REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 luglio 2002, n. 383

Linee guida per l'attivazione del programma 2002 relativo alle attivita', a favore degli immigrati, previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale in data 3 giugno 2002, n. 949)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 949 del            
3 giugno 2002, recante in oggetto "Linee guida per l'attivazione del            
programma 2002 relativo alle attivita' a favore degli immigrati                 
previste dal DLgs 286/98";                                                      
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e              
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 7781 in data 2           
luglio 2002,                                                                    
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della           
discussione di Consiglio;                                                       
visti:                                                                          
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni                
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione            
dello straniero";                                                               
- il DPR 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per            
il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e               
degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della           
Legge 6 marzo 1998, n. 40";                                                     
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di                   
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la                    
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998,           
n. 286";                                                                        
dato atto:                                                                      
- che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione sociale             
dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal predetto              
decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi:                           
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e                      
all'educazione interculturale (art. 38)                                         
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42)                    
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative             
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza           
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);                     
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di            
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);                                   
dato atto che il 18 dicembre 2001 e' stato stipulato un Protocollo              
d'intesa in materia di immigrazione straniera dalla Regione                     
Emilia-Romagna con gli Enti locali, le parti sociali ed il Forum del            
Terzo settore, indirizzato ad assicurare pari condizioni di accesso             
alla vita sociale e lavorativa in Emilia-Romagna agli immigrati                 
stranieri regolarmente presenti e alle loro famiglie;                           
visto che in una logica di coerente realizzazione del suindicato                
Protocollo regionale, il 18 dicembre 2001 e' stato stipulato un                 
Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche              
sociali - Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali - e la           
Regione Emilia-Romagna riguardante l'attivazione e realizzazione di             
un progetto sperimentale di ambito regionale concernente la messa in            
atto di azioni tese a individuare un modello di buone pratiche per              
l'integrazione sociale degli stranieri, il cui costo complessivo                
stimato in un ammontare corrispondente a Euro 1.721.746,59, risulta             
interamente coperto mediante risorse statali derivanti dal Fondo                
nazionale politiche migratorie (anno 2001), ripartite con decreto del           
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 dicembre 2001;             
visto il decreto del Ministro per la Solidarieta' sociale in data 20            
marzo 2001, con il quale e' stata effettuata la ripartizione tra le             
Regioni dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche                 
sociali per l'anno 2001, nell'ambito del quale la quota destinata               
alla Regione Emilia-Romagna per le politiche migratorie - di cui alla           
Tabella 4: riparto risorse finalizzate destinate alle Regioni -                 
ammonta ad un importo corrispondente a Euro 2.382.651,52;                       
visti inoltre:                                                                  
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285;                                              
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                               
- la L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;                           
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;                          
- la L.R. 21/4/1999, n. 3;                                                      
- la L.R. 8/8/2001, n. 26;                                                      
dato atto che:                                                                  
- con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state            
approvate le linee guida per l'attuazione del primo programma delle             
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
previste dal DLgs 286/98;                                                       
- con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono                
state approvate le linee guida per l'attuazione del secondo programma           
delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;              
- con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e' stato             
approvato il "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto            
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per                   
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e            
della L.R. 2/85";                                                               
- con deliberazione consiliare n. 203 del 20 giugno 2001 sono state             
approvate le linee guida per l'attuazione del terzo programma delle             
attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;                    
richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale:                            
- n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: "Piano sanitario           
regionale 1999-2001";                                                           
- n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: "Approvazione                
delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle               
politiche per la sicurezza";                                                    
- n. 300 assunta in data 18 dicembre 2001 recante: "Approvazione                
degli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni               
scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04. (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 art.           
7)";                                                                            
- n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: "Programma                   
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28             
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di             
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di             
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la              
predisposizione dei Piani territoriali di intervento";                          
richiamata altresi' la deliberazione della Giunta regionale n. 2835             
del 17/12/2001 recante: "Assistenza sanitaria agli stranieri presenti           
nel territorio regionale. Assegnazione delle somme alle Aziende                 
Unita' sanitarie locali del Fondo sanitario nazionale 1999";                    
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246 assunta in data           
25 settembre 2001 recante: "Programma degli interventi ed                       
individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo regionale                  
socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le politiche sociali              
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00";                                    
dato atto:                                                                      
- che nell'ambito dell'applicazione del DLgs 286/98, al fine di                 
garantire un'attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali              
del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha              
svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni                       
provinciali;                                                                    
- che pertanto si puo' procedere al riparto delle predette risorse              
assegnate dallo Stato per l'anno 2001, in modo da consentire la                 
formulazione di un Piano di intervento ed articolazione delle                   
iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all'avvio ed al                    
consolidamento di azioni positive per favorire i processi di                    
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati cosi' come               
descritte nel "Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 286/98"                 
allegato parte integrante del presente atto;dato atto inoltre:                  
- che con deliberazione n. 2908 del 17 dicembre 2001 la Giunta                  
regionale ha stabilito, relativamente all'attuazione del Programma n.           
2 "Contributi ad enti e associazioni per attivita' a favore di                  
immigrati" approvato con deliberazione 203/01 del Consiglio                     
regionale, di procedere ad una istruttoria integrativa inerente la              
documentazione pervenuta da parte delle Amministrazioni provinciali             
al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti                            
giuridico-amministrativi di ammissibilita' cosi' come indicati dal              
Programma n. 2, rinviando ad un successivo provvedimento                        
l'assegnazione e la concessione delle somme spettanti a titolo di               
contributo per la realizzazione dei progetti rientranti nel suddetto            
Programma n. 2;                                                                 
- che l'istruttoria integrativa di cui al punto precedente e' stata             
completata dal Servizio competente non ravvisando elementi di                   
incongruenza rispetto ai requisiti giuridico-amministrativi di                  
ammissibilita', per cui si puo' conseguentemente procedere alla                 
assegnazione nonche' alla concessione delle somme spettanti a titolo            
di contributo per la realizzazione dei progetti rientranti nel citato           
programma n. 2;                                                                 
- che, a fronte dei tempi necessari per l'espletamento della predetta           
istruttoria, la somma pari a Euro 129.114,22 all'uopo destinata con             
la citata deliberazione n. 203 del Consiglio regionale (punto 2.5 del           
programma n. 2, allegato) derivante dalla dotazione del Capitolo                
68315 del Bilancio regionale per l'esercizio 2001 non ha potuto                 
essere impegnata in corso di esercizio;                                         
- che conseguentemente si pone l'esigenza di provvedere alla                    
copertura finanziaria di tale provvedimento facendo ricorso alla                
dotazione del medesimo Capitolo 68315 "Contributi ad associazioni,              
organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro per                   
attivita' a carattere socio-assistenziale e culturale a favore degli            
emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14)",                 
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore                        
dell'emigrazione e dell'immigrazione, del Bilancio di previsione per            
l'esercizio 2002 che presenta la necessaria disponibilita';                     
considerato che la Giunta regionale ha preso atto:                              
- del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale                       
dell'emigrazione e dell'immigrazione a norma di quanto disposto dagli           
artt. 10 e 17, comma 5, della L.R. 14/90, nella seduta del 4 marzo              
2002;                                                                           
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie           
locali nella seduta del 25 marzo 2002;                                          
entrambi conservati agli atti d'ufficio del Servizio competente per             
materia;                                                                        
richiamate:                                                                     
- la L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio                   
pluriennale 2002-2004";                                                         
- la deliberazione della Giunta regionale 624/02 recante                        
"Assegnazione dello Stato per la realizzazione del programma                    
sperimentale di interventi per l'integrazione sociale degli                     
immigrati. Variazione di bilancio";                                             
considerato che la Giunta regionale ha sentito il Responsabile del              
Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali relativamente             
all'attuazione della sopracitata iniziativa "Contributi ad enti e               
associazioni per attivita' a favore di immigrati", approvata con                
deliberazione del Consiglio regionale 203/01;                                   
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
a) l'approvazione del Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 25               
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la              
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello                     
straniero", allegato alla presente deliberazione e della quale                  
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo              
delle risorse derivanti dallo stanziamento del Fondo nazionale per le           
politiche migratorie per l'anno 2001, nonche' dei mezzi regionali a             
titolo di partecipazione ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 394/99,            
a valere sulla quota di cofinanziamento del suddetto Fondo                      
nazionale;b) di dare atto che il sopraindicato programma risulta                
articolato come segue:                                                          
- Iniziativa n. 1 "Piani territoriali provinciali per le azioni di              
integrazione sociale a favore degli immigrati" per un ammontare di              
Euro 2.649.234,28;                                                              
- Iniziativa n. 2 "Interventi a sostegno delle iniziative di                    
comunicazione interculturale" per un ammontare di Euro 206.582,76;              
- Iniziativa n. 3 "Predisposizione di Piani territoriali provinciali            
di intervento" per un ammontare di Euro 1.721.746,59;                           
e che, unitamente alla somma corrispondente a Euro 129.114,22                   
destinata alle attivita' gia' previste con deliberazione del                    
Consiglio regionale 203/01 in attuazione dell'art. 17 della L.R.                
14/90, comporta un impiego complessivo di risorse previsto in Euro              
4.706.677,85;                                                                   
c) di dare atto inoltre:                                                        
- che le risorse finanziarie derivanti dallo stanziamento della quota           
del Fondo nazionale per le politiche migratorie, annualita' 2001,               
ammontanti a Euro 2.382.651,52, assegnate alla Regione Emilia-Romagna           
con DM 20 marzo 2001, risultano allocate al Capitolo 68317                      
"Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e di assistenza           
a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4              
L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2 D.Lgs. 25 luglio 1998,           
n. 286; - Mezzi statali", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20281 -                 
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse              
statali, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per            
l'esercizio finanziario 2002, e concorrono al finanziamento del                 
programma con riferimento specifico all'Iniziativa n. 1, nell'ambito            
del programma complessivo;                                                      
- che, per quanto concerne la partecipazione finanziaria regionale              
richiesta dal DPR 31 agosto 1999, n. 394, essa e' prevista                      
limitatamente al suddetto stanziamento assegnato alla Regione                   
Emilia-Romagna con DM 20 marzo 2001 e viene assicurata, sul totale              
del programma quantificato per le Iniziative n. 1 e n. 2 nonche' per            
le attivita' previste in attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/90 in            
Euro 2.984.931,26, per un importo complessivo pari a Euro 602.279,74,           
dalle risorse allocate ai sottoindicati capitoli del Bilancio di                
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2002, come segue:              
- quanto a Euro 266.582,76 per le attivita' previste in attuazione              
dell'art. 41, primo comma, lettera C) della L.R. 2/85, con                      
riferimento all'Iniziativa n. 1: Capitolo 57150 "Fondo socio                    
assistenziale regionale - assegnazioni correnti ai Comuni singoli o             
associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche                 
sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. c), della L.R. 12            
gennaio 1985, n. 2", afferente all'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo                   
socio-assistenziale;                                                            
- quanto a Euro 206.582,76 per le attivita' previste in attuazione              
dell'art. 41, primo comma, lettera A) della L.R. 2/85, con                      
riferimento all'Iniziativa n. 2: Capitolo 57100 "Fondo socio                    
assistenziale regionale. Quota parte destinata al finanziamento di              
iniziative promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche'               
delle attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del               
Piano socio assistenziale regionale e dei Piani territoriali, a norma           
dell'art. 41, comma 1, lett. A), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",             
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale;                
- quanto a 129.114,22 Euro per le attivita' previste, in attuazione             
dell'art. 17 della L.R. 14/90, con deliberazione del Consiglio                  
regionale 203/01, meglio specificate in narrativa: Capitolo 68315               
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private              
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e             
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21                
febbraio 1990, n. 14)", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 -                    
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione;                       
d) di dare atto, altresi', che l'adempimento di cui all'art. 58,                
comma 4, del DPR 394/99, ovvero la partecipazione finanziaria                   
regionale non inferiore al 20% del totale di ciascun programma, qui             
assicurato sul programma complessivamente proposto cosi' come                   
specificato al punto c) che precede, sara' assolto in fase attuativa            
anche nel caso di parziale realizzazione delle singole iniziative,              
nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente,               
eventualmente garantito dalla dimostrazione complessiva della quota             
della suddetta partecipazione finanziaria regionale, anche con le               
risorse regionali effettivamente destinate al progetto di mediazione            
culturale per gli immigrati in ambito penitenziario ricompreso nel              
Programma per l'anno 2002, previsto dall'art. 41 della L.R. 2/85,               
degli interventi e individuazione dei criteri di ripartizione del               
Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le                
politiche sociali - L.R. 2/85 e Legge 328/00, programma di prossima             
adozione di cui il presente atto costituisce parte;                             
e) di dare atto che le risorse finanziarie derivanti dallo                      
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie,                   
annualita' 2001, finalizzate alla realizzazione di un progetto                  
sperimentale di ambito regionale per l'integrazione sociale degli               
immigrati extracomunitari, cosi' come previsto dall'Accordo di                  
programma sottoscritto il 18 dicembre 2001 tra il Ministero del                 
Lavoro e delle Politiche sociali - Dipartimento delle Politiche                 
sociali e previdenziali e la Regione Emilia-Romagna - Iniziativa n. 3           
"Predisposizione di Piani territoriali provinciali di intervento" del           
presente programma - ammontano a Euro 1.721.746,59 e risultano                  
allocate al Capitolo 68330 "Contributi ai Comuni per la realizzazione           
del programma sperimentale di interventi per l'integrazione sociale             
degli immigrati (Accordo di programma Regione - Ministero del Lavoro            
e delle Politiche sociali del 18 dicembre 2001; DLgs 25 luglio 1998,            
n.286) - Mezzi statali". Nuova istituzione, afferente all'UPB                   
1.5.2.2. 20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e                         
dell'immigrazione - Risorse statali, del Bilancio di previsione della           
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002;                        
f) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di           
spesa e che all'assegnazione e concessione dei finanziamenti nonche'            
all'indicazione delle modalita' di erogazione dei fondi, anche ad               
eventuale completamento di quanto gia' previsto nel presente atto,              
provvedera' la Giunta regionale con propria deliberazione sulla base            
degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma di cui alla               
precedente lettera a) e tenuto conto degli adempimenti previsti dal             
DPR 394/99 per l'utilizzo delle risorse di derivazione statale;                 
g) di dare atto inoltre, che a fronte del completamento della                   
istruttoria integrativa inerente la documentazione pervenuta da parte           
delle Amministrazioni provinciali cosi' come indicato in narrativa,             
il Dirigente competente provvedera' con proprio atto formale alla               
concessione dei contributi ai beneficiari individuati sulla base dei            
progetti approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali,              
per gli importi in essi quantificati entro i limiti delle risorse               
programmate, in attuazione di quanto previsto dal Programma n. 2, al            
punto 2.6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n.           
203 del 20/6/2001, che stabilisce altresi' le modalita' di erogazione           
dei contributi concessi, con imputazione al Capitolo 68315                      
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private              
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e             
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21                
febbraio 1990, n. 14)", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 -                    
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione, del                   
Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2002;                          
h) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.            
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.           
Progetto giovani. Aiuti internazionali                                          
Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 25 luglio 1998, n. 286                 
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina                       
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"                     
Premessa                                                                        
II presente atto fa seguito a quattro precedenti provvedimenti di               
attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione                       
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell'ambito           
del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi                
1998, 1999 e 2000 nonche' risorse proprie, e che qui di seguito si              
riassumono:                                                                     
1)  deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale            
recante: "Linee guida per l'attuazione del primo programma delle                
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati               
previste dal DLgs 286/98". Importo per le suddette attivita'                    
corrispondente a Euro 407.005,74;                                               
2) deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale            
recante "Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi           
per l'espletamento delle iniziative connesse al II programma delle              
attivita' previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione            
1379/00 del Consiglio regionale", che ha impegnato somme per un                 
importo complessivo corrispondente a Euro 2.003.015,85 derivanti                
dalla quota di Euro 2.024.389,68 del Fondo nazionale assegnata alla             
Regione Emilia-Romagna per il 1999;                                             
3) deliberazione n.130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale             
recante "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto                 
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per                   
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e            
della L.R. 2/85", con la quale e' stata destinata al finanziamento              
degli interventi previsti la somma corrispondente a Euro 6.329.199,44           
di cui Euro 1.547.830,62 derivanti dalla quota del Fondo relativa al            
1998;                                                                           
4) deliberazione n. 203 del 20 giugno 2001 del Consiglio regionale,             
che ha disposto un impiego complessivo di risorse corrispondente a              
Euro 2.737.025,11 di cui Euro 2.070.080,16 derivanti dalla quota del            
Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il 2000.              
Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di consolidare, in                
armonia con gli obiettivi a valenza triennale indicati dal DPR 30               
marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per il triennio            
2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri           
nel territorio dello Stato, a norma dell'art.3 della Legge 6 marzo              
1998" e in un'ottica di acquisita sistematicita', il complesso degli            
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili                          
complessivamente dal DLgs 286/98 per l'anno 2001 permettono di                  
attivare sul territorio regionale.                                              
La formulazione del presente programma si inquadra nell'ambito                  
dell'avvio sul territorio regionale della programmazione di                     
interventi e servizi sociali attuata con deliberazione del Consiglio            
regionale n. 246 del 25 settembre 2001, mediante l'utilizzo delle               
risorse complessive derivanti dalla quota del Fondo nazionale per le            
politiche sociali.                                                              
La suindicata deliberazione 246/01 individua nell'ambito degli                  
obiettivi regionali di priorita' sociale, anche la realizzazione di             
un programma specifico di azioni per l'integrazione sociale degli               
immigrati.                                                                      
L'elemento di novita' introdotto con la suddetta deliberazione                  
riguarda la predisposizione in ambito distrettuale dei Piani di zona,           
cosi' come previsti dall'art. 19 della Legge 328/00, tale per cui si            
evidenzia la necessita' di raccordare le future programmazioni sui              
temi specifici dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri                
immigrati in un quadro unitario a livello territoriale al fine di               
garantire continuita' e omogeneita' all'insieme delle politiche a               
favore dei cittadini stranieri.                                                 
Per favorire questo processo appare opportuno procedere alla                    
formulazione di un Piano di interventi, articolato in tre distinte              
iniziative, che si avvalga delle risorse attualmente programmabili              
derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnate               
alla Regione Emilia-Romagna con destinazione specifica per gli                  
interventi finalizzati all'immigrazione per l'esercizio 2001, nonche'           
risorse proprie a titolo di partecipazione ai sensi dell'art. 58,               
comma 4, DPR 394/99, a valere sulla quota di cofinanziamento del                
Fondo nazionale per le politiche migratorie.                                    
Iniziativa n. 1 - Piani territoriali provinciali per le azioni di               
integrazione sociale a favore degli immigrati                                   
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa                     
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per                  
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per             
l'erogazione dei finanziamenti.                                                 
1.1) Premesse                                                                   
In armonia con i precedenti programmi adottati dalla Regione e in               
accordo con gli obiettivi programmatici indicati dal DPR 30 marzo               
2001 nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale dei            
cittadini stranieri immigrati, si conferma con il presente                      
provvedimento la metodologia di azione che vede la partecipazione               
diretta degli Enti locali all'elaborazione e alla realizzazione di              
progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei             
servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuita' e di                    
progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli            
immigrati, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze           
e soggetti diversi, pubblici e privati.                                         
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di            
intervento                                                                      
Si confermano tre grandi obiettivi verso i quali tendere le politiche           
di integrazione:                                                                
A)  costruire relazioni positive;                                               
B)  garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;            
C)  assicurare i diritti della presenza legale.                                 
A) Costruire relazioni positive                                                 
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante                 
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione                  
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,           
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri                
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti                
culturali connessi ai luoghi di origine.                                        
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare                
prioritariamente, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti            
azioni:                                                                         
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle                   
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei             
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di                 
sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione               
italiana, regionale e locale. Risultano pertanto prioritari gli                 
interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle             
associazioni e quelli configurabili in un ambito complessivo di                 
sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica,                 
appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale possa disporre             
di un organismo partecipativo al fine di valorizzare l'apporto ed il            
protagonismo sociale dei cittadini stranieri;                                   
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi           
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire                
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'             
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere                
l'integrazione sociale. In quest'ottica, appare opportuno che                   
ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro                       
interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze            
sull'insieme del territorio regionale;                                          
- consolidamento e implementazione degli osservatori a dimensione               
provinciale sull'immigrazione, aventi funzioni di monitoraggio del              
fenomeno a livello locale in collegamento con analoga funzione a                
livello regionale;                                                              
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi                  
connessi all'immigrazione;                                                      
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che               
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;              
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo            
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;                      
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di                   
comunicazione finalizzati alla diffusione di una formazione e                   
informazione multiculturale e multilingue capace di favorire il                 
confronto tra punti di vista e culture presenti nella societa'                  
regionale.                                                                      
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze              
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante             
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario           
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in                  
particolare i percorsi di apprendimento della lingua italiana, e che            
gli interventi siano destinati prioritariamente ai soggetti                     
socialmente piu' deboli quali i minori e le donne.                              
In particolare risultano da attivare prioritariamente i seguenti                
interventi:                                                                     
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi             
dell'ordinamento italiano e di educazione civica;                               
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da             
parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle           
leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;                         
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da                   
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso           
scolastico;                                                                     
- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle                
culture e delle lingue di origine;                                              
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di             
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;              
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per             
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza            
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al                
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento                    
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12             
dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98 nei confronti della discriminazione.             
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo           
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate           
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;                             
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi                 
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;                           
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e             
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la             
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate             
prestazioni da parte dei servizi;                                               
- interventi nell'ambito dell'integrazione in favore dei richiedenti            
asilo e dei rifugiati riconosciuti, a partire dal consolidamento dei            
progetti comunali approvati nell'ambito del Piano nazionale asilo;              
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione              
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,            
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la                 
ricerca di migliori opportunita';                                               
- interventi di sostegno in materia di politiche abitative a favore             
degli immigrati, anche attraverso la costituzione di agenzie per la             
casa con finalita' sociali in grado di svolgere un'azione di                    
orientamento-accompagnamento e soluzione del bisogno abitativo.                 
C) Assicurare i diritti della presenza legale                                   
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono                    
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi           
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto                  
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile               
contro la discriminazione.                                                      
In quest'ottica appare opportuno procedere all'avvio e                          
consolidamento, in particolare nei comuni capoluogo, di centri di               
osservazione, di informazione e di consulenza legale per gli                    
stranieri vittime delle discrimi'nazioni per motivi razziali, etnici,           
nazionali e religiosi.                                                          
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni,                              
nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera'           
opportuno tenere conto della programmazione degli interventi                    
riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati in premessa             
del presente deliberato, con particolare attenzione alle iniziative             
ricomprese nella programmazione di interventi e servizi sociali                 
attuata con deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25                 
settembre 2001.                                                                 
1.3) I soggetti                                                                 
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le              
Comunita' montane quali referenti della progettazione e della                   
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni            
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende                   
sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non                 
lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali, volontariato,               
rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.           
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,             
Piani territoriali e progetti esecutivi                                         
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione              
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la                   
dimensione di riferimento.                                                      
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata                           
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti           
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente            
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno             
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di                    
specifici accordi.                                                              
Alla Provincia spetta il compito, quale Ente intermedio di promozione           
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione           
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali               
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).             
Si segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di           
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi                    
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.                                           
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli               
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi            
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,             
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.                                 
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che             
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti in una logica di rete           
territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto           
ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni                   
promosse dai cittadini stranieri.                                               
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici             
Piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle            
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in                  
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo Piano               
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo           
Ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e              
delle modalita' di realizzazione degli interventi.                              
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi              
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente                 
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da                
attribuire ad ogni singola azione.                                              
I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.            
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse               
aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non                 
potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.                            
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i Piani                      
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15                
ottobre 2002 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,                
della successiva delibera di approvazione dei Piani medesimi e di               
assegnazione dei relativi finanziamenti.                                        
Unitamente alla trasmissione dei Piani territoriali le                          
Amministrazioni provinciali sono tenute all'inoltro di una specifica            
relazione sullo stato di realizzazione dei Piani territoriali di cui            
alla citata deliberazione n. 203 del 20 giugno 2001 del Consiglio               
regionale, approvati con deliberazione n. 2908 del 17 dicembre 2001             
della Giunta regionale.                                                         
1.5) Le risorse finanziarie                                                     
Con decreto del Ministro per la Solidarieta' sociale del 20 marzo               
2001, e' stata destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la              
quota derivante dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo                 
nazionale per le politiche sociali - riparto risorse finalizzate:               
Fondo politiche migratorie - per l'anno 2001, corrispondente a Euro             
2.382.651,52.                                                                   
Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del              
DPR 31 agosto 1999, n. 394, quale quota parte dell'intero                       
cofinanziamento regionale al programma complessivo, e' prevista una             
integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione di Euro               
266.582,76 a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. 2/85 -             
Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera             
c) del bilancio di previsione regionale per il corrente esercizio.              
L'entita' del finanziamento complessivo previsto per l'iniziativa, da           
ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali, ammonta pertanto a           
Euro 2.649.234,28.                                                              
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della                  
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio               
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato               
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:                  
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno             
(50%);                                                                          
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).                     
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata              
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito               
territoriale.                                                                   
1.6) La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali                        
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da           
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota               
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri             
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari           
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli                 
progetti esecutivi.                                                             
1.7) Spese ammissibili                                                          
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo                 
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi                  
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle               
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili                    
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,             
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine             
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione            
e l'acquisto di immobili.                                                       
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di                 
spesa:                                                                          
a)  spese generali di progettazione, avvio e promozione delle                   
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;            
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano                      
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del               
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;             
c)  costo dei personale espressamente adibito alla realizzazione dei            
progetti;                                                                       
d)  arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;              
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in              
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;              
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla                   
specificita' del progetto;                                                      
g)  spese per la formazione degli operatori;                                    
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di                  
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di             
particolare difficolta'.                                                        
1.8) Erogazione dei finanziamenti                                               
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei            
singoli progetti esecutivi ricompresi nei Piani territoriali                    
provinciali secondo le modalita' indicate dalla Giunta nell'atto di             
assegnazione dei relativi finanziamenti.                                        
1.9) Procedure e tempi di attuazione                                            
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse                   
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,            
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:                            
- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle              
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei Piani territoriali di           
intervento;                                                                     
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni,            
delle Comunita' montane e degli altri soggetti pubblici e privati               
finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato            
quale capofila;                                                                 
- gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e           
privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi                  
comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative             
alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;                       
- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre              
2002 il Piano territoriale di intervento adottato sulla base degli              
accordi stipulati dagli Enti locali;                                            
- la Regione: approva e finanzia i Piani territoriali entro 60 giorni           
dalla ricezione degli stessi;                                                   
- la Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del               
Piano territoriale di intervento;                                               
- la Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei Piani                
territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.                          
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni               
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'                 
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del               
presente programma.                                                             
Iniziativa n. 2 - Interventi a sostegno delle iniziative di                     
comunicazione interculturale                                                    
2.1) Premesse                                                                   
La Regione Emilia-Romagna, consapevole di come il costante incremento           
della presenza di immigrati stranieri in Emilia-Romagna induca a                
porre particolare attenzione alla necessita' di favorire i processi             
di integrazione sociale anche nel settore strategico della                      
comunicazione, intende proporre, in continuita' a quanto gia' avviato           
nel corso del 2001, un apposito programma di interventi in materia di           
sostegno alle iniziative di comunicazione interculturale.                       
Accanto ad un insieme di interventi e servizi materiali, appare                 
opportuno sviluppare interventi che si prefiggono di operare sul                
piano dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e                    
promozionale, finalizzati a conseguire l'obiettivo di favorire lo               
sviluppo di una societa' multiculturale, basata sulla pacifica                  
convivenza delle diversita', sulla capacita' di sintetizzare                    
positivamente i conflitti derivanti dalle difficolta' di dialogo e              
fondata sulla piena e accettata condizione di cittadinanza dei                  
migranti.                                                                       
In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del              
fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole                   
problematiche di ordine pubblico, marginalita' e disagio sociale, si            
conferma la necessita' di consolidare una specifica iniziativa nel              
settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l'obiettivo di             
promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunita' e                     
dell'arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce            
alla societa' e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale                 
possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra           
i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e                     
collettivi della nostra regione.                                                
Nella Regione Emilia-Romagna sono gia' esistenti esperienze di                  
comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte.                
In molti casi si tratta pero' di realta' precarie e limitate ad un              
ambito locale o ad aree territorialmente ristrette.                             
In questo senso appare opportuno sviluppare un coordinamento tecnico            
in collegamento con il Co.Re.Com (Comitato regionale per le                     
Comunicazioni della Regione Emilia-Romagna) e le Province al fine di            
assicurare a livello territoriale regionale una programmazione di               
interventi omogenea.                                                            
L'avvio del primo programma di comunicazione interculturale, cosi'              
come deliberato con provvedimento del Consiglio regionale n. 203 del            
20 giugno 2001 e successiva deliberazione della Giunta regionale n.             
2908 del 17/12/2001, ha consentito di promuovere una serie di                   
interventi di carattere regionale o interprovinciale, contraddistinti           
da spiccati elementi di professionalita', innovazione, esportabilita'           
e collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e              
privati.                                                                        
Appare quindi evidente la necessita', riconosciuta dai settori della            
societa' che gia' da diverso tempo si trovano piu' a confronto con i            
temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione, di            
consolidare un momento strutturato di intervento complessivo sul                
territorio nel settore della comunicazione.                                     
2.2) Obiettivi e linee di indirizzo                                             
Si intendono qui specificatamente connessi ad una attivita' di                  
comunicazione interculturale gli interventi che perseguono i seguenti           
obiettivi:                                                                      
a) favorire una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali           
del fenomeno migratorio;                                                        
b)  favorire una corretta conoscenza delle espressioni culturali,               
ricreative, sociali e religiose delle varie comunita' straniere;                
c)  garantire ai cittadini immigrati pari opportunita' di accesso               
all'informazione;                                                               
d)  prevenire fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza e            
alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e                   
religiosi.                                                                      
Nel senso sopra descritto, appare opportuno privilegiare, nell'ambito           
del presente programma, le seguenti azioni:                                     
1)  accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini               
stranieri, facilitandone l'inserimento anche nel circuito informativo           
generale;                                                                       
2)  superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche,                   
costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da             
continuita';                                                                    
3)  costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti                   
informative esistenti;                                                          
4)  promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla                   
diffusione di una informazione multiculturale e multilingue,                    
favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella              
societa' regionale;                                                             
5)  promuovere la qualificazione dell'offerta informativa rivolta ai            
cittadini stranieri;                                                            
6)  favorire la formazione specifica e l'inserimento in campo                   
giornalistico di operatori dell'informazione (stranieri e italiani);            
7)  favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con                 
analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione             
dei Paesi d'origine.                                                            
Per la realizzazione delle azioni sopraindicate si ritiene opportuno            
prevedere quale modalita' operativa l'erogazione di finanziamenti a             
sostegno delle iniziative significative gia' operanti o da                      
intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti pubblici            
e privati a norma dell'art. 2 della L.R. 2/85.                                  
2.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento                     
Sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i seguenti                   
soggetti aventi sede nel territorio della regione:                              
a)  i Comuni singoli o associati a norma della L.R. 3/99;                       
b)  le Amministrazioni provinciali;                                             
c)  le Aziende Unita' sanitarie locali;                                         
d)  i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali            
di cui alla L.R. 7/94 e successive modificazioni;                               
e)  le associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale           
e culturale, di cui alla L.R. 10/95 e successive modificazioni;                 
f)  le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/96 e                  
successive modificazioni, ambito socio-assistenziale e culturale.               
2.4) Le risorse finanziarie                                                     
Le risorse finanziarie alle quali fare ricorso per l'attuazione della           
presente iniziativa ammontano a complessivi Euro 206.582,76 a carico            
della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 - Fondo                           
socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera a) del            
bilancio di previsione regionale per l'esercizio in corso.                      
2.5) Requisiti per la presentazione dei progetti                                
Costituira' criterio essenziale per l'approvazione dei progetti una             
dimensione finanziaria non inferiore a Euro 8.000 e non superiore a             
Euro 52.000.                                                                    
Sono ammissibili a finanziamento sia progetti gia' avviati (purche'             
nell'anno in corso), sia progetti ancora da avviare; questi ultimi              
debbono comunque avere inizio entro il termine perentorio del 31                
dicembre 2002.                                                                  
2.6) Criteri e procedure di selezione dei progetti                              
Costituira' carattere di priorita' in sede di valutazione dei                   
progetti il rispetto dei seguenti criteri:                                      
a) dimensione regionale o interprovinciale dell'area territoriale di            
riferimento, e numero dei potenziali destinatari diretti ed indiretti           
dei progetti;                                                                   
b)  caratteristiche dei progetti tali da prevedere la collaborazione            
tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati;                      
c)  dimensione temporale dei progetti non superiore ai 12 mesi;                 
d)  coinvolgimento di soggetti con comprovata professionalita' ed               
esperienza nel settore della comunicazione;                                     
e)  caratteristiche di sostanziale innovazione;                                 
f)  configurazione dei progetti tale da renderne possibile la                   
strutturazione in ambiti operativi e gestionali con carattere di                
continuita' ed eventuale implementazione;                                       
g)  promozione della partecipazione e del protagonismo dei cittadini            
stranieri mediante la valorizzazione di specifiche competenze                   
professionali e di apporti culturali.                                           
2.7) Criteri di esclusione delle domande                                        
Non saranno ammessi a finanziamento i progetti:                                 
a)  non pertinenti agli obiettivi indicati al precedente punto 2.2);            
b)  che non rientrano nei limiti di budget, inferiori e superiori,              
indicati al precedente punto 2.5).                                              
2.8) Spese ammissibili                                                          
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:                         
a)  spese generali di progettazione, avvio e promozione delle                   
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;            
b)  spese generali di documentazione, laddove esse assumano                     
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del               
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;             
c)  personale espressamente adibito per la realizzazione dei                    
progetti;                                                                       
d)  arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;              
e)  affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in             
generale, fino a un massimo dei 30% del costo totale del progetto;              
f)  spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla                  
specificita' del progetto;                                                      
g)  spese per la formazione degli operatori.                                    
Non sono ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la                    
ristrutturazione e l'acquisto di immobili.                                      
2.9) Entita' del finanziamento                                                  
L'entita' del finanziamento e' determinata nella misura massima del             
75% della spesa ammessa, con variazioni connesse ad arrotondamenti. A           
tal fine i progetti, oltre all'indicazione della spesa totale del               
progetto, dovranno contenere anche l'indicazione analitica delle voci           
di spesa previste per l'attivazione degli stessi. I soggetti                    
richiedenti dovranno altresi' indicare la percentuale minima di                 
finanziamento regionale al di sotto della quale rinunciano                      
all'attuazione del progetto.                                                    
3) Procedure                                                                    
Le domande di ammissione al finanziamento, corredate dei relativi               
progetti d'intervento, dovranno pervenire alla Regione                          
Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione.               
Progetto giovani. Cooperazione e Aiuti internazionali, entro le ore             
12 del 30 agosto 2002. Le domande inoltrate per posta saranno                   
considerate valide qualora la data del timbro postale non sia                   
successiva alla predetta data.                                                  
La Giunta regionale provvedera' con proprio atto, in seguito ad                 
apposita istruttoria in attuazione del precedente punto 2.2),                   
all'individuazione delle iniziative ammesse, alla quantificazione,              
all'assegnazione dei finanziamenti a favore dei beneficiari, per un             
ammontare massimo complessivo di Euro 206.582,76 da imputare al                 
Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario           
2002. Con detta successiva deliberazione si provvedera' altresi' alla           
definizione delle modalita' di erogazione della spesa.                          
Iniziativa n. 3 - Predisposizione di Piani territoriali provinciali             
di intervento                                                                   
In attuazione dell'Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e              
delle Politiche sociali e del Protocollo regionale di intesa in                 
materia di immigrazione straniera tra Regione Emilia-Romagna, Enti              
locali, parti sociali e Forum del terzo settore.                                
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa                     
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per                  
l'elaborazione dei Piani territoriali di intervento e procedure per             
l'erogazione dei finanziamenti.                                                 
1) Premessa                                                                     
La Regione Emilia-Romagna, consapevole che solo con l'impegno di                
tutti si puo' affrontare in modo serio un tema tanto importante                 
quanto delicato quale quello di una efficace integrazione sociale               
degli immigrati stranieri, ha avviato a livello regionale nel corso             
del 2001 un proprio percorso di concertazione con le parti sociali              
regionali, Anci, Upi e Forum del terzo settore volto a definire un              
Protocollo regionale di interventi, elaborato e condiviso                       
dall'insieme dei soggetti coinvolti.                                            
Per l'anno 2001, il Fondo nazionale politiche migratorie e' stato               
incrementato del versamento, da parte dell'INPS, delle somme                    
derivanti dal Fondo istituito allo scopo di assicurare i necessari              
mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che            
ne sia privo ( art. 13, Legge 943/86).                                          
L'ammontare complessivo di questo contributo, soppresso a far data              
dall'1 gennaio 2000, era di Euro 18.194.960,93.                                 
Sulla base di un confronto istituzionale sviluppatosi nel periodo               
agosto-novembre 2001, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche             
sociali, le Regioni e le Provincie autonome, e' stata approvata la              
proposta di ripartire le risorse aggiuntive provenienti dall'INPS a             
favore delle Regioni, con un particolare meccanismo premiante nei               
confronti delle Regioni che, anche sulla base di specifici Protocolli           
regionali di intesa, intendessero sottoscrivere un Accordo di                   
programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,                
finalizzato alla promozione e alla diffusione di programmi regionali            
per l'integrazione degli immigrati legalmente residenti sul                     
territorio regionale.                                                           
I percorsi concertativi avviati a livello regionale e nazionale hanno           
trovato una propria e coerente formalizzazione mediante la                      
sottoscrizione il 18 dicembre 2001 di:                                          
- un Protocollo regionale di intesa in materia di immigrazione                  
straniera tra la Regione Emilia-Romagna, gli Enti locali, le parti              
sociali e il Forum del terzo settore finalizzato alla realizzazione             
di azioni concertate ed integrate indirizzate all'inserimento                   
socio-lavorativo degli immigrati stranieri nelle seguenti aree                  
d'intervento: governo dei flussi migratori, lavoro e formazione                 
professionale, politiche abitative e integrazione sociale.                      
- un Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche            
sociali - Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali e                
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un progetto regionale            
caratterizzato da azioni relative ai settori dell'alfabetizzazione e            
apprendimento della lingua e della cultura italiane, della                      
formazione, dell'accesso all'alloggio, della mediazione culturale,              
della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri                 
extracomunitari.                                                                
Il costo complessivo del progetto attivato con il suindicato Accordo            
e' stimato in Euro 1.721.746,59 e viene sostenuto interamente                   
mediante fondi statali provenienti dal Fondo nazionale politiche                
migratorie ripartiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle                
politiche sociali del 12 dicembre 2001.                                         
La Regione Emilia-Romagna e' responsabile verso il Dipartimento delle           
politiche sociali e previdenziali del Ministero del Lavoro e delle              
politiche sociali della attuazione del progetto.                                
Il Protocollo regionale costituisce il riferimento regionale                    
dell'Accordo per quanto riguarda l'individuazione dei settori di                
intervento e le priorita' di azioni da attivare al fine di favorire             
l'integrazione dei cittadini stranieri.                                         
In questo senso ne rappresenta l'immediato avvio in termini                     
applicativi.                                                                    
La Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno promuovere l'avvio di               
analoghe e coerenti prassi di concertazione e coinvolgimento delle              
parti a livello locale al fine di arrivare alla definizione di veri e           
propri Protocolli provinciali ( adeguati alle diverse realta'                   
locali), coinvolgendo le Consulte esistenti ed i Consigli                       
territoriali per l'immigrazione, istituiti dal DLgs 286/98, nonche'             
le associazioni e/o rappresentanze di cittadini stranieri.                      
In questo senso la definizione di Protocolli provinciali promossi               
dalle Amministrazioni provinciali, anche su singole aree tematiche,             
stipulati entro il 30/11/2002, e' considerata criterio premiante                
nell'ambito della ripartizione delle risorse previste per la                    
realizzazione della presente iniziativa.                                        
A tal fine, si intende vincolare la effettiva erogazione del 30%                
delle risorse assegnate a ciascun ambito provinciale, alla                      
presentazione, da parte delle Amministrazioni provinciali, di                   
Protocolli provinciali stipulati entro il 30/11/2002.                           
2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di              
intervento                                                                      
Il Protocollo regionale e' indirizzato ad assicurare pari condizioni            
di accesso alla vita sociale e lavorativa nel territorio regionale              
agli immigrati stranieri regolarmente presenti ed alle loro famiglie.           
In questo senso, formula proposte precise in materia:                           
- politiche abitative;                                                          
- lavoro e formazione professionale;                                            
- integrazione sociale.                                                         
Appare opportuno sottolineare come il carattere sperimentale del                
programma, volto a realizzare interventi innovativi, anche in ambiti            
territoriali delimitati, grazie all'apporto progettuale dei soggetti            
pubblici e privati firmatari del Protocollo regionale, risulta essere           
uno strumento utile al fine di promuovere:                                      
a)  la definizione di Protocolli provinciali entro il 30 novembre               
2002, in analogia a quello regionale, capaci di coinvolgere soggetti            
pubblici e privati in ambito locale, volti a meglio specificare i               
bisogni delle diverse realta' locali in materia di immigrazione                 
straniera;                                                                      
b)  la definizione di specifiche politiche di sostegno e                        
riqualificazione verso i percorsi di emersione del lavoro sommerso,             
rivolti in particolare verso le donne immigrate nel campo                       
dell'assistenza domiciliare e del lavoro domestico di sostegno al               
bisogno familiare;                                                              
c)  la definizione di specifiche politiche in ambiti territoriali               
limitati, in particolare nei Comuni delle zone montane caratterizzati           
da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla             
percentuale media della Regione Emilia-Romagna.                                 
3) Soggetti                                                                     
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le              
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della                   
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni            
concertate con le parti firmatarie del Protocollo regionale, nonche'            
di eventuali Protocolli locali a livello provinciale.                           
Resta intesa la opportunita' di coinvolgere nella definizione e                 
realizzazione degli interventi altri attori pubblici e privati, quali           
Aziende sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni             
non lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali ed                       
organizzazioni di volontariato.                                                 
4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,               
Piani territoriali e progetti esecutivi                                         
In armonia con i precedenti programmi finanziati con il Fondo                   
nazionale politiche migratorie (art. 45 DLgs 286/98) nel campo degli            
interventi rivolti all'integrazione sociale dei cittadini stranieri             
immigrati, si intende confermare una metodologia programmatoria che             
vede la partecipazione diretta degli Enti locali all'elaborazione e             
alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare           
le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di                 
continuita' e di progressivo consolidamento territoriale delle                  
politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell'ambito                     
dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e                 
privati.                                                                        
In questo senso, si ritiene opportuno individuare nella Provincia la            
dimensione di riferimento territoriale per la predisposizione di                
specifici Piani di intervento attuativi del Protocollo regionale.               
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata                           
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti           
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente            
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno             
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di                    
specifici accordi.                                                              
Alla Provincia spetta il compito, quale Ente intermedio di promozione           
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione           
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali               
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 3). Si            
segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di              
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi                    
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.                                           
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli               
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi            
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,             
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.                                 
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che             
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti tra i firmatari del             
Protocollo regionale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore            
aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle                       
associazioni promosse dai cittadini stranieri.                                  
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici             
Piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle            
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in                  
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo Piano               
economico e finanziario.                                                        
I progetti esecutivi saranno finanziati nella loro totalita' e                  
dovranno garantire l'attuazione di interventi connessi al                       
conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo regionale                 
sottoscritto il 18 dicembre 2001.                                               
I progetti dovranno terminare entro il 30 aprile 2003 salvo eventuali           
proroghe concertate dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di                 
programma.                                                                      
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i Piani                      
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15                
ottobre 2002 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,                
della successiva delibera di approvazione dei Piani medesimi e di               
assegnazione dei relativi finanziamenti.                                        
5) Le risorse finanziarie                                                       
L'entita' della somma complessiva per il finanziamento della presente           
iniziativa da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali                 
ammonta a Euro 1.721.746,59.                                                    
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della                  
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio               
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato               
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:                  
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno             
(50%);                                                                          
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata            
sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).                     
Si rimanda all'allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata              
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito               
territoriale, comprensiva della quota di risorse assegnate a ciascun            
ambito provinciale vincolate alla sottoscrizione, entro il                      
30/11/2002, di Protocolli provinciali promossi dalle Amministrazioni            
provinciali.                                                                    
6) Spese ammissibili                                                            
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo                 
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi                  
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle               
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili                    
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,             
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine             
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione            
e l'acquisto di immobili.                                                       
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di                 
spesa:                                                                          
a)  spese generali di progettazione, avvio e promozione delle                   
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;            
b)  spese generali di documentazione, laddove esse assumano                     
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del               
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;             
c)  costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei            
progetti;                                                                       
d)  arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;              
e)  affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in             
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;              
f)  spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla                  
specificita' del progetto;                                                      
g) spese per la formazione degli operatori;                                     
h)  forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di                 
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di             
particolare difficolta'.                                                        
7) Erogazione dei finanziamenti                                                 
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei            
singoli progetti esecutivi ricompresi nei Piani territoriali                    
provinciali secondo le modalita' indicate dalla Giunta nell'atto di             
assegnazione dei relativi finanziamenti.                                        
Limitatamente ai progetti finalizzati all'obiettivo indicato con                
lettera b) al paragrafo 2) della presente iniziativa, le Province, in           
coerenza alle funzioni loro attribuite con il DLgs 469/97 in materia            
di collocamento e politiche del lavoro, possono assumere il ruolo di            
capofila di singoli progetti esecutivi, nonche' ricevere direttamente           
i finanziamenti regionali.                                                      
8) Procedure e tempi di attuazione                                              
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse                   
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,            
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:                            
- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle              
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei Piani territoriali di           
intervento;                                                                     
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione con i                  
Comuni, le Comunita' Montane, i soggetti firmatari del Protocollo               
regionale e altri soggetti pubblici e privati, finalizzata                      
all'individuazione dei progetti e del Comune individuato quale                  
capofila;                                                                       
- gli Enti locali: stipulano tra loro, con le parti firmatarie del              
Protocollo regionale e con altri soggetti pubblici e privati,                   
specifici accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti             
le singole azioni e contenenti le indicazioni relative alle                     
convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;                            
- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre              
2002 il Piano territoriale di intervento adottato sulla base degli              
accordi stipulati dagli Enti locali;                                            
- la Regione: approva e finanzia i Piani territoriali entro 60 giorni           
dalla ricezione degli stessi, cura il monitoraggio a livello                    
regionale dei Piani territoriali e ne effettua la valutazione                   
complessiva.                                                                    
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni               
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'                 
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del               
presente programma.                                                             
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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