REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2002, n. 1201

Approvazione del nuovo modello di preventivo/consunt. dei progetti co-finanziati e della sperimentazione di coerenti modalita' di contabilizzazione dei costi. Regolamento applicativo della rendicontazione attraverso il bilancio dei soggetti accreditati per la gestione delle attivita' formative

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- il Regolamento CE n. 2064/97 del 15 ottobre 1997 recante modalita'            
di applicazione del Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio,                 
riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle            
operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;                                  
- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999             
recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GUCE serie L n.            
161 del 26/6/1999);                                                             
- il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del                 
Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo sociale europeo (GUCE            
serie L n. 213 del 13/8/1999);                                                  
- il Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12/1/2001                
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli              
aiuti destinati alla formazione;                                                
- il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12/1/2001                
relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli              
aiuti d'importanza minore ("de minimis");                                       
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28/7/2000              
(GUCE serie L n. 193 del 29/7/2000) recante disposizioni di                     
applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto           
riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni                 
cofinanziate dai Fondi strutturali;                                             
- il Regolamento (CE) n. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle             
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli              
interventi dei Fondi strutturali (GUCE serie L n. 130 del 31/5/2000);           
- il Regolamento (CE) n. 643/2000 del 28 marzo 2000 recante modalita'           
relative all'utilizzo dell'euro nell'esecuzione del bilancio dei                
Fondi strutturali (GUCE serie L n. 78 del 29/3/2000);                           
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001            
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 1260/1999 del            
Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo              
dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali (GUCE serie           
L n. 63 del 6/3/2001);                                                          
- il documento "Costi ammissibili al finanziamento del Fondo sociale            
europeo" elaborato dal Comitato di gestione nazionale per il Fondo              
sociale europeo;                                                                
- il Programma operativo della Regione Emilia-Romagna (POR) - FSE -             
Obiettivo 3 - 2000/2006 approvato dalla Commissione Europea con                 
decisione n. 2066 del 21/9/2000;                                                
considerato:                                                                    
- che a seguito del POR 2000/2006, sopracitato, le azioni                       
co-finanziabili assumono molteplici modalita' attuative totalmente              
innovative rispetto alla precedente programmazione, principalmente              
focalizzate sulle attivita' corsuali;                                           
- che con le direttive regionali per la formazione professionale e              
per l'orientamento per il triennio 1997/1999, di cui alla delibera              
della Giunta regionale 1 agosto 1997, n. 1475, la rendicontazione               
attraverso il bilancio dei soggetti gestori di attivita' formative              
diventa uno dei requisiti per l'accreditamento;                                 
- che dopo una iniziale sperimentazione, tale modalita' ha permesso             
di consolidare un controllo di gestione interno ai soggetti gestori e           
modalita' di verifica integrate fra Regione e Province;                         
- che, a seguito del protocollo d'intesa fra la Regione                         
Emilia-Romagna e la Direzione regionale del Ministero del Lavoro,               
quest'ultima ha adottato il controllo rendicontuale attraverso il               
bilancio, in collaborazione con gli incaricati regionali;                       
- che a seguito di tale modalita' innovativa la Regione                         
Emilia-Romagna e' stata individuata capofila, insieme alla Regione              
Friuli Venezia Giulia, del progetto multiregionale "Sistema dei                 
controlli", coordinato da OIL (Organizzazione internazionale del                
lavoro) e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza                 
sociale;                                                                        
- che al termine di tale progetto sono state individuate modalita'              
innovative di controllo integrato e che per gli aspetti                         
economico-finanziari e' stato adottato il sistema di controllo                  
attraverso il bilancio, individuando rispetto al modello proposto               
dalla Regione Emilia-Romagna alcune modalita' tecniche migliorative,            
ed in particolare:                                                              
- una modalita' espositiva del preventivo e del rendiconto in forma             
di conto economico, conforme a quanto previsto dal codice civile agli           
artt. 2423 e seguenti;                                                          
- un'articolazione delle voci di costo esposte nel conto economico di           
progetto in macro-voci, comuni a tutte le tipologie di attivita', e             
voci analitiche, specifiche per ciascuna tipologia di azione, che               
seguono una classificazione di tipo logico temporale;                           
- una classificazione dei costi, in base alle modalita' di                      
imputazione, in diretti, indiretti di progetto e indiretti di                   
funzionamento, che induce una maggiore specializzazione dei costi,              
attribuendone quanto piu' possibile ad ogni progetto anche in modo              
indiretto, con conseguente svuotamento della categoria dei costi                
indiretti di funzionamento, limitandola ai soli costi amministrativi,           
generali e vari legati alla struttura del soggetto e non                        
specializzabili in alcun modo;                                                  
- che e' opportuno sperimentare le nuove modalita' espositive dei               
costi dei progetti cofinanziati a partire dai progetti approvati da             
parte della Regione e delle Province dell'anno in corso ed a                    
sperimentare il contenimento dei costi di funzionamento" entro il               
limite del 20% del totale costo approvato, limite da verificare nella           
sua effettiva praticabilita' nel corso dell'anno 2003;                          
- che e' necessario accompagnare la sperimentazione con un'attivita'            
di tutoraggio a supporto della fase introduttiva delle innovazioni e            
far monitorare la sperimentale applicazione delle nuove regole da               
parte del Comitato scientifico del progetto di rendicontazione                  
attraverso il bilancio, composto da funzionari regionali, esperti               
della Amministrazione e rappresentanti delle 18 Sedi regionali degli            
Enti di formazione, attribuendo al Comitato stesso il compito di                
individuare le modalita' attuative piu' idonee al positivo esito                
della sperimentazione;                                                          
tutto cio' premesso, valutato opportuno avviare le nuove modalita',             
come sopra specificato, esito del progetto multiregionale "Sistema              
dei controlli", anche in conformita' con quanto sta avvenendo in                
altre Regioni, sentite le Province e le sedi regionali degli Enti di            
formazione professionale;                                                       
viste altresi' le proprie deliberazioni:                                        
- n. 2774 del 10/12/2001, inerente le modalita' di espressionedei               
pareri di regolarita' amministrativa e contabile dopol'entrata in               
vigore della L.R. 43/01;                                                        
- n. 2832 del 17/12/2001 relativa alla "Riorganizzazione delle                  
posizioni dirigenziali della Giunta regionale - Servizi e                       
professional";                                                                  
- n. 3021 del 28/12/2001 concernente l'approvazione degli atti di               
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza                
1/1/2002);                                                                      
- n. 51 del 28/1/2002 "Rettifica per mero errore materiale della                
delibera 2832/01";                                                              
dato atto dei sottoindicati pareri favorevoli espressi, in ordine               
alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, quarto comma                
della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 2774/01:                         
- dal Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dottoressa               
Cristina Balboni, in merito alla legittimita';                                  
- dal Responsabile del Servizio Gestione Controllo e Rendicontazione            
delle attivita' finanziate con fondi comunitari ed altri fondi                  
dott.ssa Annuska Figna, in merito alla regolarita' tecnica;                     
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
- di approvare la sperimentazione delle nuove modalita' di                      
preventivazione e rendicontazione dei progetti, cosi' come                      
specificato nell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della               
presente deliberazione, riguardante in particolare le nuove modalita'           
di attribuzione dei costi indirettamente imputabili ai singoli                  
progetti co-finanziati e conseguente riduzione dei costi generali di            
amministrazione e di struttura, "costi di funzionamento", entro il              
limite del 20% del costo totale approvato del progetto;                         
di prendere atto del documento "Costi ammissibili al finanziamento              
del Fondo sociale europeo" elaborato in data 20/7/2001 dal Comitato             
di gestione nazionale per il Fondo sociale europeo;                             
di prendere atto degli schemi di "conto economico analitico di                  
progetto" di cui agli Allegati 2) (attivita' corsuali) e 3)                     
(attivita' non corsuali) allegati parti integranti della presente               
deliberazione, da utilizzare per i preventivi e per i rendiconti di             
tutti i progetti approvati dalla Regione Emilia-Romagna e dalle                 
Province;                                                                       
di monitorare sperimentalmente, in relazione al nuovo modello di                
reportistica, la connessa diversa contabilizzazione dei costi, sia              
per quanto attiene la nuova esposizione delle voci di costo, sia                
nelle modalita' di attribuzione degli stessi;                                   
di stabilire che il monitoraggio nel corso della sperimentazione                
avvenga su un campione rappresentativo delle diverse realta'                    
organizzative, vista la disponibilita' degli Enti a collaborare al              
fine di raggiungere l'obiettivo di "costi di funzionamento" contenuti           
entro un limite del 20%, demandando al Comitato scientifico del                 
progetto "rendicontazione attraverso il bilancio" l'individuazione              
degli strumenti per un'omogenea attuazione della sperimentazione,               
anche con l'ausilio di tutor appositamente individuati per                      
accompagnare l'introduzione delle modalita' innovative;                         
di approvare il "Regolamento per la rendicontazione attraverso il               
bilancio", Allegato 4) parte integrante della presente deliberazione,           
che definisce le modalita' per la rendicontazione cui sono tenuti i             
soggetti gestori accreditati per le attivita' formative;                        
di stabilire che nel periodo della sperimentazione restano in vigore            
le attuali regole previste dalle direttive attuative per la                     
formazione professionale e per l'orientamento - triennio 1997/1999              
adottate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1475                       
dell'1/8/1997 e successive modificazioni;                                       
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO 1                                                                      
Sperimentazione regionale "Nuove modalita' di preventivazione e                 
rendicontazione dei progetti"                                                   
Campo di applicazione della sperimentazione                                     
Le nuove modalita' di preventivazione si applicano a tutti i progetti           
presentati alla Regione Emilia-Romagna e alle Province a partire                
dall'anno 2002 e che vedono la prosecuzione o l'inizio dell'attivita'           
nel 2003.                                                                       
L'esercizio di riferimento per la sperimentazione coincide con                  
l'esercizio 2003 e riguardera' le attivita' che hanno avuto                     
svolgimento, anche parziale, nell'anno stesso.                                  
Se non intervengono modifiche, le nuove modalita' costituiranno                 
modello di riferimento per gli anni successivi.                                 
Finalita' della sperimentazione                                                 
La sperimentazione ha la finalita' di pervenire ad una definizione              
della vera natura dei costi che i soggetti gestori sostengono per la            
formazione, in base alle loro specificita' organizzative ed ai                  
settori in cui operano, ed in particolare dei costi diretti,                    
indiretti di commessa e di funzionamento o "generali".                          
Monitoraggio                                                                    
Tutti gli Enti che candidano progetti devono adottare il nuovo                  
modello di preventivazione ed accettare la sperimentazione.                     
Il Comitato scientifico del progetto "rendicontazione attraverso il             
bilancio" analizza, durante il periodo di sperimentazione, i dati di            
costo dei diversi modelli organizzativi, individuando le specificita'           
e gli strumenti per dare omogeneita' applicativa sul territorio                 
regionale, stante l'obiettivo di limitare la quota di costi di                  
funzionamento su ciascun progetto entro il 20% del costo complessivo            
approvato. A tal fine, poiche' gli Enti: AECA, ECAP, EnAIP ER, ENFAP            
ER, IAL ER, SIN.FORM, avendo sedi su tutto il territorio regionale ed           
applicando il Contratto collettivo nazionale di lavoro della                    
formazione professionale convenzionata, si dichiarano disponibili al            
monitoraggio, il campione di riferimento dovra' comprendere anche               
tali Enti.                                                                      
La Regione Emilia-Romagna e le Province assistono gli Enti al fine              
del raggiungimento di tale obiettivo anche individuando tutors                  
appositi.                                                                       
Esito della sperimentazione                                                     
L'applicazione del nuovo modello, durante il periodo di                         
sperimentazione, non prevede meccanismi coercitivi di valutazione               
rispetto al limite posto ai costi di funzionamento o  generali,                 
essendo obiettivo della sperimentazione stessa verificarne                      
l'effettiva praticabilita' ed individuare i meccanismi per renderlo             
attuabile presso tutti i diversi modelli organizzativi, limite che              
diverra' obbligatorio al termine della sperimentazione, ove dalla               
stessa non emerga la necessita' di deliberarne modifiche. La                    
sperimentazione permettera' inoltre di verificare quale possa essere            
il margine di scostamento ritenuto ammissibile, senza preventiva                
autorizzazione, fra importi di costo per macro-voce rendicontati e              
quelli preventivati.                                                            
Valutazione                                                                     
L'esito della sperimentazione verra' valutato complessivamente ad un            
tavolo di raccordo fra l'Assessore e gli Enti regionali.                        
ALLEGATO 4                                                                      
Regolamento per la rendicontazione attraverso il bilancio dei                   
soggetti accreditati gestori di attivita' formative                             
Art. 1) - Ambito di applicazione                                                
Il presente Regolamento e' costituito da norme tendenti a valorizzare           
il sistema formativo attraverso la gestione, come espressione di                
autonomia e responsabilita' degli Enti gestori.                                 
Art. 2) - Soggetti destinatari                                                  
Il presente Regolamento e' destinato ai soggetti gestori di progetti            
approvati e finanziati, in tutto o in parte, direttamente o                     
indirettamente, dalla Regione Emilia-Romagna, e che hanno ottenuto              
l'accreditamento (vedi deliberazione della Giunta regionale                     
21/12/1999, n. 2465 e successivi aggiornamenti).                                
Art. 3) - Soggetti esonerati                                                    
Il presente Regolamento non si applica ai soggetti che non sono                 
accreditati.                                                                    
Sono altresi' esonerati i soggetti pubblici, anche se accreditati.              
Art. 4) - Obiettivi                                                             
Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalita' per            
la gestione e il monitoraggio contabili e finanziari e per la                   
rendicontazione dei progetti da parte dei soggetti accreditati,                 
mediante l'utilizzo della contabilita' analitica, a supporto della              
contabilita' generale, e del bilancio, secondo la normativa vigente.            
Art. 5) - Modalita' di rilevazione dei costi dei progetti                       
I soggetti cui si applica il presente Regolamento debbono tenere,               
nelle forme e nei modi piu' idonei alle esigenze di autocontrollo               
interno, una contabilita' analitica, collegata alla contabilita'                
generale.                                                                       
Durante l'esercizio, i costi che affluiscono in quest'ultima debbono            
essere contestualmente registrati anche nella contabilita' analitica,           
compresi quelli inerenti ad attivita' istituzionali o finanziate da             
altri soggetti, pubblici o privati. Per questi ultimi ai fini del               
controllo non e' richiesto alcun particolare livello di dettaglio.              
I costi indiretti di funzionamento (o generali) possono essere                  
imputati in corso d'anno a centri di costo aperti per ciascuna voce             
di costo del preventivo analitico (salvo maggiori dettagli per                  
esigenze interne), per essere poi distribuiti sui progetti secondo i            
criteri di seguito specificati.                                                 
Art. 6) - I principi di redazione del bilancio d'esercizio                      
I criteri di formazione del bilancio d'esercizio si uniformano a                
quanto previsto dalla vigente normativa.                                        
Al termine dell'esercizio viene redatto il bilancio composto da:                
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Quest'ultima            
deve fornire le informazioni sintetiche di raccordo fra il conto                
economico ed i rendiconti relativi alle singole iniziative terminate            
e in corso di svolgimento al termine dell'esercizio, nonche' le altre           
attivita' svolte nell'esercizio, secondo lo schema di                           
"Riclassificazione del conto economico" (Allegato A).                           
Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio da parte degli organi            
statutari, i soggetti gestori trasmettono alla Regione copia completa           
dello stesso firmata dal legale rappresentante, accompagnata dal                
dettaglio analitico dei conti del conto economico, dai prospetti di             
raccordo di cui al successivo art. 11 e dai consuntivi dei progetti             
finanziati da Regione e Province gestiti nell'esercizio.                        
Il bilancio d'esercizio costituisce il documento in base al quale si            
definisce il rapporto fra il soggetto gestore e l'Ente pubblico                 
finanziatore, in merito all'intera attivita' svolta nell'anno, e che            
consente di chiudere definitivamente i rendiconti dei corsi terminati           
nell'esercizio stesso (ancorche' gia' saldati in via provvisoria).              
Art. 7) - La rendicontazione                                                    
Entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun progetto, deve essere              
prodotto dal soggetto gestore un rendiconto provvisorio, redatto                
sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, dopo che              
questa abbia raccolto, sempre in parallelo con la contabilita'                  
generale, gli ultimi costi maturati sul progetto, ancorche' non                 
ancora pagati o documentati in via definitiva. Tale rendiconto viene            
emesso anche sulla base di dati di costo stimati, la cui precisa                
entita' sara' nota solo a chiusura del bilancio; in particolare per i           
costi di funzionamento e' ammessa l'imputazione in via provvisoria di           
una quota calcolata sulla base di una previsione dei costi                      
complessivi annui e dell'incidenza del progetto sul valore stimato              
dell'attivita' totale (con i limiti previsti dalle direttive).                  
Comunque, nelle fatturazioni a conclusione delle iniziative durante             
l'anno, l'ammontare complessivo dei costi di funzionamento                      
progressivamente imputati non deve superare l'importo dei costi                 
contabilizzati fino a quel momento.                                             
Il rendiconto deve essere inviato all'Ente finanziatore accompagnato            
da quanto previsto in relazione alla tipologia del progetto: registri           
e schede didattiche o altra documentazione a dimostrazione                      
dell'attivita' svolta.                                                          
Dopo la chiusura del bilancio, il soggetto gestore deve presentare il           
rendiconto definitivo di tutti i progetti terminati nell'esercizio,             
sulla base delle risultanze della contabilita' analitica aggiornata             
con le registrazioni contabili che hanno alimentato il bilancio.In              
particolare il rendiconto definitivo si potra' discostare dal                   
provvisorio per la definizione dei costi imputati in quest'ultimo               
sulla base di stime (costo del personale dipendente, costi di                   
funzionamento, IVA pro-rata, ecc.).                                             
Art. 8) - Livelli di uniformita'                                                
I soggetti gestori operano autonomamente in ordine alle scelte di               
carattere contabile e fiscale e alle valutazioni di bilancio, nonche'           
in merito alla definizione dei propri impianti contabili. Ai fini di            
consentire una lettura inequivoca e il piu' possibile omogenea nel              
sistema dei dati esposti in bilancio, e' comunque richiesto agli                
operatori di uniformarsi ad alcuni criteri, sia in termini di                   
imputazione dei costi che di valutazione dei progetti formativi,                
sempre nel rispetto dei principi che regolano la formazione dei                 
bilanci.                                                                        
8.1) Attivita' formative in corso di esecuzione al termine                      
dell'esercizio sociale                                                          
I valori delle attivita' in corso di esecuzione al termine                      
dell'esercizio sono considerati alla stregua di componenti positivi             
di reddito e come tali trovano rappresentazione nella voce A del                
conto economico, sulla base dei criteri di valutazione previsti e               
autonomamente decisi dal soggetto gestore.                                      
8.2) Imposta sul valore aggiunto indetraibile                                   
E' riconosciuta come costo accessorio della fattura cui si riferisce            
o come costo di carattere generale, a seconda del regime fiscale in             
atto presso il soggetto gestore, nella misura in cui rimane a carico            
dello stesso.                                                                   
8.3) Contributo previdenziale                                                   
La quota a carico del committente del contributo previdenziale,                 
istituito con la Legge 335/95, deve essere imputata alla stessa voce            
di costo dell'imponibile.                                                       
8.4) IRAP                                                                       
E' riconosciuta, limitatamente a quella che grava sul costo del                 
personale, dipendente o con contratto di collaborazione, imputata in            
contabilita' analitica come costo accessorio della prestazione cui si           
riferisce, e con il limite dell'importo complessivamente accertato.             
8.5) Imputazione del costo del personale dipendente                             
Il costo del personale dipendente deve essere gestito in contabilita'           
analitica mediante la registrazione mensile delle ore lavorate su               
ciascun progetto e voce analitica di costo, valorizzate al costo                
orario individuale onnicomprensivo (retribuzione, oneri accessori,              
IRAP e quota dei costi differiti: mensilita' aggiuntive, TFR).                  
A questo fine puo' essere utilizzato il costo orario effettivo o un             
costo orario standard, calcolato su base previsionale; in                       
quest'ultimo caso in sede di chiusura di bilancio si dovra'                     
provvedere ad apposito conguaglio.                                              
L'impegno di personale dipendente su progetti non ancora approvati              
(costi di progettazione) puo' essere imputato in contabilita'                   
analitica a dei centri di costo transitori e trasferito su quelli               
definitivi dopo la loro approvazione; in sede di chiusura di                    
bilancio, questi centri di costo provvisori debbono comunque                    
risultare azzerati.                                                             
Art. 9) - Tipologia di costi                                                    
I costi imputabili ai progetti si distinguono in:                               
- costi diretti di progetto - sono quelli che si sostengono                     
specificamente per un determinato progetto ed a questo direttamente             
imputabili;                                                                     
- costi indiretti di progetto - sono quelli che si riferiscono a piu'           
progetti e sono imputabili a ciascuno di essi mediante l'utilizzo di            
parametri fisico tecnici, quali ore di lavoro, metri quadrati, ore di           
utilizzo, quantita' prodotte, ecc.;                                             
- costi indiretti di funzionamento (costi amministrativi, generali e            
vari) - sono i costi che il soggetto gestore sostiene per il                    
funzionamento dell'Ente, senza riferimento a progetti specifici,                
quali i costi del personale di direzione, di amministrazione, di                
segreteria, telefono, cancelleria, ecc.; questi costi debbono essere            
imputati su tutte le attivita' gestite con criteri proporzionali equi           
e verificabili, in modo da attribuire una quota di questi costi a               
tutti i progetti che hanno avuto svolgimento, anche parziale,                   
nell'esercizio.                                                                 
Art. 10) - Criteri di ripartizione dei costi di funzionamento                   
Ai fini della ripartizione dei costi di funzionamento, occorre                  
distinguere le attivita' gestite in due aree, pubblica e privata.               
Fanno parte dell'Area Pubblica le attivita' approvate dalla Regione,            
dalle Province, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e           
altri finanziatori in regime di concessione o di convenzione e con              
obbligo di rendicontazione. Rientrano in quest'Area anche le                    
prestazioni di servizi fra Regione e singoli enti che prevedano il              
riconoscimento dei soli costi sostenuti e soggetti a rendiconto, e i            
rapporti di interfornitura fra Enti accreditati per prestazioni di              
servizi all'interno di progetti che rientrano nell'Area Pubblica in             
base ai criteri sopra definiti.                                                 
Rientrano nell'Area Privata tutte le altre prestazioni di natura                
commerciale nei confronti di soggetti privati o pubblici, compresi i            
finanziamenti di attivita' a carico del FSE affidate in appalto.                
Ripartizione fra Area Pubblica e Area Privata                                   
Il riparto fra queste aree, come precedentemente definite, deve                 
avvenire in proporzione al "valore della produzione" di ciascuna Area           
sul totale. Poiche' questo dato di bilancio, in particolare per                 
l'Area Pubblica, non e' definito al momento in cui si procede al                
riparto dei costi di funzionamento, si utilizza a questo scopo una              
stima del valore della produzione costituita da:                                
- progetti iniziati e terminati nell'anno: finanziamento massimo                
ammissibile a rendiconto;                                                       
- "teste" di progetti non terminati: stima della quota di attivita'             
realizzata nell'anno "code" di progetti iniziati l'anno precedente:             
differenza fra il finanziamento massimo ammissibile e la stima                  
utilizzata l'anno precedente per la "testa" del progetto.                       
Nell'Area Pubblica sono da ricomprendere anche i ricavi per                     
interfornitura.                                                                 
Sono da escludere da questo riparto i costi per IVA indetraibile                
pro-rata, che dopo la ripartizione sono da aggiungere integralmente             
alla quota di costi di funzionamento attribuiti all'Area Pubblica,              
per essere ripartiti solo sui progetti che hanno generato questo                
costo, cioe' quelli esenti IVA.                                                 
Per l'Area Privata sono da escludere dal parametro di riparto i                 
ricavi che non comportano assorbimento di tali costi (ad esempio                
ricavi per personale in prestito o in mobilita', sopravvenienze                 
attive).                                                                        
Eventuali casi documentabili di attivita' con minore o nulla                    
incidenza sui costi generali dovranno essere preventivamente                    
autorizzati dalla Regione.                                                      
Ripartizione fra i vari progetti all'interno dell'Area Pubblica                 
La quota di costi di funzionamento di competenza dell'Area Pubblica             
deve essere imputata sui vari progetti (tenendo distinta l'eventuale            
quota relativa all'IVA indetraibile prorata, che deve gravare solo              
sui progetti fatturati in esenzione IVA, dal resto) con il criterio             
del "margine di contribuzione".                                                 
Per "margine di contribuzione" si intende la differenza fra il totale           
del finanziamento ammissibile, o della stima del valore                         
dell'attivita' realizzata nell'anno, ed il totale dei costi diretti             
ed indiretti di progetto (voce B del conto economico).                          
La quota di costi di funzionamento da imputare a ciascun progetto si            
calcola applicando al totale dei costi di funzionamento da ripartire            
la percentuale risultante dal rapporto fra il margine di                        
contribuzione del singolo progetto ed il totale complessivo dei                 
margini.                                                                        
I criteri sopra descritti sono da applicare in sede di chiusura                 
definitiva dei progetti in base al bilancio.In sede di rendiconto               
provvisorio, la quota di costi di funzionamento da imputare va                  
calcolata con criteri analoghi, tenendo presente che, in sede                   
previsionale, il margine di contribuzione corrisponde al preventivo             
dei costi di funzionamento (voce C del conto economico di progetto).            
In questa fase si utilizzera' un ammontare previsionale dei costi               
complessivi annui e valori di finanziamenti e margini presunti sulla            
base della programmazione dell'attivita' dell'anno in corso,                    
aggiornata con quanto gia' realizzato fino a quel momento.                      
In ogni caso, nelle fatturazioni a conclusione delle iniziative                 
formative durante l'anno, l'ammontare complessivo dei costi di                  
funzionamento progressivamente imputati non deve superare l'importo             
di tali costi contabilizzati fino a quel momento.                               
Art. 11) - Prospetti di raccordo fra il bilancio e i rendiconti delle           
attivita' formative                                                             
Oltre allo schema di riclassificazione del conto economico inserito             
nella Nota integrativa al bilancio (vedi Art. 6), e' richiesta la               
presentazione, alla Regione, ai fini rendicontuali, dei seguenti                
prospetti di raccordo e analisi dei dati di bilancio e di                       
contabilita' analitica:                                                         
- dettaglio costi e ricavi per progetto (vedi Allegato B);                      
- dettaglio costi di funzionamento e riparto fra Area Pubblica e Area           
Privata (vedi Allegato C);                                                      
- dettaglio imputazione costi del personale dipendente (vedi Allegato           
D).                                                                             
Art. 12) - Modalita' del controllo contabile                                    
Il controllo contabile ha per oggetto la contabilita' analitica ed il           
suo costante allineamento con la contabilita' generale. Quest'ultima,           
ed il bilancio che ne discende, non sono oggetto di analisi, essendo            
assunti come veritieri sotto la responsabilita' del legale                      
rappresentante del soggetto gestore e dei suoi organi di controllo              
interni.                                                                        
Il controllo contabile si articola in 3 fasi:                                   
- verifica contabile in itinere - viene effettuata sulla contabilita'           
dell'anno in corso ed ha lo scopo di verificare l'efficacia delle               
procedure di autocontrollo interno del soggetto gestore, in                     
particolare l'aggiornamento della contabilita' analitica in relazione           
alla contabilita' generale. Vengono inoltre effettuati controlli                
documentali a campione sui costi imputati fino al momento della                 
visita, ed un riscontro sulla veridicita' delle dichiarazioni di                
costi pagati, rilasciate ai fini degli acconti richiesti alla                   
Tesoreria regionale o provinciale;                                              
- controllo dei rendiconti provvisori - si effettua presso la sede              
regionale o provinciale sulla base della documentazione trasmessa dal           
soggetto gestore, al fine di verificare il completo e regolare                  
svolgimento dell'attivita' come da progetto, e la coerenza dei costi            
consuntivati rispetto a quelli previsti (come da preventivo analitico           
e progetto approvato). In conclusione di questa fase viene                      
autorizzato il soggetto gestore a fatturare il saldo provvisorio,               
salvo conguaglio, fra il costo presentato e gli anticipi e gli                  
acconti gia' corrisposti;                                                       
- controllo di bilancio e rendiconti definitivi - e' la fase in cui             
si verifica la corrispondenza complessiva dei costi di tutti i                  
progetti svolti nell'esercizio, anche parzialmente, con i costi                 
iscritti a bilancio, ed il criterio di riparto utilizzato per i costi           
di funzionamento. Si procede inoltre alla chiusura definitiva dei               
progetti ultimati nell'anno di bilancio e alla conseguente                      
definizione del conguaglio, positivo o negativo, rispetto al                    
rendiconto provvisorio.                                                         
E' disponibile sul sito Web del Sistema Informativo della Formazione            
professionale il "Manuale della rendicontazione attraverso il                   
bilancio" che riporta piu' in dettaglio le modalita' con cui sono               
attuate le verifiche di cui sopra, nonche' le procedure consigliate             
per una corretta gestione delle attivita' cofinanziate.                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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