REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2002, n. 1248

Parere sul progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' dei bacini regionali romagnoli con delibera n. 2/2 del 27/4/2001; espressione sulle osservazioni, rese ai sensi del combinato disposto art. 19, comma 1 - art. 18, comma 9, Legge 183/89

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)                                                                       
premesso che:                                                                   
- con deliberazione n. 2/2 del 27 aprile 2001 il Comitato                       
Istituzionale dell'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha                  
adottato il "Progetto di Piano stralcio per il rischio idrogeologico"           
(in seguito denominato Progetto di Piano) per i bacini romagnoli,               
redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18 maggio                
1989, n. 183 con le modalita' di cui agli artt. 19 e 20 della                   
medesima Legge e all'art. 1-bis della Legge 11 dicembre 2000 n. 365;            
- l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha trasmesso alla                  
Regione Emilia-Romagna, con nota n. 399 del 26 giugno 2001                      
(protocollo in arrivo n. 13507/GBO del 13 luglio 2001) il Progetto di           
Piano per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 19,            
comma 1, e dell'art. 18, commi 6 e 9, della Legge 18 maggio 1989, n.            
183 e successive modificazioni ed integrazioni;                                 
- l'Autorita' dei bacini regionali romagnoli ha dato notizia                    
dell'avvenuta adozione del Progetto di Piano, ai sensi del citato               
comma 6 dell'art. 18, nel Bollettino Ufficiale della Regione                    
Emilia-Romagna n. 94 dell'11 luglio 2001;                                       
- con il medesimo comunicato nel Bollettino Ufficiale regionale                 
l'Autorita' di Bacino ha reso noto che gli atti relativi al Progetto            
di Piano erano depositati presso la sede della Regione                          
Emilia-Romagna, Assessorato Difesa del suolo e della costa.                     
Protezione civile - Servizio Difesa del suolo, presso le sedi delle             
Provincie territorialmente interessate e presso la sede                         
dell'Autorita' di Bacino medesima, ai fini della consultazione per 45           
giorni dopo l'avvenuta pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna e quindi fino al 27 agosto 2001;                         
- conseguentemente, la pubblicazione del Progetto di Piano e'                   
avvenuta dall'11 luglio 2001 al 27 agosto 2001 ed il periodo utile              
per la presentazione di osservazioni, di ulteriori 45 giorni, e'                
decorso fino all'11 ottobre 2001;                                               
dato atto che il Progetto di Piano e' costituito dai seguenti                   
elaborati:                                                                      
- relazione generale;                                                           
- relazione tecnica - rischio idraulico;                                        
- relazione tecnica - rischio di frana;                                         
- perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e               
1:10.000;                                                                       
- schedatura delle aree a rischio di frana;                                     
- zonizzazione della pericolosita' idrogeologica in scala 1:25.000;             
- riperimetrazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico in               
scala 1:50.000;                                                                 
- normativa;                                                                    
dato atto, altresi', che:                                                       
- entro il termine previsto dell'11 ottobre 2001 sono pervenute alla            
Regione n. 16 osservazioni, come di seguito specificato, con                    
indicazione dei soggetti firmatari, della data di arrivo e del                  
protocollo assegnato:                                                           
Oss. n. 1 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni               
(prot. n. 16263/GBO del 29/8/2001)                                              
Oss. n. 2 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni               
(prot. n. 18972.01/GBO del 5/10/2001)                                           
Oss. n. 3 Comunita' Montana Mugello, a firma del Dirigente del                  
Servizio Ambiente e Territorio Vincenzo Massaro                                 
(prot. n. 18972.02/GBO del 5/10/2001)                                           
Oss. n. 4 Comune di Verghereto, a firma del Sindaco Fedele Camillini            
(prot. n. 18972.03/GBO del 5/10/2001)                                           
Oss. n. 5 Immobiliare il Sole S.r.l., a firma del legale                        
rappresentante Claudio Barzanti                                                 
(prot. n. 18972.04/GBO del 5/10/2001)                                           
Oss. n. 6 Comune di Sarsina, a firma del Sindaco Lorenzo Cappelli               
(prot. n. 19087/GBO dell'8/10/2001)                                             
Oss. n. 7 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali               
(prot. n. 19156/GBO del 9/10/2001)                                              
Oss. n. 8 Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale                 
Infrastruttura Bologna, a firma del Direttore Maurizio Gentile                  
(prot. n. 19189/GBO del 9/10/2001)                                              
Oss. n. 9 Comune di Bagnacavallo, a firma del Capo Settore Gestione             
del territorio Riccardo Miano                                                   
(prot. n. 19329/GBO del 10/10/2001)                                             
Oss. n. 10 Comune di Sarsina, a firma del Sindaco Lorenzo Cappelli              
(prot. n. 19356.01/GBO del 10/10/2001)                                          
Oss. n. 11 Giancarlo Riccardi, a firma dell'osservante                          
(prot. n. 19356.02/GBO del 10/10/2001)                                          
Oss. n. 12 Comune di Forli', a firma illeggibile del Dirigente                  
Settore pianificazione e Gestione del territorio - Servizio                     
Territorio agricolo-ambiente                                                    
(prot. n. 19356.03/GBO del 10/10/2001)                                          
Oss. n. 13 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni              
(prot. n. 19364/GBO del 10/10/2001)                                             
Oss. n. 14 Comune di Cervia, a firma del Sindaco illeggibile                    
(prot. n. 22080/PresGiunta del 10/10/2001)                                      
Oss. n. 15 Comune di Cesenatico, a firma del Sindaco Damiano Zoffoli            
(prot. n. 22081/PresGiunta del 10/10/2001)                                      
Oss. n. 16 Comune di Russi, a firma dell'Assessore all'Urbanistica              
Morena Venturi                                                                  
(prot. n. 19444/PresGiunta del 11/10/2001)                                      
- fuori dai termini stabiliti sono pervenute le seguenti 25                     
osservazioni:                                                                   
Oss. n. 17 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali              
(prot. n. 19562/GBO del 15/10/2001)                                             
Oss. n. 18 Comune di Cesena, a firma del Sindaco Giordano Conti                 
(prot. n. 22691/PresGiunta del 17/10/2001)                                      
Oss. n. 19 Autorita' dei Bacini regionali romagnoli, a firma del                
Segretario generale Stenio Naldi                                                
(prot. n. 20039/GBO del 18/10/2001)                                             
Oss. n. 20 Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,             
Flamigni Maria, Pondini Tiziano, a firma degli osservanti                       
(prot. n. 20103.01/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 21 Comune di Cesenatico, a firma del Sindaco Damiano Zoffoli            
(prot. n. 20103.02/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 22 Comune di Bagno di Romagna, a firma del Sindaco Ferruccio            
Borghi                                                                          
(prot. n. 20103.03/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 23 Comune di Russi, a firma dell'Assessore all'Urbanistica              
Morena Venturi                                                                  
(prot. n. 20103.04/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 24 Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese, a firma del              
Presidente Ivo Marcelli                                                         
(prot. n. 20103.05/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 25 Comune di Civitella di Romagna, a firma del Sindaco                  
Giovanni Felice                                                                 
(prot. n. 20103.06/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 26 Comune di Santa Sofia, a firma del Sindaco Luciano Neri              
(prot. n. 20103.07/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 27 Comune di Cervia, a firma del Sindaco illeggibile                    
(prot. n. 20103.08/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 28 Comune di Cesena, a firma del Sindaco Giordano Conti                 
(prot. n. 20103.09/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 29 Comune di Bagnacavallo, a firma del Capo Settore Gestione            
del territorio Riccardo Miano                                                   
(prot. n. 20103.10/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 30 Lauro Giovanni, a firma dell'osservante                              
(prot. n. 20103.11/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 31 Comune di Ravenna, a firma del Sindaco Vidmer Mercatali              
(prot. n. 20103.12/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 32 Comune di Predappio, a firma del Sindaco Ivo Marcelli                
(prot. n. 20103.13/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 33 Comune di Gatteo, a firma del Sindaco Tiziano Gasperoni              
(prot. n. 20103.14/GBO del 19/10/2001)                                          
Oss. n. 34 ENEL - Direzione Emilia-Romagna, a firma del Responsabile            
Ingegneria Maurizio Mazzotti                                                    
(prot. n. 20370/GBO del 23/10/2001)                                             
Oss. n. 35 Provincia di Forli'-Cesena, deliberazione di Giunta                  
Provinciale n. 52868/441 del 16 ottobre 2001                                    
(prot. n. 20870/GBO del 29/10/2001)                                             
Oss. n. 36 Comune di Mercato Saraceno, a firma del Sindaco Oscar                
Graziani                                                                        
(prot. n. 21307/GBO del 6/11/2001)                                              
Oss. n. 37 Comune di Mercato Saraceno, a firma del Sindaco Oscar                
Graziani                                                                        
(prot. n. 21308/GBO del 6/11/2001)                                              
Oss. n. 38 Associazione intercomunale della Bassa Romagna, a firma              
del Presidente Mario Mazzotti                                                   
(prot. n. 21411/GBO del 6/11/2001)                                              
Oss. n. 39 Gianfranco Assirelli, a firma dell'osservante                        
(prot. n. 417/GBO dell'8/1/2002)                                                
Oss. n. 40 Gianfranco Assirelli, a firma dell'osservante                        
(prot. n. 11232/GBO del 2/5/2002)                                               
Oss. n. 41 Comune di Forli', a firma del Dirigente Settore                      
Pianificazione e Gestione del territorio - Servizio Territorio                  
agricolo-ambiente Massimo Valdinoci                                             
(prot. n. 11813/GBO del 7/5/2002)                                               
(omissis)                                                                       
Considerato che si ritiene di formulare il seguente parere regionale            
sul Progetto di Piano, con le relative e conseguenti proposte di                
modifica all'Autorita' di Bacino:                                               
a)  Il Progetto di Piano si presenta come uno strumento complesso ed            
articolato, composto da diverse parti distinte - l'analisi                      
dell'assetto della rete idrografica, dei dissesti di versante, le               
norme d'uso del territorio, gli indirizzi alla pianificazione                   
urbanistica - ognuna delle quali presenta caratteristiche peculiari             
per livello di approfondimento, effetti sul sistema degli Enti locali           
e della pianificazione;                                                         
b)  la valutazione complessiva sul Progetto di Piano non puo' quindi            
che essere articolata e differenziata, pur all'interno di un quadro             
sostanzialmente positivo, in quanto questo piano colma una lacuna che           
non poteva ancora attendere una risposta. Il Progetto di Piano                  
infatti, pur con tutte le difficolta', dovute principalmente ai                 
ristretti tempi disposti dalla Legge 365/00 per la sua adozione e               
alla scarsita' e disomogeneita' dei dati di base disponibili,                   
permette di cominciare a definire criteri e metodi di lavoro                    
unificati per il raggiungimento di un maggiore grado di sicurezza del           
territorio e per meglio coordinare il processo di riqualificazione              
dello stesso. Il Piano pone inoltre le basi per una gestione organica           
e sistemica del territorio, che coinvolge una molteplicita' di enti,            
tale da garantire che i singoli interventi a carattere locale non               
abbiano effetti negativi sulla restante parte del bacino;                       
c)  il limite principale del Progetto di Piano e' da ricercare                  
nell'apparato normativo la cui articolazione non soddisfa                       
completamente le necessita' di gestione territoriale connesse alle              
problematiche idrogeologiche del bacino in rapporto agli effetti sul            
sistema della pianificazione locale, a partire innanzitutto dalla               
scelta operata dall'Autorita' di Bacino di non imporre salvaguardia             
su alcuna norma;                                                                
d)  ancora con riferimento alla pianificazione locale, e in                     
particolare all'attuazione delle previsioni edificatorie contenute              
negli strumenti urbanistici, ad eccezione di quelle relative alla               
zona 1 delle aree classificate a rischio R4 e R3 e all'alveo, si                
ritiene che le stesse possano essere fatte salve per gli strumenti              
vigenti alla data di adozione del Piano, a condizione che siano                 
adottati gli opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi                   
previsti dalla Normativa del Progetto di Piano;                                 
e) per quanto riguarda la riperimetrazione delle aree soggette a                
vincolo idrogeologico, si valuta che, pur essendo questo un compito             
attribuito all'Autorita' di Bacino, la materia trova impropria                  
collocazione all'interno del Progetto di Piano e sarebbe piu'                   
propriamente da trattare con un successivo atto. Si propone pertanto            
di stralciare dal Progetto di Piano la parte inerente il riordino del           
vincolo idrogeologico. Una trattazione successiva puo' trarre inoltre           
vantaggio dai risultati degli studi che l'Autorita' di Bacino ha in             
atto sulla propensione al dissesto e puo' consentire un opportuno               
coordinamento con le altre Autorita' di Bacino presenti sul                     
territorio regionale che hanno in itinere il processo di revisione              
delle perimetrazioni delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico,             
al fine di una sostanziale omogeneita' nella revisione della                    
problematica;                                                                   
f) si ritiene opportuno sottolineare che il fiume Lamone costituisce            
il confine amministrativo tra il territorio di competenza                       
dell'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli e l'Autorita' di Bacino           
del Reno. Lo studio idraulico del Lamone, anche se non ancora sancito           
da un accordo formale tra le due Autorita', e' stato redatto                    
dall'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli con il limite della sua           
applicabilita' normativa nel territorio di competenza dell'Autorita'            
di Bacino del Reno;                                                             
g) nel particolare, per quanto riguarda il corpo normativo, si rileva           
quanto segue: 1) l'articolato non prevede una specifica norma che               
individui le disposizioni immediatamente vincolanti all'atto                    
dell'approvazione del Piano. In tal senso l'Autorita' di Bacino ha              
ritenuto sufficiente quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1bis della           
Legge 365/00 che pero', si riferisce alle sole norme che trovano                
applicazione negli strumenti urbanistici. Si invita pertanto                    
l'Autorita' di Bacino a modificare ed integrare in tal senso il corpo           
normativo; 2) appare inoltre superfluo, nella versione adottata,                
l'intero Titolo IV, recante "Norme transitorie e finali", dove sono             
integralmente e in modo generico ripresi alcuni articoli della citata           
Legge 365/00, senza prevedere una loro lettura in relazione alla                
realta' territoriale di riferimento. Si chiede pertanto all'Autorita'           
di Bacino di rivedere l'impostazione del Titolo IV alla luce dei                
suggerimenti espressi o di cassare l'intero titolo; 3) risulta                  
opportuno inserire la possibilita' in normativa di fare salvi gli               
interventi i cui percorsi autorizzativi siano gia' avviati e                    
sottoponendoli ad opportune verifiche e controlli alla data di                  
adozione del Piano e si chiede all'Autorita' di Bacino di integrare             
in tal senso le norme; 4) al Titolo I si rileva la mancanza di una              
norma che chiarisca l'ambito territoriale di riferimento e specifichi           
gli elaborati del Piano e che soprattutto definisca gli "Effetti del            
Piano". Nel merito si ritiene opportuna un'integrazione attraverso              
l'aggiunta di specifici articoli al fine di: - chiarire il ruolo del            
Piano di bacino rispetto agli strumenti della pianificazione                    
territoriale, urbanistica e di settore; - esplicitare l'obbligo di              
rispetto delle prescrizioni previste dal Piano con conseguente                  
adeguamento dello strumento urbanistico, come disposto dall'art. 17,            
comma 6 della Legge 183/89; - fare salve in ogni caso le disposizioni           
piu' restrittive vigenti in materia di opere idrauliche, di beni                
culturali ed ambientali e di aree naturali protette o, piu' in                  
generale poste da altri piani vigenti; - precisare, nello specifico,            
il ruolo del Piano territoriale di coordinamento provinciale che                
attua il Piano di bacino e coordina il complesso di strumenti e norme           
che riguardano i medesimi territori, assicurando il raggiungimento              
degli obiettivi definiti anche ai sensi di quanto previsto all'art.             
21 della L.R. 20/00; 5) al Titolo II si osserva la necessita' di                
inserire una norma di riferimento per l'alveo, che deve essere                  
individuato sulla base di specifici criteri morfologici ed idraulici,           
anche cartograficamente, e per il quale devono essere individuate               
specifiche prescrizioni al fine della sua salvaguardia, della                   
limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso           
delle acque; 6) per quanto riguarda i vincoli posti sul territorio              
fluviale, si ritiene opportuno definire una norma di gestione valida            
per i territori di pianura all'interno dei centri edificati nei quali           
ricadono aree ad elevata probabilita' di esondazione, di cui all'art.           
3. In questi casi si suggerisce di applicare all'interno di detti               
centri edificati le norme degli strumenti urbanistici generali                  
vigenti, previa una valutazione con l'Autorita' idraulica competente            
delle condizioni di rischio esistenti, provvedendo, qualora                     
necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di                    
minimizzare le condizioni di rischio; 7) si ribadisce l'opportunita'            
di prevedere nella normativa la possibilita' di aggiornamento del               
Piano, in relazione allo stato di realizzazione delle opere                     
idrauliche programmate e all'approfondimento degli studi conoscitivi            
e di monitoraggio, anche attraverso procedure amministrative                    
semplificate. Si invita pertanto l'Autorita' di Bacino ad integrare             
in tal senso l'articolato del Titolo II; 8) per quanto concerne i               
corpi arginali, normati dall'art. 10, e' demandata ai Comuni la                 
verifica sulla loro tenuta, cui e' subordinata ogni nuova previsione            
insediativa, e la valutazione dei rischi idraulici connessi ad un               
eventuale collasso che possa interessare le aree gia' destinate a               
nuovi insediamenti edilizi. I disposti dell'articolato risultano di             
difficile applicazione allo stato attuale per cui si ritiene                    
opportuno attendere i risultati degli studi sulla tenuta degli argini           
attualmente in corso da parte dell'Autorita' di Bacino e si propone             
di conseguenza di snellire l'articolato mantenendo i soli commi 4 e 5           
che garantiscono in ogni caso la salvaguardia del territorio a tergo            
degli argini; 9) risulta condivisibile il principio dell'invarianza             
idraulica che la norma pero' sembra applicare ai soli interventi di             
notevole rilevanza. Si ritiene di dovere tenere conto anche degli               
effetti cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere            
di compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala            
di interi comparti urbani. Nel merito si suggerisce inoltre di                  
sostituire il termine "trasformazioni urbanistiche" con il termine              
piu' ampio di "impermeabilizzazioni" che possono essere conseguenti             
sia a trasformazioni urbanistiche che di altro tipo. Appare inoltre             
utile considerare anche il problema della perdita di capacita' di               
invaso del territorio determinato dalle trasformazioni agrarie; 10)             
sempre con riferimento all'invarianza idraulica, si ritiene che tale            
problematica, oggetto anche di Piani stralcio redatti dalle altre               
Autorita' di bacino operanti sul territorio regionale, debba essere             
sviluppata attraverso un approccio omogeneo; 11) al Titolo III si               
rileva la mancanza di riferimenti normativi alle perimetrazioni gia'            
approvate ai sensi delle Leggi 61/98 e 267/98, peraltro ricomprese              
negli elaborati cartografici facenti parte del Progetto di Piano. A             
questo proposito e' anche opportuno chiarire che su tali                        
perimetrazioni restano in vigore le limitazioni d'uso del suolo e del           
territorio gia' vigenti, che divengono norme effettive di Piano, alle           
quali non e' opportuno sovrapporre ulteriori e diverse prescrizioni;            
12) problema analogo e' costituito dalle perimetrazioni effettuate ai           
sensi dell'art. 29 del PTPR sugli abitati dichiarati da consolidare             
ai sensi della Legge 445/1908 ed approvate dopo il 1993 che risultano           
ricomprese negli elaborati cartografici facenti parte del Progetto di           
Piano. Anche in questo caso e' necessario chiarire che su tali                  
perimetrazioni e' opportuno non abbia efficacia l'art. 12 della                 
normativa in quanto valgono le limitazioni d'uso del suolo e del                
territorio gia' vigenti. Non viene inoltre chiarita la normativa da             
applicarsi sulle perimetrazioni effettuate sugli abitati dichiarati             
da consolidare ai sensi della Legge 445/1908 ed approvate prima del             
1993, che risultano quasi sempre sprovviste di un apparato normativo            
specifico e di una zonizzazione; 13) si rileva che le aree a rischio            
R1 e R2, pur essendo individuate cartograficamente, non sono                    
sottoposte ad alcuna norma. L'unico riferimento a riguardo si ritrova           
nella Relazione tecnica in cui sono demandate ai Comuni ed agli altri           
enti proprietari e gestori le analisi di approfondimento e la                   
definizione delle conseguenti misure di salvaguardia. Si invita                 
pertanto l'Autorita' di Bacino ad integrare il Titolo III attraverso            
una norma specifica che riprenda le suddette considerazioni; 14) nel            
Titolo III non e' prevista e codificata una procedura relativa alle             
modifiche delle perimetrazioni delle aree a rischio da frana del                
Piano. Nel merito si ritiene che i Comuni possono proporre modifiche            
sulla base di specifiche indagini e analisi territoriali condotte a             
scala di maggior dettaglio e comunque secondo i criteri e le                    
metodologie utilizzate dall'Autorita' di Bacino. Si suggerisce                  
pertanto di integrare in tal senso l'articolato del Titolo III                  
prevedendo un percorso di approvazione delle modifiche delle                    
perimetrazioni previa adozione da parte del Comitato Istituzionale e            
successivo iter di pubblicizzazione;  15) alla luce delle                       
considerazioni espresse al punto e) in merito alla riperimetrazione             
delle aree a vincolo idrogeologico, si propone all'Autorita' di                 
Bacino di stralciare l'articolo 13 del Titolo II; 16) si rileva la              
necessita' di semplificare le procedure di verifica degli                       
attraversamenti di cui all'art. 7, comma 2 e 3, demandandole                    
direttamente agli enti proprietari, sulla base di direttive della               
Autorita' di Bacino, in quanto non si ravvede la necessita' di                  
segnalazioni da parte dell'Autorita' competente, ne' di ulteriore               
verifica da parte dell'Autorita' di Bacino. Vanno altresi' previsti             
tempi congrui per tali verifiche. h) Si chiede alla Autorita' di                
Bacino di inserire all'interno della cartografia di Piano anche le              
perimetrazioni di tipo idraulico similmente a quanto fatto per quelle           
a rischio idrogeologico gia' approvate ai sensi della Legge 267/98              
richiamando anche nel Titolo II delle norme i riferimenti normativi             
richiesti come al precedente punto G11);                                        
considerato inoltre che:                                                        
- in sede di istruttoria tecnica, e' emersa la necessita' di valutare           
specifiche modifiche in ampliamento di due perimetrazioni di aree a             
rischio da frana riguardanti il territorio comunale di Bertinoro                
(loc. Capoluogo - lottizzazione Bellavista) e quello di Civitella di            
Romagna (loc. Cusercoli - Fosso di Varolo);                                     
- conseguentemente la Regione ha proposto alla Conferenza                       
programmatica la modifica di tali perimetrazioni nel Piano, ma in               
tale sede si e' ritenuto piu' opportuno mantenere per il momento                
invariate le suddette perimetrazioni inserite nel Piano stralcio per            
l'assetto idrogeologico. In ogni caso, al fine di tutelare tali                 
situazioni sensibili, ove si ritiene opportuno evitare ulteriori                
edificazioni che non siano quelle attualmente autorizzate, si demanda           
all'Autorita' di Bacino il compito di affrontare la problematica                
connessa alla gestione delle due aree specifiche nel corso della                
redazione del Piano di Bacino complessivo di prossima redazione,                
verificandone le condizioni di rischio nell'ottica generale della               
tutela del territorio e della prevenzione del rischio, in accordo con           
gli Enti locali e la Provincia;                                                 
(omissis)                                                                       
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa.                 
Protezione civile, Marioluigi Bruschini,                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di formulare parere positivo sul Progetto di Piano stralcio per il           
rischio idrogeologico redatto dall'Autorita' dei Bacini regionali               
romagnoli, in quanto strumento atto a definire le azioni di governo             
necessarie a ridurre il rischio idrogeologico nei territori                     
interessati dal Progetto di Piano stesso e, piu' nello specifico, per           
le motivazioni e con le riserve di carattere generale e specifico               
espresse in narrativa;2) di fare proprio il "Parere sul Progetto di             
Piano stralcio per il rischio idrogeologico" (Allegato C) espresso              
dalle Conferenze programmatiche corredato dei verbali delle                     
Conferenze stesse (Allegati C1 e C2);                                           
3) di esprimere su alcuni aspetti specifici del Piano stesso i pareri           
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del "considerato",               
4) di esprimersi sulle osservazioni pervenute, sintetizzate                     
nell'Allegato A, nei termini di cui all'Allegato B, con le                      
conseguenti proposte di modifiche normative e cartografiche relative            
alle osservazioni accolte;                                                      
5) di precisare che i citati Allegati A, B, C, C1 e C2 sono parte               
integrante e sostanziale della presente deliberazione;                          
6) di inviare copia del presente atto deliberativo all'Autorita' dei            
Bacini regionali romagnoli, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 della             
Legge 18 maggio 1989, n. 183;                                                   
7) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
ALLEGATO A                                                                      
SINTESI DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE                                            
Oss. n. 1, 2 - Comune di Gatteo                                                 
Si richiede:                                                                    
1.1)  lo stralcio dell'area a bassa probabilita' di esondazioni posta           
sull'abitato di Fiumicino e nel territorio rurale compreso fra le               
frazioni di Fiumicino e S. Angelo, individuata con colore viola e               
normata dall'art. 5 delle Norme Tecniche di Piano;                              
1.2)  di ridurre l'estensione delle aree di potenziale allagamento,             
individuate con colore verde e normate dall'art. 6 delle Norme                  
Tecniche, limitando detta estensione al territorio compreso tra i T.            
Pisciatello, Rigossa e F. Rubicone, escludendo quindi le parti di               
territorio in prossimita' dei centri abitati di S. Angelo, Gatteo e             
Gatteo Mare nel tratto a mare del T. Pisciatello.                               
Oss. n. 3 - Comunita' Montana Mugello                                           
3.1) Appare improprio l'invio alla sola Comunita' Montana Mugello del           
"Piano stralcio per il rischio idrogeologico per il territorio                  
ricompreso nella regione Toscana", in quanto l'interlocutore di                 
riferimento risulta essere la Regione Toscana;                                  
3.2) le norme della parte toscana del Piano risultano formulate in              
modo incongruo, sia relativamente all'ambito di efficacia delle                 
regole impartite sia per quanto riguarda i riferimenti di legge e gli           
ambiti di competenza su questa parte di bacino regionale.                       
Oss. n. 4 - Comune di Verghereto                                                
4.1)  Sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la redazione del            
PRG e del PAE comunale, si osserva che l'area a rischio di frana in             
loc. Mazzi, suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del                  
Progetto di Piano, non risulta esattamente perimetrata;                         
4.2) sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la realizzazione             
di opere private e pubbliche e per la redazione della variante al               
PRG, si osserva che l'area a rischio di frana in loc. Riofreddo,                
suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del Progetto di Piano,           
non risulta esattamente perimetrata;                                            
 4.3)  sulla base di studi di dettaglio eseguiti per la redazione del           
PRG e del PAE comunale, si osserva che l'area a rischio di frana in             
loc. Trappola, suddivisa in zona 1 e zona 2 nella cartografia del               
Progetto di Piano, non risulta esattamente perimetrata;                         
4.4) con riferimento all'art. 12 commi 3, 7, 8, 9 della Normativa,              
relativi alle zone a rischio di frana perimetrate e contrassegnate              
come zona 2, e all'art. 17, comma 4, che sottolinea la necessita' di            
coordinamento tra gli strumenti di pianificazione comunale e                    
sovracomunale, si rimarca l'esigenza di inserire norme che in                   
generale facciano salve le previsioni dei PRG vigenti e/o adottate              
alla data di approvazione del piano in oggetto, prevedendo la                   
possibilita' di interventi sui fabbricati esistenti, oltre la                   
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' il completamento nei            
lotti interclusi.                                                               
Oss. n. 5 - Immobiliare il Sole Srl                                             
Si richiede lo stralcio dell'area in comune di Roncofreddo, via                 
Casalino, distinta al NCT al foglio 21, particella 336 di mq. 1000,             
dalla perimetrazione indicata con colore giallo (zona 2) nel Piano              
stralcio di Bacino.                                                             
Oss. n. 6, 10 - Comune di Sarsina                                               
6.1) In relazione all'area a rischio di frana in loc.                           
Capoluogo-Pescaglia, si chiede di sostituire la zonizzazione con                
quella allegata alla osservazione, effettuata sulla base dei                    
risultati degli studi e dei lavori eseguiti, al fine di svincolare              
una zona residenziale;                                                          
6.2)  in relazione all'area a rischio di frana in loc. Rio Crocetta,            
si chiede di sostituire la zonizzazione con quella allegata alla                
osservazione, effettuata sulla base dei risultati degli studi e dei             
lavori eseguiti, al fine di svincolare parte della zona scolastica e            
di ridurre la zona a monte;                                                     
6.3)  in relazione all'area a rischio di frana in loc. Quarto, si               
chiede di annullare la relativa perimetrazione, sulla base dei                  
risultati degli studi effettuati per l'esecuzione delle gallerie                
E/45;                                                                           
6.4) in relazione all'area a rischio di frana in loc. Sorbano, si               
richiede di attivare interventi di studio e monitoraggio per potere             
definire il consolidamento dell'abitato di Sorbano Alto al fine di              
poter recuperare tale zona a fini abitativi;                                    
6.5) considerato che le superfici coperte nell'ambito del territorio            
comunale sono estremamente esigue e non influenti dal punto di vista            
idrogeologico sulla regimazione delle acque, non si ritiene opportuno           
per territori comunali procedere alla messa in opera di sistemi di              
laminazione;                                                                    
6.6) in relazione alla cartografia concernente il vincolo                       
idrogeologico, si suggerisce di eliminare nella zonizzazione le                 
piccole aree esenti dal vincolo che figurano all'interno di piu'                
vaste superfici vincolate;                                                      
6.7) in relazione alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed              
elevato R3, si propone: a) di precisare nell'art. 12 delle norme, la            
distinzione esistente tra UIE a diverso grado di rischio, individuate           
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico            
in scala 1:25.000", e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed            
elevato R3 zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la               
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana"; b) di precisare                 
nell'art. 12 delle norme che i vincoli riguardano strettamente le               
aree indicate nelle carte di "Perimetrazione delle aree a rischio di            
frana in scala 1:5.000"; c) di chiarire se le parti delle UIE,                  
considerate globalmente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)            
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in              
scala 1:25.000", sono da considerare esenti da ulteriori specifiche             
norme, oppure se per esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le            
aree a rischio medio (R2) o moderato (R1); d) di introdurre nelle               
norme un articolo che dia la possibilita' di modificare le                      
zonizzazioni di Piano, anche durante l'attuazione del Piano stesso,             
qualora intervengano nuove situazioni (lavori effettuati,                       
acquisizione di ulteriori elementi, ecc.) che motivatamente                     
giustifichino i corrispondenti cambiamenti d'attribuzione e quindi di           
normativa.                                                                      
Oss. n. 7, 17, 31 - Comune di Ravenna                                           
Parte generale                                                                  
7.1)  Si rimarca l'utilita' della concertazione fra gli Enti                    
interessati nelle varie fasi di analisi e di progetto del Piano                 
stesso;                                                                         
7.2)  si chiede un coordinamento ed una uniformita' delle norme dei             
piani di bacino che per problematiche similari sono comunque diverse            
nella stesura e a volte anche negli effetti;                                    
7.3) si rimarca l'importanza di inserire e/o esplicitare norme che in           
generale facciano salve le previsioni di PRG vigenti alla data di               
approvazione del Piano in oggetto, in particolare per le realta' gia'           
esistenti e consolidate nel tempo, quale il territorio urbanizzato              
come definito dalla L.R. 47/78;                                                 
7.4)  si propone di fare salve dalle prescrizioni le aree con                   
concessioni edilizie gia' rilasciate o con strumenti attuativi (Piani           
particolareggiati, PEEP, PIP, Piani di recupero..) gia' approvati;              
7.5)  si chiede di uniformare le norme e la cartografia ai principi             
di semplificazione e gestibilita' operativa da parte degli uffici               
tenuti alla loro applicazione;                                                  
7.6) si chiede di fare riferimento per quanto possibile a definizioni           
esistenti ed in uso in materia urbanistico-ambientale, evitando per             
quanto possibile il ricorso a nuove definizioni o a termini di non              
univoca interpretazione (ad es. "vettori arginati");                            
7.7) si segnala l'opportunita' di cartografare tutti i vincoli                  
previsti in normativa al fine di un'immediata lettura degli oggetti             
che ne sono interessati, come impone la giurisprudenza consolidata;             
7.8)  si ritiene opportuno che il Piano Stralcio sia aggiornato alla            
luce degli interventi eseguiti dai Servizi provinciali Difesa del               
suolo o dai Consorzi di Bonifica o in corso di esecuzione sui corpi             
idrici, che hanno contribuito ad attenuare o risolvere il rischio di            
esondazione;                                                                    
7.9) si ritiene opportuno applicare sperimentalmente il principio               
dell'invarianza idraulica, confermandone l'obbligatorieta' per le               
nuove aree di trasformazione produttiva con dimensione territoriale             
significativa (superiore a 10 Ha) lasciando ai Comuni la                        
discrezionalita' di una sua applicazione estensiva;                             
7.10)  si chiede di esplicitare l'esclusione dall'art. 9 del                    
principio dell'invarianza idraulica per i minuti interventi di                  
completamento, data l'impossibilita' pratica di applicarla;                     
7.11)  si ritiene discutibile che un Piano stralcio di settore,                 
percio' particolarmente specialistico, rinvii ad altri soggetti                 
l'esecuzione di studi e verifiche come nel caso dell'art. 10                    
"Verifica della tenuta dei corpi arginali", in quanto i Comuni non              
possiedono gli strumenti e le risorse per tali incombenze che                   
dovrebbero essere poste in capo all'Autorita' di Bacino e/o alle                
Autorita' competenti in materia;                                                
7.12)  si ritiene opportuno che il Piano identifichi in cartografia             
le aste fluviali soggette alla verifica di cui all'art. 10;                     
7.13) si suggerisce che nelle norme sia introdotto un articolo che              
dia la possibilita' di modificare le zonizzazioni di Piano, anche               
durante l'attuazione del Piano stesso, qualora intervengano nuove               
situazioni che motivatamente giustifichino i corrispondenti                     
cambiamenti di zonizzazione e quindi di normativa.                              
Parte normativa                                                                 
Si richiedono le modifiche del testo dei seguenti articoli cosi' come           
riportato:                                                                      
7.14)  Con riferimento all'art. 1: a) in relazione a quanto citato al           
comma 2, si richiede che vengano elencati gli "interventi                       
strutturali" gia' previsti e/o da prevedere e la loro previsione                
temporale di intervento; b) si richiede altresi' di normare gli                 
effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi strutturali,            
ovvero della riduzione della pericolosita' del sistema dei "tempi di            
ritorno"; si propone pertanto l'introduzione di un comma che dia la             
possibilita' di modificare le zonizzazioni di Piano, anche durante              
l'attuazione del Piano stesso, qualora intervengono nuove situazioni            
che motivatamente giustifichino i corrispondenti cambiamenti di                 
zonizzazione e quindi di normativa.                                             
7.15)  Con riferimento all'art. 2: a) si richiede di introdurre le              
definizioni di: "tirante idrico" riportato all'art. 4 comma 4; "corpi           
arginali" e "vettori idrici arginati", riportati all'art. 10, comma             
1; b) si richiede di omogeneizzare le definizioni con le terminologie           
di legge, tipo "centro abitato" e "nucleo abitato", nonche' di                  
inserire e/o di sostituire i termini citati con "territorio                     
urbanizzato", cosi' come definito dagli artt. 13 e 33 della L.R.                
47/78; c) si richiede che venga esplicitato che le definizioni di               
superficie e/o volume siano quelle riportate dalle norme di                     
attuazione dei PRG vigenti dei singoli Comuni.                                  
7.16)  Con riferimento all'art. 3: a) si richiede di esplicitare, al            
comma 1 e in tutti gli altri articoli in cui compare la seguente                
dicitura, l'organo e/o Ente definito "Autorita' idraulica competente"           
in relazione al territorio di competenza dei vari Comuni; b) al comma           
2, in considerazione di quanto ammesso al successivo comma 4, si                
propone la seguente modifica: alla prima alinea, sostituire le parole           
".. risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a),              
b), e c) dell'art. 31 della Legge 457/78,.." con le parole "..                  
risanamento conservativo e ristrutturazione, cosi' come definiti alle           
lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/78,.."; c) al              
comma 3, si richiede che tale procedura debba riguardare unicamente             
gli interventi relativi al punto 2 del comma 2 sopra riportato e                
pertanto si propone la seguente modifica: sostituire le parole "..              
in queste aree dovranno essere corredati .." con le parole ".. in               
queste aree di cui al punto 2 del comma 2 del presente articolo,                
dovranno essere corredati .."; d) al comma 4, si propone la seguente            
modifica: alla prima alinea, sostituire le parole "gli interventi di            
ristrutturazione edilizia,.." con le parole "gli interventi edilizi             
di cui al comma 2 punto 1,.." e di sostituire le parole "..                     
superfici destinate ad uso abitativo o comunque ad uso economicamente           
rilevante .." con le parole ".. superfici abitabili e/o agibili                 
.."; e) al comma 4, si propone di cassare l'ultimo punto in quanto              
gia' riportato; f) in relazione a quanto riportato nei vari commi e             
precisamente "a tal fine i progetti dovranno essere corredati da un             
adeguato studio di compatibilita' idraulica", si richiede che nella             
normativa siano precisati i parametri tecnici, dimensionali e                   
quant'altro necessario al fine della redazione di tale studio,                  
nonche' i parametri delle piene di riferimento; g) si ritiene                   
altresi' opportuno che in tale articolo, nonche' nei successivi artt.           
4, 5, 6 e 9, 10 sia introdotto un nuovo comma che precisi: "Sono                
inoltre consentiti all'interno del territorio urbanizzato gli                   
interventi edilizi previsti dai PRG vigenti alla data di approvazione           
del presente Piano. Sono comunque fatti salvi le previsioni degli               
strumenti urbanistici preventivi (PdR, PPp, PP, PIP, PEEP, ecc.)                
approvati e le relative concessioni edilizie, alla data di                      
approvazione del presente piano.".                                              
7.17)  Con riferimento all'art. 4: a) considerato che, secondo quanto           
disposto al comma 1, in sede di revisione degli strumenti urbanistici           
i Comuni possono ampliare le aree di naturale espansione, si ritiene            
che il comma 3 debba esplicitare, con parametri di riferimento e/o di           
livello prestazionale, il concetto ".. parzializzazione apprezzabile            
della capacita' di invaso e di laminazione delle aree stesse", ai               
fini di una corretta applicazione normativa; b) per quanto gia'                 
riportato nei commi precedenti, nonche' per la difficolta' oggettiva            
di applicazione e di interpretazione della norma stessa, si propone             
di cassare l'intero comma 5.                                                    
7.18)  Con riferimento all'art. 6, si propone di semplificare il                
comma 2 nel seguente modo: "I Comuni il cui territorio ricade nelle             
aree di potenziale allagamento, provvedono a definire e ad applicare            
tali misure in sede di revisione del Piano regolatore generale                  
comunale, e nel caso di adozione di nuove varianti agli stessi, ai              
sensi dell'art. 14, L.R. 47/78 e successive modifiche ed                        
integrazioni".                                                                  
7.19)  Con riferimento all'art. 8, condividendo il contenuto della              
norma, ai fini della sua corretta applicazione, si richiede di                  
precisare e/o elencare le tipologie di interventi che consentono il             
raggiungimento del livello prestazionale richiesto.                             
7.20) Con riferimento all'art. 9: a) al comma 4, si ritiene opportuno           
che la norma contenga i riferimenti dei livelli prestazionali a cui             
dover ottemperare, lasciando i parametri riportati come elementi di             
indirizzo; b) si considera altresi' opportuno che negli allegati del            
Piano sia contenuto il " modello previsionale" a cui attenersi; c) al           
comma 5, si propone di cassare il primo capoverso.                              
7.21) Con riferimento all'art. 10: a) al comma 1, si propone per una            
migliore chiarezza interpretativa la seguente integrazione:                     
aggiungere alla fine le parole: "Tale verifica e' da applicarsi alle            
nuove previsioni insediative previste dai POC approvati ai sensi                
della L.R. 20/00, qualora non sia stato ancora redatto il Piano di              
bacino."; b) al comma 2, si ritiene opportuno che il Piano in oggetto           
identifichi in cartografia le aste fluviali principali soggette alla            
verifica richiesta.                                                             
7.22)  Si propone che in tutti gli articoli dove viene citato il                
"parere obbligatorio da parte dell'Autorita' di Bacino", sia                    
esplicitato il termine entro il quale deve essere emesso il parere              
comunque non superiore ai 60 giorni ed a scadenza avvenuta viga il              
"silenzio-assenso".                                                             
Oss. n. 8 - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Compartimentale               
Infrastruttura Bologna                                                          
In relazione alle problematiche idrauliche individuate relativamente            
ai ponti ferroviari sui fiumi Montone e Savio (linea Bologna-Rimini)            
e sul torrente Bevano (linea Ferrara-Rimini) ed altri in provincia di           
Ravenna, si chiede di poter partecipare alla redazione degli studi di           
dettaglio per la realizzazione degli interventi di adeguamento per              
l'eliminazione delle criticita' relative a tali infrastrutture.                 
Oss. n. 9, 29, 38 - Comune di Bagnacavallo                                      
Associazione Intercomunale della Bassa Romagna                                  
Si chiede di riperimetrare le zone di cui agli artt. 4, 5 e 6 delle             
norme del Piano, cosi' come proposto nella cartografia allegata,                
identificante la zona E5 di "difficile scolo" del PRG vigente.                  
Oss. n. 11 - Giancarlo Riccardi                                                 
Si chiede di stralciare dalla zona 2 la porzione a valle della strada           
vicinale dell'area censita nel NCT al foglio n. 145 mapp. 15, pod.              
Capanna Nuove-Cusercoli sulla base dei risultati dell'indagine                  
geognostica eseguita.                                                           
Oss. n. 12 - Comune di Forli'                                                   
12.1) Si propone un ampliamento della attuale zona sottoposta a                 
vincolo idrogeologico includendo le zone con propensione al dissesto            
previste, a suo tempo, dal Piano Stralcio comprensoriale e recepite             
da questo Comune sia nell'attuale PRG, sia nella Variante generale al           
PRG in corso di approvazione;                                                   
12.2)  si chiede di tenere in opportuna considerazione alcune frane             
presenti nel territorio comunale al fine dell'assegnazione di una               
relativa classe di rischio all'unita' cui appartengono;                         
12.3)  occorre coordinare il PTCP ed il Piano di Bacino in relazione            
alle aree calanchive, atteso che in questo caso hanno entrambi lo               
stesso approccio metodologico al tematismo "dissesto esistente e                
dissesto potenziale";                                                           
12.4)  si sottolinea che la cartografia utilizzata ai fini della                
elaborazione del progetto di Piano e' alquanto obsoleta e si chiede             
di recepire nel Piano, dai Comuni che ne hanno la disponibilita', la            
cartografia aggiornata sulla quale delimitare le unita' reali ed                
eseguire le conseguenti considerazioni, sia in merito al potenziale             
di allagamento e/o esondazione, sia sul rischio, attinenti alla                 
realta' esistente;                                                              
12.5) alcune delle aree di potenziale allagamento di pianura                    
andrebbero riverificate procedendo all'eliminazione di quelle i cui             
eventi di allagamento si sono verificati per circostanze riferibili a           
cause specifiche non piu' ripetibili;                                           
12.6)  si chiede di riverificare i perimetri delle aree di potenziale           
allagamento sia in base a quanto esistente sul posto (lotti ed aree             
gia' edificate) sia in base alle previsioni urbanistiche della                  
variante generale al PRG in fase di approvazione, onde mantenere                
unitarieta', nei limiti del possibile, del vincolo, delle norme e               
delle disposizioni;                                                             
12.7)  si chiede di riverificare attentamente tutte le aree di                  
potenziale allagamento dei terrazzi piu' elevati, specie quelle                 
segnalate, e stralciarle dal Piano di Bacino;                                   
12.8)  si chiede di inserire nel Piano di Bacino le aree esondabili             
del fiume Bidente-Cave di Magliano con i rispettivi tempi di ritorno            
e valutare l'effetto "cassa di espansione" che la loro inondazione              
esercita sulle aree poste piu' a valle ritenute esondabili nel                  
progetto di Piano di Bacino;                                                    
12.9) si chiede di inserire nel Piano di Bacino le aree esondabili              
del fiume Ronco-localita' Ronco con i rispettivi tempi di ritorno e             
valutare l'effetto "cassa di espansione" che la loro inondazione                
esercita sulle aree poste piu' a valle ritenute esondabili nel                  
progetto di Piano di Bacino;                                                    
12.10)  si chiede di inserire nel Piano di Bacino la zona                       
storicamente esondabile ed esondata del fiume Rabbi - loc.                      
Vecchiazzano con i rispettivi tempi di ritorno e valutare l'effetto             
"cassa di espansione" che la loro inondazione esercita sulle aree               
poste piu' a valle ritenute esondabili nel progetto di Piano di                 
Bacino;                                                                         
12.11) si chiede di adottare quale cartografia di piano la scala di             
1:10.000 (meglio 1:5.000) nel duplice formato tiff e shape onde                 
garantire una sufficiente precisione in fase di adeguamento                     
cartografico da parte dei Comuni;                                               
12.12)  considerata la maggior precisione cartografica propria degli            
studi propedeutici alla variante generale al PRG, si propone, per i             
tratti non arginati di monte, di mantenere le attuali delimitazioni             
presenti nelle tavole TA della variante generale al PRG allegate.               
Oss. n. 13, 33 - Comune di Gatteo                                               
Con riferimento all'art. 10 della normativa, si richiede che venga              
definito il significato di "vettori idrici arginali", stabilendo le             
caratteristiche specifiche che devono avere gli argini, e di "corpi             
arginali delle aste fluviali principali", eventualmente individuando            
le aste principali sulla cartografia.                                           
Oss. n. 14, 27 - Comune di Cervia                                               
Parte generale                                                                  
Si rimanda ai punti 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10,               
7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di                
Ravenna.                                                                        
Proposte di modifica cartografica                                               
14.1)  La perimetrazione delle aree in generale ed i vincoli imposti            
appaiono fortemente differenziati e tali da non apparire                        
giustificabili: in altri termini aree indicate potenzialmente                   
esondabili (art. 6) che hanno prescrizioni edilizie accettabili e               
condivisibili e che sono state recentemente allagate, sono a contatto           
con aree art. 3 in cui e' fatto divieto di nuove edificazioni, ma che           
si trovano nelle medesime condizioni morfologiche ed idrauliche e non           
sono mai state allagate. Si chiede quindi un'analisi piu'                       
approfondita ed una graduazione in funzione della distanza dal corso            
d'acqua e del livello idrico atteso;                                            
14.2)  la zonizzazione di cui all'art. 3 deve escludere i nuclei                
abitati esistenti e le autorizzazioni urbanistiche in essere,                   
suggerendo le misure da adottare per il miglioramento della                     
situazione esistente;                                                           
14.3)  si chiede di completare le indagini idrauliche e morfologiche            
in corso  da parte della Autorita' di Bacino rimandando la fase di              
adozione ed approvazione del Piano stralcio solo nel momento in cui             
gli studi saranno terminati, al fine di valutare la situazione su               
dati certi ed aggiornati;                                                       
14.4)  si propongono le seguenti modifiche alle perimetrazioni delle            
aree sulla base di quanto indicato nella Tavola allegata: a) si                 
individuano come le aree soggette all'art. 3 le zone a ridosso del              
Savio, escluso l'abitato di Cannuzzo; b) per quanto riguarda le                 
restanti aree classificate dal Piano come "aree ad elevata                      
probabilita' di esondazione" di cui all'art. 3, si propone il loro              
inserimento come "aree a moderata probabilita' di esondazione" di cui           
all'art. 4;                                                                     
14.5)  si suggerisce di eliminare nella zonizzazione delle aree                 
soggette a vincolo idrogeologico l'area della "pinetina" di                     
Pinarella.                                                                      
Proposte di modifica normativa                                                  
Si richiedono le modifiche del testo dei seguenti articoli, cosi'               
come riportato.                                                                 
Si rimanda ai punti 7.14a, 7.15a, 7.15b, 7.16a, 7.16b, 7.16c, 7.16d,            
7.16e, 7.16f, 7.16g, 7.17a, 7.17b, 7.18a, 7.19a, 7.20a, 7.20b, 7.20c,           
7.21a, 7.21b, 7.22 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di              
Ravenna.                                                                        
Oss. n. 15, 21 - Comune di Cesenatico                                           
Parte generale                                                                  
Si rimanda ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,                
7.10, 7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune             
di Ravenna.                                                                     
Proposte puntuali riferite alla problematica del Comune di Cesenatico           
15.1)  Nella redazione delle zonizzazioni di Piano si chiede che sia            
tenuto conto di quanto elaborato in materia per il PRG 98 approvato,            
variante generale del Piano regolatore di Cesenatico. In particolare,           
nell'individuazione delle aree a rischio idrogeologico o con                    
probabilita' d'esondazione, si suggerisce che vengano presi in                  
considerazione gli elementi forniti dalle carte geomorfologica e                
idrologica in scala 1:5.000 del Piano;                                          
15.2)  nelle zonizzazioni e nelle relative norme si propone che sia             
fatta distinzione tra le aree gia' in passato inondate e quelle                 
individuate come potenzialmente tali dal Piano stralcio, evitando di            
gravare ampie aree con vincoli ed oneri eccessivi e lasciando in                
proposito discrezionalita' di zonizzazione o di gestione al Comune,             
che puo', in pratica, imporre anche vincoli maggiori di quelli                  
previsti dal Piano generale; all'art. 4 e', pertanto, opportuno siano           
assoggettate solo le aree effettivamente inondate, individuate dalla            
carta idrologica del PRG 98 comunale;                                           
15.3)  per una approfondita valutazione delle problematiche                     
idrogeologiche del territorio comunale di Cesenatico si suggerisce di           
richiedere il contributo del Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone;            
15.4)  Si chiede: a) di uniformare, per quanto possibile, le                    
definizioni raccolte nell'art. 2 a quelle urbanistiche di legge,                
utilizzate dal PRG, al fine di evitare fraintendimenti; b) di fare              
riferimento alle situazioni del territorio urbanizzato secondo le               
zonizzazioni usualmente individuate dai PRG; c) di riformulare alcune           
definizioni di rilevante importanza per quanto concerne la normativa,           
come, ad esempio, quelle relative agli argini o ai corpi arginali;              
15.5)  si fa presente la necessita' di semplificare, per quanto                 
possibile, normative e cartografia del Piano stralcio al fine di                
renderne piu' chiara e semplice l'applicazione;                                 
15.6)  si chiede di completare le indagini idrauliche e morfologiche            
in corso di approfondimento da parte della Autorita' di Bacino                  
rimandando la fase di adozione ed approvazione del Piano stralcio               
solo nel momento in cui gli studi saranno terminati, al fine di                 
valutare la situazione su dati certi ed aggiornati;                             
15.7)  dalla specifica normativa del Piano stralcio si richiede siano           
fatti salvi i piani attuativi di iniziativa pubblica gia' adottati e            
di iniziativa privata gia' approvati;                                           
15.8)  nella redazione dei vincoli e' necessario sia tenuto conto dei           
miglioramenti nel controllo dei deflussi e nel contenimento delle               
possibilita' di esondazione e di allagamento gia' conseguiti o                  
conseguibili dai lavori di adeguamento della rete di deflusso in                
corso o di imminente attuazione da parte della Regione;                         
15.9)  si suggerisce di introdurre nelle norme del Piano un articolo            
che offra la possibilita' di modificarne le zonizzazioni, anche                 
durante la sua fase attuativa, qualora intervengano nuove situazioni            
o nuovi elementi tali da giustificare motivatamente i conseguenti               
cambiamenti di zonizzazione e quindi di normativa;                              
15.10)  con riferimento all'art. 7, concernente gli attraversamenti,            
si fa presente che: a) la portata di progetto prevista e' diversa da            
quella monosecolare usualmente suggerita nelle nostre zone dalle                
Autorita' competenti;  b) il tempo di tre mesi, concesso agli                   
interessati per la verifica idraulica dell'attraversamento, e'                  
particolarmente ristretto;                                                      
15.11)  per quanto concerne il controllo degli apporti d'acqua (art.            
8) sarebbe opportuna una precisazione dell'effettiva Autorita'                  
competente citata. Si fa presente, inoltre, che l'applicazione della            
norma richiede un sistema di gestione del territorio e di controllo             
attualmente inesistente e di difficile organizzazione comunale.                 
15.12)  l'importante problema della invarianza idraulica dovrebbe               
essere normato sulla base di una ampia preliminare fase di                      
sperimentazione e di definizione delle specifiche situazioni di                 
fatto, riferite a livelli prestazionali e non solo areali, nonche'              
tenendo conto di quanto eventualmente viene gia' applicato nel                  
territorio di pianura dai Consorzi di Bonifica, dai Comuni, ecc.;               
15.13) a) in merito alle verifiche della tenuta dei corpi idraulici             
(sezione utile e idoneita' degli argini se del caso) e alle distanze            
di rispetto imposte alle nuove previsioni urbanistiche (art. 10), si            
chiede, nel caso della pianificazione adottata e non definitivamente            
approvata, di potersi attenere a quanto e' gia' stato previsto in               
base alle norme vigenti;  b) essendo il problema della tenuta dei               
corpi arginali giustamente ritenuto proprio del Piano di bacino, dato           
che concerne l'intera problematica di ciascun corso d'acqua, non e'             
chiaro, pertanto, quale validita' ed impostazione possano avere                 
nell'ambito comunale verifiche di singoli casi particolari; c)                  
vengono addossati ai Comuni impegni onerosi, che non sono attrezzati            
ad assumere e rispetto ai quali maggiore competenze specifiche ha, ad           
esempio, il Consorzio di bonifica. In definitiva il risultato di                
questa norma potrebbe essere semplicemente quello di bloccare ogni              
ulteriore previsione nelle aree di rispetto precisate dall'art. 10.             
15.4) per quanto concerne il controllo delle prestazioni complessive            
del sistema, l'attuazione di quanto previsto dall'art. 11 richiede,             
anche da parte dei Consorzi di bonifica, una tale raccolta ed                   
elaborazione di dati, riferiti inoltre a tempi di ritorno diversi da            
quelli attualmente usati, ed un impegno organizzativo difficilmente             
assolvibile nei ristretti tempi previsti;                                       
15.15)  si richiede sia per l'art. 11 che per qualsiasi altro                   
articolo di precisare le specifiche Autorita' competenti relative ad            
ogni singola procedura prevista;                                                
15.16)  nell'art. 17 si osserva che le competenze sull'attivita' di             
controllo sono genericamente attribuite a troppi enti ed uffici                 
sostanzialmente autonomi e la cui attivita' e' spesso portata a                 
sovrapporsi. Per evitare difficolta' e divergenze di giudizio e                 
d'interpretazione, sarebbe opportuno che il Piano stralcio                      
specificasse in proposito, anche sulla base delle leggi e normative             
vigenti, l'ambito specifico di competenza di ciascuno di questi enti            
e uffici. Si sottolinea che tali compiti, specie per quanto concerne            
i Comuni, difficilmente possono essere attuati nell'ambito degli                
ordinari stanziamenti di bilancio.                                              
Oss. n. 16, 23 - Comune di Russi                                                
16.1)  Si chiede l'attivazione di incontri tra l'Autorita' di bacino            
e il Consorzio di bonifica per raccogliere completamente i dati                 
tecnici degli interventi effettuati dal 1996 ad oggi e che la                   
documentazione aggiornata sulla base dei nuovi dati acquisiti sia               
trasmessa al Comune di Russi;                                                   
16.2)  si chiede che sia valutata, in forma esauriente, la                      
problematica della zona abitata di S. Pancrazio in quanto, secondo              
quanto prescritto dal vigente PRG e desunto dalle relazioni                     
geologiche effettuate in sede di variante generale e di varianti                
specifiche, la zona sarebbe individuata a "rischio di esondazione"              
del fiume Montone;                                                              
16.3)  con riferimento all'art. 6 della normativa, si osserva la                
proposta di vincolo al diniego di concessioni edilizie per la                   
realizzazione di locali cantinati o seminterrati, senza alcuna                  
ipotesi o proposta di deroga in considerazione della quota di                   
campagna attuale rispetto alla quota di scorrimento dei corsi d'acqua           
principali;                                                                     
16.4)  con riferimento all'art. 6 della normativa, si osserva che               
eseguire "recinzioni non superabili dalle acque" porterebbe a                   
realizzare recinzioni con manufatti di tipo "pieno", con altezza                
fuori terra di misura varia, che nel caso di incroci, svincoli, ecc.,           
sarebbero ostativi della "visuale libera" e, quindi, creare                     
limitazioni alle visuali con punti di viabilita' "non sicuri" o                 
comunque problemi relativi alla circolazione del tratto interessato;            
16.5)  tenendo conto che a tutt'oggi non e' ancora stato definito il            
perimetro delle potenziali "aree a rischio di allagamento" del                  
territorio comunale di Russi, ci si riserva di essere in possesso               
della proposta definitiva e di formulare integrazioni alla presente,            
alla luce dei nuovi atti e documenti;                                           
16.6)  si rileva la necessita' di fare una propria analisi della                
proposta di perimetro formulata dall'Autorita' di Bacino dopo averla            
riportata sulle cartografie di PRG, in quanto per le aree di sviluppo           
previste sono in corso gli atti urbanistici autorizzativi relativi              
agli interventi; si rileva che vincoli e prescrizioni non derogabili,           
da inserire nelle norme di PRG, potrebbero sensibilmente variare le             
possibilita' di attuazione degli interventi; si rileva che inserire             
vincoli o prescrizioni "in corso d'opera" andrebbe comunque ad                  
incidere sensibilmente sulle pianificazioni territoriali in vigore              
nonche' sulle pianificazioni di intervento che gli attuatori delle              
aree hanno effettuato alla luce di quanto prevede l'attuale PRG; e'             
opportuno valutare che la modifica di normative vigenti puo' incidere           
anche sull'attuazione di nuove aree che il PRG prevede.                         
Oss. n. 18, 28 - Comune di Cesena                                               
Parte prima                                                                     
Si rimanda ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9,                
7.10, 7.11, 7.12, 7.13 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune             
di Ravenna.                                                                     
Parte seconda                                                                   
18.1)  In merito alla riperimetrazione delle aree soggette a vincolo            
idrogeologico: a) in relazione alla cartografia concernente il                  
vincolo idrogeologico, si suggerisce di eliminare nella zonizzazione            
le piccole aree esenti dal vincolo che figurano all'interno di piu'             
vaste superfici vincolate; b) si suggerisce, per quanto concerne                
specificatamente l'area cesenate, di estendere il vincolo all'intera            
zona collinare a monte dei terrazzamenti alluvionali come nella                 
proposta di zonizzazione allegata;                                              
18.2)  in merito alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed               
elevato R3: a) di precisare nell'art. 12 delle norme, la distinzione            
esistente tra UIE a diverso grado di rischio Œmolto elevato (R4),               
elevato (R3), medio (R2) e moderato (R1)©, individuate nella carta              
della Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico in scala                
1:25.000, e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed elevato R3           
zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la Perimetrazione           
aree a rischio di frana; b) di precisare nell'art. 12 delle norme che           
i vincoli, concernenti due o piu' zone a diverso grado di                       
pericolosita' individuate, riguardano strettamente le aree indicate             
nelle carte di Perimetrazione aree a rischio di frana in scala                  
1:5.000; c) di chiarire se le parti delle UIE, considerate                      
globalmente a rischio molto elevato R4 ed elevato R3 nella carta                
della Perimetrazione aree a rischio di frana in scala 1:5.000, sono             
da considerare esenti da ulteriori specifiche norme, oppure se per              
esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le aree a rischio medio            
(R2) o moderato (R1); d) si suggerisce di introdurre nell'art. 12               
delle norme, per quanto concerne l'area di pertinenza della frana di            
Borello, le prescrizioni relative alla zona 3 previste dal PRG 2000             
adottato dal Comune di Cesena;                                                  
18.3)  in merito all'assetto della rete idrografica: a) si suggerisce           
di coinvolgere il Consorzio di bonifica Savio e Rubicone, data la               
sperimentata competenza nel settore, per approfondire la definizione            
delle problematiche idrogeologiche della pianura cesenate; b) si                
propone, data la graduazione del fenomeno normato, di riunire                   
nell'art. 4 delle norme anche i contenuti dell'art. 5 e 6 delle                 
stesse; c) si propone che nelle zonizzazioni riferite all'assetto               
della rete idrografica cesenate sia tenuto presente quanto in                   
proposito elaborato all'atto della redazione del PRG 2000 adottato              
dal Comune di Cesena nell'ottobre 2000. Si suggerisce in particolare,           
per quanto concerne l'art. 4 delle norme, di tenere presente quanto             
definito in merito alle aree rallentate e depresse nella Carta delle            
problematiche idrogeologiche, predisposta in sede di redazione del              
PRG 2000; d) si propone, relativamente all'art. 3 delle norme, di               
inserire solo le aree che ricadono all'interno dell'ambito di tutela            
fluviale individuato nel PRG 2000 adottato dal Comune di Cesena; e)             
si propone di assoggettare all'art. 4 tutte le aree esondabili,                 
individuate dalla Carta delle problematiche idrogeologiche,                     
predisposta in sede di redazione del PRG 2000, situate al di fuori              
dell'ambito di tutela fluviale, di cui e' stato proposto                        
l'inserimento nell'art. 3; f) si chiede di tenere conto, nella                  
redazione dei vincoli, dei lavori di adeguamento della rete di                  
deflusso (in particolare nella zona del Pisciatello) in corso o in              
programma a cura del Servizio provinciale Difesa del suolo; g) si               
chiede di escludere dalle zonizzazioni relative all'art. 3 i settori            
degli abitati ormai realizzati e di dettare opportune norme per                 
migliorare la loro situazione di fatto.                                         
Proposte di modifica normativa                                                  
Si rimanda ai punti 7.14a, 7.15a, 7.15b, 7.16a, 7.16b, 7.16c, 7.16d,            
7.16e, 7.16f, 7.16g, 7.17a, 7.17b, 7.18a, 7.19a, 7.20a, 7.20b, 7.20c,           
7.21a, 7.21b, 7.22 dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di              
Ravenna.                                                                        
Oss. n. 19 - Autorita' dei Bacini regionali romagnoli                           
Proposte di modifica normativa                                                  
Si propone:                                                                     
19.1)  Nell'antiporta del documento, di sostituire la dicitura                  
"Elenco elaborati" con "Elenco degli elaborati costituenti parte                
integrante del Piano stralcio";                                                 
19.2)  nell'Indice, di sostituire il titolo dell'art. 12 "Zone a                
rischio di frana molto elevato R4 ed elevato R3" con "Zone a rischio            
di frana";                                                                      
19.3)  all'art. 2, di aggiungere le seguenti definizioni: R1 Rischio            
di frana moderato; R2 Rischio di frana medio; R3 Rischio di frana               
elevato; R4 Rischio di frana molto elevato;                                     
19.4)  all'art. 3, di aggiungere, dopo il IV comma, i seguenti                  
ulteriori commi:  a) comma 5: sono fatti salvi gli interventi sulle             
aree e la realizzazione di opere e di manufatti edilizi i cui                   
provvedimenti autorizzativi sono stati resi esecutivi alla data di              
approvazione del Piano, previa adozione delle possibili misure di               
riduzione della loro vulnerabilita'.  b) comma 6: nel caso che le               
caratteristiche morfologiche ed idrauliche dei corsi d'acqua e delle            
aree di cui al presente articolo subiscano modifiche tali da                    
configurare diversamente il rischio idraulico in specifiche e                   
definite zone, l'Autorita' di bacino puo' adottare modifiche alla               
perimetrazione delle aree medesime sulla base di studi idraulici,               
eseguiti da enti o da privati interessati, secondo i criteri e le               
metodologie applicate per la redazione del presente Piano, in cui               
venga dimostrato che le aree in oggetto non sono esposte ai rischi              
idraulici previsti, o che questi interessino un'area diversamente               
configurata.  c) comma 7: Nelle aree ad elevata probabilita' di                 
esondazione interessate dal Programma degli interventi previsti nelle           
linee di azione di cui al punto 7 della Relazione Tecnica-Rischio               
idraulico, i vincoli e le prescrizioni di cui al presente articolo si           
applicano fino alla realizzazione degli interventi medesimi. Il                 
Comitato Istituzionale prende atto dell'avvenuta verifica funzionale            
di detti interventi e determina la nuova perimetrazione conseguente.            
d) comma 8: dette nuove perimetrazioni, unitamente a quelle derivanti           
dalla revisione della zonizzazione in funzione della acquisizione di            
rilievi topografici aggiornati, costituiranno variante al presente              
Piano in sede di redazione del Piano di bacino, da elaborarsi entro             
il 30 giugno 2003.                                                              
19.5)  all'art. 7, di aggiungere, dopo il VII comma, il seguente                
comma: "Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano            
per le linee aeree delle reti tecnologiche";                                    
19.6)  all'art. 9, di sostituire il comma 5 con il seguente: "La                
norma del presente articolo si applica ai nuovi interventi di                   
trasformazione urbanistica che comportino un ampliamento netto delle            
superfici coperte da pavimentazioni stradali o da volumi edilizi";              
19.7)  all'art. 9, di sostituire al VI comma le parole "all'Allegato            
7" con "all'Allegato 6";                                                        
19.8)  all'art. 10, di sostituire al I comma le parole "tutti i                 
vettori idrici" con: "tutti i fiumi";                                           
19.9)  all'art. 10, di cassare il 20 e 30 comma;                                
19.10)  all'art. 10, di aggiungere, al comma IV, dopo le parole                 
"corpi arginati" le parole "di cui al comma 1";                                 
19.11)  all'art. 12, si propone di sostituire il titolo "Zone a                 
rischio da frana molto elevato R4 ed elevato R3" con "Zone a rischio            
da frana";                                                                      
19.12)  all'art. 12, di aggiungere, dopo il IX comma, il seguente               
comma 10: "Nell'ambito del presente Piano, l'analisi di                         
approfondimento e la verifica di eventuali rischi assoluti                      
all'interno delle Unita' territoriali classificate R1 e R2 viene                
demandata ai Comuni ed agli altri Enti proprietari o gestori degli              
elementi esposti a rischio, i quali dovranno definire le conseguenti            
misure di salvaguardia e segnalare all'Autorita' di bacino le opere             
necessarie per la mitigazione del rischio";                                     
19.13)  all'art. 13, di cassare il I comma;                                     
19.14)  all'art. 13, di aggiungere, al comma II, dopo le parole                 
"perimetro delle aree soggette a Vincolo idrogeologico" le parole "di           
cui al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267";                                          
19.15)  all'art. 14, di aggiungere, dopo il III comma, il seguente              
comma IV: "L'Autorita' di bacino, unitamente alle Province ed alle              
Comunita' Montane territorialmente interessate predispone, entro sei            
mesi dall'approvazione del presente Piano, un atto di indirizzo                 
contenente norme per il corretto uso del suolo agricolo. Detto atto,            
a seguito della consultazione con tutti i soggetti interessati,                 
costituira' parte integrante del Piano di Bacino, da elaborarsi entro           
il 30 giugno 2003".                                                             
Proposte di modifica cartografica                                               
Si propone:                                                                     
19.16)  una correzione di errori materiali commessi in fase di                  
digitalizzazione, facendo aderire i perimetri delle aree ad elevata,            
moderata e bassa probabilita' di esondazione in ogni caso al piede              
esterno dell'argine o alla riva del corso d'acqua, e in alcuni casi             
ai limiti fisici ben riconoscibili quali strade o curve di livello              
rappresentative sulla base della cartografia allegata (tav. 1, 2.a,             
2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 3, 4.a, 4.b, 4.c, 5, 6);                                    
19.17)  di aggiungere l'area della Villa Romana di Russi fra le aree            
di potenziale allagamento di cui all'art. 6 delle Norme a correzione            
di un errore materiale;                                                         
Proposte di modifica alle Tavole di piano                                       
19.18)  Si segnala la necessita' di modificare come segue alcune                
delle tavole di Piano: a) Perimetrazione delle aree a rischio di                
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di            
Brisighella: correzione della data di riferimento della DGR n. 172 da           
12/2/1997 a 18/2/1997; b) Perimetrazione delle aree a rischio di                
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di            
Civitella di Romagna: inserire dicitura "Dichiarato da consolidare e            
da trasferire con RD n 374 del 23/2/1922"; c) Perimetrazione delle              
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.                 
Cusercoli in comune di Civitella di Romagna: correzione, nella nota             
con asterisco, del numero della DGR da n. 365 a n. 3483; d)                     
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                 
1:10.000 Tavola loc. Capoluogo in comune di Mercato Saraceno:                   
stralciare la scritta "(art. 12 zone a rischio da frana molto elevato           
R4 ed elevato R3)"; e) Perimetrazione delle aree a rischio di frana             
in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Linaro in comune di Mercato             
Saraceno: correzione, nella dicitura che richiama la perimetrazione,            
dell'anno '88 in '83; f) Perimetrazione delle aree a rischio di frana           
in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Predappio Alta in comune di             
Predappio: inserire la dicitura "Perimetrazione DCR n. 1732 del                 
14/9/1978"; g) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala            
1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Capoluogo comune Sogliano al Rubicone:           
inserire la seguente frase "Perimetrazione e normativa DGR n. 1840              
del 12/9/1999 (Piano straordinario delle aree a rischio idrogeologico           
molto elevato)"; h) Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico           
- scala 1:25.000 Tavola 255NE-255SE loc. Montiano: si propone la                
variazione da bianco a giallo, rischio R2 delle UIE a ovest                     
dell'abitato; i) Riperimetrazione del vincolo idrogeologico - scala             
1:50.000: si propone di riperimetrare a vincolo tutta la collina e              
montagna, escludendo unicamente le vallate dei principali corsi                 
d'acqua.                                                                        
Oss. n. 20 - Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,           
Flamigni Maria, Pondini Tiziano                                                 
Si richiede di sostituire la perimetrazione relativa alla loc.                  
Cusercoli-Serfille e alla loc. Cusercoli-Sambrocco contenuta                    
nell'elaborato "Perimetrazione aree a rischio di frana - loc.                   
Cusercoli-Sambrocco in comune di Civitella di Romagna" con quella               
elaborata a seguito di indagini geologiche specifiche.                          
Oss. n. 22 - Comune di Bagno di Romagna                                         
Si richiede:                                                                    
22.1)  di chiarire se i Piani comunali (PSC, POC, ecc.), per la                 
valutazione della compatibilita' ambientale delle proposte di                   
progetto e/o per l'eventuale rielaborazione delle carte del dissesto            
comunali, debbano fare riferimento alla valutazione degli elementi di           
dissesto effettuata dal PTCP o a quella effettuata dal Piano di                 
bacino;                                                                         
22.2)  di prevedere nell'ambito del corpo normativo definitivo una              
metodologia dinamica di modifica, integrazione e aggiornamento delle            
analisi e delle previsioni di vincolo riportate nel Piano di bacino,            
consentendo alle Amministrazioni interessate di interagire con tale             
Piano in tempi anche distinti dai periodici aggiornamenti al quale              
verra' sottoposto, codificando una metodologia di indagine, di                  
catalogazione e di elaborazione dei dati di base che consenta una               
interpretazione delle norme e una elaborazione delle proposte                   
omogenea e immediata;                                                           
22.3)  di modificare l'art. 9 circostanziando in maniera diversa la             
casistica di validita' della norma per i comuni montani e comunque              
per limitare previsioni attuative, in un territorio che per                     
caratteristiche morfologiche e di tipologia di insediamento, in prima           
analisi, non pare costituire l'anello debole di tale preoccupazione             
se non per l'innalzamento del livello di cura e manutenzione delle              
aste fluviali e del territorio nel suo complesso;                               
22.4)  di togliere dall'art. 9 l'univoca soluzione proposta per la              
realizzazione degli obiettivi fissati, rimandando a specifiche                  
normazioni tecniche di indirizzo, alle quali le singole                         
Amministrazioni unitamente ai soggetti attuatori possano riferirsi              
per la proposta di soluzioni tecniche valutate volta per volta le               
piu' opportune;                                                                 
22.5)  con riferimento alle aree di seguito indicate, si chiede: a)             
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                 
1:10.000 Tavola loc. Acquapartita - Fossatone: di riperimetrare                 
l'area in dissesto, estendendola rispetto al Piano stralcio, secondo            
le modalita' indicate nella carta del dissesto del PSC, per gli                 
elementi f-121 e f-122, mentre il perimetro della zona 2 dovrebbe               
tenere conto dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle                     
osservazioni sviluppate in sito, modificandosi con la geometria                 
proposta nel relativo allegato di sintesi; b) Perimetrazione delle              
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.                 
Acquapartita - Valgianna: di riperimetrare l'area in dissesto,                  
estendendola rispetto al Piano stralcio, secondo le modalita'                   
indicate nella carta del dissesto del PSC, per l'elemento f-119,                
mentre il perimetro della zona 2 dovrebbe tener conto dell'assetto              
geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni sviluppate in sito,              
modificandosi con la geometria proposta nel relativo allegato di                
sintesi; c) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala               
1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Acquapartita - 1: di sviluppare                  
un'idonea campagna geognostica che definisca la reale geometria e               
caratterizzazione dei suoli e quindi di adottare la zonizzazione del            
piano stralcio come provvisoria; d) Perimetrazione delle aree a                 
rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Acquapartita           
- 2: di riperimetrare l'area in dissesto e la zona 2 tenendo conto              
dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni                     
sviluppate in sito, modificandosi con la geometria proposta nel                 
relativo allegato di sintesi; e) Perimetrazione delle aree a rischio            
di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. San Piero in Bagno -           
Montanino: di sviluppare un'idonea campagna geognostica che definisca           
la reale geometria e caratterizzazione dei suoli e quindi di adottare           
la zonizzazione del Piano stralcio come provvisoria; f)                         
Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                 
1:10.000 Tavola loc. San Piero in Bagno - Monte Sorbo: di                       
riperimetrare l'area in dissesto e la zona 2 tenendo conto                      
dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle osservazioni                     
sviluppate in sito, modificandosi con la geometria proposta nel                 
relativo allegato di sintesi; g) Perimetrazione delle aree a rischio            
di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc. Sapaticcia: il                 
declassamento della zona 1, non risultando in essere le situazioni di           
rischio che ne hanno determinato la classificazione e che pertanto              
tutta la perimetrazione debba essere ricondotta, con le opportune               
revisioni grafiche, ad un'unica classe in zona 2; h) Perimetrazione             
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.           
Selvapiana - Az. Agr. Guidi: di riperimetrare l'area in dissesto e la           
zona 2 tenendo conto dell'assetto geomorfologico dei luoghi e delle             
osservazioni sviluppate in sito, modificandosi con la geometria                 
proposta nel relativo allegato di sintesi; i) Perimetrazione delle              
aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 Tavola loc.                 
Selvapiana: si concorda con la perimetrazione, che risulta ricalcare,           
pur con scarso dettaglio grafico, quella proposta dal Servizio                  
provinciale Difesa del suolo nell'ambito della Perimetrazione e                 
zonizzazione ai sensi della Legge 445/08;                                       
22.6)  si chiede l'inserimento tra le aree a rischio di frana in                
scala 1:5.000 e 1:10.000 delle seguenti ulteriori situazioni di                 
pericolosita' e rischio, per cui si allegano gli studi geologici e              
geognostici disponibili e le valutazioni contenute nella carta del              
PSC: a) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000           
e 1:10.000, nuova Tavola loc. Il Trino: tale area ricade nell'ambito            
della UIE n. 1107 e interessa il versante sotteso dal nucleo abitato            
del Trino che e' stato coinvolto dall'evento di instabilita'. Sulla             
base dei dati a disposizione si formula la proposta di perimetrazione           
allegata; b) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala              
1:5.000 e 1:10.000, nuova Tavola loc. Villaggio Gamberini: tale area            
ricade nell'ambito della UIE n. 1005 e interessa il versante sotteso            
dal nucleo abitato Villaggio Gamberini che e' stato coinvolto                   
nell'estremo nord-orientale dall'evento di instabilita'. Sulla base             
dei dati a disposizione si formula la proposta di perimetrazione                
allegata; c) Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala              
1:5.000 e 1:10.000, nuova Tavola loc. Fiume - Ca' di Francesco: tale            
area ricade nell'ambito della UIE n. 132 e interessa il versante                
sotteso dalla localita' Il Fiume al limite morfologico del Fiume                
Savio, il cui alveo sottende il piu' ampio versante in esame e fa               
parte della piu' ampia area di instabilita' gia' denominata "di                 
Selvapiana". Pur non ravvisando condizioni di rischio legate                    
direttamente a nuclei abitati o ad infrastrutture di importanza                 
comunale, si ravvedono elevate condizioni di rischio laddove l'evento           
evolva al piede causando uno sbarramento dei regolari deflussi del              
Fiume Savio. Sulla base dei dati a disposizione si formula la                   
proposta di perimetrazione allegata.                                            
Oss. n. 24 - Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese                         
In merito alla nuova perimetrazione delle aree soggette a vincolo               
idrogeologico contenuta nel Piano stralcio per l'Assetto                        
idrogeologico, si chiede:                                                       
24.1)  di rendere la perimetrazione piu' omogenea ricomprendendo le             
aree di dimensioni modeste/piccole, attualmente escluse, in quanto              
cio' renderebbe difficile l'esatta applicazione della normativa di              
riferimento;                                                                    
24.2)  l'esclusione, dalla perimetrazione, dei terrazzi fluviali di             
fondovalle.                                                                     
Oss. n. 25 - Comune di Civitella di Romagna                                     
In merito alla "Perimetrazione delle aree a rischio di frana"                   
contenuta nel Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico, si chiede             
di modificare le seguenti perimetrazioni sulla base dei risultati               
delle indagini geologiche allegate:                                             
25.1)  Area Cimitero in loc. Cusercoli;                                         
25.2)  Area strada vicinale Varolo in loc. Cusercoli-Fosso di Varolo.           
Oss. n. 26 - Comune di Santa Sofia                                              
In merito alla "Perimetrazione delle aree a rischio di frana"                   
contenuta nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, si chiede             
di modificare la perimetrazione in loc. Capoluogo-Colombaia sulla               
base dei risultati delle indagini geologiche allegate.                          
Oss. n. 30 - Lauro Giovanni                                                     
Si chiede di escludere l'abitazione di proprieta' dell'osservante               
dalla zona 1 relativa alla perimetrazione a monte di Bagno di                   
Romagna.                                                                        
Oss. n. 32 - Comune di Predappio                                                
32.1)  Con riferimento alle aree soggette a vincolo idrogeologico: a)           
si chiede di eliminare nella relativa zonizzazione cartografica le              
piccole aree esenti che figurano all'interno di piu' vaste superfici            
vincolate, riguardanti in ogni caso aree collinari o montane con                
forti acclivita', con vario grado di propensione al dissesto e con              
diffusi pericoli di erosione superficiale assai vulnerabili nel caso            
di interventi incauti. Sarebbe inoltre impossibile gestire con                  
efficacia il vincolo senza avere confini, tra le aree incluse e                 
quelle esenti, facilmente riconoscibili; b) si propone, per quanto              
concerne specificatamente l'area comunale, di estendere il vincolo a            
tutta l'area collinare a monte dei terrazzamenti alluvionali in                 
quanto, anche nei settori attualmente esclusi, sono presenti                    
superfici a rischio legate alla situazione geomorfologica ed ai                 
processi morfogenetici in atto;                                                 
32.2)  con riferimento alle zone a rischio di frana molto elevato R4            
ed elevato R3: a) di precisare nell'art. 12 delle Norme, la                     
distinzione esistente tra UIE a diverso grado di rischio, individuate           
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico            
in scala 1:25.000", e le aree a rischio di frana molto elevato R4 ed            
elevato R3 zonizzate nelle tavole in scala 1:5.000 concernenti la               
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana"; b) di precisare                 
nell'art. 12 delle Norme che i vincoli riguardano strettamente le               
aree indicate nelle carte di "Perimetrazione delle aree a rischio di            
frana in scala 1:5.000"; c) di chiarire se le parti delle UIE,                  
considerate globalmente a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3)            
nella carta della "Perimetrazione delle aree a rischio di frana in              
scala 1:25.000", sono da considerare esenti da ulteriori specifiche             
norme, oppure se per esse vale quanto prescritto dall'art. 13 per le            
aree a rischio medio (R2) o moderato (R1); d) nell'art. 12 delle                
norme, per quanto concerne l'area a rischio di Predappio Alta, e'               
necessario definire le prescrizioni relative alla zona 3, precisando            
in proposito che il PRG adottato prevede un piccolo completamento               
edilizio. Si allega elaborato cartografico indicante la modifica                
richiesta;                                                                      
32.3)  di introdurre nelle norme un articolo che dia la possibilita'            
di modificare le zonizzazioni di Piano, anche durante l'attuazione              
del Piano stesso, qualora intervengano nuove situazioni (lavori                 
effettuati, acquisizione di ulteriori elementi, ecc.) che                       
motivatamente giustifichino i corrispondenti cambiamenti                        
d'attribuzione e quindi di normativa.                                           
Oss. n. 34 - ENEL - Direzione Emilia-Romagna                                    
34.1)  Si evidenzia che gli elettrodotti a media e bassa tensione per           
il superamento di rilevanti ostacoli naturali dovrebbero avere                  
campate lunghe che determinerebbero sollecitazioni meccaniche                   
superiori a quelle sopportabili dai sostegni in uso; in tal caso e              
senza riuscire a rimanere fuori dalle fasce in questione andranno               
utilizzati sostegni di dimensione maggiore che comporterebbero                  
controindicazioni paesaggistico-ambientali;                                     
34.2)  e' da rilevare che il contenuto degli artt. 3, 4, 6, 7 e 10              
sembra costituire di fatto un'implicita modifica della Legge statale            
(RD 523/1904) che stabilisce che "i sostegni di linee elettriche e              
relative fondazioni non devono avere alcun punto fuori terra ad una             
distanza minore di 5 metri dal piede, sia interno che esterno, di               
argini di III Categoria". Si ritiene pertanto che, poiche' la                   
normativa tecnica nazionale sugli impianti elettrici costituisce                
norma di sicurezza, questa debba prevalere sui disposti dei citati              
articoli e che di conseguenza la Normativa di piano andrebbe                    
modificata in tal senso;                                                        
34.3)  si rileva che l'art. 3, comma 3, l'art. 4, comma 4, l'art. 6,            
commi 1 e 6, l'art. 10, comma 5, dispongono che gli impianti                    
elettrici (nel Piano denominati "reti tecnologiche, impiantistiche e            
di trasporto dell'energia") possono essere posti nelle diverse                  
situazioni idrauliche e territoriali solo se sul loro progetto sia              
conseguita "l'approvazione dell'Autorita' idraulica competente". Si             
sottolinea che suddetta normativa, con valenza generalizzata e                  
cogente, costituisce un fattore di rilevante incidenza sull'attivita'           
amministrativa-autorizzativa. Si propone che gli impianti elettrici,            
oggetto peraltro di costanti e specifiche verifiche                             
tecnico-amministrative preventive all'avvio delle istruttorie                   
autorizzative generali o per gli attraversamenti/parallelismi,                  
vengano esclusi dagli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 6, 7 e             
10 fatte salve situazioni idrauliche particolari/puntuali cui dovra'            
comunque essere tenuto conto;                                                   
34.4)  nell'ambito delle semplificazioni amministrative occorre                 
prevedere che in determinate situazioni idrauliche particolari gli              
interventi impiantistici ENEL dovranno solo essere preventivamente              
segnalati con una comunicazione analoga a quella prevista dall'art.             
2, comma 5 della L.R. 10/93 per gli impianti di modesta entita';                
34.5)  si propone di valutare una integrazione della Normativa di               
piano di modo che, tenendo conto di oggettive e sostanzialmente                 
puntuali situazioni idrauliche, sia possibile almeno un'applicazione            
differenziata e correlata all'effettiva ed altrettanto puntuale                 
incidenza delle nuove reti tecnologiche (quelle elettriche nel caso             
in specie) e della loro tipologia. Ove cio' non fosse ritenuto                  
possibile, si propone di consentire almeno una diversificazione dei             
vincoli e degli adempimenti correlati alle tipologie costruttive                
delle reti elettriche interferenti, in particolare le linee interrate           
(sub alveo) di qualsiasi tensione e quelle aeree con sostegni                   
monostelo ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale e delle aree             
ad elevata probabilita' di esondazione;                                         
34.6)  si segnala che gli interventi impiantistici ENEL trovano gia',           
con le opportune graduazioni in relazione alle loro dimensioni, la              
necessaria disciplina nella Direttiva regionale concernente le                  
procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione             
del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148,           
149 e 151 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, relativamente a:  a)                 
articolo 12, comma 5, lettere c) e d); b)  articolo 13, commi 1 e 2;            
c)  articolo 17.                                                                
Oss. n. 35 - Provincia di Forli'-Cesena                                         
35.1)  Si ritiene che l'impianto complessivo delle Norme debba e                
possa essere migliorato, rendendolo piu' pertinente ed efficace,                
mediante meccanismi normativi maggiormente valutativi e adattativi.             
Si ritiene che il Piano debba prefigurare gli effetti sugli strumenti           
della pianificazione territoriale e urbanistica e sulle condizioni di           
attuabilita' degli interventi previsti dallo stesso;                            
35.2)  appare di dubbia legittimita' e sicuramente poco efficace ed             
efficiente rinviare ad una rigida e defatigante successione di                  
varianti urbanistiche l'adeguamento delle prescrizioni conseguenti la           
realizzazione di interventi che, nella maggior parte dei casi, non              
dipendono dai Comuni, ma da altri soggetti istituzionali pubblici ed            
anche da privati. Si ritiene che in un certo "silenzio" della                   
legislazione settoriale al riguardo, il Piano debba "appoggiarsi" a             
quella relativa all'ordinamento regionale e locale ed a quella                  
urbanistico-territoriale;                                                       
35.3)  si ritiene, in rapporto ai punti precedenti, che il disposto             
dell'art. 16 debba essere riscritto ai fini di un piu' compiuto e               
organico rispetto della legislazione settoriale e per un piu'                   
efficace raccordo con la legislazione urbanistico- territoriale                 
vigente;                                                                        
35.4)  in merito all'art. 4, si ritiene necessario chiarire quali               
accorgimenti tecnico-costruttivi previsti nelle aree a moderata                 
probabilita' di inondazione siano da ritenersi prescrittivi per tutte           
le costruzioni e quali, per le particolari difficolta' realizzative o           
il forte impatto ambientale- paesaggistico, siano invece da                     
considerarsi meri indirizzi costruttivi applicabili solo in casi                
particolari;                                                                    
35.5)  in merito al comma 3 dell'art. 7, si ritiene che occorra                 
indicare quali misure o precauzioni saranno da adottare e chi e' il             
soggetto che le dovra' applicare, in merito a tutti i manufatti che             
risulteranno inadeguati rispetto al parametro previsto di una portata           
con tempo di ritorno di 200 anni;                                               
35.6)  con riferimento all'art. 9, si ritiene che: a) il principio              
dell'invarianza idraulica alle trasformazioni urbanistiche debba                
essere esplicitamente applicato alle trasformazioni che comportino              
non tanto trasformazioni urbanistiche, ma mere impermeabilizzazioni             
dei terreni, e vada rapportato espressamente a queste; b) sarebbe               
opportuno stabilire delle soglie, sotto le quali, per la modestia               
dell'intervento, risulta trascurabile l'aggravio indotto dallo stesso           
al bilancio idraulico; c) si suggerisce di valutare l'esclusione                
dalla norma di tutti i territori comunali che, per il basso grado di            
impermeabilizzazione del territorio, non possono comunque avere                 
influenze negative rilevanti sull'intero sistema; d) si evidenzia che           
sarebbe opportuno valutare e disciplinare la problematica della                 
gestione del deflusso idrico nella duplice ottica della difesa del              
territorio e della conservazione di un bene da utilizzare                       
successivamente per usi antropici, o magari anche per il riequilibrio           
delle falde;                                                                    
35.7)  con riferimento all'art. 10, si ritiene che in nessun caso               
possano essere addossati ai Comuni i compiti di verifica della tenuta           
dei tratti arginati, poiche' gli stessi rientrano chiaramente tra le            
funzioni proprie dell'organo competente per la gestione e la                    
sicurezza del corso d'acqua;                                                    
35.8)  con riferimento all'art. 13: a) si ritiene che il vincolo                
idrogeologico costituisca uno strumento di prevenzione del dissesto             
territoriale, e pertanto un'azione di tutela dovrebbe riguardare non            
solo le UIE a rischio, ma anche quelle attualmente stabili che                  
potrebbero essere messe in pericolo di dissesto da azioni non                   
compatibili. Si evidenzia inoltre che una perimetrazione delle zone,            
eccessivamente frazionata e legata piu' a tematismi cartografici che            
a confini certi e visibili sul territorio, rende gravoso ed                     
inefficace il compito di gestione e di controllo; b) si ritiene che             
la prescrizione relativa all'applicazione di quanto previsto dal DM             
19 aprile 1999 "codice di buona pratica agricola" vada cassata,                 
giacche' detto codice prende in considerazione esclusivamente la                
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati                   
provenienti da fonti agricole; tale tema, che sara' verosimilmente e            
propriamente affrontato in un successivo stralcio del Piano di                  
Bacino, non presenta alcun legame con quello della stabilita' dei               
versanti, e quindi non trova giustificazione una sua applicazione               
circoscritta ai soli ambiti soggetti a Vincolo idrogeologico;                   
35.9)  in merito agli obiettivi generali del Piano, si suggerisce di            
esplicitare maggiormente il significato dell'individuazione delle               
zone a rischio di esondazione ed a rischio di frana, in rapporto alle           
attuali previsioni espresse da strumenti di pianificazione di rango             
infraregionale o comunale, con particolare riferimento agli ambiti di           
tutela dei corsi d'acqua ed al dissesto per tutti i casi in cui il              
Piano di Bacino non contiene previsioni specifiche.                             
Oss. n. 36 - Comune di Mercato Saraceno                                         
Relativamente alla perimetrazione di area a rischio di frana in loc.            
Montesasso e Montesasso Valle, si chiede che venga riconosciuta la              
compatibilita' tra il PRG comunale ed il Piano stralcio per il                  
rischio idrogeologico, attestando la delimitazione di zona 2 a                  
ridosso della strada provinciale.                                               
Oss. n. 37 - Comune di Mercato Saraceno                                         
Relativamente alla perimetrazione di area a rischio di frana in loc.            
Linaro, dichiarato da consolidare con DCR n. 2248 del 7 dicembre                
1983, si segnala che tale abitato e' stato oggetto di intervento                
pubblico concessionato in data 14 settembre 1997 con atto n. 2243.              
Oss. nn. 39, 40 - Gianfranco Assirelli                                          
Si richiede di sostituire la perimetrazione relativa alla loc.                  
Capoluogo-I Mandorli in comune di Rocca San Casciano contenuta                  
nell'elaborato "Perimetrazione aree a rischio di frana" con quella              
elaborata a seguito di indagini geologiche specifiche.                          
ALLEGATO B                                                                      
PARERE SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE                                             
Oss. n. 1, 2 - Comune di Gatteo                                                 
1.1) Nella delimitazione delle aree a bassa probabilita' di                     
esondazione l'Autorita' di bacino ha tenuto conto degli effetti degli           
interventi strutturali gia' realizzati. Inoltre dette opere non                 
influenzano la portata di calcolo associata al tempo di ritorno di              
500 anni, riferito alla zona in oggetto. La richiesta non e' infine             
supportata da alcuna documentazione tecnica.  Osservazione non                  
accolta                                                                         
1.2) Si ritiene condivisibile la richiesta in linea di principio,               
soprattutto alla luce del fatto che, come esplicitato a pag. 14 della           
Relazione tecnica - Rischio idraulico, la delimitazione delle aree di           
potenziale allagamento e' stata effettuata sulla sola base degli                
eventi dell'alluvione del 1996. Si chiede pertanto all'Autorita' di             
bacino di riverificare tali situazioni e di aggiornare eventualmente            
la cartografia.  Osservazione parzialmente accolta                              
Oss. n. 3 - Comunita' Montana Mugello                                           
3.1) L'osservazione non e' di pertinenza della Regione                          
Emilia-Romagna; si fa tuttavia presente che il Progetto di piano e'             
stato inviato dall'Autorita' di bacino anche alla Regione Toscana               
che, per il territorio di competenza, lo ha adottato con                        
deliberazione di Giunta regionale n. 1125 del 15 ottobre 2001.                  
Osservazione non pertinente                                                     
3.2) L'osservazione riguarda esclusivamente l'ambito territoriale               
della Regione Toscana. Osservazione non pertinente                              
Oss. n. 4 - Comune di Verghereto                                                
4.1) La documentazione tecnica allegata all'osservazione risulta                
esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in              
localita' Mazzi. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di                  
modificare in tal senso la perimetrazione in oggetto. Osservazione              
accolta                                                                         
4.2) La documentazione tecnica allegata all'osservazione non risulta            
completamente esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area            
in frana in localita' Riofreddo, cosi' come richiesto. Si ritiene               
pero' che l'Autorita' di bacino debba tener conto dei dati                      
presentati, integrandoli con quelli conoscitivi gia' disponibili, al            
fine di un'eventuale revisione della perimetrazione in oggetto.                 
Osservazione parzialmente accolta                                               
4.3) La documentazione tecnica allegata all'osservazione non risulta            
esaustiva per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in              
localita' Trappola. Osservazione non accolta                                    
4.4) Come specificato alla lettera d) del parere regionale, si                  
ritiene che le previsioni edificatorie contenute negli strumenti                
urbanistici e relativi alla zona 2 delle aree a rischio di frana R3 e           
R4 possano essere fatte salve per gli strumenti vigenti alla data di            
adozione del Piano, a condizione che siano adottati gli opportuni               
accorgimenti progettuali e costruttivi previsti dalla normativa.                
Osservazione accolta                                                            
Oss. n. 5 - Immobiliare il Sole Srl                                             
La localita' capoluogo di Roncofreddo e' stata perimetrata come area            
a rischio idrogeologico molto elevato all'interno dei Piani                     
straordinari di cui alla Legge 267/98 e successivamente recepita dal            
Progetto di piano in esame, ai sensi dell'art. 1 della medesima                 
legge. La zonizzazione effettuata individua la zona di frana attiva             
(zona 1) e la zona di possibile evoluzione del dissesto (zona 2).               
L'area oggetto di osservazione si trova in zona 2 ed e' soggetta ad             
una normativa di tutela in quanto zona di possibile influenza di                
fenomeno franoso.                                                               
La localita' in oggetto e' inoltre inserita tra le situazioni a                 
rischio idrogeologico piu' alto con il conseguente stanziamento di              
fondi destinati alla mitigazione del rischio. Pertanto la situazione            
di rischio perimetrata, riferita sia alla zona direttamente in frana            
sia a quella di possibile influenza, potra' essere rivista solo                 
successivamente alla verifica dell'efficacia delle opere previste per           
il consolidamento del movimento franoso. Si ritiene quindi non                  
accoglibile la rimozione parziale del vincolo relativamente a singoli           
lotti fino a quando non sia stata definitivamente risolta la                    
problematica generale del dissesto che determina la situazione di               
rischio.                                                                        
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 6, 10 - Comune di Sarsina                                               
6.1) La localita' capoluogo-Pescaglia e' stata perimetrata come area            
a rischio idrogeologico molto elevato di cui alla Legge 267/98 e                
successivamente recepita dal Progetto di piano in esame, ai sensi               
dell'art. 1 della medesima legge. La zonizzazione individua la zona             
di frana attiva (zona 1) e la zona di possibile evoluzione del                  
dissesto (zona 2). La localita' in oggetto e' inoltre inserita tra le           
situazioni a rischio idrogeologico piu' alto con il conseguente                 
stanziamento di fondi destinati alla mitigazione del rischio.                   
L'osservazione prevede di modificare la zona 1 e la zona 2,                     
introducendo inoltre una nuova zona 3 alla quale e' associato un                
vincolo meno cogente. Tale proposta di modifica si basa pero' sul               
presupposto del completamento dei lavori di consolidamento previsti e           
attualmente solo in parte realizzati. Pertanto, alla luce di quanto             
detto, si ritiene che la perimetrazione vigente individui la                    
situazione di rischio attualmente esistente. Osservazione non accolta           
6.2) Sulla localita' Rio Crocetta del comune di Sarsina e' vigente              
una perimetrazione effettuata ai sensi della Legge 267/98. Sulla base           
di quanto espresso anche al precedente punto 6.1), un'eventuale                 
modifica deve basarsi sul presupposto del completamento dei lavori di           
consolidamento previsti, che in questo caso risultano solo in parte             
realizzati. A tal proposito, per quanto riguarda la parte della zona            
scolastica, anche alla luce dell'ultimazione dei lavori di                      
consolidamento relativamente a tale zona, si chiede all'Autorita' di            
bacino di modificare la perimetrazione cosi' come proposto. In merito           
alla zona a monte, si ritiene che, alla luce di quanto detto, la                
perimetrazione vigente individui la situazione di rischio attualmente           
esistente. Osservazione parzialmente accolta                                    
6.3) Date le caratteristiche del fenomeno franoso in oggetto, si                
ritiene che, per annullare o eventualmente ridefinire la                        
perimetrazione della localita' Quarto, sia necessario essere in                 
possesso di un quadro conoscitivo piu' dettagliato ed aggiornato. Non           
si ritengono sufficienti i dati presentati, anche in relazione                  
all'estensione del fenomeno franoso della frana di Quarto nel suo               
complesso, di cui solo una piccola porzione e' stata perimetrata.               
Osservazione non accolta                                                        
6.4) La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano.            
In ogni caso, si precisa che l'Autorita' di bacino ha previsto lo               
svolgimento di specifiche indagini sia a Sorbano Capanno che a                  
Sorbano Vecchia, (si veda a riguardo l'"Elenco degli interventi"                
contenuto nella Relazione tecnica - Rischio di frana), anche se al              
momento queste non sono coperte da finanziamenti. Allo svolgimento di           
tali indagini ed ai loro risultati rimane legata la possibilita' di             
revisione delle perimetrazioni delle aree a rischio di frana e quindi           
dell'eventuale utilizzo di tali aree a fini abitativi. Osservazione             
non accolta                                                                     
6.5) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni            
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare           
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai            
comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si                 
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti                   
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di                 
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di            
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia            
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto al parere             
di cui al punto 19.6). Osservazione non accolta                                 
6.6) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e' trattata            
nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si rimanda             
ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica oggetto              
della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta                    
6.7) In relazione alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed              
elevato R3: a) si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di              
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola             
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine             
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono            
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana           
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.           
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.            
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente               
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".                       
Osservazione accolta  b) Alla luce di quanto specificato alla                   
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.                       
Osservazione accolta c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle            
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di                
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene                    
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di               
rendere piu' chiara in tal senso la norma.  Osservazione accolta d)             
Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito alle               
lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita l'Autorita' di           
bacino a prevedere in normativa procedure di approvazione di                    
eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano, in relazione al             
rischio di tipo idraulico o idrogeologico. Osservazione accolta                 
Oss. n. 7, 17, 31 - Comune di Ravenna                                           
Parte generale                                                                  
7.1) La puntualizzazione non costituisce osservazione specifica al              
Progetto di piano. In ogni caso si da' conto che la Legge 183/89                
prevede in generale una partecipazione degli enti a tutti i livelli             
ed in tutte le fasi delle scelte di pianificazione, pur dovendo                 
tenere conto delle limitazioni che emergono dalle sempre maggiori               
conoscenze dei rischi territoriali. Inoltre, la Legge 365/00, con               
l'istituzione delle conferenze programmatiche, ha ulteriormente                 
esteso tale possibilita'.                                                       
7.2) La richiesta non costituisce osservazione specifica al Progetto            
di piano. In ogni caso la Regione persegue la massima omogeneita'               
delle norme, compatibilmente con le diverse situazioni territoriali,            
amministrative e di rischio esistenti nei territori di competenza               
delle diverse Autorita' di bacino. La partecipazione della Regione ai           
Comitati tecnici ed ai Comitati istituzionali delle Autorita' di                
bacino ha garantito una visione il piu' possibile uniforme dei                  
diversi piani anche se, proprio nell'ottica di una armonizzazione tra           
situazioni spesso molto differenziate anche dal punto di vista                  
giuridico-amministrativo, non e' possibile raggiungere la completa              
uniformita', per specifiche e riconosciute situazioni di differenza.            
Sara' affidato ad una seconda generazione di piani il compito di                
armonizzare ulteriormente i diversi apparati normativi, anche alla              
luce delle esperienze in corso.                                                 
7.3) In relazione alla pianificazione locale, e in particolare                  
all'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli                    
strumenti urbanistici, si ritiene che le stesse possano essere fatte            
salve per gli strumenti vigenti alla data di adozione, e non di                 
approvazione, del Piano, a condizione che siano adottati gli                    
opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi previsti dalla. Si             
veda nel merito la lettera d) del parere regionale. Osservazione                
parzialmente accolta                                                            
7.4) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto si riferisce a             
percorsi autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad opportune                   
verifiche e controlli. Si veda nel merito la lettera g3) del parere             
regionale. Osservazione accolta                                                 
7.5) Si ritiene che la cartografia di Piano e la normativa, cosi'               
come modificate sulla base del parere regionale e delle osservazioni,           
rispondano ai requisiti richiesti. Osservazione non accolta                     
7.6) La richiesta si ritiene accoglibile anche in un'ottica di                  
armonizzazione delle definizioni tra le diverse Autorita' di bacino.            
Si chiede all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli di adeguare              
per quanto possibile tali definizioni a quelle in uso in materia                
urbanistico-ambientale, o a meglio specificare nuovi tipi di                    
definizioni. Osservazione accolta                                               
7.7) Si ritiene che la cartografia allegata al Progetto di piano sia            
corrispondente ai requisiti richiesti. Osservazione non accolta                 
7.8) Si ritiene condivisibile la richiesta e si rimanda nel merito              
all'Oss. 19.4 lettere c) e d) e a quanto contenuto alla lett. g7) del           
parere regionale.  Osservazione accolta                                         
7.9) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni            
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare           
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai            
Comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si                 
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti                   
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di                 
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di            
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia            
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto alle                  
lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione non accolta               
7.10) Si rimanda al parere di cui al precedente punto 7.9.                      
Osservazione non accolta                                                        
7.11) Si rimanda nello specifico alla lett. g8) del parere regionale.           
Osservazione altrimenti risolta                                                 
7.12) Per aste fluviali soggette alla verifica sono da intendersi               
tutti i corsi d'acqua arginati oggetto del Progetto di piano                    
stralcio. In ogni caso, alla luce di quanto espresso alla lett. g8)             
del parere regionale, si ritiene altrimenti risolta la richiesta.               
Osservazione altrimenti risolta                                                 
7.13) Si rimanda al parere di cui al punto 7.8. Osservazione accolta            
Parte normativa                                                                 
7.14) Con riferimento all'art. 1: a) Gli interventi strutturali                 
ritenuti necessari sono elencati all'interno delle relazioni tecniche           
del Progetto di piano. Per quanto riguarda, invece, la loro                     
previsione temporale, questa e' connessa alla programmazione                    
triennale che l'Autorita' di bacino elabora ai sensi della Legge                
183/89.  Osservazione non accolta  b) Si ritiene condivisibile la               
richiesta. Si rimanda nel merito alle lettere g7) e g14) del parere             
regionale dove si invita l'Autorita' di bacino a prevedere in                   
normativa procedure di approvazione di eventuali modifiche delle                
perimetrazioni del Piano, in relazione al rischio di tipo idraulico o           
idrogeologico. Si rimanda nello specifico anche al parere di cui al             
punto 19.4).  Osservazione accolta                                              
7.15) Con riferimento all'art. 2: a) Si ritiene accoglibile la                  
richiesta, nell'ottica di una maggiore leggibilita' del Progetto di             
piano.  Osservazione accolta  b) Si ritiene accoglibile la richiesta,           
anche sulla base di quanto rilevato al precedente punto 7.6). Va                
inoltre precisato che e' opportuno aggiornare la Normativa di piano             
anche sulla base delle novita' nella definizione del centro abitato             
introdotte dalla L.R. 20/00, che nella sua progressiva entrata in               
vigore modifica e sostituisce i citati articoli della L.R. 47/78.               
Osservazione parzialmente accolta  c) La norma appare gia'                      
sufficientemente esaustiva.  Osservazione non accolta                           
7.16) Con riferimento all'art. 3: a) Si ritiene chiara ed esaustiva             
la definizione di autorita' idraulica competente contenuta nell'art.            
2 della normativa, che rimanda alla legislazione vigente, anche                 
perche' l'attribuzione di competenze puo' cambiare. Osservazione non            
accolta  b) Si ritiene che la richiesta sia gia' risolta in                     
considerazione del fatto che gli interventi di ristrutturazione sono            
comunque previsti al successivo quarto comma, con le cautele e le               
condizioni dettate dal grado di pericolosita' associato alle aree ad            
alta probabilita' di esondazione. Osservazione non accolta  c) Si               
condivide la richiesta e si invita l'Autorita' di bacino ad integrare           
il comma come indicato nel testo dall'osservazione. Osservazione                
accolta  d) La richiesta non appare chiara e motivata anche alla luce           
del contenuto del comma 4 che risulta gia' sufficientemente                     
esaustivo. Osservazione non accolta  e) Si ritiene condivisibile la             
richiesta in quanto correzione di errore materiale.  Osservazione               
accolta f) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche se non                  
rientrante specificatamente tra gli oggetti del Piano. Si invita a              
questo proposito l'Autorita' di bacino ad emanare una specifica                 
direttiva o linee-guida che contengano le indicazioni di riferimento            
di tipo tecnico.  Osservazione parzialmente accolta g) Si ritiene               
accoglibile in linea di principio la richiesta e si rimanda nel                 
merito alle lettere d) e g3) del parere regionale. Osservazione                 
parzialmente accolta                                                            
7.17) Con riferimento all'art. 4: a) Si ritiene accoglibile in linea            
di principio la richiesta, anche se non rientrante specificatamente             
tra gli oggetti del Piano. Si invita a questo proposito l'Autorita'             
di bacino ad emanare una direttiva specifica o linee-guida che                  
contengano le indicazioni di riferimento di tipo tecnico.                       
Osservazione parzialmente accolta  b) Si ritiene che la richiesta sia           
accoglibile per quanto riguarda il divieto di realizzazione di                  
scantinati e seminterrati, perche' ripete un concetto gia' espresso             
al comma 4. Si chiede inoltre all'Autorita' di bacino di meglio                 
specificare anche il primo capoverso, rendendolo meno generico.                 
Osservazione parzialmente accolta                                               
7.18) L'osservazione mette in luce la necessita' di un chiarimento              
della Norma che faccia riferimento alla redazione di nuovi strumenti            
urbanistici o di variante a quelli vigenti. Osservazione parzialmente           
accolta                                                                         
7.19) Si ritiene che la definizione della tipologia di intervento sia           
di pertinenza della fase progettuale e che il Piano di bacino si                
limiti correttamente alla sola definizione degli obiettivi.                     
Osservazione non accolta                                                        
7.20) Con riferimento all'art. 9: a) Si ritiene non accoglibile la              
richiesta, in quanto i parametri riportati nella norma rappresentano            
il requisito minimo a cui attenersi. Osservazione non accolta  b) Si            
ritiene non accoglibile la richiesta, in quanto la norma risulta gia'           
sufficientemente esaustiva chiarendo che tale modello sara' valutato            
in accordo con l'autorita' idraulica competente. Osservazione non               
accolta  c) Si rimanda nel merito a quanto espresso alla lett. g9)              
del parere regionale dove si chiede all'Autorita' di bacino un                  
maggiore chiarimento dei contenuti della norma. Osservazione                    
parzialmente accolta                                                            
7.21) Con riferimento all'art. 10: a) L'osservazione non migliora la            
chiarezza interpretativa della norma. In ogni caso, si rimanda alla             
lett. g8) del parere regionale ed alla risposta all'Oss. 19.9), che             
risolve altrimenti l'osservazione. Osservazione altrimenti risolta b)           
Per aste fluviali soggette alla verifica sono da intendersi tutti i             
corsi d'acqua arginati oggetto del Progetto di piano stralcio. In               
ogni caso, si rimanda alla lett. g8) del parere regionale ed alla               
risposta all'Oss. 19.9), che risolve altrimenti l'osservazione.                 
Osservazione altrimenti risolta                                                 
7.22) Si ritiene accoglibile la richiesta e si chiede all'Autorita'             
di bacino di integrare in tal senso le norme di Piano. Osservazione             
accolta                                                                         
Oss. n. 8 - Rete ferroviaria italiana - Direzione Compartimentale               
Infrastruttura Bologna                                                          
La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano. In              
ogni caso, in relazione alle problematiche evidenziate, si condivide            
la necessita' che gli enti proprietari di infrastrutture di rilevante           
importanza che interferiscono con la rete idrografica siano coinvolti           
al fine di una corretta progettazione degli eventuali interventi di             
adeguamento.                                                                    
Oss. n. 9, 29, 38 - Comune di Bagnacavallo - Associazione                       
intercomunale della Bassa Romagna                                               
L'osservazione non risulta supportata da un'adeguata documentazione             
tecnica che consenta la modifica delle delimitazioni delle aree di              
cui agli artt. 4, 5 e 6 e che deve far riferimento alle metodologie             
di analisi idraulica utilizzate dall'Autorita' di bacino.                       
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 11 - Giancarlo Riccardi                                                 
La richiesta di revisione della cartografia del dissesto in localita'           
Podere Capanna Nuove-Cusercoli prende in esame le condizioni di un              
intorno limitato all'area in esame e non risulta essere supportata da           
verifiche di stabilita' del versante. Si ritiene pertanto che la                
documentazione tecnica allegata non sia esaustiva in quanto non                 
permette di valutare con sicurezza l'effettivo grado di stabilita'              
del fenomeno franoso nel suo complesso. Al contrario, l'area di cui             
si richiede lo stralcio risulta ubicata in prossimita' del piede di             
un fenomeno franoso di vaste dimensioni e risulta pertanto                      
motivatamente inserita nella zona di possibile evoluzione del                   
dissesto.                                                                       
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 12 - Comune di Forli'                                                   
12.1) Si rimanda nel merito alla lett. e) del parere regionale sul              
vincolo idrogeologico che risolve altrimenti l'osservazione.                    
Osservazione altrimenti risolta                                                 
12.2) I dissesti in questione sono gia' stati considerati                       
dall'Autorita' di bacino nella fase di analisi del rischio                      
idrogeologico, effettuata a partire dalla individuazione delle Unita'           
idromorfologiche elementari.  Osservazione non accolta                          
12.3) I calanchi e le aree calanchive sono gia' stati considerati               
dall'Autorita' di bacino nella fase di analisi del rischio                      
idrogeologico, effettuata a partire dall'individuazione delle Unita'            
idromorfologiche elementari, e su di essi e' stato posto il vincolo             
ritenuto adeguato allo stato di rischio esistente. Per quanto                   
riguarda il rapporto tra Piano di bacino e PTCP, spetta a                       
quest'ultimo il ruolo di attuare il Piano di bacino, anche attraverso           
ulteriori specificazioni. Osservazione non accolta                              
12.4) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche in relazione                 
all'obbligo da parte dei Comuni di adeguare il proprio strumento                
urbanistico alle disposizioni del Piano. Si ritiene in ogni caso che            
le carte tecniche regionali in scala 1:10.000 attualmente disponibili           
siano sufficientemente adeguate alle finalita' del Progetto di piano            
stralcio per cui si invita l'Autorita' di bacino all'utilizzo di                
detta cartografia nel previsto Piano di bacino.  Osservazione                   
parzialmente accolta                                                            
12.5) Si ritiene condivisibile la richiesta soprattutto alla luce del           
fatto che, come esplicitato a pag. 14 della Relazione tecnica -                 
Rischio idraulico, la delimitazione delle aree di potenziale                    
allagamento e' stata effettuata sulla sola base degli eventi                    
dell'alluvione del 1996. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino             
di riverificare tali situazioni e di aggiornare eventualmente la                
cartografia. Si chiede inoltre all'Autorita' di bacino di integrare             
l'art. 2 del Titolo I della normativa con l'aggiunta della                      
definizione di "aree di potenziale allagamento". Osservazione accolta           
12.6) Si sottolinea che i perimetri delle aree soggette ad                      
allagamento ed esondazione possono intersecare o dividere lotti gia'            
edificati o recintati in quanto si basano su valutazioni di tipo                
idraulico e non su considerazioni di tipo urbanistico. Tali perimetri           
in ogni caso non possono essere modificati solo sulla base delle                
previsioni urbanistiche vigenti o in corso di approvazione, a                   
prescindere da indagini di tipo idraulico. Osservazione non accolta             
12.7) Si ritiene condivisibile la richiesta alla luce di quanto                 
espresso al precedente punto 12.5) ed anche in relazione ai nuovi               
dati in corso di acquisizione da parte dell'Autorita' di bacino. Si             
chiede quindi all'Autorita' di bacino di riverificare le situazioni             
in oggetto ed eventualmente stralciarle sulla base dei risultati di             
tali verifiche. Osservazione parzialmente accolta                               
12.8) La richiesta risulta condivisibile alla luce della vetusta' e             
incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume                        
Ronco-Bidente utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino. Si           
chiede pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare ed                       
eventualmente modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di               
piano considerando le richieste del Comune, ricorrendo                          
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano           
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione                
accolta                                                                         
12.9) La richiesta risulta condivisibile alla luce della vetusta' e             
incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume Ronco                  
utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino. Si chiede                  
pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare ed eventualmente                
modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di piano                       
considerando le richieste del Comune, ricorrendo all'integrazione dei           
dati impiegati all'epoca della stesura del Piano con quelli resisi              
disponibili nel tempo intercorso. Osservazione accolta                          
12.10) La richiesta e' stata ritirata sulla base dell'Oss. n. 41. Si            
precisa in ogni caso che anche quest'area rientrera' negli                      
approfondimenti idraulici previsti dall'Autorita' di bacino per la              
predisposizione del Piano di bacino.                                            
12.11) La tipologia di restituzione degli elaborati cartografici e'             
quella adottata in ambito regionale per la gestione dei sistemi                 
informativi geografici. Per quanto riguarda, invece, la scala da                
adottare si rimanda al parere di cui al precedente punto 12.4).                 
Osservazione parzialmente accolta                                               
12.12) Sebbene i criteri adottati dal Piano regolatore di Forli'                
siano coerenti con quelli dell'Autorita' di bacino, si possono                  
riscontrare difformita' legate alla scelta delle scabrezze e alla               
considerazione di interventi in alveo successivi ai rilievi                     
disponibili. In ogni caso, alla luce della vetusta' e incompletezza             
dei dati utilizzati in sede di redazione del Piano, si chiede                   
all'Autorita' di bacino di riesaminare ed eventualmente modificare le           
delimitazioni del Progetto di piano considerando le richieste del               
Comune, ricorrendo all'integrazione dei dati impiegati all'epoca                
della stesura del Piano con quelli resisi disponibili nel tempo                 
intercorso. Osservazione parzialmente accolta                                   
Oss. n. 13, 33 - Comune di Gatteo                                               
La richiesta si ritiene accoglibile al fine di una migliore                     
leggibilita' del Piano.                                                         
Osservazione accolta                                                            
Oss. n. 14, 27 - Comune di Cervia                                               
Parte generale                                                                  
Si rimanda ai punti 7.1), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7), 7.8), 7.9),             
7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione n. 7 presentata dal                
Comune di Ravenna.                                                              
Proposte di modifica cartografica                                               
14.1) Si ritiene che l'osservazione non sia accoglibile in quanto,              
laddove non sono presenti limiti fisici definiti, la zonizzazione e'            
stata effettuata tenendo conto di un volume esondato per ciascun                
tempo di ritorno di progetto e del tirante idrico equivalente                   
generato. I confini delle zonizzazioni separano aree potenzialmente             
interessate dall'esondazione con un tirante idrico di almeno 20 cm.             
da quelle non interessabili, ed e' pertanto possibile e ragionevole             
che si verifichino situazioni come quelle oggetto dell'osservazione.            
Osservazione non accolta                                                        
14.2) Le zonizzazioni sono fatte a livello territoriale e pertanto              
possono includere nuclei abitati esistenti. In relazione al livello             
di rischio individuato dalla zonizzazione, devono essere applicate              
sul territorio interessato le prescrizioni previste dalla Normativa             
di piano, cui lo strumento urbanistico deve adeguarsi ai sensi                  
dell'art. 17 della Legge 183/89. In ogni caso, per quanto riguarda              
nello specifico i centri edificati ricadenti in aree soggette                   
all'art. 3, si rimanda alla lett. g6) del parere regionale, dove si             
suggerisce di applicare all'interno di detti centri le norme degli              
strumenti urbanistici generali vigenti, previa una valutazione con              
l'autorita' idraulica competente delle condizioni di rischio                    
esistenti. Per quanto riguarda le autorizzazioni urbanistiche in                
essere, si rimanda alla lett. g3) parere regionale che chiede                   
all'Autorita' di bacino di inserire nella normativa la possibilita'             
di fare salvi percorsi autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad               
opportune verifiche e controlli. Osservazione parzialmente accolta              
14.3) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di             
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente rimuovere alcune                
situazioni di rischio, ma in questa fase l'Autorita' di bacino ha               
ritenuto di procedere cautelativamente con la zonizzazione esistente,           
che rappresenta il risultato della conoscenza disponibile a scala di            
bacino al momento della redazione del Piano.  Osservazione non                  
accolta                                                                         
14.4) Con riferimento alle proposte di modifica cartografica: a), b)            
Sebbene l'osservazione non sia supportata da motivazioni tecniche,              
alla luce della vetusta' ed incompletezza dei dati relativi alla                
geometria del fiume Savio utilizzati in sede di redazione del Piano             
di bacino, si richiede all'Autorita' di bacino di riesaminare ed                
eventualmente modificare le zonizzazioni proposte nel Progetto di               
piano considerando le richieste del Comune, ricorrendo                          
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano           
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione                
parzialmente accolta                                                            
14.5) Si rimanda nel merito alla lett. e) del parere regionale sul              
vincolo idrogeologico che risolve altrimenti l'osservazione.                    
Osservazione altrimenti risolta                                                 
Proposte di modifica normativa                                                  
Si rimanda al parere relativo ai punti 7.14a), 7.15a), 7.15b),                  
7.16a), 7.16b), 7.16c), 7.16d), 7.16e), 7.16f), 7.16g), 7.17a),                 
7.17b), 7.18a), 7.19a), 7.20a), 7.20b), 7.20c), 7.21a), 7.21b), 7.22)           
dell'osservazione n. 7 presentata dal Comune di Ravenna.                        
OSS. n. 15, 21 - Comune di Cesenatico                                           
Parte generale                                                                  
Si rimanda al parere relativo ai punti 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5),            
7.6), 7.7), 7.8), 7.9), 7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione            
n. 7 presentata dal Comune di Ravenna.                                          
Proposte puntuali riferite alla problematica del Comune di Cesenatico           
15.1) Le zonizzazioni di Piano sono state effettuate dall'Autorita'             
di bacino sulla base di studi e di modellazioni idrauliche omogenee a           
scala di bacino ed eventuali modifiche di tali zone devono basarsi su           
criteri analoghi. Gli studi di approfondimento attualmente in corso             
da parte dell'Autorita' di bacino potranno di certo affinare tali               
zonizzazioni ed eventualmente modificare alcune situazioni di                   
rischio, anche sulla base di elementi risultanti da studi di                    
dettaglio redatti dal Comune.  Osservazione non accolta                         
15.2) Sulle zonizzazioni effettuate dall'Autorita' di bacino, che               
discendono da specifiche valutazioni idrauliche, sono state previste            
delle norme che si ritengono compatibili con le condizioni di rischio           
esistenti. Inoltre, la richiesta di considerare solo le aree inondate           
nel passato non appare in linea con i principi e le finalita' che               
sono alla base della pianificazione di bacino. Osservazione non                 
accolta                                                                         
15.3) In linea con quanto suggerito, si precisa che i Consorzi di               
Bonifica sono rappresentati nel Comitato tecnico dell'Autorita' di              
bacino e pertanto sono gia' stati coinvolti nella fase di redazione             
del Piano. In ogni caso, anche i Consorzi, in quanto Enti                       
territorialmente interessati dal Piano, possono presentare eventuali            
osservazioni al Progetto di piano.                                              
15.4) a) Il Piano di bacino non e' un piano urbanistico ed ha una               
propria terminologia. Tuttavia si pone il problema della                        
applicabilita' delle norme nel settore urbanistico e quindi si chiede           
all'Autorita' di bacino di verificare la norma in tal senso.                    
Osservazione accolta b) L'osservazione non e' in linea con gli                  
obiettivi e le finalita' del Piano di bacino, che effettua una                  
analisi territoriale a prescindere dalle zonizzazioni dei piani                 
urbanistici. Osservazione non accolta c) Si ritiene accoglibile la              
richiesta nell'ottica di una maggiore leggibilita' del Piano.                   
Osservazione accolta                                                            
15.5) Si ritiene che l'apparato normativo e cartografico possa essere           
migliorato e semplificato. In quest'ottica, si rimanda al parere                
regionale sul Progetto di piano finalizzato a rendere maggiormente              
leggibile e di piu' semplice applicabilita' il Piano stesso.                    
Osservazione parzialmente accolta                                               
15.6) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di             
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente rimuovere alcune                
situazioni di rischio, ma in questa fase l'Autorita' di bacino ha               
ritenuto di procedere cautelativamente con la zonizzazione esistente,           
che rappresenta il risultato della conoscenza disponibile a scala di            
bacino al momento della redazione del Piano. Osservazione non accolta           
15.7) Si ritiene condivisibile in linea di principio la richiesta in            
quanto si riferisce a percorsi autorizzativi gia' avviati e                     
sottoposti ad opportune verifiche e controlli. Si rimanda nel merito            
alla lett. g3) del parere regionale. Osservazione accolta                       
15.8) Si ritiene condivisibile la richiesta e si rimanda nel merito             
alla lett. g7) del parere regionale. Osservazione accolta                       
15.9) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito              
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita                     
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di                     
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,             
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.                      
Osservazione accolta                                                            
15.10) Con riferimento all'art. 7: a) Sulla base delle indicazioni              
contenute nell'"Atto di indirizzo e coordinamento", approvato con               
DPCM 29/9/1998, e sulla base delle scelte metodologiche e di analisi            
del rischio idraulico, l'Autorita' di bacino ha ritenuto opportuno              
prescrivere che la portata di progetto per tutti i nuovi                        
attraversamenti debba essere quella con un tempo di ritorno di 200              
anni, salvo specifiche e motivate eccezioni. Osservazione non accolta           
b) Si ritiene accoglibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di             
bacino di tenere presente la possibilita' di una maggiore                       
flessibilita' temporale. Osservazione accolta                                   
15.11) Si ritiene chiara ed esaustiva la definizione di autorita'               
idraulica competente contenuta nell'art. 2 della normativa, che                 
rimanda alla legislazione vigente, anche perche' l'attribuzione di              
competenze puo' cambiare. Non e' chiaro inoltre il riferimento alla             
creazione di un sistema di gestione del territorio e di controllo da            
parte dei Comuni, non previsto dalla norma. Osservazione non accolta            
15.12) Considerate le problematiche connesse alle                               
impermeabilizzazioni relative agli interventi di trasformazione                 
edilizia, non si ritiene condivisibile la richiesta di subordinare              
l'applicazione delle limitazioni ad ulteriori fasi di                           
sperimentazione. Si ritiene inoltre che tale problematica sia                   
meritevole di ulteriori affinamenti in fase applicativa e si rimanda            
nello specifico alle lettere g9) e g10) del parere regionale.                   
Osservazione non accolta                                                        
15.13) Con riferimento all'art. 10: a) Per quanto attiene alle                  
verifiche sui corpi arginali, si rimanda alla lett. g8) del parere              
regionale e al successivo punto 19.9), che risolvono altrimenti                 
l'osservazione. Per quanto riguarda le distanze di rispetto, si                 
ritiene che il Piano di bacino possa legittimamente, in via                     
cautelativa, aumentare la profondita' della fascia di rispetto                  
fluviale rispetto a quella prevista dalle norme vigenti. Osservazione           
non accolta b), c) Si condivide il contenuto dell'osservazione e si             
rimanda nello specifico alla lett. g8) del parere regionale e al                
successivo punto 19.9, che risolvono altrimenti l'osservazione.                 
Osservazione altrimenti risolta                                                 
15.14) Si ritiene che i tempi previsti dall'art. 11 siano                       
sufficientemente adeguati e che i Consorzi di Bonifica siano in grado           
di svolgere le verifiche previste nei tempi richiesti.  Osservazione            
non accolta                                                                     
15.15) Si ritiene chiara ed esaustiva la definizione di autorita'               
idraulica competente contenuta nell'art. 2 della normativa, che                 
rimanda alla legislazione vigente, anche perche' l'attribuzione di              
competenze puo' cambiare. Osservazione non accolta                              
15.16) L'art. 17 del Piano discende direttamente dalla Legge 365/00 e           
non e' modificabile. In ogni caso, si rimanda alla lett. g2) del                
parere regionale relativo alla richiesta di rivedere l'impostazione             
dell'intero Titolo IV prevedendone una lettura in relazione alla                
realta' territoriale di riferimento. Osservazione non accolta                   
Oss. n. 16, 23 - Comune di Russi                                                
16.1) La richiesta non costituisce osservazione al Progetto di piano.           
16.2) Gli studi di approfondimento attualmente in corso potranno di             
certo affinare la zonizzazione ed eventualmente modificare alcune               
situazioni di rischio. In particolare, si chiede all'Autorita' di               
bacino di verificare le zonizzazioni effettuate, ridefinendo                    
eventualmente le fasce di rischio, alla luce dei nuovi rilievi del              
corso d'acqua e dei lavori svolti dal Servizio provinciale Difesa del           
suolo di Ravenna. Osservazione parzialmente accolta                             
16.3) Si ritiene che la norma sia adeguata al rischio presente nelle            
aree di potenziale allagamento e di conseguenza non si ritiene                  
condivisibile la richiesta di deroghe. Osservazione non accolta                 
16.4) Si ritiene che l'osservazione sia condivisibile, ma in ogni               
caso si rimanda al comma 2 dell'art. 6 in cui e' data facolta' ai               
Comuni di definire ed applicare le misure da prescrivere nell'ambito            
tipologico proposto. Osservazione non accolta                                   
16.5) Le potenziali "aree a rischio di allagamento" sono                        
cartografate, anche per il territorio comunale di Russi, nelle tavole           
alla scala 1:25.000 "Perimetrazioni aree a rischio idrogeologico" in            
cui sono definite e perimetrate le "Aree di potenziale allagamento".            
Osservazione non accolta                                                        
16.6) Lo strumento urbanistico comunale, in base a quanto previsto              
dalla Legge 183/89 e dalle norme di Piano, deve adeguarsi alle                  
prescrizioni del Piano di bacino. In ogni caso, si rimanda al                   
contenuto delle lettere d), g3) e g7) del parere regionale                      
finalizzato a chiarire piu' nel dettaglio i rapporti tra                        
pianificazione di bacino e strumenti urbanistici comunali.                      
Osservazione parzialmente accolta                                               
Oss. n. 18, 28 - Comune di Cesena                                               
Parte prima                                                                     
Si rimanda ai punti 7.1), 7.2), 7.3), 7.4), 7.5), 7.6), 7.7), 7.8),             
7.9), 7.10), 7.11), 7.12), 7.13) dell'osservazione n. 7 presentata              
dal Comune di Ravenna.                                                          
Parte seconda                                                                   
18.1) a), b) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'             
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si            
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica              
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta            
18.2) In merito alle zone a rischio di frana molto elevato R4 ed                
elevato R3: a) Si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di              
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola             
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine             
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono            
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana           
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.           
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.            
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente               
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".                       
Osservazione accolta  b) Alla luce di quanto specificato alla                   
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.                       
Osservazione accolta  c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle           
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di                
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene                    
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di               
rendere piu' chiara in tal senso la norma. Osservazione accolta  d)             
La richiesta non e' nel merito accoglibile in quanto prevede di                 
introdurre, in una norma avente carattere generale, specifiche                  
disposizioni relative ad un singolo dissesto. In ogni caso, si                  
rimanda alle lettere g11) e g12) del parere regionale relative alla             
richiesta di specificare in normativa che sulle perimetrazioni gia'             
approvate ai sensi delle Leggi 267/98 e dell'art. 29 del PTPR,                  
valgono le limitazioni d'uso del suolo e del territorio vigenti.                
Osservazione non accolta                                                        
18.3) In merito all'assetto della rete idrografica: a) In linea con             
quanto suggerito, si precisa che i Consorzi di Bonifica sono                    
rappresentati nel Comitato tecnico dell'Autorita' di bacino e                   
pertanto sono gia' stati coinvolti nella fase di redazione del Piano.           
b) Si ritiene non accoglibile la proposta, in quanto la                         
diversificazione della normativa discende dalla differente                      
valutazione del livello di rischio territoriale, che non presenta una           
graduazione, ma e' stato bensi' distinto in classi. Si ritiene                  
opportuno quindi mantenere la distinzione in diversi articoli delle             
norme al fine di modulare i vincoli sul territorio.  Osservazione non           
accolta c), d), e) Occorre in primo luogo rimarcare la diversa                  
finalita' delle indagini del Piano di bacino rispetto a quelle del              
Piano regolatore, basate su valutazioni per lo piu' morfologiche e              
non su previsioni idrauliche. In ogni caso, alla luce della vetusta'            
e incompletezza dei dati relativi alla geometria del fiume Savio                
utilizzati in sede di redazione del Piano di bacino, si richiede                
all'Autorita' di bacino di riesaminare, ed eventualmente modificare,            
le zonizzazioni proposte nel Progetto di piano, ricorrendo                      
all'integrazione dei dati impiegati all'epoca della stesura del Piano           
con quelli resisi disponibili nel tempo intercorso. Osservazione                
parzialmente accolta f) Si ritiene condivisibile la richiesta e si              
propone all'Autorita' di bacino di aggiungere in normativa un                   
articolo che preveda la possibilita' di aggiornamento del Piano, in             
relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e                 
all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio, anche            
attraverso procedure amministrative semplificate. Si rimanda inoltre            
nel merito alla lett. g7) del parere regionale. Osservazione accolta            
g) Non e' possibile escludere a priori dalle zonizzazioni di cui                
all'art. 3 i centri abitati esistenti in quanto ricadenti in aree ad            
elevata probabilita' di esondazione. Si ritiene tuttavia che il                 
rischio costituito da un centro abitato esistente situato in dette              
aree non aumenti sensibilmente nel caso di edificazioni di lotti                
interclusi o di aree di frangia. Si pone in ogni caso il problema di            
prevedere la realizzazione di opere volte a ridurre il rischio                  
dell'abitato nel suo complesso. Si rimanda nel merito alla lett. g6)            
del parere regionale dove si chiede all'Autorita' di bacino di                  
modificare in tal senso la normativa di piano. Osservazione                     
parzialmente accolta                                                            
Proposte di modifica normativa                                                  
Si rimanda ai punti 7.14a), 7.15a), 7.15b), 7.16a), 7.16b), 7.16c),             
7.16d), 7.16e), 7.16f), 7.16g), 7.17a), 7.17b), 7.18a), 7.19a),                 
7.20a), 7.20b), 7.20c), 7.21a), 7.21b), 7.22) dell'osservazione n. 7            
presentata dal Comune di Ravenna.                                               
Oss. n. 19 - Autorita' dei Bacini regionali romagnoli                           
Proposte di modifica normativa                                                  
19.1) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto chiarisce                 
meglio i contenuti. Osservazione accolta                                        
19.2) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto individua piu'            
correttamente l'oggetto dell'art. 12.  Osservazione accolta                     
19.3) Si ritiene condivisibile la richiesta al fine di una maggiore             
leggibilita' della Normativa di piano. Osservazione accolta                     
19.4) Con riferimento all'art. 3: a) Si ritiene condivisibile nel               
principio la richiesta di inserimento del nuovo comma 5, come                   
formulato dall'Autorita' di bacino, in quanto si riferisce a percorsi           
autorizzativi gia' avviati e sottoposti ad opportune verifiche e                
controlli. Si chiede inoltre alla Autorita' di bacino di dare a tale            
problematica una soluzione a livello generale prendendo come                    
riferimento la data di adozione, e non di approvazione, del Piano. Si           
rimanda nel merito alla lett. g3) del parere regionale. Osservazione            
parzialmente accolta b) Si ritiene condivisibile nel principio la               
richiesta e si rimanda nel merito alla lett. g7) del parere                     
regionale. Osservazione accolta c) Anche alla luce di quanto espresso           
alla lett. g7) del parere regionale, si ritiene condivisibile la                
richiesta di inserimento del nuovo comma 7. Occorre pero' che sia               
meglio specificato che, a seguito dell'avvenuta verifica degli                  
interventi realizzati, si procede alla revisione della perimetrazione           
e dei relativi vincoli, indicando altresi' le procedure attraverso le           
quali l'Autorita' di bacino approva tali revisioni. Si chiede                   
all'Autorita' di bacino di modificare in tal senso la proposta del              
nuovo comma 7. Osservazione parzialmente accolta d) Si ritiene nel              
merito condivisibile la richiesta, anche se, alla luce del parere di            
cui al punto precedente, relativo alle revisioni delle perimetrazioni           
a seguito dell'esecuzione di lavori, appare opportuno che il nuovo              
comma 8 faccia riferimento solo alle nuove perimetrazioni derivanti             
dalle revisioni delle zonizzazioni in funzione dell'acquisizione di             
rilievi topografici aggiornati con procedure analoghe a quelle gia'             
indicate al precedente punto. Si ritiene inoltre che il riferimento             
alla scadenza temporale prevista per l'elaborazione del Piano di                
bacino debba essere eliminato. Potrebbe infatti manifestarsi la                 
necessita' di modifiche delle perimetrazioni prima di questa                    
scadenza. Si chiede all'Autorita' di bacino di modificare in tal                
senso la proposta del nuovo comma 8. Osservazione parzialmente                  
accolta                                                                         
19.5) Si ritiene condivisibile in linea di principio il contenuto del           
nuovo comma 8 dell'art. 7, ma occorre meglio chiarire la tipologia              
delle linee aeree delle reti tecnologiche in quanto queste non devono           
in ogni caso interferire con le dinamiche fluviali e le opere                   
idrauliche. Osservazione parzialmente accolta                                   
19.6) Si ritiene condivisibile la richiesta di modificare il comma 5            
e si propone nel contempo di renderlo piu' chiaro in quanto, cosi'              
come formulato, sembra riferire il principio dell'invarianza                    
idraulica ai soli interventi di notevole rilevanza. Si ritiene                  
tuttavia di dovere tenere conto anche degli effetti cumulati di                 
piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di compensazione che           
realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di intero comparto              
urbano. Inoltre, con riferimento all'intero art. 9, si rileva che la            
norma riferisce l'invarianza idraulica ai soli interventi di                    
trasformazione urbanistica. Nel merito si suggerisce di sostituire il           
termine "trasformazioni urbanistiche" con il termine piu' ampio di              
"impermeabilizzazioni" che possono essere conseguenti sia a                     
trasformazioni di tipo urbanistico che di altro tipo. Si rimanda nel            
dettaglio alle lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione            
parzialmente accolta                                                            
19.7) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di             
errore materiale.  Osservazione accolta                                         
19.8) La richiesta e' condivisibile alla luce di una maggiore                   
leggibilita' e chiarezza della norma. In ogni caso, sulla base del              
parere di cui al successivo punto, si ritiene altrimenti risolta                
l'osservazione.  Osservazione altrimenti risolta                                
19.9) Si ritiene condivisibile la richiesta, anche alla luce di                 
alcune osservazioni di singoli Comuni, che hanno evidenziato                    
l'inapplicabilita' allo stato attuale di tali norme. Di conseguenza,            
anche sulla base degli studi sulla tenuta degli argini attualmente in           
corso da parte dell'Autorita' di bacino, si ritiene opportuno                   
semplificare l'articolato mantenendo i soli commi 4 e 5 che                     
garantiscono in ogni caso la salvaguardia del territorio a tergo                
degli argini. Si rimanda nel merito al contenuto della lett. g8) del            
parere regionale. Osservazione accolta                                          
19.10) Sulla base del parere di cui al precedente punto 19.9), si               
ritiene altrimenti risolta l'osservazione.  Osservazione altrimenti             
risolta                                                                         
19.11) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto individua piu'           
correttamente l'oggetto dell'art. 12.  Osservazione accolta                     
19.12) Si ritiene condivisibile la richiesta di inserire il nuovo               
comma 10 in quanto l'art. 12 risulta carente per quanto riguarda la             
verifica dei rischi territoriali nelle aree classificate a rischio R1           
e R2. Si rimanda nel merito alla lett. g13) del parere regionale.               
Osservazione accolta                                                            
19.13) Alla luce del parere regionale relativo al vincolo                       
idrogeologico, cui si rimanda, l'osservazione risulta altrimenti                
risolta. Si veda nel merito anche il contenuto della lett. g15) del             
parere regionale. Osservazione altrimenti risolta                               
19.14) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'                   
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si            
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica              
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta            
19.15) Si ritiene nel merito condivisibile la richiesta, anche se               
appare non opportuno il riferimento alla scadenza temporale prevista            
per l'elaborazione del Piano di bacino. L'Atto di Indirizzo previsto            
potrebbe infatti trovare realizzazione e applicazione prima di questa           
scadenza, per cui si richiede che sia prevista una procedura                    
amministrativa semplificata per la sua applicazione, attuabile sin da           
ora. Si chiede all'Autorita' di bacino di modificare in tal senso la            
proposta di aggiunta del comma 4. Osservazione accolta                          
Proposte di modifica cartografica                                               
19.16) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di            
errori materiali.  Osservazione accolta                                         
19.17) Si ritiene condivisibile la richiesta in quanto correzione di            
errore materiale.  Osservazione accolta                                         
Proposte di modifica alle tavole di Piano                                       
19.18) a), b), c), d), e), f), g): Si ritengono condivisibili le                
richieste in quanto correzioni di errori materiali.  Osservazione               
accolta h) Si ritiene che la situazione evidenziata sia                         
giustificatamente da ricomprendere nella zona R2, anche sulla base              
delle valutazioni svolte congiuntamente da Autorita' di bacino e                
Servizio provinciale Difesa del suolo di Forli'. Si ritiene pertanto            
accoglibile la richiesta di modifica della tavola. Osservazione                 
accolta i) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'               
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si            
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica              
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta            
Oss. n. 20 - Campacci Fiorenza, Campacci Oriella, Giangrandi Paolino,           
Flamigni Maria, Pondini Tiziano                                                 
La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficienti per la             
revisione della perimetrazione relativa alla localita'                          
Cusercoli-Sambrocco in comune di Civitella di Romagna. Si chiede                
pertanto all'Autorita' di bacino di riesaminare la perimetrazione               
sulla base delle risultanze dello studio geologico allegato,                    
rivedendone in particolare la zonizzazione.                                     
Osservazione parzialmente accolta                                               
Oss. n. 22 - Comune di Bagno di Romagna                                         
22.1) Al PTCP deve essere assegnata la funzione di coordinare il                
complesso di strumenti e norme che riguardano i medesimi territori,             
assicurando il pieno raggiungimento degli obiettivi definiti dai                
diversi Piani. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di inserire           
nell'apparato normativo una norma che chiarisca in tal senso i                  
rapporti tra PAI e PTCP. In fase transitoria, si sconti la                      
possibilita' di coesistenza di due norme diverse sul medesimo                   
territorio poste da PTCP e Piano di bacino, nei confronti dei quali i           
piani comunali devono assumere a riferimento una norma piu'                     
restrittiva. Osservazione parzialmente accolta                                  
22.2) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito              
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita                     
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di                     
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,             
in relazione all'evoluzione del rischio idraulico o idrogeologico.              
Osservazione accolta                                                            
22.3) Considerate le problematiche connesse alle impermeabilizzazioni           
del territorio, non si ritiene condivisibile la richiesta di limitare           
l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, lasciando ai            
Comuni la discrezionalita' della sua applicazione estensiva. Si                 
ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli effetti                   
cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere di                 
compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala di            
intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica sia            
meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto alle                  
lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione non accolta               
22.4) Si ritiene condivisibile la proposta in relazione al fatto che            
la normativa sembra di fatto occuparsi di aree urbanizzate, non                 
tenendo conto di altre possibili situazioni isolate. Si ritiene                 
inoltre che eventuali soluzioni alternative possano essere attuabili            
se dimostrato che assicurano il medesimo risultato.  Osservazione               
accolta                                                                         
22.5) Con riferimento alle richieste di modifica delle perimetrazioni           
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000: a) La                
documentazione tecnica allegata all'osservazione risulta esaustiva              
per la ridefinizione del perimetro dell'area in frana in localita'              
Acquapartita-Fossatone. La proposta appare inoltre conforme ai dati             
desumibili dalla Carta geologica dell'Appennino Emiliano-Romagnolo in           
scala 1:10.000. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di                   
modificare la perimetrazione in oggetto sulla base di quella                    
proposta. Osservazione accolta b) La documentazione tecnica allegata            
all'osservazione risulta esaustiva per la ridefinizione del perimetro           
dell'area in frana in localita' Acquapartita-Valgianna. Osservazione            
accolta c) La perimetrazione non puo' essere considerata provvisoria            
in quanto questo contrasta con la natura del Piano. La necessita' di            
ulteriori indagini risulta gia' soddisfatta da quanto previsto                  
nell'"Elenco degli interventi" contenuto nella Relazione tecnica -              
Rischio di frana. Si ritiene pertanto opportuno mantenere in vigore             
la perimetrazione della localita' Acquapartita - 1 fino a quando il             
sistema di monitoraggio e le indagini previste dall'Autorita' di                
bacino sia stato attivato e siano state effettuate letture per un               
congruo periodo di tempo. Sulla base di tali risultati sara'                    
possibile procedere eventualmente ad una revisione della                        
perimetrazione. Osservazione non accolta d) La documentazione tecnica           
allegata, pur non essendo supportata da risultati di indagini                   
geognostiche specifiche, permette tuttavia di valutare la                       
possibilita' di ridefinizione della zonizzazione in localita'                   
Acquapartita - 2. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di                 
esaminare la proposta ed eventualmente modificare tale                          
perimetrazione.  Osservazione parzialmente accolta e) La                        
perimetrazione non puo' essere considerata provvisoria in quanto                
questo contrasta con la natura del Piano. La necessita' di ulteriori            
indagini risulta gia' soddisfatta da quanto previsto nell'"Elenco               
degli interventi" contenuto nella Relazione tecnica - Rischio di                
frana. Si ritiene pertanto opportuno mantenere in vigore la                     
perimetrazione della localita' San Piero in Bagno-Montanino fino a              
quando il sistema di monitoraggio e le indagini previste                        
dall'Autorita' di bacino sia stato attivato e siano state effettuate            
letture per un congruo periodo di tempo. Sulla base di tali risultati           
sara' possibile procedere eventualmente ad una revisione della                  
perimetrazione. Osservazione non accolta f) La documentazione tecnica           
allegata non risulta sufficientemente esaustiva per la ridefinizione            
del perimetro dell'area in localita' San Piero in Bagno-Monte Sorbo.            
Si ritiene pertanto opportuno mantenere la perimetrazione adottata              
dall'Autorita' di bacino. Osservazione non accolta g) La                        
documentazione tecnica allegata non risulta esaustiva per la                    
ridefinizione del perimetro dell'area in frana in localita'                     
Sapaticcia. Si ritiene che le sole considerazioni di tipo geologico             
non siano sufficienti ad escludere tale zona dalla classificazione di           
rischio (che considera anche parametri di vulnerabilita' ed                     
esposizione). Non essendo stata dimostrata la mancata sussistenza di            
condizioni di rischio dell'area, si ritiene opportuno mantenere la              
classificazione del Piano. Osservazione non accolta h) La                       
documentazione tecnica allegata, pur non essendo supportata da                  
risultati di indagini geognostiche specifiche, permette tuttavia di             
valutare la possibilita' di ridefinizione della zonizzazione in                 
localita' Selvapiana - Azienda agricola Guidi. Si chiede pertanto               
all'Autorita' di bacino di modificare la perimetrazione in oggetto              
sulla base di quella proposta.  Osservazione parzialmente accolta i)            
La specificazione relativa alla perimetrazione in localita'                     
Selvapiana non costituisce osservazione al Progetto di piano. In ogni           
caso, si precisa che tale perimetrazione non e' stata approvata ai              
sensi dell'art. 29 del PTPR, bensi' con deliberazione di Giunta                 
regionale n. 1840 del 12 ottobre 1999 ai sensi della Legge 267/98,              
all'interno del Piano straordinario per le aree a rischio                       
idrogeologico molto elevato.                                                    
22.6) a), b), c) Pur ritenendo condivisibili le analisi                         
tecnico-geologiche relative alle tre situazioni di criticita', si               
ritiene che il loro inserimento all'interno delle Perimetrazioni                
delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e 1:10.000 debba                 
essere valutato alla luce della metodologia utilizzata dall'Autorita'           
di bacino per l'individuazione delle aree a rischio R3 e R4. Si                 
chiede pertanto all'Autorita' di bacino di valutare in tal senso                
l'opportunita' di inserimento delle nuove perimetrazioni proposte.              
Osservazione parzialmente accolta                                               
Oss. n. 24 - Comunita' Montana dell'Appennino Forlivese                         
24.1), 24.2) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'             
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si            
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica              
oggetto delle presenti osservazioni.                                            
Osservazione altrimenti risolta                                                 
Oss. n. 25 - Comune di Civitella di Romagna                                     
25.1) La zonizzazione in oggetto e' stata approvata ai sensi                    
dell'art. 29 del PTPR con deliberazione della Giunta regionale n.               
3483 del 26/9/1995 e assunta come tale all'interno delle tavole                 
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana" (localita'                       
Cusercoli-Civitella di Romagna). La richiesta di modifica di detta              
perimetrazione, gia' approvata con procedure diverse da quelle del              
Piano di bacino, non e' pertanto conseguibile in questa sede.                   
Osservazione non accolta                                                        
25.2) La documentazione tecnica allegata fornisce dati non                      
sufficienti alla revisione della perimetrazione relativa alla                   
localita' Cusercoli-Fosso di Varolo in quanto analizza solo un                  
intorno limitato, senza entrare nel merito della dinamica generale              
del pendio. Trattandosi di un dissesto di tipo colata, la sua                   
possibile riattivazione coinvolgerebbe anche le zone a valle della              
strada che non costituisce ostacolo di rilevante entita' al movimento           
della frana. Per tali motivi si ritiene opportuno mantenere la                  
zonizzazione dell'Autorita' di bacino. Per una migliore                         
individuazione dell'area, si chiede inoltre all'Autorita' di bacino             
la perimetrazione sia rinominata "Cusercoli-Fosso di Cartara".                  
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 26 - Comune di Santa Sofia                                              
25.3) La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficienti              
per la revisione della perimetrazione relativa alla localita'                   
Capoluogo-Colombaia. Si chiede pertanto all'Autorita' di bacino di              
riesaminare la perimetrazione anche sulla base delle risultanze dello           
studio geologico allegato, rivedendone in particolare la                        
zonizzazione. Osservazione parzialmente accolta                                 
Oss. n. 30 - Lauro Giovanni                                                     
L'osservazione non e' supportata da alcuna documentazione tecnica. Si           
rimanda inoltre, per la perimetrazione in localita' Montanino, al               
parere relativo alla lett. e) del punto 22.5).                                  
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 32 - Comune di Predappio                                                
32.1) a), b) Si precisa che la materia del vincolo idrogeologico e'             
trattata nello specifico alla lett. e) del parere regionale a cui si            
rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica              
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta            
32.2) Con riferimento alle zone a rischio di frana molto elevato R4             
ed elevato R3: a) si ritiene accoglibile la richiesta e si propone di           
aggiungere, al comma 1 dell'art. 12 della normativa, dopo la parola             
"analisi", la frase "alla scala 1:25.000" e di aggiungere alla fine             
del comma 2 dello stesso articolo la frase "Tali perimetrazioni sono            
contenute nell'elaborato Perimetrazione delle aree a rischio di frana           
in scala 1:5.000 e 1:10.000", rendendo in tal modo al riguardo l'art.           
12 sufficientemente esaustivo, trattandosi della Normativa di piano.            
L'argomento e' in ogni caso trattato e spiegato approfonditamente               
all'interno della "Relazione tecnica - Rischio di frana".                       
Osservazione accolta  b) Alla luce di quanto specificato alla                   
precedente lett. a), si ritiene accoglibile la richiesta.                       
Osservazione accolta c) Le aree assoggettate a normativa sono quelle            
individuate nelle tavole "Perimetrazione delle aree a rischio di                
frana in scala 1:5.000 e 1:10.000". In ogni caso, si ritiene                    
condivisibile la richiesta e si chiede all'Autorita' di bacino di               
rendere piu' chiara in tal senso la norma. Osservazione accolta d) Si           
chiarisce che la normativa da applicare alle zone 1, 2 e 3 della                
perimetrazione di Predappio Alta (contenuta nell'elaborato                      
"Perimetrazione delle aree a rischio di frana in scala 1:5.000 e                
1:10.000") e' quella del Piano straordinario redatto ai sensi della             
Legge 267/98 e approvato con deliberazione di Giunta regionale n.               
1840 del 12 ottobre 1999, successivamente recepita senza modifiche              
nel Progetto di piano. Non e' pertanto possibile inserire nell'art.             
12, che costituisce una norma generale riguardante le aree a rischio            
non soggette a vincoli predefiniti, prescrizioni che riguardano una             
specifica situazione. In ogni caso, si rimanda alle lett. g11) e g12)           
del parere regionale relative alla richiesta di specificare in                  
normativa che sulle perimetrazioni gia' approvate ai sensi delle                
Leggi 267/98 e dell'art. 29 del PTPR, valgono le limitazioni d'uso              
del suolo e del territorio vigenti. Osservazione non accolta                    
32.3) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito              
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita                     
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di                     
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,             
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.                      
Osservazione accolta                                                            
Oss. n. 34 - ENEL - Direzione Emilia-Romagna                                    
34.1) Si ritiene che la Normativa di piano, cosi' come formulata ed             
anche alla luce del parere di cui al punto 19.5, non precluda la                
realizzazione di elettrodotti con tracciati interferenti con le fasce           
fluviali. Tale realizzazione deve comunque essere valutata alla luce            
degli obiettivi del Piano in materia di difesa del territorio dal               
rischio idraulico per cui ogni singolo caso dovra' essere esaminato             
nel dettaglio al fine di individuare la soluzione progettuale piu'              
opportuna.  Osservazione parzialmente accolta                                   
34.2) Non risulta che il RD 523/1904 contenga il riferimento citato.            
In ogni caso la normativa, che si ritiene sufficientemente esaustiva,           
non modifica le disposizioni derivanti da leggi statali. La                     
realizzazione di infrastrutture essenziali, tra cui ricadono quelle             
oggetto di osservazione, e' subordinata alla sola verifica con le               
condizioni di rischio idraulico esistenti. Osservazione non accolta             
34.3) Si ritiene che la richiesta sia a priori non accoglibile in               
quanto gli attraversamenti/parallelismi connessi agli impianti                  
elettrici possono interferire negativamente con le dinamiche fluviali           
e le opere idrauliche. Pertanto e' opportuno che i progetti relativi            
a tali opere siano corredati da appositi studi idraulici da                     
sottoporre al parere dell'autorita' idraulica competente al fine di             
verificarne la compatibilita' con le condizioni di rischio. In ogni             
caso, si rimanda al parere relativo all'osservazione 19.5 che risolve           
in parte la richiesta prevedendo l'esclusione di alcune tipologie di            
opere.  Osservazione non accolta                                                
34.4) 34.5) Alla luce di quanto espresso al punto precedente, si                
ritiene che la problematica sia parzialmente risolta dal parere di              
cui al punto n. 19.5). In ogni caso, si propone all'Autorita' di                
bacino di prevedere, a questo riguardo, linee-guida o una specifica             
direttiva che chiarisca i differenti procedimenti amministrativi da             
seguire a seconda della tipologia dell'impianto (ad esempio, la                 
comunicazione per impianti di piccola entita'). Osservazione                    
parzialmente accolta                                                            
34.6) Con riferimento alla gestione del vincolo idrogeologico, si               
sottolinea in primo luogo che le motivazioni che presiedono tale                
materia sono diverse da quelle connesse alle norme legate al rischio            
idraulico e da frana. Nello specifico: a) Si ritiene che, riferendosi           
l'art. 12 alle zone a rischio da frana molto elevato ed elevato e               
discendendo da precise disposizioni di legge volte alla tutela della            
pubblica incolumita' ed alla riduzione del rischio (Legge 267/98), le           
sue prescrizioni siano prevalenti rispetto ad altre procedure che               
riguardino l'ordinaria amministrazione. A tali situazioni le norme              
sul vincolo idrogeologico si applicano solo quando l'intervento sia             
gia' stato ritenuto ammissibile. Osservazione non accolta b)                    
L'osservazione non e' chiara in quanto l'art. 13 della normativa fa             
riferimento alla riperimetrazione delle aree soggette alla normativa            
di vincolo idrogeologico e non comporta alcuna modifica delle                   
normative esistenti sulle aree ritenute assoggettate a tale vincolo.            
Osservazione non accolta c) Si ritiene che, riprendendo l'art. 17               
della normativa l'analogo art. 2 della Legge 365/00, e discendendo da           
precise disposizioni di legge volte alla tutela della pubblica                  
incolumita', le eventuali prescrizioni ritenute necessarie sulla base           
di tali attivita' siano prevalenti rispetto ad altre procedure che              
riguardino la ordinaria amministrazione.  Osservazione non accolta              
Oss. n. 35 - Provincia di Forli'-Cesena                                         
35.1) Si condivide lo spirito dell'osservazione e si fa presente che            
il parere regionale e' finalizzato proprio ad un miglioramento                  
dell'apparato normativo, in modo da renderne piu' chiari gli effetti            
sul territorio. Osservazione accolta                                            
35.2) Si ritiene condivisibile la richiesta. Si rimanda nel merito              
alle lettere g7) e g14) del parere regionale dove si invita                     
l'Autorita' di bacino a prevedere in normativa procedure di                     
approvazione di eventuali modifiche delle perimetrazioni del Piano,             
in relazione al rischio di tipo idraulico o idrogeologico.                      
Osservazione accolta                                                            
35.3) Si rimanda nel merito alle lettere g1) e g2) del parere                   
regionale in cui si invita l'Autorita' di bacino a rivedere                     
l'impostazione dell'intero Titolo IV della Normativa, prevedendo una            
lettura dell'articolato della Legge 365/00 in relazione alla realta'            
territoriale di riferimento. Osservazione accolta                               
35.4) Poiche' la regolamentazione delle aree a moderata probabilita'            
di esondazione e' demandato ai Comuni, si ritiene che anche                     
l'adozione di accorgimenti tecnico-costruttivi rientri tra i compiti            
del Comune. In tal senso, il comma 4 dell'art. 4 da' solo degli                 
indirizzi da tener presente al fine di limitare i danni da                      
allagamenti. Pertanto si ritiene sufficientemente esaustiva la                  
formulazione attuale dell'articolo. Osservazione non accolta                    
35.5) Si ritiene non pertinente inserire in norma le misure o                   
precauzioni da adottare nel caso in cui la verifica idraulica abbia             
mostrato l'inadeguatezza dell'attraversamento. Si potrebbe pero'                
rendere piu' chiaro l'art. 7 esplicitando che, nel caso di                      
attraversamenti inadeguati, i soggetti titolari, che sono comunque i            
soggetti tenuti ad applicare tali misure, provvedono a definire opere           
di mitigazione del rischio in accordo con l'Autorita' idraulica                 
competente e in relazione alle risorse disponibili. Si chiede                   
pertanto all'Autorita' dei Bacini regionali romagnoli di integrare in           
tal senso l'art. 7. Osservazione parzialmente accolta                           
35.6) Con riferimento all'art. 9: a) Si condivide la richiesta e si             
rimanda nel dettaglio alla lett. g9) del parere regionale.                      
Osservazione accolta b) Considerate le problematiche connesse alle              
impermeabilizzazioni del territorio, non si ritiene condivisibile la            
richiesta di limitare l'applicazione del principio dell'invarianza              
idraulica. Si ritiene nel merito di dovere tenere conto anche degli             
effetti cumulati di piccoli interventi, da mitigare attraverso opere            
di compensazione che realizzino l'invarianza idraulica anche a scala            
di intero comparto urbano. Si ritiene inoltre che tale problematica             
sia meritevole di ulteriori affinamenti e si rimanda pertanto nel               
dettaglio alle lettere g9) e g10) del parere regionale. Osservazione            
non accolta c) Si rimanda al parere di cui alla precedente lett. b).            
Osservazione non accolta d) Si condivide lo spirito della proposta              
finalizzata ad un'analisi integrata della gestione del deflusso                 
idrico. In ogni caso, non si ritiene che questo argomento, seppure              
rilevante, sia pertinente con il Piano in oggetto, che rappresenta un           
Piano stralcio finalizzato all'assetto idrogeologico. La questione              
dovra' trovare una sua collocazione nell'ambito del Piano di bacino,            
che analizza il territorio nella sua interezza. Osservazione                    
parzialmente accolta                                                            
35.7) L'osservazione e' altrimenti risolta dal parere di cui al punto           
19.9), cui si rimanda. Osservazione altrimenti risolta                          
35.8) Con riferimento all'art. 13: a) Si precisa che la materia del             
vincolo idrogeologico e' oggetto di specifico parere regionale a cui            
si rimanda ed al cui interno trova di fatto soluzione la problematica           
oggetto della presente osservazione. Osservazione altrimenti risolta            
b) Il Codice, che prende in considerazione la protezione delle acque            
dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole,           
contiene alcune raccomandazioni relative alla gestione dei suoli                
agricoli ai fini del buon assetto idrogeologico. Si ritiene pertanto            
valido il riferimento citato nella norma. Osservazione non accolta              
35.9) Le previsioni espresse dagli strumenti di pianificazione devono           
adeguarsi alle prescrizioni del Piano, ai sensi della Legge 183/89,             
in relazione all'individuazione cartografica delle aree a rischio               
contenuta nel Piano. Per quanto riguarda, invece, il territorio non             
oggetto di specifiche previsioni, valgono le disposizioni                       
eventualmente previste dai suddetti strumenti urbanistici.                      
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 36 - Comune di Mercato Saraceno                                         
L'osservazione non risulta supportata da alcuna documentazione                  
tecnica che consenta di valutare la richiesta.                                  
Osservazione non accolta                                                        
Oss. n. 37 - Comune di Mercato Saraceno                                         
Dal testo della nota, alla quale non e' allegata alcuna                         
documentazione di tipo tecnico, non si evince una specifica                     
osservazione al Progetto di piano.                                              
Oss. nn. 39, 40 - Gianfranco Assirelli                                          
La documentazione tecnica allegata fornisce dati sufficientemente               
esaustivi per una modifica della perimetrazione relativa alla                   
localita' Capoluogo-I Mandorli in comune di Rocca San Casciano.                 
Ritenendo che i nuovi dati conoscitivi permettano la revisione della            
perimetrazione, si chiede quindi all'Autorita' di bacino di                     
modificare la perimetrazione sulla base della nuova proposta.                   
Osservazione parzialmente accolta                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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