorita' proponente, cioe'                   
rispettivamente il soggetto privato o pubblico che predispone le                
iniziative relative ad un progetto da sottoporre alle procedure                 
disciplinate dalla LR sulla VIA;                                                
h) progetto: gli elaborati tecnici, preliminari, definitivi o                   
esecutivi, concernenti la realizzazione di impianti, opere o                    
interventi, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse           
naturali. Nel caso di impianti, opere o interventi pubblici, per                
progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo si               
intende quanto definito rispettivamente nei commi 3, 4 e 5 dell'art.            
16 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed           
integrazioni;                                                                   
i) autorita' competente: l'Amministrazione che effettua le procedure            
disciplinate dalla LR sulla VIA, ai sensi dell'art. 5 della stessa              
Legge;                                                                          
j) Comuni interessati: i Comuni il cui territorio e' interessato                
dalla realizzazione del progetto nonche' dai connessi impatti                   
ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o           
interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi                   
correlati;                                                                      
k) Provincia interessata: la Provincia nel cui territorio sono                  
ricompresi i Comuni interessati;                                                
l) Amministrazioni interessate: le Amministrazioni competenti a                 
rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri,                
nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla                       
realizzazione del progetto;                                                     
m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni, ed in                   
particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai             
sensi dell'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati                
esponenziali di categorie o interessi collettivi, interessati dalla             
realizzazione del progetto ed operanti nella regione;                           
n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse                
inerente alla realizzazione del progetto;                                       
o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o                   
designata dalla autorita' competente per curare l'espletamento delle            
attivita' connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure              
disciplinate dalla LR sulla VIA;                                                
p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il           
quale i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e              
B.3 sono assoggettati alle procedure disciplinate dalla LR sulla VIA.           
ALLEGATO 2 PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA                
PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA                           
DENOMINAZIONE  TIPOLOGIA  PROV.  Comuni territorialmente interessati            
STIRONE  Parco fluviale regionale  PC-PR  Alseno, Fidenza,                      
Salsomaggiore T., Vernasca                                                      
TARO  Parco fluviale regionale  PR  Collecchio, Fornovo Taro,                   
Medesano, Noceto,         Parma                                                 
BOSCHI DI CARREGA  Parco regionale  PR  Collecchio, Felino, Fornovo             
Taro,         Sala Baganza.                                                     
ALTA VAL PARMA E CEDRA  Parco regionale  PR  Corniglio e Monchio                
delle Corti.                                                                    
ALTO APPENNINO  Parco regionale  RE  Busana, Collagna, Ligonchio,               
Ramiseto,   REGGIANO      Villa Minozzo                                         
SASSI DI ROCCAMALATINA  Parco regionale  MO  Guiglia, Marano sul                
Panaro                                                                          
ALTO APPENNINO  Parco regionale  MO  Fanano, Fiumalbo, Frassinoro,              
Montecreto,                                                                     
MODENESE      Pievepelago, Riolunato, Sestola                                   
GESSI BOLOGNESI  Parco regionale  BO  Bologna, Pianoro, San Lazzaro             
di Savena                                                                       
E CALANCHI                                                                      
DELL'ABBADESSA                                                                  
ABBAZIA DI MONTEVEGLIO  Parco regionale  BO  Monteveglio                        
MONTE SOLE  Parco storico regionale  BO  Grizzana Morandi,                      
Marzabotto, Monzuno.                                                            
CORNO ALLE SCALE  Parco regionale  BO  Lizzano in Belvedere                     
LAGHI SUVIANA                                                                   
E BRASIMONE  Parco regionale  BO  Camugnano, Castel di Casio                    
DELTA DEL PO  Parco regionale  FE-RA  Alfonsine, Argenta, Cervia,               
Codigoro,         Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato, Ravenna                   
MONTE FALTERONA  Parco nazionale  FO, FI, AR  Bagno di Romagna (FO),            
Bibbiena (AR),   CAMPIGNA E FORESTE      Chiusi della Verna (AR),               
Londa (FI),CASENTINESI (gia' parco      Poppi (AR),  Portico-San             
Benedetto (FO),                                                                 
regionale del Crinale romagnolo)      Pratovecchio (AR), Premilcuore            
(FO),                                                                           
      S. Godenzo (FI), Santa Sofia (FO), Stia (AR),                             
      Tredozio (FO)                                                             
SALSE DI NIRANO  Riserva naturale  MO  Fiorano Modenese                         
BOSCO DELLA FRATTONA  Riserva naturale orientata  BO  Imola                     
ALFONSINE  Riserva naturale speciale  RA  Alfonsine                             
PARMA MORTA  Riserva naturale orientata  PR  Mezzani                            
ONFERNO  Riserva naturale orientata  RN  Gemmano                                
FONTANILI DI CORTE                                                              
VALLE RE  Riserva naturale orientata  RE  Campegine                             
MONTE PRINZERA  Riserva naturale orientata  PR  Fornovo di Taro,                
Terenzo                                                                         
BOSCO DI SCARDAVILLA  Riserva naturale orientata  FO  Meldola                   
PIACENZIANO  Riserva naturale geologica  PC  Castell'Arquato,                   
Carpaneto Piacentino,         Gropparello, Lugagnano Val d'Arda,                
Vernasca                                                                        
SASSOGUIDANO  Riserva naturale orientata  MO  Pavullo nel Frignano              
DUNE FOSSILI DI                                                                 
MASSENZATICA  Riserva naturale orientata  FE  Codigoro, Mesola                  
CASSE DI ESPANSIONE DEL  Riserva naturale orientata  RE-MO                      
Campogalliano, Modena, Rubiera   FIUME SECCHIA                                  
RUPE DI CAMPOTRERA  Riserva naturale orientata  RE  Canossa                     
ALLEGATO 3   SCHEMA RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA REGIONE, PROVINCIA E           
COMUNE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                         
ENTE  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  PROCEDURA DI VIA                       
REGIONE      -  Progetti elencati nell'Allegato A.1                             
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.1  -  Progetti elencati                  
nell'Allegato B.1                                                               
        qualora il progetto interessi anche                                     
        parzialmente un'area naturale protetta                                  
      -  Progetti elencati nell'Allegato B.1                                    
        qualora lo richieda l'esito della                                       
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti elencati nell'Allegato A.2 la                                 
        cui localizzazione interessi il territorio                              
        di 2 o piu' province                                                    
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.2 la cui  -  Progetti elencati           
nell'Allegato B.2 la cui                                                        
    localizzazione interessi il territorio di 2    localizzazione               
interessi il territorio di 2                                                    
    o piu' province    o piu' province qualora lo richieda                      
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
      -  Progetti elencati nell'Allegato A.2                                    
        qualora la Provincia sia il proponente                                  
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.2  -  Progetti elencati                  
nell'Allegato B.2                                                               
    qualora la Provincia sia il proponente    qualora la Provincia              
sia il proponente e                                                             
        lo richieda l'esito della procedura di                                  
        verifica (screening)                                                    
      -  Progetti elencati nell'Allegato A.3 la cui                             
        localizzazione interessi il territorio di 2                             
        o piu' comuni qualora la Provincia sia il                               
        proponente                                                              
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.3 la cui  -  Progetti elencati           
nell'Allegato B.3 la cui                                                        
    localizzazione interessi il territorio di 2    localizzazione               
interessi il territorio di 2                                                    
    o piu' comuni qualora la Provincia sia il    o piu' comuni                  
qualora la Provincia sia il                                                     
    proponente    proponente e lo richieda l'esito della                        
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti con una soglia dimensionale                                   
        inferiore a quella indicata nell'Allegato                               
        A.2 attivati su proposta del proponente                                 
        qualora la Provincia sia il proponente                                  
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata nell'Allegato    inferiore a quella             
indicata nell'Allegato                                                          
    B.2 attivati su proposta del proponente    B.2 attivati su                  
proposta del proponente                                                         
    qualora la Provincia sia il proponente    qualora la Provincia              
sia il proponente e                                                             
        lo richieda l'esito della procedura di                                  
        verifica (screening)                                                    
  -  Progetti non compresi negli Allegati  -  Progetti non compresi             
negli Allegati                                                                  
    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e           
B.3 la cui                                                                      
    localizzazione interessi il territorio    localizzazione                    
interessi il territorio                                                         
    provinciale, qualora la Provincia sia il    provinciale, qualora            
la Provincia sia il                                                             
    proponente    proponente e lo richieda l'esito della                        
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti con una soglia dimensionale                                   
        inferiore a quella indicata                                             
        nell'Allegato A.1 attivati su proposta                                  
        del proponente qualora la Provincia sia                                 
        il proponente                                                           
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata    inferiore a quella indicata                  
    nell'Allegato B.1 attivati su proposta    nell'Allegato B.1                 
attivati su proposta                                                            
    del proponente    del proponente qualora lo richieda                        
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata    inferiore a quella indicata                  
    nell'Allegato B.2 attivati su proposta    nell'Allegato B.2                 
attivati su proposta                                                            
    del proponente, qualora la Provincia sia    del proponente,                 
qualora la Provincia sia                                                        
    il proponente    il proponente e lo richieda l'esito della                  
        procedura di verifica (screening)                                       
  -  Progetti non compresi negli Allegati  -  Progetti non compresi             
negli Allegati                                                                  
    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e           
B.3 la cui                                                                      
    localizzazione interessi il territorio di    localizzazione                 
interessi il territorio di                                                      
    due o piu' province attivati su proposta    due o piu' province             
attivati su proposta                                                            
    del proponente    del proponente, qualora lo richieda                       
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
PROVINCIA      -  Progetti elencati nell'Allegato A.2                           
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.2  -  Progetti elencati                  
nell'Allegato B.2                                                               
        qualora il progetto interessi anche                                     
        parzialmente un'area naturale protetta                                  
      -  Progetti elencati nell'Allegato B.2                                    
        qualora lo richieda l'esito della                                       
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti elencati nell'Allegato A.3 la                                 
        cui localizzazione interessi il territorio                              
        di 2 o piu' comuni                                                      
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.3 la  -  Progetti elencati               
nell'Allegato B.3 la                                                            
    cui localizzazione interessi il territorio    cui localizzazione            
interessi il territorio                                                         
    di 2 o piu' comuni    di 2 o piu' comuni qualora lo richieda                
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
      -  Progetti elencati nell'Allegato A.3                                    
        qualora il Comune sia il proponente                                     
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.3  -  Progetti elencati                  
nell'Allegato B.3                                                               
    qualora il Comune sia il proponente    qualora il Comune sia il             
proponente e lo                                                                 
        richieda l'esito della procedura di                                     
        verifica (screening)                                                    
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata    inferiore a quella indicata                  
    nell'Allegato B.3 attivati su proposta    nell'Allegato B.3                 
attivati su proposta                                                            
    del proponente qualora il Comune sia il    del proponente qualora           
il Comune sia il                                                                
    proponente    proponente e lo richieda l'esito della                        
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti con una soglia dimensionale                                   
        inferiore a quella indicata                                             
        nell'Allegato A.2 attivati su proposta                                  
        del proponente                                                          
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata    inferiore a quella indicata                  
    nell'Allegato B.2 attivati su proposta    nell'Allegato B.2                 
attivati su proposta                                                            
    del proponente    del proponente qualora lo richieda                        
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
  -  Progetti non compresi negli Allegati  -  Progetti non compresi             
negli Allegati                                                                  
    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 la cui    A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e           
B.3 la cui                                                                      
    localizzazione interessi il territorio    localizzazione                    
interessi il territorio                                                         
    provinciale attivati su proposta del    provinciale attivati su             
proposta del                                                                    
    proponente    proponente qualora lo richieda l'esito                        
        della procedura di verifica (screening)                                 
COMUNE      -  Progetti elencati nell'Allegato A.3                              
  -  Progetti elencati nell'Allegato B.3  -  Progetti elencati                  
nell'Allegato B.3                                                               
        qualora il progetto interessi anche                                     
        parzialmente un'area naturale protetta                                  
      -  Progetti elencati nell'Allegato B.3                                    
        qualora lo richieda l'esito della                                       
        procedura di verifica (screening)                                       
      -  Progetti con una soglia dimensionale                                   
        inferiore a quella indicata                                             
        nell'Allegato A.3 attivati su proposta                                  
        del proponente                                                          
  -  Progetti con una soglia dimensionale  -  Progetti con una soglia           
dimensionale                                                                    
    inferiore a quella indicata    inferiore a quella indicata                  
    nell'Allegato B.3 attivati su proposta    nell'Allegato B.3                 
attivati su proposta                                                            
    del proponente    del proponente                                            
ALLEGATO 4 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVO ALLA            
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                            
Ai sensi del Titolo II                                                          
(Compilare un modulo per ogni osservazione che si intende presentare)           
(Si prega di scrivere in stampatello)                                           
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:                                                   
OSSERVAZIONE DI TIPO (barrare una delle caselle):                               
 sugli aspetti generali                                                         
 sugli aspetti programmatici                                                    
 sugli aspetti progettuali                                                      
 sugli aspetti ambientali                                                       
 altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .                                                     
ALLA AUTORITA' COMPETENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . .                                                                       
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
RELATIVA AL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):              
PRESENTATO DA:                                                                  
OSSERVAZIONE:                                                                   
MOTIVAZIONI:                                                                    
(Se utile o necessario allegare documenti o ulteriori motivazioni in            
fogli separati)                                                                 
OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:                                                     
 Nome                                                                           
 Cognome                                                                        
 Indirizzo                                                                      
 Ente rappresentato (eventuale)                                                 
luogo e data                                                                    
FIRMA                                                                           
ALLEGATO 5 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI RELATIVO ALLA            
PROCEDURA DI VIA                                                                
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
¹BC12 = OSSERVAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA                                     
Ai sensi del Titolo III¹TC = (Compilare un modulo per ogni                      
osservazione che si intende presentare)                                         
(Si prega di scrivere in stampatello)                                           
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO:                                                   
OSSERVAZIONE DI TIPO (barrare una delle caselle):                               
 Sugli aspetti generali                                                         
 Sugli aspetti programmatici                                                    
 Sugli aspetti progettuali                                                      
 Sugli aspetti ambientali                                                       
 Altro (specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . .                                                       
ALLA AUTORITA' COMPETENTE:                                                      
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL PROGETTO:                                                           
PRESENTATO DA:                                                                  
OSSERVAZIONE:                                                                   
MOTIVAZIONI:                                                                    
(Se utile o necessario allegare documenti o ulteriori motivazioni in            
fogli separati)                                                                 
OSSERVAZIONE PRESENTATA DA:                                                     
 Nome                                                                           
 Cognome                                                                        
 Indirizzo                                                                      
 Ente rappresentato (eventuale)                                                 
luogo e data                                                                    
FIRMA                                                                           
ALLEGATO 6 MODELLO DI AVVISO DELL'"ISTRUTTORIA PUBBLICA"                        
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
PROCEDURA DI VIA                                                                
ISTRUTTORIA PUBBLICA                                                            
(Ai sensi del Titolo III)                                                       
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):              
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:                                                   
CON SEDE IN:                                                                    
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 3, DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME             
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,                                  
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . .                                                                   
HA DECISO L'EFFETTUAZIONE DI UNA                                                
"ISTRUTTORIA PUBBLICA"                                                          
IL GIORNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
PRESSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .¹BC = SUL SIA ED              
IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVI AL PROGETTO:                          
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (sia come localizzazione degli              
impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o            
interventi correlati sia in relazione ai connessi impatti ambientali)           
DEI SEGUENTI COMUNI:                                                            
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN:                                                                        
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN:                                                                        
COMUNE                                                                          
SITA IN:                                                                        
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN:                                                                        
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN:                                                                        
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE             
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE                                              
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA                                     
ALLEGATO 7 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL               
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU           
UN QUOTIDIANO                                                                   
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):                       
PROGETTO                                                                        
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora            
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale            
protetta)                                                                       
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME                    
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO STATI DEPOSITATI,           
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:                                   
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E':                                                      
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE             
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE                                              
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA                                     
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45                  
(QUARANTACINQUE) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI                      
PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                
REGIONE AVVENUTO IL GIORNO                                                      
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 (QUARANTACINQUE) GIORNI CHIUNQUE, AI              
SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, PUo' PRESENTARE OSSERVAZIONI                        
ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                                                       
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 8 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL               
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU           
UN QUOTIDIANO QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA                
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):                       
PROGETTO                                                                        
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO E' GIA STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA                 
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA              
DALLA L.R. 35/00                                                                
L'AUTORITA' COMPETENTE                                                          
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA                           
CON ATTO                                                                        
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME                    
MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO STATI DEPOSITATI,           
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:                                   
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E':                                                      
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - UFFICIO VALUTAZIONE             
IMPATTI E RELAZIONE STATO AMBIENTE                                              
SITA IN VIA DEI MILLE N. 21 - 40121 BOLOGNA                                     
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30                  
(TRENTA) GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL            
PRESENTE AVVISO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL              
GIORNO                                                                          
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 (TRENTA) GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI                
DELL'ART. 9, COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA'                
COMPETENTE:                                                                     
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO B                                                                      
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile                           
LINEE GUIDA GENERALI                                                            
PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE                                               
DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                        
E DEL SIA PER LA PROCEDURADI VIA                                                
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9                                            
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35                   
SOMMARIO                                                                        
1.  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI               
  PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  pag.  56                            
1.1  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  "  56                                   
1.2  LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA                   
(SCREENING)  "  57                                                              
2.  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI               
  PER LA PROCEDURA DI VIA  "  71                                                
2.1  PROCEDURA DI VIA  "  71                                                    
2.2  LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER IL SIA  "  74                              
1. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER            
LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                            
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la                
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la           
procedura di verifica (screening) fornite nel presente capitolo si              
configurano come linee guida generali.                                          
Esse vanno in ogni caso integrate con altri strumenti utili sia alla            
redazione dei progetti sia alla valutazione del loro impatto                    
ambientale.                                                                     
Specifici approfondimenti sono necessari per le singole tipologie               
progettuali assoggettate alla procedura di verifica (screening); ogni           
tipologia progettuale, infatti, risponde a particolari prescrizioni             
normative, a specifiche tecniche di buona pratica, valutazioni di               
rischio, etc.                                                                   
Le linee guida necessitano inoltre di aggiornamenti ed integrazioni             
nel tempo al fine di ottimizzare la loro efficacia e di adeguarle ai            
progressi tecnologici e dell'analisi ambientale. Esse, dunque, anche            
sulla base dell'esperienza accumulata nella loro concreta                       
applicazione, saranno periodicamente aggiornate.                                
Come gia' ricordato, alle linee guida generali fornite nella presente           
direttiva seguiranno una serie di linee guida specifiche per ogni               
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2           
e B.3 della LR sulla VIA ed articolate per la procedura di verifica             
(screening) e per la procedura di VIA, che verranno fornite in                  
specifiche successive direttive.                                                
Le linee guida generali contenute nella presente direttiva vanno                
sempre utilizzate in modo integrato con le linee guida specifiche per           
singola tipologia progettuale.                                                  
1.1  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                          
Per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di                
verifica (screening) si deve fare riferimento al paragrafo 2.2 della            
"Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della           
procedura di valutazione dell'impatto ambientale".                              
Per la individuazione dei passi procedimentali della procedura di               
verifica (screening) si deve fare riferimento al capitolo 4 della               
"Direttiva generale sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della           
procedura di valutazione dell'impatto ambientale".                              
In questo paragrafo si forniscono indirizzi per la predisposizione              
degli elaborati prescritti per la effettuazione della procedura di              
verifica (screening).                                                           
Va innanzitutto ricordato che, per i progetti sottoposti a procedura            
di verifica (screening), l'art. 9, comma 1, della LR sulla VIA,                 
dispone che, il proponente presenta, per le opere pubbliche o di                
interesse pubblico, all'autorita' competente ovvero, per le attivita'           
produttive, allo sportello unico laddove esso sia istituito ed                  
operante, che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente,                
oppure, quando lo sportello unico non sia istituito ed operante, alla           
autorita' competente, una domanda allegando i seguenti elaborati:               
a)  il progetto preliminare;                                                    
b)  una relazione relativa alla individuazione e valutazione degli              
impatti ambientali del progetto;                                                
c)  una relazione sulla conformita' del progetto alle previsioni in             
materia urbanistica, ambientale e paesaggistica.                                
importante un approccio sistematico al fine di garantire che anche              
gli impatti meno evidenti (ad esempio: gli impatti indiretti,                   
secondari, derivanti da attivita' a breve termine, etc.) vengano                
adeguatamente presi in considerazione.                                          
Le liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 1.2, e che             
saranno specificate e dettagliate nelle liste di controllo contenute            
nelle linee guida specifiche per ogni tipologia progettuale elencata            
negli Allegati B.1, B.2 e B.3, sono state predisposte al fine di                
consentire contemporaneamente un approccio semplice e sistematico               
alla predisposizione ed alla valutazione degli elaborati prescritti             
per la procedura di verifica (screening).                                       
Le informazioni che il proponente deve fornire a corredo del progetto           
preliminare nelle relazioni previste dalla LR sulla VIA, che possono            
anche essere contenute in un unico documento, devono dare risposta              
alle questioni elencate nelle liste di controllo riportate nel                  
successivo paragrafo 1.2, tenendo presente che obiettivo della                  
procedura di verifica (screening) e' quello di assicurare la dovuta             
attenzione a una gamma di fattori che possono influire sulla                    
necessita' di effettuare una procedura di VIA.                                  
Gli impatti ambientali potenziali possono essere identificati                   
mediante l'analisi comparata del progetto (e delle sue alternative) e           
dell'ambiente in cui esso si inserisce, al fine di stabilire se per             
il progetto proposto sono prevedibili impatti ambientali                        
significativi, per loro natura, dimensione o localizzazione, tali da            
richiedere lo svolgimento di una piu' approfondita procedura di VIA.            
La L.R. sulla VIA fornisce esplicitamente nell'Allegato D i criteri             
rispetto a cui compiere questa scelta. Si tratta di criteri da tenere           
in considerazione sia per la predisposizione sia per la valutazione             
degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening).            
I criteri contenuti nell'Allegato D sono riportati di seguito:                  
1. CARATTERISTICHE                                                              
Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere                 
devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai             
seguenti elementi:                                                              
a)  dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialita'). Tali            
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed             
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;                             
b)  utilizzazione delle risorse naturali;                                       
c)  produzione di rifiuti;                                                      
d)  inquinamento e disturbi ambientali;                                         
e)  rischio di incidenti;                                                       
f)  impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della               
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in                      
particolare zone turistiche, urbane o agricole).                                
2. UBICAZIONE DEL PROGETTO                                                      
La sensibilita' ambientale delle zone geografiche che possono essere            
danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,                  
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:                             
a)  la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse                   
naturali della zona;                                                            
b)  la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare              
attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e             
forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale              
della legislazione comunitaria sono gia' superati; 4) zone a forte              
densita' demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista                 
storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei             
torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti                         
dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali                 
protette.                                                                       
3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE                                      
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere             
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e                  
tenendo conto in particolare:                                                   
a)  della portata dell'impatto (area geografica e densita' della                
popolazione interessata);                                                       
b)  della natura transfrontaliera dell'impatto;                                 
c)  dell'ordine di grandezza e della complessita' dell'impatto;                 
d)  della probabilita' dell'impatto;                                            
e)  della durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto.                      
Un problema di rilievo e' rappresentato dalla definizione delle aree            
di studio.                                                                      
In generale i confini delle aree di studio dipendono sia dalla                  
tipologia dei fattori ambientali da studiare, sia dalla                         
disponibilita' di informazioni. Comunque gli indicatori ambientali              
dovrebbero essere riferiti a confini naturali, piuttosto che a                  
confini amministrativi o geometrici (ad esempio, zone circolari).               
Nella predisposizione degli elaborati prescritti per la procedura di            
verifica (screening) e' necessario raccogliere le informazioni ed i             
dati significativi per descrivere lo stato dell'ambiente ed i livelli           
di qualita' ambientale esistenti, ricorrendo innanzitutto a quelli              
disponibili che possono essere ottenuti da archivi e sistemi                    
informativi di Amministrazioni pubbliche ed in particolare dell'ARPA.           
A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 2, della L.R. sulla VIA               
stabilisce che il proponente ai fini della predisposizione degli                
elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) ha                
diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso              
gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.                                     
1.2  LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA                   
(SCREENING)                                                                     
Nella seguente tabella e' fornita la lista di controllo per la                  
predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per             
la procedura di verifica (screening).Operativamente la lista di                 
controllo va utilizzata da parte del proponente, come d'altra parte             
avviene in generale per ogni lista di controllo, come uno strumento             
finalizzato ad evidenziare gli aspetti significativi.                           
Essa va quindi utilizzata come una guida per individuare gli elementi           
da sviluppare ed esporre nelle relazioni da predisporre e presentare            
all'autorita' competente per l'effettuazione della procedura di                 
verifica (screening).                                                           
Analogamente la lista di controllo va utilizzata da parte                       
dell'autorita' competente e dell'ufficio competente e di chi deve               
condurre l'esame e l'istruttoria tecnica sugli elaborati presentati             
per l'effettuazione della la procedura di verifica (screening) come             
uno strumento per valutare gli aspetti rilevanti e quindi per                   
assicurare la dovuta attenzione a una gamma di fattori che possono              
influire sulla necessita' di effettuare una procedura di VIA.                   
Con le medesime modalita' e finalita' andranno utilizzate le piu'               
dettagliate liste di controllo contenute nelle linee guida specifiche           
per ogni tipologia progettuale elencata negli Allegati B.1, B.2 e B.3           
man mano che esse verranno rese disponibili.                                    
LISTA DI CONTROLLO GENERALE                                                     
PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                        
QUESTIONI DA INDAGARE TRAMITE GLI ELABORATI  GIUDIZIO SINTETICO  NOTE           
    PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  (barrare riquadri)                
(riportare anche la sigla      del compilatore)                              
  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO                                           
1.  INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO                                                 
1.1.  Sono considerate la natura dei beni e/o servizi offerti?   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.2.  E' descritto/considerato il grado di copertura della   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  domanda di intervento (anche con riferimento   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  all'ipotesi senza intervento)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.3.  E' descritta/considerata la dimensione del bacino   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  d'utenza del progetto?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.4.  Sono descritte/considerate le motivazioni che hanno   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  guidato le scelte progettuali, in relazione alle   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo?   NON                   
DOCUM. ADEGUATA                                                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.5.  Sono descritte/considerate aree potenzialmente   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  idonee per la localizzazione delle opere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.           
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.6.  Sono considerate ed adeguatamente motivate   SI   ASPETTI                 
RILEVANTI                                                                       
  scelte alternative realistiche per la localizzazione   NO   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
  delle opere?     CRITICITA' PROG.                                             
1.7.  E' considerato il progetto in relazione agli usi del   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  suolo presenti nella zona (situazione "ante operam")?   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.8.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  al Piano Territoriale Regionale (PTR) per la parte   NO   ASPETTO             
TRASCURAB.                                                                      
  che interessa il sito di intervento?   NON   DOCUM. ADEGUATA                  
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.9.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  per la parte che interessa il sito di intervento?   NON   DOCUM.              
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.10.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale   NO   ASPETTO             
TRASCURAB.                                                                      
  (PTCP) per la parte che interessa il sito di intervento?   NON                
DOCUM. ADEGUATA                                                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.11.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  agli strumenti urbanistici comunali vigenti   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
  per la parte che interessa il sito di intervento?   NON   DOCUM.              
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.12.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  ad altri strumenti di pianificazione territoriale   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  per la parte che interessa il sito di intervento?   NON   DOCUM.              
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.13.  E' descritto/considerato il progetto in relazione   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  agli strumenti di pianificazione settoriali?   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.14.  Sono descritti/considerati i vincoli naturalistici   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  (anche in relazione ai Siti di Importanza   NO   ASPETTO TRASCURAB.           
  Comunitaria - SIC - ed alle Zone di Protezione   NON   DOCUM.                 
ADEGUATA                                                                        
  Speciale - ZPS - individuati per la conservazione    ESISTENTE                
CRITICITA' AMBIENT.                                                             
  degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della                          
  flora e della fauna selvatiche, ai sensi della                                
  Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE)?                            
1.15.  Sono descritti/considerati i vincoli paesaggistici?   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.16.  Sono descritti/considerati i vincoli architettonici?   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.17.  Sono descritti/considerati i vincoli archeologici?   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.18.  Sono descritti/considerati i vincoli storico-culturali?   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.19.  Sono descritte le interferenze con il demanio?   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.20.  Sono descritti/considerati i vincoli idrogeologici?   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.21.  Sono considerate eventuali modifiche intervenute   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  rispetto alle ipotesi di sviluppo assunte dalla   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica   NON                   
DOCUM. ADEGUATA                                                                 
  (p.e. varianti di piano previste o adottate)?    ESISTENTE                    
CRITICITA' AMBIENT.                                                             
1.22.  Sono considerate le eventuali disarmonie   SI   ASPETTI                  
RILEVANTI                                                                       
  reciproche di previsioni contenute in distinti   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  strumenti programmatori?   NON   DOCUM. ADEGUATA                              
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.23.  Sono descritte le autorizzazioni, i pareri, i nulla   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  osta necessari per la realizzazione delle opere?   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
1.24.  Altro sul quadro programmatico   SI   ASPETTI RILEVANTI                  
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .     ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
  QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE                                             
2.  INQUADRAMENTO PROGETTUALE                                                   
2.1.  Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  e le durate) delle fasi di cantiere delle opere?   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.2.  Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  e le durate) delle fasi di gestione delle opere?   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.3.  Sono riportati/considerati i programmi (con i tempi   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  e le durate) delle fasi di dismissione delle opere?   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.4.  Il progetto preliminare e' adeguatamente   SI   ASPETTI                   
RILEVANTI                                                                       
  documentato (p.e. con diagrammi, mappe,   NO   ASPETTO TRASCURAB.             
  planimetrie, sezioni descrittive delle fasi, ecc.)?   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.5.  Sono considerate le soluzioni alternative   SI   ASPETTI                  
RILEVANTI                                                                       
  realistiche per  i cantieri?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                        
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.6.  Sono considerate le soluzioni alternative   SI   ASPETTI                  
RILEVANTI                                                                       
  realistiche per la gestione delle opere e le   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  tecnologie impiegate?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.7.  Sono considerati gli interventi connessi,   SI   ASPETTI                  
RILEVANTI                                                                       
  complementari o a servizio di quelli proposti   NO   ASPETTO                  
TRASCURAB.                                                                      
  aventi aspetti ambientali rilevanti?   NON   DOCUM. ADEGUATA                  
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.8.  E' considerata l'attualita' del progetto e delle   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  tecniche prescelte, anche con riferimento alle   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi?   NON   DOCUM.           
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.9.  Sono descritti i metodi costruttivi delle opere?   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.10.  Sono descritti i processi gestionali aventi   SI   ASPETTI               
RILEVANTI                                                                       
  rilevanza ambientale?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                               
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.11.  Sono considerate le norme tecniche che regolano   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  la realizzazione delle opere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                       
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.12.  E' descritto/considerato il regime di proprieta' delle   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  aree interessate dall'intervento, le servitu' o altre   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  limitazioni alla proprieta'?   NON   DOCUM. ADEGUATA                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.13.  Il progetto comportera' la demolizione di strutture   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  esistenti?    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                         
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.14.  Il progetto si colloca vicino ad usi territoriali e   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  attivita' incompatibili?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                            
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.15.  Sono descritte/considerate le opere per garantire   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  la viabilita' di cantiere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                          
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.16.  Sono considerati movimenti di terra, con i   SI   ASPETTI                
RILEVANTI                                                                       
  relativi volumi complessivi movimentati, nella fase   NO   DOCUM.             
ADEGUATA                                                                        
  di cantiere?       CRITICITA' PROG.                                           
2.17.  Sono considerati movimenti di terra, con i   SI   ASPETTI                
RILEVANTI                                                                       
  relativi volumi complessivi movimentati, nella fase   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  di esercizio?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                         
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.18.  Sono considerate le modalita' di trasporto e la   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  frequenza dei trasporti di materiali nella fase   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  di cantiere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.19.  Sono considerate le modalita' di trasporto e la   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  frequenza dei trasporti di materiali nella fase   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  di esercizio?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                         
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.20.  Sono descritte/considerate le misure ed azioni di   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  dismissione delle opere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                            
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.21.  Sono considerate soluzioni progettuali alternative   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  realistiche per la dismissione delle opere?   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.22.  Sono considerati i consumi dei materiali di   SI   ASPETTI               
RILEVANTI                                                                       
  costruzione (p.e. suolo fertile per ricoperture,   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  acqua, ecc.)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                         
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.23.  Sono considerate soluzioni alternative realistiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  per l'utilizzo di risorse naturali o di materie prime   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  nelle diverse fasi del progetto?   NON   DOCUM. ADEGUATA                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.24.  Il progetto richiede consistenti apporti idrici?   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.25.  Il progetto richiede l'impiego di acqua in modo   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  da influenzare la disponibilita' di risorse idriche   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  a livello locale?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                     
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.26.  Il progetto richiede l'eliminazione di consistenti   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  volumi di acque effluenti?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                          
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.27.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  dei rifiuti prodotti durante la fase di cantiere   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.28.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  dei rifiuti prodotti durante la fase di esercizio   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.29.  Sono considerati i rumori prodotti durante la fase   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di cantiere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.30.  Sono considerati i rumori prodotti durante la fase   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di esercizio?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                       
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.31.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  degli scarichi idrici prodotti durante la fase   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  di cantiere delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                              
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.32.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  degli scarichi idrici prodotti durante la fase   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  di esercizio delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.33.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  delle emissioni in atmosfera prodotte durante   NO   ASPETTO                  
TRASCURAB.                                                                      
  la fase di cantiere delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.34.  Sono considerate le quantita' e le caratteristiche   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  delle emissioni in atmosfera prodotte durante   NO   ASPETTO                  
TRASCURAB.                                                                      
  la fase di esercizio delle opere?   NON   DOCUM. ADEGUATA                     
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.35.  Sono considerati possibili rischi d'incidente   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  nelle fasi di cantiere?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                             
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.36.  Sono considerati possibili rischi d'incidente   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  nelle fasi di esercizio?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                            
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.37.  Sono descritti/considerati i luoghi con pericolo   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di esplosione o di incendio?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                        
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.38.  Sono descritti/considerati reattori chimici   SI   ASPETTI               
RILEVANTI                                                                       
  con reazioni esotermiche che richiedono   NO   ASPETTO TRASCURAB.             
  sistemi di raffreddamento?   NON   DOCUM. ADEGUATA                            
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.39.  Sono considerate operazioni di trattamento di   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  materiali pericolosamente instabili   NO   ASPETTO TRASCURAB.                 
  (p.e. essicamento polveri), o infiammabili   NON   DOCUM. ADEGUATA            
  ed esplosive?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                              
2.40.  Sono considerati processi chimici pericolosamente   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  discontinui, con frequenti variazioni di procedure,   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  materiali o condizioni operative?   NON   DOCUM. ADEGUATA                     
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.41.  Sono considerati impianti con impieghi di tipo   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  plurimo e diverse campagne di lavorazione di   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  sostanze chimiche, con conseguenti necessita' di   NON   DOCUM.               
ADEGUATA                                                                        
  pulizia degli apparati o dei relativi accessori e di    ESISTENTE             
CRITICITA' AMBIENT.                                                             
  intervento sugli organi di intercettazione delle                              
  tubature, sulle regolazioni automatiche o sui valori                          
  di allarme/blocco?                                                            
2.42.  Sono considerate operazioni con sostanze tossiche   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  o pericolose facendo ricorso a manichette e   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
  collegamenti provvisori?   NON   DOCUM. ADEGUATA                              
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.43.  Sono considerati fenomeni di corrosione dei   SI   ASPETTI               
RILEVANTI                                                                       
  materiali di contenimento delle sostanze tossiche   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  o pericolose?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                         
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.44.  Sono considerati sfiati, valvole di sicurezza o dischi   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di rottura di apparecchi e serbatoi a pressione?   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.45.  Sono considerati i sistemi di allarme, di blocco,   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di diagnostica delle anomalie e guasti nell'ipotesi   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  di manifestazione di eventi anomali pericolosi   NON   DOCUM.                 
ADEGUATA                                                                        
  o incidenti?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
2.46.  Sono considerati i sistemi di protezione individuali   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  o collettivi nell'ipotesi di manifestazione di eventi   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  anomali pericolosi o incidenti?   NON   DOCUM. ADEGUATA                       
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.47.  Sono considerati bacini di contenimento   SI   ASPETTI                   
RILEVANTI                                                                       
  nell'ipotesi di eventuali sversamenti di liquidi   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  tossici o pericolosi?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.48.  Sono considerati i piani di emergenza e i sistemi   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di intervento nell'ipotesi di manifestazione di   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  emergenze particolari o incidenti?   NON   DOCUM. ADEGUATA                    
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.49.  Sono descritti/considerati bacini di contenimento   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  nell'ipotesi di eventuali sversamenti di liquidi   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  tossici o pericolosi?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.50.  Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico,   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  sono considerati elementi di analisi economica   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  (p.e. costi e benefici, il tasso di redditivita' interno   NON                
DOCUM. ADEGUATA                                                                 
  dell'investimento, ecc.)?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                  
2.51.  Sono descritti/considerati recuperi di materiale   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  o di energia?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                       
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
2.52.  Altro sul quadro progettuale   SI   ASPETTI RILEVANTI                    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .     ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
3.  FATTORI SINERGICI                                                           
3.1.  Sono presenti eventuali altri impianti simili nelle   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  vicinanze (situazione "ante operam")?    NO   ASPETTO TRASCURAB.              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
3.2.  Sono previsti eventuali altri impianti simili nelle   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  vicinanze (situazione "post operam"; p.e. attivita'   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  concorrenti, ampliamenti futuri, ecc.)?    NON   DOCUM. ADEGUATA              
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
3.3.  Sono presenti nelle vicinanze eventuali attivita'   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  antropiche a rischio di incidente rilevante   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
  (situazione "ante operam")?    NON   DOCUM. ADEGUATA                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
3.4.  Sono previste nelle vicinanze eventuali attivita'   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  antropiche a rischio di incidente rilevante   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
  (situazione "post operam")?    NON   DOCUM. ADEGUATA                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
3.5.  Altri fattori sinergici   SI   ASPETTI RILEVANTI                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .     ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
  QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE                                              
4.  DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI RIFERIMENTO (ante operam)                      
4.1.  Sono presenti tutele a parco, zone protette   SI   ASPETTI                
RILEVANTI                                                                       
  dalla normativa o altre zone naturali sensibili   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  connesse con l'intervento proposto (oasi, zone di   NON   DOCUM.              
ADEGUATA                                                                        
  protezione, ecc.)?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                         
4.2.  Il progetto e' situato in zone ambientali   SI   ASPETTI                  
RILEVANTI                                                                       
  particolari quali:    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                 
   zone costiere   NON   DOCUM. ADEGUATA                                        
   zone montuose e forestali    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                 
   zone con standard di qualita' ambientali gia' superati                       
   zone a forte densita' demografica                                            
   paesaggi storici, culturali e archeologici importanti                        
   aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi                                    
    e acque pubbliche                                                           
   aree naturali protette                                                       
4.3.  Il progetto e' situato in un'area che presenta   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  elementi naturali unici (p.e. specie rare)?   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.4.  Il progetto e' situato in ambiti ove i limiti di qualita'   SI            
 ASPETTI RILEVANTI                                                              
  ambientale stabiliti dalla normativa sono superati   NO   ASPETTO             
TRASCURAB.                                                                      
  (p.e. rumorosita' eccessiva ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.5.  Gli ambiti in questione presentano attualmente alti   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  livelli d'inquinamento o rischi ambientali   NO   ASPETTO                     
TRASCURAB.                                                                      
  (p.e. falde e terreni contaminati ante operam)?   NON   DOCUM.                
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.6.  Il progetto e' situato in un'area che presenta   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  aspetti naturali caratteristici (p.e. boschi o   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  morfologie tipiche)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                  
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.7.  Il progetto si colloca in ambiti con problemi legati al   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  degrado degli habitat terrestri, acquatici o palustri   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.8.  Il progetto si colloca in ambiti con significative   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  patologie delle specie animali o vegetali   NO   ASPETTO TRASCURAB.           
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.9.  La capacita' di rigenerazione delle risorse naturali   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  presenta elementi di criticita' (p.e. nell'area sono   NO   ASPETTO           
TRASCURAB.                                                                      
  presenti specie rare o minacciate)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                   
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.10.  Ci sono carenti stati di qualita' dell'atmosfera vicino   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  all'intervento proposto (situazione "ante operam")?   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.11.  Il progetto si colloca presso corpi idrici con   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  problemi di qualita' delle acque superficiali   NO   ASPETTO                  
TRASCURAB.                                                                      
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.12.  Gli acquiferi sono caratterizzati da alta sensibilita'   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  nei confronti del progetto (p.e. attivita' idroesigenti   NO                  
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  alimentate da aquiferi con debole ricarica)?   NON   DOCUM.                   
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.13.  Il progetto s'inserisce in ambienti ad elevata   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  sensibilita' degli acquiferi?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                       
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.14.  Sono presenti frane e condizioni di instabilita'   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  potenziale di versanti vicino all'intervento   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.15.  Il progetto e' situato presso pendii che possono essere   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  soggetti ad erosioni (situazione ante operam)?   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.16.  Gli ecosistemi sono caratterizzati da alta sensibilita'   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  nei confronti del progetto (p.e. capacita' portante   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  prossima al nuovo carico complessivo generato)?   NON   DOCUM.                
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.17.  Sono presenti carenti stati di qualita' del clima   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  acustico vicini all'intervento proposto   NO   ASPETTO TRASCURAB.             
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.18.  E' indicato/considerato il bacino visivo degli   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  interventi, con le foto degli elementi caratteristici   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  del paesaggio attuale?    NON   DOCUM. ADEGUATA                               
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.19.  Il paesaggio e' caratterizzato da un'alta sensibilita'   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  nei confronti del progetto (p.e. strutture dominanti   NO   ASPETTO           
TRASCURAB.                                                                      
  realizzate in un vasto bacino visivo)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.20.  Il progetto si colloca presso unita' di paesaggio   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  degradate (situazione ante operam)?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                 
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.21.  Il progetto si colloca presso presenze architettoniche,   SI             
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  culturali e/o storiche significative?   NO   ASPETTO TRASCURAB.               
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.22.  Il progetto interessa aree ad elevata densita'   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  demografica?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.23.  Il progetto interessa ambiti con problemi legati   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  ai livelli di benessere e di salute della popolazione?   NO                   
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.24.  Il progetto si colloca in ambiti con usi plurimi   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  del territorio reciprocamente poco compatibili   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  (situazione ante operam)?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
4.25.  Sono considerate le evoluzioni significative dello   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  stato ambientale attuale in assenza di intervento   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  (p.e. aumento demografico, estensione di   NON   DOCUM. ADEGUATA              
  contaminazioni, ecc.)?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                     
4.26.  Altro sulla descrizione dell'ambiente di riferimento   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .     ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
5.  VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI                                        
  POTENZIALI A BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO                                     
5.1.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  ed i criteri per la tutela delle acque sotterranee?   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.2.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  ed i criteri per la tutela delle acque superficiali?   NON   DOCUM.           
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.3.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  ed i criteri per la tutela dell'atmosfera?   NON   DOCUM. ADEGUATA            
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.4.  Le emissioni di polvere generate dal progetto in fase   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  di cantiere potrebbero influire negativamente sulla   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  salute o il benessere degli esseri umani?   NON   DOCUM. ADEGUATA             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.5.  Il progetto comporta impatti ambientali trasferiti in   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  altre regioni o comunque a grande distanza   NO   ASPETTO                     
TRASCURAB.                                                                      
  (p.e. inport/export di rifiuti, si propongono lunghe   NON   DOCUM.           
ADEGUATA                                                                        
  infrastrutture, sterri o sbancamenti di ampie    ESISTENTE                    
CRITICITA' AMBIENT.                                                             
  dimensioni, estesa limitazione di superfici                                   
  esondabili, ecc.)?                                                            
5.6.  Sono considerati/descritti gli impatti ed i rischi   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  ambientali potenziali per le varie alternative   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  di progetto?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.7.  Sono possibili soluzioni alternative a costi non   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  eccessivi e non analizzate, con minore impatto   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  ambientale o minore rischio d'incidente?   NON   DOCUM. ADEGUATA              
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.8.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  tutela della stabilita' dei versanti?   NON   DOCUM. ADEGUATA                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.9.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI             
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per limitare   NO                
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  l'erosione dei suoli?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                 
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.10.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  tutela della vegetazione?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.11.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  tutela della fauna?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                   
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.12.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la   NO   ASPETTO            
TRASCURAB.                                                                      
  tutela della qualita' degli ecosistemi?   NON   DOCUM. ADEGUATA               
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.13.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  criteri per la tutela della qualita' degli elementi   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
  paesaggistici?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                             
5.14.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  criteri per la tutela della qualita' dei valori del   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
  patrimonio storico-culturale?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.              
5.15.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards   NO   ASPETTO               
TRASCURAB.                                                                      
  ed i criteri per la tutela del benessere e della   NON   DOCUM.               
ADEGUATA                                                                        
  salute umana?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                              
5.16.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  criteri per la prevenzione dei rischi di incidente?   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.17. Il progetto puo' accrescere il rischio di incendio?   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.18.  Il progetto puo' comportare peggioramenti dei rischi   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  attuali riguardanti la salute della popolazione   NO   ASPETTO                
TRASCURAB.                                                                      
  e dei lavoratori?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                     
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.19.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con gli standards ed i   NO                    
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  criteri per la tutela delle possibilita' di svago   NON   DOCUM.              
ADEGUATA                                                                        
  della popolazione?    ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                         
5.20.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la tutela   NO               
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  del valore dei beni materiali?   NON   DOCUM. ADEGUATA                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.21.  Le analisi svolte consentono la verifica della   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  compatibilita' dell'intervento con i criteri per la tutela   NO               
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
  degli usi plurimi delle risorse materiali?   NON   DOCUM. ADEGUATA            
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.22.  Il progetto danneggia aree importanti dal punto   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  di vista turistico?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                 
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.23.  Il progetto danneggia aree importanti dal punto   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  di vista ricreativo?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                                
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.24.  Il progetto danneggia terreni ad alto valore agricolo?   SI              
ASPETTI RILEVANTI                                                               
     NO   ASPETTO TRASCURAB.                                                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.25.  Il progetto influira' negativamente sul mercato   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  del lavoro nell'area?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                               
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.26.  Il progetto influira' negativamente sul mercato   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  immobiliare dell'area?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.27.  Le infrastrutture viarie a servizio delle opere sono   SI                
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  in grado di sopportare il carico di traffico previsto?   NO                   
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.28.  Il progetto puo' interagire con altre pressioni   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  ambientali (presenti e future) che cumulativamente   NO   ASPETTO             
TRASCURAB.                                                                      
  potranno esercitare impatti o rischi significativi?   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.29.  Sono considerate misure d'intervento e di emergenza   SI                 
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  adeguate ai rischi potenziali di incidente?   NO   ASPETTO                    
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.30.  Sono considerate adeguate misure di mitigazione   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  o di compensazione degli impatti ambientali?   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.31.  Sono considerate modalita' d'applicazione delle   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  misure di mitigazione nel tempo?   NO   ASPETTO TRASCURAB.                    
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.32.  Sono considerati impatti e rischi residui dopo   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  l'adozione delle misure di mitigazione?   NO   ASPETTO TRASCURAB.             
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.33.  Sono considerati gli impatti ambientali residui   SI   ASPETTI           
RILEVANTI                                                                       
  dopo la sistemazione e ripristino finale delle   NO   ASPETTO                 
TRASCURAB.                                                                      
  opere dismesse?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                       
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.34.  Sono considerati tutti gli impatti ed i rischi   SI   ASPETTI            
RILEVANTI                                                                       
  ambientali significativi per le alternative di progetto?   NO                 
ASPETTO TRASCURAB.                                                              
     NON   DOCUM. ADEGUATA                                                      
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.35.  Sono considerati programmi di monitoraggio degli   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  impatti ambientali (p.e.: impatti residui dopo la   NO   ASPETTO              
TRASCURAB.                                                                      
  mitigazione, impatti incerti, controllo dell'efficacia   NON                  
DOCUM. ADEGUATA                                                                 
  delle misure di mitigazione, ecc.)?    ESISTENTE   CRITICITA'                 
AMBIENT.                                                                        
5.36.  Sono considerate le difficolta' di raccolta,   SI   ASPETTI              
RILEVANTI                                                                       
  coordinamento ed esame dei dati necessari alla stima   NO   ASPETTO           
TRASCURAB.                                                                      
  degli impatti ambientali?   NON   DOCUM. ADEGUATA                             
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.37.  Sono descritte le informazioni ancora mancanti ed   SI                   
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  utili ad accrescere la completezza degli elaborati   NO   ASPETTO             
TRASCURAB.                                                                      
  presentati?   NON   DOCUM. ADEGUATA                                           
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.38.  Il progetto dara' luogo ad effetti particolarmente   SI                  
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  complessi sull'ambiente (p.e. gli impatti si   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  cumuleranno con quelli derivanti da altri progetti,   NON   DOCUM.            
ADEGUATA                                                                        
  oppure i diversi impatti avranno carattere sinergico)?    ESISTENTE           
  CRITICITA' AMBIENT.                                                           
5.39.  Il progetto dara' eventualmente luogo ad impatti   SI                    
ASPETTI RILEVANTI                                                               
  estremamente incerti o che comportano rischi   NO   ASPETTO                   
TRASCURAB.                                                                      
  difficilmente stimabili o eccezionali?   NON   DOCUM. ADEGUATA                
      ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                                           
5.40.  Altre valutazioni di impatto   SI   ASPETTI RILEVANTI                    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NO   ASPETTO TRASCURAB.                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .    NON   DOCUM. ADEGUATA                                          
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . .     ESISTENTE   CRITICITA' AMBIENT.                               
2.  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER           
LA PROCEDURA DI VIA                                                             
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la                
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la           
procedura di VIA fornite nel presente capitolo si configurano come              
linee guida generali.                                                           
Esse vanno in ogni caso integrate con altri strumenti utili sia alla            
redazione dei progetti sia alla valutazione del loro impatto                    
ambientale.                                                                     
Specifici approfondimenti sono necessari per le singole tipologie               
progettuali assoggettate alla procedura di VIA; ogni tipologia                  
progettuale, infatti, risponde a particolari prescrizioni normative,            
a specifiche tecniche di buona pratica, valutazioni di rischio, etc.            
Le linee guida necessitano inoltre di aggiornamenti ed integrazioni             
nel tempo al fine di ottimizzare la loro efficacia e di adeguarle ai            
progressi tecnologici e dell'analisi ambientale. Esse, dunque, anche            
sulla base dell'esperienza accumulata nella loro concreta                       
applicazione, saranno periodicamente aggiornate.                                
Come gia' ricordato, alle linee guida generali fornite nella presente           
direttiva seguiranno una serie di linee guida specifiche per ogni               
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2           
e B.3 della L.R. sulla VIA ed articolate per la procedura di verifica           
(screening) e per la procedura di VIA che verranno fornite in                   
specifiche successive direttive.                                                
Le linee guida generali contenute nella presente direttiva vanno                
sempre utilizzate in modo integrato con le linee guida specifiche per           
singola tipologia progettuale.                                                  
2.1  PROCEDURA DI VIA                                                           
Per l'individuazione dei progetti assoggettati alla procedura di VIA            
si deve fare riferimento al paragrafo 2.2.                                      
Per la individuazione dei passi procedimentali della procedura di VIA           
si deve fare riferimento al capitolo 5 della "Direttiva generale                
sull'attuazione della L.R. 9/99 "Disciplina della procedura di                  
valutazione dell'impatto ambientale".                                           
In questo paragrafo si forniscono indirizzi per la predisposizione              
del SIA e quindi anche per l'effettuazione della fase eventuale di              
definizione dei contenuti del SIA (scoping).                                    
Va innanzitutto ricordato che per i progetti sottoposti alla                    
procedura di VIA, l'art. 13, commi 1 e 2, della L.R. sulla VIA,                 
dispone che, il proponente presenta, per le opere pubbliche o di                
interesse pubblico, all'autorita' competente ovvero, per le attivita'           
produttive, allo Sportello Unico laddove esso sia istituito ed                  
operante, che provvedera' ad inviarla alla autorita' competente,                
oppure, quando lo Sportello Unico non sia istituito ed operante, alla           
Autorita' competente, una domanda allegando i seguenti elaborati:               
- SIA (che deve essere redatto in conformita' alle disposizioni                 
dell'art. 11, comma 1, e che quindi contiene gli elementi e le                  
informazioni di cui all'Allegato C; i contenuti del SIA saranno                 
opportunamente specificati dalle Direttive di cui all'art. 8);                  
- progetto definitivo;                                                          
- documentazione ed elaborati progettuali richiesti dalla normativa             
vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni                  
pareri, nulla osta, assensi comunque denominati che vengono acquisiti           
nell'ambito della Conferenza di servizi.                                        
Il SIA deve, inoltre, essere redatto in conformita' agli eventuali              
esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) per             
la quale si faccia riferimento ai paragrafi 5.A.1, 5.A.2, 5.A.3,                
5.A.4 e 5.A.5 della "Direttiva generale sull'attuazione della L.R.              
9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto                    
ambientale".                                                                    
La L.R. sulla VIA fornisce nell'Allegato C gli elementi e le                    
informazioni che devono essere contenuti nel SIA.                               
L'Allegato C stabilisce, infatti, che il SIA relativo a progetti di             
impianti, opere o interventi contiene gli elementi indicati nella               
seguente tabella.                                                               
a)  la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,              
biologico ed antropico;                                                         
b)  la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi                 
proposti, delle modalita' e tempi di attuazione, ivi comprese la                
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,            
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di                     
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e                       
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonche' la                
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,           
con l'indicazione della natura e delle quantita' dei materiali                  
impiegati;                                                                      
c)  una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle              
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,             
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti                  
dall'attivita' del progetto proposto;                                           
d)  la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle                
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre              
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per               
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche             
prescelte con le migliori tecniche disponibili;                                 
e)  l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con                    
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di                  
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare               
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto                  
sull'ambiente;                                                                  
f)  l'illustrazione della conformita' delle opere e degli interventi            
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e                   
paesaggistica;                                                                  
g)  l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alla                    
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad           
impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai                   
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,               
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il            
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed           
i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;                      
h)  la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali            
significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di                
gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli           
interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di              
discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da             
possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla                    
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,             
alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di                
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti;                                      
i)  la descrizione e la valutazione delle misure previste per                   
ridurre, compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi,               
nonche' delle misure di monitoraggio;                                           
j)  una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;                 
k)  un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione              
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione           
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di                      
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati                   
richiesti.                                                                      
L'approccio sistematico rappresenta una componente importante della             
procedura di VIA al fine di garantire che anche gli impatti meno                
evidenti (ad esempio: gli impatti indiretti, secondari, derivanti da            
attivita' a breve termine, etc.) vengano adeguatamente presi in                 
considerazione.                                                                 
Le liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 2.2, e che             
saranno specificate e dettagliate nelle liste di controllo contenute            
nelle linee guida specifiche per ogni tipologia progettuale elencata            
negli Allegati A.1, A.2 A.3, B.1, B.2 e B.3, sono state predisposte             
al fine di consentire un approccio semplice e sistematico alla                  
predisposizione ed alla valutazione del SIA.                                    
Le informazioni che il proponente deve fornire a corredo del progetto           
definitivo nel SIA, devono dare risposta alle questioni elencate                
nelle liste di controllo riportate nel successivo paragrafo 2.2.                
Deve sempre essere tenuto presente che obiettivo della procedura di             
VIA e' quello di assicurare la dovuta attenzione a una gamma di                 
fattori che e' necessario esaminare al fine di pervenire ad una                 
determinazione finale circa la sostenibilita' dell'impatto ambientale           
atteso.                                                                         
Gli impatti ambientali potenziali possono essere identificati                   
mediante l'analisi comparata del progetto (e delle sue alternative) e           
dell'ambiente in cui esso si inserisce.                                         
In particolare nel SIA e' importante esaminare gli obiettivi, i                 
motivi del progetto ed identificare le alternative che rendono                  
possibile il conseguimento degli obiettivi oltre a ridurre l'impatto.           
necessario considerare sempre l'alternativa della non realizzazione             
del progetto in questione, ossia analizzare gli stati ambientali                
senza l'attuazione del progetto (l'alternativa "zero"); tale                    
considerazione e' necessaria poiche' rende possibile la stima degli             
impatti ambientali, definiti appunto come "modificazione delle                  
condizioni dell'ambiente" rispetto ad una situazione senza progetto.            
La seguente lista e' utile per l'identificazione dei tipi di                    
alternative possibili per un determinato tipo di progetto. Ognuna               
delle differenti tipologie di alternative risultera' essere piu' o              
meno appropriata secondo la natura del progetto in questione, la                
qualita' ambientale preesistente ed il quadro di pianificazione.                
Tipologie di alternative possibili                                              
ASSENZA DI PROGETTO (ALTERNATIVA ZERO)                                          
- Stato attuale senza alcuna realizzazione.                                     
- Scenari futuri probabili.                                                     
- Scenari futuri pessimistici (ad esempio, stimando una crescita                
estrema delle pressioni ambientali, oppure il massimo trend di                  
degrado ambientale).                                                            
ALTERNATIVE STRUTTURALI                                                         
- Ubicazioni alternative degli interventi (siti alternativi di                  
intervento).                                                                    
- Variazioni della pianta e delle strutture costruite nel sito di               
intervento.                                                                     
- Diversificazione delle dimensioni delle opere.                                
- Diversificazione dell'accessibilita': modalita' di accesso, strade            
alternative.                                                                    
- Configurazioni alternative per mitigazioni ambientali.                        
ALTERNATIVE GESTIONALI                                                          
- Diversificazione di processi, di tecnologie impiegate, di metodi di           
lavoro.                                                                         
- Diversificazioni delle scelte dei tempi.                                      
- Diversificazione dei programmi di attuazione.                                 
- Gestione diversificata della domanda o dei modi per soddisfare la             
domanda.                                                                        
- Diversificazione delle specifiche dei prodotti.                               
- Diversificazione dei tipi e delle fonti di materia prima.                     
- Diverse modalita' di smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo              
dei rifiuti.                                                                    
- Diversificazione dei servizi ausiliari.                                       
- Modifica delle procedure per la gestione dell'ambiente.                       
- Modifica delle responsabilita' di attuazione.                                 
- Variazioni organizzative interne.                                             
- Differente impiego e formazione del personale.                                
- Processi alternativi per smantellamento, ripristino e recupero dei            
siti.                                                                           
ALTERNATIVE DI CONTROLLO                                                        
- Diversificazione delle misure di controllo ambientale.                        
- Diverse modalita' dei piani di emergenza.                                     
- Diverse responsabilita' per i controlli ambientali.                           
I metodi di stima e di misura degli impatti per le alternative di               
progetto variano molto e possono aiutare notevolmente l'operazione di           
scelta del progetto migliore. Alcune tecniche di confronto tra le               
piu' conosciute sono:                                                           
- caso per caso non formalizzate;                                               
- sovrapposizione di carte tematiche;                                           
- liste e matrici di impatto;                                                   
- grafi e matrici coassiali causa/effetto.                                      
I metodi di valutazione "caso per caso non formalizzati" sono i piu'            
semplici; essi sono basati su confronti prevalentemente qualitativi e           
intuitivi, piuttosto soggettivi, degli impatti positivi/negativi                
prodotti dalle varie alternative. Tali metodi possono essere                    
utilmente applicati solo per valutazioni semplici, confrontando                 
separatamente gli impatti di ogni componente ambientale (paesaggio,             
acqua, ecc.).                                                                   
I metodi di sovrapposizione di carte tematiche (ambiente fisico,                
sociale, ecosistemi, paesaggio, ecc.) producono una descrizione                 
composita dell'ambiente d'intervento e mirano ad evidenziare                    
soprattutto i problemi (criticita', rischi, vulnerabilita' o                    
sensibilita'), o, per contro, le opportunita', relativi alla                    
realizzazione del progetto. Tali metodi possono essere piu' utilmente           
applicati per scelte localizzative su vaste aree, limitando il numero           
delle cartografie sovrapposte solo ai tematismi ambientali tra loro             
affini.                                                                         
I metodi di valutazione con liste e matrici d'impatto combinano liste           
comuni di componenti o fattori ambientali da considerare con liste di           
azioni alternative. Combinando queste liste disposte su assi                    
orizzontali e verticali si evidenziano relazioni di causa/effetto tra           
le alternative e l'ambiente. Gli elementi della matrice possono                 
riportare sia valutazioni qualitative sia stime quantitative. Nel               
secondo caso le stime quantitative possono essere associate a schemi            
di pesatura per il computo della prestazione ambientale di ciascuna             
alternativa.                                                                    
I grafi e le matrici causa/effetto mettono in evidenza la catena                
cause/effetti delle azioni di progetto, delle condizioni ambientali e           
degli impatti (diretti, indiretti) sui vari ricettori. In pratica               
attraverso questo tipo di metodologia e' possibile identificare                 
"alberi di impatto" dove sono evidenziati anche gli impatti di ordine           
superiore (esiste una corrispondenza tra gli alberi di impatto e le             
matrici coassiali).                                                             
Esistono, inoltre, diverse tecniche di analisi multicriteriale per              
valutare impatti complessivi di ciascuna alternativa che si basano              
sulla costruzione di matrici di impatto o di grafi. Tali tecniche               
comportano la necessita' di determinare:                                        
- punteggi di impatto in una scala normalizzata (per esempio,                   
definiti attraverso la definizione di "funzioni di utilita'");                  
- livelli d'importanza relativa tra diversi tipi di impatto ("pesi";            
per esempio definiti attraverso i confronti a coppie).                          
Essendo tali valutazioni determinanti per la scelta delle alternative           
e' necessario che i metodi di valutazione siano formalmente corretti            
ed esplicitati dal SIA. In pratica il confronto di alternative                  
progettuali puo' essere fatto inserendo valutazioni quantitative                
nelle matrici coassiali proposte nelle linee guida specifiche per le            
singole tipologie progettuali.                                                  
La fase di valutazione delle alternative d'intervento e'                        
un'operazione molto delicata: occorre predisporre tutti gli elementi            
affinche' sia possibile verificare l'attendibilita' delle valutazioni           
e ponderazioni effettuate, nonche' di farle variare per analizzare la           
sensitivita' dei risultati del confronto.                                       
Nel confronto di alternative occorre soprattutto esplicitare i                  
criteri di stima degli impatti e di ponderazione. Il metodo deve                
consentire di verificare come si e' giunti alla valutazione finale e            
come valutazioni diverse sugli impatti e i pesi relativi possono fare           
variare il risultato (la valutazione della sensitivita' puo' essere             
fatta in modo semplice mostrando gli ordinamenti di alternative                 
risultanti da diversi criteri di pesatura oppure, in modo piu'                  
complesso, attraverso l'analisi di "concordanza" e "discordanza"                
degli ordinamenti di alternative).                                              
I SIA si devono incentrare sulle azioni di progetto e sugli impatti             
ambientali che risultano essere significativi (cioe' che rivestono              
maggiore importanza nell'ambito del processo decisionale) o hanno un            
maggior livello d'incertezza.                                                   
Bisogna analizzare un certo numero di fattori differenti per poter              
decidere quale livello d'indagine e' necessario per ciascun impatto             
identificato.                                                                   
inoltre importante considerare il livello di studi necessario a                 
fornire un'adeguata descrizione degli impatti che presentano un certo           
livello d'incertezza relativamente alla loro rilevanza o importanza.            
La lista di controllo qui di seguito riportata, identifica una                  
possibile gamma di fattori da esaminare.                                        
LISTA DI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI            
CRITERI SU ENTITA' IMPATTI                                                      
- L'impatto e' di lunga durata? irreversibile? di grande entita'?               
- La sua attenuazione e' impossibile o difficile?                               
- Ha ripercussioni su una vasta area?                                           
- Ha ripercussioni su un vasto numero di persone?                               
- La probabilita' che si verifichi e' alta?                                     
- Potrebbero esserci impatti transfrontalieri?                                  
CRITERI SU AMBIENTE INTERESSATO                                                 
- E' una zona di un certo valore?                                               
- E' una zona sensibile all'impatto?                                            
- La popolazione interessata e' sensibile all'impatto?                          
- C'e' un alto livello di impatto esistente?                                    
CRITERI SU ASPETTI GIURIDICI E DI CONFLITTO DI USI                              
- E' possibile che vengano superati i limiti ambientali?                        
- Sono probabili conflittualita' in materia di uso dei                          
terreni/assetto territoriale?                                                   
CRITERI SU CONSAPEVOLEZZA PUBBLICA                                              
- Esiste un alto livello d'interesse da parte del pubblico?                     
- Esiste un alto livello d'interesse politico?                                  
CRITERI SU INCERTEZZE                                                           
- La rilevanza o entita' dell'impatto e' incerta a causa di scarse              
informazioni?                                                                   
- Esistono metodi per prevedere e valutare gli impatti che presentano           
tali incertezze?                                                                
- Possono essere sviluppati metodi appropriati?                                 
Nella predisposizione di un SIA puo' essere utile fare ricorso                  
all'utilizzo di modelli. I modelli servono soprattutto per studiare             
problemi. In generale possono essere usati per la simulazione dei               
fenomeni reali, in un contesto, cioe', di proiezione e previsione che           
e' proprio dei SIA.                                                             
Si rileva che la modellistica puo' essere applicata con relativa                
facilita' a sistemi fisico-chimici (ad esempio: modelli idraulici, di           
trasporto solido, di diffusione in un mezzo, etc.). Essa e', invece,            
assai meno affidabile nel caso di sistemi complessi come gli                    
ecosistemi, la societa', etc. L'uso dei modelli e' facilitato dalla             
misurazione dei fatti osservati e dei dati raccolti da interpretare.            
L'eventuale uso di modelli complessi per la stima degli impatti                 
ambientali e' opportuno solo se i metodi di stima piu' semplici e               
conservativi non hanno rassicurato sull'assenza di impatti                      
significativi. Cioe', in un ottica di ottimizzazione delle risorse              
(umane, temporali, economiche) per la predisposizioni del SIA si                
consiglia l'uso di modelli complessi e dispendiosi solo per la                  
soluzione degli aspetti veramente critici e per gli impatti                     
maggiormente significativi ai fini della valutazione finale.                    
Un importante corollario di cio' e' che in un SIA i modelli                     
semplificati dovrebbero essere conservativi: ad esempio le                      
concentrazioni di inquinamento atmosferico stimate con un modello               
semplificato dovrebbero essere quelle del "caso peggiore", con il               
bersaglio piu' esposto ed in condizioni climatiche avverse.                     
Un problema metodologico legato alla previsione di impatti ambientali           
ed all'utilizzo dei modelli previsionali e' quello del trattamento              
dell'incertezza. I modelli di previsione forniscono in genere le                
stime piu' probabili. Poiche' l'evoluzione reale dei parametri                  
stimati (ad esempio concentrazione di inquinanti in atmosfera) potra'           
anche essere diversa, risulta chiaro che la trattazione degli stati             
ambientali solo attraverso modelli di tipo deterministico non e'                
sufficiente a garantire una corretta previsione degli impatti. Nei              
casi piu' complessi (ad esempio quando gli impatti riguardano molti             
aspetti) risulta importante la gestione di diversi scenari, a                   
probabilita' differenti, ma comunque possibili, attraverso il                   
monitoraggio.                                                                   
I metodi di valutazione utilizzati dovrebbero riconoscere la natura             
probabilistica degli impatti. Le catene causali degli impatti                   
ambientali sono raramente deterministiche per i molti fattori                   
aleatori e le conoscenze incerte sulle relazioni tra le azioni umane            
e gli stati delle componenti naturali. Anche gli impatti cumulativi e           
indiretti sono importanti sebbene ci siano limiti evidenti                      
sull'approfondimento con cui essi possono essere considerati. Gli               
ecosistemi sono fortemente interrelati ed una serie di azioni                   
secondarie possono indurre impatti significativi.                               
Al pari di quanto avviene per la procedura di verifica (screening),             
un problema di rilievo e' rappresentato dalla definizione delle aree            
di studio.                                                                      
In generale i confini delle aree di studio dipendono sia dalla                  
tipologia dei fattori ambientali da studiare, sia dalla                         
disponibilita' di informazioni. Comunque gli indicatori ambientali              
dovrebbero essere riferiti a confini naturali, piuttosto che a                  
confini amministrativi o geometrici (ad esempio, zone circolari).               
Nella predisposizione di un SIA e' necessario raccogliere le                    
informazioni ed i dati significativi per descrivere lo stato                    
dell'ambiente ed i livelli di qualita' ambientale esistenti;                    
innanzitutto ricorrendo a quelli disponibili che possono essere                 
ottenuti da archivi e sistemi informativi di Amministrazioni                    
pubbliche ed in particolare dell'ARPA.                                          
A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 2, della L.R. sulla VIA               
stabilisce che il proponente ai fini della predisposizione del SIA ha           
diritto di accesso alle informazioni ed ai dati disponibili presso              
gli uffici delle Amministrazioni pubbliche.                                     
Nel SIA e', inoltre, necessario riconoscere le fluttuazioni temporali           
(giornaliere, stagionali o annuali) dei dati ambientali. Di                     
particolare importanza sono le condizioni di fluttuazione estrema o             
peggiori (ad esempio, le condizioni di qualita' delle acque d'un                
fiume sono tipicamente critiche in condizioni di magra).                        
Per alcune situazioni puo' esservi carenza o assenza di informazioni.           
In tal caso possono essere adottati due approcci:                               
- considerare informazioni disponibili di ambiti vicini o analoghi a            
quello in esame;                                                                
- effettuare apposite campagne di monitoraggio con l'obiettivo di               
rilevare alcuni indicatori chiave.                                              
La scelta tra i due approcci va opportunamente compiuta in relazione            
alla rilevanza dell'informazione carente o mancante nel contesto                
dell'analisi degli impatti ambientali attesi ed in relazione alla               
sufficiente correttezza del trasferimento delle informazioni dagli              
ambiti vicini o analoghi.                                                       
utile presentare nel SIA la sintesi delle analisi condotte                      
(riportando, se necessario, le analisi dettagliate in specifici                 
allegati). Cio' porta a tre considerazioni generali:                            
- i dati riportati nel SIA servono in quanto riescono a comunicare              
informazioni (in questo senso gli indicatori ambientali sono i "dati            
piu' efficienti");                                                              
- oltre ai dati ed agli indicatori ambientali sono molto utili anche            
gli indici ambientali e le immagini; la sintesi delle informazioni              
ambientali, attuata attraverso gli indici e le immagini, e' utile               
soprattutto per informare la generalita' dei soggetti interessati,              
che di norma possiedono una limitata esperienza tecnica.                        
Inoltre, al fine di evitare un rischio ricorrente di riportare nel              
SIA molte informazioni irrilevanti o inutili ai fini decisionali, e'            
utile effettuare consultazioni sia delle Amministrazioni interessate,           
sia dei soggetti interessati, per individuare quali sono gli aspetti            
rilevanti.                                                                      
La predisposizione del testo del SIA riveste un grande rilievo.                 
Infatti questa comunicazione scritta sara' utilizzata ai fini della             
decisione sul progetto proposto. Tale elaborato sara' anche esaminato           
dalle Amministrazioni interessate e dai soggetti interessati. Percio'           
attenzione particolare deve essere posta nella redazione per                    
comunicare effettivamente informazioni utili.                                   
Per la redazione del SIA e' utile, quindi, applicare alcuni                     
accorgimenti.                                                                   
- Decidere preliminarmente gli obiettivi del SIA in modo che esso dia           
un chiaro contributo agli obiettivi fissati.                                    
- Utilizzare un linguaggio semplice e concreto. Il riassunto in                 
linguaggio non tecnico si consiglia che possa essere riprodotto                 
(rilegatura asportabile, uso del bianco/nero, numero di pagine                  
limitato, possibilmente in formato UNI A4). Gli allegati servono a              
snellire l'esposizione delle sezioni precedenti: in esse dovrebbero             
essere raccolti i dati, gli elaborati cartografici, le fotografie, le           
tabelle e altri elaborati grafici ritenuti utili. I documenti ed i              
materiali a cui lo studio fa esplicito riferimento dovrebbero essere            
specificati, riportati in bibliografia e ragionevolmente reperibili o           
verificabili.                                                                   
- Presentare le informazioni delle azioni proposte con i pro ed i               
contro.                                                                         
- Non usare espressioni generiche (ad esempio: "Il rumore della fase            
di cantiere andra' minimizzato", "Una considerazione speciale verra'            
rivolta ai controlli degli impianti", ecc.). e' necessario                      
individuare i problemi specifici ed metodi utilizzati per                       
individuarli e risolverli.                                                      
- Dato che i SIA sono elaborati da gruppi interdisciplinari, e'                 
facile trovare differenti stili di scrittura. Questo puo' far                   
sembrare il lavoro contraddittorio. Una fase importante per evitare             
questo tipo di problema e' quello di effettuare una revisione                   
unitaria.                                                                       
- Le diverse opinioni professionali o informazioni scientifiche,                
anche se tra loro conflittuali, vanno riportate perche' possono                 
essere un valido strumento di confronto per le Amministrazioni ed i             
soggetti interessati.                                                           
utile, inoltre, prestabilire i capitoli standard di un SIA. Il                  
contenuto delle sezioni di un SIA puo' essere schematizzato come di             
seguito.                                                                        
I.  Copertina (enti, titolo, recapito del responsabile, data)                   
II.  Indice                                                                     
A QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO                                           
III.  Premessa (su motivazioni dell'intervento e contenuti del SIA)             
IV.  Descrizione di piani, programmi e norme di riferimento per il              
progetto di intervento                                                          
B QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE                                             
V.  Descrizione del progetto e delle sue alternative (che cosa si               
propone, come funziona, tempistica costruttiva e gestionale)                    
C QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE                                              
VI.  Descrizione dell'ambiente interessato (confini degli ambiti di             
indagine, stato attuale delle componenti ambientali, tendenze                   
evolutive senza il progetto)                                                    
VII.  Impatti del progetto (e' il cuore dello studio;                           
identificazione, descrizione e quantificazione delle modifiche allo             
stato ambientale)                                                               
VIII.  Scelta delle alternative e delle azioni di mitigazione degli             
impatti ambientali residui (descrizione dei metodi di valutazione e             
scelta; valutazione dell'importanza degli impatti; scelta delle                 
alternative e delle mitigazioni)                                                
IX.  Programma di monitoraggio (finalita' del monitoraggio;                     
obiettivi, modalita' e tempistica del monitoraggio; prodotti del                
monitoraggio e metodi di decisione dei risultati)                               
D ALLEGATI                                                                      
X.  Bibliografia                                                                
XI.  Glossario dei termini tecnici utilizzati                                   
XII.  Appendici (lista dei pareri per il progetto, lista degli enti,            
organizzazioni e persone da informare sullo studio; elaborati tecnici           
del progetto; liste dettagliate di indicatori ambientali; calcoli               
degli impatti; altri fattori ambientali considerati, ma non rilevanti           
per le decisioni)                                                               
XIII.  Sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione              
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione           
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di                      
conoscenze) incontrate nella raccolta dei dati.                                 
XIV.  Sintesi in linguaggio non tecnico                                         
2.2  LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER IL SIA                                     
Nella seguente tabella e' fornita la lista di controllo per la                  
predisposizione e per la valutazione del SIA.                                   
Tale lista di controllo e' utilizzabile proficuamente anche nella               
fase eventuale di definizione dei contenuti del SIA (scoping).                  
Operativamente la lista di controllo va utilizzata da parte del                 
proponente, come d'altra parte avviene in generale per ogni lista di            
controllo, come uno strumento finalizzato ad evidenziare gli aspetti            
significativi.                                                                  
Essa va quindi utilizzata come una guida per individuare gli elementi           
da sviluppare ed esporre nelle relazioni da predisporre e presentare            
all'autorita' competente per l'effettuazione della procedura di VIA.            
Analogamente la lista di controllo va utilizzata da parte                       
dell'autorita' competente e dell'ufficio competente e di chi deve               
condurre l'esame e l'istruttoria tecnica sugli elaborati presentati             
per l'effettuazione della procedura di VIA come uno strumento per               
valutare gli aspetti rilevanti e quindi per assicurare la dovuta                
attenzione a una gamma di fattori che possono influire sulla                    
decisione finale in materia di impatto ambientale.                              
Con le medesime modalita' e finalita' andranno utilizzate le piu'               
dettagliate liste di controllo contenute nelle linee guida specifiche           
per ogni tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2, A.3,           
B.1, B.2 e B.3 man mano che esse verranno rese disponibili.                     
LISTA DI CONTROLLO GENERALE PER LA PROCEDURA DI VIA                             
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO                                          
Nota bene:                                                                      
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA            
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali           
di piani, programmi, norme e le informazioni rilevanti e pertinenti             
per la valutazione di impatto ambientale, raggruppando le                       
informazioni tra loro correlate; le descrizioni estese degli                    
strumenti considerati vanno inseriti in allegato al SIA.                        
A.  INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO  NOTE E GIUDIZI                                 
A.1.  PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO                                   
A.1.1.    Descrizione sintetica sull'impostazione del SIA                       
(composizione gruppo di lavoro,                                                 
    metodi usati per selezionare alternative o fare valutazioni,                
difficolta', carenze, ecc.;                                                     
    in allegato le descrizioni estese)                                          
A.1.2.    Descrizione sintetica sulla natura dei beni e/o servizi               
offerti dalle opere o                                                           
    dagl'impianti progettati                                                    
A.1.3.    Descrizione sintetica introduttiva del progetto                       
specificando la natura, la tipologie                                            
    delle opere, le motivazioni, gli obiettivi da conseguire ed i               
risultati attesi                                                                
A.1.4.    Descrizione del livello di copertura della domanda di                 
intervento (per ogni                                                            
    alternativa di intervento, anche in assenza d'intervento, e in              
relazione                                                                       
    all'evoluzione della domanda lungo la vita tecnica                          
dell'intervento)                                                                
A.1.5.    Descrizione dell'esercente dell'attivita' o dell'intervento           
A.1.6.    Descrizione delle esperienze dell'esercente nel campo                 
dell'attivita'                                                                  
    o dell'intervento                                                           
A.1.7.    Descrizione di eventuali finanziamenti pubblici per                   
l'intervento                                                                    
A.1.8.    Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico                   
descrizione dei costi e dei                                                     
    benefici economici complessivi dell'intervento                              
A.1.9.    Solo per le opere pubbliche o di interesse pubblico                   
descrizione del tasso                                                           
    di redditivita' interno dell'investimento complessivo                       
A.1.10.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.2.  UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELLE ZONE                     
  CONSIDERATE                                                                   
A.2.1.    Mappa inquadramento territoriale delle opere progettate               
(cartografia di                                                                 
    riferimento con indicazione di nuovi siti costruiti, siti di                
cantiere ed occupazioni                                                         
    temporanee per la costruzione)                                              
A.2.2.    Mappa uso reale del suolo esistente (con riportate aree               
edificate: uso residenziale,                                                    
    insediamenti storici, attivita' industriali, attivita'                      
artigianali, servizi urbani e                                                   
    territoriali; aree di tutela paesaggistica ed ambientale; aree a            
verde pubblico e                                                                
    privato, aree agricole, aree naturali, ecc.)                                
A.2.3.    Mappa topografica con indicazione delle infrastrutture                
esistenti (strade esistenti,                                                    
    ferrovie, aeroporti, gasdotti, elettrodotti, oleodotti, opere               
acquedottistiche o                                                              
    fognarie, opere di consolidamento, linee telefoniche, ecc.)                 
A.2.4.    Descrizione dei titoli conferenti la disponibilita' dei               
terreni                                                                         
A.2.5.    Mappa delle proprieta' interessate e vicine al progetto               
(con riportati i siti                                                           
    d'intervento, i riferimenti catastali e le delimitazioni delle              
diverse proprieta')                                                             
A.2.6.    Descrizione del bacino di utilizzo del progetto                       
A.2.7.    Altri eventuali                                                       
A.3.  PREVISIONI E VINCOLI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                    
  ED URBANISTICA                                                                
A.3.1.    Descrizione di inquadramento del Piano territoriale                   
regionale (PTR) per la parte                                                    
    che interessa i siti di intervento                                          
A.3.2.    Descrizione di inquadramento del Piano territoriale                   
paesistico regionale (PTPR)                                                     
    per la parte che interessa i siti di intervento (qualora non sia            
vigente il PTCP)                                                                
A.3.3.    Descrizione di inquadramento del Piano territoriale di                
coordinamento provinciale                                                       
    (PTCP) per la parte che interessa i siti di intervento                      
A.3.4.    Descrizione di inquadramento di altri strumenti di                    
pianificazione territoriale                                                     
    che interessano i siti d'intervento                                         
A.3.5.    Descrizione di inquadramento degli strumenti di                       
pianificazione urbanistica e delle                                              
    relative norme tecniche che interessano i siti di intervento                
A.3.6.    Stralcio delle norme tecniche di attuazione degli strumenti           
urbanistici                                                                     
    comunali vigenti                                                            
A.3.7.    Descrizione di inquadramento dei vincoli naturalistici                
(anche in relazione ai Siti                                                     
    di Importanza Comunitaria - SIC - ed alle Zone di Protezione                
Speciale - ZPS -                                                                
    individuati per la conservazione degli habitat naturali e                   
seminaturali, nonche'                                                           
    della flora e della fauna selvatiche, ai sensi della Direttiva              
92/43/CEE e della                                                               
    Direttiva 79/409/CEE)                                                       
A.3.8.    Descrizione dei vincoli paesaggistici che interessano i               
siti di intervento                                                              
A.3.9.    Descrizione dei vincoli architettonici che interessano i              
siti di intervento                                                              
A.3.10.    Descrizione dei vincoli archeologici che interessano i               
siti di intervento                                                              
A.3.11.    Descrizione dei vincoli storico-culturali che interessano            
i siti di intervento                                                            
A.3.12.    Descrizione delle zone demaniali che interessano i siti di           
intervento                                                                      
A.3.13.    Descrizione dei vincoli idrogeologici che interessano i              
siti di intervento                                                              
A.3.14.    Estratti delle cartografie di pianificazione territoriale            
(p.e. dal PTPR)                                                                 
A.3.15.    Mappa mosaico dei vincoli                                            
territoriali/paesaggisitici/ambientali/naturalistici                            
    (parchi, riserve, vincolo idrogeologico, vincolo archeologico,              
vincolo paesistico,                                                             
    vincoli locali, ecc.)                                                       
A.3.16.    Mappa mosaico degli strumenti di pianificazione                      
urbanistici comunali che                                                        
    interessano i siti di intervento                                            
A.3.17.    Mappa infrastrutture principali esistenti e programmate              
presso i siti di intervento                                                     
A.3.18.    Descrizione delle unita' di paesaggio definite negli                 
strumenti di                                                                    
    pianificazione territoriali                                                 
A.3.19.    Descrizione delle disarmonie reciproche eventuali di                 
previsioni contenute                                                            
    in distinti strumenti programmatori, piani o normative                      
A.3.20.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.4.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI BACINO                       
A.4.1.    Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli               
strumenti                                                                       
    di pianificazione di bacino                                                 
A.4.2.    Mappa bacino idrografico di appartenenza delle opere                  
proposte                                                                        
A.4.3.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.5.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI ATTIVITA' ESTRATTIVE            
A.5.1.    Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli               
strumenti                                                                       
    di pianificazione infraregionale (P.I.A.E.) per le cave (con                
particolare riferimento                                                         
    ai materiali litoidi di interesse per le opere proposte.)                   
A.5.2.    Descrizione della classificazione dell'area secondo il                
P.I.A.E.: Polo o                                                                
    Area estrattiva                                                             
A.5.3.    Descrizione della superficie totale inserita nel P.I.A.E.             
come "Zona                                                                      
    per attivita' estrattiva"                                                   
A.5.4.    Descrizione della tipologia di materiali e volumi utili               
totali previsti nel P.I.A.E.                                                    
A.5.5.    Descrizione delle caratteristiche tecniche della                      
coltivazione previste nel P.I.A.E.                                              
A.5.6.    Descrizione di prescrizioni particolari eventualmente.                
riportate nel P.I.A.E.                                                          
    (estratto di planimetria, ecc.)                                             
A.5.7.    Descrizione della classificazione dell'area secondo il                
Piano delle Attivita'                                                           
    estrattive (P.A.E.)                                                         
A.5.8.    Descrizione della superficie totale inserita nel P.A.E.               
A.5.9.    Descrizione della tipologia di materiali e volumi utili               
totali previsti nel P.A.E.                                                      
A.5.10.    Descrizione delle caratteristiche tecniche della                     
coltivazione previste nel P.A.E.                                                
    (prescrizioni particolari espresse, estratto di planimetria,                
ecc.)                                                                           
A.5.11.    Estratti delle cartografie di pianificazione attivita'               
estrattive                                                                      
A.5.12.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.6.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI RISANAMENTO                  
  E TUTELA DELLE ACQUE                                                          
A.6.1.    Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli               
strumenti di                                                                    
    pianificazione per il risanamento e la tutela delle acque                   
A.6.2.    Estratti delle cartografie di pianificazione per il                   
risanamento e tutela delle acque                                                
A.6.3.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.7.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DEI TRASPORTI                   
A.7.1.    Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli               
strumenti di                                                                    
    pianificazione di settore per i trasporti                                   
A.7.2.    Estratti delle cartografie di pianificazione del settore              
trasporti che interessano                                                       
    le opere progettate                                                         
A.7.3.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.8.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI SMALTIMENTO                  
RIFIUTI                                                                         
A.8.1.     Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli              
strumenti di                                                                    
    pianificazione provinciale di settore per lo smaltimento rifiuti            
A.8.2.     Estratti delle cartografie di pianificazione dello                   
smaltimento rifiuti che                                                         
    interessano le opere progettate                                             
A.8.3.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.9.  PRINCIPALI PREVISIONI / VINCOLI NEI PIANI DI SETTORE                      
A.9.1.    Descrizione di inquadramento delle opere proposte negli               
strumenti di                                                                    
    pianificazione provinciale di settore in riferimento a . . . . .            
A.9.2.    Estratti delle cartografie di pianificazione di settore . .           
. . . . . . . . . . . .                                                         
A.9.3.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.10.  COERENZA DEL PROGETTO CON NORME                                          
A.10.1.    Descrizione delle concessioni, autorizzazioni, intese,               
licenze, pareri, nulla osta,                                                    
    assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del             
progetto                                                                        
    proposto (specificare anche amministrazioni interessate)                    
A.10.2.    Descrizione delle principali norme ed indirizzi tecnici              
che regolano le tipologie                                                       
    di opere come quelle proposte (p.e. norme in materia di tutela              
ambientale                                                                      
    e della salute)                                                             
A.10.3.    Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali delle           
opere e degli interventi                                                        
    proposti alle norme ed indirizzi tecnici                                    
A.10.4.    Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali del             
progetto con i vincoli                                                          
    di tutela naturalistica (p.e. rispetto ai Siti di Importanza                
Comunitaria - SIC - ed                                                          
    alle Zone di Protezione Speciale - ZPS - individuati per la                 
conservazione degli                                                             
    habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della                
fauna selvatiche                                                                
    definiti ai sensi della Ddirettiva 92/43/CEE e della Direttiva              
79/409/CEE)                                                                     
A.10.5.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
A.11.  COERENZA DEL PROGETTO CON STUMENTI DI PROGRAMMAZIONE                     
  E PIANIFICAZIONE                                                              
A.11.1.    Descrizione delle conformita' o disarmonie eventuali del             
progetto con gli                                                                
    strumenti di programmazione e pianificazione vigenti                        
A.11.2.    Descrizione delle modificazioni assunte formalmente,                 
intervenute o necessarie                                                        
    per il progetto                                                             
A.11.3.    Mappa delle modificazioni assunte formalmente, intervenute           
o necessarie                                                                    
    per il progetto                                                             
A.11.4.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE                                            
Nota bene:                                                                      
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA            
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali           
del progetto e dei fattori antropici indipendenti dal progetto in               
esame e le informazioni rilevanti e pertinenti per la valutazione di            
impatto ambientale, raggruppando le informazioni tra loro correlate;            
le descrizioni estese dei metodi (criteri, stime, ecc.) e delle                 
scelte progettuali vanno inseriti in allegato al SIA.                           
B.  INQUADRAMENTO PROGETTUALE  NOTE E GIUDIZI                                   
B.1.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ALTERNATIVE CONSIDERATE                  
  (descrizione delle strutture, dei processi, dei tempi, dei costi              
previsti per ciascuna                                                           
  delle alternative)                                                            
B.1.1.    Descrizione della storia del progetto                                 
B.1.2.    Descrizione delle alternative possibili considerate in                
relazione alla differente                                                       
    localizzazione sul territorio                                               
B.1.3.    Descrizione delle alternative considerate in relazione al             
diverso disegno                                                                 
    planimetrico all'interno dei siti d'intervento                              
B.1.4.    Descrizione delle alternative considerate in relazione al             
diverso dimensionamento                                                         
    delle opere                                                                 
B.1.5.    Descrizione delle alternative considerate in relazione alla           
diversificazione                                                                
    dell'accessibilita' alle opere                                              
B.1.6.    Descrizione delle alternative considerate in relazione alla           
diversificazione                                                                
    nella scelta dei processi e dei metodi di lavoro                            
B.1.7.    Descrizione delle alternative considerate in relazione ai             
diversi livelli di esercizio                                                    
B.1.8.    Descrizione delle alternative considerate in relazione ai             
diversi modi di gestire                                                         
    o soddisfare la domanda                                                     
B.1.9.    Descrizione delle alternative considerate in relazione alla           
diversita' dei tipi                                                             
    e delle fonti di materia prima                                              
B.1.10.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alle diverse modalita'                                                          
    di smaltimento/riciclaggio/recupero/riutilizzo dei rifiuti                  
B.1.11.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alla diversificazione                                                           
    dei servizi ausiliari                                                       
B.1.12.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alla diversificazione                                                           
    dei ripristini ambientali dopo la fase di cantiere                          
B.1.13.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alle diverse mitigazioni                                                        
    ambientali                                                                  
B.1.14.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alle modalita' di                                                               
    dismissione finale                                                          
B.1.15.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alla diversificazione                                                           
    dei piani di emergenza                                                      
B.1.16.    Descrizione delle alternative considerate in relazione               
alla diversa tempistica,                                                        
    scelta dei tempi di costruzione e di esercizio                              
B.1.17.    Descrizione degli interventi non considerati nella                   
presente proposta progettuale,                                                  
    ma connessi, di servizio o complementari alle azioni alternative            
prescelte                                                                       
    (specificare anche possibili successioni temporali di                       
realizzazione;                                                                  
    p.e. impianti futuri di recupero energetico)                                
B.1.18.    Descrizione della valutazione sull'attualita' del progetto           
e delle tecniche prescelte,                                                     
    anche con riferimento alle migliori tecnologie disponibili                  
B.1.19.    Descrizione e motivazione delle scelte compiute per le               
alternative, tenendo conto                                                      
    degli impatti ambientali                                                    
B.1.20.    Altro sulle alternative di progetto                                  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
  AZIONI DI CANTIERE (descrizione delle pressioni ambientali dirette            
sulle                                                                           
  componenti ambientali nelle fasi di costruzione delle opere)                  
B.2.  SISTEMAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO E STRUTTURE                         
  DI CANTIERE                                                                   
B.2.1.    Descrizione dei criteri adottati per il dimensionamento dei           
cantieri                                                                        
B.2.2.    Descrizione dei programmi di cantiere (con indicazione                
della tempistica delle fasi                                                     
    di sistemazione iniziale, costruzione, smantellamento dei                   
cantieri)                                                                       
B.2.3.    Nel caso di progetti di modifica ad interventi esistenti,             
descrizione delle modalita'                                                     
    di gestione del cantiere rispetto all'intervento esistente                  
B.2.4.    Planimetrie, sezioni rappresentative dei siti di cantiere             
B.2.5.    Descrizione dei rilevamenti e prove (capisaldi di                     
riferimento, prove geognostiche                                                 
    in situ e in laboratorio, analisi geotecniche, ecc.)                        
B.2.6.    Descrizione delle sistemazioni superficiali durante i                 
lavori di costruzione                                                           
    (pavimentazioni, impermeabilizzazioni, ecc.)                                
B.2.7.    Descrizione delle aree funzionali nel perimetro dei                   
cantieri                                                                        
B.2.8.    Descrizione dell'eliminazione della vegetazione nelle fasi            
di cantiere                                                                     
B.2.9.    Descrizione delle demolizioni di manufatti preesistenti               
B.2.10.    Descrizione delle modalita' di smaltimento dei reflui dai            
siti di cantiere                                                                
B.2.11.    Descrizione degli sbancamenti di terreno                             
B.2.12.    Descrizione degli scavi di gallerie                                  
B.2.13.    Descrizione dei movimenti di terra interni alle aree di              
cantiere                                                                        
B.2.14.    Descrizione di scavi o dragaggi in acqua durante i lavori            
di costruzione                                                                  
B.2.15.    Descrizione dell'accumulo temporaneo in cantiere di                  
materiali di scavo                                                              
B.2.16.    Descrizione di sbarramenti e/o deviazioni temporanei di              
corsi d'acqua                                                                   
B.2.17.    Descrizione di guadi temporanei e modalita' di                       
attraversamento dei corsi d'acqua                                               
    da parte di mezzi di costruzione                                            
B.2.18.    Descrizione dei prelievi da corsi d'acqua per i lavori di            
costruzione                                                                     
B.2.19.    Descrizione delle modalita' di regolazione delle portate             
dei corsi d'acqua                                                               
    interessati da attivita' di cantiere                                        
B.2.20.    Descrizione delle modalita' di controllo dell'accesso alle           
zone di cantiere                                                                
B.2.21.    Descrizione della cartellonistica agli accessi e lungo la            
recinzione dei cantieri                                                         
B.2.22.    Descrizione degli edifici a servizio dei cantieri (casotti           
esterni per servizi igienici,                                                   
    alloggi, officine, magazzini, pesa, ecc.)                                   
B.2.23.    Descrizione del traffico per il raggiungimento del                   
cantiere da parte del personale                                                 
    (con i relativi volumi di traffico, n. veicoli/giorno per ciascun           
tracciato)                                                                      
B.2.24.    Planimetria tracciati, sezioni rappresentative e profili             
longitudinali delle strade                                                      
    di cantiere                                                                 
B.2.25.    Disegno dei ponti provvisori                                         
B.2.26.    Disegno dei piazzali e degli spianamenti di cantiere                 
B.2.27.    Disegni degli alloggi e degli edifici accessori provvisori           
B.2.28.    Disegni dei guadi provvisori                                         
B.2.29.    Disegni di funicolari e di altri impianti provvisori a               
fune                                                                            
B.2.30.    Disegni delle opere di sbarramento e/o deviazione                    
provvisoria di corsi d'acqua                                                    
B.2.31.    Disegni delle opere provvisorie di consolidamento di                 
versanti, di rive o di gallerie                                                 
B.2.32.    Descrizione degli accumuli temporanei di materiali,                  
discariche speciali per i                                                       
    materiali di risulta, depositi di carburante, depositi di                   
materiali di scarto                                                             
B.2.33.    Disegno degli accumuli temporanei di materiali, discariche           
speciali per i materiali                                                        
    di risulta, depositi di carburante, depositi di materiali di                
scarto                                                                          
B.2.34.    Disegni di recinzioni esterne delle aree di                          
cantiere¹TAB18 = B.2.35.    Disegni degli impianti per                          
l'illuminazione notturna cantieri¹TAB18 = B.2.36.    Descrizione di             
altre sistemazioni e modalita' di utilizzo dei siti di cantiere                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.3.  MATERIALI E RISORSE NECESSARI PER LE COSTRUZIONI                          
B.3.1.    Descrizione delle tipologie e dei volumi degli inerti di              
cava, di acqua, di materie                                                      
    prime utilizzate per la costruzione                                         
B.3.2.    Descrizione dei materiali litoidi necessari per la                    
realizzazione dei rilevati                                                      
    e opere accessorie                                                          
B.3.3.    Descrizione del bilancio energetico delle opere di cantiere           
B.3.4.    Mappa con cave presumibilmente utilizzate                             
B.3.5.    Mappa con impianti di adduzione idrica                                
B.3.6.    Mappa con impianti di trasporto d'energia elettrica o di              
gruppi elettrogeni                                                              
B.3.7.    Mappa con opere di protezione (recinzioni esterne, impianti           
per l'illuminazione                                                             
    notturna, ecc. .)                                                           
B.3.8.    Mappa con indicate le condotte o i collettori di fluidi               
B.3.9.    Mappa con indicate le derivazioni da corpi idrici                     
superficiali o bacini idrici                                                    
    di accumulo                                                                 
B.3.10.    Descrizione dei tipi di mezzi o veicoli usati per i                  
cantieri con i relativi volumi                                                  
    di traffico per l'approvvigionamento di materiali, per lo                   
smaltimento dei materiali                                                       
    di risulta (n. veicoli/giorno per ciascun tracciato, mappatura              
con strade di accesso,                                                          
    strade di servizio, piazzali di servizio, ecc.)                             
B.3.11.    Descrizione degli automezzi per l'approvvigionamento di              
materiali, per lo                                                               
    smaltimento dei materiali di risulta                                        
B.3.12.    Indicazione del tipo di mezzi di cantiere che vengono                
utilizzati: ruspe escavatori,                                                   
    automezzi pesanti, ecc.                                                     
B.3.13.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.4.  PROGETTAZIONE DELLE CAVE                                                  
B.4.1.    Descrizione della tipologia di cave previste (a fossa, in             
versante, ecc.)                                                                 
B.4.2.    Descrizione della classificazione del materiale (in                   
riferimento ai gruppi definiti                                                  
    dalla Regione)                                                              
B.4.3.    Descrizione della superficie utile dell'intervento (per la            
sua determinazione,                                                             
    individuare la presenza di zone escluse dall'attivita' estrattiva           
per vincoli                                                                     
    urbanistici, paesistici, ambientali ed archeologici non                     
derogabili; di zone                                                             
    sottoposte a vincoli derogabili, di alberature monumentali, di              
valore                                                                          
    ecologico-ambientale, di manufatti di valore                                
storico/archeologico/ambientale)                                                
B.4.4.    Descrizione delle caratteristiche volumetriche del                    
giacimento (distinguere                                                         
    i volumi di scavo del terreno vegetale, del materiale sterile e             
di quello utile)                                                                
B.4.5.    Descrizione della profondita' massima di scavo                        
B.4.6.    Descrizione della geometria delle scarpate di scavo                   
B.4.7.    Descrizione della geometria delle scarpate di finitura (a             
fine scavo, prima                                                               
    della sistemazione)                                                         
B.4.8.    Descrizione della presenza di zone per le quali e'                    
necessario richiedere deroghe                                                   
    per lo scavo, ai sensi della normativa vigente (DPR 128/1959 ed             
altri; definirne                                                                
    separatamente le superfici ed i volumi)                                     
B.4.9.    Descrizione dell'utilizzo previsto del materiale cavato               
B.4.10.    Descrizione delle rese dei giacimenti di cava (mc/mq)                
B.4.11.    Descrizione della suddivisione in lotti annuali (o di                
altra durata) di intervento                                                     
B.4.12.    Descrizione dei volumi di scavo suddivisi per lotti e                
distinguendo le quantita'                                                       
    di materiali utili, sterili e di terreno vegetale                           
B.4.13.    Descrizione delle fasi di escavazione                                
B.4.14.    Descrizione della durata delle diverse fasi attuative e              
dell'intero intervento                                                          
B.4.15.    Descrizione del periodo stagionale di attivita'                      
B.4.16.    Descrizione delle potenzialita' di escavazione                       
giornaliera/annua                                                               
B.4.17.    Descrizione delle modalita' di escavazione                           
B.4.18.    Descrizione dei movimenti di terra interni all'area                  
B.4.19.    Descrizione degli accumuli temporanei di terreno vegetale,           
materiali sterili                                                               
    e materiali utili                                                           
B.4.20.    Planimetria della coltivazione su base tratta dal rilievo            
topografico o su base                                                           
    C.T.R. (con superficie utile, delimitazione dei lotti e delle               
fasi di escavazione,                                                            
    zone di stoccaggio temporaneo dei materiali, suddivise per                  
tipologie,                                                                      
    eventualmente anche indicazioni sulle rampe di accesso e su altre           
strutture                                                                       
    al servizio dell'attivita')                                                 
B.4.21.    Disegni delle sezioni di escavazione (possibilmente senza            
deformazioni di scala                                                           
    verticali/orizzontali)                                                      
B.4.22.    Descrizione dei bacini d'utenza del materiale cavato per             
definire i tratti                                                               
    di viabilita' pubblica interessata dal traffico tra la cava e               
impianti                                                                        
B.4.23.    Descrizione dell'attuale traffico nei bacini d'utenza                
delle opere di cava rispetto                                                    
    alle capacita' di carico della viabilita'                                   
B.4.24.    Descrizione dell'utilizzo delle strade, dei mezzi ed i               
relativi volumi di traffico                                                     
    indotti nei bacini d'utenza (n. veicoli/giorno per ciascun                  
tracciato per trasporto                                                         
    personale, materiali, ecc.)                                                 
B.4.25.    Descrizione dei siti con utilizzo di veicoli fuoristrada             
(caratterizzazione                                                              
    del loro uso)                                                               
B.4.26.    Descrizione delle modalita' di attraversamento dei corsi             
d'acqua dai mezzi di cava                                                       
B.4.27.    Descrizione dell'uso di materiali pericolosi nelle                   
attivita' di cava (descrivere le                                                
    modalita' di utilizzo e di gestione ed i siti degli stoccaggi di            
materiale                                                                       
    combustibile e di esplosivi)                                                
B.4.28.    Descrizione e analisi del rischio presente nelle aree di             
cava per incidenti,                                                             
    esplosioni, emissioni, fuoriuscite accidentali, ecc. (le                    
modalita' di contrasto degli                                                    
    eventuali fenomeni erosivi, le modalita' di stabilizzazione di              
eventuali versanti e/o                                                          
    sponde instabili, i potenziali incidenti ascrivibili al processo            
di produzione, ecc.)                                                            
B.4.29.    Descrizione delle modalita' organizzative delle azioni di            
mitigazione previste                                                            
    nelle aree di cava (argini perimetrali in terra battuta, filari             
di alberi, pulizia dei                                                          
    pneumatici dei mezzi adibiti al trasporto, bagnatura delle                  
superfici asfaltate                                                             
    e sterrate interne alla cava, altri sistemi per l'abbattimento              
dell'emissione                                                                  
    di rumore e di polveri, misure di mitigazione degli impatti sul             
traffico, eventuali                                                             
    variazioni dell'assetto viario circostante l'area, interventi per           
favorire gli                                                                    
    attraversamenti faunistici o la continuita' negli ecosistemi                
acquatici e terrestri, ecc.)                                                    
B.4.30.    Altro su modalita' di sistemazione delle cave                        
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.5.  SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN FASE DI CANTIERE                                
B.5.1.    Descrizione delle quantita' e del tipo di materiali di                
risulta dai cantieri, con le                                                    
    relative modalita' di smaltimento dei rifiuti (con indicate le              
misure per la                                                                   
    limitazione o il riutilizzo dei rifiuti)                                    
B.5.2.    Disegni delle opere di raccolta e di stoccaggio provvisorio           
dei rifiuti e dei                                                               
    materiali di risulta dei cantieri                                           
B.5.3.    Altro su modalita' di smaltimento rifiuti di cantiere                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.6.  SMALTIMENTO DI REFLUI E DI ACQUE DI SCORRIMENTO                           
  IN FASE DI CANTIERE                                                           
B.6.1.    Descrizione delle modalita' di organizzazione del drenaggio           
nei siti di cantiere,                                                           
    con indicate le azioni di mitigazione previste per limitare il              
rilascio di reflui                                                              
    inquinati (p.e. bacini di decantazione o lagunaggi,                         
neoecosistemi-filtro, impianti                                                  
    di fitodepurazione, riciclo dei reflui, ecc.)                               
B.6.2.    Mappa del drenaggio dei siti di cantiere (canalizzazioni e            
opere per lo                                                                    
    smaltimento degli effluenti, reti di drenaggio, ecc)                        
B.6.3.    Altro su modalita' di smaltimento dei reflui di cantiere              
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.7.  EMISSIONI NELL'ATMOSFERA IN FASE DI CANTIERE                              
B.7.1.    Descrizione delle emissioni di polvere e di gas inquinanti            
prevedibili nella fase                                                          
    di cantiere, con indicate le azioni di mitigazione previste                 
(indicare i fattori di                                                          
    emissione anche nel caso peggiore in relazione ai ricettori                 
impattati)                                                                      
B.7.2.    Disegni delle opere di mitigazione per limitare le                    
emissioni di gas inquinanti o di                                                
    polvere nella fase di cantiere (p.e. vasche di lavaggio dei                 
pneumatici degli                                                                
    automezzi di cantiere, impianti di depurazione fumi, ecc.)                  
B.7.3.    Altre informazioni su emissioni in atmosfera in fase di               
cantiere                                                                        
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.8.  PRODUZIONE DI RUMORE IN FASE DI CANTIERE                                  
B.8.1.    Descrizione del rumore prodotto dalle attivita' di scavo,             
trasporto e sistemazione                                                        
    dei materiali di cantiere, con indicate le azioni di mitigazione            
previste (indicare                                                              
    i fattori di emissione dei mezzi e delle operazioni, anche nel              
caso sfavorevole                                                                
    peggiore in relazione ai ricettori impattati)                               
B.8.2.    Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare il           
rumore prodotto in fase                                                         
    di cantiere (barriere, ecc.)                                                
B.8.3.    Altri eventuali sul rumore prodotto in fase di cantiere               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.9.  PRODUZIONE DI VIBRAZIONI IN FASE DI CANTIERE                              
B.9.1.    Descrizione delle vibrazioni emesse nel terreno dalle                 
attivita' di cantiere, con                                                      
    indicate le azioni di mitigazione previste (indicare i fattori di           
emissione                                                                       
    dei mezzi e delle operazioni nelle condizioni normali e peggiori            
in relazione                                                                    
    ai ricettori impattati)                                                     
B.9.2.    Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare le           
vibrazioni prodotte                                                             
    nel terreno in fase di cantiere                                             
B.9.3.    Altre informazioni sulle vibrazioni prodotte in fase di               
cantiere                                                                        
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.10.  RISCHI DI INCIDENTE DURANTE LA FASE DI CANTIERE                          
B.10.1.    Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di            
cantiere in riferimento                                                         
    ad esondazioni (effetti, danni e possibilita' di accadimento)               
B.10.2.    Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di            
cantiere in riferimento                                                         
    a franamenti di versante (effetti, danni e possibilita' di                  
accadimento)                                                                    
B.10.3.    Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di            
cantiere in riferimento                                                         
    ad incendi o esplosioni in ambiti di cantiere (cause, p.e.                  
connessi a materiale                                                            
    bellico disperso, effetti, danni e probabilita' di accadimento)             
B.10.4.    Descrizione delle possibilita' di incidente nella fase di            
cantiere in riferimento                                                         
    ad interazione dei lavori con gasdotti, oleodotti, elettrodotti             
interrati (effetti,                                                             
    danni e possibilita' di accadimento)                                        
B.10.5.    Altri eventuali sui rischi d'incidente in fase di cantiere           
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.11.  OPERE DI MITIGAZIONE PER L'INSERIMENTO DELLE OPERE                       
  DI CANTIERE                                                                   
B.11.1.    Descrizione delle misure che si sono considerate nella               
fase di cantiere per                                                            
    mitigare gli impatti prodotti e per migliorare l'inserimento nel            
paesaggio (come                                                                 
    piantagioni arboree ed arbustive, opere di ingegneria                       
naturalistica, ecc.)                                                            
B.11.2.    Mappa delle misure che si sono considerate nella fase di             
cantiere per la                                                                 
    mitigazione degli impatti prodotti e per l'inserimento nel                  
paesaggio                                                                       
    (p.e. opere a verde, ecc.)                                                  
B.11.3.    Descrizione di sistemazioni di restituzione e modalita' di           
utilizzo finale dei siti di                                                     
    cantiere (p.e. riutilizzo di suolo fertile asportato, creazione             
di tappeti erbosi, ecc.)                                                        
B.11.4.    Altro eventuale sulla mitigazione degli impatti di                   
cantiere                                                                        
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.12.  COSTI DI COSTRUZIONE                                                     
B.12.1.    Descrizione dei costi di costruzione (dettagliando                   
soprattutto le voci per le azioni                                               
    di mitigazione e d'inserimento ambientale)                                  
B.12.2.    Descrizione della durata dei cantieri e dei lavori di                
costruzione                                                                     
B.12.3.    Altro eventuale sui costi di costruzione                             
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
  AZIONI D'ESERCIZIO (si descrivono le pressioni ambientali dirette             
sulle                                                                           
  componenti ambientali nella fase di esercizio delle opere proposte)           
B.13.  INTERFERENZE CON GLI SPAZI ESTERNI E PROCESSI IN FASE                    
  D'ESERCIZIO                                                                   
B.13.1.    Descrizione generale del progetto definitivo                         
B.13.2.    Planimetrie, piante e sezioni rappresentative delle opere            
permanenti                                                                      
B.13.3.    Descrizione della viabilita' di servizio delle opere                 
B.13.4.    Descrizione dei flussi di traffico previsti nei diversi              
scenari di esercizio                                                            
    considerati (p.e. traffico normale diurno e notturno, traffico di           
pre-congestione,                                                                
    traffico di congestione, percentuali di traffico pesante)                   
B.13.5.    Descrizione dei materiali e dei colori delle superfici               
esterne                                                                         
B.13.6.    Descrizione del regime di proprieta' delle aree                      
interessate dall'intervento                                                     
B.13.7.    Descrizione di prescrizioni, servitu' e restrizioni                  
all'uso dei suoli indotti o                                                     
    conseguenti all'intervento                                                  
B.13.8.    Descrizione delle modalita' di regolazione delle portate             
dei corsi d'acqua                                                               
    interferiti dalle opere (con stima dei parametri idrologici                 
variati)                                                                        
B.13.9.    Descrizione dei sistemi di gestione e dell'organizzazione            
degli impianti, con                                                             
    particolare riferimento ai sistemi di gestione ambientale e di              
prevenzione del                                                                 
    rischio incidentale (principi e politica gestionale, struttura              
organizzativa,                                                                  
    responsabilita'/procedure/risorse/personale per la prevenzione              
degli impatti                                                                   
    e degli incidenti)                                                          
B.13.10.    Descrizione delle opere permanenti di mitigazione degli             
impatti ambientali                                                              
    (barriere antirumore, piantumazioni, mascheramenti, passaggi per            
fauna,                                                                          
    materiali utilizzati per le superfici, ecc.)                                
B.13.11.    Descrizione delle modalita' di piantumazione e taglio di            
vegetazione (n. di alberi                                                       
    e arbusti, specie, eta' e sesto d'impianto, irrigazione,                    
manutenzione)                                                                   
B.13.12.    Descrizione delle modalita' organizzative delle azioni di           
manutenzione delle opere                                                        
B.13.13.    Descrizione delle modalita' di gestione dell'uso dei                
suoli nelle fasce di rispetto                                                   
    e di ambientazione delle opere proposte                                     
B.13.14.    Profili longitudinali delle opere lineari permanenti                
(strade, elettrodotti, pipe lines,                                              
    collettori, ecc.)                                                           
B.13.15.    Disegno dei ponti (opere permanenti)                                
B.13.16.    Disegno dei piazzali e spianamenti permanenti                       
B.13.17.    Disegno delle opere di regimazione dei corsi d'acqua                
B.13.18.    Disegno degli impianti a fune                                       
B.13.19.    Disegno delle opere permanenti di drenaggio dei piazzali            
di servizio                                                                     
B.13.20.    Disegno delle opere fognarie e di trattamento reflui                
B.13.21.    Disegno degli edifici accessori permanenti                          
B.13.22.    Disegno delle opere permanenti per il consolidamento di             
versanti o di gallerie                                                          
B.13.23.    Disegno degli accumuli definitivi e discariche speciali             
per i materiali di risulta                                                      
B.13.24.    Disegno delle fasce di rispetto e recinzioni                        
B.13.25.    Disegno degli impianti per l'illuminazione                          
B.13.26.    Disegno delle opere permanenti di mitigazione degli                 
impatti ambientali                                                              
    (barriere antirumore, piantumazioni, mascheramenti, passaggi per            
fauna, ecc.)                                                                    
B.13.27.    Altre eventuali interferenze con gli spazi esterni                  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.14.  MATERIALI ED ENERGIA NECESSARI PER L'ESERCIZIO E LA GESTIONE             
  DELLE OPERE                                                                   
B.14.1.    Descrizione delle tipologie e dei volumi di materie prime            
utilizzate nell'esercizio                                                       
    delle opere (bilancio dei materiali).                                       
B.14.2.    Descrizione del bilancio dei materiali nell'esercizio                
delle opere (p.e. rifiuti,                                                      
    materiali litoidi, ecc.)                                                    
B.14.3.    Descrizione del bilancio idrico nell'esercizio delle opere           
B.14.4.    Descrizione recuperi di risorse idriche e reflui durante             
la fase di esercizio                                                            
    delle opere                                                                 
B.14.5.    Descrizione recuperi di rifiuti durante la fase di                   
esercizio delle opere                                                           
B.14.6.    Descrizione recuperi di biogas durante la fase di                    
esercizio delle opere                                                           
B.14.7.    Descrizione del bilancio energetico nell'esercizio delle             
opere                                                                           
B.14.8.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.15.  SMALTIMENTO DI RIFIUTI IN FASE DI ESERCIZIO                              
B.15.1.    Descrizione delle quantita' e del tipo di materiali di               
risulta dalle opere, con le                                                     
    relative modalita' di smaltimento dei rifiuti (con indicate le              
misure per la                                                                   
    limitazione o il riutilizzo dei rifiuti)                                    
B.15.2.    Elenco dei codici europei (CER) dei rifiuti da smaltire              
B.15.3.    Disegni delle opere di raccolta e di stoccaggio                      
provvisorio dei rifiuti e dei                                                   
    materiali di risulta delle opere                                            
B.15.4.    Altro su modalita' di smaltimento rifiuti                            
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.16.  SMALTIMENTO DI REFLUI E DI ACQUE DI SCORRIMENTO                          
  IN FASE D'ESERCIZIO                                                           
B.16.1.    Descrizione del sistema di drenaggio nei siti di                     
intervento, con indicati il bilancio                                            
    idrico su base annua e le azioni di mitigazione previste per                
limitare il rilascio                                                            
    di reflui inquinati (p.e. impianti di depurazione, bacini di                
decantazione,                                                                   
    riciclo dei reflui, ecc.)                                                   
B.16.2.    Descrizione degli eventi di pioggia che creano condizioni            
di funzionalita' estreme                                                        
    nella rete di drenaggio delle opere (tempi di ritorno, dimensioni           
di pioggia,                                                                     
    dimensione delle portate e caratteristiche chimico-fisiche delle            
acque                                                                           
    di prima pioggia)                                                           
B.16.3.    Mappa del sistema drenante e fognario (con particolare               
riferimento                                                                     
    all'ubicazione degli scarichi)                                              
B.16.4.    Descrizione delle caratteristiche chimico-fisiche dei                
reflui e delle acque sversate                                                   
    dagli impianti (in condizioni ordinarie, eccezionali e anomale)             
B.16.5.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.17.  EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FASE D'ESERCIZIO                               
B.17.1.    Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera                  
prevedibili in condizioni                                                       
    ordinarie (diagramma di flusso del ciclo produttivo con i                   
relativi punti di                                                               
    emissione, tipo di sostanza inquinante, temperature e durata                
delle emissioni,                                                                
    frequenza nelle 24 ore, concentrazione inquinanti all'emissione,            
fattori di                                                                      
    emissione, flussi di massa, ecc.)                                           
B.17.2.    Descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche               
degli impianti con emissioni                                                    
    (portate delle emissioni, sezione del camino, altezza del camino)           
B.17.3.    Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera                  
prevedibili in condizioni                                                       
    d'avvio o anomale (caratteristiche chimico-fisiche, fattori di              
emissione                                                                       
    e flussi di massa)                                                          
B.17.4.    Elenco di materie prime e combustibili utilizzati                    
annualmente in ogni punto                                                       
    del ciclo produttivo con indicazione del consumo delle stesse per           
ciclo                                                                           
    di lavorazione e per impianti, degli intermedi e/o prodotti                 
realizzati per ciclo                                                            
    di lavorazione con indicazione della loro destinazione e relative           
schede                                                                          
    tossicologiche                                                              
B.17.5.    Descrizione dettagliata delle modalita' di controllo,                
trattamento o depurazione                                                       
    delle emissioni in atmosfera (con indicazioni in merito al                  
rendimento degli                                                                
    impianti in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche                
degli inquinanti da                                                             
    abbattere e alle caratteristiche tecniche dell'impianto di                  
aspirazione)                                                                    
B.17.6.    Descrizione delle emissioni significative di gas                     
climalteranti nell'atmosfera                                                    
B.17.7.    Descrizione delle emissioni caratteristiche di inquinanti            
in atmosfera a causa del                                                        
    traffico stradale con condizioni di esercizio normali ed estreme            
(traffico massimo)                                                              
B.17.8.    Disegni degli impianti di controllo, trattamento o                   
depurazione delle emissioni                                                     
    prodotte dagli impianti (altezza, posizione, superficie delle               
sezioni di emissione,                                                           
    ecc.)                                                                       
B.17.9.    Specificazione dei metodi di indagine e degli studi                  
eseguiti per accertare                                                          
    il rendimento di abbattimento degli inquinanti                              
B.17.10.    Altre informazioni su emissioni in atmosfera in fase di             
esercizio                                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.18.  PRODUZIONE DI RUMORE IN FASE D'ESERCIZIO                                 
B.18.1.    Descrizione del rumore prodotto dalle operazioni                     
progettate, con azioni di                                                       
    mitigazione previste (indicare i fattori di emissione dei mezzi e           
delle operazioni,                                                               
    con condizioni di esercizio normali o estreme peggiori in                   
relazione                                                                       
    ai ricettori impattati)                                                     
B.18.2.    Descrizione delle azioni di mitigazione previste per                 
limitare il rumore prodotto                                                     
    in fase di esercizio                                                        
B.18.3.    Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare             
il rumore prodotto                                                              
    in fase di esercizio (barriere, ecc.)                                       
B.18.4.    Altre informazioni sul rumore prodotto in fase di                    
esercizio                                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.19.  PRODUZIONE DI VIBRAZIONI IN FASE D'ESERCIZIO                             
B.19.1.    Descrizione delle vibrazioni emesse nel terreno dalle                
operazioni progettate e delle                                                   
    azioni di mitigazione previste (indicare i fattori di emissione             
dei mezzi e delle                                                               
    operazioni, in condizioni normali e peggiori in relazione ai                
ricettori impattati)                                                            
B.19.2.    Descrizione delle azioni di mitigazione previste per                 
limitare le vibrazioni                                                          
    prodotte nel terreno in fase di esercizio                                   
B.19.3.    Disegni delle opere di mitigazione previste per limitare             
le vibrazioni prodotte                                                          
    nel terreno in fase di esercizio                                            
B.19.4.    Altre informazioni sulle vibrazioni prodotte in fase di              
esercizio                                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.20.  PRODUZIONE DI RADIAZIONI NON IONIZZANTI IN FASE D'ESERCIZIO              
B.20.1.    Descrizione delle emissioni di radiazioni non ionizzanti             
dalle operazioni                                                                
    progettate e delle azioni di mitigazione previste (vari fattori             
di emissione                                                                    
    in condizioni di lavoro normali e peggiori)                                 
B.20.2.    Descrizione delle azioni di mitigazione delle radiazioni             
non ionizzanti prodotte                                                         
    dagli impianti in fase di esercizio (p.e. sistemi di controllo)             
B.20.3.    Altre informazioni sulle radiazioni non ionizzanti                   
prodotte in fase di esercizio                                                   
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.21.  PRODUZIONE DI RADIAZIONI IONIZZANTI IN FASE D'ESERCIZIO                  
B.21.1.    Descrizione delle emissioni di radiazioni ionizzanti dalle           
operazioni progettate                                                           
    e delle azioni di mitigazione previste (vari fattori di emissione           
in condizioni                                                                   
    di lavoro normali e peggiori)                                               
B.21.2.    Descrizione degli impianti di controllo e limitazione                
delle radiazioni ionizzanti                                                     
    prodotte dagli impianti in fase di esercizio                                
B.21.3.    Altre informazioni sulle radiazioni ionizzanti prodotte in           
fase di esercizio                                                               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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B.22.  RISCHI DI INCIDENTE IN FASE D'ESERCIZIO                                  
B.22.1.    Descrizione delle sostanze pericolose presenti                       
B.22.2.    Descrizione dei processi chimici pericolosi (con frequenti           
variazioni di procedure,                                                        
    materiali o condizioni operative, ecc.)                                     
B.22.3.    Descrizione delle operazioni di trattamento di materiali             
pericolosamente instabili                                                       
    o infiammabili o esplosivi                                                  
B.22.4.    Descrizione delle operazioni con movimentazione di                   
sostanze pericolose facendo                                                     
    ricorso a manichette e collegamenti provvisori                              
B.22.5.    Descrizione dei fenomeni di corrosione dei materiali di              
contenimento                                                                    
    delle sostanze pericolose o dei rifiuti                                     
B.22.6.    Descrizione degli sfiati, delle valvole di sicurezza o dei           
dischi di rottura                                                               
    di apparecchi e serbatoi a pressione                                        
B.22.7.    Descrizione dei sistemi di allarme, di blocco, di                    
diagnostica delle anomalie                                                      
    e guasti nell'ipotesi di manifestazione di eventi anomali                   
pericolosi o di incidenti                                                       
B.22.8.    Descrizione dei sistemi di protezione individuali o                  
collettivi nell'ipotesi di                                                      
    manifestazione di eventi anomali pericolosi o di incidenti                  
B.22.9.    Descrizione dei bacini di contenimento d'eventuali                   
sversamenti di liquidi tossici                                                  
    o pericolosi                                                                
B.22.10.    Descrizione degli incidenti per reazioni chimiche                   
incontrollate durante il processo                                               
    produttivo (nei reattori chimici, depositi, serbatoi, apparati              
secondari                                                                       
    complementari, ecc.; in condizioni normali ed anormali, fattori             
di rischio, effetti,                                                            
    danni e probabilita' di accadimento)                                        
B.22.11.    Descrizione degli incidenti per viabilita' (in condizioni           
operazionali normali                                                            
    ed anormali, con fattori di rischio, effetti, danni e                       
probabilita' di accadimento)                                                    
B.22.12.    Descrizione degli incidenti per trasporto materiali                 
pericolosi (danni e probabilita'                                                
    di accadimento)                                                             
B.22.13.    Descrizione degli incidenti per esondazioni eccezionali             
(con tempo di ritorno,                                                          
    effetti, danni e probabilita' di accadimento)                               
B.22.14.    Descrizione degli incidenti per franamenti di versanti              
(danni e probabilita'                                                           
    di accadimento)                                                             
B.22.15.    Descrizione degli incidenti per crolli di strutture (p.e.           
indotti da sisma; danni                                                         
    e probabilita' di accadimento)                                              
B.22.16.    Descrizione della gestione di eventuali modifiche                   
prevedibili, con effetti rischiosi,                                             
    per gli impianti, i processi produttivi o gli stoccaggi                     
B.22.17.    Descrizione delle possibilita' di innescare "effetti                
domino", cioe' possibile                                                        
    incremento degli effetti incidentali per la prossimita' del                 
progetto ad altri                                                               
    fattori di rischio                                                          
B.22.18.    Mappa dei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio           
durante la fase                                                                 
    di esercizio delle opere                                                    
B.22.19.    Descrizione delle prestazioni del monitoraggio, con                 
definizione delle procedure                                                     
    per la verifica dell'insieme degli obiettivi di prevenzione del             
rischio di incidente                                                            
    e delle azioni correttive in caso di non conformita'                        
B.22.20.    Schede contenenti la natura e l'entita' di ogni tipo                
d'incidente stimato e delle                                                     
    relative misure di gestione (p.e. schema degli impianti fissi di            
spegnimento                                                                     
    incendio, con portate e pressioni degli idranti, ecc. degli                 
impianti di protezione,                                                         
    risorse e riserve idriche o di altri agenti estinguenti,                    
consistenza delle squadre                                                       
    antincendio interne in uomini, mezzi e materiali, ecc.).                    
B.22.21.    Manuale sulle modalita' di controllo operativo del                  
rischio (definizione di                                                         
    procedure e istruzioni per la sicurezza, inclusa la manutenzione            
di impianti,                                                                    
    di processi, di equipaggiamenti, formazione, ecc.)                          
B.22.22.    Descrizione del piano di emergenza interno e delle                  
procedure di verifica                                                           
    ed aggiornamento periodico                                                  
B.22.23.    Altro sugli incidenti in fase di esercizio                          
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.23.  MANUTENZIONE IN FASE D'ESERCIZIO DELLE OPERE                             
B.23.1.    Descrizione delle possibilita' di degrado delle strutture            
B.23.2.    Descrizione delle azioni di manutenzione previste nella              
fase di esercizio                                                               
    (modalita' organizzative, manutenzioni ordinarie e straordinarie)           
B.23.3.    Altro sulla manutenzione delle opere                                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.24.  OPERE PER LA MITIGAZIONE ED IL MONITORAGGIO AMBIENTALE                   
  NELLA FASE D'ESERCIZIO                                                        
B.24.1.    Descrizione delle misure che si sono considerate per la              
mitigazione degli impatti                                                       
    nella fase di esercizio (come piantagioni arboree ed arbustive,             
opere di ingegneria                                                             
    naturalistica, creazione di neoecosistemi filtro a valle del                
sistema drenante,                                                               
    opere per il miglioramento delle capacita' di autodepurazione               
degli ecosistemi                                                                
    esistenti, azioni compensative a favore di specie di interesse,             
ecc.)                                                                           
B.24.2.    Mappa delle misure che si sono considerate nella fase di             
esercizio per la                                                                
    mitigazione degli impatti e per l'inserimento nel paesaggio                 
    (p.e. opere a verde, ecc.)                                                  
B.24.3.    Descrizione del programma di monitoraggio ambientale                 
B.24.4.    Altro eventuale sulla mitigazione degli impatti in fase              
d'esercizio                                                                     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.25.  COSTI D'ESERCIZIO                                                        
B.25.1.    Descrizione dei costi di manutenzione (soprattutto con               
riferimento ai costi                                                            
    connessi a mitigazione, monitoraggio e controllo degli impatti              
ambientali)                                                                     
B.25.2.    Descrizione dei tempi di vita delle opere                            
B.25.3.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
  AZIONI DI DISMISSIONE FINALE (Si descrivono le pressioni ambientali           
dirette                                                                         
  sulle componenti ambientali nella fase di ripristino finale e                 
dismissione delle opere)                                                        
B.26.  DISMISSIONE FINALE DEGLI IMPIANTI O DELLE OPERE                          
B.26.1.    Descrizione delle modalita' scelte di dismissione finale             
per le opere di cantiere                                                        
    (modalita', trasporti, mitigazione degli impatti residui, ecc.)             
B.26.2.    Descrizione delle modalita' scelte di sostituzione                   
parziale o di dismissione o di                                                  
    smantellamento per le opere di esercizio (modalita', trasporti,             
bilancio di terreni                                                             
    e di acqua, destinazioni finali ed eventuali riusi delle                    
superfici sistemate, ecc.)                                                      
B.26.3.    Disegni delle sistemazioni finali (nuove strutture,                  
permanenza di vecchi edifici,                                                   
    di macchinari, di accumuli, di scarti, ecc.)                                
B.26.4.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
B.27.  COSTI DI SOSTITUZIONE PARZIALE O DISMISSIONE FINALE DELLE                
OPERE                                                                           
B.27.1.    Descrizione dei costi di dismissione e smantellamento                
delle strutture di cantiere                                                     
    (soprattutto in riferimento ai ripristini ambientali)                       
B.27.2.    Descrizione dei costi di sostituzione parziale, di                   
dismissione e smantellamento                                                    
    delle strutture al termine della fase di esercizio (soprattutto             
in riferimento                                                                  
    ai ripristini ambientali)                                                   
B.27.3.    Descrizione dei tempi necessari per la sostituzione                  
parziale o lo smantellamento                                                    
    e la dismissione delle opere                                                
B.27.4.    Altro sui costi di dismissione                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
C.  FATTORI ANTROPICI SINERGICI E INDIPENDENTI DAL PROGETTO                     
  IN ESAME (Elaborati del SIA per descrivere le pressioni antropiche            
non prodotte                                                                    
  dal progetto, ma rilevanti per il contesto ambientale interessato)            
C.1  PRESENZA DI CONSUMI DI RISORSE NATURALI O FATTORI D'IMPATTO                
  INDIPENDENTI DAL PROGETTO                                                     
C.1.1.    Descrizione del quadro della pressione antropica a livello            
di inquadramento                                                                
    territoriale vasto (p.e. carichi inquinanti presenti nel bacino             
idrografico)                                                                    
C.1.2.    Descrizione del quadro della pressione antropica a livello            
di dettaglio presso                                                             
    i siti di intervento (p.e. scarichi inquinanti vicini, attivita'            
rumorose vicine, ecc.)                                                          
C.1.3.    Descrizione di opere vicine analoghe a quelle proposte                
C.1.4.    Descrizione della presenza di ambiti contaminati da rifiuti           
e da sostanze                                                                   
    pericolose vicino alle zone d'intervento (p.e. amianto, ricadute            
al suolo                                                                        
    d'inquinanti, ecc.)                                                         
C.1.5.    Descrizione del carico di pesticidi (principi attivi,                 
valori totali annui e parziali                                                  
    per i periodi di maggiore applicazione)                                     
C.1.6.    Descrizione di prelievi idrici esistenti da acque                     
superficiali nei bacini di                                                      
    intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)             
C.1.7.    Descrizione di prelievi idrici esistenti da acque                     
sotterranee nei bacini di                                                       
    intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)             
C.1.8.    Descrizione dei consumi idrici per usi civili e produttivi            
presso i siti di intervento                                                     
    (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)                        
C.1.9.    Descrizione dei sistemi esistenti di captazione delle acque           
da corpi idrici                                                                 
    superficiali o sotterranei presso i siti di intervento                      
C.1.10.    Descrizione delle opere esistenti di regimazione dei corsi           
d'acqua entro il bacino                                                         
    idrico di intervento (caratteri di artificialita' dei corpi                 
idrici)                                                                         
C.1.11.    Descrizione del sistema esistente di captazione e                    
smaltimento delle acque                                                         
    meteoriche e reflue presso i siti di intervento                             
C.1.12.    Descrizione del suolo attualmente impermeabilizzato                  
artificialmente                                                                 
    (percentuali di impermeabilizzazione rispetto ad aree omogenee)             
C.1.13.    Descrizione degli impianti di depurazione dei reflui entro           
il bacino idrico di                                                             
    intervento (centralizzati, decentrati, potenzialita', volumi                
effettivamente trattati,                                                        
    efficienza, qualita' delle acque in entrata e in uscita, ecc.)              
C.1.14.    Descrizione di scarichi inquinanti nei corpi idrici nel              
bacino d'intervento                                                             
    (scarichi produttivi, civili, scolmatori fognari, carichi da                
attivita' agronomica, ecc.)                                                     
C.1.15.    Descrizione delle emissioni inquinanti in atmosfera                  
esistenti (di origine                                                           
    trasportistica, industriale, civile)                                        
C.1.16.    Descrizione del traffico esistente nelle strade delle aree           
di studio                                                                       
C.1.17.    Descrizione di sorgenti di rumore vicine alle zone                   
d'intervento                                                                    
C.1.18.    Descrizione di sorgenti vibranti vicine alle zone                    
d'intervento                                                                    
C.1.19.    Descrizione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti                 
presso le zone d'intervento                                                     
    (elettrodotti, antenne e sistemi radianti)                                  
C.1.20.    Descrizione di sorgenti di radiazioni ionizzanti presso le           
zone d'intervento                                                               
    (radioattivita' per tipologia di sorgente)                                  
C.1.21.    Descrizione dei consumi energetici per usi civili e                  
produttivi presso i siti di                                                     
    intervento (andamento stagionale, evoluzione prevedibile, ecc.)             
C.1.22.    Descrizione di grandi impianti o infrastrutture vicini               
(lottizzazioni, parcheggi,                                                      
    aeroporti, cave, elettrodotti, pozzi, impianti di risalita,                 
discariche, ecc.)                                                               
C.1.23.    Pressione venatoria esistente                                        
C.1.24.    Pressione alieutica esistente                                        
C.1.25.    Descrizioni dei prelievi di biomassa forestale (valori               
annui per tipologia                                                             
    di ecosistema)                                                              
C.1.26.    Mappe delle pressioni ambientali e delle sorgenti di                 
inquinamento presso                                                             
    il sito d'intervento                                                        
C.1.27.    Altro sui fattori sinergici di impatto                               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
C.2.  PRESENZA DI RISCHI DI ORIGINE ANTROPICA INDIPENDENTI                      
  DAL PROGETTO                                                                  
C.2.1.    Descrizione dei rischi di incidente di origine antropica              
presenti nella zona                                                             
    vicino all'intervento proposto (p.e. attivita' a rischio di                 
incendio, esplosione,                                                           
    rinvenimento di ordigni e materiale bellico, ecc.)                          
C.2.2.    Descrizione dei rischi di incidente di origine antropica              
previste in futuro nella                                                        
    zona vicino all'intervento proposto (p.e. attivita' a rischio di            
incendio,                                                                       
    esplosione, ecc.)                                                           
C.2.3.    Mappa delle zone a rischio d'incidente (incendio,                     
esplosione, ecc.)                                                               
C.2.4.    Altro sui fattori di rischio indipendenti dal progetto                
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
C.3.  PRESENZA DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO AMBIENTALE                
  ESISTENTI                                                                     
C.3.1.    Descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale                    
esistenti nelle aree di studio                                                  
    (tipologia delle reti di rilevamento, zone coperte, gestori dei             
sistemi)                                                                        
C.3.2.    Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per           
la prevenzione e il                                                             
    contenimento dell'inquinamento                                              
C.3.3.    Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per           
il contenimento dei                                                             
    consumi di risorse naturali (acqua, energia, biodiversita', ecc.)           
C.3.4.    Descrizione delle attivita' realizzate a livello locale per           
il restauro o recupero                                                          
    di risorse paesaggistiche e culturali                                       
C.3.5.    Altro sui sistemi di monitoraggio e controllo ambientale              
indipendenti dal progetto                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE                                             
Nota bene:                                                                      
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA            
in esame tra quelle elencate; inserire nel SIA solo i dati principali           
dello stato ambientale di riferimento, i risultati della stima degli            
impatti e le informazioni rilevanti e pertinenti per la valutazione             
di impatto ambientale, raggruppando le informazioni tra loro                    
correlate, le descrizioni estese dei metodi di analisi ambientale               
utilizzati e l'illustrazione dei calcoli effettuati vanno inseriti in           
allegato al SIA. stimare gli impatti presso tutti i ricettori                   
sensibili, nelle fasi di cantiere, d'esercizio e di dismissione delle           
opere; stimare gli impatti residui piu' probabili dopo l'applicazione           
delle misure di mitigazione; stimare gli impatti del caso peggiore,             
con condizioni sfavorevoli concomitanti di pressione e di stato                 
ambientale.                                                                     
D.  STATO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO  NOTE E GIUDIZI                             
D.1.  STATO DEL CLIMA E DELL'ATMOSFERA                                          
D.1.1.    Descrizione di inquadramento del clima locale                         
D.1.2.    Descrizione delle temperature mensili                                 
D.1.3.    Mappe delle isoterme per mesi significativi (gennaio,                 
luglio)                                                                         
D.1.4.    Descrizione del regime pluviometrico (precipitazioni                  
mensili, piogge intense,                                                        
    curve di possibilita' pluviometrica, ecc.)                                  
D.1.5.    Mappe delle isoiete                                                   
D.1.6.    Descrizione delle condizioni di siccita' eccezionali                  
D.1.7.    Descrizione delle condizioni caratteristiche di umidita'              
atmosferica                                                                     
D.1.8.    Descrizione del regime anemometrico (intensita' e direzioni           
dei venti con                                                                   
    statistiche stagionali, serie storiche ed eventi estremi)                   
D.1.9.    Descrizione delle forme tipiche e traiettorie delle                   
perturbazioni che                                                               
    interessano l'area                                                          
D.1.10.    Descrizione dei valori di pressione atmosferica                      
D.1.11.    Mappe dei valori di pressione atmosferica al suolo (carte            
bariche)                                                                        
D.1.12.    Descrizione degli eventi di nebbia o gelo eccezionali                
D.1.13.    Descrizione delle diverse condizioni di equilibrio                   
atmosferico presso le opere                                                     
    proposte (p.e. calme prolungate)                                            
D.1.14.    Descrizione delle possibilita' d'inversione termica (p.e.            
valli montane                                                                   
    sensibili, ecc.)                                                            
D.1.15.    Descrizione delle diverse condizioni di deposizione                  
atmosferica al suolo                                                            
    di inquinanti presso le opere proposte                                      
D.1.16.    Descrizione del bilancio di radiazione solare                        
D.1.17.    Mappe della radiazione solare                                        
D.1.18.    Descrizione delle stazioni considerate per il rilevamento            
meteo-climatico                                                                 
D.1.19.    Descrizione di inquadramento dello stato di inquinamento             
atmosferico locale                                                              
D.1.20.    Descrizione dell'inquinamento atmosferico presente (con              
valutazione dei singoli                                                         
    parametri specifici, di bioindicatori, effetti sui beni immobili,           
ecc.)                                                                           
D.1.21.    Descrizione dell'evoluzione dell'inquinamento atmosferico            
ipotizzabile                                                                    
    in assenza di intervento                                                    
D.1.22.    Mappa delle fasce d'isoconcentrazione per gli inquinanti             
presenti in atmosfera,                                                          
    con particolare riferimento a condizioni critiche                           
D.1.23.    Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione                
umana ad inquinanti                                                             
    dell'aria, con particolare riferimento a condizioni critiche                
(p.e. di scuole,                                                                
    ospedali, abitazioni o alla combinazione di piu' fattori                    
d'inquinamento)                                                                 
D.1.24.    Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo                      
significativo ad inquinanti                                                     
    atmosferici e delle fasce di isoconcentrazione dell'inquinamento            
atmosferico                                                                     
    esistente presso i siti di intervento (evidenziare anche le                 
sorgenti piu' significative)                                                    
D.1.25.    Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione                
umana a odori fastidiosi                                                        
D.1.26.    Descrizione dei fenomeni presenti di deposizioni acide               
(tipo di campionamento                                                          
    e vari parametri rilevati)                                                  
D.1.27.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
D.2.  STATO DEL MARE                                                            
D.2.1.    Descrizione della lunghezza di area di generazione delle              
onde (fetch)                                                                    
    che interessano il sito                                                     
D.2.2.    Descrizione del regime delle onde (probabili condizioni               
ordinarie ed estreme                                                            
    di sollecitazione ondosa, differenziati per settori direzionali)            
D.2.3.    Descrizione del regime delle correnti (condizioni                     
stagionali, ecc.)                                                               
D.2.4.    Descrizione dell'escursione di marea                                  
D.2.5.    Descrizione del trasporto di sedimenti marini (litoraneo,             
verso il largo o dal largo,                                                     
    compensazione della subsidenza; condizioni stagionali, fenomeni             
estremi, ecc.)                                                                  
D.2.6.    Descrizione dello stato di qualita' esistente per le acque            
costiere (con riferimento                                                       
    particolare alla distribuzione spazio-temporale dei parametri               
chimici, fisici                                                                 
    e microbiologici per la balneabilita'; indici sintetici)                    
D.2.7.    Mappe dello stato di qualita' esistente per le acque                  
costiere                                                                        
D.2.8.    Mappe delle correnti costiere                                         
D.2.9.    Altri eventuali                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
D.3.  STATO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE                              
D.3.1.    Descrizione di inquadramento dello stato delle acque                  
superficiali e sotterranee                                                      
D.3.2.    Mappa dei bacini, dei corpi idrici principali, fontanili,             
cascate,                                                                        
    sistema irriguo, ecc.                                                       
D.3.3.    Mappa della rete locale esistente per lo scolo delle acque            
meteoriche                                                                      
D.3.4.    Descrizione delle caratteristiche idrologiche nei bacini di           
studio                                                                          
D.3.5.    Descrizione dei parametri idrologici dei bacini in assenza            
delle opere progettate                                                          
    (sottesi ed a valle di esse)                                                
D.3.6.    Descrizione dei bilanci idrici dei bacini in assenza delle            
opere progettate                                                                
    (sottesi ed a valle di esse)                                                
D.3.7.    Descrizione delle aree morfologicamente depresse o a lento            
drenaggio                                                                       
D.3.8.    Descrizione dei regimi di magra presenti nei corsi d'acqua            
interessati,                                                                    
    con i relativi volumi minimi, durate e frequenze                            
D.3.9.    Descrizione dei regimi di piena dei corsi d'acqua                     
interessati, con i relativi                                                     
    volumi e frequenze                                                          
D.3.10.    Descrizione degli eventi di piena e di pioggia che creano            
condizioni di crisi                                                             
    nella rete idrografica (tempi di ritorno, dimensioni degli eventi           
di pioggia                                                                      
    e delle portate, minimi franchi arginali, stime dei danni, ecc.)            
D.3.11.    Descrizione degli acquiferi presenti nel bacino di                   
interesse (escursioni                                                           
    piezometriche, velocita' di scorrimento, rapporti tra falde                 
superficiali e profonde                                                         
    e zone di ricarica, ecc.)                                                   
D.3.12.    Descrizione dello stato di qualita' esistente per le acque           
sotterranee                                                                     
    (con riferimento particolare alla distribuzione spazio-temporale            
dei parametri                                                                   
    chimici, fisici e microbiologici per la potabilita')                        
D.3.13.    Descrizione delle aree di protezione di pozzi idropotabili           
e sulle zone di ricarica                                                        
    della falda                                                                 
D.3.14.    Mappa degli alvei di piena, di morbida, di magra                     
D.3.15.    Mappe di classificazione delle zone riparie primaria e               
secondaria e classificazione                                                    
    delle fasce fluviali (p.e. fasce A, B, C definite dall'Autorita'            
di Bacino del Po)                                                               
D.3.16.    Mappa delle aree potenzialmente oggetto d'esondazioni e              
delle aree esondate                                                             
    in passato                                                                  
D.3.17.    Mappa della vulnerabilita' degli acquiferi                           
D.3.18.    Mappa delle isofreatiche e delle quote piezometriche                 
D.3.19.    Mappa delle zone di carica della falda e delle emergenze             
in superficie                                                                   
    delle sorgenti (perenni, temporanee, portate)                               
D.3.20.    Mappa delle fonti e sorgenti (idrominerali, termali,                 
idropotabili, ecc.)                                                             
D.3.21.    Mappa dei pozzi per l'approvigionamento idrico                       
D.3.22.    Mappa delle zone con falda molto alta o affiorante                   
D.3.23.    Mappa delle zone con falde profonde pregiate o strategiche           
D.3.24.    Mappe del chimismo delle acque sotterranee                           
D.3.25.  Altri eventuali                                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.4.  STATO DEL SUOLO E SOTTOSUOLO                                              
D.4.1.    Descrizione d'inquadramento geologico                                 
D.4.2.    Carta geologica generale                                              
D.4.3.    Sezioni geologiche rappresentative                                    
D.4.4.    Descrizione della sismicita' dell'area                                
D.4.5.    Mappa d'inquadramento ad area vasta dei rischi geologici,             
idrogeologici                                                                   
    geomorfologici (dissesti, faglie, zone a rischio di valanghe,               
ecc.)                                                                           
D.4.6.    Descrizione litostratigrafica ed idrogeologica valida per             
l'area d'intervento                                                             
D.4.7.    Descrizione delle caratteristiche geologiche locali di                
dettaglio dell'area                                                             
    di intervento (con particolare riferimento alla situazione                  
litostratigrafica,                                                              
    descrizione delle prove geognostiche disponibili)                           
D.4.8.    Mappe con caratteristiche geologiche locali di dettaglio              
dell'area di intervento                                                         
    (con particolare riferimento alla situazione litostratigrafica)             
D.4.9.    Mappa dei rischi geologici, idrogeologici geomorfologici              
degli ambiti                                                                    
    d'intervento                                                                
D.4.10.    Descrizione delle condizioni di giacitura degli strati               
D.4.11.    Descrizione dei livelli di fessurazione delle rocce                  
D.4.12.    Descrizione di situazioni particolarmente sfavorevoli in             
relazione alla stabilita'                                                       
    dei versanti (p.e. presenza di strati a franappoggio meno                   
inclinati del pendio,                                                           
    presenza di intercalazioni a scarsa resistenza meccanica, ecc.)             
D.4.13.    Descrizione delle caratteristiche geotecniche dei terreni            
e/o dei fondali (indicare                                                       
    le prove di laboratorio geotecnico, i risultati, la capacita'               
portante, ecc.)                                                                 
D.4.14.    Mappa delle indagini geotecniche dei terreni e/o dei                 
fondali (indicare le prove                                                      
    di laboratorio geotecnico, i risultati, la capacita' portante,              
ecc.)                                                                           
D.4.15.    Descrizione documentata delle prove di laboratorio                   
geotecnico e delle analisi                                                      
    di campagna (per definire idoneita' all'uso previsto dei terreni,           
caratteristiche                                                                 
    di cementazione, addensamento, resistenza al taglio,                        
permeabilita', fratturazione,                                                   
    grado di compattazione, ecc.)                                               
D.4.16.    Mappa con caratteristiche morfologiche dei siti (ambiti              
morfologico                                                                     
    e sotto-unita' morfologiche omogenee, forme di versante, di                 
deiezione, fluviali,                                                            
    carsiche, grotte, ecc.)                                                     
D.4.17.    Fotorilievo aereo recente (con possibilita' di lettura               
stereoscopica)                                                                  
D.4.18.    Mappe delle altimetrie (in assenza delle opere progettate)           
D.4.19.    Mappe delle batimetrie (riferite a capisaldi posti a                 
terra)                                                                          
D.4.20.    Descrizione dei fenomeni di subsidenza presso i siti di              
intervento                                                                      
D.4.21.    Mappa delle zone in subsidenza (isolinee di abbassamento             
annuo dei suoli)                                                                
D.4.22.    Descrizione dei processi di modellamento geomorfologico in           
atto                                                                            
D.4.23.    Descrizione del trasporto solido naturale dei corsi                  
d'acqua presso i siti                                                           
    di intervento (con particolare riferimento alle dinamiche erosive           
e di interramento                                                               
    attualmente presenti negli alvei)                                           
D.4.24.    Carta geomorfologica di area vasta                                   
D.4.25.    Carta della geomorfologia storica di pianura                         
D.4.26.    Mappa delle aree potenzialmente oggetto di frane, versanti           
a stabilita' bassa                                                              
    o molto bassa (classificazione delle tendenze evolutive dei                 
versanti adiacenti                                                              
    alle opere proposte, con problemi d'instabilita' dei pendii,                
paleo-frane,                                                                    
    colate di fango, soliflussi, ecc.)                                          
D.4.27.    Disegno dei profili longitudinali attuali dei corsi                  
d'acqua                                                                         
D.4.28.    Disegno delle possibili evoluzioni dei profili                       
longitudinali dei corsi d'acqua                                                 
    (in assenza delle opere progettate)                                         
D.4.29.    Disegni delle sezioni tipiche attuali dei corsi d'acqua              
D.4.30.    Disegni delle possibili evoluzioni delle sezioni tipiche             
attuali dei corsi d'acqua                                                       
    (in assenza delle opere progettate)                                         
D.4.31.    Descrizione delle configurazioni di equilibrio degli alvei           
fluviali                                                                        
D.4.32.    Mappa della permeabilita' dei terreni presso gli ambiti di           
intervento                                                                      
D.4.33.    Descrizione pedologica dei suoli presso i siti di                    
intervento                                                                      
    (composizione fisico-chimica dei suoli, sue caratteristiche                 
idrologiche, elementi                                                           
    di interesse nutrizionale o tossicologico, ecc.)                            
D.4.34.    Mappa dei suoli interessati da dilavamenti degli strati              
umiferi e superfici                                                             
    interessate da erosioni                                                     
D.4.35.    Mappa delle potenzialita' d'uso agronomico dei suoli                 
D.4.36.    Descrizione delle dinamiche prevalenti di                            
sedimentazione/erosione fluviale                                                
    (in assenza delle opere progettate)                                         
D.4.37.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
D.5.  STATO DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE                                     
D.5.1.    Descrizione d'inquadramento sullo stato della vegetazione             
presente a livello                                                              
    di area vasta                                                               
D.5.2.    Descrizione della flora e della vegetazione presente nei              
siti coinvolti                                                                  
    (liste della flora rappresentativa, presenza di specie endemiche,           
rare,                                                                           
    minacciate, protette, ruolo funzionale della vegetazione nella              
catena trofica,                                                                 
    biodiversita' floristica, ecc.)                                             
D.5.3.    Carta fisionomica della vegetazione locale (p.e. boschi               
naturali, boschi artificiali,                                                   
    vegetazione ripariale, praterie, cespuglieti, siepi, vegetazione            
di aree residuali,                                                              
    vegetazione dei coltivi, vegetazione sinantropica, vegetazione              
scarsa o nulla,                                                                 
    alberi monumentali, zone incendiate, ecc.)                                  
D.5.4.    Carta della struttura della vegetazione locale (p.e. le               
specie botaniche                                                                
    e associazioni vegetali presenti, specie vegetali dominanti,                
unita' vegetali relitte,                                                        
    stazioni floristiche di interesse comunitario, valenze botaniche            
particolari, ecc.)                                                              
D.5.5.    Descrizione della vegetazione potenziale locale                       
D.5.6.    Carta della vegetazione potenziale presso le aree di                  
intervento                                                                      
D.5.7.    Carta e tabella fitosociologiche                                      
D.5.8.    Descrizione della vegetazione a rischio di incendio                   
D.5.9.    Descrizione della vegetazione con funzione di protezione              
dei versanti                                                                    
D.5.10.    Descrizione di unita' floristiche o vegetazionali relitte            
in territori fortemente                                                         
    antropizzati                                                                
D.5.11.    Descrizione della presenza di specie vegetali esotiche               
potenzialmente invasive                                                         
D.5.12.    Descrizione delle patologie e degli stati di sofferenza              
della vegetazione presente                                                      
    presso i siti interessati dalle opere                                       
D.5.13.    Descrizione delle risorse botaniche di valenza locale                
(siti di interesse                                                              
    per la raccolta di piante officinali, funghi, frutti di bosco,              
boschi di provvigione,                                                          
    prati e pascoli di interesse produttivo, coltivazioni, ecc.)                
D.5.14.    Descrizione di presenze d'organismi vegetali indesiderati            
D.5.15.    Altri eventuali                                                      
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
D.6.  STATO DELLA FAUNA                                                         
D.6.1.    Descrizione d'inquadramento della fauna presente a livello            
d'area vasta                                                                    
    (specie d'interesse presenti o potenziali, con riferimento a                
mammiferi, uccelli,                                                             
    rettili, anfibi, pesci, ecc.; siti e corridoi di migrazione)                
D.6.2.    Descrizione della fauna presente a livello locale                     
(mammiferi, uccelli, pesci,                                                     
    anfibi, rettili, insetti, molluschi, protetti, rari o di                    
interesse; ruoli funzionali delle                                               
    specie di maggiore interesse, loro sensibilita' rispetto agli               
interventi previsti, ecc.)                                                      
D.6.3.    Mappatura degli areali di specie animali di particolare               
interesse locale (di rifugio,                                                   
    di sosta, di svernamento, siti di frega per l'ittiofauna, di                
riproduzione,                                                                   
    di nutrimento, di passaggio obbligato, di spostamento faunistico            
locale, ecc.)                                                                   
D.6.4.    Descrizione degli indici di biodiversita' faunistica                  
D.6.5.    Descrizione delle patologie delle fauna presente presso i             
siti interessati dalle opere                                                    
D.6.6.    Descrizione di presenze di patologie, stress o di stati di            
sofferenza significativi                                                        
    per la fauna locale                                                         
D.6.7.    Descrizione di fauna con processi di bioaccumulo di                   
sostanze pericolose                                                             
D.6.8.    Descrizione di presenze d'organismi animali indesiderati              
(parassiti, patogeni,                                                           
    molesti o potenzialmente pericolosi, p.e. ratti, zanzare, ecc.)             
D.6.9.    Descrizione dell'ittiofauna e delle zone di interesse                 
alieutico o professionale                                                       
D.6.10.    Descrizione della selvaggina e delle zone d'interesse                
venatorio                                                                       
D.6.11.    Descrizione dei siti faunistici d'interesse locale per la            
raccolta di lumache,                                                            
    rane, ecc.                                                                  
D.6.12.    Descrizione di siti d'interesse didattico per la fauna               
presente (p.e. birdwatching)                                                    
D.6.13.    Descrizione delle zone di ripopolamento ittico-marino                
D.6.14.    Descrizione d'impianti di maricoltura e/o molluschicoltura           
D.6.15.  Altri eventuali                                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.7.  STATO DEGLI ECOSISTEMI                                                    
D.7.1.    Descrizione della struttura degli ecosistemi ad area vasta            
(ecomosaici ad area                                                             
    vasta con componenti significative, problemi, loro dinamica)                
D.7.2.    Descrizione dello stato di fatto delle unita' ecosistemiche           
locali e delle                                                                  
    componenti naturali (componenti significative degli ecomosaici              
locali, loro ruolo                                                              
    funzionale, loro dinamica, problemi, con particolare riguardo ai            
degradi e                                                                       
    contaminazioni ed al livello di sensibilita' rispetto agli                  
interventi previsti)                                                            
D.7.3.    Descrizione dettagliata di ecosistemi naturali e altri                
ambiti a valenza naturalistica                                                  
    particolarmente significativa (p.e. zone umide)                             
D.7.4.    Descrizione delle caratteristiche limnologiche dei laghi e            
degli specchi d'acqua                                                           
D.7.5.    Descrizione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua              
connessi agli                                                                   
    interventi previsti                                                         
D.7.6.    Descrizione di stati di eutrofia presenti negli ecosistemi            
acquatici                                                                       
D.7.7.    Descrizione degli ecosistemi contaminati/degradati e loro             
evoluzione nel tempo                                                            
    (stima della gravita' in relazione alle soglie di qualita'                  
ambientale ed alle capacita'                                                    
    di autodepurazione/rigenerazione naturale)                                  
D.7.8.    Descrizione dello stato di specie animali o vegetali                  
indicatrici della qualita'                                                      
    ecologica complessiva locale (bioindicatori)                                
D.7.9.    Descrizione delle catene trofiche locali                              
D.7.10.    Descrizione delle biomasse vegetali e della produttivita'            
primaria nei siti                                                               
    interferiti dalle opere                                                     
D.7.11.    Descrizione del rischio di estinzione per le popolazioni             
animali o vegetali locali                                                       
D.7.12.    Descrizione della diversita' biologica e confronto tra la            
situazione attuale                                                              
    e quella ottimale ipotizzabile in situazioni di analoga                     
naturalita' (p.e. riferita                                                      
    alle specie piu' significative)                                             
D.7.13.    Descrizione con classificazione sintetica degli ecosistemi           
per grado di naturalita'                                                        
D.7.14.    Descrizione e stime sintetiche della qualita' ambientale             
negli ecosistemi interessati                                                    
D.7.15.    Descrizione sintetica della sensibilita' degli ecosistemi            
interessati                                                                     
D.7.16.    Descrizione generale delle evoluzioni significative dello            
stato degli ecosistemi                                                          
    in assenza degli interventi progettati                                      
D.7.17.    Mappa di inquadramento degli ecosistemi ad area vasta                
(tipologie d'ecosistemi                                                         
    ed ecomosaici)                                                              
D.7.18.    Mappa delle zone di tutela, parchi, zone protette dalla              
normativa o altre zone                                                          
    naturali sensibili vicine ai siti di intervento (oasi, zone di              
protezione, ecc.)                                                               
D.7.19.    Mappa dei Siti di Importanza Comunitaria - SIC - (ai sensi           
della direttiva                                                                 
    92/43/CEE) e delle Zone di Protezione Speciale - ZPS - (ai sensi            
della direttiva                                                                 
    79/409/CEE)                                                                 
D.7.20.    Mappa degli ecosistemi locali (con componenti degli                  
ecomosaici, sistemi di siepi,                                                   
    paludi, acquitrini, torbiere, rupi, grotte, dune, litorali,                 
insediamenti, ecc.)                                                             
D.7.21.    Mappa di ecosistemi contaminati e altri ambiti a degrado             
significativo                                                                   
D.7.22.    Mappa di ecosistemi naturali e altri ambiti a valenza                
naturalistica particolarmente                                                   
    significativa                                                               
D.7.23.    Mappa delle unita' ecosistemiche naturali con funzioni               
sostanziali di filtro                                                           
    o di tampone                                                                
D.7.24.    Mappa delle zone umide presenti (comprensiva di sorgenti,            
fontanili, ecc.)                                                                
D.7.25.    Mappa dei corridoi ecologici piu' significativi                      
(tipologia, funzionalita',                                                      
    sensibilita' rispetto agli interventi previsti, ecc.)                       
D.7.26.    Descrizione dell'immigrazione/emigrazione di organismi               
da/verso                                                                        
    ecosistemi extralocali                                                      
D.7.27.    Mappe dei siti utilizzati per il rilevamento e la                    
ricognizione delle condizioni                                                   
    faunistiche e vegetazionali                                                 
D.7.28.    Mappa descrittiva delle unita' ecosistemiche fluviali                
(ripe, acque correnti,                                                          
    strutture in alveo di ritenzione degli apporti trofici, raschi,             
pozze, ecc.)                                                                    
D.7.29.    Mappa descrittiva delle unita' ecosistemiche marine                  
D.7.30.    Mappatura dei condizionamenti e delle opportunita'                   
ecologiche (con situazioni                                                      
    di vulnerabilita', corridoi ecologici, barriere, ecc.)                      
D.7.31.    Mappa della sensibilita' degli ecosistemi presso i siti              
d'intervento                                                                    
D.7.32.  Altri eventuali                                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.8.  STATO AMBIENTALE PER RUMORE E VIBRAZIONI                                  
D.8.1.    Descrizione del clima acustico esistente presso le zone               
d'intervento (andamento                                                         
    spaziale e temporale dei livelli di pressione sonora)                       
D.8.2.    Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana           
a rumore presso                                                                 
    i siti d'intervento, con particolare riferimento a condizioni               
critiche e ricettori                                                            
    sensibili (p.e. di scuole, ospedali, abitazioni)                            
D.8.3.    Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo                       
significativo a rumore                                                          
    e delle isofoniche esistenti presso i siti di intervento                    
(evidenziare anche le                                                           
    sorgenti esistenti piu' significative)                                      
D.8.4.    Descrizione delle vibrazioni presenti nel terreno presso i            
siti di progetto,                                                               
    con particolare riferimento a condizioni critiche e sensibilita'            
particolari                                                                     
    delle strutture esistenti o delle presenze umane (intensita',               
monumenti o edifici                                                             
    sensibili e lesionabili, versanti instabili, presenza di disagi             
alle persone,                                                                   
    evidenziare anche le sorgenti esistenti significative)                      
D.8.5.  Altri eventuali                                                         
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.9.  STATO DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELL'UOMO                              
D.9.1.    Descrizione di inquadramento sullo stato locale di salute e           
di benessere dell'uomo                                                          
D.9.2.    Descrizione degli ambiti locali con presenza di problemi              
legati ai livelli                                                               
    di benessere e di salute della popolazione                                  
D.9.3.    Descrizione della sensibilita' sanitaria delle attuali                
presenze umane nel territorio                                                   
    interessato (esistenza di esposti a rischio sanitario)                      
D.9.4.    Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana           
a radiazioni                                                                    
    ionizzanti, con particolare riferimento a condizioni critiche e             
ricettori sensibili                                                             
    (p.e. soggetti sensibili, scuole, ospedali, abitazioni)                     
D.9.5.    Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo                       
significativo a radiazioni                                                      
    ionizzanti esistenti presso i siti di intervento (evidenziare               
anche le sorgenti                                                               
    piu' significative)                                                         
D.9.6.    Descrizione delle condizioni esistenti di esposizione umana           
a radiazioni                                                                    
    non ionizzanti, con particolare riferimento a condizioni critiche           
e ricettori                                                                     
    sensibili (p.e. di scuole, ospedali, abitazioni; valori dei                 
campi)                                                                          
D.9.7.    Mappe dei ricettori attualmente esposti in modo                       
significativo a radiazioni                                                      
    non ionizzanti esistenti presso i siti di intervento; evidenziare           
anche le sorgenti                                                               
    piu' significative (campi statici, frequenze basse ed                       
elettrodotti, radiofrequenze                                                    
    ed antenne radio, ecc.)                                                     
D.9.8.    Descrizione dei livelli significativi di rischio igienico             
sanitario presenti presso                                                       
    i siti di intervento (stime con modelli ecotossicologici)                   
D.9.9.    Descrizione di alti livelli di rischio d'incidente presso i           
siti di intervento                                                              
D.9.10.    Descrizione degli indici epidemiologici nell'area vasta              
interessata dagli interventi                                                    
    (p.e. valori critici di morbosita'/mortalita')                              
D.9.11.    Descrizione della presenza di contaminanti in prodotti               
destinati                                                                       
    all'alimentazione umana                                                     
D.9.12.  Altri eventuali                                                        
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.10.  STATO DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE                   
D.10.1.    Descrizione di inquadramento del paesaggio locale                    
D.10.2.    Descrizione degli ambiti paesaggistici esistenti (di                 
pregio, degradati, valutazioni                                                  
    di sensibilita' nei confronti delle opere previste)                         
D.10.3.    Mappe dei bacini visivi interessati dagli elementi di                
progetto (con evidenziati                                                       
    percorsi, riferimenti, margini, forme, segni caratterizzanti)               
D.10.4.    Mappa delle unita' paesaggistiche di interesse, con punti            
di vista e percorsi                                                             
    panoramici                                                                  
D.10.5.    Descrizione dei beni storico/culturali presenti, presenze            
monumentali, edifici e                                                          
    manufatti di interesse storico, elementi di testimonianza                   
storica, aree di interesse                                                      
    archeologico e siti oggetto di ritrovamenti archeologici                    
D.10.6.    Mappa dei beni storico/culturali presenti, presenze                  
monumentali, edifici e                                                          
    manufatti di interesse storico, elementi di testimonianza                   
storica, aree di interesse                                                      
    archeologico e siti oggetto di ritrovamenti archeologici                    
D.10.7.    Descrizione delle condizioni antropiche che hanno                    
influenzato il paesaggio                                                        
    (storia del paesaggio locale)                                               
D.10.8.    Foto-rilievi degli elementi paesaggistici rilevanti (da              
punti di vista significativi)                                                   
D.10.9.    Descrizione delle dinamiche d'evoluzione del paesaggio,              
delle dinamiche                                                                 
    spontanee dei suoi elementi caratterizzanti (relazioni                      
semiologiche e formali                                                          
    caratteristiche nel rapporto tra soggetto ed ambiente)                      
D.10.10.    Descrizione dei siti di interesse geologico e                       
paesaggistico                                                                   
D.10.11.    Mappa delle localita' fossilifere, siti geologici di                
interesse, salse e altre                                                        
    manifestazioni idrotermali                                                  
D.10.12.    Mappa dei soprassuoli di interesse didattico/monumentale            
D.10.13.    Mappa dei geositi di interesse didattico/monumentale                
D.10.14.    Descrizione sintetica della sensibilita' paesaggistica              
presso i siti d'intervento                                                      
D.10.15.    Mappa della sensibilita' paesaggistica presso i siti                
d'intervento                                                                    
D.10.16.  Altri eventuali                                                       
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
D.11.  STATO DEL SISTEMA INSEDIATIVO, DELLE CONDIZIONI                          
  SOCIO-ECONOMICHE E DEI BENI MATERIALI                                         
D.11.1.    Descrizione d'inquadramento del sistema insediativo e                
delle presenze antropiche                                                       
    significative ad area vasta e nei siti di intervento (p.e.                  
densita' abitativa e attivita'                                                  
    economiche principali, evoluzione demografica, struttura della              
popolazione, ecc.)                                                              
D.11.2.    Descrizione delle presenze antropiche significative vicino           
ai siti di intervento                                                           
D.11.3.    Mappa delle attivita' antropiche principali vicine alle              
opere proposte (p.e. siti                                                       
    con valori agronomici e silvocolturali)                                     
D.11.4.    Mappa degli usi del suolo a scala di dettaglio                       
D.11.5.    Descrizione dei sistemi antropici interessati alla domanda           
di ambiente (per tipo                                                           
    di domanda abitativa, produttiva, ricreativa, ecc.)                         
D.11.6.    Descrizione sintetica delle sensibilita' dei sistemi                 
antropici presenti nei confronti                                                
    dell'intervento (p.e. presenze di disturbi, di malesseri, di                
avversione psicologica,                                                         
    di avversione culturale, ecc.)                                              
D.11.7.    Mappa delle sensibilita' dei sistemi antropici presso i              
siti d'intervento                                                               
    (con evidenziati i potenziali ricettori d'impatto)                          
D.11.8.    Altri sul sistema insediativo e le condizioni                        
socioeconomiche                                                                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.  IMPATTI AMBIENTALI DEL PROGETTO E DELLE SUE ALTERNATIVE                     
E.1.  SINTESI E SCELTA TRA LE ALTERNATIVE PRESE IN CONSIDERAZIONE               
E.1.1.    Descrizione dei bilanci ambientali complessivi del progetto           
e delle sue alternative                                                         
E.1.2.    Descrizione della valutazione e della scelta tra                      
alternative progettuali                                                         
    (p.e. mediante analisi multi-criteri)                                       
E.1.3.    Carte riassuntive degli impatti ambientali attesi a scala             
locale                                                                          
E.1.4.    Descrizione riassuntiva degli impatti ambientali attesi a             
grande distanza                                                                 
    (p.e. impatti ambientali trasferiti in altre regioni, ecc.)                 
E.1.5.    Altro sulle metodologie di stima degli impatti ambientali             
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.2.  IMPATTI PER ATMOSFERA E CLIMA                                             
E.2.1.    Descrizione delle modifiche indotte al microclima locale in           
relazione                                                                       
    alla sensibilita' delle zone di studio (p.e. per creazione o                
rilascio di grandi masse                                                        
    idriche, alterazione di zone vegetate estese, ecc.)                         
E.2.2.    Descrizione delle emissioni di gas climalteranti del                  
progetto in rapporto                                                            
    al contributo locale                                                        
E.2.3.    Descrizione degli impatti per l'atmosfera (analisi dei                
fenomeni di diffusione                                                          
    degli inquinanti prodotti con il progetto, confronto con i                  
criteri di tutela                                                               
    della qualita' dell'aria a breve, medio e lungo periodo, con                
localizzazione                                                                  
    dei ricettori e valutazione dell'esposizione umana)                         
E.2.4.    Mappe di iso-concentrazione d'inquinanti in atmosfera                 
E.2.5.    Descrizione delle possibilita' di alterazione di odori                
(individuazione                                                                 
    popolazione coinvolta)                                                      
E.2.6.    Altro sugli impatti ambientali per atmosfera e clima                  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.3.  IMPATTI PER ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE                              
E.3.1.    Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'ambiente              
idrico superficiale                                                             
    (analisi dei fenomeni di diffusione degli inquinanti prodotti con           
il progetto,                                                                    
    confronto con gli standards di qualita' ed i criteri di tutela              
delle acque superficiali                                                        
    a breve, medio e lungo periodo)                                             
E.3.2.    Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'ambiente              
idrico sotterraneo                                                              
    (analisi dei fenomeni di diffusione degli inquinanti prodotti con           
il progetto,                                                                    
    confronto con gli standards di qualita' ed i criteri di tutela              
delle acque sotterranee                                                         
    a breve, medio e lungo periodo)                                             
E.3.3.    Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo di                      
percolazioni di sostanze                                                        
    inquinanti nel sottosuolo                                                   
E.3.4.    Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle                   
alterazioni indotte                                                             
    dal progetto sul regime idraulico e sulle correnti dei corsi                
d'acqua                                                                         
E.3.5.    Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle                   
alterazioni indotte                                                             
    dal progetto sulle correnti marine ed sul moto ondoso                       
E.3.6.    Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo di diffusione           
di sostanze inquinanti                                                          
    nei corpi idirci superficiali (anche con stime dei carichi                  
complessivi mensili)                                                            
E.3.7.    Mappa del rischio di alterazione qualita' acque in corpi              
idrici superficiali                                                             
    (p.e. in piu' stagioni di riferimento)                                      
E.3.8.    Mappa rischio di ristagno delle acque superficiali                    
E.3.9.    Descrizione dei rischi di esondazione, con ricettori,                 
superfici interessate,                                                          
    probabilita' dei danni (p.e. indotta nei corpi idrici a valle               
delle opere)                                                                    
E.3.10.    Descrizione degli impatti indotti per l'idrogeologia                 
(analisi dei fenomeni                                                           
    di diffusione degli inquinanti prodotti con il progetto,                    
confronto con i criteri                                                         
    di tutela delle falde a breve, medio e lungo periodo)                       
E.3.11.    Mappa degli impatti per alterazione delle condizioni di              
qualita' delle acque                                                            
    di falda (concentrazione parametri)                                         
E.3.12.    Descrizione dell'aumento della esposizione umana ad                  
inquinanti veicolati                                                            
    dalle acque superficiali o sotterranee (p.e. contaminazione dei             
flussi idropotabili)                                                            
E.3.13.    Altro sugli impatti ambientali per acque superficiali e              
sotterranee                                                                     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.4.  IMPATTI PER SUOLO E SOTTOSUOLO                                            
E.4.1.    Descrizione degli impatti sulla geomorfologia (confronto              
con i criteri per limitare                                                      
    l'erosione e di tutela della stabilita' dei terreni a breve,                
medio e lungo periodo)                                                          
E.4.2.    Mappa dei rischi indotti di erosione dei versanti                     
E.4.3.    Mappa rischi indotti d'instabilita' dei versanti                      
E.4.4.    Descrizione e stima della possibilita' di innesco di                  
fenomeni di dissesto                                                            
    in relazione ad attivita' estrattive o movimenti di terreno                 
E.4.5.    Descrizione degli impatti dell'attivita' rispetto alle                
morfologie prodotte dai corsi                                                   
    d'acqua di pianura (paleoalvei, canali di rotta, linee basali,              
ecc.,                                                                           
E.4.6.    Descrizione e stima dell'impatto indotto dalla perdita di             
strati pedogenizzati e/o                                                        
    di suolo forestale (scenari a breve, medio e lungo periodo)                 
E.4.7.    Descrizione e stima dell'impatto indotto dalla variazione             
del trasporto solido                                                            
    sulle dinamiche di erosione/ripascimento delle rive (scenari a              
breve,                                                                          
    medio e lungo periodo)                                                      
E.4.8.    Modifiche delle condizioni di evapotraspirazione dei                  
terreni                                                                         
E.4.9.    Altro sugli impatti ambientali per suolo e sottosuolo                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.5.  IMPATTI PER LA FLORA E LA VEGETAZIONE                                     
E.5.1.    Descrizione degli impatti indotti dal progetto per la                 
vegetazione presente                                                            
    (alterazione di vegetazione arborea ed arbustiva, disturbo di               
stazioni di interesse                                                           
    botanico, alterazione della diversita' botanica, alterazione del            
patrimonio forestale,                                                           
    aumento di specie infestanti)                                               
E.5.2.    Descrizione delle possibilita' d'alterazione degli indici             
di biodiversita' floristici                                                     
    (stime dei possibili trend futuri)                                          
E.5.3.    Descrizione delle variazioni di unita' vegetazionali                  
significative rispetto allo stato                                               
    attuale ed a un intorno di riferimento (p.e. in valori %)                   
E.5.4.    Mappa alterazione di habitat di popolazioni vegetali rare,            
minacciate, protette,                                                           
    importanti e/o di potenziale interesse biogenetico futuro o                 
eliminazione di flora                                                           
    di pregio (specie significative)                                            
E.5.5.    Mappa degli impatti causati alla vegetazione (diradamenti,            
ecc.)                                                                           
E.5.6.    Descrizione delle possibilita' d'induzione di processi di             
bioaccumulo                                                                     
    nella vegetazione di sostanze pericolose                                    
E.5.7.    Descrizione dell'alterazione di indici sintetici di                   
qualita' vegetazionale                                                          
    presente della zona                                                         
E.5.8.    Altro sugli impatti ambientali per la flora e la                      
vegetazione                                                                     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.6.  IMPATTI PER LA FAUNA                                                      
E.6.1.    Descrizione dell'alterazione indotta per habitat di specie            
animali d'interesse                                                             
E.6.2.    Descrizione dei disturbi per la fauna presente                        
E.6.3.    Mappa alterazione di habitat con popolazioni animali rare,            
minacciate, protette                                                            
    e/o di potenziale interesse biogenetico (estensione, numerosita'            
di specie, ecc.)                                                                
E.6.4.    Descrizione dei possibili disturbi e rischi per l'avifauna            
prodotti da tralicci                                                            
    e fili elettrici                                                            
E.6.5.    Descrizione delle possibilita' d'alterazione degli indici             
di biodiversita' faunistici                                                     
    (stime dei possibili trend futuri)                                          
E.6.6.    Descrizione delle variazioni di habitat di specie animali             
significative                                                                   
E.6.7.    Descrizione dell'alterazione di indici sintetici di                   
qualita' faunistica presente                                                    
    nella zona                                                                  
E.6.8.    Descrizione delle possibilita' di sviluppo o di richiamo in           
zona di specie animali                                                          
    indesiderate (patogeni, parassiti dell'uomo, molesti o                      
potenzialmente pericolosi,                                                      
    p.e. ratti, zanzare, ecc.)                                                  
E.6.9.    Descrizione delle possibilita' d'induzione di processi di             
bioaccumulo nella fauna                                                         
    di sostanze pericolose                                                      
E.6.10.    Altro sugli impatti ambientali per la fauna                          
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.7.  IMPATTI PER GLI ECOSISTEMI                                                
E.7.1.    Descrizione dell'alterazione della qualita' ambientale                
globale degli ecosistemi                                                        
    (alterazione delle funzionalita' e degli equilibri ecologici,               
p.e. aumento                                                                    
    di eutrofizzazione)                                                         
E.7.2.    Mappa del rischio di danno e riduzione di ambiti a valenza            
naturalistica                                                                   
    (frammentazione della continuita' ecologica, riduzione di zone              
umide, sorgenti,                                                                
    fontanili e riaffioramenti di acque, unita' faunistiche di                  
rifugio, sosta,                                                                 
    svernamento, passaggio obbligato, riproduzione, nutrimento, ecc.)           
E.7.3.    Descrizione del rischio di riduzione degli indici di                  
biodiversita'                                                                   
E.7.4.    Descrizione dei rischi di incendio di boschi o praterie               
E.7.5.    Descrizione dei rischi di riduzione delle capacita' di                
recupero e rigenerazione                                                        
    degli ecosistemi degradati (capacita' di autodepurazione, di                
riossigenazione                                                                 
    spontanea, ecc.)                                                            
E.7.6.    Descrizione e stima dell'evoluzione nel tempo delle                   
alterazioni indotte                                                             
    dal progetto sulle caratterisitche limnologiche dei laghi e degli           
specchi d'acqua                                                                 
E.7.7.    Mappa alterazione qualita' ambientale degli ecosistemi                
(p.e. indici sintetici tipo                                                     
    Habitat Evaluation System)                                                  
E.7.8.    Descrizione dei rischi di compattazione prodotta nei suoli            
fertili                                                                         
E.7.9.    Descrizione dei rischi di frammentazione della continuita'            
ecologica                                                                       
E.7.10.    Mappa dell'evoluzione attesa dell'ecomosaico in relazione            
agli interventi                                                                 
    progettati                                                                  
E.7.11.    Mappa rischi di frammentazione degli ecosistemi naturali             
(p.e. indici                                                                    
    di connessione)                                                             
E.7.12.    Descrizione dei rischi di interruzione della continuita'             
ecologica di ecosistemi                                                         
    acquatici                                                                   
E.7.13.    Descrizione dell'alterazione dei flussi migratori lungo              
corridoi ecologici                                                              
    o attraverso passaggi obbligati disposti sui percorsi faunistici            
(volume delle                                                                   
    migrazioni o degli spostamenti faunistici)                                  
E.7.14.    Mappa alterazione dei flussi migratori lungo un corridoio            
ecologico o dei                                                                 
    passaggi lungo percorsi faunistici (migrazioni o spostamenti                
faunistici)                                                                     
E.7.15.    Descrizione di potenziali bioaccumuli d'inquinanti negli             
ecosistemi presenti                                                             
E.7.16.    Altro sugli impatti ambientali per gli ecosistemi                    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.8.  IMPATTI PER RUMORE E VIBRAZIONI                                           
E.8.1.    Descrizione degli impatti da rumore (aumento livelli di               
rumore presso ricettori                                                         
    sensibili e stime di livelli sonori equivalenti nelle fasi di               
cantiere e d'esercizio)                                                         
E.8.2.    Mappe del rumore prodotto con gl'interventi                           
E.8.3.    Descrizione e stima dei possibili danni legati alle                   
vibrazioni indotte dal progetto                                                 
    (p.e. indotte da automezzi pesanti presso ricettori sensibili, in           
fase di cantiere                                                                
    da scavi o dalle esplosioni di mine, ecc.)                                  
E.8.4.    Altro sugli impatti ambientali per rumore e vibrazioni                
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.9.  IMPATTI PER LA SALUTE ED IL BENESSERE DELL'UOMO                           
E.9.1.    Descrizione d'inquadramento degli impatti per l'uomo                  
(confronto con gli                                                              
    standards di qualita' ed i criteri di tutela della salute umana a           
breve, medio                                                                    
    e lungo periodo)                                                            
E.9.2.    Mappa d'inquadramento degli ambiti inquinati dopo la                  
realizzazione                                                                   
    dell'intervento (estensione ed evoluzione nel tempo per tipo di             
parametro)                                                                      
E.9.3.    Descrizione degli impatti da radiazioni ionizzanti (aumento           
dei livelli di                                                                  
    radiazione presso ricettori sensibili e presenza/diffusione di              
radionuclidi;                                                                   
    in condizioni operative normali ed eccezionali)                             
E.9.4.    Descrizione degli impatti da radiazioni non ionizzanti                
indotti dal progetto per i                                                      
    sistemi antropici (aumento dei livelli di radiazione presso                 
ricettori sensibili e                                                           
    livelli di campo magnetico e di induzione magnetica, in                     
condizioni operative                                                            
    normali ed eccezionali)                                                     
E.9.5.    Mappe dei campi elettromagnetici prodotti dal progetto (in            
condizioni operative                                                            
    normali ed eccezionali)                                                     
E.9.6.    Descrizione delle possibilita' di modifica di superfici               
esondabili (superfici e                                                         
    popolazione coinvolta)                                                      
E.9.7.    Descrizione delle possibilita' di sviluppo di organismi               
fastidiosi o molesti                                                            
    (zanzare, ratti, ecc.), o di vettori di malattie (popolazione               
coinvolta)                                                                      
E.9.8.    Descrizione delle possibilita' di aumento d'incidentalita'            
stradale                                                                        
E.9.9.    Mappa dei rischi per incidenti stradali                               
E.9.10.    Descrizione di rischi sanitari conseguenti alla                      
interazione/movimentazione                                                      
    di terreni contaminati                                                      
E.9.11.    Altro sugli impatti ambientali per la salute ed il                   
benessere dell'uomo                                                             
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.10.  IMPATTI CONNESSI AI RISCHI D'INCIDENTE                                   
E.10.1.    Descrizione d'inquadramento degli impatti conseguenti al             
verificarsi di                                                                  
    incidenti rilevanti (scenari a breve, medio e lungo periodo)                
E.10.2.    Mappe d'inquadramento degli impatti ambientali conseguenti           
al verificarsi                                                                  
    degli incidenti rilevanti                                                   
E.10.3.    Altre eventuali informazioni sugli impatti connessi al               
verificarsi degli                                                               
    incidenti possibili                                                         
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.11.  IMPATTI PER IL PAESAGGIO ED IL PATRIMONIO STORICO/CULTURALE              
E.11.1.    Descrizione delle alterazioni delle relazioni con gli                
elementi di interesse                                                           
    paesaggistico, storico o culturale presenti (indici di impatto              
percettivo, viste                                                               
    prospettiche d'insieme degli interventi)                                    
E.11.2.    Mappe degli impatti per alterazione dei caratteri                    
percettivi del paesaggio locale                                                 
    (interferenze entro il bacino visivo delle opere proposte)                  
E.11.3.    Descrizione degli impatti fisici per il patrimonio                   
storico-culturale                                                               
    (p.e. interferenze con siti archeologici, beni storici, ecc.)               
E.11.4.    Mappa degli impatti sul patrimonio storico-culturale (p.e.           
interferenze con siti                                                           
    archeologici, beni storici, ecc.)                                           
E.11.5.    Simulazioni visive dei nuovi interventi dai principali               
punti di vista                                                                  
    (p.e. fotomontaggi)                                                         
E.11.6.    Altro sugli impatti ambientali per il paesaggio ed il                
patrimonio storico/culturale                                                    
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
E.12.  IMPATTI PER IL SISTEMA INSEDIATIVO, LE CONDIZIONI                        
  SOCIO-ECONOMICHE ED I BENI MATERIALI                                          
E.12.1.    Descrizione d'inquadramento degli impatti per il sistema             
socio-economico                                                                 
    (p.e. induzione di nuovi flussi migratori, creazione di posti di            
lavoro, ecc.)                                                                   
E.12.2.    Descrizione delle possibilita' di alterazione del valore             
economico di infrastrutture,                                                    
    manufatti e beni ed attivita' economiche influenzate delle opere            
proposte                                                                        
    (p.e. variazioni dei valori immobiliari)                                    
E.12.3.    Descrizione degli impatti per il sistema della mobilita'             
(p.e. variazione                                                                
    dell'accessibilita', del grado di congestione, ecc.)                        
E.12.4.    Descrizione delle possibilita' di alterazione dei sistemi            
irrigui e in particolare                                                        
    per le superfici coltivate con difficolta' di drenaggio                     
E.12.5.    Descrizione della sottrazione di territorio ad altri usi             
(p.e. agricolo, insediativo,                                                    
    usi plurimi, ecc.)                                                          
E.12.6.    Descrizione delle possibilita' d'alterazione                         
dell'accessibilita' di zone per usi                                             
    sportivo, ricreativo, di svago, plurimo (p.e. stima della                   
variazione di superfici,                                                        
    popolazione coinvolta, ecc.)                                                
E.12.7.    Descrizione delle possibilita' di degrado di zone                    
acessibili/fruibili per attivita'                                               
    didattiche                                                                  
E.12.8.    Descrizione degli impatti indotti dalle opere progettate             
rispetto agli usi plurimi                                                       
    delle risorse materiali (scenari a breve, medio e lungo periodo)            
E.12.9.    Altre informazioni eventuali sugli impatti per i sistemi             
antropici ed i beni                                                             
    materiali                                                                   
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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E.13.  SINERGIE D'IMPATTO AMBIENTALE                                            
E.13.1.    Descrizione degli impatti ambientali cumulativi prodotti             
dal progetto sulle                                                              
    differenti componenti ambientali di ecosistemi sensibili                    
E.13.2.    Descrizione degli impatti ambientali cumulativi prodotti             
dal progetto assieme                                                            
    ad altre pressioni ambientali indipendenti dal progetto, presenti           
o prevedibili                                                                   
    (p.e. emissioni in atmosfera prodotte da diverse attivita')                 
E.13.3.    Descrizione d'inquadramento degli impatti ambientali                 
sinergici, conseguenti                                                          
    al verificarsi di piu' eventi con reciproco incremento degli                
effetti negativi                                                                
    (scenari del caso peggiore a breve, medio e lungo periodo)                  
E.13.4.    Mappe d'inquadramento degli impatti ambientali sinergici,            
conseguenti al                                                                  
    verificarsi di piu' eventi con reciproco incremento degli effetti           
negativi (scenari                                                               
    del caso peggiore a breve, medio e lungo periodo)                           
E.13.5.    Altre eventuali informazioni sugli impatti ambientali                
sinergici                                                                       
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
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E.14.  MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI NEGATIVI                            
E.14.1.    Descrizione d'inquadramento delle mitigazioni d'impatto              
ambientale                                                                      
E.14.2.    Descrizione degli impatti residui dopo le mitigazioni                
E.14.3.    Mappa d'inquadramento delle mitigazioni d'impatto                    
ambientale adottate                                                             
E.14.4.    Descrizione delle modalita' di monitoraggio/controllo                
degli impatti prodotti e                                                        
    dell'efficacia delle misure di mitigazione, con particolare                 
attenzione agli impatti                                                         
    residui a medio-lungo termine, irreversibili, incerti, emergenze            
o incidenti                                                                     
    (responsabili, obiettivi, enti coinvolti, modalita' di azione,              
scadenze dei rapporti                                                           
    periodici, ecc.)                                                            
E.14.5.    Altre eventuali informazioni sulle mitigazioni degli                 
impatti ambientali                                                              
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
4. SOMMARIO DEI MODELLI DI PREVISIONE E DELLE EVENTUALI DIFFICOLTA'             
Nota bene:                                                                      
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA            
in esame tra quelle elencate;                                                   
F.  SOMMARIO DEI MODELLI DI PREVISIONE  NOTE E GIUDIZI     E DELLE              
EVENTUALI DIFFICOLTA'                                                           
F.1.    Descrizione sintetica dei metodi adottati per l'analisi del             
contesto ambientale                                                             
    del progetto (ampiezza aree di studio, modelli d'analisi, lista             
degli indicatori                                                                
    ambientali, precisione delle stime, ecc.; le eventuali                      
descrizioni dettagliate vanno                                                   
    inserite in allegato al SIA)                                                
F.2.    Descrizione sintetica delle difficolta' e le carenze                    
informative incontrate                                                          
    nell'analisi ambientale (le eventuali descrizioni dettagliate               
vanno inserite                                                                  
    in allegato al SIA)                                                         
F.3.    Descrizione delle fonti di dati utilizzati per le analisi               
ambientali                                                                      
F.4.    Altro sui metodi di analisi ambientale adottati                         
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
F.5.    Descrizione sintetica dei metodi, modelli, riferimenti                  
utilizzati per la valutazione                                                   
    e la stima degli impatti (allegare esempi significativi completi            
delle stime                                                                     
    modellistiche effettuate rispetto alle diverse tipologie di                 
impatto ambientale, con                                                         
    valori di input, algoritmi di calcolo e relativi risultati di               
output; le eventuali                                                            
    descrizioni dettagliate vanno inserite in allegato al SIA)                  
F.6.    Descrizione delle difficolta' incontrate per la valutazione e           
la stima degli impatti                                                          
    (le eventuali descrizioni dettagliate vanno inserite in allegato            
al SIA)                                                                         
F.7.    Altro sulle metodologie di stima degli impatti ambientali               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
5. SINTESI IN LINGUAGGIO NON TECNICO                                            
Nota bene:                                                                      
nella lista sono da individuare le informazioni rilevanti per il SIA            
in esame tra quelle elencate; allegare la sintesi al S.I.A., con un             
fascicolo separato, rilegato in modo da poter essere facilmente                 
fotocopiabile.                                                                  
G.  SINTESI DEL S.I.A. IN LINGUAGGIO NON TECNICO  NOTE E GIUDIZI                
G.1.    Descrizione sintetica sulla conformita' del progetto alle               
norme ambientali e agli                                                         
    strumenti di programmazione/pianificazione vigenti                          
G.2.    Descrizione sintetica del progetto, delle modalita' e dei               
tempi di attuazione,                                                            
    delle pressioni ambientali esercitate durante le fasi di                    
costruzione ed esercizio                                                        
G.3.    Descrizione sintetica delle tecniche prescelte e confronto              
con le migliori tecniche                                                        
    disponibili                                                                 
G.4.    Descrizione sintetica dei motivi della scelta tra le                    
alternative progettuali possibili                                               
G.5.    Descrizione sintetica delle condizioni ambientali iniziali,             
con riferimento                                                                 
    particolare agli stati di qualita'                                          
G.6.    Descrizione sintetica degli impatti ambientali significativi            
del progetto                                                                    
G.7.    Descrizione sintetica delle misure per mitigare gli impatti             
ambientali negativi                                                             
G.8.    descrizione sintetica delle misure di monitoraggio delle                
opere e impianti                                                                
G.9.    Descrizione sintetica delle difficolta' incontrate nel                  
predisporre il SIA                                                              
G.10.    Altre eventuali descrizioni sintetiche                                 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
ALLEGATO C                                                                      
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile                           
CIRCOLARE                                                                       
30 gennaio 2001                                                                 
Prot. AMB/AMB/01/1854                                                           
SULLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE                                          
"DISCIPLINA DELLA PROCEDURA                                                     
DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE"                                      
LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9                                            
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35                   
SOMMARIO                                                                        
1.  PREMESSA  pag.  116                                                         
1.1  L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO              
AMBIENTALE                                                                      
  PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00  "  116             
1.2  LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO                    
AMBIENTALE  "  116                                                              
1.2.1  Le definizioni da utilizzare  "  116                                     
1.2.2  L'ambito di applicazione  "  117                                         
  a) Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette  "           
 117                                                                            
  b) Esclusioni  "  117                                                         
  c) Incrementi di soglie  "  117                                               
  d) Individuazione procedure e relative autorita' competenti  "  117           
  e) La disciplina specifica per "Cave e torbiere"  "  118                      
  f) Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita'                     
ambientale e paesaggistica degli elettrodotti                                   
  prevista dall'art. 2, comma 7 della L.R. 10/93 e successive                   
modifiche ed integrazioni  "  118                                               
1.2.3  L'individuazione delle autorita' competenti  "  118                      
1.2.4  L'articolazione delle procedure  "  118                                  
  a) Procedura di verifica (screening):  "  118                                 
  b) Procedura di VIA:  "  119                                                  
1.2.5  Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure            
"  125                                                                          
1.2.6  Procedure interregionali e sovraregionali  "  125                        
  a) Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali  "            
125                                                                             
  b) Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri             
"  125                                                                          
  c) Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale            
"  125                                                                          
1.2.7  Monitoraggio, vigilanza e controllo  "  125                              
1.2.8  Controllo sostitutivo  "  125                                            
1.2.9  Sistema informativo, modifiche degli allegati  "  126                    
1.2.10  Spese istruttorie  "  126                                               
2.  PRIME INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LR SULLA VIA  "  126               
2.1  EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE  "  126                                         
2.2  MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                  
REGIONE DEGLI                                                                   
  "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI VERIFICA                    
(SCREENING)  "  127                                                             
2.3  MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                  
REGIONE E SU UN                                                                 
  QUOTIDIANO DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI            
VIA  "  127                                                                     
2.4  MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                  
REGIONE DELLA                                                                   
  DECISIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DELLA                     
DELIBERAZIONE                                                                   
  SULLA PROCEDURA DI VIA  "  128                                                
2.5.  PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI           
 "  128                                                                         
2.6  TENUTA DEL "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI             
VERIFICA                                                                        
  (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI"  "  128                                     
2.7  SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"  "  128                  
2.8  SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITTORIO" TRA PROPONENTE E              
SOGGETTI                                                                        
  PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI  "  128                                          
2.9  MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE           
  SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SUI PROCEDIMENTI IN CORSO  "  129                
2.10  MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI DATI VALUTAZIONI E PROPOSTE DI               
PROVINCE                                                                        
  E COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE                      
SULL'ATTUAZIONE                                                                 
  DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE"  "  129                     
2.11  DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE                    
ISTRUTTORIE"  "  129                                                            
2.12  DEFINIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AD ARPA PER LO SVOLGIMENTO,               
TRAMITE                                                                         
  CONVENZIONE, DELL'ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA PER LE PROCEDURE IN            
MATERIA                                                                         
  DI IMPATTO AMBIENTALE  "  129                                                 
2.13  INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI                
INFRASTRUTTURE                                                                  
  E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA DELLA SALUTE,               
DELLA                                                                           
  SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"  pag.  129                                         
2.14  MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO REGIONALE SUI SIA           
E LE                                                                            
  VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  "  129                               
2.15  PREDISPOSIZIONE DI UN SITO WEB REGIONALE SULLA VALUTAZIONE                
  DI IMPATTO AMBIENTALE  "  130                                                 
2.16  GLI ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA  "  130                                   
2.16.1  Istituzione dell'ufficio competente  "  130                             
2.16.2  Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto                
deposito"  "  130                                                               
2.17  GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE  "  130                                        
2.17.1  Istituzione dell'ufficio competente  "  130                             
2.17.2  Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto                
deposito"  "  131                                                               
3.  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'             
COMPETENTE                                                                      
  (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)  "  131                                          
4.  PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE                   
  (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)  "  131                                          
5.  LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER           
LA                                                                              
  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E PER LA PROCEDURA DI VIA DA                
PARTE                                                                           
  DEL PROPONENTE  "  131                                                        
6.  INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO  "  131                                       
ALLEGATO 1  Comparazione progetti sottoposti alle procedure di                  
valutazione                                                                     
  di impatto ambientale  "  132                                                 
ALLEGATO 2  Parchi e riserve naturali istituiti in Emilia-Romagna  "            
160                                                                             
ALLEGATO 3  Schema riparto delle competenze tra Regione, Provincia e            
Comune                                                                          
  in materia di impatto ambientale  "  161                                      
ALLEGATO 4  Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto              
deposito                                                                        
  degli elaborati per la procedura di verifica (screening) da                   
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione  "  165                                
ALLEGATO 5  Modello di avviso per le attivita' produttive                       
dell'avvenuto deposito degli                                                    
  elaborati per la procedura di verifica (screening) da pubblicare              
nel                                                                             
  Bollettino Ufficiale della Regione per le attivita' produttive                
quando e' attivo                                                                
  lo Sportello Unico  "  167                                                    
ALLEGATO 6  Modello di avviso per le attivita' produttive                       
dell'avvenuto deposito degli                                                    
  elaborati per la procedura di verifica (screening) da pubblicare              
nel                                                                             
  Bollettino Ufficiale della Regione quando lo Sportello Unico non              
sia attivo  "  169                                                              
ALLEGATO 7  Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto              
deposito del SIA                                                                
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione  "  171                                
ALLEGATO 8  Modello di avviso per le opere pubbliche dell'avvenuto              
deposito del SIA                                                                
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione qualora il progetto sia                
stato gia'                                                                      
  sottoposto alla procedura di verifica (screening)  "  174                     
ALLEGATO 9  Modello di avviso per le attivita' produttive                       
dell'avvenuto deposito del SIA                                                  
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione per le attivita' produttive            
quando                                                                          
  e' attivo lo Sportello Unico  "  177                                          
ALLEGATO 10  Modello di avviso per le attivita' produttive                      
dell'avvenuto deposito del SIA                                                  
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione, per le attivita' produttive           
quando                                                                          
  e' attivo lo Sportello Unico, qualora il progetto sia stato gia'              
sottoposto                                                                      
  alla procedura di verifica (screening)  pag.  180                             
ALLEGATO 11  Modello di avviso per le attivita' produttive                      
dell'avvenuto deposito del SIA                                                  
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare                                                                      
  nel Bollettino Ufficiale della Regione quando lo sportello unico              
non sia attivo  "  183                                                          
ALLEGATO 12  Modello di avviso per le attivita' produttive                      
dell'avvenuto deposito del SIA                                                  
  e del relativo progetto definitivo per la procedura di VIA da                 
pubblicare nel                                                                  
  Bollettino Ufficiale della regione quando lo Sportello Unico non              
sia attivo                                                                      
  qualora il progetto sia stato gia' sottoposto alla procedura di               
verifica (screening)  "  186                                                    
ALLEGATO 13  Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del             
relativo progetto                                                               
  definitivo per la procedura di via da pubblicare su un quotidiano             
"  189                                                                          
ALLEGATO 14  Modello di avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del             
relativo progetto                                                               
  definitivo per la procedura di VIA da pubblicare su un quotidiano             
qualora                                                                         
  il progetto sia stato gia' sottoposto alla procedura di verifica              
(screening)  "  192                                                             
ALLEGATO 15  Modello di avviso della decisione relativa alla                    
procedura di verifica                                                           
  (screening) da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione  "           
 195                                                                            
ALLEGATO 16  Modello di avviso della deliberazione relativa alla                
procedura di VIA                                                                
  da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione  "  197                  
ALLEGATO 17  Registro dei progetti sottoposti alla procedura di                 
verifica (screening)                                                            
  e dei relativi esiti  "  199                                                  
ALLEGATO 18  Comunicazioni al Ministero dell'Ambiente  "  200                   
ALLEGATO 19  Facsimile nota indizione della Conferenza di servizi per           
le attivita' produttive  "  215                                                 
ALLEGATO 20  Facsimile nota indizione della Conferenza di servizi per           
le opere pubbliche                                                              
  e di interesse pubblico  "  217                                               
1. PREMESSA                                                                     
La L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dalla L.R. 16 novembre             
2000, n. 35, in materia di Valutazione di impatto ambientale (d'ora             
in avanti LR sulla VIA) non solo rappresenta il formale e necessario            
recepimento nella nostra regione delle Direttive Europee - 85/337/CEE           
e 97/11/CE - in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e            
da' attuazione al conseguente Atto di indirizzo e coordinamento                 
contenuto nel DPR 12 aprile 1996, ma rappresenta un passo deciso                
verso l'approccio preventivo alle problematiche ambientali.                     
Con l'approvazione di questo testo normativo la nostra Regione -                
intesa non solo in senso istituzionale, ma anche e soprattutto come             
insieme sociale ed economico - compie uno dei tanti passi necessari             
per inserirsi pienamente in un ambito europeo. Compie, cioe' uno dei            
passi necessari per essere attenta, ed adeguare i propri strumenti di           
intervento e la propria cultura, alle sfide di concorrenzialita' di             
sistema e di qualita' che selezioneranno le economie e le societa'              
nei prossimi anni. Le tematiche ambientali saranno necessariamente              
parte consistente di questo processo.                                           
La VIA sembra rispondere all'esigenza di rafforzare i tradizionali              
meccanismi di controllo tramite strumenti piu' specificamente                   
preventivi, atti cioe' ad integrare l'insieme delle considerazioni              
ambientali nelle decisioni degli operatori pubblici e privati.                  
La VIA consiste, infatti, nell'obbligo di raccogliere, grazie ad una            
cooperazione tra proponenti, Amministrazioni pubbliche e cittadini,             
l'informazione piu' completa possibile sull'insieme dell'impatto                
ambientale di un intervento ed in quello di valutare l'importanza di            
tali impatti e di esaminare le possibili soluzioni alternative.                 
Queste procedure vanno introdotte nel contesto piu' generale delle              
procedure di decisione e di autorizzazione.                                     
La VIA e' concepita, dunque, in tutti i Paesi - a partire dagli USA e           
dalla CEE - soprattutto come uno strumento di conoscenza e di                   
informazione al servizio sia dei "decisori" privati sia dei centri              
pubblici di decisione. Il suo obiettivo e', da un lato, quello di               
rendere i privati piu' consapevoli degli interessi ambientali                   
meritevoli di una attenta considerazione nella realizzazione di                 
un'opera o di un intervento. Dall'altro, il processo di valutazione             
mira ad informare le autorita' competenti sugli effetti probabili di            
un intervento sull'ambiente prima che sia presa una decisione.                  
Uno dei principali interessi nell'utilizzo di uno strumento del                 
genere risiede nel fatto che esso aggiunge un elemento di                       
flessibilita'. La VIA non mira, infatti, a stabilire nuove norme o              
nuovi vincoli in campo ambientale, quanto ad adeguare le norme                  
esistenti e le misure di protezione necessarie alle condizioni                  
specifiche degli ambiti territoriali interessati, avvalendosi di una            
informazione preventiva e completa.                                             
La VIA rappresenta, inoltre, uno strumento di buona gestione                    
amministrativa. L'informazione e la consultazione preventiva possono,           
infatti, tradursi in una razionalizzazione del processo decisionale             
ed in una riduzione dei tempi di decisione.                                     
1.1 L'ENTRATA IN VIGORE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO               
AMBIENTALE PREVISTA DALLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA DALLA L.R. 35/00            
Il Consiglio regionale ha approvato l'11 ottobre 2000 la L.R. 16                
novembre 2000, n. 35 concernente "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999,           
n. 9 concernente ôDisciplina della procedura di Valutazione                     
dell'impatto ambientale", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della             
Regione n. 168 del 20 novembre 2000.                                            
Con l'approvazione della L.R. 35/00 e' stata data compiuta attuazione           
alle Direttive Europee in materia.                                              
La conseguenza piu' rilevante dell'emanazione della L.R. 35/00                  
consiste, a seguito dell'abrogazione dell'art. 32 della L.R. 9/99,              
nel fatto che dalla data di entrata in vigore di tale legge (5                  
dicembre 2000) diviene obbligatoria:                                            
- l'effettuazione della procedura di verifica (screening)                       
disciplinata dal Titolo II della LR sulla VIA per tutti i progetti              
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla LR sulla VIA;                       
- l'effettuazione della procedura di VIA disciplinata dal Titolo III            
della L.R. 9/99 per tutti i progetti elencati negli:                            
- Allegati A.1, A.2 e A.3;                                                      
- Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora i progetti interessino anche                 
parzialmente aree naturali protette e qualora lo richieda l'esito               
della procedura di verifica (screening).                                        
Cio' comporta che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,            
A.3, B.1, B.2 e B.3, secondo le soglie ivi indicate, successivamente            
alla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5 dicembre 2000) non           
possono essere approvati e realizzati senza che sia stata effettuata            
la procedura di verifica (screening) o la procedura di VIA.                     
1.2 LA LEGGE REGIONALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO                     
AMBIENTALE                                                                      
Le caratteristiche generali LR sulla VIA, che si conforma ai                    
contenuti dell'"Atto di indirizzo e coordinamento" contenuto nel DPR            
12 aprile 1996, sono individuabili in due elementi:                             
a) caratterizzarsi come "legge quadro", che fissa: le finalita' e gli           
obiettivi, gli ambiti di applicazione; le autorita' ed i procedimenti           
di funzionamento, le modalita' di informazione e partecipazione dei             
soggetti interessati, la strutturazione tecnica ed organizzativa;               
b) possedere un carattere di "gradualita' e sperimentalita'",                   
assicurato dal fatto che le procedure di VIA non sono introdotte in             
modo rigido e definitivo, ma sono adattabili alla mutazione delle               
esigenze nel tempo, e soprattutto alle esperienze maturate,                     
attraverso strumenti delegificati, ed in particolare attraverso                 
"Direttive" di attuazione che specificano contenuti e metodologie               
degli Studi di impatto ambientale, nonche' degli elaborati necessari            
per lo svolgimento dello screening (art. 8).                                    
Il testo normativo vede l'introduzione delle tre nuove fasi, ovvero             
dei tre nuovi strumenti operativi, previsti dalla revisione delle               
procedure di VIA contenuta nella Direttiva 97/11/CE e anticipatamente           
recepiti nell'ordinamento italiano con il DPR 12 aprile 1996:                   
a) "screening", cioe' la decisione se le caratteristiche del                    
progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto a                  
criteri predefiniti individuati nella stessa Direttiva, possano                 
produrre un impatto ambientale significativo (artt. 9 e 10). Lo                 
strumento screening riguarda la decisione, presa sullo specifico                
progetto, caso per caso, dall'autorita' competente se deve essere               
effettuato lo svolgimento di una procedura di VIA, a partire dalla              
redazione di un esauriente Studio di impatto ambientale (SIA);                  
b) "scoping", cioe' la fase (prevista all'art. 12) che si attua una             
volta definita la necessita' dello svolgimento di una procedura di              
VIA, al fine di identificare gli argomenti che devono essere                    
considerati nello Studio di impatto ambientale (SIA). Lo strumento              
scoping e' quindi teso ad individuare, in consultazione tra autorita'           
competente e proponente, quali informazioni devono essere fornite               
nello Studio di impatto ambientale (previsto all'art. 11), ed in                
particolare l'individuazione degli impatti ambientali, specialmente             
quelli importanti, i tipi di alternative da considerare, le misure              
per mitigare gli impatti;                                                       
c) "monitoraggio", cioe' la fase di controllo e verifica                        
dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli            
Studi di impatto ambientale, effettuata, dopo la decisione                      
concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o              
intervento (art. 10, comma 1, lett. b) ed art. 17, comma 5).                    
1.2.1 Le definizioni da utilizzare                                              
L'art. 2 della LR sulla VIA fornisce le definizioni da utilizzare ai            
fini della sua applicazione. Esse sono utilizzate anche nel presente            
atto. Si rinvia, quindi, a quanto previsto in tale articolo.                    
1.2.2 L'ambito di applicazione                                                  
La LR sulla VIA individua l'ambito di applicazione delle procedure di           
VIA ai progetti di impianti, opere od interventi elencati in appositi           
allegati alla legge (art. 4). Piu' in specifico viene definito che:             
a) sono soggetti alle procedure di verifica (screening), ai sensi               
degli artt. 9 e 10, i progetti:                                                 
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, che non ricadono, nemmeno             
parzialmente, all'interno di aree naturali protette (art. 4, comma              
1);                                                                             
- di trasformazione ed ampliamento, esclusivamente per le parti non             
ancora autorizzate, dai quali derivino opere, impianti od interventi            
rientranti tra quelli elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2           
e B.3 (art. 4, comma 1);                                                        
- non compresi negli Allegati A.1, A.2, A.3. B.1, B.2 e B.3 qualora             
sia richiesto, su base volontaria, dal proponente (art. 4 comma 3);             
b) sono soggetti alle procedure di VIA, ai sensi degli artt. da 11 a            
18, i progetti:                                                                 
- elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 (art. 4, comma 2);                     
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano, anche                
parzialmente in aree naturali protette (art. 4, comma 2);                       
- elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito            
delle procedure di verifica (screening) (art. 4, comma 2);                      
- compresi negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora sia richiesto, su              
base volontaria, dal proponente (art. 4, comma 3).                              
Gli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3 indicano per ogni                    
tipologia progettuale le soglie dimensionali oltre la quale il                  
progetto e' soggetto alla procedura di verifica (screening) o alla              
procedura di VIA. Laddove negli Allegati non sono indicate soglie               
dimensionali si deve intendere che tutti i progetti appartenenti alla           
specifica tipologia progettuale sono assoggettati alle procedure                
previste dalla LR sulla VIA.                                                    
La LR sulla VIA da' compiuta attuazione sia alla Direttiva 85/337/CEE           
come modificata dalla Direttiva 97/11/CE sia al DPR 12 aprile 1996              
come modificato dal DPCM 3 settembre 1999 (Atto di indirizzo e                  
coordinamento in materia di impatto ambientale), ricomprendendo sia             
tutte le tipologie di progetti in essi elencati, sia le soglie                  
dimensionali previste dal DPR 12 aprile 1996, come modificato dal               
DPCM 3 settembre 1999 (al riguardo si veda l'ALLEGATO 1).                       
a) Le procedure per progetti ricadenti in aree naturali protette                
Si sottolinea che tutti i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2,            
A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano anche solo parzialmente in aree           
naturali protette, sono, in ogni caso, assoggettate alle procedure di           
VIA.                                                                            
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR             
sulla VIA, le soglie dimensionali di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3,           
B.1, B.2 e B.3 qualora i progetti ricadano in aree naturali protette            
sono ridotte del 50%.                                                           
Al fine di facilitare l'individuazione dei casi per i quali anche i             
progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono assoggettati               
direttamente alla procedura di VIA (ai sensi degli artt. da 11 a 18)            
ed in cui applicare il dimezzamento delle soglie dimensionali,                  
nell'ALLEGATO 2 e' riportato l'elenco, alla data odierna, delle Aree            
naturali protette della regione Emilia-Romagna.                                 
Particolare attenzione e approfondimenti specifici dovranno essere              
prestati nel caso i progetti interessino:                                       
- i Siti di Importanza comunitaria (SIC) individuati ai sensi della             
Direttiva 92/43/CEE "Habitat";                                                  
- le Zone di Protezione speciale (ZPS) individuati ai sensi della               
Direttiva 79/409/CEE "Uccelli".                                                 
Si sottolinea, in particolare, che la Direttiva 92/43/CEE prevede sia           
effettuata una "Valutazione di incidenza" per tutti i progetti di               
interventi ed opere che interessano le zone individuate come SIC e              
ZPS. La stessa Direttiva specifica che tale "Valutazione di                     
incidenza" puo' essere effettuata all'interno delle procedure in                
materia di valutazione di impatto ambientale e sostituita da esse.Al            
riguardo e' utile precisare che gli elaborati prescritti per la                 
procedura di verifica (screening) ed il SIA devono in tal caso                  
prestare particolare attenzione ai possibili impatti ambientali                 
relativi agli "habitat" naturali (flora e fauna) e alle zone                    
rilevanti per l'avifauna.                                                       
b) Esclusioni                                                                   
da sottolineare che l'art. 4, comma 8 della LR sulla VIA stabilisce             
che la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA, non             
si applica ai progetti che, ancorche' contenuti negli Allegati A.1,             
A.2 e A.3 e negli Allegati B.1, B.2 e B.3, siano:                               
a) destinati a scopi di difesa nazionale;                                       
b) disposti in via d'urgenza dalle competenti autorita', sia al fine            
di salvaguardare l'incolumita' delle persone e del territorio da                
pericoli imminenti, sia in seguito a calamita' per le quali sia stato           
dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24             
febbraio 1992, n. 225 e della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.                       
c) Incrementi di soglie                                                         
inoltre utile sottolineare come la LR sulla VIA ha utilizzato la                
facolta' concessa alle Regioni dall'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile           
1996 (incremento o decremento delle soglie fino ad un massimo del               
30%), e quindi abbia compiuto la scelta di aumentare le soglie                  
dimensionali dei progetti contenuti negli Allegati B.1, B.2 e B.3,              
per riconoscere la correttezza della localizzazione (uno degli                  
elementi fondamentali dell'Allegato D, identico nelle Direttive                 
Europee, nel DPR 12 aprile 1996 e nella LR sulla VIA) di progetti di            
nuove attivita' produttive che si insediano in:                                 
a) aree industriali ecologicamente attrezzate che saranno individuate           
nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98; in tal caso e'                  
stabilito un incremento del 30% delle soglie dimensionali (art. 4,              
comma 6, lett. a));                                                             
b) aree industriali esistenti, dotate delle infrastrutture e degli              
impianti atti a garantire la tutela della salute, della sicurezza e             
dell'ambiente, che saranno individuate entro un anno dalle Province             
su proposta dei Comuni; in tal caso e' stabilito un incremento del              
20% delle soglie dimensionali (art. 4, comma 7).                                
Questa scelta ha, con tutta evidenza, la finalita', di notevole                 
rilievo anche ai fini della pianificazione territoriale ed                      
urbanistica, di incentivare la localizzazione delle attivita'                   
produttive in aree industriali adeguatamente attrezzate e                       
specificamente individuate.                                                     
Le soglie dimensionali sono inoltre incrementate del 30% per i                  
progetti di trasformazione od ampliamenti di attivita' produttive che           
abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del Regolamento               
CEE/1836/93 e successive modifiche ed integrazioni.                             
d) Individuazione procedure e relative autorita' competenti                     
Particolare attenzione va posta alla corretta individuazione della              
procedura da applicare e della relativa competenza (Procedura di VIA            
di competenza del Ministero dell'Ambiente; Procedura di verifica                
(screening) di competenza di Regione, Provincia o Comune; Procedura             
di VIA di competenza di Regione, Provincia o Comune) ai sensi delle             
vigenti disposizioni normative. Infatti, in alcuni casi i progetti              
sono assoggettati a procedure e ad autorita' differenti solo in                 
ragione di una loro differente qualificazione o di una differente               
soglia dimensionale.                                                            
Ad esempio: le autostrade sono assoggettate alla procedura di VIA di            
competenza del Ministero dell'Ambiente; le strade extraurbane                   
secondarie a carattere regionale sono assoggettate a procedura di               
verifica (screening) di competenza della Regione; le strade                     
extraurbane secondarie (da intendersi come tutte le strade                      
extraurbane secondarie che non sono di carattere regionale) sono                
assoggettate a procedura di verifica (screening) di competenza della            
Provincia.                                                                      
Ancora ad esempio: gli elettrodotti sopra i 150 kV e con tracciato              
superiore a 15 km sono assoggettati alla procedura di VIA di                    
competenza del Ministero dell'Ambiente; gli elettrodotti sopra i 100            
kV e con tracciato superiore a 10 km sono assoggettati alla procedura           
di VIA di competenza della Provincia; gli elettrodotti sopra i 100 kV           
e con tracciato superiore a 3 km sono assoggettati alla procedura di            
verifica (screening) di competenza della Provincia.                             
Appare dunque necessario verificare in ogni caso la corretta                    
appartenenza di una tipologia progettuale agli elenchi che                      
individuano la fattispecie di procedura nonche' la autorita'                    
competente.                                                                     
A tal fine in ALLEGATO 1 e' riportata una tabella contenente la                 
comparazione delle tipologie progettuali sottoposte alle differenti             
procedure e che consente l'individuazione della autorita' competente.           
Si ricorda che, entro breve tempo, ai sensi dell'art. 71 del                    
DLgs112/98, una parte dei progetti attualmente assoggettati alla                
procedura di VIA di competenza del Ministero dell'Ambiente sono                 
destinati, con apposito decreto, ad essere conferiti alla competenza            
della Regione, che con apposita delibera del Consiglio regionale, ai            
sensi dell'art. 31 della LR sulla VIA provvedera' a modificare                  
conseguentemente gli Allegati A.1, A.2 e A.3.                                   
e) La disciplina specifica per "Cave e torbiere"                                
Per le cave e torbiere ricomprese negli Allegati A.3 e B.3 vanno                
fornite alcune specifiche indicazioni particolari.                              
Infatti l'art. 30 della LR sulla VIA, al comma 3, stabilisce che a              
decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 35/00 (5                   
dicembre 2000) sono abrogati i piani particolareggiati, previsti                
dall'art. 8 e dall'art. 7, comma 2, lett. b) della L.R. 17/91 e                 
successive modifiche e integrazioni, per le attivita' estrattive                
sottoposte alle procedure in materia di impatto ambientale.                     
Occorre qui ricordare che tali piani particolareggiati, nelle                   
disposizioni legislative abrogate, possedevano i contenuti, definiti            
dall'art. 8 della L.R. 17/91 e successive modifiche e integrazioni,             
peculiari di una valutazione di impatto ambientale. Infatti la                  
previsione di tali piani particolareggiati fu introdotta per valutare           
approfonditamente, in un procedimento ad evidenza pubblica, l'impatto           
ambientale delle attivita' estrattive, anche prima che fosse                    
compiutamente recepita la normativa comunitaria in materia di impatto           
ambientale.                                                                     
La disposizione abrogativa contenuta nel citato art. 30 della LR                
sulla VIA ha, con tutta evidenza, la finalita' di evitare che la                
stessa materia fosse esaminata piu' volte in procedimenti distinti              
temporalmente, uno dei quali - le procedure in materia di valutazione           
dell'impatto ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla                
normativa europea.                                                              
Tenendo conto delle finalita' e degli specifici contenuti di tali               
piani particolareggiati per le attivita' estrattive, lo stesso art.             
30 della LR sulla VIA detta una specifica disciplina per i piani                
particolareggiati delle attivita' estrattive.                                   
Tale disciplina dispone che e' fatta salva la possibilita' di                   
concludere, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 17/91 e              
successive modifiche e integrazioni, il procedimento di approvazione            
dei:                                                                            
- Piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa              
pubblica adottati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.             
35/00 (5 dicembre 2000);                                                        
- Piani particolareggiati delle attivita' estrattive di iniziativa              
privata presentati antecedentemente all'entrata in vigore della L.R.            
35/00 (5 dicembre 2000).                                                        
Questa specifica disciplina implica che per le attivita' estrattive             
per le quali e' in corso il procedimento di approvazione del piano              
particolareggiato, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni ad              
esso inerenti, ai sensi della L.R. 17/91, non e' necessario                     
l'assoggettamento alle procedure di verifica (screening) o alla                 
procedura di VIA, in quanto la valutazione dell'impatto ambientale di           
tali attivita' e' ritenuta assolta, in ragione delle loro finalita',            
contenuti e modalita' procedurali, all'interno dei procedimenti                 
riguardanti l'approvazione dei piani particolareggiati stessi.                  
f) Il coordinamento con la relazione sulla compatibilita' ambientale            
e paesaggistica degli elettrodotti prevista dall'art. 2, comma 7                
della L.R. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni                         
L'art. 2, comma 7 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 recante "Norme             
in materie di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150           
mila volts. Delega di funzioni amministrative" e successive modifiche           
ed integrazioni, prevede che, per tutti gli impianti e le opere                 
soggetti ad autorizzazione, le domande siano corredate di una                   
relazione sulla compatibilita' ambientale e paesaggistica.                      
La LR sulla VIA prevede che gli elettrodotti aerei esterni con                  
tensione nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 3 km               
siano sottoposti (All. B.2., punto B.2.7) alla procedura di verifica            
(screening) e che gli elettrodotti aerei esterni con tensione                   
nominale superiore a 100 kV e tracciati superiori a 10 km siano                 
sottoposti (All. A.2., punto A.2.11) alla procedura di VIA.                     
Le finalita' di entrambe le disposizioni normative sono, con tutta              
evidenza, identiche. Al fine di evitare che la stessa materia sia               
esaminata piu' volte in procedimenti distinti temporalmente, uno dei            
quali - le procedure in materia di valutazione dell'impatto                     
ambientale - obbligatorio in ogni caso in base alla normativa                   
europea, e' necessario che le procedure per le autorizzazioni di                
opere elettriche e quelle relative alla VIA siano coordinate.                   
Per gli elettrodotti aerei esterni sottoposti alle procedure previste           
dalla LR sulla VIA, gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 7               
della L.R. 10/93 e successive modifiche, sono ricompresi ed assolti             
all'interno delle predette procedura di verifica (screening) o                  
procedura di VIA.                                                               
1.2.3 L'individuazione delle autorita' competenti                               
La LR sulla VIA (art. 5) individua le autorita' competenti ad                   
effettuare le procedure di VIA relative a progetti di impianti, opere           
o interventi imputando alla Regione, alle Province, ed ai Comuni,               
territorialmente competenti l'effettuazione delle procedure per le              
tipologie di opere ed interventi suddivisi in una triplice                      
ripartizione, sia per quanto riguarda l'Allegato A (relativo ai                 
progetti sottoposti direttamente alle procedure di VIA) sia per                 
quanto riguarda l'Allegato B (relativo ai progetti assoggettati alla            
procedura di verifica (screening), che ha lo scopo di decidere se               
sottoporli alla ulteriore procedura di VIA).                                    
Al fine di facilitare la corretta individuazione dell'autorita'                 
competente nella tabella costituente l'ALLEGATO 3 e' riportato, in              
schema, il riparto delle competenze.                                            
1.2.4 L'articolazione delle procedure                                           
La LR sulla VIA, quindi, articola le procedure in materia di impatto            
ambientale come segue.                                                          
a) Procedura di verifica (screening):                                           
1) effettuazione (artt. 9 e 10) delle procedure di verifica                     
(screening) per i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2, B.3 che            
non ricadono all'interno di aree naturali protette, volta ad assumere           
la decisione se deve essere effettuato lo svolgimento di una                    
procedura di VIA;                                                               
2) la procedura di verifica (screening) e' ad evidenza pubblica;                
3) essa e' attivata con la presentazione del progetto preliminare e             
di una relazione sulla individuazione degli impatti ambientali e                
sulla conformita' alle previsioni in materia urbanistica, ambientale            
e paesaggistica, da parte del proponente;                                       
4) tali elaborati sono depositati per 30 giorni presso l'autorita'              
competente ed i Comuni interessati (e ne viene dato avviso nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione), entro i quali chiunque puo'                
prenderne visione e presentare osservazioni scritte;                            
5) la procedura di verifica (screening) si conclude entro 60 giorni             
con la decisione di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA,                
eventualmente con prescrizioni per la mitigazione degli impatti,                
oppure con la decisione di assoggettamento del progetto alla                    
ulteriore procedura di VIA. Va sottolineato che, in caso di scadenza            
del termine di 60 giorni, il progetto si intende in ogni caso escluso           
dall'ulteriore procedura di VIA. Va sottolineato, inoltre, che le               
eventuali prescrizioni contenute nella decisione sono vincolanti per            
il proponente che deve conformare ad esse il progetto e sono                    
vincolanti per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,             
concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi               
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto.               
b) Procedura di VIA:                                                            
1) svolgimento (art. 12) facoltativo, a richiesta del proponente,               
della fase preliminare di definizione dei contenuti del SIA                     
(scoping), per i progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3,               
negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di aree              
naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda           
l'esito della procedura di verifica (screening);                                
2) elaborazione (art. 11), a cura del proponente, pubblico o privato,           
del SIA, per gli stessi progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e             
A.3, negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora ricadano all'interno di              
aree naturali protette e negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo               
richieda l'esito della procedura di verifica (screening);                       
3) attivazione (artt. 14 e 15) delle procedure per la informazione e            
la consultazione delle Amministrazioni pubbliche, delle associazioni            
e dei soggetti interessati.  La procedura di VIA e' attivata con la             
presentazione del progetto definitivo e del relativo SIA.  Tali                 
elaborati sono depositati per 45 giorni presso la Regione, le                   
Province ed i Comuni interessati.  L'annuncio dell'avvenuto deposito            
viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione (dalla data             
di questa pubblicazione decorrono tutti termini della procedura) e su           
un quotidiano.  Entro il termine del deposito (45 giorni) chiunque              
puo' prendere visione degli elaborati e puo' presentare osservazioni            
scritte. I termini relativi al deposito ed alla presentazione di                
osservazioni sono ridotti a 30 giorni per i progetti preliminarmente            
sottoposti alla procedura di verifica (screening). Le osservazioni              
devono essere inviate dall'autorita' competente al proponente che ha            
la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni. Di notevole                  
rilievo e', inoltre, la previsione della possibilita' di promuovere             
istruttorie pubbliche per fornire una completa informazione ed                  
acquisire elementi di giudizio;                                                 
4) effettuazione (artt. 14 e 18) di una istruttoria tecnica                     
sull'impatto ambientale del progetto, in collaborazione con le                  
Amministrazioni interessate ed in contraddittorio con il proponente.            
L'istruttoria tecnica ha il suo momento centrale di svolgimento nella           
Conferenza di servizi. L'ufficio competente dell'autorita' competente           
ha la responsabilita' di predisporre, entro 60 giorni, un rapporto              
sull'impatto ambientale, che viene inviato alle Amministrazioni                 
competenti convocate alla Conferenza di servizi nonche' al proponente           
che ha la facolta' di inviare le proprie controdeduzioni o richiedere           
di essere sentito dalla Conferenza di servizi;                                  
5) attivazione (art. 18) del coordinamento e della semplificazione              
delle procedure autorizzative, attraverso la convocazione di una                
Conferenza di servizi.  La Conferenza di servizi deve essere                    
convocata dall'autorita' competente entro 10 giorni. La Conferenza di           
servizi e' finalizzata sia a compiere l'esame e l'istruttoria tecnica           
del progetto sia ad assumere le decisioni. Il termine per                       
l'ultimazione dei lavori della Conferenza di servizi e' stabilito               
dalla legge in 100 giorni. Tale termine e' ridotto a 85 giorni per i            
progetti preliminarmente sottoposti alla procedura di verifica                  
(screening);                                                                    
6) formulazione da parte dell'autorita' competente (artt. 16 e 17)              
della deliberazione in merito alla Valutazione di impatto ambientale,           
che ricomprende e sostituisce tutte le autorizzazioni acquisite in              
Conferenza di servizi. Il termine per l'assunzione della                        
deliberazione e' stabilito dalla legge in 120 giorni.  Tale termine             
e' ridotto a 105 giorni per i progetti preliminarmente sottoposti               
alla procedura di verifica (screening). Va sottolineato che l'atto              
finale contenente la Valutazione di impatto ambientale (art. 17), in            
sintonia sia con la Direttiva 85/337/CEE, come specificata dalla                
Direttiva 97/11/CE, sia con l'"Atto di indirizzo e coordinamento"               
(DPR 12 aprile 1996), ha carattere provvedimentale. Infatti l'art. 2            
della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla Direttiva 97/11/CE,           
dispone che deve essere prevista una autorizzazione ed una                      
valutazione dell'impatto per i progetti, indicati nelle stesse                  
Direttive, per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (in            
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro                    
ubicazione), prima del rilascio dell'autorizzazione necessaria alla             
realizzazione del progetto.  In sostanza, l'atto che conclude                   
positivamente la procedura puo' contenere prescrizioni per la                   
realizzazione ed il monitoraggio dell'impianto, opera o intervento,             
mentre l'esito negativo della VIA preclude la realizzazione                     
dell'impianto, opera o intervento;                                              
7) attivazione del monitoraggio (art. 17, comma 5) sulla                        
realizzazione dell'opera o intervento.                                          
Al fine di facilitare la comprensione dell'articolazione della                  
procedura di verifica (screening) e della procedura di VIA di seguito           
si forniscono alcuni schemi sinottici.                                          
Lo schema della procedura di verifica (screening) e' specificato in             
figura 1 o 2, a seconda che si tratti di opere pubbliche o                      
d'attivita' produttive.                                                         
Gli schemi della procedura di VIA e dell'eventuale fase di                      
definizione dei contenuti del SIA (scoping) sono specificati nelle              
figure 3 e 4, a seconda che si tratti di opere pubbliche o                      
d'attivita' produttive.                                                         
Lo schema della fase finale di monitoraggio e' indicato in figura 5.            
(segue allegato fotografato)                                                    
1.2.5 Coordinamento, integrazione e semplificazione delle procedure             
Per le attivita' produttive e' innanzitutto previsto (artt. 6, 17 e             
18) il raccordo con lo "Sportello unico" per le attivita' produttive            
istituito dall'art. 23 e seguenti del DLgs 112/98. Infatti e' lo                
Sportello unico, in attuazione di quanto previsto dal DPR 447/98, ad            
attivare la procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA,            
ad acquisire le relative decisioni e deliberazioni e a concludere il            
procedimento di autorizzazione all'insediamento dell'attivita'                  
produttiva.                                                                     
inoltre previsto (art. 17) che l'atto contenente la Valutazione di              
impatto ambientale (VIA) positiva comprende e sostituisce:                      
a) per le attivita' produttive tutte le autorizzazioni e gli atti di            
assenso comunque denominati in materia di tutela ambientale e                   
paesaggistico-territoriale, di competenza della Regione, della                  
Provincia, del Comune, dell'Ente di gestione di area protetta                   
naturale regionale (art. 17, comma 1);                                          
b) per le opere pubbliche o di interesse pubblico tutte le intese, le           
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta,             
gli assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del              
progetto (art. 17, comma 2).                                                    
Il coordinamento integrazione e semplificazione delle procedure e dei           
relativi atti autorizzatori e' disposta direttamente dalla LR sulla             
VIA per i progetti sottoposti alla Procedura di VIA.                            
La previsione di una specificazione delle autorizzazioni e degli atti           
di assenso comunque denominati ricompresi nella valutazione di                  
impatto ambientale (VIA) positiva all'interno delle Direttive                   
previste dall'art. 8 ha, con tutta evidenza, un mero contenuto                  
ricognitivo.                                                                    
Le norme contenute nell'art. 17 della LR sulla VIA in merito al                 
coordinamento integrazione e semplificazione delle autorizzazioni e             
degli atti di assenso comunque denominati ricompresi nella                      
valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva trovano quindi                 
applicazione anche in assenza di tali direttive.                                
1.2.6 Procedure interregionali e sovraregionali                                 
La LR sulla VIA disciplina i casi di procedure con impatti ambientali           
interregionali (art. 19), e transfrontalieri (art. 21), nonche' le              
modalita' di espressione dei pareri della Regione alle procedure di             
VIA condotte nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente           
(art. 20).                                                                      
a) Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali                 
La LR sulla VIA (art. 19) disciplina due casi.                                  
Il primo caso concerne i progetti assoggettati alla procedura di                
verifica (screening) o alla procedura di VIA localizzati sul                    
territorio di piu' regioni.                                                     
In questo caso la competenza e' assegnata alla Regione (in quanto il            
progetto interessa in ogni caso il territorio di piu' province).                
La legge stabilisce che la Giunta regionale delibera la valutazione             
di impatto ambientale (VIA) o la decisione in merito alla procedura             
di verifica (screening) d'intesa con le Regioni cointeressate,                  
ovviamente nel rispetto delle norme procedimentali stabilite per le             
procedure.                                                                      
Il secondo caso riguarda i progetti assoggettati alla procedura di              
verifica (screening) o alla procedura di VIA che possono avere                  
impatti rilevanti sull'ambiente di altre regioni confinanti.                    
In questo caso la LR sulla VIA disciplina differentemente la                    
procedura di verifica (screening) e la procedura di VIA.                        
Per quanto concerne la procedura di verifica (screening) la legge non           
stabilisce alcun obbligo particolare: viene confermata la procedura             
ordinaria; le Regioni e le altre Amministrazioni pubbliche confinanti           
possono, come quelle emiliano-romagnole, presentare osservazioni ed             
essere consultate dalla autorita' competente.    Per quanto concerne            
la procedura di VIA la legge stabilisce che l'autorita' competente              
(Regione, Provincia o Comune) deve informare le Regioni interessate:            
essa inoltre deve convocare le altre Regioni interessate alla                   
Conferenza di servizi ed acquisirne il parere nell'ambito della                 
Conferenza di servizi stessa.                                                   
b) Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri               
Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) o            
alla procedura di VIA che possono avere impatti rilevanti                       
sull'ambiente di un altro Stato, la LR sulla VIA (art. 21) stabilisce           
che l'autorita' competente (Regione, Provincia o Comune) deve                   
provvedere ad informare il Ministero dell'Ambiente affinche'                    
quest'ultimo compia gli obblighi (informazione delle autorita' e dei            
cittadini dello Stato interessato, acquisizione del parere di tale              
Stato; informare la Commissione Europea) stabiliti dalla "Convenzione           
sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto                        
transfrontaliero" stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata            
dallo Stato Italiano con la Legge 640/94.                                       
Concretamente, nella nostra regione, data la sua localizzazione                 
geografica, i casi di progetti con un potenziale impatto ambientale             
transfrontaliero sono rari; essi si concentrano sui progetti                    
localizzati in prossimita' della Repubblica di San Marino.                      
c) Progetti sottoposti alla procedura di VIA di competenza statale              
La LR sulla VIA dispone (art. 20) che il parere della Regione                   
previsto per i progetti sottoposti alla procedura, di competenza del            
Ministero dell'Ambiente, relativa alla pronuncia di compatibilita'              
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 sia espresso dalla           
Giunta regionale.                                                               
La legge stabilisce inoltre che la Giunta regionale nell'ambito del             
procedimento finalizzato ad esprimere il parere in merito alla                  
pronuncia di compatibilita' ambientale puo' promuovere consultazioni            
ed istruttorie pubbliche con le Amministrazioni, le associazioni ed i           
soggetti interessati.                                                           
Si ricorda che l'art. 2, comma 1 della LR sulla VIA, fornisce precise           
indicazioni: al riguardo si veda il paragrafo 1.4.1.                            
Per l'effettuazione della istruttoria pubblica si rinvia a quanto               
indicato nel successivo paragrafo 2.1.8.                                        
inoltre disposto che la Giunta regionale per esprimere tale parere,             
deve acquisire il parere delle Province e dei Comuni interessati, che           
devono esprimere il loro parere entro 60 giorni dal ricevimento degli           
elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura in materia             
di impatto ambientale di competenza statale. Trascorso tale termine             
la Giunta regionale puo' deliberare anche in assenza dei pareri delle           
Province e dei Comuni interessati.                                              
La LR sulla VIA stabilisce inoltre, al fine di consentire                       
l'espressione di tale parere, che il proponente deve inviare alle               
Province e Comuni interessati gli elaborati prescritti per                      
l'effettuazione della procedura in materia di impatto ambientale di             
competenza statale.                                                             
1.2.7 Monitoraggio, vigilanza e controllo                                       
La LR sulla VIA disciplina, all'art. 22, le modalita' di                        
effettuazione del monitoraggio e all'art. 24, i casi e le modalita'             
di effettuazione della vigilanza e dell'irrogazione di sanzioni.                
1.2.8 Controllo sostitutivo                                                     
Di notevole rilievo sono le norme relative al controllo sostitutivo,            
previste all'art. 23. Esse prevedono che in caso di inadempienza o              
ritardo nel deliberare la valutazione di impatto ambientale (VIA) da            
parte dell'Autorita' competente si applichino le seguenti attivita'             
sostitutive:                                                                    
- in caso di progetti relativi alle attivita' produttive lo sportello           
unico provvede, ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/98, cioe' con le               
procedure ivi previste (commi 3, 4, 5, 6 e 7), alla convocazione di             
una Conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della              
Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;                            
- in caso di progetti relativi ad opere pubbliche si applicano i                
principi generali della legislazione regionale in materia di poteri             
sostitutivi nei confronti degli Enti locali, delineando, in sostanza,           
la sostituzione della Regione all'ente inadempiente (art. 16, L.R.              
3/99).                                                                          
Lo stesso art. 23 prevede che qualora la Provincia o il Comune non              
convochi la Conferenza di servizi entro il termine di 10 giorni dalla           
pubblicazione dell'avviso di deposito nel Bollettino Ufficiale della            
Regione, previsto dall'art. 18, comma 1, la Regione Emilia-Romagna,             
tramite il dirigente competente in materia di valutazione di impatto            
ambientale, invita l'autorita' competente inadempiente a provvedere             
entro un termine non superiore a 15 giorni.                                     
Nel caso permanga l'inadempienza oltre il termine assegnato, la                 
Conferenza di servizi prevista dall'art. 18 della LR sulla VIA e'               
convocata dalla Regione.                                                        
L'autorita' competente provvede allo svolgimento della Conferenza di            
servizi, anche nel caso essa sia stata convocata dalla Regione.                 
In caso di inadempienza o ritardo nel deliberare la valutazione di              
impatto ambientale (VIA) da parte dell'Autorita' competente si                  
applicano le procedure piu' sopra ricordate.                                    
1.2.9 Sistema informativo, modifiche degli allegati                             
La LR sulla VIA prevede una serie di disposizioni tese ad assicurare            
un buon andamento delle procedure; ad esempio: il raccordo con il               
sistema informativo (art. 25); l'organizzazione di corsi di                     
formazione ed aggiornamento professionale (art. 27) rivolti sia ai              
dipendenti delle Autorita' competenti sia ai tecnici estensori dei              
SIA; le disposizioni abrogative ed interpretative (art. 30).                    
Di rilievo e', inoltre, la previsione (art. 26) secondo la quale la             
Giunta regionale presenta al Consiglio annualmente una relazione                
sulla attuazione della legge, formulando proposte finalizzate in                
particolare alle modifiche, in via amministrativa, degli Allegati al            
testo normativo (art. 31) che il Consiglio puo' adottare, in                    
particolare, per quanto riguarda:                                               
- l'incremento o diminuzione (fino ad un massimo del 30%) delle                 
soglie dimensionali dei progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e             
B.3, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del DPR 12 aprile 1996;                      
- l'esclusione dalle procedure di verifica (screening) dei progetti             
elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 che non ricadano in aree                 
naturali protette, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del DPR 12 aprile             
1996.                                                                           
1.2.10 Spese istruttorie                                                        
Cosi' come di rilievo e' la previsione (art. 28) che le spese                   
istruttorie sono a carico del proponente in misura comunque non                 
superiore allo 0,05% del valore dell'opera.                                     
2. PRIME INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA LR SULLA VIA                        
Nel presente capitolo si forniscono prime indicazioni e strumenti               
operativi per facilitare l'attuazione della LR sulla VIA, fermo                 
restando che con Direttive saranno forniti indirizzi piu' dettagliati           
per l'attuazione delle procedure previste dalla LR sulla VIA.                   
Preliminarmente si informa che la Regione Emilia-Romagna, come                  
previsto dall'art. 5 della LR sulla VIA, ha gia' da tempo provveduto            
ad istituire il Servizio, cui e' affidata la cura di tutte le                   
attivita' inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale            
di competenza regionale.                                                        
Tale Servizio e' il "Servizio Valutazione impatto e Promozione                  
sostenibilita' ambientale" incardinato nella Direzione generale                 
Ambiente della Regione. Esso ha sede in via dei Mille 21, 40121                 
Bologna. Il numero di telefono e': 051 - 6396911. Il fax e': 051 -              
6396990. L'e mail e': via¹regione.emilia-romagna.it.                            
2.1 EMANAZIONE DELLE DIRETTIVE                                                  
La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della LR sulla VIA,           
deve emanare Direttive vincolanti. Esse devono essere pubblicate nel            
Bollettino Ufficiale della Regione e riguardano i seguenti elementi:            
a) modalita' e criteri di attuazione relativi a: - procedura di                 
verifica (screening) di cui al Titolo II; - procedura di VIA di cui             
al Titolo III; - procedure per progetti con impatti ambientali                  
interregionali previste all'art. 19; - procedure di cui all'art. 20             
per la partecipazione della Regione alle procedure di competenza del            
Ministero dell'Ambiente; - procedure per progetti con impatti                   
ambientali transfrontalieri di cui all'art. 21;                                 
b) contenuti e metodologie relativi alla predisposizione, per ogni              
tipologia di progetto, di: - elaborati (relazione relativa alla                 
individuazione e valutazione degli impatti ambientali, relazione                
sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia                       
urbanistica, ambientale e paesaggistico) relativi alla procedura di             
verifica (screening); - studio di impatto ambientale (SIA);                     
c) specificazione, per ogni tipologia di progetto, delle                        
autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati ricompresi           
nella valutazione di impatto ambientale positiva ai sensi dell'art.             
17, commi 1 e 2. Questa specificazione ha natura ricognitiva: in ogni           
caso l'effetto di coordinamento, integrazione e semplificazione delle           
procedure nell'ambito della Conferenza di servizi si produce per                
tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati               
necessari per ogni progetto come stabilito nella LR sulla VIA;                  
d) specificazione dei casi e delle modalita' di autocertificazione di           
stati di fatto e di possesso di requisiti;                                      
e) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2, e             
B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in                
relazione agli elementi indicati nell'Allegato D.                               
Le Direttive sono in corso di predisposizione ed entro breve tempo ne           
e' prevista la loro approvazione e divulgazione. Esse saranno emanate           
tenendo conto della rilevanza del progetto e del relativo impatto               
ambientale e delle priorita' stabilite nell'ordine del giorno                   
deliberato dal Consiglio regionale in occasione dell'approvazione               
della L.R. 9/99.                                                                
Queste Direttive si articoleranno in:                                           
a) una prima direttiva, generale ed unitaria, rivolta a tutti i                 
possibili soggetti coinvolti, che specifichera' modalita' e criteri             
di attuazione delle procedure sopra ricordate (da utilizzare in modo            
integrato con le direttive specifiche per singola tipologia                     
progettuale);                                                                   
b) una serie di direttive, ognuna specifica per singola tipologia               
progettuale. Esse, con una impostazione metodologica unitaria, si               
configureranno come linee guida rivolte in particolare ai soggetti              
che predisporranno gli elaborati relativi alla procedura di verifica            
(screening) e lo studio di impatto ambientale (SIA) ed ai funzionari            
che li valuteranno. Ogni direttiva conterra': - linee guida,                    
specifiche per singola tipologia progettuale elencata negli Allegati            
B.1, B.2 e B.3, relative agli elaborati (relazione relativa alla                
individuazione e valutazione degli impatti ambientali, relazione                
sulla conformita' del progetto alle previsioni in materia                       
urbanistica, ambientale e paesaggistico) previsti per la procedura di           
verifica (screening). Tali linee guida sono strutturate in specifiche           
"chek list", che puntano a non trascurare alcun elemento rilevante              
per la individuazione degli impatti ambientali attesi e ad                      
evidenziarne il peso relativo; - linee guida, specifiche per singola            
tipologia progettuale elencata negli Allegati A.1, A.2 e A.3 e negli            
Allegati B.1, B.2 e B.3 relative allo studio di impatto ambientale              
(SIA). Tali linee guida sono strutturate in specifiche "chek list",             
che elencano gli elaborati necessari per la individuazione e la                 
valutazione degli impatti ambientali attesi ed individuano altresi'             
ulteriori elaborati che, caso per caso, possono essere ritenuti                 
necessari.                                                                      
In attesa dell'emanazione delle Direttive, ai sensi di quanto                   
disposto dagli artt. 9, comma 1, 10, comma 1, e 11, comma 1 della LR            
sulla VIA occorre fare riferimento:                                             
- per la predisposizione degli elaborati previsti per l'effettuazione           
della procedura di verifica (screening) a quanto indicato alle                  
lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 9 tenendo conto degli                 
elementi indicati nell'Allegato D;                                              
- per la predisposizione del SIA e l'effettuazione della procedura di           
VIA agli elementi contenuti nell'Allegato C.                                    
2.2 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE           
DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING)                                                                     
L'art. 9, comma 3 della LR sulla VIA prevede che nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione sia pubblicato l'avviso dell'avvenuto                   
deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della                   
procedura di verifica (screening).                                              
Lo stesso articolo specifica che tale avviso deve contenere:                    
- l'oggetto del progetto;                                                       
- la localizzazione del progetto;                                               
- il proponente;                                                                
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.                          
Le pubblicazioni dell'"Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati            
per la procedura di verifica (screening)" sono effettuate:                      
- per le opere pubbliche, a cura del proponente (come stabilito                 
dall'art. 7, comma 2);                                                          
- per le attivita' produttive, a cura dello sportello unico (come               
stabilito anche dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed             
operante, che provvedera' a darne informazione all'autorita'                    
competente. Qualora lo sportello unico non sia istituito operante le            
pubblicazioni sono a cura dell'autorita' competente.                            
Si ricorda, inoltre, che il deposito degli elaborati, ai sensi della            
LR sulla VIA, e' effettuata per:                                                
- 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di verifica              
(screening) (art. 9, comma 4).                                                  
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimenti,              
per le opere pubbliche, la pubblicazione, a cura del proponente, nel            
Bollettino Ufficiale della Regione deve essere conforme al modello              
allegato alla presente circolare:                                               
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di            
verifica (screening)" - ALLEGATO 4.                                             
Per le attivita' produttive la pubblicazione, a cura dello sportello            
unico, laddove esso sia istituito ed operante, nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione deve essere conforme al modello allegato alla           
presente circolare:                                                             
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di            
verifica (screening)" - ALLEGATO 5;                                             
Va tenuto presente che, per le attivita' produttive, nel caso lo                
sportello unico non sia istituito ed operante, la pubblicazione nel             
Bollettino Ufficiale della Regione va effettuata a cura                         
dell'autorita' competente e deve essere conforme al modello allegato            
alla presente circolare:                                                        
- "Avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di            
verifica (screening)" - ALLEGATO 6;                                             
Il proponente, lo sportello unico ovvero l'autorita' competente                 
provvedera' ad inviare tempestivamente al Bollettino Ufficiale della            
Regione numero 2 copie, in cartaceo, dell'avviso opportunamente                 
predisposto dal proponente secondo i modelli riportati                          
rispettivamente negli Allegati 4, 5 o 6.                                        
Si ricorda che le pubblicazioni di tali avvisi, ai sensi dell'art.              
25, comma 3 della LR sulla VIA, sono gratuite.                                  
2.3 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE           
E SU UN QUOTIDIANO DEGLI "AVVISI DI AVVENUTO DEPOSITO" PER LA                   
PROCEDURA DI VIA                                                                
L'art. 14, comma 2 della LR sulla VIA prevede che nel Bollettino                
Ufficiale della Regione sia pubblicato l'avviso dell'avvenuto                   
deposito dello Studio di impatto ambientale (SIA) e del relativo                
progetto definitivo.                                                            
Lo stesso articolo specifica che tale avviso deve contenere:                    
- l'oggetto del progetto;                                                       
- la localizzazione del progetto;                                               
- il proponente;                                                                
- una sommaria descrizione del progetto;                                        
- l'indicazione dei luoghi e dei termini del deposito.                          
Le pubblicazioni dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del              
relativo progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di            
VIA sono effettuate:                                                            
- per le opere pubbliche, a cura del proponente (come stabilito                 
dall'art. 7, comma 2);                                                          
- per le attivita' produttive, a cura dello sportello unico (come               
stabilito anche dall'art. 6, comma 2) laddove esso sia istituito ed             
operante, che provvedera' a darne informazione all'autorita'                    
competente. Qualora lo sportello unico non sia istituito operante le            
pubblicazioni sono a cura dell'autorita' competente.                            
Si ricorda, inoltre, che il deposito degli elaborati, ai sensi della            
LR sulla VIA, e' effettuata per:                                                
- 45 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di VIA (art.             
15, comma 1);                                                                   
- 30 giorni per i progetti assoggettati alla procedura di VIA qualora           
siano stati precedentemente gia' assoggettati alla procedura di                 
verifica (screening) (art. 15, comma 1, ultimo periodo).                        
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tali adempimenti,              
per le opere pubbliche, la pubblicazione, a cura del proponente, nel            
Bollettino Ufficiale della Regione deve essere conforme ai modelli              
allegati alla presente circolare e precisamente:                                
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 7;            
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i                   
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla                 
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 8.                                 
Per le attivita' produttive la pubblicazione, a cura dello sportello            
unico, laddove esso sia istituito ed operante, nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione deve essere conforme ai modelli allegati alla           
presente circolare e precisamente:                                              
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 9;            
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i                   
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla                 
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 10.                                
Va tenuto presente che, per le attivita' produttive, nel caso lo                
sportello unico non sia istituito ed operante, la pubblicazione nel             
Bollettino Ufficiale della Regione va effettuata a cura                         
dell'autorita' competente e deve essere conforme ai modelli allegati            
alla presente circolare e precisamente:                                         
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 11;           
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i                   
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla                 
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 12.                                
Il proponente, lo sportello unico ovvero l'autorita' competente                 
provvedera' ad inviare tempestivamente al Bollettino Ufficiale della            
Regione numero 2 copie, in cartaceo, dell'avviso opportunamente                 
predisposto dal proponente secondo i modelli riportati                          
rispettivamente negli Allegati 7, 8, 9, 10, 11 o 12.                            
Si ricorda che le pubblicazioni di tali avvisi, ai sensi dell'art.              
25, comma 3 della LR sulla VIA, sono gratuite.                                  
Lo stesso art. 14, comma 2 della L.R. 9/99 e successive modificazioni           
e integrazioni prevede, per la procedura di VIA, che l'avviso                   
dell'avvenuto deposito, con i medesimi contenuti, sia pubblicato                
anche su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal                   
progetto.                                                                       
La pubblicazione dell'"Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del              
relativo progetto definitivo" per l'effettuazione della procedura di            
VIA su un quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto            
e', ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2 del DPR 12                 
aprile 1996, a cura e spese del proponente, sia per le attivita'                
produttive, sia per le opere pubbliche.                                         
Al fine di consentire una tempestiva pubblicazione dell'avviso su un            
quotidiano diffuso nel territorio interessato dal progetto, per le              
attivita' produttive, lo sportello unico laddove esso sia istituito             
ed operante, ovvero l'autorita' competente, dovra' tempestivamente e            
preventivamente comunicare al proponente la data di pubblicazione               
dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; la redazione del            
Bollettino Ufficiale della Regione e' in grado di comunicare alla               
autorita' competente con ampio anticipo tale data.                              
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento per           
la pubblicazione, a cura del proponente, sul quotidiano diffuso nel             
territorio interessato dal progetto devono essere utilizzati i                  
modelli allegati alla presente circolare:                                       
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA - ALLEGATO 13;           
- "Avviso dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto                
definitivo" per l'effettuazione della procedura di VIA, per i                   
progetti che siano stati precedentemente gia' assoggettati alla                 
procedura di verifica (screening) - ALLEGATO 14.                                
2.4 MODALITA' DI PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE           
DELLA DECISIONE SULLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E DELLA                 
DELIBERAZIONE SULLA PROCEDURA DI VIA                                            
L'art. 10, comma 3, e l'art. 16, comma 3 della LR sulla VIA prevedono           
la pubblicazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, a cura dell'autorita' competente rispettivamente della                 
decisione in merito alla procedura di verifica (screening) e della              
deliberazione contenente la valutazione d'impatto ambientale.                   
In tali pubblicazioni e' necessario siano ben identificati:                     
- l'autorita' competente;                                                       
- il progetto;                                                                  
- la sua localizzazione;                                                        
- il proponente;                                                                
- le province ed i comuni interessati;                                          
- il contenuto della decisione e/o deliberazione.                               
Al fine di facilitare una omogenea attuazione di tale adempimento per           
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione devono essere           
utilizzati i modelli allegati alla presente circolare:                          
- "Decisione in merito alla procedura di verifica (screening)" -                
ALLEGATO 15;                                                                    
- "Deliberazione contenente la valutazione d'impatto ambientale                 
(VIA)" - ALLEGATO 16.                                                           
2.5. PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI            
L'art. 9, comma 4, e l'art. 15, comma 1 della LR sulla VIA prevedono            
che rispettivamente all'interno della procedura di verifica                     
(screening) e della procedura di VIA chiunque puo' presentare                   
osservazioni alla autorita' competente.                                         
Nelle Direttive di cui all'art. 8 della Legge sulla VIA saranno                 
contenuti specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a              
tale disposizione legislativa.                                                  
2.6 TENUTA DEL "REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI              
VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI"                                      
L'art. 10, comma 5 della L.R. 9/99 prevede che ogni autorita'                   
competente curi la tenuta di un registro nel quale e' riportato                 
l'elenco dei progetti per i quali e' stata richiesta la procedura di            
verifica (screening) nonche' dei relativi esiti.                                
Allo scopo di un omogeneo adempimento a tale disposizione legislativa           
si forniscono gli indirizzi seguenti.                                           
Nell'ALLEGATO 17 e' fornito lo schema del "Registro dei progetti                
sottoposti alla procedura di verifica (screening) e dei relativi                
esiti", che le autorita' competenti sono tenute a compilare                     
scrupolosamente ed aggiornare immediatamente.                                   
Si ricorda che ai sensi dello stesso art. 10, comma 5 della L.R. 9/99           
nonche' dell'art. 10, comma 2 del DPR 12 aprile 1996, ogni autorita'            
competente e' tenuta a far consultare tale registro a semplice                  
richiesta da parte di qualunque soggetto interessato.                           
Si ricorda, inoltre, che i dati contenuti nel "Registro" devono, ai             
sensi dell'art. 26, comma 2 della L.R. 9/99, essere annualmente                 
comunicati, insieme alle valutazioni e proposte che ogni autorita'              
competente ritenesse necessarie, alla Regione al fine della                     
predisposizione della "Relazione sull'attuazione delle procedure in             
materia di impatto ambientale".                                                 
Si rammenta, infine, che tali dati sono indispensabili per poter                
adempiere a quanto disposto dall'art. 4, comma 2 del DPR 12 aprile              
1996 e dell'art. 16, comma 4 della LR sulla VIA, e cioe' dare                   
comunicazione al Ministero dell'Ambiente sulle procedure in materia             
di impatto ambientale annualmente svolte nella regione                          
Emilia-Romagna. Tali dati contribuiranno a fornire analoga                      
comunicazione alla Commissione Europea da parte dello Stato Italiano.           
2.7 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "ISTRUTTORIA PUBBLICA"                           
L'art. 15, comma 3 della LR sulla VIA prevede che, nei casi di                  
particolare rilievo, l'autorita' competente puo' promuovere una                 
"istruttoria pubblica" con le Amministrazioni pubbliche, le                     
associazioni ed i soggetti interessati. Lo stesso comma specifica               
inoltre che l'istruttoria deve essere adeguatamente pubblicizzata e             
che ad essa deve essere invitato il proponente.                                 
La previsione della possibilita' di effettuazione di una "istruttoria           
pubblica" integra la funzione di informazione e partecipazione delle            
procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso, da               
decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante                      
informazione e partecipazione dei diversi soggetti interessati                  
relativamente al progetto in esame e al connesso processo                       
decisionale, con particolare riferimento agli aspetti ambientali.               
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno                   
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale                   
disposizione legislativa.                                                       
2.8 SVOLGIMENTO DELL'EVENTUALE "CONTRADDITORIO" TRA PROPONENTE E                
SOGGETTI PRESENTATORI DI OSSERVAZIONI                                           
L'art. 15, comma 4 della LR sulla VIA, prevede che l'autorita'                  
competente, nei soli casi in cui non sia stato deciso di effettuare             
l'"istruttoria pubblica", puo' promuovere, anche su richiesta del               
proponente, lo svolgimento di un "contraddittorio" tra i soggetti che           
abbiano presentato osservazioni ed il proponente.                               
La previsione della possibilita' di effettuazione di un                         
"contraddittorio" tra proponente e soggetti presentatori integra,               
anche in questo caso, la funzione di informazione e partecipazione              
delle procedure di valutazione di impatto ambientale con il ricorso,            
da decidere caso per caso, ad uno strumento di piu' pregnante                   
informazione e partecipazione.                                                  
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno                   
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale                   
disposizione legislativa.                                                       
2.9 MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE ANNUALE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE            
SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SUI PROCEDIMENTI IN CORSO                          
L'adempimento relativo alle informazioni sui provvedimenti adottati e           
le procedure di VIA in corso, da fornire annualmente al Ministero               
dell'Ambiente, previsto dall'art. 16, comma 4 della LR sulla VIA,               
riprende l'analoga disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2 del              
DPR 12 aprile 1996.                                                             
La LR sulla VIA assegna tale compito direttamente ad ogni singola               
autorita' competente.                                                           
Il Ministero dell'Ambiente ha provveduto a fornire lo schema di un              
questionario nazionale (ALLEGATO 18), che deve essere adeguatamente             
compilato da ciascuna autorita' competente ed inviata direttamente al           
Ministero dell'Ambiente.                                                        
In relazione al fatto che il Ministero dell'Ambiente per quanto                 
riguarda i progetti assoggettati alle procedure di verifica                     
(screening) richiede esclusivamente l'indicazione del loro numero               
complessivo, suddivisi per grandi raggruppamenti tipologici e per               
esito, si ritiene necessario che allo schema di questionario sia                
allegato anche l'elenco dettagliato dei progetti e dei relativi                 
proponenti e localizzazioni, organizzato, anche in questo caso, per             
grandi raggruppamenti tipologici e per esito.                                   
Il periodo di riferimento della comunicazione annuale al Ministero              
dell'Ambiente sui provvedimenti adottati e sui procedimenti in corso            
e' l'anno solare. A tal fine entro il mese di gennaio successivo                
all'anno di riferimento ogni autorita' competente dovra' far                    
pervenire al Ministero dell'Ambiente i dati richiesti.                          
Tale comunicazione andra' inviata anche alla Regione Emilia-Romagna,            
integrata con le informazioni valutazioni e proposte, richieste, ai             
sensi dell'art. 26 della LR sulla VIA, per la predisposizione della             
"Relazione annuale sull'attuazione delle procedure in materia di                
impatto ambientale", per la quale si veda il successivo paragrafo               
2.10.                                                                           
2.10 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI DATI VALUTAZIONI E PROPOSTE DI                
PROVINCE E COMUNI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA "RELAZIONE ANNUALE               
SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE"               
L'art. 26 della LR sulla VIA prevede che la Giunta regionale presenti           
annualmente una "Relazione sull'attuazione delle procedure in materia           
di impatto ambientale". Tale relazione in particolare:                          
a) informa sulle direttive emanate dalla Giunta regionale ai sensi              
dell'art. 8 della LR sulla VIA;                                                 
b) da' conto degli esiti delle procedure in materia di valutazione di           
impatto ambientale effettuate in attuazione della LR sulla VIA;                 
c) indica lo stato di definizione degli strumenti informativi di cui            
all'art. 25 della LR sulla VIA;                                                 
d) si esprime in merito all'efficacia delle procedure effettuate in             
attuazione della presente legge e formula proposte con particolare              
riguardo agli adempimenti relativi alle modifiche degli Allegati                
previsti all'articolo 31 della LR sulla VIA.                                    
Lo stesso art. 26, al comma 2, prevede che per predisporre tale                 
relazione la Giunta regionale acquisisce le informazioni, valutazioni           
e proposte delle Province e dei Comuni.                                         
Il periodo di riferimento per la predisposizione della "Relazione               
sull'attuazione delle procedure in materia di impatto ambientale" e             
quindi per l'acquisizione di tali informazioni, valutazioni e                   
proposte e' l'anno solare.                                                      
A tal fine ogni autorita' competente, entro il mese di gennaio                  
successivo all'anno di riferimento, inviera' alla Regione la                    
comunicazione sui provvedimenti adottati e le procedure di VIA in               
corso da fornire annualmente al Ministero dell'Ambiente cosi' come              
indicato al precedente paragrafo 2.1.9.                                         
Inoltre ogni autorita' competente, entro lo stesso termine del mese             
di gennaio, inviera' alla Regione le valutazioni e proposte che                 
riterra' opportuno al fine di contribuire alla qualificazione, al               
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle procedure in               
materia di valutazione di impatto ambientale.                                   
2.11 DIRETTIVE PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LE "SPESE                     
ISTRUTTORIE"                                                                    
L'art. 28 della LR sulla VIA prevede che il proponente corrisponda              
all'autorita' competente un importo forfettario, calcolato sulla base           
del valore dell'opera o dell'intervento, in misura comunque non                 
superiore allo 0,05%, a titolo di spese istruttorie.                            
Lo stesso art. 28 stabilisce inoltre che la quantificazione di tali             
spese istruttorie e' effettuata dall'autorita' competente con l'atto            
conclusivo della procedura di verifica (screening) o della procedura            
di VIA.                                                                         
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno                   
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale                   
disposizione legislativa.                                                       
2.12 DEFINIZIONE DEI COMPENSI DOVUTI AD ARPA PER LO SVOLGIMENTO,                
TRAMITE CONVENZIONE, DELL'ESAME ED ISTRUTTORIA TECNICA PER LE                   
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA, stabilisce che le autorita'               
competenti possono avvalersi, tramite apposita convenzione onerosa,             
delle strutture di ARPA e che l'ammontare delle somme dovute ad ARPA            
e' stabilito dalla Giunta regionale, con riferimento alle diverse               
tipologie di progetti, in misura forfettaria, previo parere del                 
Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.                       
La quantificazione di tali somme sara' definita, come quota parte               
delle spese istruttorie dovute dal proponente, dalla Giunta regionale           
con apposita deliberazione, che sara' cura della Regione approvare              
rapidamente.                                                                    
2.13 INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE INDUSTRIALI ESISTENTI DOTATE DI                 
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI TECNOLOGICI ATTI A GARANTIRE LA TUTELA                
DELLA SALUTE, DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE"                                  
L'art. 4, comma 6 della LR sulla VIA prevede che le soglie                      
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 sono incrementate del 30% qualora i progetti siano                    
localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate                    
individuate nei modi previsti dall'art. 26 del DLgs 112/98.                     
L'art. 4, comma 7 della LR sulla VIA prevede inoltre che le soglie              
dimensionali delle attivita' produttive contenute negli Allegati B.1,           
B.2 e B.3 sono incrementate del 20% qualora i progetti siano                    
insediati in aree industriali esistenti dotate delle infrastrutture e           
degli impianti tecnologici e sistemi necessari a garantire la tutela            
della salute, della sicurezza e dell'ambiente.                                  
Le Direttive di cui all'art. 8 della LR sulla VIA conterranno                   
specifici indirizzi al fine di un omogeneo adempimento a tale                   
disposizione legislativa.                                                       
2.14 MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO REGIONALE SUI SIA            
E LE VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)                                    
L'art. 25, comma 2 della LR sulla VIA prevede che la Regione                    
organizzi un archivio in cui sono raccolti i SIA e le valutazioni di            
impatto ambientale (VIA) emanate dalle autorita' competenti.                    
In relazione a tale compito occorre precisare che la stessa LR sulla            
VIA, all'art. 14, comma 1, dispone che il proponente provveda, in               
ogni caso, ad effettuare il deposito degli elaborati prescritti per             
l'effettuazione della procedura di VIA anche presso la Regione                  
Emilia-Romagna, oltre che presso le Province ed i Comuni interessati.           
Ogni autorita' competente dovra' inviare una copia della                        
deliberazione contenente la valutazione di impatto ambientale                   
all'ufficio competente della Regione.                                           
2.15 PREDISPOSIZIONE DI UN SITO WEB REGIONALE SULLA VALUTAZIONE DI              
IMPATTO AMBIENTALE                                                              
La Regione ha in corso di predisposizione la realizzazione di un sito           
WEB regionale sulla valutazione di impatto ambientale, che possa                
funzionare come fornitore di servizi per l'insieme delle autorita'              
competenti e degli Enti locali della regione.                                   
L'articolazione prevista per tale sito WEB e' la seguente:                      
- legislazione di riferimento europea, italiana e regionale;                    
- elenco delle tipologie dei progetti da sottoporre alla procedura di           
verifica (screening) ed alla procedura di VIA, di competenza statale,           
regionale, provinciale e comunale;                                              
- rappresentazione degli "iter" procedurali tipo;                               
- regolamenti di attuazione e norme tecniche/linee guida, predisposte           
per la compilazione da parte dei soggetti proponenti e disponibili su           
file scaricabili sia per la procedura di verifica (screening) sia per           
la procedura di VIA;                                                            
- elenco dei progetti per i quali sono in corso sia la procedura di             
verifica (screening) sia la procedura di VIA, recante le seguenti               
informazioni principali: autorita' competente; denominazione del                
progetto; nome del proponente; Comuni e Province interessate;                   
ubicazione e descrizione sintetica del progetto. E', inoltre,                   
possibile prevedere di inserire la sintesi non tecnica del SIA,                 
definendone formati informatici "standard" per testo ed immagini e              
struttura tipo del documento. La eventuale ulteriore documentazione             
relativa ai progetti disponibile in formato elettronico puo' essere             
resa scaricabile;                                                               
- elenco delle procedure di verifica (screening) e delle procedure di           
VIA concluse con i seguenti dati principali: dati di sintesi; atti              
assunti; etc.;                                                                  
- indicazioni sugli enti e strutture competenti per i diversi                   
progetti, nonche' dati di riferimento per i responsabili di                     
procedimento;                                                                   
- "link" ad altri siti di interesse;                                            
- "best cases": SIA particolarmente significativi;                              
- organizzazione dell'informazione e della ricerca tramite l'uso di             
"thesaurus" specifici, classificazione tramite parole chiave,                   
strumenti di ricerca "full text";                                               
- realizzazione di un forum di discussione e gestione di F.A.Q.                 
("Frequently Asked Questions") come strumenti di comunicazione.                 
Sono inoltre in corso di predisposizione le seguenti iniziative:                
1) realizzazione di un modello di gestione dell'"iter" procedurale e            
del flusso documentale fra Sportello Unico ed autorita' competente              
per la procedura di VIA e tra quest'ultimo e gli altri Enti                     
interessati, con una predefinizione delle fasi fondamentali e                   
monitoraggio dei passaggi e dei tempi previsti per ciascuna fase;               
realizzazione del sistema con utilizzo della posta elettronica ed               
applicativi orientati al "workflow/workgroup";                                  
2) realizzazione di un modello di gestione dell'interazione con                 
imprese e cittadini, prevedendo l'uso della posta elettronica e del             
"browser" Internet per la pubblicazione delle informazioni relative e           
l'acquisizione da parte dei cittadini. Si possono definire standard             
informativi ed informatici per l'inoltro in formato elettronico della           
richiesta e della documentazione relativa ai progetti;                          
3) realizzazione di modalita' di gestione della firma digitale per              
gestire le interazioni fra Ente ed Ente (scambio richieste di                   
autorizzazioni, verbali, documentazione) fra Enti ed imprese                    
(deposito di progetti, invio documentazione) e tra Enti e cittadini             
(invio osservazioni). Attivazione dei processi di certificazione e              
sperimentazione in rapporto con altri enti ed aziende.                          
2.16 GLI ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA                                            
2.16.1 Istituzione dell'ufficio competente                                      
L'art. 5, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'                 
competente provveda ad istituire un apposito ufficio ("ufficio                  
competente") preposto allo svolgimento delle attivita' preordinate              
alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.                 
Si invitano, quindi, le Amministrazioni provinciali che ancora non              
l'avessero fatto, a provvedere, con urgenza, alla istituzione                   
dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure in materia di            
impatto ambientale.                                                             
Si richiama l'attenzione sul fatto che, stante la natura complessa,             
interdisciplinare e di valutazione e ponderazione complessiva delle             
procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la                   
strutturazione degli uffici competenti corrisponda alla complessita'            
dei compiti che e' chiamato ad adempiere.                                       
Si ricorda che, ai sensi dello stesso art. 5, comma 5, i Comuni per             
lo svolgimento delle procedure in materia di impatto ambientale                 
possono avvalersi dell'ufficio competente provinciale, tramite                  
apposita convenzione con la Provincia, in cui dettagliare i reciproci           
rapporti e compiti nonche' i rapporti finanziari.                               
A tal fine e' utile che le Province, che addivengono alla                       
determinazione di stipulare le predette convenzioni con i Comuni,               
strutturino il proprio ufficio competente in modo da risultare                  
adeguato anche a tali compiti aggiuntivi.                                       
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della LR                
sulla VIA, le Province, nella loro qualita' di autorita' competenti             
in materia di valutazione di impatto ambientale, possono avvalersi,             
tramite apposita convenzione onerosa, delle strutture di ARPA, nel              
rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi                    
dell'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA.                                        
2.16.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto                 
deposito"                                                                       
L'art. 14, comma 1 della Legge prevede, nell'ambito della procedura             
di VIA, che il SIA ed il relativo progetto siano depositati presso la           
Regione, le Province ed i Comuni interessati, per la libera                     
consultazione da parte dei cittadini.                                           
Il deposito e' effettuato per 45 giorni, ridotti a 30 se il progetto            
e' gia' stato sottoposto alla procedura di verifica (screening), a              
far tempo dalla pubblicazione dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel            
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             
Ogni Provincia in cui e' effettuato tale deposito, deve far pervenire           
tempestivamente alla autorita' competente per la procedura di VIA una           
"Relata di avvenuto deposito" che attesti l'avvenuto deposito per la            
libera consultazione da parte dei soggetti interessati del SIA e del            
relativo progetto, per 45 giorni, ridotti a 30 se il progetto e' gia'           
stato sottoposto alla procedura di verifica (screening), a far tempo            
dalla pubblicazione dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino           
Ufficiale della Regione, specificando data di inizio e di termine del           
deposito stesso.                                                                
Si richiama tutti gli enti interessati ad un attento e tempestivo               
adempimento sia dell'obbligo di effettuare il deposito in modo tale             
da assicurare a tutti i cittadini interessati un agevole accesso e              
consultazione degli elaborati depositati, sia dell'obbligo di                   
comunicare alla autorita' competente l'avvenuto deposito per il tempo           
prescritto, in quanto la informazione e la partecipazione dei                   
soggetti interessati e' un diritto espressamente garantito dalla LR             
sulla VIA.                                                                      
L'autorita' competente deve nella deliberazione concernente la                  
valutazione di impatto ambientale (VIA) dare atto dell'avvenuto                 
deposito per il tempo prescritto in tutti gli enti interessati,                 
avvalendosi all'uopo delle "Relate di deposito".                                
2.17 GLI ADEMPIMENTI DEL COMUNE                                                 
2.17.1 Istituzione dell'ufficio competente                                      
L'art. 5, comma 5 della LR sulla VIA prevede che ogni autorita'                 
competente provveda ad istituire un apposito ufficio ("ufficio                  
competente") preposto allo svolgimento delle attivita' preordinate              
alla procedura di verifica (screening) e alla procedura di VIA.                 
Si ricorda che, ai sensi dello stesso art. 5, comma 5, i Comuni per             
lo svolgimento delle procedure in materia di impatto ambientale                 
possono istituire, tramite apposite convenzioni, un ufficio                     
competente intercomunale ovvero possono avvalersi dell'ufficio                  
competente provinciale, tramite apposita convenzione con la                     
Provincia, in cui dettagliare i reciproci rapporti e compiti nonche'            
i rapporti finanziari.                                                          
Si invitano, quindi, le Amministrazioni comunali che ancora non                 
l'avessero fatto, a provvedere, con urgenza, alla istituzione                   
dell'Ufficio preposto allo svolgimento delle procedure in materia di            
impatto ambientale, ovvero a stipulare una apposita convenzione con             
la Provincia territorialmente competente per l'avvalimento                      
dell'ufficio competente provinciale al fine dello svolgimento delle             
procedure in materia di impatto ambientale                                      
Si richiama l'attenzione sul fatto che, stante la natura complessa,             
interdisciplinare e di valutazione e ponderazione complessiva delle             
procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, la                   
strutturazione degli uffici competenti corrisponda alla complessita'            
dei compiti che e' chiamato ad adempiere.                                       
Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della LR                
sulla VIA, i Comuni, nella loro qualita' di autorita' competenti in             
materia di valutazione di impatto ambientale, possono avvalersi,                
tramite apposita convenzione onerosa, delle strutture di ARPA, nel              
rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi                    
dell'art. 5, comma 6 della LR sulla VIA.                                        
2.17.2 Invio all'autorita' competente della "Relata di avvenuto                 
deposito"                                                                       
L'art. 9, comma 3 della legge prevede, nell'ambito della procedura di           
verifica (screening), che gli elaborati prescritti siano depositati             
presso l'autorita' competente e presso i Comuni interessati, per la             
libera consultazione da parte dei cittadini. Il deposito e'                     
effettuato per 30 giorni, a far tempo dalla pubblicazione                       
dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della               
Regione.                                                                        
L'art. 14, comma 1 della legge prevede, nell'ambito della procedura             
di VIA, che il SIA ed il relativo progetto siano depositati presso la           
Regione, le Province ed i Comuni interessati, per la libera                     
consultazione da parte dei cittadini. Il deposito e' effettuato per             
45 giorni, ridotti a 30 se il progetto e' gia' stato sottoposto alla            
procedura di verifica (screening), a far tempo dalla pubblicazione              
dell'"Avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della               
Regione.                                                                        
Ogni Comune in cui e' effettuato tale deposito, deve far pervenire              
tempestivamente alla autorita' competente per la procedura di VIA una           
"Relata di avvenuto deposito" che attesti l'avvenuto deposito per la            
libera consultazione da parte dei soggetti interessati del SIA e del            
relativo progetto, per 30 giorni, a far tempo dalla pubblicazione               
dell'"avviso di avvenuto deposito" nel Bollettino Ufficiale della               
Regione, specificando data di inizio e di termine del deposito                  
stesso.                                                                         
Si richiama tutti gli enti interessati ad un attento e tempestivo               
adempimento sia dell'obbligo di effettuare il deposito in modo tale             
da assicurare a tutti i cittadini interessati un agevole accesso e              
consultazione degli elaborati depositati, sia dell'obbligo di                   
comunicare alla autorita' competente l'avvenuto deposito per il tempo           
prescritto, in quanto la informazione e la partecipazione dei                   
soggetti interessati e' un diritto espressamente garantito dalla LR             
sulla VIA. L'autorita' competente deve nella decisione concernente la           
procedura di verifica (screening) ovvero nella deliberazione                    
concernente la valutazione di impatto ambientale (VIA) dare atto                
dell'avvenuto deposito per il tempo prescritto in tutti gli enti                
interessati, avvalendosi all'uopo delle "Relate di deposito".                   
3. PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) - I COMPITI DI OGNI AUTORITA'              
COMPETENTE (REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)                                         
Indicazioni ed indirizzi piu' precisi per la svolgimento della                  
procedura di verifica (screening) e relativi ai compiti di ogni                 
autorita' competente saranno fornite nelle Direttive che sara' cura             
della Regione emanare in tempi brevi                                            
4. PROCEDURA DI VIA - I COMPITI DI OGNI AUTORITA' COMPETENTE                    
(REGIONE, PROVINCIA, COMUNE)                                                    
Indicazioni ed indirizzi piu' precisi per la svolgimento della                  
procedura di VIA e relativi ai compiti di ogni autorita' competente             
saranno fornite nelle Direttive che sara' cura della Regione emanare            
in tempi brevi.                                                                 
comunque utile e necessario anticipare in questa sede, al fine di               
facilitare una omogenea attuazione, alcuni indirizzi relativamente              
alla obbligatoria convocazione della Conferenza di servizi                      
nell'ambito della procedura di VIA.                                             
A tal fine sono allegati alla presente circolare due facsimili per la           
indizione della Conferenza di servizi (ALLEGATO 19 per i progetti               
relativi alle attivita' produttive e ALLEGATO 20 per i progetti                 
relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico).                         
5. LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PER            
LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) E PER LA PROCEDURA DI VIA DA               
PARTE DEL PROPONENTE                                                            
Le indicazioni per la redazione da parte del proponente e per la                
valutazione da parte dell'autorita' competente degli elaborati per la           
procedura di verifica (screening) e per la procedura di VIA saranno             
fornite nelle Direttive che sara' cura della Regione emanare in tempi           
brevi.                                                                          
6. INDIRIZZI PER IL MONITORAGGIO                                                
L'art. 22 della LR sulla VIA stabilisce che il proponente deve                  
trasmettere all'autorita' competente i risultati del monitoraggio               
eventualmente prescritto nella decisione in merito alla procedura di            
verifica (screening) ovvero nella deliberazione concernente la                  
valutazione di impatto ambientale (VIA).                                        
Lo stesso art. 22 stabilisce che l'autorita' competente per                     
l'eventuale gestione dei dati e delle misure derivanti dal                      
monitoraggio si avvale dell'ARPA nell'ambito del sistema informativo            
sull'ambiente e il territorio di cui all'art. 5, comma 1, lett. e)              
della L.R. 44/95.                                                               
Le Direttive, che sara' cura della Regione emanare in tempi brevi,              
conterranno specifici indirizzi per la realizzazione del                        
monitoraggio.                                                                   
ALLEGATO 1 COMPARAZIONE PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI                   
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE                                               
PROGETTI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE DI VIA                                       
EUROPA  STATO italiano   REGIONE EMILIA-ROMAGNA     DIRETTIVA                   
85/337/CEE  DPCM 377/88  L.R. 9/99  Come modificata da  Come                 
modificato da  Come modificata da  DIRETTIVA 97/11/CE  DPR                   
11/2/1998  LR 35/00                                                             
  Allegato I  Progetti sottoposti a VIA  Allegato A1                            
  Progetti sottoposti a VIA    (progetti assoggettati a VIA -                   
      competenza REGIONE)                                                       
      Allegato A2                                                               
      (progetti assoggettati a VIA -                                            
      competenza PROVINCIA)                                                     
      Allegato A3                                                               
      (progetti assoggettati VIA -                                              
      competenza COMUNE)                                                        
EUROPA  STATO italiano   REGIONE EMILIA-ROMAGNA     DIRETTIVA                   
85/337/CEE  DPCM 377/88  L.R. 9/99  Come modificata da  Come                 
modificato da  Come modificata da  DIRETTIVA 97/11/CE  DPR                   
11/2/1998  LR 35/00                                                             
I . 1    a)                                                                     
Raffinerie di petrolio greggio  Raffinerie di petrolio greggio                  
(escluse le imprese che  (escluse le imprese che                                
producono soltanto lubrificanti  producono soltanto lubrificanti                
dal petrolio greggio) nonche'  dal petrolio greggio), nonche'                   
impianti di gassificazione e di  impianti di gassificazione e di                
liquefazione di almeno 500  liquefazione di almeno 500                          
tonnellate al giorno di carbone o  tonnellate al giorno di carbone o            
di scisti bituminosi.  di scisti bituminosi;                                    
    s)                                                                          
    Impianti di gassificazione e                                                
    liquefazione;                                                               
I . 2    b)                                                                     
-  Centrali termiche ed altri  -  Centrali termiche ed altri                    
  impianti di combustione con    impianti di combustione con                    
  potenza termica pari o    potenza termica di almeno                           
  maggiore di 300 MW e    300 MW, nonche'                                       
-  Centrali nucleari ed altri  -  centrali nucleari e altri                     
  reattori nucleari, compreso lo    reattori nucleari (esclusi gli              
  smantellamento e lo    impianti di ricerca per la                             
  smontaggio di tali centrali e    produzione e la lavorazione                  
  reattori (esclusi gli impianti    delle materie fissili e fertili,            
  di ricerca per la produzione e    la cui potenza massima non                  
  la lavorazione delle materie    supera 1 KW di durata                         
  fissili e fertili, la cui potenza    permanente termica);                     
  massima non supera 1 KW di                                                    
  durata permanente termica).                                                   
I .3    t)                                                                      
    Impianti destinati:                                                         
a.  Impianti per il ritrattamento  -  al ritrattamento di                       
  di combustibili nucleari    combustibili nucleari                             
  irradiati.    irradiati;                                                      
b.  Impianti destinati:                                                         
  alla produzione o  -  alla produzione o                                       
  all'arricchimento di    all'arricchimento di                                  
  combustibile nucleare;    combustibili nucleari;                              
  al trattamento di combustibile  -  al trattamento di combustibile             
  nucleare irradiato o residui    nucleare irradiato o                          
  altamente radioattivi;    residui altamente radioattivi;                      
  allo smaltimento definitivo  c)                                               
  dei combustibili nucleari  Impianti destinati esclusivamente                  
  irradiati;  allo stoccaggio definitivo o                                      
    all'eliminazione definitiva dei                                             
  esclusivamente allo  residui radioattivi;                                     
  smaltimento definitivo di                                                     
  residui radioattivi;                                                          
    SEGUE t)                                                                    
    -  esclusivamente allo                                                      
  esclusivamente allo    stoccaggio (previsto per piu'                          
  stoccaggio (previsto per piu'    di dieci anni) di combustibile               
  di 10 anni) di combustibile    nucleare irradiato o residui                   
  nucleare irradiato o residui    radioattivi in un sito diverso                
  radioattivi in un sito diverso    da quello di produzione o                   
  da quello di produzione.    l'arricchimento di                                
           combustibili nucleari                                                
      irradiati, per la raccolta e il                                           
      trattamento di residui                                                    
      radioattivi;                                                              
I . 4    d)                                                                     
-  Acciaierie integrate di prima  Acciaierie integrate di prima                 
  fusione della ghisa e  fusione della ghisa e dell'acciaio;                    
  dell'acciaio.                                                                 
        A.2. 1)                                                                 
-  Impianti destinati a ricavare      Impianti destinati a ricavare             
  metalli grezzi non ferrosi da      metalli grezzi non ferrosi da              
  minerali, nonche' concentrati      minerali, nonche' concentrati o            
  o materie prime secondarie      materie prime secondarie                      
  attraverso procedimenti      attraverso procedimenti                          
  metallurgici, chimici o      metallurgici, chimici o                          
  elettrolitici.      elettrolitici;                                            
I . 5    e)                                                                     
Impianti per l'estrazione di  Impianti per l'estrazione di                      
amianto, nonche' per il  amianto, nonche' per il                                
trattamento e la trasformazione  trattamento e la trasformazione                
dell'amianto : per i prodotti di  dell'amianto e dei prodotti                   
amianto-cemento, una  contenenti amianto: per i prodotti                        
produzione annua di oltre 20.000  di amianto-cemento, una                       
tonnellate di prodotti finiti; per le  produzione annua di oltre                
20.000                                                                          
guarnizioni da attrito, una  t di prodotti finiti; per le                       
produzione annua di oltre 50  guarnizioni da attrito, una                       
tonnellate di prodotti finiti e, per  produzione annua di oltre 50 t            
di                                                                              
gli altri impieghi dell'amianto,  prodotti finiti e, per gli altri              
un'utilizzazione annua di oltre 20  impieghi dell'amianto,                      
tonnellate.  un'utilizzazione annua di oltre                                    
    200 t;                                                                      
I . 6    f)                                                                     
Impianti chimici integrati, ossia  Impianti chimici integrati, ossia            
impianti per la produzione su  impianti per la produzione su                    
scala industriale, mediante  scala industriale, mediante                        
processi di trasformazione  processi di trasformazione                          
chimica, di sostanze in cui si  chimica di sostanze, in cui si                  
trovano affiancati vari  trovano affiancate varie unita'                        
stabilimenti funzionalmente  produttive funzionalmente                          
connessi tra di loro:  connesse tra di loro:                                    
i)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                         
  prodotti chimici organici di    prodotti chimici organici di                  
  base;    base;                                                                
ii)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                        
  prodotti chimici    prodotti chimici inorganici di                            
  inorganici di base;    base;                                                  
iii)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                       
  fertilizzanti a base di    fertilizzanti a base di fosforo,                   
  fosforo, azoto o    azoto, potassio (fertilizzanti                            
  potassio (fertilizzanti    semplici o composti);                              
  semplici o composti);                                                         
iv)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                        
  prodotti di base    prodotti di base fitosanitari e                           
  fitosanitari e di biocidi;    di biocidi;                                     
v)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                         
  prodotti farmaceutici    prodotti farmaceutici di base                        
  di base mediante    mediante procedimento                                     
  procedimenti chimico    chimico o biologico;                                  
  o biologico;                                                                  
vi)  per la fabbricazione di  -  per la fabbricazione di                        
  esplosivi.    esplosivi;                                                      
I . 7    g)                                                                     
a.  Costruzione di tronchi  -  Tronchi ferroviari per il                        
  ferroviari per il traffico a    traffico a grande distanza                    
  grande distanza, nonche'    nonche' aeroporti con piste di                    
  aeroporti (1- corrispondono    atterraggio superiori a 1.500                  
  alla definizione data nella    m di lunghezza;                                
  convenzione di Chicago nel                                                    
  1944) con piste di decollo e                                                  
  di atterraggio lunghe almeno                                                  
  2.100 m.                                                                      
b.  Costruzione di autostrade e  -  autostrade e strade riservate               
  vie di rapida comunicazione    alla circolazione                              
  (2 - corrispondono alla    automobilistica o tratti di                        
  definizione data nell'accordo    esse, accessibili solo                       
  europeo sulle grandi strade    attraverso svincoli o                          
  di traffico internazionale del    intersezioni controllate e sulle            
  15 novembre 1975).    quali sono vietati tra l'altro                          
      l'arresto e la sosta di                                                   
c.  Costruzione di nuove strade    autoveicoli; strade                          
  a quattro o piu' corsie o    extraurbane, o tratti di esse, a                 
  raddrizzamento e/o    quattro o piu' corsie o                                 
  allargamento di strade    raddrizzamento e/o                                  
  esistenti a due corsie al    allargamento di strade                           
  massimo per renderle a    esistenti a due corsie al                           
  quattro o piu' corsie, sempre    massimo per renderle a                       
  che la nuova strada o il tratto    quattro o piu' corsie;                     
  di strada raddrizzato e/o                                                     
  allargato abbia una                                                           
  lunghezza ininterrotta di                                                     
  almeno 10 Km.                                                                 
I . 8                                                                           
a.  Vie navigabili e porti di                                                   
  navigazione interna che                                                       
  consentono il passaggio di  h)                                                
  navi di stazza superiore a  Porti commerciali marittimi,                      
  1.350 tonnellate;  nonche' vie navigabili e porti per                         
    la navigazione interna accessibili                                          
b.  Porti marittimi commerciali,  a battelli con stazza superiore a             
  moli di carico e scarico  1.350 t;                                            
  collegati con la terraferma e                                                 
  l'esterno dei porti (esclusi gli                                              
  attracchi per navi traghetto)                                                 
  che possono accogliere navi                                                   
  di stazza superiore a 1.350                                                   
  tonnellate.                                                                   
I . 9    i)    A.2. 2)                                                          
Impianti di smaltimento dei  Impianti di eliminazione dei  Impianti             
di smaltimento e recupero                                                       
rifiuti, cioe' rifiuti cui si applica la  rifiuti tossici e nocivi              
mediante  di rifiuti pericolosi, mediante                                       
direttiva 91/689/CEE mediante  incenerimento, trattamento  operazioni           
di cui all'allegato B                                                           
incenerimento, trattamento  chimico o stoccaggio a terra;  e                    
all'allegato C, lettere da R1 a R9                                              
chimico, quale definito      del decreto legislativo 5 febbraio                 
nell'allegato II bis, punto D 9 nella      1997, n. 22, ad esclusione           
degli                                                                           
direttiva 75/442/CEE, o      impianti di recupero sottoposti alle               
interramento di rifiuti pericolosi.      procedure semplificate di              
cui agli                                                                        
        articoli 31 e 33 del medesimo                                           
        decreto legislativo 22/97;                                              
I . 10      A.2. 3)                                                             
Impianti di smaltimento dei      Impianti di smaltimento e                      
rifiuti mediante incenerimento o      recupero di rifiuti non                   
pericolosi,                                                                     
trattamento chimico di rifiuti non      con capacita' superiore a 100           
pericolosi, quali definiti      t/giorno, mediante operazioni di                
nell'allegato II bis, punto D 9      incenerimento o di trattamento             
di                                                                              
della direttiva 75/442/CEE, con      cui all'allegato B, lettere D2 e           
da                                                                              
capacita' superiore a 100      D8 a D11, ed allegato C, lettere                 
tonnellate al giorno.      da R1 a R9 del decreto legislativo                   
        5 febbraio 1997, n.22, ad                                               
        esclusione degli impianti di                                            
        recupero sottoposti alle procedure                                      
        semplificate di cui agli articoli 31                                    
        e 33 del medesimo decreto                                               
        legislativo 22/97;                                                      
        A.2. 4)                                                                 
        Impianti di smaltimento e di                                            
        recupero di rifiuti non pericolosi                                      
        mediante operazioni di                                                  
        raggruppamento o                                                        
        ricondizionamento preliminari e                                         
        deposito preliminare con capacita'                                      
        superiore a 200 t/giorno                                                
        (operazioni di cui all'allegato B                                       
        del decreto legislativo 5 febbraio                                      
        1997 n. 22, punti D13, D14;                                             
        A.2. 5)                                                                 
        Discariche di rifiuti urbani non                                        
        pericolosi con capacita' complessiva                                    
        superiore a 100.000 mc (operazioni                                      
        di cui all'allegato B, lettere D1 e                                     
        D5 del decreto legislativo                                              
        22/97); discariche di rifiuti                                           
        speciali non pericolosi (operazioni                                     
        di cui all'allegato B, lettere D1 e                                     
        D5 del decreto legislativo                                              
        22/1997), ad esclusione delle                                           
        discariche per inerti con capacita'                                     
        complessiva sino a 100.000 mc;                                          
        A.2. 6)                                                                 
        Impianti di smaltimento di rifiuti                                      
        non pericolosi mediante                                                 
        operazioni di deposito                                                  
        preliminare con capacita'                                               
        superiore a 150.000 mc oppure                                           
        con capacita' superiore a 200                                           
        t/giorno (operazioni di cui                                             
        all'allegato B, lettera D15 del                                         
        decreto legislativo 5 febbraio                                          
        1997, n. 22);                                                           
        A.2. 7)                                                                 
        Impianti di smaltimento di rifiuti                                      
        mediante operazioni di iniezione                                        
        di profondita', lagunaggio, scarico                                     
        di rifiuti solidi nell'ambiente                                         
        idrico, compreso il seppellimento                                       
        nel sottosuolo marino, deposito                                         
        permanente (operazioni di cui                                           
        all'allegato B, lettere D3, D4, D6,                                     
        D7 e D12 del decreto legislativo                                        
        22/97);                                                                 
I . 11      A.1. 1)                                                             
Sistemi di estrazione o di ricarica      Utilizzo non energetico di             
acque                                                                           
artificiale delle acque freatiche in      superficiali nei casi in              
cui la                                                                          
cui il volume annuale dell'acqua      derivazione superi i 1.000                
litri al                                                                        
estratta o ricaricata sia pari o      minuto secondo e di acque                 
superiore a 10 milioni di metri      sotterranee, ivi comprese acque            
cubi.      minerali e termali, nei casi in cui                                  
        la derivazione superi i 100 litri al                                    
        minuto secondo; sistemi di                                              
        estrazione o di ricarica artificiale                                    
        delle acque freatiche in cui il                                         
        volume annuale dell'acqua                                               
        estratta o ricaricata sia pari o                                        
        superiore a 10 milioni di metri                                         
        cubi.                                                                   
I . 12      A.1. 2)                                                             
a.  Opere per il trasferimento  Opere ed interventi relativi a  Opere           
per il trasferimento di                                                         
  di risorse idriche tra bacini  trasferimenti d'acqua tra regioni              
risorse idriche tra bacini imbriferi                                            
  imbriferi inteso a prevenire  diverse che travalichino i  inteso a            
prevenire un'eventuale                                                          
  un'eventuale penuria di  comprensori dei bacini  penuria di acqua,            
per un volume                                                                   
  acqua, per un volume di  idrografici di riferimento  di acque                 
trasferite superiore a 100                                                      
  acque trasferite superiore a      milioni di metri cubi all'anno;             
in                                                                              
  100 milioni di metri cubi  Legge 36/94  tutti gli altri casi, opere           
per il                                                                          
  all'anno.      trasferimento di risorse idriche                               
        tra bacini imbriferi con                                                
b.  In tutti gli altri casi, opere      un'erogazione media                     
pluriennale                                                                     
  per il trasferimento di risorse      del bacino in questione                  
superiore                                                                       
  idriche tra bacini imbriferi      a 2 000 milioni di metri cubi               
  con un'erogazione media      all'anno e per un volume di                      
  pluriennale del bacino in      acque trasferite superiore al 5%               
  questione superiore a 2 000      di detta erogazione; in entrambi i           
  milioni di metri cubi all'anno      casi sono esclusi i                       
trasferimenti di                                                                
  e per un volume di acque      acqua potabile convogliata in                   
  trasferite superiore al 5% di      tubazioni.                                 
  detta erogazione.                                                             
In entrambi i casi sono esclusi i                                               
trasferimenti di acqua potabile                                                 
convogliata in tubazioni.                                                       
I . 13      A.2. 8)                                                             
Impianti di trattamento delle      Impianti di depurazione delle                
acque                                                                           
acque reflue con una capacita'      con potenzialita' superiore a               
superiore a 150.000 abitanti      100.000 abitanti equivalenti;                 
equivalenti quali definiti                                                      
all'articolo 2, punto 6 della                                                   
direttiva 91/271/CEE.                                                           
I . 14      A.1. 3)                                                             
Estrazione di petrolio e gas  Attivita' di ricerca e coltivazione               
Attivita' di coltivazione degli                                                 
naturale a fini commerciali, per  degli idrocarburi liquidi e gassosi           
 idrocarburi e delle risorse                                                    
un quantitativo estratto superiore  nel mare territoriale o nella               
geotermiche sulla terraferma;                                                   
a 500 tonnellate al giorno per il  piattaforma continentale.                    
petrolio e a 500.000 mc. al giorno                                              
per il gas naturale.  DPR 526/94                                                
I . 15  l)    A.1. 4)                                                           
Dighe e altri impianti destinati a  Impianti destinati a trattenere,            
Dighe ed altri impianti destinati                                               
trattenere le acque o ad  regolare o accumulare le acque in  a                  
trattenere, regolare o                                                          
accumularle in modo durevole,  modo durevole, di altezza  accumulare            
le acque in modo                                                                
laddove un nuovo o  superiore a 15 m o che  durevole, a fini non                
energetici, di                                                                  
supplementare volume di acqua  determinano un volume d'invaso                   
altezza superiore a 10 m e/o di                                                 
trattenuta o accumulata sia  superiore ad 1.000.000 mc,  capacita'              
superiore a 100.000 mc.                                                         
superiore a 10 milioni di metri  nonche' impianti destinati a                   
cubi.  trattenere, regolare o accumulare                                        
    le acque a fini energetici in modo                                          
    durevole, di altezza superiore a                                            
    10 m o che determinano un                                                   
    volume d'invaso superiore a                                                 
    100.000 mc;                                                                 
I . 16  n)                                                                      
Gasdotti, oleodotti o conduttore  Oleodotti e gasdotti di lunghezza             
per prodotti chimici, di diametro  superiore a 40 km e diametro                 
superiore a 800 mm e di  superiore o uguale a 800 mm,                           
lunghezza superiore a 40 Km.  esclusi quelli disciplinati dal                   
    decreto del Presidente della                                                
    Repubblica 18 aprile 1994,                                                  
    n. 526;                                                                     
I . 17      A.3. 1)                                                             
Impianti per l'allevamento      Impianti per l'allevamento                      
intensivo di pollame o di suini      intensivo di pollame o di suini            
con piu' di:      con piu' di:                                                  
a  85.000 posti per polli da      a  85.000 posti per polli da                  
  ingrasso, 60.000 posti per        ingrasso, 60.000 posti per                  
  galline;        galline;                                                      
b  3000 posti per suini da      b  3000 posti per suini da                      
  produzione (di oltre 30        produzione (di oltre 30                        
  Kg) o         Kg) o                                                           
c  900 posti per scrofe.      c  900 posti per scrofe.                          
I . 18                                                                          
Impianti industriali destinati:                                                 
        A.2. 9)                                                                 
a.  alla fabbricazione di      Fabbricazione di pasta carta a                   
  pasta per carta a partire      partire dal legno o da altre materie           
  dal legno o da altre      fibrose con una capacita' di                        
  materie fibrose;      produzione superiore a 100                              
        tonnellate al giorno;                                                   
        A.2. 10)                                                                
        Fabbricazione di carta e cartoni                                        
        con capacita' di produzione                                             
        superiore a 200 tonnellate al                                           
b.  alla fabbricazione di carta      giorno.                                    
  e cartoni con capacita' di                                                    
  produzione superiore a                                                        
  200 tonnellate al giorno.                                                     
I . 19      A.3. 2)                                                             
Cave e attivita' minerarie a cielo      Cave e torbiere con piu' di             
aperto, con superficie del sito      500.000 mc/a di materiale                  
superiore a 25 ettari, oppure      estratto o di un'area interessata            
torbiere con superficie del sito      superiore a 20 ha.                        
superiore a 150 ettari.                                                         
VEDI ANCHE      A.1. 5)                                                         
II . 2.a)      Attivita' di coltivazione di                                     
II . 2.b)      minerali solidi                                                  
I . 20  m)    A.2. 11)                                                          
Costruzione di elettrodotti aerei  Elettrodotti aerei esterni per il            
Elettrodotti aerei esterni per il                                               
con un voltaggio di 220 KV o  trasporto di energia elettrica con                
trasporto di energia elettrica con                                              
superiore e di lunghezza  tensione nominale di esercizio  tensione              
nominale superiore a                                                            
superiore a 15 Km.  superiore a 150 kV e con  100 kV con tracciato di           
    tracciato di lunghezza superiore a  lunghezza superiore a 10 Km             
    15 km;                                                                      
I . 21      A.2. 12)                                                            
Impianti per      Stoccaggio di petrolio, di prodotti                           
l'immagazzinamento di petrolio,      petroliferi, petrolchimici e               
prodotti petrolchimici o prodotti      chimici pericolosi, ai sensi             
della                                                                           
chimici, con una capacita'      Legge 29 maggio 1974, n. 256 e                  
superiore a 200.000 tonnellate.      successive modificazioni, con              
        capacita' complessiva superiore a                                       
VEDI ANCHE      40.000 mc;                                                      
II . 6.c)                                                                       
VEDI  o)                                                                        
II . 3.c)  Stoccaggio superficiale di gas                                       
    naturali con una capacita'                                                  
    complessiva superiore a 80.000                                              
    mc; stoccaggio di prodotti di gas                                           
    di petrolio liquefatto con capacita'                                        
    complessiva superiore a 40.000                                              
    mc; stoccaggio di prodotti                                                  
    petroliferi liquidi di capacita'                                            
    complessiva superiore a 80.000                                              
    mc;                                                                         
VEDI  p)                                                                        
II . 3.a)  Impianti termoelettrici con                                          
    potenza elettrica complessiva                                               
    superiore a 50 MW con                                                       
    esclusione di quelli con potenza                                            
    termica fino a 300 MW di cui                                                
    agli accordi di programma                                                   
    previsti dall'art. 22, comma 11                                             
    del decreto legislativo 5 febbraio                                          
    1997, n. 22 ;                                                               
VEDI  q)                                                                        
II . 3.h)  Impianti per la produzione                                           
    dell'energia idroelettrica con                                              
    potenza di concessione superiore                                            
    a 30 MW incluse le dighe ed                                                 
    invasi direttamente asserviti ;                                             
VEDI  r)                                                                        
II . 3.e)  Stoccaggio di prodotti                                               
    combustibili solidi con capacita'                                           
    complessiva superiore a 150.000 t;                                          
    Piano, opere ed interventi di                                               
    riassetto idrogeologico,                                                    
    ricostruzione e sviluppo della                                              
    Valtellina e delle zone adiacenti                                           
    colpite da avversita' atmosferiche                                          
    nell'87                                                                     
    Legge 102/90                                                                
    Interporti ammessi a contributo                                             
    Legge 240/90                                                                
    Progetto del laboratorio di fisica                                          
    nucleare del Gran Sasso                                                     
    Legge 366/90                                                                
    Progetti esecutivi per gli                                                  
    interventi previsti dal piano                                               
    pluriennale di attuazione del                                               
    sistema idroviario padano-veneto                                            
    Legge 380/90                                                                
    Progetti di tipo infrastrutturale                                           
    finanziati dal Comitato                                                     
    interministeriale per la                                                    
    cooperazione e lo sviluppo                                                  
    Legge 412/91                                                                
    Impianti di produzione di                                                   
    biossido di titanio                                                         
    D.Lgs. 100/92                                                               
    -  Costruzione di terminali per                                             
      il carico e lo scarico di                                                 
      idrocarburi e di sostanze                                                 
      pericolose                                                                
    -  Sfruttamento minerario della                                             
      piattaforma continentale                                                  
    -  Realizzazione di condotte                                                
      sottomarine per il trasporto                                              
      delle sostanze di cui al primo                                            
      punto                                                                     
    -  Realizzazione di impianti per                                            
      il trattamento delle morchie e                                            
      delle acque di zavorra e di                                               
      lavaggio delle navi che                                                   
      trasportano le sostanze di cui                                            
      al primo punto.                                                           
    Legge 220/92                                                                
    Piano regolatore portuale per                                               
    porti di II categoria, classi I, II,                                        
    III                                                                         
    Legge 84/94                                                                 
    Progetti e attivita' di coltivazione                                        
    di idrocarburi liquidi o gassosi in                                         
    mare tra la foce del Tagliamento                                            
    e quella del ramo di Goro del                                               
    delta del Po                                                                
    Legge 206/95                                                                
    Rigassificatori di gas naturale                                             
    liquido                                                                     
    Legge 340/00                                                                
VEDI      A.1. 6)                                                               
II . 1.g)      Recupero di suoli dal mare per                                   
        una superficie che superi i 200 ha;                                     
VEDI      A.1. 7)                                                               
II . 6.a)      Trattamento di prodotti intermedi                                
        e fabbricazione di prodotti                                             
        chimici, per una capacita'                                              
        superiore alle 35.000 t/anno di                                         
        materie prime lavorate;                                                 
VEDI      A.1. 8)                                                               
II . 6.b)      Produzione di pesticidi, prodotti                                
        farmaceutici, pitture e vernici,                                        
        elastomeri e perossidi, per                                             
        insediamenti produttivi di capacita'                                    
        superiore alle 35.000 t/anno di                                         
        materie prime lavorate;                                                 
VEDI      A.2. 13)                                                              
II . 8.c)      Impianti per la concia del cuoio e                               
        del pellame qualora la capacita'                                        
        superi le 12 tonnellate di prodotto                                     
        finito al giorno;                                                       
VEDI      A.1. 9)                                                               
II . 10.e)      Porti turistici e da diporto quando                             
        lo specchio d'acqua e' superiore a                                      
        10 ha o le aree interessate                                             
        superano i 5 ha, oppure i moli                                          
        sono di lunghezza superiore ai                                          
        500 metri;                                                              
VEDI      A.2. 14)                                                              
II . 3.d)      Stoccaggio di gas combustibili in                                
        serbatoi sotterranei con una                                            
        capacita' complessiva superiore a                                       
        80.000 mc;                                                              
        A.1. 10)                                                                
        Impianti per la decoibentazione                                         
        ed il trattamento di materiali                                          
        contenenti amianto;                                                     
EUROPA  STATO italiano   REGIONE EMILIA-ROMAGNA     DIRETTIVA                   
85/337/CEE  DPCM 377/88  L.R. 9/99  Come modificata da  Come                 
modificato da  Come modificata da  DIRETTIVA 97/11/CE  DPR                   
11/2/1998  LR 35/00                                                             
  Allegato II    Allegato B1                                                    
  Progetti sottoposti a VIA se    (progetti assoggettati a                      
  superano le soglie stabilite da    procedura di verifica                      
(screening)                                                                     
  ciascuno Stato membro o    - competenza REGIONE)                              
  valutati caso per caso    Allegato B2                                         
  (screening) dagli Stati membri    (progetti assoggettati a                    
procedura                                                                       
      di verifica (screening) -                                                 
      competenza PROVINCIA)                                                     
      Allegato B3                                                               
      (progetti assoggettati a procedura                                        
      di verifica (screening) -                                                 
      competenza COMUNE)                                                        
EUROPA  STATO italiano   REGIONE EMILIA-ROMAGNA     DIRETTIVA                   
85/337/CEE  DPCM 377/88  L.R. 9/99  Come modificata da  Come                 
modificato da  Come modificata da  DIRETTIVA 97/11/CE  DPR                   
11/2/1998  LR 35/00                                                             
II .1 Agricoltura, silvicoltura ed      1 - AGRICOLTURA                         
acquicoltura.                                                                   
II . 1.a)      B.2.  1)                                                         
Progetti di ricomposizione rurale.      Progetti di ricomposizione              
        fondiaria che interessano una                                           
        superficie superiore a 200 ha;                                          
II . 1.b)      B.2.  2)                                                         
Progetti volti a destinare terre      Cambiamento di uso di aree non            
incolte o estensioni seminaturali      coltivate, semi-naturali o               
naturali                                                                        
alla coltivazione agricola      per la loro coltivazione agraria                
intensiva.      intensiva con una superficie                                    
        superiore a 10 ha;                                                      
II . 1.c)      B.2.  3)                                                         
Progetti di gestione delle risorse      Progetti di irrigazione per             
una                                                                             
idriche per l'agricoltura,      superficie superiore ai 300 ha;                 
compresi i progetti di irrigazione                                              
e di drenaggio delle terre.                                                     
II . 1.d)      B.2.  4)                                                         
Primi rimboschimenti e      Iniziale forestazione con una                       
disboscamenti a scopo di      superficie superiore a 20 ha;                     
conversione ad un altro tipo di      deforestazione allo scopo di               
sfruttamento del suolo.      conversione ad altri usi del suolo                 
        di una superficie superiore a 5 ha;                                     
II . 1.e)      B.3.  1)                                                         
Impianti di allevamento      Impianti di allevamento intensivo                  
intensivo di animali (progetti non      di animali (progetti non                
compresi                                                                        
contemplati nell'allegato I).      nel punto B. 3.  2) in particolare           
        per gli allevamenti di bovini, fino                                     
        a diversa determinazione statale                                        
        di recepimento della direttiva                                          
        97/11/CE, con piu' di 500 posti                                         
        bovini;                                                                 
        B.3.  2)                                                                
        Impianti per l'allevamento                                              
        intensivo di pollame o di suini                                         
        con piu' di:                                                            
        -  40.000 posti pollame;                                                
        -  2.000 posti suini da                                                 
          produzione (di oltre 30 Kg);                                          
        -  750 posti scrofe;                                                    
II . 1.f)      B.3.  3)                                                         
Piscicoltura intensiva.      Piscicoltura per superficie                        
        complessiva oltre i 5 ha;                                               
II . 1.g)      B.1.  l)                                                         
Recupero di terre dal mare.      Recuperi di suoli dal mare per                 
        una superficie che superi i 10 ha;                                      
II .2 Industria estrattiva      2 - INDUSTRIA ESTRATTIVA                        
II . 2.a)      B.3.  4)                                                         
Cave, attivita' minerarie a cielo      Cave e torbiere;                         
aperto e torbiere (progetti non                                                 
compresi nell'allegato I).      VEDI ANCHE                                      
        A.1.  5)                                                                
II . 2.b)      VEDI                                                             
Attivita' mineraria sotterranea.      A.1.  5)                                  
        B.1.  2)                                                                
        Attivita' di ricerca di minerali                                        
        solidi, di idrocarburi e di risorse                                     
        geotermiche incluse le relative                                         
        attivita' minerarie;                                                    
II . 2.c)      B.1.  3)                                                         
Estrazione di minerali mediante      Estrazione di minerali mediante            
dragaggio marino o fluviale.      dragaggio marino o fluviale.                  
II.  2.d)      VEDI                                                             
Trivellazioni in profondita', in      A.1.  3)                                  
particolare:                                                                    
  trivellazioni geotermiche,      VEDI                                          
        B.1.  2)                                                                
  trivellazioni per lo      B.1.  4)                                            
  stoccaggio dei residui      Trivellazioni per lo stoccaggio                   
  nucleari,      dei residui nucleari,                                          
  trivellazioni per      VEDI                                                   
  l'approvvigionamento di      B.1.  21)                                        
  acqua, escluse quelle intese                                                  
  a studiare la stabilita' del                                                  
  suolo.                                                                        
II . 2.e)      VEDI                                                             
Impianti di superficie      A.1.  5)                                            
dell'industria di estrazione di      A.1.  3)                                   
carbon fossile, di petrolio, di gas                                             
naturale e di minerali metallici      B.1.  5)                                  
nonche' di scisti bituminosi.                                                   
        Impianti di superficie                                                  
        dell'industria di estrazione di                                         
        carbon fossile, di petrolio, di gas                                     
        naturale e di minerali metallici                                        
        nonche' di scisti bituminosi.                                           
II . 3 Industria energetica      3 - INDUSTRIA ENERGETICA                       
II . 3.a)  VEDI  B.1.  6)                                                       
Impianti industriali per la  p)    Impianti termici per la                      
produzione di energia elettrica,      produzione di vapore e acqua              
vapore e acqua calda (progetti      calda con potenza termica                   
non compresi nell'allegato I).      complessiva superiore a 50 MW;              
        B.2.  5)                                                                
        Impianti industriali non termici                                        
        per la produzione di energia,                                           
        vapore ed acqua calda;                                                  
II . 3.b)      B.2.  6)                                                         
Impianti industriali per il      Impianti industriali per il                    
trasporto di gas, vapore e acqua      trasporto del gas, vapore e               
calda; trasporto di energia      dell'acqua calda che alimentano                
elettrica mediante linee aeree      condotte con una lunghezza                  
(progetti non compresi      complessiva superiore ai 20 km;                     
nell'allegato I).                                                               
        B.2.  7)                                                                
        Elettrodotti aerei esterni per il                                       
        trasporto di energia elettrica con                                      
        tensione nominale superiore a 100                                       
        kV con tracciato superiore a 3 km;                                      
II . 3.c)  VEDI                                                                 
Stoccaggio in superficie di gas  o)                                             
naturale.                                                                       
II . 3.d)      VEDI                                                             
Stoccaggio di gas combustibile in      A.2.  14)                                
serbatoi sotterranei.                                                           
II . 3.e)  VEDI                                                                 
Stoccaggio in superficie di  r)                                                 
combustibili fossili.                                                           
II . 3.f)      B.2.  8)                                                         
Agglomerazione industriale di      Agglomerazione industriale di                
carbon fossile e lignite.      carbon fossile e lignite.                        
II . 3.g)      B.1.  7)                                                         
Impianti per il trattamento e lo      Impianti per il trattamento e             
lo                                                                              
stoccaggio di residui radioattivi      stoccaggio di residui                    
radioattivi)                                                                    
(se non compresi nell'allegato I).                                              
II . 3.h)  VEDI  B.1.  8)                                                       
Impianti per la produzione di  q)    Impianti per la produzione di              
energia idroelettrica.      energia idroelettrica.                              
II. 3.i)      B.2.  9)                                                          
Impianti di produzione di energia      Impianti industriali per la              
mediante lo sfruttamento del      produzione di energia mediante                
vento (centrali eoliche).      lo sfruttamento del vento;                       
II . 4 Produzione e      4 - PRODUZIONE E                                       
trasformazione dei metalli      TRASFORMAZIONE                                  
        DEI METALLI                                                             
II . 4.a)      B.2.  10)                                                        
Impianti di produzione di ghisa o      Impianti di produzione di                
ghisa o                                                                         
acciaio (fusione primaria o      acciaio (fusione primaria o                    
secondaria), compresa la relativa      secondaria) compresa la                  
relativa                                                                        
colata continua.      colata continua di capacita'                              
        superiore a 2,5 tonnellate all'ora;                                     
II . 4.b)      B.2.  11)                                                        
Impianti destinati alla      Impianti destinati alla                            
trasformazione di metalli ferrosi      trasformazione di metalli                
ferrosi                                                                         
mediante:      mediante:¹TAB20B = i)  laminazione a caldo,       -              
laminazione a caldo con                                                         
          capacita' superiore a 20                                              
          tonnellate di acciaio grezzo                                          
          all'ora;                                                              
ii)  forgiatura con magli,       -  forgiatura con magli la cui                 
          energia di impatto supera 50                                          
          KJ per maglio e allorche' la                                          
          potenza calorifica e' superiore                                       
iii)  applicazione di strati          a 20 MW;                                  
  protettivi di metallo fuso.                                                   
        -  applicazione di strati                                               
          protettivi di metallo fuso con                                        
          una capacita' di trattamento                                          
          superiore a 2 tonnellate di                                           
          acciaio grezzo all'ora;¹TAB20B = II . 4.c)      B.2.  12)             
Fonderie di metalli ferrosi.      Fonderie di metalli ferrosi con               
        una capacita' di produzione                                             
        superiore a 20 tonnellate al                                            
        giorno;                                                                 
II . 4.d)      B.2.  13)                                                        
Impianti di fusione e lega di      Impianti di fusione e lega di                
metalli non ferrosi, esclusi i      metalli non ferrosi, compresi i             
metalli preziosi, compresi i      prodotti di recupero (affinazione,            
prodotti di recupero (affinazione,      formatura in fonderia) con              
una                                                                             
formatura in fonderia ecc).      capacita' di fusione superiore a 10            
        tonnellate per il piombo e il                                           
        cadmio o a 50 tonnellate per tutti                                      
        gli altri metalli al giorno;                                            
II . 4.e)      B.2.  14)                                                        
Impianti per il trattamento di      Impianti per il trattamento di              
superficie di metalli e materie      superfici di metalli e materie             
plastiche mediante processi      plastiche mediante processi                    
elettrolitici o chimici.      elettrolitici o chimici qualora le                
        vasche destinate al trattamento                                         
        abbiano un volume superiore a                                           
        30 mc;                                                                  
II . 4.f)      B.2.  15)                                                        
Costruzione e montaggio di      Impianti di costruzione e                       
autoveicoli e costruzione dei      montaggio di auto e motoveicoli              
relativi motori.      e costruzione dei relativi motori;                        
        impianti per la costruzione e                                           
VEDI      riparazione di aeromobili;                                            
II . 4.h)      costruzione di materiale                                         
        ferroviario e rotabile che                                              
II . 4.i)      superino i 10.000 mq di                                          
        superficie impegnata o 50.000 mc                                        
        di volume;                                                              
II . 4.g)      B.2.  16)                                                        
Cantieri navali.      Cantieri navali di superficie                             
        complessiva superiore a 2 ha;                                           
II . 4.h)      VEDI                                                             
Impianti per la costruzione e      B.2.  15)                                    
riparazione di aeromobili.                                                      
II . 4.i)      VEDI                                                             
Costruzione di materiale      B.2.  15)                                         
ferroviario.                                                                    
II . 4.j)      B.2.  17)                                                        
Imbutitura di fondo con esplosivi.      Imbutitura di fondo con                 
esplosivi                                                                       
        che superino 5.000 mq di                                                
        superficie impegnata o 50.000 mc                                        
        di volume;                                                              
II . 4.k)      B.2.  18)                                                        
Impianti di arrostimento e      Impianti di arrostimento o                      
sintetizzazione di minerali      sinterizzazione di minerali                    
metallici.      metalliferi che superino 5.000 mq                               
        di superficie impegnata o 50.000                                        
        mc di volume;                                                           
VEDI ANCHE      B.2. .19)                                                       
II .5. e)      Impianti destinati a ricavare                                    
        metalli grezzi non ferrosi da                                           
        minerali, nonche' concentrati o                                         
        materie prime secondarie                                                
        attraverso procedimenti                                                 
        metallurgici, chimici o                                                 
        elettrolitici;                                                          
II . 5 Industria dei prodotti      5 - INDUSTRIA DEI                            
minerali      PRODOTTI MINERALI                                                 
II . 5.a)      B.2.  20)                                                        
Cokerie (distillazione a secco del      Cokerie (distillazione a                
secco del                                                                       
carbone).      carbone).                                                        
II . 5.b)      B.2.  21)                                                        
Impianti destinati alla      Impianti destinati alla produzione                 
fabbricazione del cemento.      di clinker (cemento) in forni                   
        rotativi la cui capacita' di                                            
        produzione supera 500 tonnellate                                        
        al giorno oppure di calce viva in                                       
        forni rotativi la cui capacita' di                                      
        produzione supera 50 tonnellate                                         
        al giorno, o in altri tipi di forni                                     
        aventi una capacita' di                                                 
        produzione di oltre 50 tonnellate                                       
        al giorno;                                                              
II . 5.c)      B.1.  9)                                                         
Impianti destinati alla produzione      Impianti destinati alla                 
produzione                                                                      
di amianto e alla fabbricazione di      di amianto e alla                       
fabbricazione di                                                                
prodotti a base di amianto      prodotti a base di amianto                      
(progetti non compresi      (progetti non compresi                              
nell'allegato I).      nell'allegato I).                                        
II . 5.d)      B.2.  22)                                                        
Impianti per la fabbricazione del      Impianti di produzione di                
vetro                                                                           
vetro, compresi quelli destinati      compresi quelli destinati alla            
alla produzione di fibre di vetro.      produzione di fibre di vetro,           
con                                                                             
        capacita' di fusione di oltre                                           
        10.000 tonnellate all'anno.                                             
II . 5.e)      VEDI ANCHE                                                       
Impianti per la fusione di      B.2.  19)                                       
sostanze minerali, compresi                                                     
quelli destinati alla produzione di                                             
fibre minerali.                                                                 
II . 5.f)      B.2.  23)                                                        
Fabbricazione di prodotti      Fabbricazione di prodotti                        
ceramici mediante cottura, in      ceramici mediante cottura, in                
particolare tegole, mattoni, mattoni      particolare tegole,                   
mattoni,                                                                        
refrattari, piastrelle, gre's      mattoni refrattari, piastrelle,              
gre's                                                                           
e porcellane.      e porcellane, di capacita', fino a                           
        diversa determinazione statale di                                       
        recepimento della direttiva                                             
        97/11/C, superiore a 7.500 t/anno                                       
        di smalti utilizzati come materie                                       
        prime;                                                                  
II . 6 Industria chimica      6 - INDUSTRIA CHIMICA                             
(progetti non compresi                                                          
nell'allegato I)                                                                
II .6.a)      B.1.  10)                                                         
Trattamento di prodotti intermedi      Trattamento di prodotti                  
intermedi e                                                                     
e fabbricazione di prodotti      fabbricazione di prodotti chimici,             
chimici.      per una capacita' superiore alle                                  
        10.000 t/anno di materie prime                                          
        lavorate;                                                               
II . 6.b)      B.1.  12)                                                        
Produzione di antiparassitari e di      Produzione di pesticidi,                
prodotti                                                                        
prodotti farmaceutici, di pitture e      farmaceutici, pitture e                
vernici,                                                                        
vernici, di elastomeri e perossidi.      elastomeri e perossidi, per            
        insediamenti produttivi di capacita'                                    
        superiore alle 10.000 t/anno di                                         
        materie prime lavorate;                                                 
II . 6.c)      B.2.  24)                                                        
Impianti di stoccaggio di petrolio,      Stoccaggio di petrolio, di             
prodotti                                                                        
prodotti petrolchimici e chimici      petroliferi, petrolchimici e              
        chimici pericolosi, ai sensi della                                      
        Legge 29 maggio 1974, n. 256 e                                          
        successive modificazioni, con                                           
        capacita' complessiva superiore a                                       
        1.000 mc;                                                               
II . 7 Industria dei prodotti      7 - INDUSTRIA DEI                            
alimentari      PRODOTTI ALIMENTARI                                             
II . 7.a)      B.2.  25)                                                        
Fabbricazione di oli e grassi      Impianti per il trattamento e la             
vegetali e animali.      trasformazione di materie prime                        
        animali (diverse dal latte) con                                         
        una capacita' di produzione di                                          
        prodotti finiti di oltre 75                                             
        tonnellate al giorno;                                                   
        VEDI ANCHE                                                              
        B.2.  26)                                                               
II .7 b)      B.2.  26)                                                         
Fabbricazione di conserve di      Impianti per il trattamento e la              
prodotti animali e vegetali.      trasformazione di materie prime               
        vegetali con una produzione di                                          
        prodotti finiti di oltre 300                                            
        tonnellate al giorno su base                                            
        trimestrale;                                                            
        VEDI ANCHE                                                              
        B.2.  25)                                                               
II . 7.c)      B.2.  27)                                                        
Fabbricazione di prodotti lattiero      Impianti per la fabbricazione           
di                                                                              
caseari.      prodotti lattiero-caseari con                                     
        capacita' di lavorazione superiore                                      
        a 200 tonnellate al giorno su base                                      
        annua;                                                                  
II . 7.d)      B.2.  28)                                                        
Industria della birra e del malto.      Impianti per la produzione di           
        birra o malto con una capacita' di                                      
        produzione superiore a 500.000                                          
        hl/anno;                                                                
II . 7.e)      B.2.  29)                                                        
Fabbricazione di dolciumi e      Impianti per la produzione di                  
sciroppi.      dolciumi e sciroppi che superino                                 
        50.000 mc di volume;                                                    
II . 7.f)      B.2.  30)                                                        
Impianti per la macellazione di      Macelli aventi una capacita' di            
animali.      produzione di carcasse superiore                                  
        a 50 tonnellate al giorno e                                             
        impianti per l'eliminazione o il                                        
        recupero di carcasse e di residui                                       
        di animali con una capacita' di                                         
        trattamento di oltre 10 tonnellate                                      
        al giorno;                                                              
II . 7.g)      B.2.  31)                                                        
Industrie per la produzione della      Molitura dei cereali,                    
industria dei                                                                   
fecola.      prodotti amidacei, industria dei                                   
        prodotti alimentari per zootecnia                                       
        che superino 5.000 mq di                                                
        superficie impegnata o 50.000 mc                                        
        di volume;                                                              
II . 7.h)      B.2.  32)                                                        
Stabilimenti per la produzione di      Impianti per la produzione di            
farina di pesce e di olio di pesce.      farina di pesce o di olio di           
pesce                                                                           
        con capacita' di lavorazione                                            
        superiore a 50.000 q/anno di                                            
        prodotto lavorato;                                                      
II . 7. I)      B.2.  33)                                                       
Zuccherifici.      Zuccherifici, impianti per la                                
        produzione di lieviti con capacita'                                     
        di produzione o raffinazione                                            
        superiore a 10.000 t/giorno di                                          
        barbabietole;                                                           
II . 8 Industria dei tessili, del      8 - INDUSTRIA DEI TESSILI,               
cuoio, del legno, della carta      DEL CUOIO, DEL LEGNO,                        
        DELLA CARTA                                                             
II .8.a)      VEDI                                                              
Impianti industriali destinati alla      B.2.  36)                              
fabbricazione di carta e cartoni                                                
(progetti non compresi                                                          
nell'allegato I).                                                               
II . 8.b)      B.2.  34)                                                        
Impianti per il pre-trattamento      Impianti per il pretrattamento             
(operazioni di lavaggio,      (operazioni quali il lavaggio,                    
imbianchimento,      l'imbianchimento, la                                       
mercerizzazione) o la tintura di      mercerizzazione) o la tintura             
di                                                                              
fibre o di tessili.      fibre, di tessili, di lana la cui                      
        capacita' di trattamento supera le                                      
        10 tonnellate al giorno;                                                
II . 8.c)      B.2.  35)                                                        
Impianti per la concia delle pelli.      Impianti per la concia del             
cuoio e                                                                         
        del pellame qualora la capacita'                                        
        superi le 5 tonnellate di prodotto                                      
        finito al giorno;                                                       
II . 8.d)      B.2.  36)                                                        
Impianti per la produzione e la      Impianti per la produzione e la            
lavorazione di cellulosa.      lavorazione di cellulosa,                        
        fabbricazione di carta e cartoni di                                     
        capacita' superiore a 50 tonnellate                                     
        al giorno;                                                              
        B.2.  37)                                                               
        Impianti di fabbricazione di                                            
        pannelli di fibre, pannelli di                                          
        particelle e compensati, di                                             
        capacita' superiore alle 50.000                                         
        t/anno di materie prime lavorate;                                       
II . 9 Industria della gomma      9 - INDUSTRIA DELLA                           
        GOMMA E DELLE                                                           
        MATERIE PLASTICHE                                                       
II .9      B.2.  38)                                                            
Fabbricazione e trattamento di      Fabbricazione e trattamento di              
prodotti a base di elastomeri.      prodotti a base di elastomeri con           
        almeno 25.000 tonnellate/anno di                                        
        materie prime lavorate;                                                 
II . 10 Progetti di infrastruttura      10 - PROGETTI DI                        
        INFRASTRUTTURE                                                          
II . 10.a)      B.3.  5)                                                        
Progetti di sviluppo di zone      Progetti di sviluppo di zone                  
industriali.      industriali o produttive con una                              
        superficie interessata superiore ai                                     
        40 ha;                                                                  
II .10.b)      B.3.  6)                                                         
Progetti di riassetto urbano,      Progetti di sviluppo di aree                 
compresa la costruzione di centri      urbane, nuove o in estensione,           
commerciali e parcheggi.      interessanti superfici superiori ai               
        40 ha; progetti di sviluppo urbano                                      
        all'interno di aree urbane esistenti                                    
        che interessano superfici                                               
        superiori ai 10 ha;                                                     
        B.3.  7)                                                                
        Progetti di costruzione di centri                                       
        commerciali e parcheggi.                                                
II . 10.c)      B.1.  12)                                                       
Costruzione di ferrovie, di      Interporti;                                    
piattaforme intermodali e di                                                    
terminali intermodali (progetti      B.1.  13)                                  
non compresi nell'allegato I).      Linee ferroviarie a carattere               
        regionale;                                                              
        B.2.  39)                                                               
        Linee ferroviarie a carattere                                           
        locale;                                                                 
II .10.d)      B.1.  14)                                                        
Costruzione di aerodromi      Aeroporti;                                        
(progetti non compresi                                                          
nell'allegato I).                                                               
II .10.e)      B.3.  8)                                                         
Costruzione di strade,      Costruzione di strade di                            
porti, e impianti portuali,      scorrimento in area urbana o                   
compresi i porti di pesca (progetti      potenziamento di esistenti a           
non contemplati dall'allegato I).      quattro o piu' corsie con                
        lunghezza, in area urbana,                                              
        superiore a 1.500 metri;                                                
        B.1.  15)                                                               
        Porti lacuali, fluviali, vie                                            
        navigabili;                                                             
        B.1. 16)                                                                
        Strade extraurbane secondarie a                                         
        carattere regionale;                                                    
        B.2.  40)                                                               
        Strade extraurbane secondarie;                                          
        B.2.  41)                                                               
        Porti turistici e da diporto con                                        
        parametri inferiori a quelli                                            
        indicati al punto A.1. d)                                               
        dell'Allegato A.1, nonche'                                              
        progetti di intervento sui porti                                        
        gia' esistenti;                                                         
        B.1.  17)                                                               
        Costruzione di porti e impianti                                         
        portuali, compresi i porti di                                           
        pesca.                                                                  
II . 10.f)      VEDI                                                            
Costruzione di vie navigabili      B.1.  15)                                    
interne non comprese                                                            
nell'allegato I, opere di      B.1.  18)                                        
canalizzazione e di regolazione      Opere di regolazione del corso             
dei corsi d'acqua.      dei fiumi e dei torrenti,                               
        canalizzazioni e interventi di                                          
        bonifica ed altri simili destinati                                      
        ad incidere sul regime delle                                            
        acque, compresi quelli di                                               
        estrazione di materiali litoidi dal                                     
        demanio fluviale e lacuale;                                             
II . 10.g)      B.1.  19)                                                       
Dighe e altri impianti destinati a      Dighe e altri impianti                  
destinati a                                                                     
trattenere le acque o ad      trattenere le acque o ad                          
accumularle in modo durevole      accumularle in modo durevole                  
(progetti non compresi      (progetti non compresi                              
nell'allegato I).      nell'allegato I).¹TAB20B = II . 10.h)                    
B.3.  9)                                                                        
Tram, metropolitane sopraelevate      Sistemi di trasporto a guida              
e sotterranee, funivie o linee      vincolata (tramvie e                        
simili di tipo particolare,      metropolitane), funicolari o linee             
esclusivamente o principalmente      simili di natura particolare,              
adibite al trasporto di persone.      esclusivamente o principalmente           
        adibite al trasporto di passeggeri;                                     
II . 10.i)      B.2.  42)                                                       
Installazione di oleodotti o      Installazione di oleodotti e                  
gasdotti                                                                        
gasdotti (progetti non compresi      con la lunghezza complessiva               
nell'allegato I).      superiore ai 20 km;                                      
II . 10.j)      B.2.  43)                                                       
Installazione di acquedotti a      Acquedotti con lunghezza                     
lunga distanza.      superiore a 20 Km;                                         
II . 10.k)      B.1.  20)                                                       
Opere costiere destinate a      Opere costiere destinate a                      
combattere l'erosione e lavori      combattere l'erosione e lavori              
marittimi volti a modificare la      marittimi volti a modificare la            
costa mediante la costruzione, per      costa, mediante la                      
costruzione di                                                                  
esempio, di dighe, moli, gettate e      dighe, moli ed altri lavori             
di                                                                              
altri lavori di difesa dal mare,      difesa dal mare;                          
esclusa la manutenzione e la                                                    
ricostruzione di tali opere.                                                    
II . 10.l)      B.1.  21)                                                       
Progetti di estrazione o di ricarica      Derivazioni di acque                  
superficiali                                                                    
artificiale delle acque freatiche,      ed opere connesse che                   
prevedano                                                                       
non compresi nell'allegato I.      derivazioni superiori a 200 litri            
al                                                                              
        minuto secondo o di acque                                               
        sotterranee che prevedano                                               
        derivazioni superiori a 50 litri al                                     
        minuto secondo; progetti di                                             
        ricarica artificiale delle acque                                        
        freatiche non compresi nel punto                                        
        A.1.1);                                                                 
II . 10. m)      B.1.  22)                                                      
Opere per il trasferimento di      Opere per il trasferimento di                
risorse idriche tra bacini      risorse idriche tra bacini                      
imbriferi, non comprese      imbriferi, non comprese                            
nell'allegato I.      nell'allegato I.                                          
II . 11. Altri progetti      11 - ALTRI PROGETTI                                
II . 11.a)      B.2.  44)                                                       
Piste permanenti per corse e      Piste permanenti per corse e                  
prove di veicoli a motore.      prove di automobili, motociclette               
        ed altri veicoli a motore;                                              
II . 11.b)      B.2.  45)                                                       
Impianti di smaltimento di rifiuti      Impianti di smaltimento di              
rifiuti                                                                         
(progetti non compresi      urbani non pericolosi mediante                      
nell'allegato I).      operazioni di incenerimento o di                         
        trattamento con capacita'                                               
        complessiva superiore a 10                                              
        t/giorno (operazioni di cui                                             
        all'Allegato B, lettere D2, D8, D9,                                     
        D10 e D11 del decreto legislativo                                       
        5 febbraio 1997, n. 22); impianti                                       
        di smaltimento di rifiuti non                                           
        pericolosi mediante operazioni di                                       
        raggruppamento o di                                                     
        ricondizionamento preliminari                                           
        con capacita' massima                                                   
        complessiva superiore a 20                                              
        t/giorno (operazioni di cui                                             
        all'allegato B, lettere D13 e D14                                       
        del citato decreto 22/97;                                               
        B.2.  46)                                                               
        Impianti di smaltimento di rifiuti                                      
        speciali non pericolosi, con                                            
        capacita' complessiva superiore a                                       
        10 t/giorno, mediante operazioni                                        
        di incenerimento o di trattamento                                       
        (operazioni di cui all'allegato B                                       
        lettere D2 e da D8 a D11 del                                            
        decreto legislativo 22/97;                                              
        B.2.  47)                                                               
        Impianti di smaltimento di rifiuti                                      
        speciali non pericolosi mediante                                        
        operazioni di deposito                                                  
        preliminare con capacita' massima                                       
        superiore a 30.000 mc oppure                                            
        con capacita' superiore a 40                                            
        t/giorno (operazioni di cui                                             
        all'allegato B, lettera D15 del                                         
        decreto legislativo 22/97);                                             
        B.2.  48)                                                               
        Discariche di rifiuti urbani non                                        
        pericolosi con capacita'                                                
        complessiva inferiore a 100.000                                         
        mc (operazioni di cui all'allegato                                      
        B, lettere D1 e D5 del decreto                                          
        22/97);                                                                 
II . 11.c)      B.2.  49)                                                       
Impianti di depurazione delle      Impianti di depurazione delle                
acque reflue (progetti non      acque con potenzialita' superiore               
compresi nell'allegato I).      a 10.000 abitanti equivalenti;                  
II . 11.d)      B.2.  50)                                                       
Depositi di fanghi.      Depositi di fanghi.                                    
II . 11.e)      B.2.  51)                                                       
Immagazzinamento di rottami di      Centri di raccolta, stoccaggio e            
ferro, comprese le carcasse di      rottamazione di rottami di ferro,           
veicoli.      autoveicoli e simili con superficie                               
        superiore a 1 ha;                                                       
II . 11.f)      B.2.  52)                                                       
Banchi di prova per motori,      Banchi di prova per motori,                    
turbine e reattori.      turbine, reattori quando l'area                        
        impegnata supera i 500 mq;                                              
II . 11.g)      B.2.  53)                                                       
Impianti per la produzione di fibre      Fabbricazione di fibre                 
minerali                                                                        
minerali artificiali      artificiali che superino 5.000 mq                     
        di superficie impegnata o 50.000                                        
        mc di volume;                                                           
II . 11.h)      B.2.  54)                                                       
Impianti per il recupero o la      Impianti per il recupero o la                
distruzione di sostanze esplosive.      distruzione di sostanze                 
esplosive.                                                                      
II . 11.i)      B.2.  55)                                                       
Stabilimenti di squartamento.      Stabilimenti di squartamento.                
        B.2.  56)                                                               
        Fabbricazione, condizionamento,                                         
        carica o messa in cartuccia di                                          
        esplosivi con almeno 25.000                                             
        tonnellate/ anno di materie prime                                       
        lavorate.                                                               
II . 12. Turismo e svaghi      12 - TURISMO E SVAGHI¹TAB20B = II .              
12.a)      B.3.  10)                                                            
Piste da sci,      Impianti meccanici di risalita,                              
impianti di risalita, funivie e      escluse le sciovie e le monofuni           
strutture connesse.      collegamento permanente aventi                         
        lunghezza inclinata non superiore                                       
        a 500 metri, con portata oraria                                         
        massima superiore a 1.800                                               
        persone;                                                                
        B.3.  11)                                                               
        Piste da sci,¹TAB20B = II . 12.b)      VEDI                             
Porti turistici.      A.1.  9)                                                  
II . 12.c)      B.3.  12)                                                       
Villaggi di vacanza      Campeggi e villaggi turistici di                       
e complessi alberghieri      superficie superiore a 5 ha, centri                
situati fuori dalle zone urbane e      turistici residenziali ed                
esercizi                                                                        
strutture connesse.      alberghieri con oltre 300 posti                        
        letto o volume edificato superiore                                      
        a 25.000 mc, o che occupano una                                         
        superficie superiore ai 20 ha,                                          
        esclusi quelli ricadenti all'interno                                    
        dei centri abitati;                                                     
II . 12.d)      B.3.  13)                                                       
Terreni da campeggio e      Terreni da campeggio e                              
caravaning a carattere permanente.      caravaning a carattere                  
permanente.                                                                     
II . 12.e)      B.3.  14)                                                       
Parchi tematici.      Parchi tematici.                                          
II . 13      Art. 4, comma 1, LR 9/99                                           
-  Modifiche o estensioni di progetti      "Sono altresi'                       
assoggettate alla                                                               
  di cui all'allegato I o all'allegato II      procedura di verifica            
(screening),                                                                    
  gia' autorizzati, realizzati o in fase      per le parti non ancora           
  di realizzazione, che possono avere      autorizzate, i progetti di           
  notevoli ripercussioni negative      trasformazione od ampliamento            
  sull'ambiente.      dai quali derivino impianti, opere                        
        o interventi con caratteristiche e                                      
        dimensioni rientranti fra quelli                                        
        previsti negli Allegati A.1, A.2,                                       
        A.3, B.1, B.2 e B.3."                                                   
-  Progetti di cui all'allegato I,                                              
  che servono esclusivamente o                                                  
  essenzialmente per lo      B.1  23)                                           
  sviluppo e il collaudo di      Progetti di cui all'allegato A.1               
  nuovi metodi o prodotti e che      che servono esclusivamente o               
  non siano utilizzati per piu' di      essenzialmente per lo                   
sviluppo ed                                                                     
  due anni.      il collaudo di nuovi metodi o                                  
        prodotti e non sono utilizzati per                                      
        piu' di due anni                                                        
        B.2.  57)                                                               
        Progetti di cui all'Allegato A.2                                        
        che servono esclusivamente o                                            
        essenzialmente per lo sviluppo ed                                       
        il collaudo di nuovi metodi o                                           
        prodotti e non sono utilizzati per                                      
        piu' di due anni;                                                       
        B.3.  15)                                                               
        Progetti di cui all'allegato A.3                                        
        che servono esclusivamente o                                            
        essenzialmente per lo sviluppo e                                        
        il collaudo di nuovi metodi o                                           
        prodotti e non sono utilizzati per                                      
        piu' di due anni;                                                       
ALLEGATO 2 PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA                
PARCHI E RISERVE NATURALI ISTITUITI IN EMILIA-ROMAGNA                           
DENOMINAZIONE  TIPOLOGIA  PROV.  Comuni territorialmente interessati            
STIRONE  Parco fluviale regionale  PC-PR  Alseno, Fidenza,                      
Salsomaggiore T., Vernasca.                                                     
TARO  Parco fluviale regionale  PR  Collecchio, Fornovo Taro,                   
Medesano,                                                                       
      Noceto, Parma                                                             
BOSCHI DI CARREGA  Parco regionale  PR  Collecchio, Felino, Fornovo             
Taro,                                                                           
      Sala Baganza.                                                             
ALTA VAL PARMA E CEDRA  Parco regionale  PR  Corniglio e Monchio                
delle Corti.                                                                    
ALTO APPENNINO  Parco regionale  RE  Busana, Collagna, Ligonchio,               
Ramiseto,                                                                       
REGGIANO      Villa Minozzo.                                                    
SASSI DI ROCCAMALATINA  Parco regionale  MO  Guiglia, Marano sul                
Panaro                                                                          
ALTO APPENNINO  Parco regionale  MO  Fanano, Fiumalbo, Frassinoro,              
Montecreto,                                                                     
MODENESE      Pievepelago, Riolunato, Sestola                                   
GESSI BOLOGNESI  Parco regionale  BO  Bologna, Pianoro, San Lazzaro             
di Savena                                                                       
E CALANCHI                                                                      
DELL'ABBADESSA                                                                  
ABBAZIA DI MONTEVEGLIO  Parco regionale  BO  Monteveglio                        
MONTE SOLE  Parco storico regionale  BO  Grizzana Morandi,                      
Marzabotto, Monzuno.                                                            
CORNO ALLE SCALE  Parco regionale  BO  Lizzano in Belvedere                     
LAGHI SUVIANA  Parco regionale  BO  Camugnano, Castel di Casio.                 
E BRASIMONE                                                                     
DELTA DEL PO  Parco regionale  FE-RA  Alfonsine, Argenta, Cervia,               
Codigoro,                                                                       
      Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato,                                       
      Ravenna.                                                                  
MONTE FALTERONA,  Parco nazionale  FO, FI, AR  Bagno di Romagna (FO),           
Bibbiena (AR),                                                                  
CAMPIGNA E FORESTE      Chiusi della Verna (AR), Londa (FI),                    
CASENTINESI (gia' parco      Poppi (AR), Portico-San Benedetto (FO),            
regionale del Crinale romagnolo)      Pratovecchio (AR), Premilcuore            
(FO),                                                                           
      S. Godenzo (FI), Santa Sofia (FO), Stia (AR),                             
      Tredozio (FO)                                                             
SALSE DI NIRANO  Riserva naturale  MO  Fiorano Modenese                         
BOSCO DELLA FRATTONA  Riserva naturale orientata  BO  Imola                     
ALFONSINE  Riserva naturale speciale  RA  Alfonsine                             
PARMA MORTA  Riserva naturale orientata  PR  Mezzani                            
ONFERNO  Riserva naturale orientata  RN  Gemmano                                
FONTANILI DI CORTE  Riserva naturale orientata  RE  Campegine                   
VALLE RE                                                                        
MONTE PRINZERA  Riserva naturale orientata  PR  Fornovo di Taro,                
Terenzo                                                                         
BOSCO DI SCARDAVILLA  Riserva naturale orientata  FO  Meldola                   
PIACENZIANO  Riserva naturale geologica  PC  Castell'Arquato,                   
Carpaneto Piacentino,                                                           
      Gropparello, Lugagnano Val d'Arda,                                        
      Vernasca                                                                  
SASSOGUIDANO  Riserva naturale orientata  MO  Pavullo nel Frignano              
DUNE FOSSILI DI  Riserva naturale orientata  FE  Codigoro, Mesola               
MASSENZATICA                                                                    
CASSE DI ESPANSIONE DEL  Riserva naturale orientata  RE-MO                      
Campogalliano, Modena, Rubiera                                                  
FIUME SECCHIA                                                                   
RUPE DI CAMPOTRERA  Riserva naturale orientata  RE  Canossa                     
ALLEGATO 3 SCHEMA RIPARTO DELLE COMPETENZE TRA REGIONE, PROVINCIA E             
COMUNE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                         
ENTE  PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)  PROCEDURA DI VIA                       
REGIONE  -  Progetti elencati nell'Allegato  -  Progetti elencati               
nell'Allegato                                                                   
    B.1    A.1                                                                  
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.1 qualora il progetto interessi                                       
        anche parzialmente un'area                                              
        naturale protetta                                                       
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.1 qualora lo richieda l'esito                                         
        della procedura di verifica                                             
  -  Progetti elencati nell'Allegato    (screening)                             
    B.2 la cui localizzazione interessi                                         
    il territorio di 2 o piu' province  -  Progetti elencati                    
nell'Allegato                                                                   
        A.2 la cui localizzazione interessi                                     
        il territorio di 2 o piu' province                                      
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.2 la cui localizzazione interessi                                     
        il territorio di 2 o piu' province                                      
        qualora lo richieda l'esito della                                       
  -  Progetti elencati nell'Allegato    procedura di verifica                   
(screening)                                                                     
    B.2 qualora la Provincia sia il                                             
    proponente  -  Progetti elencati nell'Allegato                              
        A.2 qualora la Provincia sia il                                         
        proponente                                                              
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.2 qualora la Provincia sia il                                         
        proponente e lo richieda l'esito                                        
        della procedura di verifica                                             
  -  Progetti elencati nell'allegato B.3    (screening)                         
    la cui localizzazione interessi il                                          
    territorio di 2 o piu' comuni  -  Progetti elencati nell'allegato           
    qualora la Provincia sia il    A.3 la cui localizzazione                    
interessi                                                                       
    proponente    il territorio di 2 o piu' comuni                              
        qualora la Provincia sia il                                             
        proponente                                                              
      -  Progetti elencati nell'allegato B.3                                    
        la cui localizzazione interessi il                                      
        territorio di 2 o piu' comuni                                           
        qualora la Provincia sia il                                             
        proponente e lo richieda l'esito                                        
        della procedura di verifica                                             
        (screening)                                                             
      -  Progetti con una soglia                                                
  -  Progetti non compresi negli    dimensionale inferiore a quella             
    Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2    indicata nell'Allegato A.2              
attivati                                                                        
    e B.3 la cui localizzazione    su proposta del proponente                   
    interessi il territorio provinciale,    qualora la Provincia sia            
il                                                                              
    qualora la Provincia sia il    proponente                                   
    proponente                                                                  
      -  Progetti non compresi negli                                            
        Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2                                        
        e B.3 la cui localizzazione                                             
        interessi il territorio provinciale,                                    
        qualora la Provincia sia il                                             
        proponente e lo richieda l'esito                                        
        della procedura di verifica                                             
        (screening)                                                             
  -  Progetti con una soglia                                                    
    dimensionale inferiore a quella  -  Progetti con una soglia                 
    indicata nell'Allegato B.1    dimensionale inferiore a quella               
    attivati su proposta del    indicata nell'Allegato A.1                      
    proponente    attivati su proposta del                                      
        proponente qualora la Provincia                                         
        sia il proponente                                                       
  -  Progetti con una soglia  -  Progetti con una soglia                        
    dimensionale inferiore a quella    dimensionale inferiore a                 
quella                                                                          
    indicata nell'Allegato B.2    indicata nell'Allegato B.1                    
    attivati su proposta del    attivati su proposta del                        
    proponente, qualora la Provincia    proponente qualora lo                   
richieda                                                                        
    sia il proponente    l'esito della procedura di verifica                    
        (screening)                                                             
  -  Progetti non compresi negli  -  Progetti con una soglia                    
    Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2    dimensionale inferiore a                
quella                                                                          
    e B.3 la cui localizzazione    indicata nell'Allegato B.2                   
    interessi il territorio di due o piu'    attivati su proposta del           
    province attivati su proposta del    proponente, qualora la                 
Provincia                                                                       
    proponente    sia il proponente e lo richieda                               
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
      -  Progetti non compresi negli                                            
        Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2                                        
        e B.3 la cui localizzazione                                             
        interessi il territorio di due o piu'                                   
        province attivati su proposta del                                       
        proponente, qualora lo richieda                                         
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
PROVINCIA  -  Progetti elencati nell'Allegato  -  Progetti elencati             
nell'Allegato                                                                   
    B.2    A.2                                                                  
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.2 qualora il progetto interessi                                       
        anche parzialmente un'area                                              
        naturale protetta                                                       
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.2 qualora lo richieda l'esito                                         
        della procedura di verifica                                             
  -  Progetti elencati    (screening)                                           
    nell'Allegato B.3 la cui                                                    
    localizzazione interessi il  -  Progetti elencati                           
    territorio di 2 o piu' comuni    nell'Allegato A.3 la cui                   
        localizzazione interessi il                                             
        territorio di 2 o piu' comuni                                           
      -  Progetti elencati                                                      
        nell'Allegato B.3 la cui                                                
        localizzazione interessi il                                             
        territorio di 2 o piu' comuni                                           
        qualora lo richieda l'esito della                                       
  -  Progetti elencati nell'Allegato    procedura di verifica                   
(screening)                                                                     
    B.3 qualora il Comune sia il                                                
    proponente  -  Progetti elencati                                            
        nell'Allegato A.3 qualora il                                            
        Comune sia il proponente                                                
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.3 qualora il Comune sia il                                            
        proponente e lo richieda l'esito                                        
  -  Progetti con una soglia    della procedura di verifica                     
    dimensionale inferiore a quella    (screening)                              
    indicata nell'Allegato B.3                                                  
    attivati su proposta del  -  Progetti con una soglia                        
    proponente qualora il Comune    dimensionale inferiore a quella             
    sia il proponente    indicata nell'Allegato B.3                             
        attivati su proposta del                                                
        proponente qualora il Comune                                            
  -  Progetti con una soglia    sia il proponente e lo richieda                 
    dimensionale inferiore a quella    l'esito della procedura di               
verifica                                                                        
    indicata nell'Allegato B.2    (screening)                                   
    attivati su proposta del                                                    
    proponente  -  Progetti con una soglia                                      
        dimensionale inferiore a quella                                         
        indicata nell'Allegato A.2                                              
        attivati su proposta del                                                
        proponente                                                              
      -  Progetti con una soglia                                                
        dimensionale inferiore a quella                                         
        indicata nell'Allegato B.2                                              
  -  Progetti non compresi negli    attivati su proposta del                    
    Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2    proponente qualora lo                   
richieda                                                                        
    e B.3 la cui localizzazione    l'esito della procedura di                   
verifica                                                                        
    interessi il territorio provinciale    (screening)                          
    attivati su proposta del                                                    
    proponente  -  Progetti non compresi negli                                  
        Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2                                        
        e B.3 la cui localizzazione                                             
        interessi il territorio provinciale                                     
        attivati su proposta del                                                
        proponente qualora lo richieda                                          
        l'esito della procedura di verifica                                     
        (screening)                                                             
COMUNE  -  Progetti elencati  -  Progetti elencati                              
    nell'Allegato B.3    nell'Allegato A.3                                      
      -  Progetti elencati nell'Allegato                                        
        B.3 qualora il progetto interessi                                       
        anche parzialmente un'area                                              
        naturale protetta                                                       
      -  Progetti elencati                                                      
        nell'Allegato B.3 qualora lo                                            
        richieda l'esito della procedura di                                     
  -  Progetti con una soglia    verifica (screening)                            
    dimensionale inferiore a quella                                             
    indicata nell'Allegato B.3  -  Progetti con una soglia                      
    attivati su proposta del    dimensionale inferiore a quella                 
    proponente    indicata nell'Allegato A.3 attivati                           
        su proposta del proponente                                              
      -  Progetti con una soglia                                                
        dimensionale inferiore a quella                                         
        indicata nell'Allegato B.3                                              
        attivati su proposta del                                                
        proponente                                                              
ALLEGATO 4 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO               
DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING) DA            
PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE                               
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO II)                                                                     
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9,              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                   
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI               
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA            
(SCREENING) RELATIVI AL                                                         
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3):                                                       
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                   
competenti.)                                                                    
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI                 
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA                      
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                           
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI                 
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI                     
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL                 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                             
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9,            
COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 5 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                        
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA             
(SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PER            
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO UNICO                     
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre                
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO II)                                                                     
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9               
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
. , Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                  
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI               
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA            
(SCREENING) RELATIVI AL:                                                        
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . . nonche' i relativi uffici                    
competenti.)                                                                    
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI                 
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA                      
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                           
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI                 
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI                     
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL                 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                             
ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI                
PUBBLICIZZAZIONE DELLA DOMANDA EFFETTUATA IN DATA . . . . . . . . . .           
 DALLO SPORTELLO UNICO SUI PROPRI STRUMENTI AI SENSI DELL'ART. 6,               
COMMA 2 DEL DPR 447/98, CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMI 4 E 6,            
PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                          
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 6 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                        
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEGLI ELABORATI PER LA PROCEDURA DI VERIFICA             
(SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE                
QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO                                        
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO II)                                                                     
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9               
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                   
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI GLI               
ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA            
(SCREENING) RELATIVI AL:                                                        
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3):                                                       
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEGLI ELABORATI                 
PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA                      
(SCREENING) PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                           
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
GLI ELABORATI PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI                 
VERIFICA (SCREENING) SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI NATURALI                     
CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO NEL                 
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                             
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 9,            
COMMA 4, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 7 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO               
DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA            
DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE                     
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                   
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora            
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale            
protetta)                                                                       
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 8 MODELLO DI AVVISO PER LE OPERE PUBBLICHE DELL'AVVENUTO               
DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA            
DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE QUALORA             
IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING)                                                                     
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                   
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA              
DALLA L.R. 35/00.                                                               
L'AUTORITA' COMPETENTE                                                          
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA                           
CON ATTO                                                                        
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 9 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                        
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER           
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                
REGIONE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO               
UNICO                                                                           
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . .             
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                 
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora            
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale            
protetta)                                                                       
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                 
competenti.)                                                                    
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 10 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                       
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER           
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                
REGIONE, PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE QUANDO E' ATTIVO LO SPORTELLO              
UNICO, QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA             
DI VERIFICA (SCREENING)                                                         
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
. , Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA              
DALLA L.R. 35/00.                                                               
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA CON ATTO . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E': . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
. ., Comune di . . . . . . . . . . . nonche' i relativi uffici                  
competenti.)                                                                    
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 11 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                       
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER           
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                
REGIONE QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO                                
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                 
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora            
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale            
protetta)                                                                       
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 12 MODELLO DI AVVISO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                       
DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER           
LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA                
REGIONE QUANDO LO SPORTELLO UNICO NON SIA ATTIVO QUALORA IL PROGETTO            
SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . .                                                 
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
., Comune di . . . . . . . . . . . ., nonche' i relativi uffici                 
competenti.)                                                                    
PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI, IL SIA           
ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE              
DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL:                                            
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA              
DALLA L.R. 35/00.                                                               
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA                           
CON ATTO                                                                        
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 13 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL              
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU           
UN QUOTIDIANO                                                                   
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto)                        
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati A.1, A.2 e A.3 ovvero negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora            
il progetto ricada anche parzialmente all'interno dell'area naturale            
protetta)                                                                       
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI, PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI             
INTERESSATI, IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI              
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:               
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E':                                                      
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 45 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 45 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 14 MODELLO DI AVVISO DELL'AVVENUTO DEPOSITO DEL SIA E DEL              
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO PER LA PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE SU           
UN QUOTIDIANO QUALORA IL PROGETTO SIA STATO GIA' SOTTOPOSTO ALLA                
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
PROCEDURA DI VIA                                                                
RELATIVA AL (riportare il titolo sintetico del progetto):                       
PROGETTO:                                                                       
LOCALIZZATO:                                                                    
PRESENTATO DA:                                                                  
IL PROGETTO APPARTIENE ALLA SEGUENTE CATEGORIA:                                 
(specificare la categoria di appartenenza tra quelle indicate negli             
Allegati B.1, B.2 e B.3)                                                        
IL PROGETTO E' GIA' STATO SOTTOPOSTO ALLLA PROCEDURA DI VERIFICA                
(SCREENING) AI SENSI DEL TITOLO II DELLA L.R. 9/99 COME MODIFICATA              
DALLA L.R. 35/00.                                                               
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
HA DECISO LA SUA SOTTOPOSIZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA                           
CON ATTO                                                                        
SI AVVISA CHE,                                                                  
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35, SONO             
STATI DEPOSITATI, PER LA LIBERA CONSULTAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI             
INTERESSATI, IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI              
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, RELATIVI AL PROGETTO:               
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
IL PROGETTO PREVEDE (riportare una sommaria descrizione del progetto,           
specificando finalita', caratteristiche e dimensionamento):                     
L'AUTORITA' COMPETENTE E':                                                      
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO PRENDERE VISIONE DEL SIA E DEL                   
RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA              
PROCEDURA DI VIA, PRESSO LA SEDE DELL'AUTORITA' COMPETENTE:                     
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DEI SEGUENTI COMUNI INTERESSATI:                               
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
COMUNE:                                                                         
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLE SEGUENTI PROVINCE INTERESSATE:                           
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
PROVINCIA:                                                                      
SITA IN VIA:                                                                    
E PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE            
IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE SITA IN VIA DEI MILLE            
N. 21 - 40121 BOLOGNA.                                                          
IL SIA ED IL RELATIVO PROGETTO DEFINITIVO, PRESCRITTI PER                       
L'EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA DI VIA, SONO DEPOSITATI PER 30 GIORNI           
NATURALI CONSECUTIVI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO            
NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AVVENUTO IL GIORNO . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         
ENTRO LO STESSO TERMINE DI 30 GIORNI CHIUNQUE, AI SENSI DELL'ART. 15,           
COMMA 1, PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI ALL'AUTORITA' COMPETENTE:                 
AL SEGUENTE INDIRIZZO:                                                          
ALLEGATO 15 MODELLO DI AVVISO DELLA DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA           
DI VERIFICA (SCREENING) DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA            
REGIONE                                                                         
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO II)                                                                     
PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                                               
L'AUTORITA' COMPETENTE:                                                         
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . ., Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . .)                                                                      
COMUNICA                                                                        
LA DECISIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VERIFICA (SCREENING)                    
CONCERNENTE IL PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):           
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:                                                   
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
AI SENSI DEL TITOLO II DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9,              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,                  
L'AUTORITA' COMPETENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . .                                                         
CON ATTO                                                                        
HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:                                               
(riportare integralmente la parte dispositiva)                                  
ALLEGATO 16 MODELLO DI AVVISO DELLA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA                 
PROCEDURA DI VIA DA PUBBLICARE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE           
PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE                                      
L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come modificata dalla L.R. 16 novembre               
2000, n. 35                                                                     
(TITOLO III)                                                                    
PROCEDURA DI VIA                                                                
L'AUTORITA' COMPETENTE:                                                         
(specificare Regione Emilia-Romagna, Provincia di . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . ., Comune di . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . .)                                                                      
COMUNICA                                                                        
LA DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA CONCERNENTE IL                  
PROGETTO (riportare il titolo sintetico del progetto):                          
IL PROGETTO E' PRESENTATO DA:                                                   
IL PROGETTO E' LOCALIZZATO:                                                     
IL PROGETTO INTERESSA IL TERRITORIO (in relazione sia alla                      
localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli            
eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti               
ambientali attesi) DEI SEGUENTI COMUNI:                                         
E DELLE SEGUENTI PROVINCE:                                                      
AI SENSI DEL TITOLO III DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9              
COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2000, N. 35,                  
L'AUTORITA' COMPETENTE                                                          
CON ATTO                                                                        
HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:                                               
(riportare integralmente la parte dispositiva)                                  
ALLEGATO 17 REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI                  
VERIFICA (SCREENING) E DEI RELATIVI ESITI                                       
REGISTRO DEI PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA PROCEDURA DI VERIFICA                     
(SCREENING)                                                                     
E DEI RELATIVI ESITI                                                            
AUTORITA' COMPETENTE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . .                                                                         
ANNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                
1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13  14  15     TITOLO                
Cate-  Propo-  Data  Comuni  Data  N.  Even-  Even-  Even-  Data                
Deci-  ESITO  ESITO  ESITO  PRO-  goria  nente  Present.  e                  
pubbli-  even-  tuali  tuali  tuale  even-  sione  sottopo-  Esclu-             
Esclu-  GETTO  Proget-    e n.  Pro-  caz.  tuali  contro-  pareri           
 richie-  tuale  Data  sizione  sione  sione    tuale    prot.               
vince  su  osserva-  dedu-  Ammi-  sta  presen-  n.  a  da  da               
     Inte-  BUR  zioni  zioni  nistra-  di  tazione  prot.  VIA  VIA            
VIA          ressati    presen-  propo-  zioni  integra-  integra-           
       con              tate  nente  interes-  zioni  zioni                  
prescrizioni                  sate            (riportare                  
                      sintesi                                                
prescrizioni)                                                                   
¹ALLEGATO1 = ALLEGATO 18 COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELL'AMBIENTE               
REPUBBLICA ITALIANA                                                             
MINISTERO DELL'AMBIENTE                                                         
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE                                   
QUESTIONARIO NAZIONALE                                                          
Modalita' attuative delle procedure in materia di valutazione                   
dell'impatto ambientale di competenza delle Regioni e delle Province            
Autonome.                                                                       
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
- Normativa regionale di recepimento del DPR 12/4/1996, DLgs 112/98,            
articolo 35 (DPR 11/2/1998 art. 1, comma 1 lettera u).                          
- Eventuali ulteriori atti regionali normativi o regolamentari                  
- Natura del provvedimento regionale di VIA (delibera Giunta                    
regionale, decreto assessorile, decreto dirigenziale o altro)                   
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
 Uffici e Strutture regionali competenti in materia di VIA:                     
Organo nel cui ambito e' incardinato l'Ufficio competente in materia            
di VIA:                                                                         
- Presidenza Giunta regionale:                                                  
- Assessorato:                                                                  
- Denominazione Ufficio competente in materia di VIA                            
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:                                     
   Dirigente                                                                    
   Dirigenti subordinati ove presenti:                                          
   Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:                            
         Num.          Qualifica                                                
-  Dotazioni informatiche dell'Ufficio VIA (descrizione sintetica):             
-  Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della             
posta elettronica:                                                              
- E-mail di riferimento:                                                        
     Qualifica   Nominativo    E-mail                                           
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
- Altri eventuali Uffici e/o settori regionali competenti in materia            
di VIA:                                                                         
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:                                     
   Dirigente                                                                    
   Dirigenti subordinati ove presenti:                                          
   Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:                            
         Num.         Qualifica                                                 
- Dotazioni informatiche dell'Ufficio (descrizione sintetica):                  
- Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della              
posta elettronica:                                                              
- E-mail di riferimento:                                                        
     Qualifica    Nominativo          E-mail                                    
Ruolo dell'                                                                     
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
¹TC12 =  Eventuali deleghe di competenze in materia di VIA ed enti              
sub-regionali:                                                                  
Denominazione ente/enti delegati:                                               
- Denominazione Ufficio/Ente delegato competente in materia di VIA:             
- Descrizione della struttura dell'Ufficio:                                     
   Dirigente                                                                    
   Dirigenti subordinati ove presenti:                                          
   Personale addetto di qualifiche non dirigenziali:                            
         Num.           Qualifica                                               
- Dotazioni informatiche dell'Ufficio (descrizione sintetica):                  
- Collegamenti in rete e possibilita' e consuetudine all'uso della              
posta elettronica:                                                              
- E-mail di riferimento:                                                        
    Qualifica        Nominativo         E-mail                                  
TABELLA RIEPILOGATIVA                                                           
ANNO  TOTALI                                                                    
 Num. procedimenti                                                              
 VIA effettuati                                                                 
 Num. pronunce                                                                  
 positive                                                                       
 Num. pronunce                                                                  
 negative                                                                       
 Num. procedimenti in                                                           
 corso alla data del                                                            
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Tabella A1 Interventi assoggettati a VIA, Allegato A, DPR 12.4.1996             
Tabella A2 Interventi assoggettati a VIA, Allegato A, DPR 12.4.1996             
come modificato da DPCM 3.9.1999 Tabella B1 Interventi assoggettati a           
VIA - Allegato B in aree naturali protette: cod. BAP Interventi                 
assoggettati a VIA - Allegato B Verifiche positive di                           
assoggettabilita' a VIA: cod. BVA TABELLA B2 Verifiche di                       
assoggettabilita' a VIA                                                         
TABELLA A1*                                                                     
OPERE SOTTOPOSTE A VIA                                                          
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Tipologie di intervento  N. Casi  VIA Positivi  VIA Negativi                    
Problematiche connesse                                                          
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha               
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la                
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque                    
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la           
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.                               
Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre                  
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100                 
tonnellate al giorno.                                                           
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 35000 t/anno di materie               
prime lavorate.                                                                 
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 35000 t/anno di materie prime lavorate.                          
Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29              
maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacita'                  
complessiva superiore a 40.000 tonnellate.                                      
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.                           
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore            
a 10 ha o le aree esterne interessate superino i 5 ha, oppure i moli            
sono di lunghezza superiore ai 500 metri.                                       
Impianti di incenerimento e di trattamento rifiuti con capacita'                
superiore a 100 t/giorno.                                                       
Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacita' superiore a 200              
t/giorno.                                                                       
Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacita'                  
superiore a 100.000 m3.                                                         
Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per              
inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 m3.                             
Centri di stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali con                       
potenzialita' superiore a 150.000 m3.                                           
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore                 
100.000 abitanti equivalenti.                                                   
Cave o torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto o con           
un'area interessata superiore a 20 ha.                                          
Dighe ed altri impianti di destinati a trattenere, regolare o                   
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di                
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3.               
TOTALI                                                                          
* Allegato A  DPR 12.4.1996.                                                    
TABELLA A2 **                                                                   
OPERE SOTTOPOSTE A VIA                                                          
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Tipologie di intervento  N. Casi  VIA Positivi  VIA Negativi                    
Problematiche connesse                                                          
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha               
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la                
derivazione superi i 1000 litri al minuto secondo e di acque                    
sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la           
derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.                               
Fabbricazione di pasta di carta a partire dal legno o da altre                  
materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100                 
tonnellate al giorno.                                                           
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 35000 t/anno di materie               
prime lavorate.                                                                 
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 35000 t/anno di materie prime lavorate.                          
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici           
pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive           
modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 m.                  
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.                           
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore            
a 10 ha o le aree esterne interessate superino i 5 ha, oppure i moli            
sono di lunghezza superiore ai 500 metri.                                       
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante              
operazioni di cui all'Allegato B ed all'Allegato C lettere da R1 a R9           
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli             
impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui              
agli articoli 31 e 33 del medesimo decreto legislativo 22/1997.                 
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con                  
capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incremento           
o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed            
all'Allegato C lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio           
1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle           
procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo                
decreto legislativo 22/97.                                                      
Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante                     
operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e                  
deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno                     
(operazioni di cui all'Allegato B del decreto legislativo 5 febbraio            
1997, n. 22, punti D13, D14).                                                   
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva           
superiore a 100.000 m (operazioni di cui all'Allegato 8, lettere Dl e           
D5 del decreto legislativo 22/97); discariche di rifiuti speciali non           
pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere Dl e D5 del               
decreto legislativo 22/97), ad esclusione delle discariche per inerti           
con capacita' complessiva sino a 100.000 m.                                     
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni           
di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 m oppure              
con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui                       
all'Allegato B, lettera D15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,            
n. 22).                                                                         
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore                 
100.000 abitanti equivalenti.                                                   
Cave o torbiere con piu' di 500.000 m3 /a di materiale estratto o con           
un'area interessata superiore a 20 ha.                                          
Dighe ed altri impianti di destinati a trattenere, regolare o                   
accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di                
altezza superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 m3.               
Attivita' di coltivazione di minerali solidi.                                   
Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse                     
geotermiche sulla terraferma.                                                   
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con            
tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza                 
superiore a 10 Km.                                                              
Impianti di smaltimento rifiuti mediante operazioni di iniezione in             
profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente                
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito               
permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7,           
e D12 del decreto legislativo 22/97).                                           
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una                  
capacita' complessiva superiore a 80.000 m3 .                                   
TOTALI                                                                          
** Allegato A  DPR 12.4.1996 come modificato dal DPCM 3.9.1999.                 
Tabella B1                                                                      
OPERE SOTTOPOSTE A VIA                                                          
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Specifiche     Tipologie di  N. Casi  VIA  VIA        Problematiche             
connesse  Intervento    Positivi  Negativi  BAP    BVA                       
Agricoltura                                                                     
Industria Energetica                                                            
Lavorazione dei Metalli                                                         
Industria dei prodotti alimentari                                               
Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta                         
Industria della gomma e delle materie plastiche                                 
Progetti di infrastrutture                                                      
Altri progetti                                                                  
TOTALI                                                                          
Cod. BAP: interventi ricadenti, anche parzialmente, all'interno di              
aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n.            
394.                                                                            
Cod. BVA: verifiche positive di assoggettabilita' a VIA                         
TABELLA B2                                                                      
VERIFICHE DI ASSOGGETTABILITA' A VIA                                            
Regione                                                                         
Provincia Autonoma di                                                           
Tipologie di  ASSOGGETTATE  ESCLUSE  Problematiche connesse                     
Intervento  A VIA  VIA                                                          
Agricoltura:                                                                    
Industria Energetica:                                                           
Lavorazione dei Metalli:                                                        
Industria dei prodotti alimentari:                                              
Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta:                        
Industria della gomma e delle materie plastiche:                                
Progetti di infrastrutture:                                                     
Altri progetti:                                                                 
TOTALI                                                                          
ALLEGATO 19 FACSIMILE NOTA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER            
LE ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                         
Raccomandata R/R                                                                
Li,                                                                             
Prot. n.                                                                        
                        A                                                       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
OGGETTO: Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al             
progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., presentato da . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . Indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi                   
dell'art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche             
ed integrazioni.                                                                
La societa' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ha presentato domanda di                
attivazione della procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 9/99           
e successive modifiche ed integrazioni, allegando il prescritto                 
Studio di Impatto Ambientale (SIA) ed il progetto di massima relativo           
al progetto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . trasmessa tramite             
lo Sportello Unico per le Attivita' Produttive del Comune di . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . con nota . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . acquisita al prot. . . . . .            
. . . . . . del: . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . .                                                     
Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                    
Emilia-Romagna in data . . . . . . . . . . . . . . . . e' stato dato            
avvio alla fase di deposito per 45 giorni (30 giorni se                         
precedentemente sottoposto alla procedura di verifica (screening))              
presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed i Comuni di . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., durante i                
quali chiunque puo' prendere visione degli elaborati e presentare               
osservazioni a questa autorita' competente . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . .                                                   
Con lo stesso avviso e' stato dato avvio alla procedura di VIA, ed              
alle relative scadenze temporali previste dal Titolo III della LR               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.                                    
Ai sensi dell'art. 18 della LR 9/99 e successive modifiche ed                   
integrazioni, e' indetta la Conferenza di Servizi per l'esame del SIA           
e del progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
nonche' per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione              
del progetto ai sensi dell'art. 17 della stessa LR 9/99 e successive            
modifiche ed integrazioni.                                                      
Si ricorda che la valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva,             
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 9/99 e successive                   
modifiche ed integrazioni, per le attivita' produttive comprende e              
sostituisce tutte le autorizzazioni  e gli atti di assenso comunque             
denominati in materia di tutela ambientale e                                    
paesaggistico-territoriale di competenza della Regione, della                   
Provincia, del Comune e dell'Ente di gestione di area naturale                  
protetta regionale                                                              
 Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ogni amministrazione               
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico              
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti           
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volonta'                  
dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.                              
E' convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi in oggetto             
            per il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
            alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . .                                                                           
            presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . .                                                                           
con  il seguente Ordine del Giorno:                                             
a) organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi;                       
b) illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto                  
Ambientale da parte del proponente . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . , prevista alle ore . . . . . . . . . . . . .           
. . ;                                                                           
c) varie ed eventuali.                                                          
             Distinti saluti                                                    
firma                                                                           
ALLEGATO 20 FACSIMILE NOTA INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER            
LE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO                                      
Raccomandata R/R                                                                
Li'.,                                                                           
Prot. n.                                                                        
                        A                                                       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . .                                                             
OGGETTO: Procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al             
progetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               
localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., presentato da . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . Indizione della Conferenza di Servizi, ai sensi                   
dell'art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche             
ed integrazioni.                                                                
La /Il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . ha presentato domanda di attivazione            
della procedura di VIA di cui al Titolo III della LR 9/99 e                     
successive modifiche ed integrazioni, allegando il prescritto Studio            
di Impatto Ambientale (SIA) ed il progetto di massima relativo al               
progetto di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . , localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con nota prot. . . .            
. . . . . . . del . . . . . . . . . ., acquisita al . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             
del . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . .            
Con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione                    
Emilia-Romagna in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . e' stato             
dato avvio alla fase di deposito per 45 giorni (30 giorni se                    
precedentemente sottoposto alla procedura di verifica (screening))              
presso la Regione Emilia-Romagna, le Province di . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ed i Comuni di . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . durante i               
quali chiunque puo' prendere visione degli elaborati e presentare               
osservazioni a questa autorita' competente . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             
Con lo stesso avviso e' stato dato avvio alla procedura di VIA, ed              
alle relative scadenze temporali previste dal Titolo III della LR               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni.                                    
Ai sensi del'art. 18 della LR 9/99, e' indetta la Conferenza di                 
Servizi per l'esame del SIA e del progetto . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. localizzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presentato da . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . nonche' per l'acquisizione degli atti necessari alla              
realizzazione del progetto.                                                     
Si ricorda che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)                    
positiva, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LR n. 9/99 e                    
successive modifiche ed integrazioni, per le opere pubbliche, o di              
interesse pubblico:                                                             
a) comprende e sostituisce tutte le intese, le concessioni, le                  
autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi                 
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in             
base alla vigente normativa, ed acquisiti tramite la Conferenza di              
Servizi;                                                                        
b) ha il valore di concessione edilizia qualora il Comune                       
territorialmente competente, valutata la sussistenza di tutti i                 
requisiti ed ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta cui           
e' subordinato il suo rilascio, si sia espresso positivamente;                  
c) puo' costituire variante agli strumenti urbanistici qualora tali             
modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con                
apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'Amministrazione               
comunale sia ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena           
di decadenza.                                                                   
 Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della LR               
9/99 e successive modifiche ed integrazioni, ogni Amministrazione               
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico              
rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti           
ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volonta'                  
dell'ente su tutti gli atti di propria competenza.                              
La prima riunione della Conferenza di Servizi in oggetto e' indetta             
            per il giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
            alle ore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. .                                                                             
            presso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. .                                                                             
con il seguente Ordine del Giorno:                                              
a. organizzazione dei lavori della Conferenza di Servizi;                       
b. illustrazione del progetto e del relativo Studio di Impatto                  
Ambientale da parte del proponente . . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . .   prevista per le ore . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . ;                                                                 
c. varie ed eventuali.                                                          
             Distinti saluti                                                    
firma                                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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