REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1352

L.R. 39/99 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari" - Avviso pubblico per l'accesso ai contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso che la L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 "Interventi per lo                 
sviluppo dei sistemi agroalimentari" si propone di sostenere e                  
qualificare il sistema delle imprese agroalimentari regionali e che a           
tal fine l'art. 3 prevede la concessione di aiuti per la                        
realizzazione degli interventi strutturali ivi indicati;                        
dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale n. 239 del 26           
luglio 2001 (proposta di Giunta n. 1368 del 10 luglio 2001) e' stato            
approvato il Programma di attuazione della citata L.R. 39/99 e sono             
stati individuati gli interventi da attivare, gli obiettivi operativi           
cui devono essere orientate le singole iniziative, i settori della              
produzione di base da ammettere a sostegno, le specifiche azioni cui            
attribuire priorita' e l'entita' e la natura degli aiuti;                       
considerato che, per dare attuazione a tale programma, compete alla             
Giunta stabilire i requisiti di ammissibilita', le modalita' ed i               
termini per la presentazione delle domande, le priorita' per                    
l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di                     
valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi,               
cosi' come stabilito dall'art. 6 della citata L.R. 39/99;                       
ritenuto, pertanto, di provvedere in merito approvando apposito                 
avviso pubblico finalizzato all'attivazione delle procedure relative            
alla concessione dei contributi previsti, il cui testo e' allegato              
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;               
ritenuto, altresi', di approvare la modulistica per la presentazione            
delle domande nella formulazione acquisita agli atti del Servizio               
Aiuti alle imprese al numero di protocollo AAG/INV/02/8465 in data 12           
luglio 2002, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente              
atto;                                                                           
richiamati:                                                                     
- il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,           
attuativo del Regolamento (CE) 1257/99, approvato con decisione della           
Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio 2000 e posto in                   
attuazione con L.R. 2/01;                                                       
- il documento della Commissione Europea "Orientamenti comunitari per           
gli aiuti di stato nel settore agricolo" (GUCE 2000/C 28/2) e                   
successive modifiche ed integrazioni;                                           
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione             
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;              
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati            
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello                
dirigenziale;                                                                   
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10                
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei             
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in              
vigore della L.R. 43/01";                                                       
vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 5607              
del 17 giugno 2002 relativa agli incarichi di sostituzione, per                 
assenza o impedimento, dei Responsabili dei Servizi della Direzione             
generale Agricoltura;                                                           
preso atto, pertanto:                                                           
- del parere favorevole espresso in merito alla regolarita' tecnica             
della presente deliberazione dal dott. Eugenio Raffaele Spreafico               
quale sostituto del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese,               
- del parere favorevole espresso in merito alla legittimita' della              
medesima deliberazione dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario           
Manghi,                                                                         
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                   
predetta deliberazione 2774/01;                                                 
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile,                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di attivare le procedure finalizzate alla concessione degli aiuti            
previsti dall'art. 3 della L.R. 39/99 secondo le linee definite nel             
Programma del Consiglio regionale 239/01 approvando:                            
a) l'avviso pubblico allegato alla presente deliberazione quale parte           
integrante e sostanziale, nel quale sono definiti i criteri di                  
presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento             
dei progetti;                                                                   
b) la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande              
nella formulazione acquisita agli atti del Servizio Aiuti alle                  
imprese con protocollo AAG/INV/02/8465 in data 12 luglio 2002,                  
anch'essa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante           
e sostanziale;                                                                  
2) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente               
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,            
ivi compresa la modulistica di cui al precedente punto.                         
Il bando e gli allegati possono essere reperibili presso il sito                
della Regione Emilia-Romagna, all'argomento Agricoltura - attualita',           
all'indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/ fr_agricoltura.htm.               
ALLEGATO                                                                        
Avviso pubblico per l'accesso ai contributi finalizzati al sostegno             
per l'accesso ai contributi finalizzati al sostegno degli interventi            
strutturali previsti dall'articolo 3 della L.R. 28 dicembre 1999, n.            
39                                                                              
Riferimenti normativi                                                           
L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi            
agroalimentari". Aiuto di Stato n. 600/99, approvata dalla                      
Commissione Europea con nota SG (2000) D/102305 del 13 marzo 2000.              
Piano regionale di Sviluppo rurale approvato con decisione della                
Commissione Europea 20 luglio 2000 C(2000) 2153. Primo Programma di             
interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 239           
del 26 luglio 2001.                                                             
Disponibilita' finanziarie                                                      
Il presente avviso e' a valere sulle risorse stanziate sul Capitolo             
20053, compreso nella UPB 1.3.1.3.6470, dalla L.R. n. 50 del 28                 
dicembre 2001, che approva il Bilancio di previsione della Regione              
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 ed il Bilancio pluriennale           
2002-2004, pari complessivamente a 30.987.413,94 Euro, di cui Euro              
20.658.275,96 sull'esercizio 2002 ed Euro 10.329.137,98                         
sull'esercizio 2003.                                                            
Oggetto dell'intervento                                                         
L'intervento prevede l'erogazione di incentivi, sottoforma di                   
contributi in conto capitale, a fronte di investimenti in impianti              
agroindustriali ubicati sul territorio della regione Emilia-Romagna.            
1) Beneficiari                                                                  
Imprese che svolgano attivita' nell'ambito della trasformazione e/o             
commercializzazione dei prodotti agricoli e sostengano l'onere degli            
investimenti, rientranti nelle seguenti tipologie:                              
a) cooperative agricole e loro consorzi, iscritte/i nella terza                 
sezione del Registro prefettizio;                                               
b) associazioni di produttori agricoli costituite in forma di                   
societa' di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute ai           
sensi del DLgs 18 maggio 2001, n. 228 e successivi atti regionali di            
applicazione;                                                                   
c) piccole e medie imprese, di cui all'Allegato 1 al Regolamento (CE)           
70/01, e loro consorzi;                                                         
d) cooperative e societa' di servizi costituite in prevalenza da                
produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano                          
prevalentemente attivita' di supporto al sistema agroindustriale;               
e) societa' di capitali controllate stabilmente almeno al 51% da uno            
o piu' dei seguenti soggetti: - cooperative agricole e loro consorzi;           
- associazioni di produttori agricoli costituite in forma di societa'           
di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo Stato           
o dalla Regione ai sensi della normativa vigente; - cooperative e               
societa' di servizi costituite in prevalenza da produttori agricoli o           
da loro cooperative che svolgano prevalentemente attivita' di                   
supporto al sistema agroindustriale;                                            
f) aziende agricole relativamente alle attivita' di                             
commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di base.                    
2) Voci di spesa ammesse, azioni previste, obiettivi operativi                  
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:                               
- costruzione e ristrutturazione di beni immobili;                              
- acquisto di immobili;                                                         
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature compresi i programmi           
informatici;                                                                    
- spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi            
di fattibilita', connesse con il progetto presentato fino ad un                 
massimo del 12% dei precedenti costi.                                           
I progetti proposti dovranno essere riconducibili alle seguenti                 
tipologie di azioni:                                                            
- ristrutturazione ed ampliamento di impianti esistenti, anche in               
funzione dell'introduzione di nuove tecnologie e della                          
razionalizzazione e/o riconversione dei processi produttivi;                    
- realizzazione di nuovi impianti;                                              
- acquisizione di strutture esistenti subordinatamente alla                     
realizzazione di investimenti volti alla riconversione o                        
razionalizzazione dei processi produttivi, al potenziamento                     
strutturale, all'innovazione tecnologica nonche' a fini di                      
delocalizzazione.                                                               
I progetti proposti dovranno inoltre assicurare il raggiungimento di            
uno o piu' dei seguenti obiettivi operativi:                                    
- qualificare e/o diversificare le produzioni anche attraverso                  
l'adozione di nuove tecnologie produttive e di sistemi di                       
certificazione, controllo, tracciabilita' dei prodotti;                         
- garantire ai prodotti finali adeguati sbocchi commerciali, anche              
attraverso l'acquisizione di nuovi mercati;                                     
- raggiungere standard di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza           
sul lavoro superiori a quelli previsti dalle vigenti normative                  
nazionali e comunitarie obbligatorie;                                           
- riconvertire o dislocare impianti agroalimentari esistenti in                 
funzione di nuove esigenze di mercato, dell'introduzione di                     
produzioni a minore impatto ambientale, della salvaguardia                      
dell'occupazione.                                                               
3) Limiti e divieti                                                             
Non saranno considerati ammissibili:                                            
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al                   
dettaglio;                                                                      
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al           
momento della presentazione della domanda ed i cui eventuali termini            
di adeguamento siano scaduti (esempio: ambientali, di sicurezza sul             
lavoro, igienico-sanitarie);                                                    
- gli investimenti relativi alle abitazioni di servizio di importi              
superiori ad Euro 60.000,00;                                                    
- gli investimenti riguardanti beni immateriali (esempio: promozione            
dei prodotti, creazione o acquisto marchi ecc.);                                
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della           
domanda, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle                
deliberazioni della Giunta regionale n. 394 dell'1 marzo 2000 e n.              
2548 del 29 dicembre 2000.                                                      
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:            
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;                   
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del                
progetto;                                                                       
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;                         
- acquisto di terreni e relative spese;                                         
- acquisto di beni immobili che non rappresentino una quota parte di            
un progetto di sviluppo;                                                        
- acquisto di beni immobili che abbiano usufruito a qualsiasi titolo            
di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali,                
nazionali e comunitarie nei dieci anni precedenti calcolati a partire           
dalla data di presentazione della domanda;                                      
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;                                
- acquisto di motrici di trasporto;                                             
- spese per l'acquisto di immobili eccedenti il 50% della spesa                 
globale dell'investimento ammesso a finanziamento calcolato al netto            
della voce spese tecniche;                                                      
- spese non iscritte a cespiti;                                                 
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con                 
leasing;                                                                        
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del              
beneficiario del contributo;                                                    
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;                       
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per            
il finanziamento dell'investimento;                                             
- indennita' versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti              
pendenti ecc.;                                                                  
- IVA ed altre imposte e tasse;                                                 
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per                      
inflazione.                                                                     
4) Settori di intervento                                                        
Nell'ambito dei settori individuati, e nel rispetto delle specifiche            
esclusioni di seguito specificate, sono ammessi all'aiuto solo gli              
investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione           
di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal               
beneficiario di esclusiva provenienza comunitaria ed inclusi                    
nell'Allegato 1 del Trattato di Amsterdam, esclusi i prodotti della             
pesca.                                                                          
a) Settore ortofrutticolo                                                       
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti di cui alla tabella                 
allegata all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2200/96 ed alle patate.            
Nel comparto dei trasformati di pomodoro sono esclusi gli                       
investimenti riguardanti la produzione di concentrato cosi' come                
definito dal Regolamento (CE) 449/2001, art. 1, comma 1, lettera l).            
b) Settore lattiero caseario                                                    
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti del settore con le                  
seguenti specifiche esclusioni e deroghe:                                       
- investimenti riguardanti: latte UHT, latte in polvere, siero e                
derivati, burro e derivati con deroga per il burro biologico;                   
- investimenti, proposti da imprese che siano prime acquirenti nei              
confronti dei produttori di base, riferiti ad una capacita'                     
produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali              
(quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono;                      
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei               
confronti dei produttori di base non iscritte all'Albo regionale                
acquirenti per la gestione delle quote latte.                                   
c) Settore carne                                                                
Nel settore sono ammesse le carni bovine, le carni suine, le carni              
ovine, le carni avicole ed i relativi prodotti trasformati.                     
Nel comparto macellazione il sostegno e' limitato ad investimenti in            
impianti preesistenti, in possesso di numero di riconoscimento CE               
(bollo) di cui all'art. 13 del DLgs 18 aprile 1994, n. 286, non                 
funzionali ad un aumento di capacita' di lavorazione dell'impianto              
stesso.                                                                         
Nel comparto trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza                
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla                     
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti           
non funzionali al normale ciclo produttivo.                                     
d) Settore vitivinicolo                                                         
Nel settore vitivinicolo sono ammessi esclusivamente gli investimenti           
finalizzati o funzionali alla produzione o commercializzazione di               
vini DOC, DOCG, IGT, VQPRD e di succhi d'uva biologici.                         
e) Settore cereali                                                              
Nel settore dei cereali compreso il riso sono ammessi solo i prodotti           
ottenuti secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) 2092/91                  
(biologico) e da prodotti identificati da marchi di qualita'                    
riconosciuti per i quali e' garantito il rispetto dell'articolo 28              
del Trattato (esempio QC di cui alla L.R 28/99), ovvero:                        
- accesso al disciplinare da parte di tutti i produttori della                  
Comunita', senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e             
senza riferimento geografico nel marchio;                                       
- riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualita'              
effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.                     
In questo ambito il sostegno e' accordato limitatamente agli                    
investimenti rivolti alle fasi di lavorazione, essiccazione,                    
conservazione del cereale, esclusa la fase di trasformazione.                   
f) Settore uova                                                                 
Sono ammissibili solo gli investimenti la cui materia prima sia                 
costituita da uova fresche e solo se finalizzati:                               
- all'introduzione di tecnologie innovative per il condizionamento ed           
il controllo di qualita' del prodotto fresco;                                   
- all'introduzione di tecnologie di trasformazione in funzione di               
prodotti innovativi.                                                            
g) Settore sementiero                                                           
Nessuna esclusione specifica.                                                   
h) Settore olio d'oliva                                                         
Nel settore sono esclusi:                                                       
- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio            
di sanse;                                                                       
- investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non siano            
ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.                    
i) Settore piante foraggere                                                     
Sono ammessi esclusivamente gli investimenti rivolti ad impianti di             
disidratazione dell'erba medica.                                                
j) Settore miele                                                                
Nessuna esclusione specifica.                                                   
k) Settore aceto balsamico                                                      
Nel settore sono ammessi esclusivamente gli investimenti finalizzati            
o funzionali alla produzione o commercializzazione di prodotto DOP.             
l) Settore piante da fibra                                                      
Sono ammessi solo gli investimenti in impianti per la lavorazione               
della canapa.                                                                   
m) Settore prodotti di nicchia                                                  
In questo settore rientrano tutti i prodotti per cui non sono                   
previste quote o soglie di produzione e che non rientrano in OCM                
(esempio: funghi, erbe officinali, spezie, fiori recisi, struzzi,               
conigli ecc.); cio' premesso non e' prevista nessuna esclusione                 
specifica.                                                                      
Relativamente ai settori ammessi a sostegno, le specifiche                      
limitazioni precedentemente individuate non verranno applicate nel              
caso di investimenti dedicati al recupero e smaltimento di                      
sottoprodotti di provenienza agroindustriale.                                   
5) Natura degli aiuti e suddivisione dei finanziamenti                          
L'aiuto finanziario sara' concesso sottoforma di contributi in conto            
capitale nella misura del 35% della spesa ritenuta ammissibile.                 
Le somme concesse per la realizzazione degli investimenti di cui alla           
presente tipologia di intervento potranno essere cumulate con altre             
forme di finanziamento, previste a qualsiasi titolo da normative                
regionali, nazionali o comunitarie, purche' richieste ed ottenute               
successivamente alla presentazione dell'istanza relativa al presente            
avviso pubblico. In tal caso, la somma complessiva dei finanziamenti            
concessi non potra' superare, in termini di sovvenzione globale                 
lorda, il 40% della spesa ammissibile riferita all'investimento                 
proposto.                                                                       
Ai fini di garantire condizioni di accesso uniformi nell'ambito dei             
diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel                 
periodo di validita' del presente programma sono destinati ai singoli           
settori nella seguente misura percentuale:                                      
- ortofrutticolo 24%                                                            
- lattiero caseario 22%                                                         
- carne 22%                                                                     
- vitivinicolo 18%                                                              
- ceralicolo 5%                                                                 
- sementiero 3%                                                                 
- uova 2%                                                                       
- altri settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante                   
foraggere, piante da fibra, prodotti di nicchia) 4%.                            
I progetti dedicati a piu' settori verranno inseriti e valutati                 
nell'ambito del settore cui e' rivolta la maggiore quota di                     
investimenti.                                                                   
6) Importi minimi e massimi di progetto                                         
I progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di Euro             
260.000,00, con deroga ad Euro 160.000,00 per investimenti ricadenti            
in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75. I suddetti            
importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative             
alle spese generali.                                                            
Non saranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti il cui                  
importo totale risulti, anche in relazione agli esiti                           
dell'istruttoria tecnica di conformita' ai criteri precedentemente              
esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.                              
L'importo massimo di investimento ammissibile ad aiuto e' fissato in            
Euro 2.000.000,00, elevabile ad Euro 4.000.000,00 in caso di                    
interventi finalizzati alla concentrazione o delocalizzazione di                
impianti, fatti salvi i limiti settoriali di cui al precedente punto            
4).                                                                             
Per concentrazione di impianti si intende l'unificazione                        
dell'attivita' svolta in piu' stabilimenti in un'unica struttura, che           
puo' essere costruita ex novo o derivare dal potenziamento di un                
impianto preesistente, con relativa concentrazione delle produzioni             
precedentemente trattate e dismissione dello stabilimento/i                     
precedentemente utilizzato/i.                                                   
Per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attivita' di              
trasformazione e/o commercializzazione in una nuova struttura con               
dismissione di quella/e precedentemente utilizzata/e.                           
In entrambi i casi, gli stabilimenti dismessi possono essere                    
riconvertiti e dedicati dalla stessa impresa richiedente a settori              
produttivi diversi da quello originario. Quest'ultima prescrizione e'           
estesa anche alle eventuali societa' controllate e/o collegate.                 
data peraltro facolta' alle imprese richiedenti di presentare                   
progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo            
massimo concedibile verra' calcolato nel rispetto dei suddetti limiti           
di spesa.                                                                       
Le imprese richiedenti potranno presentare un massimo di due domande,           
ciascuna delle quali relative a progetti rivolti a uno o piu'                   
stabilimenti. Non e' ammessa la presentazione di piu' progetti                  
rivolti al medesimo stabilimento.                                               
7) Condizioni di ammissibilita'                                                 
Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti gia' definiti al           
punto 1) dovranno rispettare le seguenti condizioni:                            
a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di           
prodotti agricoli di base ai vantaggi economici che derivano                    
dall'investimento sia in termini di certezza di collocazione del                
prodotto nel medio periodo, sia in termini di certezza di                       
remunerazione del prodotto stesso;                                              
b) dimostrare di essere in regola con le normative vigenti in materia           
di ambiente, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro i cui                
eventuali termini di adeguamento siano scaduti alla data di                     
pubblicazione del presente avviso;                                              
c) garantire il consolidamento dell'occupazione nel settore;                    
d) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente                
avviso;                                                                         
e) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto                      
tecnico-logistico;                                                              
f) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto                      
finanziario.                                                                    
Il possesso di detti requisiti dovra' essere comprovato, con                    
riferimento ai singoli punti precedentemente esposti, attraverso:               
a) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali             
gia' in essere, fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano             
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui                         
l'investimento e' dedicato, comprovabili attraverso: - contratti, con           
valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli singoli o                  
associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale (almeno                
triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il            
beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con valenza            
giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o trasformazione           
che identifichino i produttori di base e dimostrino un vantaggio                
poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal           
momento in cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; -                 
statuto o regolamento che definisca i rapporti di conferimento da               
parte dei soci e dichiarazione del legale rappresentate sul                     
quantitativo del prodotto conferito dai soci rispetto al totale delle           
materie prime cui l'investimento e' rivolto. Nel caso il soggetto sia           
egli stesso produttore agricolo dovra' essere prodotta idonea                   
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui risultino i            
quantitativi di materia prima di provenienza aziendale cui                      
l'investimento e' rivolto. Le cooperative e le societa' di servizi              
costituite in prevalenza da produttori agricoli o loro cooperative              
dovranno dimostrare che la propria attivita' e' rivolta per almeno il           
51% ad imprese agroindustriali che soddisfino le precedenti                     
condizioni;                                                                     
b) dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle           
normative di cui all'Allegato 1 al presente avviso, con specifica               
indicazione di eventuali esclusioni o deroghe;                                  
c) specifica relazione che dimostri come l'investimento proposto                
concorra al consolidamento dell'occupazione del settore, anche in               
termini di ricaduta nell'ambito della filiera produttiva;                       
d) specifica relazione di progetto e relativi allegati tecnici;                 
e) concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante           
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento. Nel              
caso di investimenti in cui le opere edili previste siano subordinate           
a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22 del DPR n.             
380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito rilasciata             
dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti                       
esclusivamente alla acquisizione di impianti, macchinari ed                     
attrezzature, dichiarazione del legale rappresentante circa l'attuale           
disponibilita' dell'immobile cui sono destinate;                                
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di           
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a                 
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche                       
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito nel caso             
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.                                     
La concessione del contributo sara' inoltre subordinata alla                    
dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di                   
condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento           
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'. Tale           
condizione dovra' essere comprovata mediante la presentazione di                
apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:                            
- societa' di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di              
bilanci certificati;                                                            
- Presidente del Collegio sindacale se presente nell'ambito degli               
organi societari;                                                               
- Revisore contabile iscritto al Registro nei rimanenti casi;                   
attestante:                                                                     
a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza ne' sottoposta a                 
procedure concorsuali;                                                          
b) che l'impresa non e' oggetto di situazioni economiche e/o                    
finanziarie che potrebbero a parere del certificatore sfociare a                
breve termine in situazioni di cui alla precedente lettera a);                  
c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita' aziendale sulla base            
di criteri di economicita', adempiendo regolarmente alle proprie                
obbligazioni;                                                                   
d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che                 
possano pregiudicarne il regolare funzionamento;                                
e) che eventuali societa' controllanti e/o controllate rispondono ai            
requisiti di cui ai precedenti punti.                                           
Le aziende agricole costituite in forma di impresa individuale o in             
forma di societa' di persone, ed iscritte ai registri della CCIAA               
nella sezione imprese agricole potranno, in alternativa a quanto                
previsto dal precedente comma, comprovare il normale svolgimento                
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'                 
dimostrando di conseguire un reddito/ULU maggiore o uguale al 75% del           
reddito di riferimento.                                                         
Per reddito di riferimento si intende il reddito determinato                    
dall'Istituto nazionale di Statistica e comunicato ogni anno dal                
Ministero delle Politiche agricole e forestali.                                 
Per cio' che riguarda la definizione ed il calcolo delle ULU in                 
funzione dell'organizzazione aziendale ed i criteri per la                      
determinazione del reddito complessivo si rimanda a quanto stabilito            
rispettivamente nei punti 3.8 e 3.9 dell'Allegato A alla                        
deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2002.               
8) Criteri di priorita'                                                         
I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento            
precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfano i               
requisiti di cui al punto 7) del presente avviso pubblico, verranno             
ordinati utilizzando i seguenti criteri ed i relativi pesi a loro               
attribuiti:                                                                     
a) requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente:                      
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'                   
produttiva, determinati in base al possesso dei seguenti requisiti:             
a.1) produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91 e             
successive modifiche ed integrazioni: fino a 10 punti nel caso del              
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).           
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti                 
(finiti) cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi             
dei medesimi prodotti (finiti) certificati biologici. I suddetti                
quantitativi debbono intendersi riferiti alle produzioni lavorate o             
trasformate nell'ultimo anno. Solo per i progetti del settore                   
ortofrutticolo e cerealicolo e del sottosettore latte alimentare e              
latticini freschi e' possibile, in alternativa alla metodologia                 
precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto                   
proponente, attribuire il punteggio utilizzando come parametro di               
riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti (finiti)             
certificati biologici lavorati o trasformati nell'ultimo anno, in               
base alla seguente ponderazione: Settore ortofrutticolo: - 2 punti              
per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000               
tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a              
3.000 e fino a 7.000 tonnellate; - 6 punti per volumi di prodotto               
biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate; - 8 punti per           
volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate. Settore             
cerealicolo: - 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a             
1.500 e fino a 3.000 tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto               
biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate; - 6 punti per            
volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000                   
tonnellate; - 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a              
9.000 tonnellate. Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:            
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a             
500 tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori            
a 500 e fino a 1.000 tonnellate; - 6 punti per volumi di prodotto               
biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate; - 8 punti per            
volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate; a.2)                 
prodotti a Denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei                   
Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992,             
n. 164 sulla denominazione dei vini: fino a 10 punti nel caso del               
100% di produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto            
per ogni punto percentuale). Il calcolo e' riferito alla somma dei              
quantitativi dei prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato,                
rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti a                       
denominazione d'origine riconosciuta commercializzati. I suddetti               
quantitativi debbono intendersi riferiti alle produzioni                        
commercializzate dell'ultimo anno. Per quanto riguarda i macelli di             
carne suina, il punteggio viene calcolato rapportando il numero dei             
suini interi in ingresso al numero di suini interi in ingresso                  
certificati ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92; a.3) prodotti               
identificati da marchi di qualita' per i quali e' garantito il                  
rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di cui alla L.R.             
28/99), ovvero: - accesso al disciplinare da parte di tutti i                   
produttori della Comunita', senza limitazione geografica sull'origine           
dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; -                      
riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualita'                
effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri. Fino a 5            
punti nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e'                
rivolto identificati da marchi (0,1 punto per ogni due punti                    
percentuali). Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei            
prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai                   
quantitativi dei medesimi prodotti finiti identificati da marchi                
commercializzati. I suddetti quantitativi debbono intendersi riferiti           
alle produzioni commercializzate dell'ultimo anno. I punteggi                   
relativi ai criteri di cui ai punti a.2) e a.3) non sono cumulabili             
con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti; a.4)               
sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i                   
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti. Il punteggio viene            
attribuito nel caso in cui il conferimento della materia prima latte            
sia regolato da sistemi di controllo e pagamento secondo qualita' in            
misura superiore all'80%. Il dato deve intendersi riferito al                   
quantitativo di materia prima lavorato nell'ultimo anno; a.5)                   
possesso di certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1              
punto. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in            
cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore              
alla presentazione della domanda di aiuto; a.6) adesione volontaria             
dell'impresa a sistemi di gestione ambientale (norma UNI EN ISO                 
14001): 3 punti. Sono valutate solo le certificazioni relative                  
all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in             
data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto; a.7)                  
adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di                   
ecogestione e audit Regolamento (CE) 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono               
valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene              
effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla                   
presentazione della domanda di aiuto; a.8) adozione di sistemi di               
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 5 punti. Sono                  
valutati i sistemi gia' in atto ed attestati da parte di organismi              
accreditati secondo le norme EN 45012 o EN 45011; a.9) possesso di              
bilanci certificati: 1 punto in presenza di certificazione di                   
bilancio riferita all'ultimo esercizio approvato; 2 punti in presenza           
di certificazioni annuali di bilancio riferite all'ultimo esercizio             
approvato ed a uno o piu' esercizi finanziari immediatamente                    
precedenti; a.10) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi              
siglati con le parti sociali: 2 punti. Il punteggio viene attribuito            
in presenza di specifici accordi che dimostrino un vantaggio per i              
lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato; a.11)             
impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa ed i             
produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del                     
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:               
fino a 7 punti nel caso il 100% della materia prima soddisfi la                 
precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione del             
punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di                  
accesso con la seguente scansione: 51-60%  1 punto 61-70%  2 punti              
71-80%  3 punti 81-90%  5 punti 91-100% 7 punti;                                
b) caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di            
forza dell'investimento proposto: b.1) riconversione delle produzioni           
in funzione di prodotti innovativi:  - 1 punto attribuibile a                   
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 10% al 30% della              
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 3              
punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una riconversione              
superiore al 30% della produzione post progetto rispetto alla                   
situazione di partenza; b.2) qualificazione delle produzioni in                 
funzione di prodotti biologici ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91           
e successive modifiche ed integrazioni:  - 3 punti attribuibili a               
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 10% al 30% della              
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 5              
punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una riconversione              
superiore al 30% della produzione post progetto rispetto alla                   
situazione di partenza; b.3) qualificazione delle produzioni in                 
funzione di prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi           
dei Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio               
1992, n. 164 sulla denominazione dei vini:  - 2 punti nel caso di               
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 30% al 50% delle              
produzioni post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 4              
punti nel caso di progetti in cui e' prevista una riconversione                 
superiore al 50% della produzione post progetto rispetto alla                   
situazione di partenza; b.4) qualificazione delle produzioni in                 
funzione di prodotti identificati da marchi di qualita' per i quali             
e' garantito il rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di           
cui alla L.R. 28/99):  - 1 punto nel caso di progetti in cui e'                 
prevista una riconversione dal 30% al 50% delle produzioni post                 
progetto rispetto alla situazione di partenza; - 3 punti nel caso di            
progetti in cui e' prevista una riconversione superiore al 50% della            
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza. I                
punteggi relativi ai criteri di cui ai punti b.3) e b.4) non sono               
cumulabili con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti                 
finiti; b.5) progetti che prevedono azioni finalizzate all'adozione             
di sistemi di rintracciabilita' dei prodotti, conformi alla norma UNI           
10939 e riferiti ad almeno il 60% delle produzioni post progetto: 3             
punti attribuibili a progetti che prevedono investimenti direttamente           
connessi all'adozione di un sistema di rintracciabilita'; b.6)                  
investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela                       
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione                
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste             
dalla normativa vigente: 2 punti, attribuibili a progetti che                   
prevedono investimenti finalizzati al suddetto obiettivo. I                     
beneficiari che si sono utilmente collocati in graduatoria                      
richiedendo l'attribuzione dei punteggi previsti dalle lettere b.1),            
b.2), b.3), b.4), b.5) e b.6), dovranno dimostrare, in sede di                  
accertamento di esecuzione delle opere, di aver conseguito gli                  
obiettivi di riconversione e qualificazione delle produzioni e di               
aver realizzato gli investimenti destinati all'adozione di sistemi di           
rintracciabilita' dei prodotti e/o alla tutela dell'ambiente e alla             
prevenzione degli inquinamenti. La mancata dimostrazione comporta la            
ridefinizione del punteggio assegnato in graduatoria e l'eventuale              
revoca del contributo concesso qualora in base al ricalcolo del                 
punteggio il beneficiario si collochi in posizione non utile ai fini            
dell'accesso al finanziamento; b.7) investimenti realizzati in aree             
svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75: 3 punti per                   
investimenti realizzati in area svantaggiata di montagna; 2 punti per           
investimenti realizzati in altre aree svantaggiate; b.8) progetti               
dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino a 4 punti,               
attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata             
alla specifica categoria di opere sia superiore al 60% del costo                
totale al netto della voce spese generali. In relazione ai differenti           
settori o sottosettori sono state individuate le seguenti tipologie             
d'investimento prioritarie ed i relativi punteggi attribuiti. Settore           
ortofrutticolo Sottosettore prodotti freschi - investimenti rivolti             
alla concentrazione di impianti a condizione che la nuova struttura             
abbia una capacita' superiore a 10.000 tonnellate/anno di capacita'             
lavorativa e/o 7.000 tonnellate di prodotto conferito: 4 punti; -               
investimenti in nuove tecnologie funzionali al condizionamento ed               
alla conservazione del prodotto: 2 punti; - investimenti per la                 
creazione e l'adeguamento di strutture connesse alla logistica ed               
alla movimentazione delle merci: 2 punti. Sottosettore prodotti                 
trasformati - investimenti rivolti all'introduzione di nuove                    
tecnologie produttive finalizzate all'innovazione di processo e/o di            
prodotto: 4 punti; - investimenti per la creazione e l'adeguamento di           
strutture connesse alla logistica ed alla movimentazione delle merci:           
2 punti. Settore lattierocaseario Sottosettore formaggi stagionati a            
denominazione d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano,            
Provolone) - investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a              
condizione che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione            
superiore alle 2.500 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se              
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e             
di 5.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata se ubicata in                
altre aree con deroga rispettivamente a 2.000 tonnellate/anno e a               
4.000 tonnellate/anno per gli impianti dedicati esclusivamente a                
produzioni biologiche: 4 punti; - investimenti rivolti alla                     
razionalizzazione ed all'ampliamento della fase di stagionatura del             
prodotto: 2 punti.  Sottosettore latte alimentare e latticini freschi           
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive                      
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei             
prodotti finali: 4 punti; - investimenti in impianti dedicati alla              
lavorazione di materia prima di nicchia (latte ovino, caprino e di              
bufala): 2 punti. Settore carne Comparto carni bovine - investimenti            
dedicati alla lavorazione e/o trasformazione di materie prime                   
biologiche o coperte da marchi di qualita' conformi alle disposizioni           
comunitarie: 4 punti. Comparto carni suine - interventi di                      
razionalizzazione, potenziamento, innovazione tecnologica del ciclo             
di lavorazione, compresa la fase di stagionatura, di produzioni                 
tipiche DOP ed IGP: 4 punti.  Comparto avicolo - investimenti                   
dedicati all'introduzione di tecnologie di trasformazione per                   
prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior contenuto di                 
servizi aggiunti: 4 punti. Settore vitivinicolo  - investimenti                 
rivolti all'introduzione di tecnologie innovative nelle fasi di                 
trasformazione, conservazione, confezionamento del prodotto: 4 punti;           
- investimenti finalizzati alla creazione e all'adeguamento delle               
strutture connesse alla logistica ed alla movimentazione delle merci:           
2 punti. Settore cerealicolo  - investimenti dedicati                           
all'introduzione di tecnologie innovative nelle fasi di lavorazione,            
condizionamento, conservazione del prodotto (compresa essiccazione):            
4 punti. Settore sementiero - investimenti dedicati all'introduzione            
di tecnologie innovative nelle fasi di lavorazione, condizionamento,            
conservazione del prodotto: 4 punti.  Settore uova - investimenti               
dedicati all'introduzione di nuove tecnologie di trasformazione anche           
in funzione dell'introduzione di prodotti innovativi: 4 punti. Altri            
settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante foraggere,                
piante da fibra, prodotti di nicchia) - investimenti in impianti                
funzionali all'introduzione e/o allo sviluppo a livello regionale di            
nuove coltivazioni: 4 punti;                                                    
c) ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio: questo              
punteggio e' attribuito dalle Amministrazioni provinciali sul cui               
territorio ricade l'impianto oggetto d'investimento. I progetti                 
rivolti a piu' stabilimenti ubicati in aree provinciali diverse                 
saranno considerati di competenza dell'Amministrazione provinciale su           
cui ricade la maggiore quota di investimenti. Per questo livello di             
priorita' sono previsti fino a 12 punti in funzione dei sotto                   
elencati parametri e della specifica ponderazione attribuita da                 
ciascuna Provincia: - incidenza del progetto in termini economici ed            
occupazionali sul settore agricolo provinciale con particolare                  
riferimento alla ricaduta sui produttori agricoli di base; -                    
incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della                  
provincia; - valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base           
delle specifiche peculiarita' del proprio territorio e/o che                    
concorrono in maniera determinante al mantenimento del tessuto                  
economico e sociale di specifiche aree in cui sussistono svantaggi              
naturali e/o processi di declino economico e/o situazioni di degrado            
socioeconomico. L'ordine intersettoriale dei progetti, risultante               
dall'utilizzo dei precedenti criteri e relativa ponderazione, dovra'            
essere convertito in una graduatoria finale articolata nelle seguenti           
fasce di punteggio:  - fascia A:  12 punti - fascia B:  10 punti -              
fascia C:   8 punti - fascia D:   6 punti - fascia E:   4 punti -               
fascia F:   2 punti.  A ciascuna fascia dovra' essere ricondotto 1/6            
del totale dei progetti trasmessi alla singola Provincia, con                   
arrotondamento all'unita' superiore da effettuarsi a partire dalla              
fascia A. Entro 20 giorni dalla data d'esecutivita' della delibera              
regionale che approva il presente avviso pubblico, le Province devono           
assumere un motivato atto formale in cui indicano: - i pesi                     
attribuiti a ciascuno dei criteri precedentemente esposti; - la                 
metodologia adottata per convertire l'ordinamento dei progetti,                 
ottenuta in base alla precedente ponderazione, nelle fasce di                   
punteggio.  Il suddetto atto dovra' essere trasmesso, entro 10 giorni           
dall'adozione, all'Amministrazione regionale e reso disponibile a               
tutti i soggetti che ne richiedono l'acquisizione. A parita' di                 
punteggio nelle singole graduatorie settoriali verra' accordata                 
priorita' progressiva: - alle iniziative promosse da soggetti che non           
abbiano beneficiato di finanziamenti ai sensi della deliberazione               
della Giunta regionale n. 107 del 28/1/2002; - alle iniziative                  
dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE)                 
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni; - alle iniziative               
dedicate a produzioni Denominazione di origine riconosciuta ai sensi            
dei Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio               
1992, n. 164 sulla denominazione dei vini; - alle iniziative per le             
quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti,           
macchinari ed attrezzature, esclusa la voce spese tecniche; - alle              
iniziative per le quali e' comprovato il possesso della concessione             
edilizia all'atto della presentazione della domanda; - alle                     
iniziative per le quali e' maggiore l'incidenza dei costi di                    
investimento per impianti, macchinari ed attrezzature calcolati in              
termini percentuali al netto della voce spese generali. In caso di              
ulteriore parita' precederanno gli investimenti con maggiore importo            
di spesa ammissibile. Ulteriori specificazioni sul calcolo dei                  
parametri utilizzati nell'attribuzione dei punteggi, sulla                      
documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle            
specifiche priorita', nonche' sulla modulistica da utilizzare sono              
contenuti nell'Allegato 2 al presente avviso pubblico.                          
9) Responsabile del procedimento amministrativo                                 
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, Direzione generale                
Agricoltura Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani n. 6 - 40122                  
Bologna.                                                                        
10) Modalita' di presentazione della domanda                                    
Le domande di contributo e la relativa documentazione richiesta                 
devono essere presentate direttamente o inviate per mezzo postale con           
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale                 
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle                  
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, successivamente alla               
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia-Romagna ed entro e non oltre la data del 31                
ottobre 2002.                                                                   
Le istanze presentate a mano devono pervenire al Servizio Aiuti alle            
imprese entro e non oltre le ore 17 del giorno di scadenza del                  
presente avviso. Per le domande inviate a mezzo posta fara' fede la             
data di invio, desumibile dal timbro postale.                                   
Le domande presentate oltre i termini stabiliti non verranno                    
accettate.                                                                      
Le imprese che hanno presentato istanza ai sensi della delibera di              
Giunta 394/00, devono confermarla entro i suddetti termini,                     
integrandola con la documentazione di seguito specificata, pena la              
decadenza dal regime di aiuti previsti nel presente avviso.                     
Le domande devono essere redatte sull'apposito modello (Allegato 3) e           
devono essere corredate, pena l'inammissibilita', di tutta la                   
seguente documentazione in unica copia, ove non altrimenti                      
specificato:                                                                    
 1) schede relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali            
e di monitoraggio dell'investimento in due copie (Allegati 4/A, 4/B,            
4/C);                                                                           
 2) delibera del Consiglio d'amministrazione riguardante:                       
l'approvazione del progetto definitivo, la delega al legale                     
rappresentante a presentare domanda e a rilasciare quietanza del                
contributo, l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di             
finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista                    
destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e             
per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a               
contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente                     
documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio             
1997, n. 15;                                                                    
 3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle              
relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le societa' di               
persone allegare anche copia della denuncia dei redditi. Per le                 
imprese di recente costituzione che non dispongano ancora di bilancio           
approvato dichiarazione del legale rappresentante attestante tale               
condizione;                                                                     
 4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,                
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico                  
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,                 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o                  
amministrazione controllata;                                                    
 5) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita'             
di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a              
carico dell'impresa richiedente (in domanda), supportata da                     
specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito           
nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;                            
 6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area su cui           
insiste l'investimento e/o dell'immobile cui l'investimento e'                  
rivolto (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti                     
esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature);           
 7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva              
dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico                    
estimativo analitico, disegni, lay-out e preventivi.  Tale progetto             
dovra' essere elaborato secondo le indicazioni che seguono: - per le            
spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili ed                 
affini propriamente dette (entrambe a misura) si dovra' applicare il            
prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura in vigore           
dall'1 luglio 1997 approvato dalla Giunta regionale con propria                 
deliberazione n. 1062 del 24 giugno 1997. Per le voci non contemplate           
dovra' essere utilizzato il Prezziario ufficiale di riferimento per             
le opere edili del Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato               
alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. Le singole voci dovranno             
essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezziario di                    
riferimento. In subordine alle precedenti alternative occorrera'                
fornire una specifica analisi del prezzo utilizzato; - tavole                   
progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti                    
idrici-sanitari, ecc. rispondenti alla documentazione da fornire o              
gia' fornita al Comune competente per l'ottenimento dei necessari               
permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di               
ristrutturazione allegare anche i disegni quotati che riproducano la            
situazione prima dell'intervento; - opere a preventivo (opere edili             
ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti                      
idrico-sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti               
specifici) il calcolo della spesa dovra' essere fatto di norma sulla            
base delle offerte contenute nei preventivi di almeno tre ditte.                
Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto con                 
l'indicazione del preventivo scelto e la motivazione della scelta               
firmato del legale rappresentante ed asseverato da professionista/i             
di provata esperienza (Allegato 5); - l'acquisto di beni immobili               
dovra' essere supportato da:  perizia giurata recante la suddivisione           
del valore dell'immobile e del terreno su cui insiste lo                        
stabilimento;  promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui             
siano definiti i tempi d'acquisto;  dichiarazione del venditore che             
l'immobile non ha beneficiato di finanziamenti pubblici nei dieci               
anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento; -            
spese generali: non dovranno superare il 12% complessivo del costo di           
realizzazione dell'iniziativa prevista risultante dalle precedenti              
voci; - concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune                  
comprovante l'edificabilita' dei mappali su cui insistera'                      
l'investimento (esempio certificato d'uso ai sensi della L.R. 33/90).           
Nel caso di investimenti in cui le opere edili previste siano                   
subordinate a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22            
del DPR n. 380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito             
rilasciata dal tecnico progettista;                                             
 8) dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto                
delle normative di cui all'Allegato 1 al presente avviso con                    
esplicita indicazione delle eventuali esclusioni o deroghe;                     
 9) specifica relazione che dimostri come l'investimento proposto               
concorra al consolidamento dell'occupazione del settore, anche in               
termini di ricaduta nell'ambito della filiera produttiva;                       
10) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali            
gia' in essere, fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano             
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui                         
l'investimento e' dedicato comprovabili attraverso (Allegato 6): -              
contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli             
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale              
(almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in           
cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con             
valenza giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o                  
trasformazione che identifichino i produttori di base e dimostrino un           
vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a               
decorrere dal momento in cui il beneficiario avra' realizzato                   
l'iniziativa; - statuto o regolamento che definisca i rapporti di               
conferimento da parte dei soci e dichiarazione del legale                       
rappresentate sul quantitativo del prodotto conferito dai soci                  
rispetto al totale delle materie prime cui l'investimento e' rivolto;           
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui risultino            
i quantitativi di materia prima di provenienza aziendale cui                    
l'investimento e' rivolto, nel caso il soggetto sia egli stesso                 
produttore agricolo. Le cooperative e le societa' di servizi                    
costituite in prevalenza da produttori agricoli o loro cooperative              
dovranno dimostrare che la propria attivita' e' rivolta per almeno il           
51% ad imprese agroindustriali che soddisfino le precedenti                     
condizioni. Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia'           
in possesso della Direzione generale Agricoltura, il richiedente                
potra' ometterne la presentazione indicando in domanda gli estremi              
delle pratiche cui fare riferimento. E' inoltre facolta' del                    
richiedente di avvalersi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000,           
n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e                
regolamenti in materia di documentazione amministrativa". I soggetti            
che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo ed aderiscono            
ad una Organizzazione dei produttori (OP) riconosciuta ai sensi del             
Regolamento (CE) 2200/96 dovranno produrre una specifica                        
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che                
l'investimento proposto e' coerente con gli obiettivi e le azioni               
previste nel Programma operativo presentato dall'Organizzazione di              
appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal                 
legale rappresentante dell'OP. La domanda dovra' inoltre contenere le           
seguenti specifiche dichiarazioni relative ai settori soggetti a                
particolari prescrizioni. I soggetti che propongono investimenti nel            
settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei            
produttori di base dovranno dichiarare: - che l'impresa risulta                 
riconosciuta ed iscritta all'Albo regionale acquirenti per la                   
gestione delle quote latte con l'indicazione della Regione al cui               
Albo e' iscritta, del numero di iscrizione e della data di                      
riconoscimento; - che l'investimento proposto e' rivolto a materia              
prima coperta da quantitativi di riferimento individuali (quote) di             
cui i produttori di base conferenti dispongono, eventualmente anche a           
titolo di affitto in corso di campagna, ed allegare l'elenco dei                
produttori conferenti e relativi quantitativi. I soggetti che                   
propongono investimenti nel settore vitivinicolo dovranno dichiarare:           
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente alla produzione           
e/o commercializzazione di vini DOC, DOCG, IGT, VQRPD ed allegare una           
specifica dichiarazione con i rispettivi quantitativi. I soggetti che           
propongono investimenti nel settore cereali dovranno dichiarare:  -             
che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente a materie prime             
ottenute secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) 2092/91                  
(biologico) e/o a materie identificate da marchi riconosciuti dalla             
normativa comunitaria cosi' come definiti al precedente punto 8 a.3)            
ed allegare una specifica dichiarazione con i rispettivi                        
quantitativi. I soggetti che propongono investimenti nel settore                
dell'aceto balsamico dovranno dichiarare:  - che il progetto proposto           
e' dedicato esclusivamente alla produzione e/o commercializzazione di           
prodotti DOP ed allegare una specifica dichiarazione con i rispettivi           
quantitativi. Dovra' inoltre essere presentata la documentazione                
necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi di                  
priorita' di cui al precedente punto 8) per il quale si rimanda                 
all'Allegato 2 del presente avviso pubblico. La Regione effettuera'             
controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle                
singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto                
delle domande su un campione di almeno il 5% delle stesse.                      
11) Modalita' e tempi dell'istruttoria                                          
Entro duecentodieci giorni calcolati dal giorno successivo alla                 
scadenza del presente avviso pubblico, le domande pervenute saranno             
istruite ed esaminate da un apposito Gruppo di valutazione, nominato            
con atto formale del Direttore generale Agricoltura, che provvedera'            
preliminarmente a definire le eventuali esclusioni ed in seguito ad             
attribuire i punteggi di merito di cui ai punti 8.a) ed 8.b),                   
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti             
alle imprese.                                                                   
Contemporaneamente copia dei progetti ammissibili sara' trasmessa               
alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio che entro            
sessanta giorni, calcolati dalla data di ricevimento dei progetti,              
provvederanno alla valutazione di merito di cui al punto 8.c) ed alla           
trasmissione delle risultanze, previa assunzione di motivato atto               
formale, alla Direzione generale Agricoltura.                                   
A conclusione delle precedenti fasi il Gruppo di valutazione                    
formulera' una proposta di graduatorie per settore dei progetti                 
ammissibili.                                                                    
Entro il 30 giugno 2003, la Giunta regionale provvedera'                        
all'approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi, del                
relativo importo massimo di spesa ammissibile nonche' dell'ammontare            
massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto verranno                  
indicate le domande escluse e le relative motivazioni.                          
12) Utilizzo delle graduatorie e modalita' di concessione ed                    
erogazione del contributo concesso                                              
I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno             
finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento             
delle risorse per ciascuna disponibili.                                         
Le eventuali economie derivanti da rinunce o revoche effettuate da              
parte della Regione Emilia-Romagna, nel periodo cui si riferisce il             
presente avviso, verranno utilizzate nell'ambito delle singole                  
graduatorie settoriali in cui si sono verificate.Qualora nell'ambito            
delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili                     
finanziamenti residui derivanti da:                                             
- graduatorie che non coprano tutte le risorse ad esse assegnate,               
- resti che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario                
dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito di              
una singola graduatoria,                                                        
essi saranno destinati al settore dei cereali ed in subordine alla              
graduatoria del settore avente il maggior numero di domande,                    
calcolate in termini di investimento complessivo, non soddisfatte.              
Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini               
dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con           
la seguente documentazione:                                                     
1) concessione edilizia (nel caso non presentata all'atto della                 
domanda);                                                                       
2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,                 
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico                  
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,                 
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato,                   
amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso                
dalla CCIAA utilizzando il sistema informativo della Prefettura di              
Roma (dicitura antimafia);                                                      
3) dichiarazione rilasciata in alternativa da: - societa' di                    
revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci                    
certificati, - Presidente del Collegio sindacale, se presente                   
nell'ambito degli organi societari, - Revisore contabile iscritto al            
Registro, nei rimanenti casi attestante: a) che l'impresa non e' in             
stato di insolvenza, ne' sottoposta a procedure concorsuali; b) che             
l'impresa non e' oggetto di situazioni economico/finanziarie che                
potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in             
situazioni di cui alla precedente lettera a); c) che l'impresa svolge           
normalmente l'attivita' aziendale sulla base di criteri di                      
economicita', adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni; d) che           
l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che ne possano             
pregiudicare il regolare funzionamento; e) che eventuali societa'               
controllanti e/o controllate rispondano ai requisiti dei punti                  
precedenti. Le aziende agricole, costituite in forma di impresa                 
individuale o in forma di societa' di persone, ed iscritte ai                   
registri della CCIAA nella sezione imprese agricole potranno, in                
alternativa a quanto richiesto al presente punto 3), dimostrare di              
conseguire un reddito/ULU maggiore o uguale al 75% del reddito di               
riferimento. Per reddito di riferimento si intende il reddito                   
determinato dall'Istituto nazionale di Statistica e comunicato ogni             
anno dal Ministero delle Politiche agricole e forestali. Per cio' che           
riguarda la definizione ed il calcolo delle ULU in funzione                     
dell'organizzazione aziendale ed i criteri per la determinazione del            
reddito complessivo si rimanda a quanto stabilito rispettivamente nei           
punti 3.8) e 3.9) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta               
regionale n. 305 del 25 febbraio 2002;                                          
4) certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo autorizzato            
comprovante il possesso dei titoli di priorita' di cui ai punti                 
8.a.1) e 8.a.2) nel caso questi siano stati dichiarati al momento               
della presentazione della domanda.  La suddetta documentazione dovra'           
essere prodotta entro sessanta giorni calcolati dalla data di                   
ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del            
suddetto termine l'impresa beneficiaria decadra' dalla possibilita'             
di accedere ai benefici previsti. La documentazione prodotta sara'              
sottoposta all'esame del Gruppo di valutazione, insieme alle                    
risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio Aiuti alle              
imprese sul progetto definitivo, al fine di confermare la sussistenza           
dei requisiti e delle caratteristiche che hanno determinato il                  
punteggio di merito attribuito in sede di esame preliminare, ovvero             
di ridefinire tale punteggio e la conseguente posizione in                      
graduatoria. Successivamente il Direttore generale Agricoltura                  
provvedera' con propri atti formali alla determinazione in via                  
definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi                 
spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni               
tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto               
esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la              
natura formale sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei             
soggetti beneficiari. L'erogazione del contributo potra' avvenire,              
successivamente all'esecutivita' dell'atto di concessione, secondo le           
seguenti modalita': - acconto pari al 50% del contributo concesso ad            
avvenuto inizio dei lavori dichiarato dal beneficiario, supportato da           
fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo            
erogabile a titolo di acconto. Lo schema di polizza fidejussoria                
sara' approvato, con atto formale, dal Direttore generale                       
Agricoltura; - saldo pari alla residua percentuale di contributo,               
ovvero minor somma, ad avvenuto accertamento dell'esecuzione delle              
opere e previa approvazione della documentazione tecnica,                       
amministrativa e contabile inerenti i lavori effettuati.                        
13) Tempi di esecuzione dei lavori                                              
I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati           
entro diciotto mesi dalla data di notifica di concessione del                   
contributo. La Regione potra' concedere proroghe ai termini                     
prefissati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2               
della L.R. 15/97.                                                               
Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca dei                    
contributi concessi anche se in parte gia' erogati.                             
14) Varianti                                                                    
Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla                  
Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti                     
presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti. A tale riguardo             
si specifica che sono considerate varianti al progetto:                         
- cambiamento di beneficiario o modifica di ragione sociale;                    
- cambio di sede dell'investimento;                                             
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;                         
- modifica della tipologia di opere approvate.                                  
La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del Dirigente            
competente, le richieste di varianti in funzione della loro                     
ammissibilita' e subordinatamente alla verifica che la modifica                 
proposta non vada a falsare la graduatoria di merito rendendo                   
l'iniziativa non piu' prioritaria rispetto alle altre.                          
In ogni caso la variante richiesta non potra' portare all'aumento               
della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.               
Cio' premesso non verranno considerate varianti gli interventi                  
disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o            
soluzioni tecniche migliorative, purche' contenute nell'ambito del              
10% del costo complessivo dell'opera al netto della voce spese                  
generali.                                                                       
15) Incompatibilita' e vincoli                                                  
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da                  
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                    
agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma della L.R. 15/97.            
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti                
ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di                 
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro              
bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene                 
idoneamente documentata.                                                        
Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione             
ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i                 
produttori agricoli di base che hanno costituito condizione di                  
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai                  
benefici in oggetto nei tre anni successivi all'ultimazione                     
dell'investimento, identificata con la data di accertamento finale di           
regolare esecuzione del progetto.                                               
16) Revoche e sanzioni                                                          
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora             
il soggetto beneficiario:                                                       
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;                          
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;                                
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti             
di concessione;                                                                 
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono           
stati concessi;                                                                 
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto             
15) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della L.R.            
15/97;                                                                          
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre                            
l'Amministrazione in grave errore;                                              
- nell'ipotesi prevista in modo espresso al punto 8) criteri di                 
priorita' del presente avviso pubblico.                                         
In caso di revoca del contributo si procede ai sensi dell'art. 18,              
comma 3 della L.R. 15/97:                                                       
- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse                
calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di               
sanzione amministrativa;                                                        
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia            
di agricoltura;                                                                 
- alla segnalazione, se del caso, all'Autorita' giudiziaria per                 
eventuali sanzioni di carattere penale.                                         
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione               
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle                     
agevolazioni.                                                                   
L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere inoltrata dopo la           
scadenza del termine stabilito per la fine dei lavori e' equiparata             
al mancato rispetto dei termini di realizzazione fissati di cui                 
all'art. 18 lettera a) della L.R. 15/97 e comporta, oltre alla revoca           
del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo            
di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.             
17) Controlli                                                                   
Successivamente alla data di esecutivita' del provvedimento di                  
liquidazione del saldo del contributo la Direzione generale                     
Agricoltura effettuera' controlli su un campione, non inferiore ad              
una percentuale del 5% dei beneficiari, in merito al mantenimento dei           
vincoli e degli obblighi di cui al precedente punto 15), nonche' di             
specifici impegni assunti in sede di concessione del contributo.                
In particolare, riguardo all'obbligo di garantire l'applicazione ed             
il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i                    
produttori agricoli di base che hanno costituito condizione di                  
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai                  
benefici in oggetto, il controllo verra' effettuato:                            
- confrontando i dati riportati nei contratti con le effettive                  
quantita' e provenienze degli approvvigionamenti di materia prima               
effettuati dall'impresa e desumibili dalla documentazione                       
amministrativa e/o fiscale (esempio fatturazione);                              
- verificando il mantenimento delle percentuali di conferimento di              
materia prima da parte dei soci, rispetto al totale del prodotto                
lavorato, attraverso dati di bilancio e/o documentazione                        
amministrativa e/o fiscale;                                                     
- verificando gli effettivi quantitativi di materia prima prodotti in           
azienda.                                                                        
L'estrazione del campione dei beneficiari da sottoporre a controllo             
dovra' avvenire con procedura tale da assicurare la piu' completa               
casualita'.                                                                     
18) Disposizioni finali                                                         
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi                 
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di            
esecuzione dei lavori.                                                          
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla            
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.                           
ALLEGATO 1                                                                      
Riferimenti legislativi in materia di ambiente, benessere degli                 
animali, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari e              
sicurezza sul lavoro                                                            
1) Acqua (scarichi ed approvvigionamenti)                                       
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152                                                   
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento           
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque               
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione             
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da              
fonti agricole (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29            
maggio 1999)                                                                    
- RD 11 dicembre 1933, n. 1775                                                  
Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici                  
(Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5)                                       
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275                                                   
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (Gazzetta                 
Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182)                                                
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36                                                   
Disposizioni in materia di risorse idriche (Gazzetta Ufficiale 19               
gennaio 1994, n. 24)                                                            
2) Rifiuti e inquinamento del suolo                                             
- DLgs 5 febbraio 1997, n. 22                                                   
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui               
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di                
imballaggio (e successivi modifiche, integrazioni e regolamenti                 
applicativi) (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10                  
febbraio 1997, n. 38)                                                           
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 95                                                   
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla               
eliminazione degli oli usati (Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.           
38)                                                                             
- DLgs 14 dicembre 1992, n. 508                                                 
Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre             
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la                  
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine                 
animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per                
animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la                  
direttiva 90/425/CEE (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305)              
- DM Ambiente 20 ottobre 1998                                                   
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio             
di serbatoi interrati (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1998, n. 260)              
- DM 25 ottobre 1999, n. 471                                                    
Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in              
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,           
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e                    
successive modificazioni e integrazioni (Supplemento Ordinario alla             
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999)                                 
3) Aria                                                                         
3.1) Emissioni in atmosfera                                                     
- Legge 13 luglio 1966, n. 615                                                  
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Gazzetta Ufficiale             
13 agosto 1966, n. 201)                                                         
- DPR 24 maggio 1988, n. 203                                                    
Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203                  
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a             
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli                   
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile               
1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140)                        
- DM Ambiente 12 luglio 1990                                                    
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli                
impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione             
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1990, n.               
176)                                                                            
3.2) Sostanze lesive per l'ozono stratosferico                                  
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549                                                
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (e                     
successivi integrazioni e regolamenti applicativi) (Gazzetta                    
Ufficiale 30 dicembre 1993, n. 305)                                             
4) Inquinamento acustico                                                        
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447                                                 
Legge quadro sull'inquinamento acustico (Supplemento Ordinario alla             
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254)                                     
5) Sostanze pericolose per l'ambiente                                           
- DPR 24 novembre 1981, n. 927                                                  
Recepimento della direttiva del Consiglio CEE 79/831 del 18 settembre           
1979, recante la sesta modifica della direttiva 67/548/CEE, relativa            
alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e             
dei preparati pericolosi (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1982, n. 50)           
- DPR 20 febbraio 1988, n. 141                                                  
Modificazioni all'art. 8 del DPR 24 novembre 1981, n. 927, e                    
recepimento delle direttiva CEE 83/467 e 86/431 che adeguano per la             
quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE                 
67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle                
sostanze e dei preparati pericolosi (Gazzetta Ufficiale 5 maggio                
1988, n. 104)                                                                   
- DLgs 3 febbraio 1997, n. 52                                                   
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,               
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Supplemento             
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58)                         
- DLgs 16 luglio 1998, n. 285                                                   
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione,              
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma                  
dell'articolo 38 della Legge 24 aprile 1988, n. 128 (Gazzetta                   
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191)                                               
6) Policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)                           
- DPR 24 maggio 1988, n. 216                                                    
Attuazione della direttiva CEE 85/467 recante la sesta modifica                 
(PCB/PCT) della direttiva CEE 76/769 concernente il ravvicinamento              
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli           
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul             
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi            
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale             
20 giugno 1988, n. 143)                                                         
- DM Sanita' 29 luglio 1994                                                     
Attuazione delle direttive CEE 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339                  
recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima           
modifica della direttiva CEE 76/769 concernente il ravvicinamento               
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli           
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul             
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi            
dell'art. 27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Gazzetta Ufficiale           
13 settembre 1994, n. 214)                                                      
- DLgs 22 maggio 1999, n. 209                                                   
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei               
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Gazzetta Ufficiale n. 151           
del 30 giugno 1999)                                                             
7) Amianto                                                                      
- DPR 24 maggio 1988, n. 215                                                    
Attuazione delle direttive CEE 83/478 e 85/610 recanti,                         
rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della                
direttiva CEE 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni                   
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri                 
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di             
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15            
della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno                
1988, n. 143)                                                                   
- DLgs 15 agosto 1991, n. 277                                                   
Attuazione delle direttive 80/11107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,                
86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori                
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e            
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30                 
luglio 1990, n. 212 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27           
agosto 1991)                                                                    
8) Attivita' a rischio di incidente rilevante                                   
- DPR 17 maggio 1988, n. 175                                                    
Attuazione della direttiva CEE 82/501, relativa ai rischi di                    
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,             
ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 16              
giugno 1988, n. 140, abrogato da DLgs 334/99, ad eccezione dell'art.            
20)                                                                             
- DLgs 17 agosto 1999, n. 334                                                   
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei                   
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze               
pericolose (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del            
28 settembre 1999)                                                              
9) Energia                                                                      
- Circolare del Ministero dell'Industria 2 marzo 1992, n. 219/F, art.           
19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del             
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia                
(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57)                                        
10) Benessere degli animali                                                     
- DPR 24 maggio 1988, n. 233                                                    
Attuazione della direttiva CEE 86/113 che stabilisce le norme minime            
per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi                   
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Supplemento                    
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1988, n. 150)                   
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 532                                                 
Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli            
animali durante il trasporto (Supplemento Ordinario alla Gazzetta               
Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)                                           
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 533                                                 
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime            
per la protezione dei vitelli (Supplemento Ordinario alla Gazzetta              
Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)                                           
- DLgs 1 settembre 1998, n. 331                                                 
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la            
protezione dei vitelli (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1998, n.            
224)                                                                            
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 534                                                 
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime            
per la protezione dei suini (Supplemento Ordinario alla Gazzetta                
Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 7)                                           
- DLgs 20 ottobre 1998, n. 388                                                  
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli              
animali durante il trasporto (Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1998,           
n. 262)                                                                         
11) Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento           
- DLgs 1 settembre 1998, n. 333                                                 
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli             
animali durante la macellazione o l'abbattimento (Gazzetta Ufficiale            
del 28 settembre 1998, n. 226)                                                  
12) Carni fresche rosse (produzione e commercializzazione)                      
- DPR 10 settembre 1991, n. 312                                                 
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE 83/90,              
85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in                 
materia di scambi intracomunitari di carni fresche (Gazzetta                    
Ufficiale del 4 ottobre 1991, n. 233)                                           
- Legge 29 novembre 1971, n. 1073                                               
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli                
altri Stati membri della Comunita' Economica Europea (Gazzetta                  
Ufficiale del 18 dicembre 1971, n. 319)                                         
- DLgs 18 aprile 1994, n. 286                                                   
Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti                  
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato            
di carni fresche (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del             
14 maggio 1994, n. 111)                                                         
- DM 23 novembre 1995                                                           
Modificazioni al DLgs 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della               
direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle           
condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di              
carni fresche (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995, n. 303)                 
13) Carni fresche di volatili da cortile (pollame e avicoli)                    
- DPR 10 dicembre 1997, n. 495                                                  
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE              
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in            
materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di              
volatili da cortile (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1998, n. 20)             
14) Carni di coniglio e selvaggina allevata                                     
- DPR 30 dicembre 1992, n. 559                                                  
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai             
problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e                       
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina                        
d'allevamento (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4              
febbraio 1993, n. 28)                                                           
- DPR 17 ottobre 1996, n. 607                                                   
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE            
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di              
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni           
(Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1996, n. 280)                               
15) Prodotti a base di carne (produzione e commercializzazione)                 
- DPR 17 maggio 1988, n. 194                                                    
Attuazione delle direttive CEE 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100,                  
83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in               
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai               
sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Supplemento              
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1988, n. 135)                   
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 537                                                 
Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in             
materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di               
carne e di alcuni prodotti di origine animale (Supplemento Ordinario            
alla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)                             
- DLgs 19 marzo 1996, n. 251                                                    
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 537, concernente                     
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in            
materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di               
carne e di alcuni prodotti di origine animale (Gazzetta Ufficiale del           
10 maggio 1996, n. 108)                                                         
- DM 11 luglio 1997                                                             
Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva                  
77/99/CEE, gia' modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a                   
problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di             
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;               
attuazione della decisione della Commissione n. 94/837/CE che fissa             
le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di                        
riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di                 
bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della                      
disposizione di cui all'art. 3, paragrafo a, punto 7, primo trattino,           
dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE (Gazzetta Ufficiale del 22                
settembre 1997, n. 221)                                                         
- DLgs 25 febbraio 2000, n. 71                                                  
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni           
macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine              
animale (Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2000, n. 74)                           
16) Carni macinate e preparazioni di carne                                      
- DPR 3 agosto 1998, n. 309                                                     
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE,               
relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni           
macinate e di preparazione di carni (Gazzetta Ufficiale del 27 agosto           
1998, n. 199)                                                                   
17) Residui negli alimenti (carni)                                              
- DLgs 4 agosto 1999, n. 336                                                    
Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto           
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica            
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le                 
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli                 
animali vivi e nei loro prodotti (Gazzetta Ufficiale del 30 settembre           
1999, n. 230)                                                                   
18) Uova e ovoprodotti                                                          
- DLgs 4 febbraio 1993, n. 65                                                   
Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici           
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli             
ovoprodotti (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18               
marzo 1993, n. 64)                                                              
19) Latte (produzione, trasformazione e commercializzazione)                    
- DPR 14 gennaio 1997, n. 54                                                    
Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in             
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti           
a base di latte (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12           
marzo 1997, n. 59)                                                              
20) Autocontrollo dell'igiene dei prodotti agroalimentari (HACCP)               
- DLgs 26 maggio 1997, n. 155                                                   
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene             
dei prodotti alimentari (Supplemento Ordinario alla Gazzetta                    
Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136)                                           
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526                                                
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti                            
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge                    
comunitaria 1999 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del             
18 gennaio 2000, n. 13)                                                         
21) Etichettatura e presentazione dei prodotti agroalimentari                   
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 109                                                  
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti                  
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti                 
alimentari (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17                
febbraio 1992, n. 39)                                                           
22) Sicurezza sul lavoro                                                        
- DLgs 19 settembre 1994, n. 626                                                
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,                  
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,                     
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della             
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro                       
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994,            
n. 265)                                                                         
Nota: la dichiarazione relativa al rispetto delle precedenti                    
normative, a firma del legale rappresentante, deve riportare                    
esplicita indicazione delle eventuali esclusione e deroghe.                     
ALLEGATO 2                                                                      
Metodologia e criteri relativi al calcolo dei punteggi di priorita' e           
documentazione da produrre                                                      
a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,                      
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'                   
produttiva.                                                                     
a.1) Produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91 e             
successive modifiche ed integrazioni: fino a 10 punti nel caso del              
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).           
Specificatamente per i settori ortofrutticolo, cerealicolo e                    
sottosettore latte alimentare e latticini freschi, su richiesta del             
proponente, sara' possibile attribuire il punteggio utilizzando come            
parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di                   
prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati, nello              
stabilimento oggetto di intervento. I quantitativi faranno                      
riferimento allo schema citato nel bando al punto 8.a.1). Il calcolo            
e' riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui                  
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi             
prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati. I                  
suddetti dati debbono intendersi riferiti alle produzioni lavorate o            
trasformate nell'ultimo anno. La dimostrazione deve avvenire                    
producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di                    
prodotto, rilasciata dall'Organismo di certificazione che controlla             
la produzione della struttura. In alternativa potra' essere prodotta            
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui sono                   
indicati i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per                  
tipologie, e l'Organismo di certificazione cui sono demandati i                 
controlli. I dati relativi alle produzioni totali, cui rapportare i             
quantitativi di prodotto certificato, sono quelli indicati nella                
Tabella "produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B;                 
a.2) prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei              
Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992,             
n. 164 sulla denominazione dei vini: fino a 10 punti nel caso del               
100% di produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto            
per ogni punto percentuale). Il calcolo e' riferito alla somma dei              
quantitativi dei prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato,                
rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti a                       
denominazione d'origine riconosciuta commercializzati. I suddetti               
dati debbono intendersi riferiti alle produzioni dell'ultimo anno. La           
dimostrazione deve avvenire producendo: - per i prodotti a                      
denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regolamenti (CEE)            
2081/92 e 2082/92 idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di            
certificazione. In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione,            
a firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i                       
quantitativi di prodotto a denominazione d'origine e l'Organismo di             
certificazione. I dati relativi alle produzioni totali, cui                     
rapportare i quantitativi di prodotto a denominazione d'origine, sono           
quelli indicati nella Tabella "Produzioni realizzate pre-progetto"              
dell'Allegato 4.B; - per i vini (Legge 10 febbraio 1992, n. 164)                
denunce di produzione e di declassamento delle singole tipologie di             
prodotto. In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione, a                
firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i quantitativi            
riferiti a ciascuna tipologia di prodotto. I dati relativi alle                 
produzioni totali, cui rapportare i quantitativi di prodotto a                  
denominazione d'origine, sono quelli indicati nella Tabella                     
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B; - per i suini           
(macellazione) il punteggio sara' calcolato sul numero dei suini                
interi all'ingresso rapportato al numero dei suini interi                       
all'ingresso certificati ai sensi del Regolamento CEE 2081/92;                  
a.3) prodotti identificati da marchi di qualita' per i quali e'                 
garantito il rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio                    
produzione integrata QC di cui alla L.R. 28/99), ovvero: - accesso al           
disciplinare da parte di tutti i produttori della Comunita', senza              
limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento            
geografico del marchio; - riconoscimento in base all'equivalenza dei            
controlli di qualita' effettuati da Organismi riconosciuti da altri             
Stati membri; fino a 5 punti nel caso del 100% di prodotti finiti cui           
l'investimento e' rivolto identificati da marchi di qualita' (0,1               
punto per ogni due punti percentuali). Il calcolo e' riferito alla              
somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento e'                 
dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti               
commercializzati identificati da marchi. I suddetti dati debbono                
intendersi riferiti alle produzioni commercializzate nell'ultimo                
anno. La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione, a                
firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i quantitativi            
di prodotto, suddivisi per tipologie ed il riferimento normativo. I             
dati relativi alle produzioni totali, cui rapportare i quantitativi             
di prodotto dichiarato, sono quelli indicati nella Tabella                      
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B. Nota bene: i            
punteggi relativi ai criteri di cui ai punti a.2) e a.3) non sono               
cumulabili con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti                 
finiti;                                                                         
a.4) sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i              
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti. Il punteggio e'               
attribuito nel caso in cui il conferimento della materia prima latte            
sia regolato da sistemi di controllo e pagamento secondo qualita' in            
misura superiore all'80%. Il dato deve intendersi riferito al                   
quantitativo di materia prima lavorato nell'ultimo anno. La                     
dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione, a firma del               
legale rappresentante, in cui e' indicato il quantitativo di prodotto           
liquidato sulla base di parametri qualitativi. I dati relativi alle             
produzioni totali, cui rapportare i quantitativi di prodotto                    
dichiarato, sono quelli indicati nella Tabella "Produzioni realizzate           
pre-progetto" dell'Allegato 4.B;                                                
a.5) possesso di certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000:           
1 punto. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto             
in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore           
alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve                
avvenire producendo copia della certificazione ottenuta;                        
a.6) adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione                     
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le             
certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato                    
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione                
della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo               
copia della certificazione ottenuta;                                            
a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di              
ecogestione e audit di cui al Regolamento CE 761/01 (EMAS): 5 punti.            
Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui               
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla             
presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire            
producendo copia della certificazione ottenuta;                                 
a.8) adozione di sistemi di rintracciabilita' conformi alla norma UNI           
10939: 5 punti. Sono valutati i sistemi gia' in atto e attestati da             
parte di Organismi accreditati secondo le norme EN 45012 o EN 45011;            
a.9) possesso di bilanci certificati: massimo 2 punti. Un punto                 
verra' attribuito in presenza di certificazione di bilancio riferita            
all'ultimo esercizio approvato; un ulteriore punto verra' attribuito            
nel caso il richiedente abbia presentato bilanci certificati relativi           
ad uno o piu' anni precedenti, con certificazioni rilasciate                    
nell'anno corrispondente e non posteriormente. La dimostrazione deve            
avvenire producendo copia del bilancio e relativa relazione di                  
certificazione;                                                                 
a.10) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le           
parti sociali: 2 punti. Il punteggio e' attribuito in presenza di               
specifici accordi che dimostrino un vantaggio per i lavoratori legato           
alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve               
avvenire producendo copia dell'accordo;                                         
a.11) impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa            
ed i produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del                
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:               
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi             
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione              
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di              
accesso, con la seguente scansione: >>51-60% 1 punto, >>61-70% 2                
punti, >>71-80% 3 punti, >>81-90% 5 punti, >>91-100% 7 punti. La                
dimostrazione deve avvenire con le medesime modalita' gia' indicate             
al punto 7.a) dell'avviso pubblico relativo ai requisiti di accesso.            
Circa lo schema da seguire nella stesura dei contratti di fornitura             
si rimanda all'Allegato 6.                                                      
b) Caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di            
forza dell'investimento proposto:                                               
b.1) riconversione delle produzioni in funzione di prodotti                     
innovativi: - 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una            
riconversione dal 10% al 30% della produzione post-progetto rispetto            
alla situazione di partenza; - 3 punti attribuibili a progetti in cui           
e' prevista una riconversione superiore al 30% della produzione                 
post-progetto rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del                 
calcolo della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle                 
afferenti alle produzioni realizzate pre e post investimento                    
contenute nell'Allegato 4.B, relativamente alle variazioni di                   
tipologia di prodotti finiti previste a conclusione                             
dell'investimento;                                                              
b.2) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti                    
biologici ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche           
e integrazioni: - 3 punti per progetti in cui e' prevista una                   
riconversione dal 10 al 30% della produzione post progetto, - 5 punti           
per progetti in cui e' prevista una riconversione superiore al 30%              
della produzione post progetto. Ai fini del calcolo della percentuale           
occorre fare riferimento alle tabelle afferenti alle produzioni                 
realizzate pre e post investimento contenute nell'Allegato 4.B,                 
relativamente alle variazioni di tipologia di prodotti finiti                   
previste a conclusione dell'investimento;                                       
b.3) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti a                  
denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CEE              
2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla                  
denominazione dei vini: - 2 punti per progetti in cui e' prevista una           
riconversione dal 30 al 50% della produzione post progetto rispetto             
alla situazione di partenza, - 4 punti per progetti in cui e'                   
prevista una riconversione superiore al 50% della produzione post               
progetto rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del calcolo              
della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle afferenti               
alle produzioni realizzate pre e post investimento contenute                    
nell'Allegato 4.B, relativamente alle variazioni di tipologia di                
prodotti finiti previste a conclusione dell'investimento;                       
b.4) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti                    
identificati da marchi di qualita' per i quali e' garantito il                  
rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di cui alla L.R.             
28/99): - 1 punto per progetti in cui e' prevista una riconversione             
dal 30 al 50% della produzione post progetto rispetto alla situazione           
di partenza, - 3 punti per progetti in cui e' prevista una                      
riconversione superiore al 50% della produzione post progetto                   
rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del calcolo della                 
percentuale occorre fare riferimento alle tabelle afferenti alle                
produzioni realizzate pre e post investimento contenute nell'Allegato           
4.B, relativamente alle variazioni di tipologia di prodotti finiti              
previste a conclusione dell'investimento. Nota bene: i punteggi                 
relativi ai criteri di cui ai punti b.3) e b.4) non sono cumulabili             
con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti;                    
b.5) progetti che prevedono azioni finalizzate all'adozione di                  
sistemi di rintracciabilita' dei prodotti conformi alla norma UNI               
10939 e riferiti ad almeno il 60% delle produzioni post progetto: 3             
punti attribuibili a progetti che prevedono investimenti direttamente           
connessi all'adozione di sistemi di rintracciabilita'.  Ai fini del             
calcolo della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle                 
afferenti alle produzioni realizzate post investimento contenute                
nell'Allegato 4.B, relativamente alle tipologie di prodotti finiti              
previste a conclusione dell'investimento, inseriti nei sistemi di               
rintracciabilita';                                                              
b.6) investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela                  
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione                
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste             
dalla normativa vigente: 2 punti, attribuibili a progetti che                   
prevedono investimenti finalizzati al suddetto obiettivo. Occorre               
allegare una breve nota tecnica che specifichi gli investimenti                 
finalizzati alla tutela ambientale previsti in progetto (con                    
riferimento all'Allegato 4C) e contenga i riferimenti normativi e la            
quantificazione degli obiettivi finali di sicurezza e tutela                    
ambientale che si ritiene di raggiungere;                                       
b.7) investimenti da realizzare in area svantaggiata ai sensi della             
direttiva CEE 268/75: di montagna 3 punti; altre aree 2 punti.                  
Occorre barrare le apposite caselle previste in domanda;                        
b.8) progetti dedicati a categorie di investimenti prioritari: fino a           
4 punti, attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti                
finalizzata alla specifica categoria di opere sia superiore al 60%              
del costo totale al netto della voce spese generali. Occorre                    
specificare il settore e sottosettore cui l'investimento e' rivolto.            
Nel caso l'investimento coinvolga piu' settori dovra' essere                    
ricondotto a quello interessato alla maggiore quota di investimenti.            
Deve essere inoltre indicata un'unica categoria di opere per cui si             
richiede l'attribuzione del punteggio di merito. Ai fini del calcolo            
della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei             
costi indicata nell'Allegato 4.C. La quota di investimento da                   
rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al              
fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma delle singole            
voci ascrivibili alla categoria di opere prioritarie. Nel caso il               
costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla              
predetta categoria occorre produrre una specifica disaggregazione               
della voce. Per le tipologie di investimento prioritarie ed i                   
relativi punteggi attribuibili si veda il punto 8.b) dell'avviso                
pubblico.                                                                       
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio.                     
Ai fini dell'accesso a questo livello di priorita' occorre produrre             
una specifica relazione (in due copie) in cui vengano evidenziati gli           
elementi atti a permettere la valutazione dei singoli parametri                 
esposti al punto 8.c) dell'avviso pubblico.                                     
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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