COMUNICATO
RICORSO N. 50 DEPOSITATO IL 2 SETTEMBRE 2002
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della L.R. 24 giugno
2002, n. 12 recante "Interventi regionali per la cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la
solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 88 del 25 giugno 2002
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
RICORSO
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna,
per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale
della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12,
recante "Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarieta'
internazionale e la promozione di una cultura di pace", pubblicata
nel Bollettino Ufficiale regionale n. 88 del 25 giugno 2002, con
particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, giusta delibera
del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002.
1) La legge regionale indicata in epigrafe pone nell'art. 2 norme di
principio stabilendo: (comma 1) che "l'intervento regionale nella
materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei
principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o
da essa dedotti, nonche' nel rispetto della competenza statale in
materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla
lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione
favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del
territorio dell'Emilia-Romagna"; (comma 2) "nelle materie di propria
competenza, per gli interventi volti alle finalita' di cui alla
presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed
all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della
Costituzione"; (comma 3) "ai sensi del comma nono dell'art. 117 della
Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti
territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da
leggi dello Stato".Dopo aver precisato, negli articoli 3 e 4, i
propri obiettivi e i soggetti della cooperazione internazionale, la
legge, negli articoli da 5 a 9, definisce gli ambiti di intervento,
le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di
emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di
ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e
dell'interculturalita' e le iniziative di formazione nel campo della
cooperazione internazionale.
2) La legge regionale e' costituzionalmente illegittima in quanto i
suddetti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 indicano una serie di iniziative ed
interventi regionali, per la cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di proprie
iniziative, nonche' la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative
degli Enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle
ONLUS (art. 5, comma 2), che non si conciliano, quanto alle materie
proprie degli stessi ed alle relative modalita' di svolgimento, con
le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (in
particolare la Legge 26/2/1987, n. 49 e il DPR 31/3/1994), che
prevede la partecipazione della Regione all'attivita' di cooperazione
allo sviluppo (la quale e' parte integrante della politica estera
nazionale), entro limiti rigorosi e tassativi, e cioe' con capacita'
attuativa di iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli
Affari esteri ovvero propositiva nei riguardi della Direzione
generale della Cooperazione allo sviluppo.
Inoltre, l'attivita' regionale prevista dall'articolo 2, comma 3,
che, per il richiamo all'art. 117, comma 9 della Costituzione, si
esplica nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti
territoriali di altro Stato, lungi dal comportare obblighi di
carattere internazionale, non puo' che essere consentita unicamente
come attivita' convenzionale di carattere solo programmatico e di
principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della
cooperazione decentrata.
Aggiungasi, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma
2, ove prevede che la Regione provveda all'esecuzione ed
all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
Europea, non puo' essere attuata sino all'emanazione "delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato" (articolo 117, comma 5,
Cost.), contenute nel disegno di legge attuativo della riforma del
Titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento.
3) Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo e' parte
integrante della politica estera dello Stato (articolo 1, Legge
49/87) e che tale materia, rientra nella competenza legislativa
statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) della
Costituzione, la legge regionale si presenta costituzionalmente
illegittima nelle parti denunciate sopra.
Per queste ragioni il Presidente del Consiglio dei Ministri
conclude
chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale
della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12 negli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 2 agosto 2002, unitamente a copia della legge regionale
impugnata.
Roma, 12 agosto 2002
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Oscar Fiumara