DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 luglio 2002, n. 1352
L.R. 39/99 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi agro-alimentari" - Avviso pubblico per l'accesso ai contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 "Interventi per lo
sviluppo dei sistemi agroalimentari" si propone di sostenere e
qualificare il sistema delle imprese agroalimentari regionali e che a
tal fine l'art. 3 prevede la concessione di aiuti per la
realizzazione degli interventi strutturali ivi indicati;
dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale n. 239 del 26
luglio 2001 (proposta di Giunta n. 1368 del 10 luglio 2001) e' stato
approvato il Programma di attuazione della citata L.R. 39/99 e sono
stati individuati gli interventi da attivare, gli obiettivi operativi
cui devono essere orientate le singole iniziative, i settori della
produzione di base da ammettere a sostegno, le specifiche azioni cui
attribuire priorita' e l'entita' e la natura degli aiuti;
considerato che, per dare attuazione a tale programma, compete alla
Giunta stabilire i requisiti di ammissibilita', le modalita' ed i
termini per la presentazione delle domande, le priorita' per
l'ammissione agli aiuti, le spese ammissibili, i criteri di
valutazione delle domande e le misure percentuali dei contributi,
cosi' come stabilito dall'art. 6 della citata L.R. 39/99;
ritenuto, pertanto, di provvedere in merito approvando apposito
avviso pubblico finalizzato all'attivazione delle procedure relative
alla concessione dei contributi previsti, il cui testo e' allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
ritenuto, altresi', di approvare la modulistica per la presentazione
delle domande nella formulazione acquisita agli atti del Servizio
Aiuti alle imprese al numero di protocollo AAG/INV/02/8465 in data 12
luglio 2002, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
richiamati:
- il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna,
attuativo del Regolamento (CE) 1257/99, approvato con decisione della
Commissione Europea C(2000)2153 del 20 luglio 2000 e posto in
attuazione con L.R. 2/01;
- il documento della Commissione Europea "Orientamenti comunitari per
gli aiuti di stato nel settore agricolo" (GUCE 2000/C 28/2) e
successive modifiche ed integrazioni;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione
della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati
gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello
dirigenziale;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10
dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalita' di espressione dei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopo l'entrata in
vigore della L.R. 43/01";
vista la determinazione del Direttore generale Agricoltura n. 5607
del 17 giugno 2002 relativa agli incarichi di sostituzione, per
assenza o impedimento, dei Responsabili dei Servizi della Direzione
generale Agricoltura;
preso atto, pertanto:
- del parere favorevole espresso in merito alla regolarita' tecnica
della presente deliberazione dal dott. Eugenio Raffaele Spreafico
quale sostituto del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese,
- del parere favorevole espresso in merito alla legittimita' della
medesima deliberazione dal Direttore generale Agricoltura dott. Dario
Manghi,
ai sensi del citato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 2774/01;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo
sostenibile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di attivare le procedure finalizzate alla concessione degli aiuti
previsti dall'art. 3 della L.R. 39/99 secondo le linee definite nel
Programma del Consiglio regionale 239/01 approvando:
a) l'avviso pubblico allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale, nel quale sono definiti i criteri di
presentazione, istruttoria, selezione, approvazione e finanziamento
dei progetti;
b) la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande
nella formulazione acquisita agli atti del Servizio Aiuti alle
imprese con protocollo AAG/INV/02/8465 in data 12 luglio 2002,
anch'essa allegata alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
ivi compresa la modulistica di cui al precedente punto.
Il bando e gli allegati possono essere reperibili presso il sito
della Regione Emilia-Romagna, all'argomento Agricoltura - attualita',
all'indirizzo: www.regione.emilia-romagna.it/ fr_agricoltura.htm.
ALLEGATO
Avviso pubblico per l'accesso ai contributi finalizzati al sostegno
per l'accesso ai contributi finalizzati al sostegno degli interventi
strutturali previsti dall'articolo 3 della L.R. 28 dicembre 1999, n.
39
Riferimenti normativi
L.R. 28 dicembre 1999, n. 39 "Interventi per lo sviluppo dei sistemi
agroalimentari". Aiuto di Stato n. 600/99, approvata dalla
Commissione Europea con nota SG (2000) D/102305 del 13 marzo 2000.
Piano regionale di Sviluppo rurale approvato con decisione della
Commissione Europea 20 luglio 2000 C(2000) 2153. Primo Programma di
interventi approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 239
del 26 luglio 2001.
Disponibilita' finanziarie
Il presente avviso e' a valere sulle risorse stanziate sul Capitolo
20053, compreso nella UPB 1.3.1.3.6470, dalla L.R. n. 50 del 28
dicembre 2001, che approva il Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 ed il Bilancio pluriennale
2002-2004, pari complessivamente a 30.987.413,94 Euro, di cui Euro
20.658.275,96 sull'esercizio 2002 ed Euro 10.329.137,98
sull'esercizio 2003.
Oggetto dell'intervento
L'intervento prevede l'erogazione di incentivi, sottoforma di
contributi in conto capitale, a fronte di investimenti in impianti
agroindustriali ubicati sul territorio della regione Emilia-Romagna.
1) Beneficiari
Imprese che svolgano attivita' nell'ambito della trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti agricoli e sostengano l'onere degli
investimenti, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) cooperative agricole e loro consorzi, iscritte/i nella terza
sezione del Registro prefettizio;
b) associazioni di produttori agricoli costituite in forma di
societa' di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute ai
sensi del DLgs 18 maggio 2001, n. 228 e successivi atti regionali di
applicazione;
c) piccole e medie imprese, di cui all'Allegato 1 al Regolamento (CE)
70/01, e loro consorzi;
d) cooperative e societa' di servizi costituite in prevalenza da
produttori agricoli o da loro cooperative che svolgano
prevalentemente attivita' di supporto al sistema agroindustriale;
e) societa' di capitali controllate stabilmente almeno al 51% da uno
o piu' dei seguenti soggetti: - cooperative agricole e loro consorzi;
- associazioni di produttori agricoli costituite in forma di societa'
di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo Stato
o dalla Regione ai sensi della normativa vigente; - cooperative e
societa' di servizi costituite in prevalenza da produttori agricoli o
da loro cooperative che svolgano prevalentemente attivita' di
supporto al sistema agroindustriale;
f) aziende agricole relativamente alle attivita' di
commercializzazione e/o trasformazione dei prodotti di base.
2) Voci di spesa ammesse, azioni previste, obiettivi operativi
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono:
- costruzione e ristrutturazione di beni immobili;
- acquisto di immobili;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature compresi i programmi
informatici;
- spese generali, come onorari di professionisti e consulenti, studi
di fattibilita', connesse con il progetto presentato fino ad un
massimo del 12% dei precedenti costi.
I progetti proposti dovranno essere riconducibili alle seguenti
tipologie di azioni:
- ristrutturazione ed ampliamento di impianti esistenti, anche in
funzione dell'introduzione di nuove tecnologie e della
razionalizzazione e/o riconversione dei processi produttivi;
- realizzazione di nuovi impianti;
- acquisizione di strutture esistenti subordinatamente alla
realizzazione di investimenti volti alla riconversione o
razionalizzazione dei processi produttivi, al potenziamento
strutturale, all'innovazione tecnologica nonche' a fini di
delocalizzazione.
I progetti proposti dovranno inoltre assicurare il raggiungimento di
uno o piu' dei seguenti obiettivi operativi:
- qualificare e/o diversificare le produzioni anche attraverso
l'adozione di nuove tecnologie produttive e di sistemi di
certificazione, controllo, tracciabilita' dei prodotti;
- garantire ai prodotti finali adeguati sbocchi commerciali, anche
attraverso l'acquisizione di nuovi mercati;
- raggiungere standard di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza
sul lavoro superiori a quelli previsti dalle vigenti normative
nazionali e comunitarie obbligatorie;
- riconvertire o dislocare impianti agroalimentari esistenti in
funzione di nuove esigenze di mercato, dell'introduzione di
produzioni a minore impatto ambientale, della salvaguardia
dell'occupazione.
3) Limiti e divieti
Non saranno considerati ammissibili:
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al
dettaglio;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al
momento della presentazione della domanda ed i cui eventuali termini
di adeguamento siano scaduti (esempio: ambientali, di sicurezza sul
lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti relativi alle abitazioni di servizio di importi
superiori ad Euro 60.000,00;
- gli investimenti riguardanti beni immateriali (esempio: promozione
dei prodotti, creazione o acquisto marchi ecc.);
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della
domanda, fatte salve le autorizzazioni rilasciate ai sensi delle
deliberazioni della Giunta regionale n. 394 dell'1 marzo 2000 e n.
2548 del 29 dicembre 2000.
Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:
- opere di manutenzione ordinaria, riparazioni, abbellimenti;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del
progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di terreni e relative spese;
- acquisto di beni immobili che non rappresentino una quota parte di
un progetto di sviluppo;
- acquisto di beni immobili che abbiano usufruito a qualsiasi titolo
di altri finanziamenti pubblici previsti da normative regionali,
nazionali e comunitarie nei dieci anni precedenti calcolati a partire
dalla data di presentazione della domanda;
- acquisto di attrezzature ricreative ed arredi;
- acquisto di motrici di trasporto;
- spese per l'acquisto di immobili eccedenti il 50% della spesa
globale dell'investimento ammesso a finanziamento calcolato al netto
della voce spese tecniche;
- spese non iscritte a cespiti;
- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con
leasing;
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del
beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per
il finanziamento dell'investimento;
- indennita' versate dal beneficiario a terzi per espropri, frutti
pendenti ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per
inflazione.
4) Settori di intervento
Nell'ambito dei settori individuati, e nel rispetto delle specifiche
esclusioni di seguito specificate, sono ammessi all'aiuto solo gli
investimenti relativi alla commercializzazione ed alla trasformazione
di materie prime e di prodotti trasformati e commercializzati dal
beneficiario di esclusiva provenienza comunitaria ed inclusi
nell'Allegato 1 del Trattato di Amsterdam, esclusi i prodotti della
pesca.
a) Settore ortofrutticolo
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti di cui alla tabella
allegata all'articolo 1 del Regolamento (CE) 2200/96 ed alle patate.
Nel comparto dei trasformati di pomodoro sono esclusi gli
investimenti riguardanti la produzione di concentrato cosi' come
definito dal Regolamento (CE) 449/2001, art. 1, comma 1, lettera l).
b) Settore lattiero caseario
Il sostegno e' accordato a tutti i prodotti del settore con le
seguenti specifiche esclusioni e deroghe:
- investimenti riguardanti: latte UHT, latte in polvere, siero e
derivati, burro e derivati con deroga per il burro biologico;
- investimenti, proposti da imprese che siano prime acquirenti nei
confronti dei produttori di base, riferiti ad una capacita'
produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali
(quote) di cui i produttori di base conferenti dispongono;
- investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei
confronti dei produttori di base non iscritte all'Albo regionale
acquirenti per la gestione delle quote latte.
c) Settore carne
Nel settore sono ammesse le carni bovine, le carni suine, le carni
ovine, le carni avicole ed i relativi prodotti trasformati.
Nel comparto macellazione il sostegno e' limitato ad investimenti in
impianti preesistenti, in possesso di numero di riconoscimento CE
(bollo) di cui all'art. 13 del DLgs 18 aprile 1994, n. 286, non
funzionali ad un aumento di capacita' di lavorazione dell'impianto
stesso.
Nel comparto trasformazione (comprese le fasi di seconda e terza
lavorazione) sono esclusi gli investimenti finalizzati alla
surgelazione e/o allo stoccaggio di materie prime e/o prodotti finiti
non funzionali al normale ciclo produttivo.
d) Settore vitivinicolo
Nel settore vitivinicolo sono ammessi esclusivamente gli investimenti
finalizzati o funzionali alla produzione o commercializzazione di
vini DOC, DOCG, IGT, VQPRD e di succhi d'uva biologici.
e) Settore cereali
Nel settore dei cereali compreso il riso sono ammessi solo i prodotti
ottenuti secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) 2092/91
(biologico) e da prodotti identificati da marchi di qualita'
riconosciuti per i quali e' garantito il rispetto dell'articolo 28
del Trattato (esempio QC di cui alla L.R 28/99), ovvero:
- accesso al disciplinare da parte di tutti i produttori della
Comunita', senza limitazione geografica sull'origine dei prodotti e
senza riferimento geografico nel marchio;
- riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualita'
effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri.
In questo ambito il sostegno e' accordato limitatamente agli
investimenti rivolti alle fasi di lavorazione, essiccazione,
conservazione del cereale, esclusa la fase di trasformazione.
f) Settore uova
Sono ammissibili solo gli investimenti la cui materia prima sia
costituita da uova fresche e solo se finalizzati:
- all'introduzione di tecnologie innovative per il condizionamento ed
il controllo di qualita' del prodotto fresco;
- all'introduzione di tecnologie di trasformazione in funzione di
prodotti innovativi.
g) Settore sementiero
Nessuna esclusione specifica.
h) Settore olio d'oliva
Nel settore sono esclusi:
- gli investimenti relativi alla estrazione e raffinazione dell'olio
di sanse;
- investimenti riguardanti strutture di trasformazione che non siano
ubicate nella zona di produzione della materia prima stessa.
i) Settore piante foraggere
Sono ammessi esclusivamente gli investimenti rivolti ad impianti di
disidratazione dell'erba medica.
j) Settore miele
Nessuna esclusione specifica.
k) Settore aceto balsamico
Nel settore sono ammessi esclusivamente gli investimenti finalizzati
o funzionali alla produzione o commercializzazione di prodotto DOP.
l) Settore piante da fibra
Sono ammessi solo gli investimenti in impianti per la lavorazione
della canapa.
m) Settore prodotti di nicchia
In questo settore rientrano tutti i prodotti per cui non sono
previste quote o soglie di produzione e che non rientrano in OCM
(esempio: funghi, erbe officinali, spezie, fiori recisi, struzzi,
conigli ecc.); cio' premesso non e' prevista nessuna esclusione
specifica.
Relativamente ai settori ammessi a sostegno, le specifiche
limitazioni precedentemente individuate non verranno applicate nel
caso di investimenti dedicati al recupero e smaltimento di
sottoprodotti di provenienza agroindustriale.
5) Natura degli aiuti e suddivisione dei finanziamenti
L'aiuto finanziario sara' concesso sottoforma di contributi in conto
capitale nella misura del 35% della spesa ritenuta ammissibile.
Le somme concesse per la realizzazione degli investimenti di cui alla
presente tipologia di intervento potranno essere cumulate con altre
forme di finanziamento, previste a qualsiasi titolo da normative
regionali, nazionali o comunitarie, purche' richieste ed ottenute
successivamente alla presentazione dell'istanza relativa al presente
avviso pubblico. In tal caso, la somma complessiva dei finanziamenti
concessi non potra' superare, in termini di sovvenzione globale
lorda, il 40% della spesa ammissibile riferita all'investimento
proposto.
Ai fini di garantire condizioni di accesso uniformi nell'ambito dei
diversi comparti di intervento, i finanziamenti disponibili nel
periodo di validita' del presente programma sono destinati ai singoli
settori nella seguente misura percentuale:
- ortofrutticolo 24%
- lattiero caseario 22%
- carne 22%
- vitivinicolo 18%
- ceralicolo 5%
- sementiero 3%
- uova 2%
- altri settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante
foraggere, piante da fibra, prodotti di nicchia) 4%.
I progetti dedicati a piu' settori verranno inseriti e valutati
nell'ambito del settore cui e' rivolta la maggiore quota di
investimenti.
6) Importi minimi e massimi di progetto
I progetti dovranno avere una dimensione finanziaria minima di Euro
260.000,00, con deroga ad Euro 160.000,00 per investimenti ricadenti
in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75. I suddetti
importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative
alle spese generali.
Non saranno considerati ammissibili ad aiuto i progetti il cui
importo totale risulti, anche in relazione agli esiti
dell'istruttoria tecnica di conformita' ai criteri precedentemente
esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.
L'importo massimo di investimento ammissibile ad aiuto e' fissato in
Euro 2.000.000,00, elevabile ad Euro 4.000.000,00 in caso di
interventi finalizzati alla concentrazione o delocalizzazione di
impianti, fatti salvi i limiti settoriali di cui al precedente punto
4).
Per concentrazione di impianti si intende l'unificazione
dell'attivita' svolta in piu' stabilimenti in un'unica struttura, che
puo' essere costruita ex novo o derivare dal potenziamento di un
impianto preesistente, con relativa concentrazione delle produzioni
precedentemente trattate e dismissione dello stabilimento/i
precedentemente utilizzato/i.
Per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attivita' di
trasformazione e/o commercializzazione in una nuova struttura con
dismissione di quella/e precedentemente utilizzata/e.
In entrambi i casi, gli stabilimenti dismessi possono essere
riconvertiti e dedicati dalla stessa impresa richiedente a settori
produttivi diversi da quello originario. Quest'ultima prescrizione e'
estesa anche alle eventuali societa' controllate e/o collegate.
data peraltro facolta' alle imprese richiedenti di presentare
progetti superiori ai suddetti importi. In questo caso il contributo
massimo concedibile verra' calcolato nel rispetto dei suddetti limiti
di spesa.
Le imprese richiedenti potranno presentare un massimo di due domande,
ciascuna delle quali relative a progetti rivolti a uno o piu'
stabilimenti. Non e' ammessa la presentazione di piu' progetti
rivolti al medesimo stabilimento.
7) Condizioni di ammissibilita'
Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti gia' definiti al
punto 1) dovranno rispettare le seguenti condizioni:
a) garantire una partecipazione adeguata e duratura dei produttori di
prodotti agricoli di base ai vantaggi economici che derivano
dall'investimento sia in termini di certezza di collocazione del
prodotto nel medio periodo, sia in termini di certezza di
remunerazione del prodotto stesso;
b) dimostrare di essere in regola con le normative vigenti in materia
di ambiente, benessere degli animali, sicurezza sul lavoro i cui
eventuali termini di adeguamento siano scaduti alla data di
pubblicazione del presente avviso;
c) garantire il consolidamento dell'occupazione nel settore;
d) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente
avviso;
e) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto
tecnico-logistico;
f) dimostrare la fattibilita' del progetto sotto l'aspetto
finanziario.
Il possesso di detti requisiti dovra' essere comprovato, con
riferimento ai singoli punti precedentemente esposti, attraverso:
a) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali
gia' in essere, fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui
l'investimento e' dedicato, comprovabili attraverso: - contratti, con
valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli singoli o
associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale (almeno
triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in cui il
beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con valenza
giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o trasformazione
che identifichino i produttori di base e dimostrino un vantaggio
poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal
momento in cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; -
statuto o regolamento che definisca i rapporti di conferimento da
parte dei soci e dichiarazione del legale rappresentate sul
quantitativo del prodotto conferito dai soci rispetto al totale delle
materie prime cui l'investimento e' rivolto. Nel caso il soggetto sia
egli stesso produttore agricolo dovra' essere prodotta idonea
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui risultino i
quantitativi di materia prima di provenienza aziendale cui
l'investimento e' rivolto. Le cooperative e le societa' di servizi
costituite in prevalenza da produttori agricoli o loro cooperative
dovranno dimostrare che la propria attivita' e' rivolta per almeno il
51% ad imprese agroindustriali che soddisfino le precedenti
condizioni;
b) dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto delle
normative di cui all'Allegato 1 al presente avviso, con specifica
indicazione di eventuali esclusioni o deroghe;
c) specifica relazione che dimostri come l'investimento proposto
concorra al consolidamento dell'occupazione del settore, anche in
termini di ricaduta nell'ambito della filiera produttiva;
d) specifica relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
e) concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune comprovante
l'edificabilita' dei mappali su cui insistera' l'investimento. Nel
caso di investimenti in cui le opere edili previste siano subordinate
a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22 del DPR n.
380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito rilasciata
dal tecnico progettista. Nel caso di investimenti rivolti
esclusivamente alla acquisizione di impianti, macchinari ed
attrezzature, dichiarazione del legale rappresentante circa l'attuale
disponibilita' dell'immobile cui sono destinate;
f) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita' di
reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a
carico dell'impresa richiedente, supportata da specifiche
dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito nel caso
sia previsto il ricorso a mutui o prestiti.
La concessione del contributo sara' inoltre subordinata alla
dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di
condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'. Tale
condizione dovra' essere comprovata mediante la presentazione di
apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
- societa' di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di
bilanci certificati;
- Presidente del Collegio sindacale se presente nell'ambito degli
organi societari;
- Revisore contabile iscritto al Registro nei rimanenti casi;
attestante:
a) che l'impresa non e' in stato di insolvenza ne' sottoposta a
procedure concorsuali;
b) che l'impresa non e' oggetto di situazioni economiche e/o
finanziarie che potrebbero a parere del certificatore sfociare a
breve termine in situazioni di cui alla precedente lettera a);
c) che l'impresa svolge normalmente l'attivita' aziendale sulla base
di criteri di economicita', adempiendo regolarmente alle proprie
obbligazioni;
d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che
possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
e) che eventuali societa' controllanti e/o controllate rispondono ai
requisiti di cui ai precedenti punti.
Le aziende agricole costituite in forma di impresa individuale o in
forma di societa' di persone, ed iscritte ai registri della CCIAA
nella sezione imprese agricole potranno, in alternativa a quanto
previsto dal precedente comma, comprovare il normale svolgimento
dell'attivita' di impresa sulla base di criteri di economicita'
dimostrando di conseguire un reddito/ULU maggiore o uguale al 75% del
reddito di riferimento.
Per reddito di riferimento si intende il reddito determinato
dall'Istituto nazionale di Statistica e comunicato ogni anno dal
Ministero delle Politiche agricole e forestali.
Per cio' che riguarda la definizione ed il calcolo delle ULU in
funzione dell'organizzazione aziendale ed i criteri per la
determinazione del reddito complessivo si rimanda a quanto stabilito
rispettivamente nei punti 3.8 e 3.9 dell'Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2002.
8) Criteri di priorita'
I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento
precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfano i
requisiti di cui al punto 7) del presente avviso pubblico, verranno
ordinati utilizzando i seguenti criteri ed i relativi pesi a loro
attribuiti:
a) requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente:
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'
produttiva, determinati in base al possesso dei seguenti requisiti:
a.1) produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni: fino a 10 punti nel caso del
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).
Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei prodotti
(finiti) cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi
dei medesimi prodotti (finiti) certificati biologici. I suddetti
quantitativi debbono intendersi riferiti alle produzioni lavorate o
trasformate nell'ultimo anno. Solo per i progetti del settore
ortofrutticolo e cerealicolo e del sottosettore latte alimentare e
latticini freschi e' possibile, in alternativa alla metodologia
precedentemente esposta e su esplicita richiesta del soggetto
proponente, attribuire il punteggio utilizzando come parametro di
riferimento il quantitativo in valore assoluto di prodotti (finiti)
certificati biologici lavorati o trasformati nell'ultimo anno, in
base alla seguente ponderazione: Settore ortofrutticolo: - 2 punti
per volumi di prodotto biologico superiori a 1.500 e fino a 3.000
tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori a
3.000 e fino a 7.000 tonnellate; - 6 punti per volumi di prodotto
biologico superiori a 7.000 e fino a 15.000 tonnellate; - 8 punti per
volumi di prodotto biologico superiori a 15.000 tonnellate. Settore
cerealicolo: - 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a
1.500 e fino a 3.000 tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto
biologico superiori a 3.000 e fino a 5.000 tonnellate; - 6 punti per
volumi di prodotto biologico superiori a 5.000 e fino a 9.000
tonnellate; - 8 punti per volumi di prodotto biologico superiori a
9.000 tonnellate. Sottosettore latte alimentare e latticini freschi:
- 2 punti per volumi di prodotto biologico superiori a 100 e fino a
500 tonnellate; - 4 punti per volumi di prodotto biologico superiori
a 500 e fino a 1.000 tonnellate; - 6 punti per volumi di prodotto
biologico superiori a 1.000 e fino a 3.000 tonnellate; - 8 punti per
volumi di prodotto biologico superiori a 3.000 tonnellate; a.2)
prodotti a Denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei
Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992,
n. 164 sulla denominazione dei vini: fino a 10 punti nel caso del
100% di produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto
per ogni punto percentuale). Il calcolo e' riferito alla somma dei
quantitativi dei prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato,
rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti a
denominazione d'origine riconosciuta commercializzati. I suddetti
quantitativi debbono intendersi riferiti alle produzioni
commercializzate dell'ultimo anno. Per quanto riguarda i macelli di
carne suina, il punteggio viene calcolato rapportando il numero dei
suini interi in ingresso al numero di suini interi in ingresso
certificati ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92; a.3) prodotti
identificati da marchi di qualita' per i quali e' garantito il
rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di cui alla L.R.
28/99), ovvero: - accesso al disciplinare da parte di tutti i
produttori della Comunita', senza limitazione geografica sull'origine
dei prodotti e senza riferimento geografico nel marchio; -
riconoscimento in base all'equivalenza dei controlli di qualita'
effettuati da organismi riconosciuti da altri Stati membri. Fino a 5
punti nel caso del 100% di prodotti finiti cui l'investimento e'
rivolto identificati da marchi (0,1 punto per ogni due punti
percentuali). Il calcolo e' riferito alla somma dei quantitativi dei
prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato, rapportato ai
quantitativi dei medesimi prodotti finiti identificati da marchi
commercializzati. I suddetti quantitativi debbono intendersi riferiti
alle produzioni commercializzate dell'ultimo anno. I punteggi
relativi ai criteri di cui ai punti a.2) e a.3) non sono cumulabili
con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti; a.4)
sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti. Il punteggio viene
attribuito nel caso in cui il conferimento della materia prima latte
sia regolato da sistemi di controllo e pagamento secondo qualita' in
misura superiore all'80%. Il dato deve intendersi riferito al
quantitativo di materia prima lavorato nell'ultimo anno; a.5)
possesso di certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000: 1
punto. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in
cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore
alla presentazione della domanda di aiuto; a.6) adesione volontaria
dell'impresa a sistemi di gestione ambientale (norma UNI EN ISO
14001): 3 punti. Sono valutate solo le certificazioni relative
all'impianto in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in
data anteriore alla presentazione della domanda di aiuto; a.7)
adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit Regolamento (CE) 761/01 (EMAS): 5 punti. Sono
valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui viene
effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla
presentazione della domanda di aiuto; a.8) adozione di sistemi di
rintracciabilita' conformi alla norma UNI 10939: 5 punti. Sono
valutati i sistemi gia' in atto ed attestati da parte di organismi
accreditati secondo le norme EN 45012 o EN 45011; a.9) possesso di
bilanci certificati: 1 punto in presenza di certificazione di
bilancio riferita all'ultimo esercizio approvato; 2 punti in presenza
di certificazioni annuali di bilancio riferite all'ultimo esercizio
approvato ed a uno o piu' esercizi finanziari immediatamente
precedenti; a.10) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi
siglati con le parti sociali: 2 punti. Il punteggio viene attribuito
in presenza di specifici accordi che dimostrino un vantaggio per i
lavoratori legato alla realizzazione del progetto presentato; a.11)
impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa ed i
produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:
fino a 7 punti nel caso il 100% della materia prima soddisfi la
precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione del
punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di
accesso con la seguente scansione: 51-60% 1 punto 61-70% 2 punti
71-80% 3 punti 81-90% 5 punti 91-100% 7 punti;
b) caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di
forza dell'investimento proposto: b.1) riconversione delle produzioni
in funzione di prodotti innovativi: - 1 punto attribuibile a
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 10% al 30% della
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 3
punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una riconversione
superiore al 30% della produzione post progetto rispetto alla
situazione di partenza; b.2) qualificazione delle produzioni in
funzione di prodotti biologici ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91
e successive modifiche ed integrazioni: - 3 punti attribuibili a
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 10% al 30% della
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 5
punti attribuibili a progetti in cui e' prevista una riconversione
superiore al 30% della produzione post progetto rispetto alla
situazione di partenza; b.3) qualificazione delle produzioni in
funzione di prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi
dei Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio
1992, n. 164 sulla denominazione dei vini: - 2 punti nel caso di
progetti in cui e' prevista una riconversione dal 30% al 50% delle
produzioni post progetto rispetto alla situazione di partenza; - 4
punti nel caso di progetti in cui e' prevista una riconversione
superiore al 50% della produzione post progetto rispetto alla
situazione di partenza; b.4) qualificazione delle produzioni in
funzione di prodotti identificati da marchi di qualita' per i quali
e' garantito il rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di
cui alla L.R. 28/99): - 1 punto nel caso di progetti in cui e'
prevista una riconversione dal 30% al 50% delle produzioni post
progetto rispetto alla situazione di partenza; - 3 punti nel caso di
progetti in cui e' prevista una riconversione superiore al 50% della
produzione post progetto rispetto alla situazione di partenza. I
punteggi relativi ai criteri di cui ai punti b.3) e b.4) non sono
cumulabili con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti
finiti; b.5) progetti che prevedono azioni finalizzate all'adozione
di sistemi di rintracciabilita' dei prodotti, conformi alla norma UNI
10939 e riferiti ad almeno il 60% delle produzioni post progetto: 3
punti attribuibili a progetti che prevedono investimenti direttamente
connessi all'adozione di un sistema di rintracciabilita'; b.6)
investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste
dalla normativa vigente: 2 punti, attribuibili a progetti che
prevedono investimenti finalizzati al suddetto obiettivo. I
beneficiari che si sono utilmente collocati in graduatoria
richiedendo l'attribuzione dei punteggi previsti dalle lettere b.1),
b.2), b.3), b.4), b.5) e b.6), dovranno dimostrare, in sede di
accertamento di esecuzione delle opere, di aver conseguito gli
obiettivi di riconversione e qualificazione delle produzioni e di
aver realizzato gli investimenti destinati all'adozione di sistemi di
rintracciabilita' dei prodotti e/o alla tutela dell'ambiente e alla
prevenzione degli inquinamenti. La mancata dimostrazione comporta la
ridefinizione del punteggio assegnato in graduatoria e l'eventuale
revoca del contributo concesso qualora in base al ricalcolo del
punteggio il beneficiario si collochi in posizione non utile ai fini
dell'accesso al finanziamento; b.7) investimenti realizzati in aree
svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 268/75: 3 punti per
investimenti realizzati in area svantaggiata di montagna; 2 punti per
investimenti realizzati in altre aree svantaggiate; b.8) progetti
dedicati a categorie di investimenti prioritarie: fino a 4 punti,
attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti finalizzata
alla specifica categoria di opere sia superiore al 60% del costo
totale al netto della voce spese generali. In relazione ai differenti
settori o sottosettori sono state individuate le seguenti tipologie
d'investimento prioritarie ed i relativi punteggi attribuiti. Settore
ortofrutticolo Sottosettore prodotti freschi - investimenti rivolti
alla concentrazione di impianti a condizione che la nuova struttura
abbia una capacita' superiore a 10.000 tonnellate/anno di capacita'
lavorativa e/o 7.000 tonnellate di prodotto conferito: 4 punti; -
investimenti in nuove tecnologie funzionali al condizionamento ed
alla conservazione del prodotto: 2 punti; - investimenti per la
creazione e l'adeguamento di strutture connesse alla logistica ed
alla movimentazione delle merci: 2 punti. Sottosettore prodotti
trasformati - investimenti rivolti all'introduzione di nuove
tecnologie produttive finalizzate all'innovazione di processo e/o di
prodotto: 4 punti; - investimenti per la creazione e l'adeguamento di
strutture connesse alla logistica ed alla movimentazione delle merci:
2 punti. Settore lattierocaseario Sottosettore formaggi stagionati a
denominazione d'origine protetta (Parmigiano Reggiano, Grana Padano,
Provolone) - investimenti rivolti alla concentrazione d'impianti a
condizione che la nuova struttura abbia una capacita' di lavorazione
superiore alle 2.500 tonnellate/anno di materia prima lavorata, se
ubicata in area svantaggiata ai sensi della direttiva CEE 268/75, e
di 5.000 tonnellate/anno di materia prima lavorata se ubicata in
altre aree con deroga rispettivamente a 2.000 tonnellate/anno e a
4.000 tonnellate/anno per gli impianti dedicati esclusivamente a
produzioni biologiche: 4 punti; - investimenti rivolti alla
razionalizzazione ed all'ampliamento della fase di stagionatura del
prodotto: 2 punti. Sottosettore latte alimentare e latticini freschi
- investimenti per l'introduzione di tecnologie produttive
finalizzate alla diversificazione, innovazione e qualificazione dei
prodotti finali: 4 punti; - investimenti in impianti dedicati alla
lavorazione di materia prima di nicchia (latte ovino, caprino e di
bufala): 2 punti. Settore carne Comparto carni bovine - investimenti
dedicati alla lavorazione e/o trasformazione di materie prime
biologiche o coperte da marchi di qualita' conformi alle disposizioni
comunitarie: 4 punti. Comparto carni suine - interventi di
razionalizzazione, potenziamento, innovazione tecnologica del ciclo
di lavorazione, compresa la fase di stagionatura, di produzioni
tipiche DOP ed IGP: 4 punti. Comparto avicolo - investimenti
dedicati all'introduzione di tecnologie di trasformazione per
prodotti di terza, quarta e quinta gamma a maggior contenuto di
servizi aggiunti: 4 punti. Settore vitivinicolo - investimenti
rivolti all'introduzione di tecnologie innovative nelle fasi di
trasformazione, conservazione, confezionamento del prodotto: 4 punti;
- investimenti finalizzati alla creazione e all'adeguamento delle
strutture connesse alla logistica ed alla movimentazione delle merci:
2 punti. Settore cerealicolo - investimenti dedicati
all'introduzione di tecnologie innovative nelle fasi di lavorazione,
condizionamento, conservazione del prodotto (compresa essiccazione):
4 punti. Settore sementiero - investimenti dedicati all'introduzione
di tecnologie innovative nelle fasi di lavorazione, condizionamento,
conservazione del prodotto: 4 punti. Settore uova - investimenti
dedicati all'introduzione di nuove tecnologie di trasformazione anche
in funzione dell'introduzione di prodotti innovativi: 4 punti. Altri
settori (olio d'oliva, aceto balsamico, miele, piante foraggere,
piante da fibra, prodotti di nicchia) - investimenti in impianti
funzionali all'introduzione e/o allo sviluppo a livello regionale di
nuove coltivazioni: 4 punti;
c) ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio: questo
punteggio e' attribuito dalle Amministrazioni provinciali sul cui
territorio ricade l'impianto oggetto d'investimento. I progetti
rivolti a piu' stabilimenti ubicati in aree provinciali diverse
saranno considerati di competenza dell'Amministrazione provinciale su
cui ricade la maggiore quota di investimenti. Per questo livello di
priorita' sono previsti fino a 12 punti in funzione dei sotto
elencati parametri e della specifica ponderazione attribuita da
ciascuna Provincia: - incidenza del progetto in termini economici ed
occupazionali sul settore agricolo provinciale con particolare
riferimento alla ricaduta sui produttori agricoli di base; -
incidenza del progetto sul sistema economico complessivo della
provincia; - valenza territoriale, attribuibile a progetti sulla base
delle specifiche peculiarita' del proprio territorio e/o che
concorrono in maniera determinante al mantenimento del tessuto
economico e sociale di specifiche aree in cui sussistono svantaggi
naturali e/o processi di declino economico e/o situazioni di degrado
socioeconomico. L'ordine intersettoriale dei progetti, risultante
dall'utilizzo dei precedenti criteri e relativa ponderazione, dovra'
essere convertito in una graduatoria finale articolata nelle seguenti
fasce di punteggio: - fascia A: 12 punti - fascia B: 10 punti -
fascia C: 8 punti - fascia D: 6 punti - fascia E: 4 punti -
fascia F: 2 punti. A ciascuna fascia dovra' essere ricondotto 1/6
del totale dei progetti trasmessi alla singola Provincia, con
arrotondamento all'unita' superiore da effettuarsi a partire dalla
fascia A. Entro 20 giorni dalla data d'esecutivita' della delibera
regionale che approva il presente avviso pubblico, le Province devono
assumere un motivato atto formale in cui indicano: - i pesi
attribuiti a ciascuno dei criteri precedentemente esposti; - la
metodologia adottata per convertire l'ordinamento dei progetti,
ottenuta in base alla precedente ponderazione, nelle fasce di
punteggio. Il suddetto atto dovra' essere trasmesso, entro 10 giorni
dall'adozione, all'Amministrazione regionale e reso disponibile a
tutti i soggetti che ne richiedono l'acquisizione. A parita' di
punteggio nelle singole graduatorie settoriali verra' accordata
priorita' progressiva: - alle iniziative promosse da soggetti che non
abbiano beneficiato di finanziamenti ai sensi della deliberazione
della Giunta regionale n. 107 del 28/1/2002; - alle iniziative
dedicate a produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE)
2092/91 e successive modifiche ed integrazioni; - alle iniziative
dedicate a produzioni Denominazione di origine riconosciuta ai sensi
dei Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio
1992, n. 164 sulla denominazione dei vini; - alle iniziative per le
quali sono previsti investimenti riguardanti esclusivamente impianti,
macchinari ed attrezzature, esclusa la voce spese tecniche; - alle
iniziative per le quali e' comprovato il possesso della concessione
edilizia all'atto della presentazione della domanda; - alle
iniziative per le quali e' maggiore l'incidenza dei costi di
investimento per impianti, macchinari ed attrezzature calcolati in
termini percentuali al netto della voce spese generali. In caso di
ulteriore parita' precederanno gli investimenti con maggiore importo
di spesa ammissibile. Ulteriori specificazioni sul calcolo dei
parametri utilizzati nell'attribuzione dei punteggi, sulla
documentazione che l'impresa deve produrre ai fini dell'accesso alle
specifiche priorita', nonche' sulla modulistica da utilizzare sono
contenuti nell'Allegato 2 al presente avviso pubblico.
9) Responsabile del procedimento amministrativo
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, Direzione generale
Agricoltura Regione Emilia-Romagna, Viale Silvani n. 6 - 40122
Bologna.
10) Modalita' di presentazione della domanda
Le domande di contributo e la relativa documentazione richiesta
devono essere presentate direttamente o inviate per mezzo postale con
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale
Agricoltura della Regione Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle
imprese, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna ed entro e non oltre la data del 31
ottobre 2002.
Le istanze presentate a mano devono pervenire al Servizio Aiuti alle
imprese entro e non oltre le ore 17 del giorno di scadenza del
presente avviso. Per le domande inviate a mezzo posta fara' fede la
data di invio, desumibile dal timbro postale.
Le domande presentate oltre i termini stabiliti non verranno
accettate.
Le imprese che hanno presentato istanza ai sensi della delibera di
Giunta 394/00, devono confermarla entro i suddetti termini,
integrandola con la documentazione di seguito specificata, pena la
decadenza dal regime di aiuti previsti nel presente avviso.
Le domande devono essere redatte sull'apposito modello (Allegato 3) e
devono essere corredate, pena l'inammissibilita', di tutta la
seguente documentazione in unica copia, ove non altrimenti
specificato:
1) schede relative agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali
e di monitoraggio dell'investimento in due copie (Allegati 4/A, 4/B,
4/C);
2) delibera del Consiglio d'amministrazione riguardante:
l'approvazione del progetto definitivo, la delega al legale
rappresentante a presentare domanda e a rilasciare quietanza del
contributo, l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di
finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista
destinazione per almeno 10 anni gli immobili e gli impianti fissi e
per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a
contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente
documentata, cosi' come stabilito dall'art. 19 della L.R. 30 maggio
1997, n. 15;
3) bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale, completo delle
relazioni di corredo. Per le imprese individuali e le societa' di
persone allegare anche copia della denuncia dei redditi. Per le
imprese di recente costituzione che non dispongano ancora di bilancio
approvato dichiarazione del legale rappresentante attestante tale
condizione;
4) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o
amministrazione controllata;
5) dichiarazione del legale rappresentante attestante le modalita'
di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a
carico dell'impresa richiedente (in domanda), supportata da
specifiche dichiarazioni di intenti rilasciate da istituti di credito
nel caso sia previsto il ricorso a mutui o prestiti;
6) documentazione comprovante il titolo di possesso dell'area su cui
insiste l'investimento e/o dell'immobile cui l'investimento e'
rivolto (da produrre anche nel caso di investimenti rivolti
esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature);
7) progetto definitivo composto di: relazione tecnica descrittiva
dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico
estimativo analitico, disegni, lay-out e preventivi. Tale progetto
dovra' essere elaborato secondo le indicazioni che seguono: - per le
spese relative alle sistemazioni esterne ed alle opere edili ed
affini propriamente dette (entrambe a misura) si dovra' applicare il
prezziario regionale per opere ed interventi in agricoltura in vigore
dall'1 luglio 1997 approvato dalla Giunta regionale con propria
deliberazione n. 1062 del 24 giugno 1997. Per le voci non contemplate
dovra' essere utilizzato il Prezziario ufficiale di riferimento per
le opere edili del Ministero dei Lavori pubblici - Provveditorato
alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna. Le singole voci dovranno
essere contraddistinte dal numero d'ordine del prezziario di
riferimento. In subordine alle precedenti alternative occorrera'
fornire una specifica analisi del prezzo utilizzato; - tavole
progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti
idrici-sanitari, ecc. rispondenti alla documentazione da fornire o
gia' fornita al Comune competente per l'ottenimento dei necessari
permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di
ristrutturazione allegare anche i disegni quotati che riproducano la
situazione prima dell'intervento; - opere a preventivo (opere edili
ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti
idrico-sanitario, elettrico, macchinari, attrezzature ed impianti
specifici) il calcolo della spesa dovra' essere fatto di norma sulla
base delle offerte contenute nei preventivi di almeno tre ditte.
Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto con
l'indicazione del preventivo scelto e la motivazione della scelta
firmato del legale rappresentante ed asseverato da professionista/i
di provata esperienza (Allegato 5); - l'acquisto di beni immobili
dovra' essere supportato da: perizia giurata recante la suddivisione
del valore dell'immobile e del terreno su cui insiste lo
stabilimento; promessa di vendita rilasciata dal venditore, in cui
siano definiti i tempi d'acquisto; dichiarazione del venditore che
l'immobile non ha beneficiato di finanziamenti pubblici nei dieci
anni precedenti alla presentazione della domanda di finanziamento; -
spese generali: non dovranno superare il 12% complessivo del costo di
realizzazione dell'iniziativa prevista risultante dalle precedenti
voci; - concessione edilizia o documento rilasciato dal Comune
comprovante l'edificabilita' dei mappali su cui insistera'
l'investimento (esempio certificato d'uso ai sensi della L.R. 33/90).
Nel caso di investimenti in cui le opere edili previste siano
subordinate a denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 22
del DPR n. 380 del 6 giugno 2001, specifica dichiarazione in merito
rilasciata dal tecnico progettista;
8) dichiarazione del legale rappresentante relativa al rispetto
delle normative di cui all'Allegato 1 al presente avviso con
esplicita indicazione delle eventuali esclusioni o deroghe;
9) specifica relazione che dimostri come l'investimento proposto
concorra al consolidamento dell'occupazione del settore, anche in
termini di ricaduta nell'ambito della filiera produttiva;
10) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali
gia' in essere, fra l'impresa ed i produttori agricoli, che coprano
almeno il 51% del prodotto/prodotti (materia prima) cui
l'investimento e' dedicato comprovabili attraverso (Allegato 6): -
contratti, con valenza giuridica, stipulati con produttori agricoli
singoli o associati in grado di dimostrare un vantaggio poliennale
(almeno triennale) per i produttori stessi a decorrere dal momento in
cui il beneficiario avra' realizzato l'iniziativa; - contratti, con
valenza giuridica, stipulati con altre imprese di raccolta e/o
trasformazione che identifichino i produttori di base e dimostrino un
vantaggio poliennale (almeno triennale) per i produttori stessi a
decorrere dal momento in cui il beneficiario avra' realizzato
l'iniziativa; - statuto o regolamento che definisca i rapporti di
conferimento da parte dei soci e dichiarazione del legale
rappresentate sul quantitativo del prodotto conferito dai soci
rispetto al totale delle materie prime cui l'investimento e' rivolto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui risultino
i quantitativi di materia prima di provenienza aziendale cui
l'investimento e' rivolto, nel caso il soggetto sia egli stesso
produttore agricolo. Le cooperative e le societa' di servizi
costituite in prevalenza da produttori agricoli o loro cooperative
dovranno dimostrare che la propria attivita' e' rivolta per almeno il
51% ad imprese agroindustriali che soddisfino le precedenti
condizioni. Nel caso in cui uno o piu' documenti richiesti siano gia'
in possesso della Direzione generale Agricoltura, il richiedente
potra' ometterne la presentazione indicando in domanda gli estremi
delle pratiche cui fare riferimento. E' inoltre facolta' del
richiedente di avvalersi di quanto previsto dal DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia di documentazione amministrativa". I soggetti
che propongono investimenti nel settore ortofrutticolo ed aderiscono
ad una Organizzazione dei produttori (OP) riconosciuta ai sensi del
Regolamento (CE) 2200/96 dovranno produrre una specifica
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che
l'investimento proposto e' coerente con gli obiettivi e le azioni
previste nel Programma operativo presentato dall'Organizzazione di
appartenenza. Detta dichiarazione deve essere controfirmata dal
legale rappresentante dell'OP. La domanda dovra' inoltre contenere le
seguenti specifiche dichiarazioni relative ai settori soggetti a
particolari prescrizioni. I soggetti che propongono investimenti nel
settore lattiero caseario e siano primi acquirenti nei confronti dei
produttori di base dovranno dichiarare: - che l'impresa risulta
riconosciuta ed iscritta all'Albo regionale acquirenti per la
gestione delle quote latte con l'indicazione della Regione al cui
Albo e' iscritta, del numero di iscrizione e della data di
riconoscimento; - che l'investimento proposto e' rivolto a materia
prima coperta da quantitativi di riferimento individuali (quote) di
cui i produttori di base conferenti dispongono, eventualmente anche a
titolo di affitto in corso di campagna, ed allegare l'elenco dei
produttori conferenti e relativi quantitativi. I soggetti che
propongono investimenti nel settore vitivinicolo dovranno dichiarare:
- che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente alla produzione
e/o commercializzazione di vini DOC, DOCG, IGT, VQRPD ed allegare una
specifica dichiarazione con i rispettivi quantitativi. I soggetti che
propongono investimenti nel settore cereali dovranno dichiarare: -
che il progetto proposto e' dedicato esclusivamente a materie prime
ottenute secondo le disposizioni del Regolamento (CEE) 2092/91
(biologico) e/o a materie identificate da marchi riconosciuti dalla
normativa comunitaria cosi' come definiti al precedente punto 8 a.3)
ed allegare una specifica dichiarazione con i rispettivi
quantitativi. I soggetti che propongono investimenti nel settore
dell'aceto balsamico dovranno dichiarare: - che il progetto proposto
e' dedicato esclusivamente alla produzione e/o commercializzazione di
prodotti DOP ed allegare una specifica dichiarazione con i rispettivi
quantitativi. Dovra' inoltre essere presentata la documentazione
necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi di
priorita' di cui al precedente punto 8) per il quale si rimanda
all'Allegato 2 del presente avviso pubblico. La Regione effettuera'
controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle
singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto
delle domande su un campione di almeno il 5% delle stesse.
11) Modalita' e tempi dell'istruttoria
Entro duecentodieci giorni calcolati dal giorno successivo alla
scadenza del presente avviso pubblico, le domande pervenute saranno
istruite ed esaminate da un apposito Gruppo di valutazione, nominato
con atto formale del Direttore generale Agricoltura, che provvedera'
preliminarmente a definire le eventuali esclusioni ed in seguito ad
attribuire i punteggi di merito di cui ai punti 8.a) ed 8.b),
avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico del Servizio Aiuti
alle imprese.
Contemporaneamente copia dei progetti ammissibili sara' trasmessa
alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio che entro
sessanta giorni, calcolati dalla data di ricevimento dei progetti,
provvederanno alla valutazione di merito di cui al punto 8.c) ed alla
trasmissione delle risultanze, previa assunzione di motivato atto
formale, alla Direzione generale Agricoltura.
A conclusione delle precedenti fasi il Gruppo di valutazione
formulera' una proposta di graduatorie per settore dei progetti
ammissibili.
Entro il 30 giugno 2003, la Giunta regionale provvedera'
all'approvazione delle graduatorie degli interventi ammessi, del
relativo importo massimo di spesa ammissibile nonche' dell'ammontare
massimo del contributo concedibile. Nel medesimo atto verranno
indicate le domande escluse e le relative motivazioni.
12) Utilizzo delle graduatorie e modalita' di concessione ed
erogazione del contributo concesso
I progetti inseriti nelle graduatorie settoriali di merito verranno
finanziati nell'ordine delle graduatorie stesse fino ad esaurimento
delle risorse per ciascuna disponibili.
Le eventuali economie derivanti da rinunce o revoche effettuate da
parte della Regione Emilia-Romagna, nel periodo cui si riferisce il
presente avviso, verranno utilizzate nell'ambito delle singole
graduatorie settoriali in cui si sono verificate.Qualora nell'ambito
delle singole graduatorie settoriali si rendano disponibili
finanziamenti residui derivanti da:
- graduatorie che non coprano tutte le risorse ad esse assegnate,
- resti che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario
dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile nell'ambito di
una singola graduatoria,
essi saranno destinati al settore dei cereali ed in subordine alla
graduatoria del settore avente il maggior numero di domande,
calcolate in termini di investimento complessivo, non soddisfatte.
Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini
dell'accesso agli aiuti verranno invitate ad integrare la domanda con
la seguente documentazione:
1) concessione edilizia (nel caso non presentata all'atto della
domanda);
2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura competente, attestante che a carico
dell'impresa non risulta pervenuta dichiarazione di fallimento,
liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato,
amministrazione controllata. Tale certificato deve essere emesso
dalla CCIAA utilizzando il sistema informativo della Prefettura di
Roma (dicitura antimafia);
3) dichiarazione rilasciata in alternativa da: - societa' di
revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci
certificati, - Presidente del Collegio sindacale, se presente
nell'ambito degli organi societari, - Revisore contabile iscritto al
Registro, nei rimanenti casi attestante: a) che l'impresa non e' in
stato di insolvenza, ne' sottoposta a procedure concorsuali; b) che
l'impresa non e' oggetto di situazioni economico/finanziarie che
potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in
situazioni di cui alla precedente lettera a); c) che l'impresa svolge
normalmente l'attivita' aziendale sulla base di criteri di
economicita', adempiendo regolarmente le proprie obbligazioni; d) che
l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che ne possano
pregiudicare il regolare funzionamento; e) che eventuali societa'
controllanti e/o controllate rispondano ai requisiti dei punti
precedenti. Le aziende agricole, costituite in forma di impresa
individuale o in forma di societa' di persone, ed iscritte ai
registri della CCIAA nella sezione imprese agricole potranno, in
alternativa a quanto richiesto al presente punto 3), dimostrare di
conseguire un reddito/ULU maggiore o uguale al 75% del reddito di
riferimento. Per reddito di riferimento si intende il reddito
determinato dall'Istituto nazionale di Statistica e comunicato ogni
anno dal Ministero delle Politiche agricole e forestali. Per cio' che
riguarda la definizione ed il calcolo delle ULU in funzione
dell'organizzazione aziendale ed i criteri per la determinazione del
reddito complessivo si rimanda a quanto stabilito rispettivamente nei
punti 3.8) e 3.9) dell'Allegato A alla deliberazione della Giunta
regionale n. 305 del 25 febbraio 2002;
4) certificazione rilasciata dall'Organismo di controllo autorizzato
comprovante il possesso dei titoli di priorita' di cui ai punti
8.a.1) e 8.a.2) nel caso questi siano stati dichiarati al momento
della presentazione della domanda. La suddetta documentazione dovra'
essere prodotta entro sessanta giorni calcolati dalla data di
ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto del
suddetto termine l'impresa beneficiaria decadra' dalla possibilita'
di accedere ai benefici previsti. La documentazione prodotta sara'
sottoposta all'esame del Gruppo di valutazione, insieme alle
risultanze dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio Aiuti alle
imprese sul progetto definitivo, al fine di confermare la sussistenza
dei requisiti e delle caratteristiche che hanno determinato il
punteggio di merito attribuito in sede di esame preliminare, ovvero
di ridefinire tale punteggio e la conseguente posizione in
graduatoria. Successivamente il Direttore generale Agricoltura
provvedera' con propri atti formali alla determinazione in via
definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi
spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni
tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto. Pertanto
esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta la
natura formale sostanziale di provvedimenti concessori a favore dei
soggetti beneficiari. L'erogazione del contributo potra' avvenire,
successivamente all'esecutivita' dell'atto di concessione, secondo le
seguenti modalita': - acconto pari al 50% del contributo concesso ad
avvenuto inizio dei lavori dichiarato dal beneficiario, supportato da
fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo
erogabile a titolo di acconto. Lo schema di polizza fidejussoria
sara' approvato, con atto formale, dal Direttore generale
Agricoltura; - saldo pari alla residua percentuale di contributo,
ovvero minor somma, ad avvenuto accertamento dell'esecuzione delle
opere e previa approvazione della documentazione tecnica,
amministrativa e contabile inerenti i lavori effettuati.
13) Tempi di esecuzione dei lavori
I lavori relativi all'investimento approvato dovranno essere ultimati
entro diciotto mesi dalla data di notifica di concessione del
contributo. La Regione potra' concedere proroghe ai termini
prefissati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2
della L.R. 15/97.
Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca dei
contributi concessi anche se in parte gia' erogati.
14) Varianti
Le imprese beneficiarie devono preventivamente richiedere alla
Regione l'autorizzazione ad apportare modifiche ai progetti
presentati, pena la decadenza dagli aiuti previsti. A tale riguardo
si specifica che sono considerate varianti al progetto:
- cambiamento di beneficiario o modifica di ragione sociale;
- cambio di sede dell'investimento;
- modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
- modifica della tipologia di opere approvate.
La Regione si riserva di autorizzare, con atto formale del Dirigente
competente, le richieste di varianti in funzione della loro
ammissibilita' e subordinatamente alla verifica che la modifica
proposta non vada a falsare la graduatoria di merito rendendo
l'iniziativa non piu' prioritaria rispetto alle altre.
In ogni caso la variante richiesta non potra' portare all'aumento
della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo concesso.
Cio' premesso non verranno considerate varianti gli interventi
disposti dal direttore dei lavori relativi ad aspetti di dettaglio o
soluzioni tecniche migliorative, purche' contenute nell'ambito del
10% del costo complessivo dell'opera al netto della voce spese
generali.
15) Incompatibilita' e vincoli
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma della L.R. 15/97.
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti
ammessi a contributo sono soggetti a vincolo di destinazione di
durata decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro
bene. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene
idoneamente documentata.
Le imprese beneficiarie hanno l'obbligo di garantire l'applicazione
ed il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i
produttori agricoli di base che hanno costituito condizione di
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai
benefici in oggetto nei tre anni successivi all'ultimazione
dell'investimento, identificata con la data di accertamento finale di
regolare esecuzione del progetto.
16) Revoche e sanzioni
I contributi concessi, anche se gia' erogati, sono revocati qualora
il soggetto beneficiario:
- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti
di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono
stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto
15) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 della L.R.
15/97;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre
l'Amministrazione in grave errore;
- nell'ipotesi prevista in modo espresso al punto 8) criteri di
priorita' del presente avviso pubblico.
In caso di revoca del contributo si procede ai sensi dell'art. 18,
comma 3 della L.R. 15/97:
- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse
calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di
sanzione amministrativa;
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia
di agricoltura;
- alla segnalazione, se del caso, all'Autorita' giudiziaria per
eventuali sanzioni di carattere penale.
Nell'atto formale di revoca verra' fissata l'eventuale rateazione
delle somme da restituire e la durata dell'esclusione dalle
agevolazioni.
L'eventuale rinuncia alla realizzazione delle opere inoltrata dopo la
scadenza del termine stabilito per la fine dei lavori e' equiparata
al mancato rispetto dei termini di realizzazione fissati di cui
all'art. 18 lettera a) della L.R. 15/97 e comporta, oltre alla revoca
del contributo ed all'eventuale recupero di somme percepite a titolo
di acconto, l'applicazione delle sanzioni precedentemente indicate.
17) Controlli
Successivamente alla data di esecutivita' del provvedimento di
liquidazione del saldo del contributo la Direzione generale
Agricoltura effettuera' controlli su un campione, non inferiore ad
una percentuale del 5% dei beneficiari, in merito al mantenimento dei
vincoli e degli obblighi di cui al precedente punto 15), nonche' di
specifici impegni assunti in sede di concessione del contributo.
In particolare, riguardo all'obbligo di garantire l'applicazione ed
il mantenimento degli impegni e/o vincoli contrattuali con i
produttori agricoli di base che hanno costituito condizione di
ammissibilita' e/o titolo di priorita' ai fini dell'accesso ai
benefici in oggetto, il controllo verra' effettuato:
- confrontando i dati riportati nei contratti con le effettive
quantita' e provenienze degli approvvigionamenti di materia prima
effettuati dall'impresa e desumibili dalla documentazione
amministrativa e/o fiscale (esempio fatturazione);
- verificando il mantenimento delle percentuali di conferimento di
materia prima da parte dei soci, rispetto al totale del prodotto
lavorato, attraverso dati di bilancio e/o documentazione
amministrativa e/o fiscale;
- verificando gli effettivi quantitativi di materia prima prodotti in
azienda.
L'estrazione del campione dei beneficiari da sottoporre a controllo
dovra' avvenire con procedura tale da assicurare la piu' completa
casualita'.
18) Disposizioni finali
La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare in qualsiasi
momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di
esecuzione dei lavori.
Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si rimanda alla
normativa comunitaria, statale e regionale in vigore.
ALLEGATO 1
Riferimenti legislativi in materia di ambiente, benessere degli
animali, produzione e trasformazione dei prodotti agroalimentari e
sicurezza sul lavoro
1) Acqua (scarichi ed approvvigionamenti)
- DLgs 11 maggio 1999, n. 152
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29
maggio 1999)
- RD 11 dicembre 1933, n. 1775
Testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici
(Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1934, n. 5)
- DLgs 12 luglio 1993, n. 275
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche (Gazzetta
Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182)
- Legge 5 gennaio 1994, n. 36
Disposizioni in materia di risorse idriche (Gazzetta Ufficiale 19
gennaio 1994, n. 24)
2) Rifiuti e inquinamento del suolo
- DLgs 5 febbraio 1997, n. 22
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio (e successivi modifiche, integrazioni e regolamenti
applicativi) (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10
febbraio 1997, n. 38)
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 95
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla
eliminazione degli oli usati (Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n.
38)
- DLgs 14 dicembre 1992, n. 508
Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre
1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine
animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la
direttiva 90/425/CEE (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305)
- DM Ambiente 20 ottobre 1998
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio
di serbatoi interrati (Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1998, n. 260)
- DM 25 ottobre 1999, n. 471
Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati,
ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni (Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999)
3) Aria
3.1) Emissioni in atmosfera
- Legge 13 luglio 1966, n. 615
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico (Gazzetta Ufficiale
13 agosto 1966, n. 201)
- DPR 24 maggio 1988, n. 203
Attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile
1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140)
- DM Ambiente 12 luglio 1990
Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli
impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1990, n.
176)
3.2) Sostanze lesive per l'ozono stratosferico
- Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (e
successivi integrazioni e regolamenti applicativi) (Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 1993, n. 305)
4) Inquinamento acustico
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico (Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254)
5) Sostanze pericolose per l'ambiente
- DPR 24 novembre 1981, n. 927
Recepimento della direttiva del Consiglio CEE 79/831 del 18 settembre
1979, recante la sesta modifica della direttiva 67/548/CEE, relativa
alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1982, n. 50)
- DPR 20 febbraio 1988, n. 141
Modificazioni all'art. 8 del DPR 24 novembre 1981, n. 927, e
recepimento delle direttiva CEE 83/467 e 86/431 che adeguano per la
quinta e la settima volta al progresso tecnico la direttiva CEE
67/548 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze e dei preparati pericolosi (Gazzetta Ufficiale 5 maggio
1988, n. 104)
- DLgs 3 febbraio 1997, n. 52
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58)
- DLgs 16 luglio 1998, n. 285
Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma
dell'articolo 38 della Legge 24 aprile 1988, n. 128 (Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191)
6) Policlorobifenili (PCB) e policlorotrifenili (PCT)
- DPR 24 maggio 1988, n. 216
Attuazione della direttiva CEE 85/467 recante la sesta modifica
(PCB/PCT) della direttiva CEE 76/769 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale
20 giugno 1988, n. 143)
- DM Sanita' 29 luglio 1994
Attuazione delle direttive CEE 89/677, 91/173, 91/338 e 91/339
recanti, rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima
modifica della direttiva CEE 76/769 concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi
dell'art. 27 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Gazzetta Ufficiale
13 settembre 1994, n. 214)
- DLgs 22 maggio 1999, n. 209
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili (Gazzetta Ufficiale n. 151
del 30 giugno 1999)
7) Amianto
- DPR 24 maggio 1988, n. 215
Attuazione delle direttive CEE 83/478 e 85/610 recanti,
rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della
direttiva CEE 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di
uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15
della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno
1988, n. 143)
- DLgs 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive 80/11107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE,
86/188/CEE e 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30
luglio 1990, n. 212 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27
agosto 1991)
8) Attivita' a rischio di incidente rilevante
- DPR 17 maggio 1988, n. 175
Attuazione della direttiva CEE 82/501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali,
ai sensi della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Gazzetta Ufficiale 16
giugno 1988, n. 140, abrogato da DLgs 334/99, ad eccezione dell'art.
20)
- DLgs 17 agosto 1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del
28 settembre 1999)
9) Energia
- Circolare del Ministero dell'Industria 2 marzo 1992, n. 219/F, art.
19 della Legge 10/91. Obbligo di nomina e comunicazione annuale del
Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57)
10) Benessere degli animali
- DPR 24 maggio 1988, n. 233
Attuazione della direttiva CEE 86/113 che stabilisce le norme minime
per la protezione delle galline ovaiole in batteria, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1988, n. 150)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 532
Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 533
Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)
- DLgs 1 settembre 1998, n. 331
Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la
protezione dei vitelli (Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1998, n.
224)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 534
Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 7)
- DLgs 20 ottobre 1998, n. 388
Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli
animali durante il trasporto (Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 1998,
n. 262)
11) Protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento
- DLgs 1 settembre 1998, n. 333
Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli
animali durante la macellazione o l'abbattimento (Gazzetta Ufficiale
del 28 settembre 1998, n. 226)
12) Carni fresche rosse (produzione e commercializzazione)
- DPR 10 settembre 1991, n. 312
Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE 83/90,
85/323, 85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di carni fresche (Gazzetta
Ufficiale del 4 ottobre 1991, n. 233)
- Legge 29 novembre 1971, n. 1073
Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli
altri Stati membri della Comunita' Economica Europea (Gazzetta
Ufficiale del 18 dicembre 1971, n. 319)
- DLgs 18 aprile 1994, n. 286
Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti
problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
14 maggio 1994, n. 111)
- DM 23 novembre 1995
Modificazioni al DLgs 18 aprile 1994, n. 286, in attuazione della
direttiva 95/23/CE che modifica la direttiva 64/433/CEE relativa alle
condizioni sanitarie per la produzione e immissione sul mercato di
carni fresche (Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1995, n. 303)
13) Carni fresche di volatili da cortile (pollame e avicoli)
- DPR 10 dicembre 1997, n. 495
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE
che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di
volatili da cortile (Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 1998, n. 20)
14) Carni di coniglio e selvaggina allevata
- DPR 30 dicembre 1992, n. 559
Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai
problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina
d'allevamento (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 4
febbraio 1993, n. 28)
- DPR 17 ottobre 1996, n. 607
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/45/CEE
relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di
uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni
(Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1996, n. 280)
15) Prodotti a base di carne (produzione e commercializzazione)
- DPR 17 maggio 1988, n. 194
Attuazione delle direttive CEE 77/99, 80/214, 80/215, 80/1100,
83/201, 85/321, 85/327 e 85/328, relative ai problemi sanitari in
materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne, ai
sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183 (Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1988, n. 135)
- DLgs 30 dicembre 1992, n. 537
Attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in
materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di
carne e di alcuni prodotti di origine animale (Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1993, n. 7)
- DLgs 19 marzo 1996, n. 251
Modificazioni al DLgs 30 dicembre 1992, n. 537, concernente
attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa ai problemi sanitari in
materia di protezione e commercializzazione di prodotti a base di
carne e di alcuni prodotti di origine animale (Gazzetta Ufficiale del
10 maggio 1996, n. 108)
- DM 11 luglio 1997
Attuazione della direttiva 95/68/CE, che modifica la direttiva
77/99/CEE, gia' modificata con direttiva 92/5/CEE, relativa a
problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di
prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale;
attuazione della decisione della Commissione n. 94/837/CE che fissa
le condizioni specifiche di riconoscimento dei centri di
riconfezionamento di cui alla direttiva 77/99/CEE e le norme di
bollatura dei prodotti che ne provengono; attuazione della
disposizione di cui all'art. 3, paragrafo a, punto 7, primo trattino,
dell'allegato alla direttiva 92/5/CEE (Gazzetta Ufficiale del 22
settembre 1997, n. 221)
- DLgs 25 febbraio 2000, n. 71
Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni
macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine
animale (Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2000, n. 74)
16) Carni macinate e preparazioni di carne
- DPR 3 agosto 1998, n. 309
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE,
relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni
macinate e di preparazione di carni (Gazzetta Ufficiale del 27 agosto
1998, n. 199)
17) Residui negli alimenti (carni)
- DLgs 4 agosto 1999, n. 336
Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto
di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica
e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le
misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli
animali vivi e nei loro prodotti (Gazzetta Ufficiale del 30 settembre
1999, n. 230)
18) Uova e ovoprodotti
- DLgs 4 febbraio 1993, n. 65
Attuazione della direttiva 89/437/CEE concernente i problemi igienici
e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli
ovoprodotti (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18
marzo 1993, n. 64)
19) Latte (produzione, trasformazione e commercializzazione)
- DPR 14 gennaio 1997, n. 54
Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in
materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti
a base di latte (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12
marzo 1997, n. 59)
20) Autocontrollo dell'igiene dei prodotti agroalimentari (HACCP)
- DLgs 26 maggio 1997, n. 155
Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei prodotti alimentari (Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 13 giugno 1997, n. 136)
- Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee - Legge
comunitaria 1999 (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 2000, n. 13)
21) Etichettatura e presentazione dei prodotti agroalimentari
- DLgs 27 gennaio 1992, n. 109
Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17
febbraio 1992, n. 39)
22) Sicurezza sul lavoro
- DLgs 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1994,
n. 265)
Nota: la dichiarazione relativa al rispetto delle precedenti
normative, a firma del legale rappresentante, deve riportare
esplicita indicazione delle eventuali esclusione e deroghe.
ALLEGATO 2
Metodologia e criteri relativi al calcolo dei punteggi di priorita' e
documentazione da produrre
a) Requisiti oggettivi posseduti dall'impresa richiedente,
quantificano il livello di eccellenza garantito dalla realta'
produttiva.
a.1) Produzioni biologiche ai sensi del Regolamento (CEE) 2092/91 e
successive modifiche ed integrazioni: fino a 10 punti nel caso del
100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).
Specificatamente per i settori ortofrutticolo, cerealicolo e
sottosettore latte alimentare e latticini freschi, su richiesta del
proponente, sara' possibile attribuire il punteggio utilizzando come
parametro di riferimento i quantitativi in valore assoluto di
prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati, nello
stabilimento oggetto di intervento. I quantitativi faranno
riferimento allo schema citato nel bando al punto 8.a.1). Il calcolo
e' riferito alla somma dei quantitativi di prodotti finiti cui
l'investimento e' dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi
prodotti finiti certificati biologici prodotti e/o lavorati. I
suddetti dati debbono intendersi riferiti alle produzioni lavorate o
trasformate nell'ultimo anno. La dimostrazione deve avvenire
producendo idonea certificazione, suddivisa per tipologia di
prodotto, rilasciata dall'Organismo di certificazione che controlla
la produzione della struttura. In alternativa potra' essere prodotta
dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui sono
indicati i quantitativi di prodotto certificato, suddivisi per
tipologie, e l'Organismo di certificazione cui sono demandati i
controlli. I dati relativi alle produzioni totali, cui rapportare i
quantitativi di prodotto certificato, sono quelli indicati nella
Tabella "produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B;
a.2) prodotti a denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei
Regolamenti (CEE) 2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992,
n. 164 sulla denominazione dei vini: fino a 10 punti nel caso del
100% di produzioni a denominazione d'origine riconosciuta (0,1 punto
per ogni punto percentuale). Il calcolo e' riferito alla somma dei
quantitativi dei prodotti finiti cui l'investimento e' dedicato,
rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti a
denominazione d'origine riconosciuta commercializzati. I suddetti
dati debbono intendersi riferiti alle produzioni dell'ultimo anno. La
dimostrazione deve avvenire producendo: - per i prodotti a
denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regolamenti (CEE)
2081/92 e 2082/92 idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di
certificazione. In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione,
a firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i
quantitativi di prodotto a denominazione d'origine e l'Organismo di
certificazione. I dati relativi alle produzioni totali, cui
rapportare i quantitativi di prodotto a denominazione d'origine, sono
quelli indicati nella Tabella "Produzioni realizzate pre-progetto"
dell'Allegato 4.B; - per i vini (Legge 10 febbraio 1992, n. 164)
denunce di produzione e di declassamento delle singole tipologie di
prodotto. In alternativa potra' essere prodotta dichiarazione, a
firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i quantitativi
riferiti a ciascuna tipologia di prodotto. I dati relativi alle
produzioni totali, cui rapportare i quantitativi di prodotto a
denominazione d'origine, sono quelli indicati nella Tabella
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B; - per i suini
(macellazione) il punteggio sara' calcolato sul numero dei suini
interi all'ingresso rapportato al numero dei suini interi
all'ingresso certificati ai sensi del Regolamento CEE 2081/92;
a.3) prodotti identificati da marchi di qualita' per i quali e'
garantito il rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio
produzione integrata QC di cui alla L.R. 28/99), ovvero: - accesso al
disciplinare da parte di tutti i produttori della Comunita', senza
limitazione geografica sull'origine dei prodotti e senza riferimento
geografico del marchio; - riconoscimento in base all'equivalenza dei
controlli di qualita' effettuati da Organismi riconosciuti da altri
Stati membri; fino a 5 punti nel caso del 100% di prodotti finiti cui
l'investimento e' rivolto identificati da marchi di qualita' (0,1
punto per ogni due punti percentuali). Il calcolo e' riferito alla
somma dei quantitativi di prodotti finiti cui l'investimento e'
dedicato, rapportato ai quantitativi dei medesimi prodotti finiti
commercializzati identificati da marchi. I suddetti dati debbono
intendersi riferiti alle produzioni commercializzate nell'ultimo
anno. La dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione, a
firma del legale rappresentante, in cui sono indicati i quantitativi
di prodotto, suddivisi per tipologie ed il riferimento normativo. I
dati relativi alle produzioni totali, cui rapportare i quantitativi
di prodotto dichiarato, sono quelli indicati nella Tabella
"Produzioni realizzate pre-progetto" dell'Allegato 4.B. Nota bene: i
punteggi relativi ai criteri di cui ai punti a.2) e a.3) non sono
cumulabili con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti
finiti;
a.4) sistema di controllo e pagamento secondo qualita' (solo per i
progetti del settore lattiero caseario): 3 punti. Il punteggio e'
attribuito nel caso in cui il conferimento della materia prima latte
sia regolato da sistemi di controllo e pagamento secondo qualita' in
misura superiore all'80%. Il dato deve intendersi riferito al
quantitativo di materia prima lavorato nell'ultimo anno. La
dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione, a firma del
legale rappresentante, in cui e' indicato il quantitativo di prodotto
liquidato sulla base di parametri qualitativi. I dati relativi alle
produzioni totali, cui rapportare i quantitativi di prodotto
dichiarato, sono quelli indicati nella Tabella "Produzioni realizzate
pre-progetto" dell'Allegato 4.B;
a.5) possesso di certificazione secondo le normative UNI EN ISO 9000:
1 punto. Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto
in cui viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore
alla presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve
avvenire producendo copia della certificazione ottenuta;
a.6) adesione volontaria dell'impresa a sistemi di gestione
ambientale (norma UNI EN ISO 14001): 3 punti. Sono valutate solo le
certificazioni relative all'impianto in cui viene effettuato
l'investimento e rilasciate in data anteriore alla presentazione
della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire producendo
copia della certificazione ottenuta;
a.7) adesione volontaria dell'impresa ad un sistema comunitario di
ecogestione e audit di cui al Regolamento CE 761/01 (EMAS): 5 punti.
Sono valutate solo le certificazioni relative all'impianto in cui
viene effettuato l'investimento e rilasciate in data anteriore alla
presentazione della domanda di aiuto. La dimostrazione deve avvenire
producendo copia della certificazione ottenuta;
a.8) adozione di sistemi di rintracciabilita' conformi alla norma UNI
10939: 5 punti. Sono valutati i sistemi gia' in atto e attestati da
parte di Organismi accreditati secondo le norme EN 45012 o EN 45011;
a.9) possesso di bilanci certificati: massimo 2 punti. Un punto
verra' attribuito in presenza di certificazione di bilancio riferita
all'ultimo esercizio approvato; un ulteriore punto verra' attribuito
nel caso il richiedente abbia presentato bilanci certificati relativi
ad uno o piu' anni precedenti, con certificazioni rilasciate
nell'anno corrispondente e non posteriormente. La dimostrazione deve
avvenire producendo copia del bilancio e relativa relazione di
certificazione;
a.10) vantaggi per l'occupazione comprovati da accordi siglati con le
parti sociali: 2 punti. Il punteggio e' attribuito in presenza di
specifici accordi che dimostrino un vantaggio per i lavoratori legato
alla realizzazione del progetto presentato. La dimostrazione deve
avvenire producendo copia dell'accordo;
a.11) impegni e/o vincoli contrattuali gia' in essere, fra l'impresa
ed i produttori agricoli, che coprano quote superiori al 51% del
prodotto/prodotti (materia prima) cui l'investimento e' dedicato:
fino a 7 punti nel caso in cui il 100% della materia prima soddisfi
la precedente condizione. Viene valutata ai fini dell'attribuzione
del punteggio la quota eccedente il 51%, fissato come requisito di
accesso, con la seguente scansione: >>51-60% 1 punto, >>61-70% 2
punti, >>71-80% 3 punti, >>81-90% 5 punti, >>91-100% 7 punti. La
dimostrazione deve avvenire con le medesime modalita' gia' indicate
al punto 7.a) dell'avviso pubblico relativo ai requisiti di accesso.
Circa lo schema da seguire nella stesura dei contratti di fornitura
si rimanda all'Allegato 6.
b) Caratteristiche intrinseche del progetto: quantificano i punti di
forza dell'investimento proposto:
b.1) riconversione delle produzioni in funzione di prodotti
innovativi: - 1 punto attribuibile a progetti in cui e' prevista una
riconversione dal 10% al 30% della produzione post-progetto rispetto
alla situazione di partenza; - 3 punti attribuibili a progetti in cui
e' prevista una riconversione superiore al 30% della produzione
post-progetto rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del
calcolo della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle
afferenti alle produzioni realizzate pre e post investimento
contenute nell'Allegato 4.B, relativamente alle variazioni di
tipologia di prodotti finiti previste a conclusione
dell'investimento;
b.2) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti
biologici ai sensi del Regolamento CEE 2092/91 e successive modifiche
e integrazioni: - 3 punti per progetti in cui e' prevista una
riconversione dal 10 al 30% della produzione post progetto, - 5 punti
per progetti in cui e' prevista una riconversione superiore al 30%
della produzione post progetto. Ai fini del calcolo della percentuale
occorre fare riferimento alle tabelle afferenti alle produzioni
realizzate pre e post investimento contenute nell'Allegato 4.B,
relativamente alle variazioni di tipologia di prodotti finiti
previste a conclusione dell'investimento;
b.3) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti a
denominazione di origine riconosciuta ai sensi dei Regolamenti CEE
2081/92 e 2082/92 e della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 sulla
denominazione dei vini: - 2 punti per progetti in cui e' prevista una
riconversione dal 30 al 50% della produzione post progetto rispetto
alla situazione di partenza, - 4 punti per progetti in cui e'
prevista una riconversione superiore al 50% della produzione post
progetto rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del calcolo
della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle afferenti
alle produzioni realizzate pre e post investimento contenute
nell'Allegato 4.B, relativamente alle variazioni di tipologia di
prodotti finiti previste a conclusione dell'investimento;
b.4) qualificazione delle produzioni in funzione di prodotti
identificati da marchi di qualita' per i quali e' garantito il
rispetto dell'articolo 28 del Trattato (esempio QC di cui alla L.R.
28/99): - 1 punto per progetti in cui e' prevista una riconversione
dal 30 al 50% della produzione post progetto rispetto alla situazione
di partenza, - 3 punti per progetti in cui e' prevista una
riconversione superiore al 50% della produzione post progetto
rispetto alla situazione di partenza. Ai fini del calcolo della
percentuale occorre fare riferimento alle tabelle afferenti alle
produzioni realizzate pre e post investimento contenute nell'Allegato
4.B, relativamente alle variazioni di tipologia di prodotti finiti
previste a conclusione dell'investimento. Nota bene: i punteggi
relativi ai criteri di cui ai punti b.3) e b.4) non sono cumulabili
con riferimento ai medesimi quantitativi di prodotti finiti;
b.5) progetti che prevedono azioni finalizzate all'adozione di
sistemi di rintracciabilita' dei prodotti conformi alla norma UNI
10939 e riferiti ad almeno il 60% delle produzioni post progetto: 3
punti attribuibili a progetti che prevedono investimenti direttamente
connessi all'adozione di sistemi di rintracciabilita'. Ai fini del
calcolo della percentuale occorre fare riferimento alle tabelle
afferenti alle produzioni realizzate post investimento contenute
nell'Allegato 4.B, relativamente alle tipologie di prodotti finiti
previste a conclusione dell'investimento, inseriti nei sistemi di
rintracciabilita';
b.6) investimenti che prevedono azioni finalizzate alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti in funzione
dell'ottenimento di soglie di sicurezza superiori a quelle previste
dalla normativa vigente: 2 punti, attribuibili a progetti che
prevedono investimenti finalizzati al suddetto obiettivo. Occorre
allegare una breve nota tecnica che specifichi gli investimenti
finalizzati alla tutela ambientale previsti in progetto (con
riferimento all'Allegato 4C) e contenga i riferimenti normativi e la
quantificazione degli obiettivi finali di sicurezza e tutela
ambientale che si ritiene di raggiungere;
b.7) investimenti da realizzare in area svantaggiata ai sensi della
direttiva CEE 268/75: di montagna 3 punti; altre aree 2 punti.
Occorre barrare le apposite caselle previste in domanda;
b.8) progetti dedicati a categorie di investimenti prioritari: fino a
4 punti, attribuibili a progetti in cui la quota di investimenti
finalizzata alla specifica categoria di opere sia superiore al 60%
del costo totale al netto della voce spese generali. Occorre
specificare il settore e sottosettore cui l'investimento e' rivolto.
Nel caso l'investimento coinvolga piu' settori dovra' essere
ricondotto a quello interessato alla maggiore quota di investimenti.
Deve essere inoltre indicata un'unica categoria di opere per cui si
richiede l'attribuzione del punteggio di merito. Ai fini del calcolo
della percentuale occorre fare riferimento alla disaggregazione dei
costi indicata nell'Allegato 4.C. La quota di investimento da
rapportare al costo totale, al netto della voce spese generali, al
fine del calcolo della percentuale e' data dalla somma delle singole
voci ascrivibili alla categoria di opere prioritarie. Nel caso il
costo di una singola voce sia solo parzialmente riconducibile alla
predetta categoria occorre produrre una specifica disaggregazione
della voce. Per le tipologie di investimento prioritarie ed i
relativi punteggi attribuibili si veda il punto 8.b) dell'avviso
pubblico.
c) Ricaduta sul tessuto economico e sociale del territorio.
Ai fini dell'accesso a questo livello di priorita' occorre produrre
una specifica relazione (in due copie) in cui vengano evidenziati gli
elementi atti a permettere la valutazione dei singoli parametri
esposti al punto 8.c) dell'avviso pubblico.
(segue allegato fotografato)