REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

RICORSO N. 50 DEPOSITATO IL 2 SETTEMBRE 2002

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                           
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del             
Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per la                     
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della L.R. 24 giugno             
2002, n. 12 recante "Interventi regionali per la cooperazione con i             
Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la                    
solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace",            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 88 del 25 giugno 2002                    
(pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a             
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)                   
RICORSO                                                                         
del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato                        
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio,             
in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,                                              
nei confronti                                                                   
del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna,                       
per la dichiarazione di                                                         
illegittimita' costituzionale                                                   
della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n. 12,                 
recante "Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via            
di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarieta'                    
internazionale e la promozione di una cultura di pace", pubblicata              
nel Bollettino Ufficiale regionale n. 88 del 25 giugno 2002, con                
particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, giusta delibera              
del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2002.                                   
1) La legge regionale indicata in epigrafe pone nell'art. 2 norme di            
principio stabilendo: (comma 1) che "l'intervento regionale nella               
materia della cooperazione internazionale si svolge nel rispetto dei            
principi fondamentali espressamente stabiliti con legge dello Stato o           
da essa dedotti, nonche' nel rispetto della competenza statale in               
materia di politica estera e di rapporti internazionali di cui alla             
lettera a) del comma secondo dell'art. 117 della Costituzione                   
favorendo le iniziative dei soggetti pubblici e privati del                     
territorio dell'Emilia-Romagna"; (comma 2) "nelle materie di propria            
competenza, per gli interventi volti alle finalita' di cui alla                 
presente legge, la Regione provvede anche all'esecuzione ed                     
all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione            
Europea, ai sensi e nel rispetto del comma quinto dell'art. 117 della           
Costituzione"; (comma 3) "ai sensi del comma nono dell'art. 117 della           
Costituzione, la Regione stipula accordi con Stati e intese con enti            
territoriali di altro Stato nei casi e con le forme disciplinati da             
leggi dello Stato".Dopo aver precisato, negli articoli 3 e 4, i                 
propri obiettivi e i soggetti della cooperazione internazionale, la             
legge, negli articoli da 5 a 9, definisce gli ambiti di intervento,             
le iniziative di cooperazione internazionale, gli interventi di                 
emergenza, le iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di             
ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e                         
dell'interculturalita' e le iniziative di formazione nel campo della            
cooperazione internazionale.                                                    
2) La legge regionale e' costituzionalmente illegittima in quanto i             
suddetti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 indicano una serie di iniziative ed            
interventi regionali, per la cooperazione con i Paesi in via di                 
sviluppo, tra cui la progettazione e la valorizzazione di proprie               
iniziative, nonche' la valorizzazione ed il sostegno ad iniziative              
degli Enti locali, delle organizzazioni non governative (ONG) e delle           
ONLUS (art. 5, comma 2), che non si conciliano, quanto alle materie             
proprie degli stessi ed alle relative modalita' di svolgimento, con             
le disposizioni contenute nella normativa nazionale vigente (in                 
particolare la Legge 26/2/1987, n. 49 e il DPR 31/3/1994), che                  
prevede la partecipazione della Regione all'attivita' di cooperazione           
allo sviluppo (la quale e' parte integrante della politica estera               
nazionale), entro limiti rigorosi e tassativi, e cioe' con capacita'            
attuativa di iniziative di cooperazione affidate dal Ministero degli            
Affari esteri ovvero propositiva nei riguardi della Direzione                   
generale della Cooperazione allo sviluppo.                                      
Inoltre, l'attivita' regionale prevista dall'articolo 2, comma 3,               
che, per il richiamo all'art. 117, comma 9 della Costituzione, si               
esplica nella stipula di accordi con Stati ed intese con enti                   
territoriali di altro Stato, lungi dal comportare obblighi di                   
carattere internazionale, non puo' che essere consentita unicamente             
come attivita' convenzionale di carattere solo programmatico e di               
principio, limitata, quindi, al campo di azione proprio della                   
cooperazione decentrata.                                                        
Aggiungasi, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 2, comma           
2, ove prevede che la Regione provveda all'esecuzione ed                        
all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione            
Europea, non puo' essere attuata sino all'emanazione "delle norme di            
procedura stabilite da legge dello Stato" (articolo 117, comma 5,               
Cost.), contenute nel disegno di legge attuativo della riforma del              
Titolo V della Costituzione, attualmente all'esame del Parlamento.              
3) Pertanto, considerando che la cooperazione allo sviluppo e' parte            
integrante della politica estera dello Stato (articolo 1, Legge                 
49/87) e che tale materia, rientra nella competenza legislativa                 
statale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera a) della                      
Costituzione, la legge regionale si presenta costituzionalmente                 
illegittima nelle parti denunciate sopra.                                       
Per queste ragioni il Presidente del Consiglio dei Ministri                     
conclude                                                                        
chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale                
della Legge della Regione Emilia-Romagna 24 giugno 2002, n.  12 negli           
articoli 5, 6, 7, 8 e 9.                                                        
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri              
del 2 agosto 2002, unitamente a copia della legge regionale                     
impugnata.                                                                      
Roma, 12 agosto 2002                                                            
VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO                                              
Oscar Fiumara                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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