DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 10 luglio 2002, n. 383
Linee guida per l'attivazione del programma 2002 relativo alle attivita', a favore degli immigrati, previste dal DLgs 286/98 (proposta della Giunta regionale in data 3 giugno 2002, n. 949)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 949 del
3 giugno 2002, recante in oggetto "Linee guida per l'attivazione del
programma 2002 relativo alle attivita' a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Sicurezza sociale", in sede preparatoria e
referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 7781 in data 2
luglio 2002,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione di Consiglio;
visti:
- il DLgs 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero";
- il DPR 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per
il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e
degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della
Legge 6 marzo 1998, n. 40";
- il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di
attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del DLgs 25 luglio 1998,
n. 286";
dato atto:
- che per la realizzazione dell'obiettivo dell'integrazione sociale
dei cittadini stranieri immigrati vengono individuati dal predetto
decreto 286/98 quali strumenti i seguenti interventi:
a) interventi finalizzati all'istruzione degli stranieri e
all'educazione interculturale (art. 38)
b) interventi finalizzati all'integrazione sociale (art. 42)
c) interventi finalizzati all'individuazione di soluzioni abitative
tali da rispondere a bisogni derivanti sia da situazioni di emergenza
che da situazioni gia' in via di normalizzazione (art. 40);
d) interventi finalizzati all'attivazione di misure straordinarie di
accoglienza per eventi eccezionali (art. 20);
dato atto che il 18 dicembre 2001 e' stato stipulato un Protocollo
d'intesa in materia di immigrazione straniera dalla Regione
Emilia-Romagna con gli Enti locali, le parti sociali ed il Forum del
Terzo settore, indirizzato ad assicurare pari condizioni di accesso
alla vita sociale e lavorativa in Emilia-Romagna agli immigrati
stranieri regolarmente presenti e alle loro famiglie;
visto che in una logica di coerente realizzazione del suindicato
Protocollo regionale, il 18 dicembre 2001 e' stato stipulato un
Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali - Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali - e la
Regione Emilia-Romagna riguardante l'attivazione e realizzazione di
un progetto sperimentale di ambito regionale concernente la messa in
atto di azioni tese a individuare un modello di buone pratiche per
l'integrazione sociale degli stranieri, il cui costo complessivo
stimato in un ammontare corrispondente a Euro 1.721.746,59, risulta
interamente coperto mediante risorse statali derivanti dal Fondo
nazionale politiche migratorie (anno 2001), ripartite con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 12 dicembre 2001;
visto il decreto del Ministro per la Solidarieta' sociale in data 20
marzo 2001, con il quale e' stata effettuata la ripartizione tra le
Regioni dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche
sociali per l'anno 2001, nell'ambito del quale la quota destinata
alla Regione Emilia-Romagna per le politiche migratorie - di cui alla
Tabella 4: riparto risorse finalizzate destinate alle Regioni -
ammonta ad un importo corrispondente a Euro 2.382.651,52;
visti inoltre:
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285;
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R. 12/1/1985, n. 2 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/2/1990, n. 14 e successive modificazioni;
- la L.R. 21/4/1999, n. 3;
- la L.R. 8/8/2001, n. 26;
dato atto che:
- con deliberazione consiliare n. 1170 del 14 luglio 1999 sono state
approvate le linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98;
- con deliberazione consiliare n. 1379 del 28 febbraio 2000 sono
state approvate le linee guida per l'attuazione del secondo programma
delle attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;
- con deliberazione consiliare n. 130 del 20 dicembre 2000 e' stato
approvato il "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e
della L.R. 2/85";
- con deliberazione consiliare n. 203 del 20 giugno 2001 sono state
approvate le linee guida per l'attuazione del terzo programma delle
attivita' a favore degli immigrati previste dal DLgs 286/98;
richiamate le deliberazioni del Consiglio regionale:
- n. 1235 assunta in data 22 settembre 1999 recante: "Piano sanitario
regionale 1999-2001";
- n. 1285 assunta in data 4 novembre 1999 recante: "Approvazione
delle linee di indirizzo relative agli interventi regionali nelle
politiche per la sicurezza";
- n. 300 assunta in data 18 dicembre 2001 recante: "Approvazione
degli indirizzi triennali per il diritto allo studio per gli anni
scolastici 2001/02, 2002/03, 2003/04. (L.R. 8 agosto 2001, n. 26 art.
7)";
- n. 156 assunta in data 28 febbraio 2001 recante: "Programma
regionale per il triennio 2000-2002 per l'attuazione della Legge 28
agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza). Obiettivi, criteri di
assegnazione delle risorse finanziarie e linee di indirizzo per la
predisposizione dei Piani territoriali di intervento";
richiamata altresi' la deliberazione della Giunta regionale n. 2835
del 17/12/2001 recante: "Assistenza sanitaria agli stranieri presenti
nel territorio regionale. Assegnazione delle somme alle Aziende
Unita' sanitarie locali del Fondo sanitario nazionale 1999";
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 246 assunta in data
25 settembre 2001 recante: "Programma degli interventi ed
individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo regionale
socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2001 - L.R. 2/85 e Legge 328/00";
dato atto:
- che nell'ambito dell'applicazione del DLgs 286/98, al fine di
garantire un'attuazione efficiente e condivisa con gli Enti locali
del presente provvedimento, il competente Assessorato regionale ha
svolto una specifica consultazione con le Amministrazioni
provinciali;
- che pertanto si puo' procedere al riparto delle predette risorse
assegnate dallo Stato per l'anno 2001, in modo da consentire la
formulazione di un Piano di intervento ed articolazione delle
iniziative ritenute prioritarie, finalizzate all'avvio ed al
consolidamento di azioni positive per favorire i processi di
integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati cosi' come
descritte nel "Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 286/98"
allegato parte integrante del presente atto;dato atto inoltre:
- che con deliberazione n. 2908 del 17 dicembre 2001 la Giunta
regionale ha stabilito, relativamente all'attuazione del Programma n.
2 "Contributi ad enti e associazioni per attivita' a favore di
immigrati" approvato con deliberazione 203/01 del Consiglio
regionale, di procedere ad una istruttoria integrativa inerente la
documentazione pervenuta da parte delle Amministrazioni provinciali
al fine di verificare la corrispondenza ai requisiti
giuridico-amministrativi di ammissibilita' cosi' come indicati dal
Programma n. 2, rinviando ad un successivo provvedimento
l'assegnazione e la concessione delle somme spettanti a titolo di
contributo per la realizzazione dei progetti rientranti nel suddetto
Programma n. 2;
- che l'istruttoria integrativa di cui al punto precedente e' stata
completata dal Servizio competente non ravvisando elementi di
incongruenza rispetto ai requisiti giuridico-amministrativi di
ammissibilita', per cui si puo' conseguentemente procedere alla
assegnazione nonche' alla concessione delle somme spettanti a titolo
di contributo per la realizzazione dei progetti rientranti nel citato
programma n. 2;
- che, a fronte dei tempi necessari per l'espletamento della predetta
istruttoria, la somma pari a Euro 129.114,22 all'uopo destinata con
la citata deliberazione n. 203 del Consiglio regionale (punto 2.5 del
programma n. 2, allegato) derivante dalla dotazione del Capitolo
68315 del Bilancio regionale per l'esercizio 2001 non ha potuto
essere impegnata in corso di esercizio;
- che conseguentemente si pone l'esigenza di provvedere alla
copertura finanziaria di tale provvedimento facendo ricorso alla
dotazione del medesimo Capitolo 68315 "Contributi ad associazioni,
organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro per
attivita' a carattere socio-assistenziale e culturale a favore degli
emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21 febbraio 1990, n. 14)",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 - Iniziative a favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione, del Bilancio di previsione per
l'esercizio 2002 che presenta la necessaria disponibilita';
considerato che la Giunta regionale ha preso atto:
- del parere favorevole espresso dalla Consulta regionale
dell'emigrazione e dell'immigrazione a norma di quanto disposto dagli
artt. 10 e 17, comma 5, della L.R. 14/90, nella seduta del 4 marzo
2002;
- del parere favorevole espresso dalla Conferenza Regione - Autonomie
locali nella seduta del 25 marzo 2002;
entrambi conservati agli atti d'ufficio del Servizio competente per
materia;
richiamate:
- la L.R. 28 dicembre 2001, n. 50 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio
pluriennale 2002-2004";
- la deliberazione della Giunta regionale 624/02 recante
"Assegnazione dello Stato per la realizzazione del programma
sperimentale di interventi per l'integrazione sociale degli
immigrati. Variazione di bilancio";
considerato che la Giunta regionale ha sentito il Responsabile del
Servizio Politiche europee e Relazioni internazionali relativamente
all'attuazione della sopracitata iniziativa "Contributi ad enti e
associazioni per attivita' a favore di immigrati", approvata con
deliberazione del Consiglio regionale 203/01;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) l'approvazione del Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 25
luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero", allegato alla presente deliberazione e della quale
costituisce parte integrante e sostanziale, concernente l'utilizzo
delle risorse derivanti dallo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche migratorie per l'anno 2001, nonche' dei mezzi regionali a
titolo di partecipazione ai sensi dell'art. 58, comma 4, DPR 394/99,
a valere sulla quota di cofinanziamento del suddetto Fondo
nazionale;b) di dare atto che il sopraindicato programma risulta
articolato come segue:
- Iniziativa n. 1 "Piani territoriali provinciali per le azioni di
integrazione sociale a favore degli immigrati" per un ammontare di
Euro 2.649.234,28;
- Iniziativa n. 2 "Interventi a sostegno delle iniziative di
comunicazione interculturale" per un ammontare di Euro 206.582,76;
- Iniziativa n. 3 "Predisposizione di Piani territoriali provinciali
di intervento" per un ammontare di Euro 1.721.746,59;
e che, unitamente alla somma corrispondente a Euro 129.114,22
destinata alle attivita' gia' previste con deliberazione del
Consiglio regionale 203/01 in attuazione dell'art. 17 della L.R.
14/90, comporta un impiego complessivo di risorse previsto in Euro
4.706.677,85;
c) di dare atto inoltre:
- che le risorse finanziarie derivanti dallo stanziamento della quota
del Fondo nazionale per le politiche migratorie, annualita' 2001,
ammontanti a Euro 2.382.651,52, assegnate alla Regione Emilia-Romagna
con DM 20 marzo 2001, risultano allocate al Capitolo 68317
"Contributi ai Comuni per le attivita' di accoglienza e di assistenza
a favore degli immigrati (art. 5, commi 1, 2, lett. A) e B), 3 e 4
L.R. 21 febbraio 1990, n. 14; art. 45, comma 2 D.Lgs. 25 luglio 1998,
n. 286; - Mezzi statali", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20281 -
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Risorse
statali, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2002, e concorrono al finanziamento del
programma con riferimento specifico all'Iniziativa n. 1, nell'ambito
del programma complessivo;
- che, per quanto concerne la partecipazione finanziaria regionale
richiesta dal DPR 31 agosto 1999, n. 394, essa e' prevista
limitatamente al suddetto stanziamento assegnato alla Regione
Emilia-Romagna con DM 20 marzo 2001 e viene assicurata, sul totale
del programma quantificato per le Iniziative n. 1 e n. 2 nonche' per
le attivita' previste in attuazione dell'art. 17 della L.R. 14/90 in
Euro 2.984.931,26, per un importo complessivo pari a Euro 602.279,74,
dalle risorse allocate ai sottoindicati capitoli del Bilancio di
previsione regionale per l'esercizio finanziario 2002, come segue:
- quanto a Euro 266.582,76 per le attivita' previste in attuazione
dell'art. 41, primo comma, lettera C) della L.R. 2/85, con
riferimento all'Iniziativa n. 1: Capitolo 57150 "Fondo socio
assistenziale regionale - assegnazioni correnti ai Comuni singoli o
associati per il finanziamento di progetti di intervento, anche
sperimentali, a norma dell'art. 41, comma 1, lett. c), della L.R. 12
gennaio 1985, n. 2", afferente all'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo
socio-assistenziale;
- quanto a Euro 206.582,76 per le attivita' previste in attuazione
dell'art. 41, primo comma, lettera A) della L.R. 2/85, con
riferimento all'Iniziativa n. 2: Capitolo 57100 "Fondo socio
assistenziale regionale. Quota parte destinata al finanziamento di
iniziative promozionali e attivita' di rilievo regionale, nonche'
delle attivita' connesse alla predisposizione e aggiornamento del
Piano socio assistenziale regionale e dei Piani territoriali, a norma
dell'art. 41, comma 1, lett. A), della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2",
nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2. 20100 - Fondo socio-assistenziale;
- quanto a 129.114,22 Euro per le attivita' previste, in attuazione
dell'art. 17 della L.R. 14/90, con deliberazione del Consiglio
regionale 203/01, meglio specificate in narrativa: Capitolo 68315
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21
febbraio 1990, n. 14)", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 -
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione;
d) di dare atto, altresi', che l'adempimento di cui all'art. 58,
comma 4, del DPR 394/99, ovvero la partecipazione finanziaria
regionale non inferiore al 20% del totale di ciascun programma, qui
assicurato sul programma complessivamente proposto cosi' come
specificato al punto c) che precede, sara' assolto in fase attuativa
anche nel caso di parziale realizzazione delle singole iniziative,
nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa contabile vigente,
eventualmente garantito dalla dimostrazione complessiva della quota
della suddetta partecipazione finanziaria regionale, anche con le
risorse regionali effettivamente destinate al progetto di mediazione
culturale per gli immigrati in ambito penitenziario ricompreso nel
Programma per l'anno 2002, previsto dall'art. 41 della L.R. 2/85,
degli interventi e individuazione dei criteri di ripartizione del
Fondo regionale socio-assistenziale e del Fondo nazionale per le
politiche sociali - L.R. 2/85 e Legge 328/00, programma di prossima
adozione di cui il presente atto costituisce parte;
e) di dare atto che le risorse finanziarie derivanti dallo
stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie,
annualita' 2001, finalizzate alla realizzazione di un progetto
sperimentale di ambito regionale per l'integrazione sociale degli
immigrati extracomunitari, cosi' come previsto dall'Accordo di
programma sottoscritto il 18 dicembre 2001 tra il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali - Dipartimento delle Politiche
sociali e previdenziali e la Regione Emilia-Romagna - Iniziativa n. 3
"Predisposizione di Piani territoriali provinciali di intervento" del
presente programma - ammontano a Euro 1.721.746,59 e risultano
allocate al Capitolo 68330 "Contributi ai Comuni per la realizzazione
del programma sperimentale di interventi per l'integrazione sociale
degli immigrati (Accordo di programma Regione - Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali del 18 dicembre 2001; DLgs 25 luglio 1998,
n.286) - Mezzi statali". Nuova istituzione, afferente all'UPB
1.5.2.2. 20281 - Iniziative a favore dell'emigrazione e
dell'immigrazione - Risorse statali, del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2002;
f) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di
spesa e che all'assegnazione e concessione dei finanziamenti nonche'
all'indicazione delle modalita' di erogazione dei fondi, anche ad
eventuale completamento di quanto gia' previsto nel presente atto,
provvedera' la Giunta regionale con propria deliberazione sulla base
degli indirizzi e dei criteri contenuti nel Programma di cui alla
precedente lettera a) e tenuto conto degli adempimenti previsti dal
DPR 394/99 per l'utilizzo delle risorse di derivazione statale;
g) di dare atto inoltre, che a fronte del completamento della
istruttoria integrativa inerente la documentazione pervenuta da parte
delle Amministrazioni provinciali cosi' come indicato in narrativa,
il Dirigente competente provvedera' con proprio atto formale alla
concessione dei contributi ai beneficiari individuati sulla base dei
progetti approvati con gli atti delle Amministrazioni provinciali,
per gli importi in essi quantificati entro i limiti delle risorse
programmate, in attuazione di quanto previsto dal Programma n. 2, al
punto 2.6 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n.
203 del 20/6/2001, che stabilisce altresi' le modalita' di erogazione
dei contributi concessi, con imputazione al Capitolo 68315
"Contributi ad associazioni, organizzazioni ed istituzioni private
senza fini di lucro per attivita' a carattere socio-assistenziale e
culturale a favore degli emigrati ed immigrati (art. 17, L.R. 21
febbraio 1990, n. 14)", nell'ambito dell'UPB 1.5.2.2.20280 -
Iniziative a favore dell'emigrazione e dell'immigrazione, del
Bilancio di previsione regionale per l'esercizio 2002;
h) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, garantendone la piu' ampia diffusione.
Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Aiuti internazionali
Programma 2002 per l'attuazione del DLgs 25 luglio 1998, n. 286
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
Premessa
II presente atto fa seguito a quattro precedenti provvedimenti di
attuazione del DLgs 286/98, posti in essere dalla Regione
Emilia-Romagna utilizzando le somme assegnate dallo Stato nell'ambito
del Fondo nazionale per le politiche migratorie per gli esercizi
1998, 1999 e 2000 nonche' risorse proprie, e che qui di seguito si
riassumono:
1) deliberazione n. 1170 del 14 luglio 1999 del Consiglio regionale
recante: "Linee guida per l'attuazione del primo programma delle
attivita' di accoglienza e di assistenza a favore degli immigrati
previste dal DLgs 286/98". Importo per le suddette attivita'
corrispondente a Euro 407.005,74;
2) deliberazione n. 2377 del 19 dicembre 2000 della Giunta regionale
recante "Assegnazione e concessione ai Comuni capofila dei contributi
per l'espletamento delle iniziative connesse al II programma delle
attivita' previste dal DLgs 286/98 in attuazione della deliberazione
1379/00 del Consiglio regionale", che ha impegnato somme per un
importo complessivo corrispondente a Euro 2.003.015,85 derivanti
dalla quota di Euro 2.024.389,68 del Fondo nazionale assegnata alla
Regione Emilia-Romagna per il 1999;
3) deliberazione n.130 del 20 dicembre 2000 del Consiglio regionale
recante "Piano di riparto e assegnazione di contributi in conto
capitale per la realizzazione di strutture di accoglienza per
immigrati, ai sensi dell'art. 40 del DLgs 286/98, della L.R. 14/90 e
della L.R. 2/85", con la quale e' stata destinata al finanziamento
degli interventi previsti la somma corrispondente a Euro 6.329.199,44
di cui Euro 1.547.830,62 derivanti dalla quota del Fondo relativa al
1998;
4) deliberazione n. 203 del 20 giugno 2001 del Consiglio regionale,
che ha disposto un impiego complessivo di risorse corrispondente a
Euro 2.737.025,11 di cui Euro 2.070.080,16 derivanti dalla quota del
Fondo nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna per il 2000.
Il presente provvedimento si pone l'obiettivo di consolidare, in
armonia con gli obiettivi a valenza triennale indicati dal DPR 30
marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico per il triennio
2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato, a norma dell'art.3 della Legge 6 marzo
1998" e in un'ottica di acquisita sistematicita', il complesso degli
interventi che le risorse finanziarie rese disponibili
complessivamente dal DLgs 286/98 per l'anno 2001 permettono di
attivare sul territorio regionale.
La formulazione del presente programma si inquadra nell'ambito
dell'avvio sul territorio regionale della programmazione di
interventi e servizi sociali attuata con deliberazione del Consiglio
regionale n. 246 del 25 settembre 2001, mediante l'utilizzo delle
risorse complessive derivanti dalla quota del Fondo nazionale per le
politiche sociali.
La suindicata deliberazione 246/01 individua nell'ambito degli
obiettivi regionali di priorita' sociale, anche la realizzazione di
un programma specifico di azioni per l'integrazione sociale degli
immigrati.
L'elemento di novita' introdotto con la suddetta deliberazione
riguarda la predisposizione in ambito distrettuale dei Piani di zona,
cosi' come previsti dall'art. 19 della Legge 328/00, tale per cui si
evidenzia la necessita' di raccordare le future programmazioni sui
temi specifici dell'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati in un quadro unitario a livello territoriale al fine di
garantire continuita' e omogeneita' all'insieme delle politiche a
favore dei cittadini stranieri.
Per favorire questo processo appare opportuno procedere alla
formulazione di un Piano di interventi, articolato in tre distinte
iniziative, che si avvalga delle risorse attualmente programmabili
derivanti dal Fondo nazionale per le politiche sociali, assegnate
alla Regione Emilia-Romagna con destinazione specifica per gli
interventi finalizzati all'immigrazione per l'esercizio 2001, nonche'
risorse proprie a titolo di partecipazione ai sensi dell'art. 58,
comma 4, DPR 394/99, a valere sulla quota di cofinanziamento del
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
Iniziativa n. 1 - Piani territoriali provinciali per le azioni di
integrazione sociale a favore degli immigrati
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per
l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per
l'erogazione dei finanziamenti.
1.1) Premesse
In armonia con i precedenti programmi adottati dalla Regione e in
accordo con gli obiettivi programmatici indicati dal DPR 30 marzo
2001 nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale dei
cittadini stranieri immigrati, si conferma con il presente
provvedimento la metodologia di azione che vede la partecipazione
diretta degli Enti locali all'elaborazione e alla realizzazione di
progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei
servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuita' e di
progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli
immigrati, da realizzare nell'ambito dell'integrazione tra competenze
e soggetti diversi, pubblici e privati.
1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di
intervento
Si confermano tre grandi obiettivi verso i quali tendere le politiche
di integrazione:
A) costruire relazioni positive;
B) garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze;
C) assicurare i diritti della presenza legale.
A) Costruire relazioni positive
Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante
assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione
esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio,
per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri
immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti
culturali connessi ai luoghi di origine.
Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare
prioritariamente, nell'ambito della presente iniziativa, le seguenti
azioni:
- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle
relazioni tra associazioni e istituzioni nonche' a incrementare nei
cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di
sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione
italiana, regionale e locale. Risultano pertanto prioritari gli
interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle
associazioni e quelli configurabili in un ambito complessivo di
sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica,
appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale possa disporre
di un organismo partecipativo al fine di valorizzare l'apporto ed il
protagonismo sociale dei cittadini stranieri;
- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi
di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire
l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonche'
all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere
l'integrazione sociale. In quest'ottica, appare opportuno che
ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro
interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze
sull'insieme del territorio regionale;
- consolidamento e implementazione degli osservatori a dimensione
provinciale sull'immigrazione, aventi funzioni di monitoraggio del
fenomeno a livello locale in collegamento con analoga funzione a
livello regionale;
- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi
connessi all'immigrazione;
- effettuazione di campagne di informazione e di orientamento che
mettano in risalto gli aspetti positivi connessi all'immigrazione;
- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo
finalizzate a valorizzare le culture dei Paesi di origine;
- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di
comunicazione finalizzati alla diffusione di una formazione e
informazione multiculturale e multilingue capace di favorire il
confronto tra punti di vista e culture presenti nella societa'
regionale.
B) Garantire pari opportunita' di accesso e tutelare le differenze
Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante
mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario
all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in
particolare i percorsi di apprendimento della lingua italiana, e che
gli interventi siano destinati prioritariamente ai soggetti
socialmente piu' deboli quali i minori e le donne.
In particolare risultano da attivare prioritariamente i seguenti
interventi:
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi
dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da
parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle
leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;
- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da
garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso
scolastico;
- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle
culture e delle lingue di origine;
- interventi volti a mantenere i legami culturali con le culture di
origine attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;
- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per
lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza
finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al
reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento
professionale nonche' all'attivita' di tutela prevista dal comma 12
dell'art. 44 del D.Lgs. 286/98 nei confronti della discriminazione.
Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo
di provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate
relative agli osservatori locali sull'immigrazione;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi
idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;
- interventi di formazione di mediatori culturali che individuino e
consolidino una specifica professionalita' tale da garantire sia la
ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate
prestazioni da parte dei servizi;
- interventi nell'ambito dell'integrazione in favore dei richiedenti
asilo e dei rifugiati riconosciuti, a partire dal consolidamento dei
progetti comunali approvati nell'ambito del Piano nazionale asilo;
- interventi rivolti a costruire percorsi integrati tra formazione
linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale,
finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la
ricerca di migliori opportunita';
- interventi di sostegno in materia di politiche abitative a favore
degli immigrati, anche attraverso la costituzione di agenzie per la
casa con finalita' sociali in grado di svolgere un'azione di
orientamento-accompagnamento e soluzione del bisogno abitativo.
C) Assicurare i diritti della presenza legale
Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono
ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonche' gli interventi
che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto
indicato dall'art. 44 del DLgs 286/98 in materia di azione civile
contro la discriminazione.
In quest'ottica appare opportuno procedere all'avvio e
consolidamento, in particolare nei comuni capoluogo, di centri di
osservazione, di informazione e di consulenza legale per gli
stranieri vittime delle discrimi'nazioni per motivi razziali, etnici,
nazionali e religiosi.
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni,
nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risultera'
opportuno tenere conto della programmazione degli interventi
riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati in premessa
del presente deliberato, con particolare attenzione alle iniziative
ricomprese nella programmazione di interventi e servizi sociali
attuata con deliberazione del Consiglio regionale n. 246 del 25
settembre 2001.
1.3) I soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le
Comunita' montane quali referenti della progettazione e della
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni
concertate con altri attori pubblici e privati, quali Aziende
sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali, volontariato,
rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni.
1.4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,
Piani territoriali e progetti esecutivi
Per quanto concerne gli ambiti territoriali per la predisposizione
dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la
dimensione di riferimento.
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di
specifici accordi.
Alla Provincia spetta il compito, quale Ente intermedio di promozione
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).
Si segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti in una logica di rete
territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto
ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni
promosse dai cittadini stranieri.
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici
Piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo Piano
economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo
Ente concorre alla realizzazione dei programmi nonche' dei tempi e
delle modalita' di realizzazione degli interventi.
I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi
connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente
documento, ferma restando la liberta' di scelta circa il peso da
attribuire ad ogni singola azione.
I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.
In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse
aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non
potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i Piani
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15
ottobre 2002 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,
della successiva delibera di approvazione dei Piani medesimi e di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
Unitamente alla trasmissione dei Piani territoriali le
Amministrazioni provinciali sono tenute all'inoltro di una specifica
relazione sullo stato di realizzazione dei Piani territoriali di cui
alla citata deliberazione n. 203 del 20 giugno 2001 del Consiglio
regionale, approvati con deliberazione n. 2908 del 17 dicembre 2001
della Giunta regionale.
1.5) Le risorse finanziarie
Con decreto del Ministro per la Solidarieta' sociale del 20 marzo
2001, e' stata destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la
quota derivante dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo
nazionale per le politiche sociali - riparto risorse finalizzate:
Fondo politiche migratorie - per l'anno 2001, corrispondente a Euro
2.382.651,52.
Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del
DPR 31 agosto 1999, n. 394, quale quota parte dell'intero
cofinanziamento regionale al programma complessivo, e' prevista una
integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione di Euro
266.582,76 a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. 2/85 -
Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera
c) del bilancio di previsione regionale per il corrente esercizio.
L'entita' del finanziamento complessivo previsto per l'iniziativa, da
ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali, ammonta pertanto a
Euro 2.649.234,28.
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno
(50%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).
Si rimanda all'allegata Tabella A) per la ripartizione dettagliata
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito
territoriale.
1.6) La corresponsabilita' finanziaria degli Enti locali
Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilita' finanziaria da
parte degli Enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota
minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri
soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari
al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli
progetti esecutivi.
1.7) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione
e l'acquisto di immobili.
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
c) costo dei personale espressamente adibito alla realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori;
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di
particolare difficolta'.
1.8) Erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei Piani territoriali
provinciali secondo le modalita' indicate dalla Giunta nell'atto di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
1.9) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei Piani territoriali di
intervento;
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei Comuni,
delle Comunita' montane e degli altri soggetti pubblici e privati
finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato
quale capofila;
- gli Enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e
privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi
comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative
alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;
- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre
2002 il Piano territoriale di intervento adottato sulla base degli
accordi stipulati dagli Enti locali;
- la Regione: approva e finanzia i Piani territoriali entro 60 giorni
dalla ricezione degli stessi;
- la Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del
Piano territoriale di intervento;
- la Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei Piani
territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del
presente programma.
Iniziativa n. 2 - Interventi a sostegno delle iniziative di
comunicazione interculturale
2.1) Premesse
La Regione Emilia-Romagna, consapevole di come il costante incremento
della presenza di immigrati stranieri in Emilia-Romagna induca a
porre particolare attenzione alla necessita' di favorire i processi
di integrazione sociale anche nel settore strategico della
comunicazione, intende proporre, in continuita' a quanto gia' avviato
nel corso del 2001, un apposito programma di interventi in materia di
sostegno alle iniziative di comunicazione interculturale.
Accanto ad un insieme di interventi e servizi materiali, appare
opportuno sviluppare interventi che si prefiggono di operare sul
piano dei vissuti simbolici, secondo una logica preventiva e
promozionale, finalizzati a conseguire l'obiettivo di favorire lo
sviluppo di una societa' multiculturale, basata sulla pacifica
convivenza delle diversita', sulla capacita' di sintetizzare
positivamente i conflitti derivanti dalle difficolta' di dialogo e
fondata sulla piena e accettata condizione di cittadinanza dei
migranti.
In uno scenario mediatico nel quale spesso la rappresentazione del
fenomeno migratorio viene prevalentemente correlata alle sole
problematiche di ordine pubblico, marginalita' e disagio sociale, si
conferma la necessita' di consolidare una specifica iniziativa nel
settore della comunicazione. Tale iniziativa si pone l'obiettivo di
promuovere una maggiore consapevolezza delle opportunita' e
dell'arricchimento complessivo che il fenomeno migratorio conferisce
alla societa' e di evitare nel contempo che nel tessuto sociale
possano innescarsi processi di isolamento e chiusura comunicativa tra
i cittadini stranieri ed i soggetti autoctoni individuali e
collettivi della nostra regione.
Nella Regione Emilia-Romagna sono gia' esistenti esperienze di
comunicazione promosse da cittadini stranieri o ad essi rivolte.
In molti casi si tratta pero' di realta' precarie e limitate ad un
ambito locale o ad aree territorialmente ristrette.
In questo senso appare opportuno sviluppare un coordinamento tecnico
in collegamento con il Co.Re.Com (Comitato regionale per le
Comunicazioni della Regione Emilia-Romagna) e le Province al fine di
assicurare a livello territoriale regionale una programmazione di
interventi omogenea.
L'avvio del primo programma di comunicazione interculturale, cosi'
come deliberato con provvedimento del Consiglio regionale n. 203 del
20 giugno 2001 e successiva deliberazione della Giunta regionale n.
2908 del 17/12/2001, ha consentito di promuovere una serie di
interventi di carattere regionale o interprovinciale, contraddistinti
da spiccati elementi di professionalita', innovazione, esportabilita'
e collaborazione tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e
privati.
Appare quindi evidente la necessita', riconosciuta dai settori della
societa' che gia' da diverso tempo si trovano piu' a confronto con i
temi e le problematiche derivanti dal fenomeno dell'immigrazione, di
consolidare un momento strutturato di intervento complessivo sul
territorio nel settore della comunicazione.
2.2) Obiettivi e linee di indirizzo
Si intendono qui specificatamente connessi ad una attivita' di
comunicazione interculturale gli interventi che perseguono i seguenti
obiettivi:
a) favorire una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali
del fenomeno migratorio;
b) favorire una corretta conoscenza delle espressioni culturali,
ricreative, sociali e religiose delle varie comunita' straniere;
c) garantire ai cittadini immigrati pari opportunita' di accesso
all'informazione;
d) prevenire fenomeni e comportamenti improntati all'intolleranza e
alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali e
religiosi.
Nel senso sopra descritto, appare opportuno privilegiare, nell'ambito
del presente programma, le seguenti azioni:
1) accrescere la partecipazione ed il protagonismo dei cittadini
stranieri, facilitandone l'inserimento anche nel circuito informativo
generale;
2) superare la fase delle iniziative parziali ed episodiche,
costruendo esperienze e processi di comunicazione caratterizzati da
continuita';
3) costruire ed incentivare un approccio sinergico alle reti
informative esistenti;
4) promuovere e sperimentare strumenti innovativi volti alla
diffusione di una informazione multiculturale e multilingue,
favorendo il confronto tra punti di vista e culture presenti nella
societa' regionale;
5) promuovere la qualificazione dell'offerta informativa rivolta ai
cittadini stranieri;
6) favorire la formazione specifica e l'inserimento in campo
giornalistico di operatori dell'informazione (stranieri e italiani);
7) favorire la conoscenza, il confronto ed il collegamento con
analoghe iniziative in Italia ed Europa e con mezzi di informazione
dei Paesi d'origine.
Per la realizzazione delle azioni sopraindicate si ritiene opportuno
prevedere quale modalita' operativa l'erogazione di finanziamenti a
sostegno delle iniziative significative gia' operanti o da
intraprendere sul territorio regionale ad opera di soggetti pubblici
e privati a norma dell'art. 2 della L.R. 2/85.
2.3) Soggetti ammessi a presentare domanda di finanziamento
Sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i seguenti
soggetti aventi sede nel territorio della regione:
a) i Comuni singoli o associati a norma della L.R. 3/99;
b) le Amministrazioni provinciali;
c) le Aziende Unita' sanitarie locali;
d) i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali
di cui alla L.R. 7/94 e successive modificazioni;
e) le associazioni sociali, operanti nel settore socio-assistenziale
e culturale, di cui alla L.R. 10/95 e successive modificazioni;
f) le organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 37/96 e
successive modificazioni, ambito socio-assistenziale e culturale.
2.4) Le risorse finanziarie
Le risorse finanziarie alle quali fare ricorso per l'attuazione della
presente iniziativa ammontano a complessivi Euro 206.582,76 a carico
della dotazione del Capitolo 57100 (L.R. 2/85 - Fondo
socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera a) del
bilancio di previsione regionale per l'esercizio in corso.
2.5) Requisiti per la presentazione dei progetti
Costituira' criterio essenziale per l'approvazione dei progetti una
dimensione finanziaria non inferiore a Euro 8.000 e non superiore a
Euro 52.000.
Sono ammissibili a finanziamento sia progetti gia' avviati (purche'
nell'anno in corso), sia progetti ancora da avviare; questi ultimi
debbono comunque avere inizio entro il termine perentorio del 31
dicembre 2002.
2.6) Criteri e procedure di selezione dei progetti
Costituira' carattere di priorita' in sede di valutazione dei
progetti il rispetto dei seguenti criteri:
a) dimensione regionale o interprovinciale dell'area territoriale di
riferimento, e numero dei potenziali destinatari diretti ed indiretti
dei progetti;
b) caratteristiche dei progetti tali da prevedere la collaborazione
tra piu' istituzioni, enti e soggetti, pubblici e privati;
c) dimensione temporale dei progetti non superiore ai 12 mesi;
d) coinvolgimento di soggetti con comprovata professionalita' ed
esperienza nel settore della comunicazione;
e) caratteristiche di sostanziale innovazione;
f) configurazione dei progetti tale da renderne possibile la
strutturazione in ambiti operativi e gestionali con carattere di
continuita' ed eventuale implementazione;
g) promozione della partecipazione e del protagonismo dei cittadini
stranieri mediante la valorizzazione di specifiche competenze
professionali e di apporti culturali.
2.7) Criteri di esclusione delle domande
Non saranno ammessi a finanziamento i progetti:
a) non pertinenti agli obiettivi indicati al precedente punto 2.2);
b) che non rientrano nei limiti di budget, inferiori e superiori,
indicati al precedente punto 2.5).
2.8) Spese ammissibili
Sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
c) personale espressamente adibito per la realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo dei 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori.
Non sono ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la
ristrutturazione e l'acquisto di immobili.
2.9) Entita' del finanziamento
L'entita' del finanziamento e' determinata nella misura massima del
75% della spesa ammessa, con variazioni connesse ad arrotondamenti. A
tal fine i progetti, oltre all'indicazione della spesa totale del
progetto, dovranno contenere anche l'indicazione analitica delle voci
di spesa previste per l'attivazione degli stessi. I soggetti
richiedenti dovranno altresi' indicare la percentuale minima di
finanziamento regionale al di sotto della quale rinunciano
all'attuazione del progetto.
3) Procedure
Le domande di ammissione al finanziamento, corredate dei relativi
progetti d'intervento, dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna, Assessorato alle Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione e Aiuti internazionali, entro le ore
12 del 30 agosto 2002. Le domande inoltrate per posta saranno
considerate valide qualora la data del timbro postale non sia
successiva alla predetta data.
La Giunta regionale provvedera' con proprio atto, in seguito ad
apposita istruttoria in attuazione del precedente punto 2.2),
all'individuazione delle iniziative ammesse, alla quantificazione,
all'assegnazione dei finanziamenti a favore dei beneficiari, per un
ammontare massimo complessivo di Euro 206.582,76 da imputare al
Capitolo 57100 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2002. Con detta successiva deliberazione si provvedera' altresi' alla
definizione delle modalita' di erogazione della spesa.
Iniziativa n. 3 - Predisposizione di Piani territoriali provinciali
di intervento
In attuazione dell'Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e del Protocollo regionale di intesa in
materia di immigrazione straniera tra Regione Emilia-Romagna, Enti
locali, parti sociali e Forum del terzo settore.
Obiettivi, definizione degli ambiti territoriali e relativa
ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per
l'elaborazione dei Piani territoriali di intervento e procedure per
l'erogazione dei finanziamenti.
1) Premessa
La Regione Emilia-Romagna, consapevole che solo con l'impegno di
tutti si puo' affrontare in modo serio un tema tanto importante
quanto delicato quale quello di una efficace integrazione sociale
degli immigrati stranieri, ha avviato a livello regionale nel corso
del 2001 un proprio percorso di concertazione con le parti sociali
regionali, Anci, Upi e Forum del terzo settore volto a definire un
Protocollo regionale di interventi, elaborato e condiviso
dall'insieme dei soggetti coinvolti.
Per l'anno 2001, il Fondo nazionale politiche migratorie e' stato
incrementato del versamento, da parte dell'INPS, delle somme
derivanti dal Fondo istituito allo scopo di assicurare i necessari
mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che
ne sia privo ( art. 13, Legge 943/86).
L'ammontare complessivo di questo contributo, soppresso a far data
dall'1 gennaio 2000, era di Euro 18.194.960,93.
Sulla base di un confronto istituzionale sviluppatosi nel periodo
agosto-novembre 2001, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le Provincie autonome, e' stata approvata la
proposta di ripartire le risorse aggiuntive provenienti dall'INPS a
favore delle Regioni, con un particolare meccanismo premiante nei
confronti delle Regioni che, anche sulla base di specifici Protocolli
regionali di intesa, intendessero sottoscrivere un Accordo di
programma con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
finalizzato alla promozione e alla diffusione di programmi regionali
per l'integrazione degli immigrati legalmente residenti sul
territorio regionale.
I percorsi concertativi avviati a livello regionale e nazionale hanno
trovato una propria e coerente formalizzazione mediante la
sottoscrizione il 18 dicembre 2001 di:
- un Protocollo regionale di intesa in materia di immigrazione
straniera tra la Regione Emilia-Romagna, gli Enti locali, le parti
sociali e il Forum del terzo settore finalizzato alla realizzazione
di azioni concertate ed integrate indirizzate all'inserimento
socio-lavorativo degli immigrati stranieri nelle seguenti aree
d'intervento: governo dei flussi migratori, lavoro e formazione
professionale, politiche abitative e integrazione sociale.
- un Accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali - Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali e
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un progetto regionale
caratterizzato da azioni relative ai settori dell'alfabetizzazione e
apprendimento della lingua e della cultura italiane, della
formazione, dell'accesso all'alloggio, della mediazione culturale,
della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri
extracomunitari.
Il costo complessivo del progetto attivato con il suindicato Accordo
e' stimato in Euro 1.721.746,59 e viene sostenuto interamente
mediante fondi statali provenienti dal Fondo nazionale politiche
migratorie ripartiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali del 12 dicembre 2001.
La Regione Emilia-Romagna e' responsabile verso il Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali del Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali della attuazione del progetto.
Il Protocollo regionale costituisce il riferimento regionale
dell'Accordo per quanto riguarda l'individuazione dei settori di
intervento e le priorita' di azioni da attivare al fine di favorire
l'integrazione dei cittadini stranieri.
In questo senso ne rappresenta l'immediato avvio in termini
applicativi.
La Regione Emilia-Romagna ritiene opportuno promuovere l'avvio di
analoghe e coerenti prassi di concertazione e coinvolgimento delle
parti a livello locale al fine di arrivare alla definizione di veri e
propri Protocolli provinciali ( adeguati alle diverse realta'
locali), coinvolgendo le Consulte esistenti ed i Consigli
territoriali per l'immigrazione, istituiti dal DLgs 286/98, nonche'
le associazioni e/o rappresentanze di cittadini stranieri.
In questo senso la definizione di Protocolli provinciali promossi
dalle Amministrazioni provinciali, anche su singole aree tematiche,
stipulati entro il 30/11/2002, e' considerata criterio premiante
nell'ambito della ripartizione delle risorse previste per la
realizzazione della presente iniziativa.
A tal fine, si intende vincolare la effettiva erogazione del 30%
delle risorse assegnate a ciascun ambito provinciale, alla
presentazione, da parte delle Amministrazioni provinciali, di
Protocolli provinciali stipulati entro il 30/11/2002.
2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di
intervento
Il Protocollo regionale e' indirizzato ad assicurare pari condizioni
di accesso alla vita sociale e lavorativa nel territorio regionale
agli immigrati stranieri regolarmente presenti ed alle loro famiglie.
In questo senso, formula proposte precise in materia:
- politiche abitative;
- lavoro e formazione professionale;
- integrazione sociale.
Appare opportuno sottolineare come il carattere sperimentale del
programma, volto a realizzare interventi innovativi, anche in ambiti
territoriali delimitati, grazie all'apporto progettuale dei soggetti
pubblici e privati firmatari del Protocollo regionale, risulta essere
uno strumento utile al fine di promuovere:
a) la definizione di Protocolli provinciali entro il 30 novembre
2002, in analogia a quello regionale, capaci di coinvolgere soggetti
pubblici e privati in ambito locale, volti a meglio specificare i
bisogni delle diverse realta' locali in materia di immigrazione
straniera;
b) la definizione di specifiche politiche di sostegno e
riqualificazione verso i percorsi di emersione del lavoro sommerso,
rivolti in particolare verso le donne immigrate nel campo
dell'assistenza domiciliare e del lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare;
c) la definizione di specifiche politiche in ambiti territoriali
limitati, in particolare nei Comuni delle zone montane caratterizzati
da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla
percentuale media della Regione Emilia-Romagna.
3) Soggetti
Vengono individuati le Province, i Comuni singoli o associati e le
Comunita' Montane quali referenti della progettazione e della
attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni
concertate con le parti firmatarie del Protocollo regionale, nonche'
di eventuali Protocolli locali a livello provinciale.
Resta intesa la opportunita' di coinvolgere nella definizione e
realizzazione degli interventi altri attori pubblici e privati, quali
Aziende sanitarie locali, provveditorati agli studi, organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale, cooperative sociali ed
organizzazioni di volontariato.
4) Ambiti territoriali di intervento, procedure di concertazione,
Piani territoriali e progetti esecutivi
In armonia con i precedenti programmi finanziati con il Fondo
nazionale politiche migratorie (art. 45 DLgs 286/98) nel campo degli
interventi rivolti all'integrazione sociale dei cittadini stranieri
immigrati, si intende confermare una metodologia programmatoria che
vede la partecipazione diretta degli Enti locali all'elaborazione e
alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare
le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di
continuita' e di progressivo consolidamento territoriale delle
politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell'ambito
dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e
privati.
In questo senso, si ritiene opportuno individuare nella Provincia la
dimensione di riferimento territoriale per la predisposizione di
specifici Piani di intervento attuativi del Protocollo regionale.
All'Amministrazione provinciale e' pertanto demandata
l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti
locali interessati, delle priorita' di intervento e conseguentemente
la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno
essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di
specifici accordi.
Alla Provincia spetta il compito, quale Ente intermedio di promozione
e coordinamento delle attivita' locali, di favorire la partecipazione
alla concertazione, oltre che degli Enti locali individuati quali
soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 3). Si
segnala inoltre l'opportunita' di adottare specifiche procedure di
consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi
dell'art. 3, comma 6 del DLgs 286/98.
Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli
Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi
coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni,
delle quali sara' dato atto in ciascun accordo.
Risultera' opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che
prevederanno la partecipazione di piu' soggetti tra i firmatari del
Protocollo regionale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore
aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle
associazioni promosse dai cittadini stranieri.
Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici
Piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle
rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in
progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo Piano
economico e finanziario.
I progetti esecutivi saranno finanziati nella loro totalita' e
dovranno garantire l'attuazione di interventi connessi al
conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo regionale
sottoscritto il 18 dicembre 2001.
I progetti dovranno terminare entro il 30 aprile 2003 salvo eventuali
proroghe concertate dai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di
programma.
Una volta perfezionati e approvati dalle Province, i Piani
territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15
ottobre 2002 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta,
della successiva delibera di approvazione dei Piani medesimi e di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
5) Le risorse finanziarie
L'entita' della somma complessiva per il finanziamento della presente
iniziativa da ripartire tra gli ambiti territoriali provinciali
ammonta a Euro 1.721.746,59.
Per la ripartizione agli ambiti territoriali provinciali della
predetta somma si e' fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio
appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato
dell'immigrazione sul territorio della regione Emilia-Romagna:
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno
(50%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata
sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).
Si rimanda all'allegata Tabella B) per la ripartizione dettagliata
delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni ambito
territoriale, comprensiva della quota di risorse assegnate a ciascun
ambito provinciale vincolate alla sottoscrizione, entro il
30/11/2002, di Protocolli provinciali promossi dalle Amministrazioni
provinciali.
6) Spese ammissibili
Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo
nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi
relativi ad attivita' migliorative o aggiuntive rispetto a quelle
ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili
all'ordinaria attivita' istituzionale prevista dalle leggi vigenti,
nonche' le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine
ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione
e l'acquisto di immobili.
In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di
spesa:
a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle
iniziative fino ad un massimo del 10% del costo totale del progetto;
b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano
particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualita' del
progetto, fino ad un massimo del 10% del costo totale dello stesso;
c) costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei
progetti;
d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in
generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
f) spese di trasporto e di residenzialita', se previste dalla
specificita' del progetto;
g) spese per la formazione degli operatori;
h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di
famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di
particolare difficolta'.
7) Erogazione dei finanziamenti
I finanziamenti saranno erogati ai Comuni indicati come capofila dei
singoli progetti esecutivi ricompresi nei Piani territoriali
provinciali secondo le modalita' indicate dalla Giunta nell'atto di
assegnazione dei relativi finanziamenti.
Limitatamente ai progetti finalizzati all'obiettivo indicato con
lettera b) al paragrafo 2) della presente iniziativa, le Province, in
coerenza alle funzioni loro attribuite con il DLgs 469/97 in materia
di collocamento e politiche del lavoro, possono assumere il ruolo di
capofila di singoli progetti esecutivi, nonche' ricevere direttamente
i finanziamenti regionali.
8) Procedure e tempi di attuazione
Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse
all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento,
se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:
- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle
risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei Piani territoriali di
intervento;
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione con i
Comuni, le Comunita' Montane, i soggetti firmatari del Protocollo
regionale e altri soggetti pubblici e privati, finalizzata
all'individuazione dei progetti e del Comune individuato quale
capofila;
- gli Enti locali: stipulano tra loro, con le parti firmatarie del
Protocollo regionale e con altri soggetti pubblici e privati,
specifici accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti
le singole azioni e contenenti le indicazioni relative alle
convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;
- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre
2002 il Piano territoriale di intervento adottato sulla base degli
accordi stipulati dagli Enti locali;
- la Regione: approva e finanzia i Piani territoriali entro 60 giorni
dalla ricezione degli stessi, cura il monitoraggio a livello
regionale dei Piani territoriali e ne effettua la valutazione
complessiva.
Con successiva comunicazione verra' fornito, alle Amministrazioni
provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovra'
essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del
presente programma.
(segue allegato fotografato)