DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2002, n. 1201
Approvazione del nuovo modello di preventivo/consunt. dei progetti co-finanziati e della sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione dei costi. Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso il bilancio dei soggetti accreditati per la gestione delle attivita' formative
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento CE n. 2064/97 del 15 ottobre 1997 recante modalita'
di applicazione del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio,
riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GUCE serie L n.
161 del 26/6/1999);
- il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (GUCE
serie L n. 213 del 13/8/1999);
- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12/1/2001
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti destinati alla formazione;
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/1/2001
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000
(GUCE serie L n. 193 del 29/7/2000) recante disposizioni di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto
riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli
interventi dei Fondi strutturali (GUCE serie L n. 130 del 31/5/2000);
- il Regolamento (CE) n. 643/2000 del 28 marzo 2000 recante modalita'
relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei
Fondi strutturali (GUCE serie L n. 78 del 29/3/2000);
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del
Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo
dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GUCE serie
L n. 63 del 6/3/2001);
- il documento "Costi ammissibili al finanziamento del Fondo sociale
europeo" elaborato dal Comitato di gestione nazionale per il Fondo
sociale europeo;
- il Programma operativo della Regione Emilia-Romagna (POR) - FSE -
Obiettivo 3 - 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con
decisione n. 2066 del 21/9/2000;
considerato:
- che a seguito del POR 2000/2006, sopracitato, le azioni
co-finanziabili assumono molteplici modalita' attuative totalmente
innovative rispetto alla precedente programmazione, principalmente
focalizzate sulle attivita' corsuali;
- che con le direttive regionali per la formazione professionale e
per l'orientamento per il triennio 1997/1999, di cui alla delibera
della Giunta regionale 1 agosto 1997, n. 1475, la rendicontazione
attraverso il bilancio dei soggetti gestori di attivita' formative
diventa uno dei requisiti per l'accreditamento;
- che dopo una iniziale sperimentazione, tale modalita' ha permesso
di consolidare un controllo di gestione interno ai soggetti gestori e
modalita' di verifica integrate fra Regione e Province;
- che, a seguito del protocollo d'intesa fra la Regione
Emilia-Romagna e la Direzione regionale del Ministero del Lavoro,
quest'ultima ha adottato il controllo rendicontuale attraverso il
bilancio, in collaborazione con gli incaricati regionali;
- che a seguito di tale modalita' innovativa la Regione
Emilia-Romagna e' stata individuata capofila, insieme alla Regione
Friuli Venezia Giulia, del progetto multiregionale "Sistema dei
controlli", coordinato da OIL (Organizzazione internazionale del
lavoro) e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale;
- che al termine di tale progetto sono state individuate modalita'
innovative di controllo integrato e che per gli aspetti
economico-finanziari e' stato adottato il sistema di controllo
attraverso il bilancio, individuando rispetto al modello proposto
dalla Regione Emilia-Romagna alcune modalita' tecniche migliorative,
ed in particolare:
- una modalita' espositiva del preventivo e del rendiconto in forma
di conto economico, conforme a quanto previsto dal codice civile agli
artt. 2423 e seguenti;
- un'articolazione delle voci di costo esposte nel conto economico di
progetto in macro-voci, comuni a tutte le tipologie di attivita', e
voci analitiche, specifiche per ciascuna tipologia di azione, che
seguono una classificazione di tipo logico temporale;
- una classificazione dei costi, in base alle modalita' di
imputazione, in diretti, indiretti di progetto e indiretti di
funzionamento, che induce una maggiore specializzazione dei costi,
attribuendone quanto piu' possibile ad ogni progetto anche in modo
indiretto, con conseguente svuotamento della categoria dei costi
indiretti di funzionamento, limitandola ai soli costi amministrativi,
generali e vari legati alla struttura del soggetto e non
specializzabili in alcun modo;
- che e' opportuno sperimentare le nuove modalita' espositive dei
costi dei progetti cofinanziati a partire dai progetti approvati da
parte della Regione e delle Province dell'anno in corso ed a
sperimentare il contenimento dei costi di funzionamento" entro il
limite del 20% del totale costo approvato, limite da verificare nella
sua effettiva praticabilita' nel corso dell'anno 2003;
- che e' necessario accompagnare la sperimentazione con un'attivita'
di tutoraggio a supporto della fase introduttiva delle innovazioni e
far monitorare la sperimentale applicazione delle nuove regole da
parte del Comitato scientifico del progetto di rendicontazione
attraverso il bilancio, composto da funzionari regionali, esperti
della Amministrazione e rappresentanti delle 18 Sedi regionali degli
Enti di formazione, attribuendo al Comitato stesso il compito di
individuare le modalita' attuative piu' idonee al positivo esito
della sperimentazione;
tutto cio' premesso, valutato opportuno avviare le nuove modalita',
come sopra specificato, esito del progetto multiregionale "Sistema
dei controlli", anche in conformita' con quanto sta avvenendo in
altre Regioni, sentite le Province e le sedi regionali degli Enti di
formazione professionale;
viste altresi' le proprie deliberazioni:
- n. 2774 del 10/12/2001, inerente le modalita' di espressionedei
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopol'entrata in
vigore della L.R. 43/01;
- n. 2832 del 17/12/2001 relativa alla "Riorganizzazione delle
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e
professional";
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/1/2002);
- n. 51 del 28/1/2002 "Rettifica per mero errore materiale della
delibera 2832/01";
dato atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi, in ordine
alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:
- dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dottoressa
Cristina Balboni, in merito alla legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Gestione Controllo e Rendicontazione
delle attivita' finanziate con fondi comunitari ed altri fondi
dott.ssa Annuska Figna, in merito alla regolarita' tecnica;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di approvare la sperimentazione delle nuove modalita' di
preventivazione e rendicontazione dei progetti, cosi' come
specificato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, riguardante in particolare le nuove modalita'
di attribuzione dei costi indirettamente imputabili ai singoli
progetti co-finanziati e conseguente riduzione dei costi generali di
amministrazione e di struttura, "costi di funzionamento", entro il
limite del 20% del costo totale approvato del progetto;
di prendere atto del documento "Costi ammissibili al finanziamento
del Fondo sociale europeo" elaborato in data 20/7/2001 dal Comitato
di gestione nazionale per il Fondo sociale europeo;
di prendere atto degli schemi di "conto economico analitico di
progetto" di cui agli Allegati 2) (attivita' corsuali) e 3)
(attivita' non corsuali) allegati parti integranti della presente
deliberazione, da utilizzare per i preventivi e per i rendiconti di
tutti i progetti approvati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle
Province;
di monitorare sperimentalmente, in relazione al nuovo modello di
reportistica, la connessa diversa contabilizzazione dei costi, sia
per quanto attiene la nuova esposizione delle voci di costo, sia
nelle modalita' di attribuzione degli stessi;
di stabilire che il monitoraggio nel corso della sperimentazione
avvenga su un campione rappresentativo delle diverse realta'
organizzative, vista la disponibilita' degli Enti a collaborare al
fine di raggiungere l'obiettivo di "costi di funzionamento" contenuti
entro un limite del 20%, demandando al Comitato scientifico del
progetto "rendicontazione attraverso il bilancio" l'individuazione
degli strumenti per un'omogenea attuazione della sperimentazione,
anche con l'ausilio di tutor appositamente individuati per
accompagnare l'introduzione delle modalita' innovative;
di approvare il "Regolamento per la rendicontazione attraverso il
bilancio", Allegato 4) parte integrante della presente deliberazione,
che definisce le modalita' per la rendicontazione cui sono tenuti i
soggetti gestori accreditati per le attivita' formative;
di stabilire che nel periodo della sperimentazione restano in vigore
le attuali regole previste dalle direttive attuative per la
formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999
adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1475
dell'1/8/1997 e successive modificazioni;
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Sperimentazione regionale "Nuove modalita' di preventivazione e
rendicontazione dei progetti"
Campo di applicazione della sperimentazione
Le nuove modalita' di preventivazione si applicano a tutti i progetti
presentati alla Regione Emilia-Romagna e alle Province a partire
dall'anno 2002 e che vedono la prosecuzione o l'inizio dell'attivita'
nel 2003.
L'esercizio di riferimento per la sperimentazione coincide con
l'esercizio 2003 e riguardera' le attivita' che hanno avuto
svolgimento, anche parziale, nell'anno stesso.
Se non intervengono modifiche, le nuove modalita' costituiranno
modello di riferimento per gli anni successivi.
Finalita' della sperimentazione
La sperimentazione ha la finalita' di pervenire ad una definizione
della vera natura dei costi che i soggetti gestori sostengono per la
formazione, in base alle loro specificita' organizzative ed ai
settori in cui operano, ed in particolare dei costi diretti,
indiretti di commessa e di funzionamento o "generali".
Monitoraggio
Tutti gli Enti che candidano progetti devono adottare il nuovo
modello di preventivazione ed accettare la sperimentazione.
Il Comitato scientifico del progetto "rendicontazione attraverso il
bilancio" analizza, durante il periodo di sperimentazione, i dati di
costo dei diversi modelli organizzativi, individuando le specificita'
e gli strumenti per dare omogeneita' applicativa sul territorio
regionale, stante l'obiettivo di limitare la quota di costi di
funzionamento su ciascun progetto entro il 20% del costo complessivo
approvato. A tal fine, poiche' gli Enti: AECA, ECAP, EnAIP ER, ENFAP
ER, IAL ER, SIN.FORM, avendo sedi su tutto il territorio regionale ed
applicando il Contratto collettivo nazionale di lavoro della
formazione professionale convenzionata, si dichiarano disponibili al
monitoraggio, il campione di riferimento dovra' comprendere anche
tali Enti.
La Regione Emilia-Romagna e le Province assistono gli Enti al fine
del raggiungimento di tale obiettivo anche individuando tutors
appositi.
Esito della sperimentazione
L'applicazione del nuovo modello, durante il periodo di
sperimentazione, non prevede meccanismi coercitivi di valutazione
rispetto al limite posto ai costi di funzionamento o generali,
essendo obiettivo della sperimentazione stessa verificarne
l'effettiva praticabilita' ed individuare i meccanismi per renderlo
attuabile presso tutti i diversi modelli organizzativi, limite che
diverra' obbligatorio al termine della sperimentazione, ove dalla
stessa non emerga la necessita' di deliberarne modifiche. La
sperimentazione permettera' inoltre di verificare quale possa essere
il margine di scostamento ritenuto ammissibile, senza preventiva
autorizzazione, fra importi di costo per macro-voce rendicontati e
quelli preventivati.
Valutazione
L'esito della sperimentazione verra' valutato complessivamente ad un
tavolo di raccordo fra l'Assessore e gli Enti regionali.
ALLEGATO 4
Regolamento per la rendicontazione attraverso il bilancio dei
soggetti accreditati gestori di attivita' formative
Art. 1) - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento e' costituito da norme tendenti a valorizzare
il sistema formativo attraverso la gestione, come espressione di
autonomia e responsabilita' degli Enti gestori.
Art. 2) - Soggetti destinatari
Il presente Regolamento e' destinato ai soggetti gestori di progetti
approvati e finanziati, in tutto o in parte, direttamente o
indirettamente, dalla Regione Emilia-Romagna, e che hanno ottenuto
l'accreditamento (vedi deliberazione della Giunta regionale
21/12/1999, n. 2465 e successivi aggiornamenti).
Art. 3) - Soggetti esonerati
Il presente Regolamento non si applica ai soggetti che non sono
accreditati.
Sono altresi' esonerati i soggetti pubblici, anche se accreditati.
Art. 4) - Obiettivi
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalita' per
la gestione e il monitoraggio contabili e finanziari e per la
rendicontazione dei progetti da parte dei soggetti accreditati,
mediante l'utilizzo della contabilita' analitica, a supporto della
contabilita' generale, e del bilancio, secondo la normativa vigente.
Art. 5) - Modalita' di rilevazione dei costi dei progetti
I soggetti cui si applica il presente Regolamento debbono tenere,
nelle forme e nei modi piu' idonei alle esigenze di autocontrollo
interno, una contabilita' analitica, collegata alla contabilita'
generale.
Durante l'esercizio, i costi che affluiscono in quest'ultima debbono
essere contestualmente registrati anche nella contabilita' analitica,
compresi quelli inerenti ad attivita' istituzionali o finanziate da
altri soggetti, pubblici o privati. Per questi ultimi ai fini del
controllo non e' richiesto alcun particolare livello di dettaglio.
I costi indiretti di funzionamento (o generali) possono essere
imputati in corso d'anno a centri di costo aperti per ciascuna voce
di costo del preventivo analitico (salvo maggiori dettagli per
esigenze interne), per essere poi distribuiti sui progetti secondo i
criteri di seguito specificati.
Art. 6) - I principi di redazione del bilancio d'esercizio
I criteri di formazione del bilancio d'esercizio si uniformano a
quanto previsto dalla vigente normativa.
Al termine dell'esercizio viene redatto il bilancio composto da:
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Quest'ultima
deve fornire le informazioni sintetiche di raccordo fra il conto
economico ed i rendiconti relativi alle singole iniziative terminate
e in corso di svolgimento al termine dell'esercizio, nonche' le altre
attivita' svolte nell'esercizio, secondo lo schema di
"Riclassificazione del conto economico" (Allegato A).
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte degli organi
statutari, i soggetti gestori trasmettono alla Regione copia completa
dello stesso firmata dal legale rappresentante, accompagnata dal
dettaglio analitico dei conti del conto economico, dai prospetti di
raccordo di cui al successivo art. 11 e dai consuntivi dei progetti
finanziati da Regione e Province gestiti nell'esercizio.
Il bilancio d'esercizio costituisce il documento in base al quale si
definisce il rapporto fra il soggetto gestore e l'Ente pubblico
finanziatore, in merito all'intera attivita' svolta nell'anno, e che
consente di chiudere definitivamente i rendiconti dei corsi terminati
nell'esercizio stesso (ancorche' gia' saldati in via provvisoria).
Art. 7) - La rendicontazione
Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun progetto, deve essere
prodotto dal soggetto gestore un rendiconto provvisorio, redatto
sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, dopo che
questa abbia raccolto, sempre in parallelo con la contabilita'
generale, gli ultimi costi maturati sul progetto, ancorche' non
ancora pagati o documentati in via definitiva. Tale rendiconto viene
emesso anche sulla base di dati di costo stimati, la cui precisa
entita' sara' nota solo a chiusura del bilancio; in particolare per i
costi di funzionamento e' ammessa l'imputazione in via provvisoria di
una quota calcolata sulla base di una previsione dei costi
complessivi annui e dell'incidenza del progetto sul valore stimato
dell'attivita' totale (con i limiti previsti dalle direttive).
Comunque, nelle fatturazioni a conclusione delle iniziative durante
l'anno, l'ammontare complessivo dei costi di funzionamento
progressivamente imputati non deve superare l'importo dei costi
contabilizzati fino a quel momento.
Il rendiconto deve essere inviato all'Ente finanziatore accompagnato
da quanto previsto in relazione alla tipologia del progetto: registri
e schede didattiche o altra documentazione a dimostrazione
dell'attivita' svolta.
Dopo la chiusura del bilancio, il soggetto gestore deve presentare il
rendiconto definitivo di tutti i progetti terminati nell'esercizio,
sulla base delle risultanze della contabilita' analitica aggiornata
con le registrazioni contabili che hanno alimentato il bilancio.In
particolare il rendiconto definitivo si potra' discostare dal
provvisorio per la definizione dei costi imputati in quest'ultimo
sulla base di stime (costo del personale dipendente, costi di
funzionamento, IVA pro-rata, ecc.).
Art. 8) - Livelli di uniformita'
I soggetti gestori operano autonomamente in ordine alle scelte di
carattere contabile e fiscale e alle valutazioni di bilancio, nonche'
in merito alla definizione dei propri impianti contabili. Ai fini di
consentire una lettura inequivoca e il piu' possibile omogenea nel
sistema dei dati esposti in bilancio, e' comunque richiesto agli
operatori di uniformarsi ad alcuni criteri, sia in termini di
imputazione dei costi che di valutazione dei progetti formativi,
sempre nel rispetto dei principi che regolano la formazione dei
bilanci.
8.1) Attivita' formative in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio sociale
I valori delle attivita' in corso di esecuzione al termine
dell'esercizio sono considerati alla stregua di componenti positivi
di reddito e come tali trovano rappresentazione nella voce A del
conto economico, sulla base dei criteri di valutazione previsti e
autonomamente decisi dal soggetto gestore.
8.2) Imposta sul valore aggiunto indetraibile
E' riconosciuta come costo accessorio della fattura cui si riferisce
o come costo di carattere generale, a seconda del regime fiscale in
atto presso il soggetto gestore, nella misura in cui rimane a carico
dello stesso.
8.3) Contributo previdenziale
La quota a carico del committente del contributo previdenziale,
istituito con la Legge 335/95, deve essere imputata alla stessa voce
di costo dell'imponibile.
8.4) IRAP
E' riconosciuta, limitatamente a quella che grava sul costo del
personale, dipendente o con contratto di collaborazione, imputata in
contabilita' analitica come costo accessorio della prestazione cui si
riferisce, e con il limite dell'importo complessivamente accertato.
8.5) Imputazione del costo del personale dipendente
Il costo del personale dipendente deve essere gestito in contabilita'
analitica mediante la registrazione mensile delle ore lavorate su
ciascun progetto e voce analitica di costo, valorizzate al costo
orario individuale onnicomprensivo (retribuzione, oneri accessori,
IRAP e quota dei costi differiti: mensilita' aggiuntive, TFR).
A questo fine puo' essere utilizzato il costo orario effettivo o un
costo orario standard, calcolato su base previsionale; in
quest'ultimo caso in sede di chiusura di bilancio si dovra'
provvedere ad apposito conguaglio.
L'impegno di personale dipendente su progetti non ancora approvati
(costi di progettazione) puo' essere imputato in contabilita'
analitica a dei centri di costo transitori e trasferito su quelli
definitivi dopo la loro approvazione; in sede di chiusura di
bilancio, questi centri di costo provvisori debbono comunque
risultare azzerati.
Art. 9) - Tipologia di costi
I costi imputabili ai progetti si distinguono in:
- costi diretti di progetto - sono quelli che si sostengono
specificamente per un determinato progetto ed a questo direttamente
imputabili;
- costi indiretti di progetto - sono quelli che si riferiscono a piu'
progetti e sono imputabili a ciascuno di essi mediante l'utilizzo di
parametri fisico tecnici, quali ore di lavoro, metri quadrati, ore di
utilizzo, quantita' prodotte, ecc.;
- costi indiretti di funzionamento (costi amministrativi, generali e
vari) - sono i costi che il soggetto gestore sostiene per il
funzionamento dell'Ente, senza riferimento a progetti specifici,
quali i costi del personale di direzione, di amministrazione, di
segreteria, telefono, cancelleria, ecc.; questi costi debbono essere
imputati su tutte le attivita' gestite con criteri proporzionali equi
e verificabili, in modo da attribuire una quota di questi costi a
tutti i progetti che hanno avuto svolgimento, anche parziale,
nell'esercizio.
Art. 10) - Criteri di ripartizione dei costi di funzionamento
Ai fini della ripartizione dei costi di funzionamento, occorre
distinguere le attivita' gestite in due aree, pubblica e privata.
Fanno parte dell'Area Pubblica le attivita' approvate dalla Regione,
dalle Province, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e
altri finanziatori in regime di concessione o di convenzione e con
obbligo di rendicontazione. Rientrano in quest'Area anche le
prestazioni di servizi fra Regione e singoli enti che prevedano il
riconoscimento dei soli costi sostenuti e soggetti a rendiconto, e i
rapporti di interfornitura fra Enti accreditati per prestazioni di
servizi all'interno di progetti che rientrano nell'Area Pubblica in
base ai criteri sopra definiti.
Rientrano nell'Area Privata tutte le altre prestazioni di natura
commerciale nei confronti di soggetti privati o pubblici, compresi i
finanziamenti di attivita' a carico del FSE affidate in appalto.
Ripartizione fra Area Pubblica e Area Privata
Il riparto fra queste aree, come precedentemente definite, deve
avvenire in proporzione al "valore della produzione" di ciascuna Area
sul totale. Poiche' questo dato di bilancio, in particolare per
l'Area Pubblica, non e' definito al momento in cui si procede al
riparto dei costi di funzionamento, si utilizza a questo scopo una
stima del valore della produzione costituita da:
- progetti iniziati e terminati nell'anno: finanziamento massimo
ammissibile a rendiconto;
- "teste" di progetti non terminati: stima della quota di attivita'
realizzata nell'anno "code" di progetti iniziati l'anno precedente:
differenza fra il finanziamento massimo ammissibile e la stima
utilizzata l'anno precedente per la "testa" del progetto.
Nell'Area Pubblica sono da ricomprendere anche i ricavi per
interfornitura.
Sono da escludere da questo riparto i costi per IVA indetraibile
pro-rata, che dopo la ripartizione sono da aggiungere integralmente
alla quota di costi di funzionamento attribuiti all'Area Pubblica,
per essere ripartiti solo sui progetti che hanno generato questo
costo, cioe' quelli esenti IVA.
Per l'Area Privata sono da escludere dal parametro di riparto i
ricavi che non comportano assorbimento di tali costi (ad esempio
ricavi per personale in prestito o in mobilita', sopravvenienze
attive).
Eventuali casi documentabili di attivita' con minore o nulla
incidenza sui costi generali dovranno essere preventivamente
autorizzati dalla Regione.
Ripartizione fra i vari progetti all'interno dell'Area Pubblica
La quota di costi di funzionamento di competenza dell'Area Pubblica
deve essere imputata sui vari progetti (tenendo distinta l'eventuale
quota relativa all'IVA indetraibile prorata, che deve gravare solo
sui progetti fatturati in esenzione IVA, dal resto) con il criterio
del "margine di contribuzione".
Per "margine di contribuzione" si intende la differenza fra il totale
del finanziamento ammissibile, o della stima del valore
dell'attivita' realizzata nell'anno, ed il totale dei costi diretti
ed indiretti di progetto (voce B del conto economico).
La quota di costi di funzionamento da imputare a ciascun progetto si
calcola applicando al totale dei costi di funzionamento da ripartire
la percentuale risultante dal rapporto fra il margine di
contribuzione del singolo progetto ed il totale complessivo dei
margini.
I criteri sopra descritti sono da applicare in sede di chiusura
definitiva dei progetti in base al bilancio.In sede di rendiconto
provvisorio, la quota di costi di funzionamento da imputare va
calcolata con criteri analoghi, tenendo presente che, in sede
previsionale, il margine di contribuzione corrisponde al preventivo
dei costi di funzionamento (voce C del conto economico di progetto).
In questa fase si utilizzera' un ammontare previsionale dei costi
complessivi annui e valori di finanziamenti e margini presunti sulla
base della programmazione dell'attivita' dell'anno in corso,
aggiornata con quanto gia' realizzato fino a quel momento.
In ogni caso, nelle fatturazioni a conclusione delle iniziative
formative durante l'anno, l'ammontare complessivo dei costi di
funzionamento progressivamente imputati non deve superare l'importo
di tali costi contabilizzati fino a quel momento.
Art. 11) - Prospetti di raccordo fra il bilancio e i rendiconti delle
attivita' formative
Oltre allo schema di riclassificazione del conto economico inserito
nella Nota integrativa al bilancio (vedi Art. 6), e' richiesta la
presentazione, alla Regione, ai fini rendicontuali, dei seguenti
prospetti di raccordo e analisi dei dati di bilancio e di
contabilita' analitica:
- dettaglio costi e ricavi per progetto (vedi Allegato B);
- dettaglio costi di funzionamento e riparto fra Area Pubblica e Area
Privata (vedi Allegato C);
- dettaglio imputazione costi del personale dipendente (vedi Allegato
D).
Art. 12) - Modalita' del controllo contabile
Il controllo contabile ha per oggetto la contabilita' analitica ed il
suo costante allineamento con la contabilita' generale. Quest'ultima,
ed il bilancio che ne discende, non sono oggetto di analisi, essendo
assunti come veritieri sotto la responsabilita' del legale
rappresentante del soggetto gestore e dei suoi organi di controllo
interni.
Il controllo contabile si articola in 3 fasi:
- verifica contabile in itinere - viene effettuata sulla contabilita'
dell'anno in corso ed ha lo scopo di verificare l'efficacia delle
procedure di autocontrollo interno del soggetto gestore, in
particolare l'aggiornamento della contabilita' analitica in relazione
alla contabilita' generale. Vengono inoltre effettuati controlli
documentali a campione sui costi imputati fino al momento della
visita, ed un riscontro sulla veridicita' delle dichiarazioni di
costi pagati, rilasciate ai fini degli acconti richiesti alla
Tesoreria regionale o provinciale;
- controllo dei rendiconti provvisori - si effettua presso la sede
regionale o provinciale sulla base della documentazione trasmessa dal
soggetto gestore, al fine di verificare il completo e regolare
svolgimento dell'attivita' come da progetto, e la coerenza dei costi
consuntivati rispetto a quelli previsti (come da preventivo analitico
e progetto approvato). In conclusione di questa fase viene
autorizzato il soggetto gestore a fatturare il saldo provvisorio,
salvo conguaglio, fra il costo presentato e gli anticipi e gli
acconti gia' corrisposti;
- controllo di bilancio e rendiconti definitivi - e' la fase in cui
si verifica la corrispondenza complessiva dei costi di tutti i
progetti svolti nell'esercizio, anche parzialmente, con i costi
iscritti a bilancio, ed il criterio di riparto utilizzato per i costi
di funzionamento. Si procede inoltre alla chiusura definitiva dei
progetti ultimati nell'anno di bilancio e alla conseguente
definizione del conguaglio, positivo o negativo, rispetto al
rendiconto provvisorio.
E' disponibile sul sito Web del Sistema Informativo della Formazione
professionale il "Manuale della rendicontazione attraverso il
bilancio" che riporta piu' in dettaglio le modalita' con cui sono
attuate le verifiche di cui sopra, nonche' le procedure consigliate
per una corretta gestione delle attivita' cofinanziate.
(segue allegato fotografato)