DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 941
Valutazione impatto ambientale progetto realizzazione di centrale termoelettrica da 20 MWe/76 MWt alimentata a biomasse sita nel comune di Argenta - Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA (L.R. 9/99, Titolo III)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di
servizi del 14 maggio 2002, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione di una centrale
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,
della presente deliberazione, il progetto di realizzazione di una
centrale termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt, sita nel comune di
Argenta - Localita' Bando, in Provincia di Ferrara, presentato da San
Marco Bioenergie SpA e', nel complesso, ambientalmente compatibile e
che quindi e' possibile realizzare l'impianto in oggetto con le
prescrizioni citate all'interno del medesimo "Rapporto" nei punti
1.C., 2.C., 3.C., che di seguito si riportano.
Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico
1) Come dichiarato nel SIA, appare opportuno che il sito
impiantistico sia sottoposto, in fase di esercizio dell'impianto
ristrutturato, ai controlli necessari per la certificazione ISO 14001
ed alla certificazione secondo il modello EMAS.
2) L'utilizzo delle vasche ex polpe, descritta nella Tavola 1
allegata alle integrazioni prodotte in data 7 marzo 2002, per il
deposito del combustibile cippato, non puo' essere attivato prima
dell'efficacia di una specifica variante al PRG del Comune di
Argenta, che riclassifichi l'area da zona di tutela dei fiumi bacini
e corsi d'acqua E3 in zona D di completamento o in zona D8 per
depositi a cielo aperto. Resta a carico del proponente l'attivazione
dell'iter di detta variante specifica al PRG, che l'amministrazione
comunale si riserva di valutare sentiti gli ordinari organi
competenti ad esprimersi sugli strumenti urbanistici generali,
secondo le attribuzioni previste dal DLgs 267/00.
3) Resta subordinato al rilascio di concessione edilizia in variante
alla precedente n. 36713 A del 25 gennaio 2000, la realizzazione
delle opere dovute per il completamento dell'impianto. Resta a carico
del proponente l'attivazione dell'iter relativo al rilascio di detta
concessione presso il Comune di Argenta.
4) L'utilizzo degli immobili e degli impianti e' soggetto
all'acquisizione delle autorizzazioni e certificati previsti dalle
norme vigenti ovvero alla effettuazione del collaudo ai sensi
dell'art. 9 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00. In
entrambi i casi il certificato di conformita' edilizia prescritto al
punto a.7 della Autorizzazione provinciale alla realizzazione ed
all'esercizio dell'area di stoccaggio, rilasciata con atto di Giunta
provinciale n. 49/11329 del 20/2/2001, sara' sostituito dal
certificato di agibilita' rilasciato dall'Amministrazione comunale ai
sensi dell'art. 221 del TULS approvato con RD 27 luglio 1934, n.
1265, in base al vigente Regolamento edilizio del Comune di Argenta.
5) L'attivita' in oggetto dovra' essere classificata, ai sensi
dell'art. 216 del RD 27 luglio 1934, n. 1265. Resta a carico del
proponente produrre al Comune di Argenta la richiesta di
classificazione.
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale
6) I materiali ammessi come combustibili alla centrale saranno
unicamente, oltre che legno vergine proveniente da produzioni
dedicate, quelli individuati nella seguente tabella, con la
precisazione che le tipologie autorizzate sono esclusivamente quelle
contrassegnate da 6 cifre, e non dovranno comprendere in alcun modo
legno trattato.
Codice CER
Denominazione
DM 5 febbraio 1998, Allegato 2, Suballegato 1, punto 3
scarti vegetali
02 01 03
scarti vegetali
02 01 07
rifiuti derivanti da silvicoltura
DM 5 febbraio 1998, Allegato 2, Suballegato 1, punto 4
rifiuti della lavorazione del legno ed affininon trattati
03 01 01
scarti di corteccia e di sughero
03 01 02
segatura
03 01 03
scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legnodeteriorato
03 03 01
corteccia
15 01 03
imballaggi di legno
17 02 01
legno
7) I materiali individuati nella precedente tabella devono possedere
le caratteristiche di cui ai punti 3.2 e 4.2 dell'Allegato 2,
Suballegato 1, al DM Ambiente 5 febbraio 1998.
8) Rispetto ai materiali proposti nel SIA dalla societa' San Marco
Bioenergie SpA e' stata esclusa la tipologia codificata dal codice
CER 20 01 07 in quanto esso identifica un materiale proveniente dai
rifiuti urbani.
9) Al fine di evitare la formazione di diossine, e' vietato
l'utilizzo di combustibili contenenti sostanze clorurate.
10) Nel rispetto delle normative vigenti in materia di lotta
obbligatoria all'Erwinia Amilovora, si ritiene che
l'approvvigionamento di residui di potature non possa derivare da
aziende dichiarate infette dal Servizio Fitosanitario.
11) Dovra' essere rispettato quanto disposto dagli artt. 3 e 4 e
dalle Norme tecniche dell'Allegato 2, Suballegato 1 del DM del 5
febbraio 1998.
12) Il quantitativo massimo di combustibile ammessi alla centrale e'
pari a 232.000 t/anno.
13) II quantitativo massimo di combustibili posti in deposito
preliminare non dovra' superare le 240.000 t.
14) Il deposito di tali rifiuti deve essere effettuato nel rispetto
dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura
degli stessi.
15) Lo smaltimento delle acque eventualmente derivanti dall'attivita'
di deposito preliminare e di trattamento deve essere effettuato nel
rispetto delle vigenti normative ambientali di settore.
16) Nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti
dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte
ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico
sanitario ed ambientale.
17) Tutte le operazioni manuali dovranno essere eseguite dagli
operatori in condizioni di massima sicurezza.
18) La societa' San Marco Bioenergie SpA e' obbligata al rispetto
delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e
delle acque, nonche' in materia di sicurezza, igiene e tutela dei
lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi.
19) Sono fatte salve le autorizzazioni concessioni e permessi,
eventualmente non rilasciati ad esito della Conferenza di servizi,
nonche' i diritti di terzi.
20) Per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti
dall'attivita', dovranno essere rispettate le norme di cui all'art.
6, lettera m) del DLgs 22/97.
21) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' accertarsi che i
terzi ai quali vengono affidati rifiuti prodotti dalla propria
attivita' per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari
autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/97 e successive modifiche ed
integrazioni
22) E' fatto obbligo di mantenere l'area dell'impianto, i piazzali e
l'adiacente viabilita' pubblica costantemente puliti ed in condizioni
da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene.
23) E' fatto obbligo alla societa' San Marco Bioenergie SpA di:
- iniziare i lavori di completamento del progetto entro un anno e
terminare entro 3 anni dal rilascio del presente atto;
- dare comunicazione della data di inizio lavori alla Regione
Emilia-Romagna, all'Amministrazione provinciale, all'ARPA - Sezione
provinciale di Ferrara e al Sindaco del Comune di Argenta; con le
stesse modalita' la ditta dovra' provvedere ad inviare con cadenza
semestrale, una relazione in merito allo stato di avanzamento dei
lavori;
- prima dell'inizio dell'attivita', inoltrare, alla Regione
Emilia-Romagna, all'Amministrazione provinciale, al Sindaco del
Comune di Argenta dichiarazione del Direttore dei lavori o del legale
rappresentante della ditta, attestante che i lavori di completamento
del progetto sono stati eseguiti in conformita' a quanto approvato;
- presentare ai Vigili del Fuoco di Ferrara la documentazione
aggiornata riguardante le modifiche che apportate all'impianto, nel
caso venga rilasciato un nuovo Certificato di prevenzione incendi, lo
stesso dovra' essere inoltrato alla Regione Emilia-Romagna,
all'Amministrazione provinciale, all'ARPA - Sezione provinciale di
Ferrara e al Sindaco del Comune di Argenta, prima dell'inizio
dell'attivita'.
24) La societa' San Marco Bioenergie SpA deve essere in possesso del
registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al
disposto dell'art. 12 del DLgs 22/97 e successive modifiche ed
integrazioni.
25) Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai
sensi dell'art. 15 del summenzionato decreto dovranno essere
conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la
ditta per 5 anni.
26) L'esercizio dell'attivita' autorizzata con il presente atto e'
altresi' vincolata al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs
22/97 e successive modifiche ed integrazioni, alla delibera del
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e alla LR 3/99,
modificata dalla LR 22/00.
27) Per quanto riguarda la corretta gestione della centrale nonche'
degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi devono essere
rispettate le prescrizioni dettate al punto 3.C.1.
28) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' esplorare, in accordo
con il Comune di Argenta, la possibilita' di utilizzo di energia
termica o dispersa dal circuito di raffreddamento, per quanto
limitata, oppure quella ottenuta da un aumento di produzione della
centrale (7-8 MW termici a 5 bar e 215 gradi C da spillamento turbina
con un maggiore consumo di combustibili di circa 2 t/h).
29) La societa' San Marco Bioenergie SpA, inoltre, dovra' esplorare
in accordo con il Comune di Argenta, la possibilita' di incrementare
la percentuale di combustibile proveniente dalla Short Rotation
Forestry, secondo un programma che preveda che questa tipologia
costituisca a regime il 15% del totale di combustibile utilizzato,
pari a circa 36.000 t/a da reperire prioritariamente in ambito
locale, al fine di migliorare l'integrazione tra l'impianto ed il
contesto produttivo ed ambientale in cui questa si colloca.
30) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' esplorare in accordo
con il Comune di Argenta, la possibilita' di promuovere un accordo di
programma tra la stessa societa', gli enti territoriali, le
associazioni agricole ed eventuali soggetti terzi, al fine di
realizzare il sistema di raccolta e conferimento dei residui di
potatura ipotizzato nello studio prodotto. Tale accordo si rende
necessario in considerazione della notevole incidenza di questa
tipologia di combustibile, pari al 40% del totale utilizzato, a
fronte delle carenze del contesto produttivo, programmatico e
normativo in cui questa ipotesi si colloca. La realizzazione di tale
sistema e' inoltre auspicabile in considerazione del miglior utilizzo
di quelle risorse rappresentate dai residui di potatura che non
trovano impiego nell'ambito delle singole realta' produttive, e che
vengono impropriamente eliminate con pratiche di autosmaltimento.
Pratiche che inducono un impatto ambientale sicuramente maggiore di
quanto non sia indotto dal loro utilizzo in un impianto dotato di
sistemi di monitoraggio e abbattimento delle emissioni qual e' quello
in esame.
31) Il proponente dovra':
a) valutare la possibilita' di recuperare il Blow down delle torri di
raffreddamento per alimentare la rete idrica antincendio;
b) attivare la procedura per la variante specifica al PRG tesa alla
riclassificazione della zona ad est della centrale in cui e'
collocata la ex "vasca polpe" e redigere il progetto relativo
all'ipotesi di utilizzare come area di accumulo del combustibile
cippato la stessa area interna al perimetro della centrale di circa
4.500 mq., sottoponendo lo stesso progetto all'approvazione da parte
della Provincia di Ferrara ai sensi delle vigenti disposizioni.
Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento ambientale
Aria
32) Poiche' la societa' San Marco Bioenergie SpA si e' avvalsa delle
procedure semplificate di cui all'articolo 33 del DLgs del 5 febbraio
1997, n. 22, i limiti di emissione contenuti nella "Autorizzazione
all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88",
rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato, con decreto del Direttore generale dell'Energia e
delle Risorse minerarie prot. 203812 del 19 febbraio 1999, devono
essere corretti come segue, al fine di adeguarli alle disposizioni
del DM del 5 febbraio 1998 (limiti piu' restrittivi per gli impianti
che devono eseguire un monitoraggio in continuo delle emissioni);
quindi l'impianto deve rispettare, per ogni punto di emissione, i
seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno
dei fumi pari all'11% in volume;
(segue allegato fotografato)33) Per le emissioni in atmosfera di ogni
linea della centrale, poiche' si ritiene necessario dover prevedere
un periodo di messa a regime anche per la linea gia' avviata,
dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 8 del DPR
203/88, e precisamente:
a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a
punto) di ogni linea della centrale deve essere comunicata con almeno
15 giorni di anticipo alla Provincia, al Sindaco del Comune di
Argenta ed all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara;
b) entro un termine massimo di 4 mesi dalla data indicata al
precedente punto a), ogni linea della centrale deve essere messa a
regime;
c) dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa,
l'impresa dovra' effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in
tre giorni distinti; entro 15 giorni dalla stessa data l'impresa e'
tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli alla
Provincia, al Sindaco del Comune di Argenta ed all'ARPA - Sezione
provinciale di Ferrara.
34) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura
posizionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal
metodo UNICHIM e UNI 10169 e dimensionate in accordo con quanto
indicato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
(ARPA) Sezione provinciale di Ferrara. Per quanto riguarda
l'accessibilita' alle prese di misura, devono essere garantite le
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.
35) Dovranno essere effettuate misurazioni in continuo dei parametri
sottoelencati:
- polveri totali
- monossido di carbonio (CO)
- ossigeno di riferimento
- temperatura
- portata volumetrica dell'effluente gassoso
- ossidi di azoto (NOx)
- sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come
carbonio organico totale (COT)
- cloruro di idrogeno (HCL)
- biossido di zolfo (SO2)
36) Per tutti i parametri non controllati in continuo, la ditta e'
tenuta ad effettuare gli autocontrolli degli inquinanti con
periodicita' almeno trimestrale. Per la verifica delle
caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'UNICHIM;
- metodi concordati con ARPA.
37) I referti analitici di cui al precedente punto devono essere
tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La
presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto
indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41.
38) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono
essere sottoposti a periodica manutenzione, alfine di garantire
l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali.
39) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori
limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la
ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel
tempo piu' breve possibile e informare immediatamente, anche via fax,
il Sindaco, la Provincia e l'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara
che dispongono i provvedimenti necessari.
40) Durante le fasi del processo, quali deposito, macinazione,
cippatura, vagliatura, non si devono originare emissioni diffuse, in
particolare di materiale particellare. In caso contrario dovra'
essere presentato alla Provincia idoneo progetto di convogliamento ed
abbattimento delle stesse.
Acqua
41) Gli unici scarichi autorizzati sono quello nella "Canalette
Riunite Sabbiosola Benvignante" contrassegnato con il n. 111 sulla
Tavola 1 allegata alle integrazioni del 6 marzo 2002 e quello nello
Scolo Val d'Albero delle acque meteoriche dell'area dello stoccaggio
nel Parco Legno.42) Devono essere rispettati i valori limite di
emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs
11/5/1999, n. 152 nei punti di campionamento posti immediatamente a
monte dell'immissione nei suddetti corpi idrici.
43) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel
corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico
si riscontrassero depositi di materie, e' fatto obbligo di provvedere
alla immediata rimozione delle stesse.
44) La rete fognante dovra' essere mantenuta in buona efficienza al
fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e
ristagni per difficolta' di deflusso.
45) Le modalita' di scarico nel corso d'acqua devono evitare il
verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali
percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo
aperto, proliferazioni di insetti.
46) Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili
per il campionamento ed il controllo nei punti assunti per gli
accertamenti.
47) Sulle tubazioni di prelievo e di scarico dovranno essere
installati:
- misuratori di portata (totalizzatore); le letture ai contatori
dovranno essere effettuate a cadenza mensile, contestualmente con il
Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio;
- sensori che misurino e registrino in continuo i seguenti parametri:
temperatura e conducibilita', i cui valori dovranno essere trasmessi,
con cadenza trimestrale, al Comune, ad ARPA - Sezione provinciale di
Ferrara ed al Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di
San Giorgio, secondo le modalita' stabilite dall'ARPA.
48) E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione
previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo
scopo.
49) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente
l'inquinamento proveniente dagli scarichi.
50) I controlli sulla qualita' dell'acqua del corpo idrico "Canalette
Riunite Sabbiosola Benvignante" dovranno prevedere, con cadenza
trimestrale, i campionamenti a monte del prelievo (circa 300 m.) ed a
valle dello scarico (circa 500 m.) dei parametri indicati nel SIA al
Cap. 5.1.6; a cadenza annuale dovranno inoltre essere effettuate
analisi di un campione del sedimento della canaletta ed a cadenza
semestrale dovranno essere effettuate analisi di due campioni secondo
la metodologia IBE (uno estivo ed uno invernale). Gli esiti delle
analisi dovranno essere trasmessi al Comune, ad ARPA - Sezione
provinciale di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica del II Circondario
Polesine di San Giorgio, secondo le modalita' stabilite dall'ARPA.
51) Da parte della ditta autorizzata dovra' essere preventivamente
inoltrata alla Provincia di Ferrara formale domanda per ogni modifica
del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa
delle caratteristiche degli scarichi e per ogni variazione
riguardante il contenuto del presente provvedimento.
Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi
52) L'intervento dovra' prevedere un potenziamento
dell'equipaggiamento ecologico andando ad implementare quelle
strutture naturali presenti, onde creare una sorta di rete ecologica
all'interno della matrice agricola presente, assumendo anche una
funzione di mitigazione/compensazione sull'impatto percettivo
dell'opera.
53) Nel paragrafo relativo al paesaggio tali interventi vengono
meglio specificati.
54) Deve essere garantita la manutenzione degli impianti ed il
reimpianto delle fallanze.
Rumore
55) Si prescrive l'esecuzione di un piano di monitoraggio per
verificate post operam gli effettivi livelli sonori in prossimita'
dei ricettori sensibili. Tale piano di monitoraggio dovra' essere
concordato con gli Enti preposti.56) Si prescrive che la societa' San
Marco Bioenergie SpA si assuma l'onere dell'effettuazione di misure
di rumore, sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo, durante
la fase di normale esercizio della centrale, per valutare il rispetto
dei limiti applicabili.
57) Si prescrive inoltre che la societa' San Marco Bioenergie SpA
attui le mitigazioni che si rendessero necessarie ad esito del
monitoraggio effettuato.
Paesaggio
58) Al fine di mitigare l'impatto visivo, come previsto nel SIA e'
necessario realizzare i seguenti interventi di mitigazione:
a) la piantumazione di filari di alberi lungo la recinzione a nord e
a est con specie in grado di raggiungere una altezza di 20 m., deve
avvenire con un interasse di 10 m. al fine di costituire una barriera
visiva piu' compatta;
b) la piantumazione di filari di alberi lungo la recinzione dell'area
di stoccaggio deve essere costituita da un duplice filare al fine di
potenziare la dispersione di polveri;
c) piantumazione di un filare di alberi lungo la Via Val d'Albero,
come prescritto dalla autorizzazione relativa all'area di stoccaggio
rilasciata con delibera della Giunta provinciale n. 49/11329 del 20
febbraio 2001;
d) realizzazione di una barriera vegetativa graduale nella zona ovest
della centrale, al fine di mitigare l'impatto visivo e schermare
dalle polveri, in relazione a tre complessi abitativi;
e) realizzazione di una barriera vegetativa di fronte allo
stabilimento, al fine di mitigare l'impatto visivo, in relazione al
centro abitato di Bando.
59) La societa' che avra' in gestione l'impianto dovra' operare una
adeguata manutenzione degli edifici e degli impianti dismessi, tesa
al mantenimento del loro decoro oltre che alle condizioni di
sicurezza all'interno del perimetro dell'impianto.
Inquinamento elettromagnetico
60) E' necessario che la posa del cavo interrato avvenga lungo un
tracciato che possieda una fascia di 2,5 m. per lato da possibili
luoghi di permanenza di persone superiore alle 4 ore.
Traffico automobilistico
61) E' necessario la realizzazione della bretella stradale tra la SP
Portomaggiore-Argenta e la Centrale in esame in modo tale da evitare
i predetti attraversamenti da parte del notevole traffico veicolare
pesante del centro abitato di Bando e della Via Val d'Albero.
Monitoraggio ambientale
62) Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, dovra' essere
realizzato il programma di monitoraggio ambientale previsto nel SIA.
63) Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia e
da ARPA dovranno essere trasferiti in continuo alla Provincia, al
Comune di Argenta, ad ARPA ed al Consorzio di Bonifica competente, i
dati relativi al monitoraggio degli inquinanti a partire dalla messa
a regime dell'impianto.
Prescrizioni generali
64) Da parte del titolare della ditta dovra' essere preventivamente
inoltrata all'Amministrazione provinciale formale domanda per ogni
variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e
dovra' essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta
nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.
65) Per il rinnovo delle singole autorizzazioni acquisite dovra'
essere presentata domanda nei termini previsti dalle relative
normative.
66) Copia del presente atto dovra' essere conservata presso
l'impianto autorizzato, ovvero presso la sede aziendale, e dovra'
essere esibita ad ogni richiesta di controllo.
67) Per quanto riguarda la corretta gestione della centrale nonche'
degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi devono essere
rispettate le prescrizioni dettate al punto 3.C.1.68) La
realizzazione di varianti e modifiche che comportino trasformazioni
e/o ampliamenti dell'impianto e' vincolata al rispetto delle
disposizioni di cui alla L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni.
69) Le procedure e i risultati dei monitoraggi dell'aria, dell'acqua
e del rumore dovranno essere validati da un Ente pubblico di
controllo; l'onere di tale attivita' sara' a carico della societa'
San Marco Bioenergie SpA.
b) Sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di
Servizi del 14 maggio 2002, contenute nel "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di realizzazione di una centrale
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,
della presente deliberazione, e' necessario che vengano rispettate, a
meno che non contrastino con quelle indicate nei punti 1C, 2C e 3C
del rapporto stesso di cui alla precedente lettera a), le
prescrizioni delle autorizzazioni gia' rilasciate, che di seguito si
riportano.
1) Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianto
elettrico a 132 KV, rilasciata all'Amministrazione provinciale di
Ferrara, con atto dirigenziale prot. n. 37852 dell'11 maggio 2001 con
le seguenti prescrizioni:
a) a norma della Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive
modificazioni ed integrazioni nonche' delle Leggi 22 ottobre 1971, n.
865, 27 giugno 1974, n. 247, 28 gennaio 1977, n. 10 e 3 gennaio 1978,
n. 1, i lavori dovranno iniziarsi entro 18 mesi dalla data dell'atto
presente e compiersi entro 36 mesi dalla data dell'atto medesimo;
b) all'Amministrazione provinciale di Ferrara dovra' essere
tempestivamente comunicato: - l'inizio e la conclusione dei lavori; -
la messa in esercizio dell'impianto;
c) l'impianto dovra' essere costruito secondo le modalita' tecniche
previste nei progetti allegati alle istanze della SpA San Marco
Bioenergie sopraccitata e collaudato entro 4 anni dalla messa in
esercizio, ai sensi del punto 3.103 del Cap. 3 del DM 21 marzo 1988;
d) l'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite
dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del TU 1775/33, per
cui la SpA San Marco Bioenergie viene ad assumere la piena
responsabilita' nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni
eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e
dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa
Amministrazione da ogni pretesa avanzata da chi si ritenesse
danneggiato;
e) la SpA San Marco Bioenergie resta obbligata ad eseguire durante la
costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere
nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la
tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che al
riguardo saranno stabiliti con le comminatorie in caso di
inadempimento.
2) Autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori in relazione alla
concessione di derivazione idrica di 56 l/s dalle Canalette Riunite
Sabbiosola-Benvignante in localita' Bando in comune di Argenta,
rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio provinciale Difesa
del suolo, Risorse idriche e forestali di Ferrara, con determinazione
dirigenziale del Responsabile del Servizio prot. n. 2209 del 19 marzo
2001 con le seguenti prescrizioni:
a) l'opera e' costituita da sistema di presa a sifone, due linee del
diametro di 250 mm., con gruppo motore di adescamento e sistema
controllo portata a mezzo valvole di regolazione;
b) prima dell'inizio dei lavori dell'opera di presa dovra' essere
comunicato a mezzo raccomandata, a questo Servizio la data di inizio
dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice delle opere nonche'
il nominativo del direttore dei lavori, dovra' inoltre essere
informato il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine San
Giorgio-Ferrara per gli eventuali provvedimenti di competenza e
l'ultimazione dei lavori stessi;
c) i lavori dovranno essere eseguiti come da relazione tecnica e
disegni allegati all'istanza a firma del dott. ing. Alberto Iaderosa
e dott. ing. Francesco Guggi e secondo le modalita' e le condizioni
che in corso d'opera potranno essere impartite dal Servizio;
d) la presente autorizzazione si intende accordata con l'espressa
clausola che la ditta San Marco Bioenergie SpA concessionaria resta
obbligata a sottostare, nei riguardi delle opere, alle condizioni che
saranno stabilite nell'atto di concessione definitivo e anche a
demolire le opere stesse qualora la Giunta regionale non intendesse
accordare tale definitiva concessione, restando in ogni modo ben
chiaro che nessun diritto compete alla ditta San Marco Bioenergie SpA
per chiedere in merito compensi di qualsiasi specie;
e) la ditta istante dovra' osservare tutte le norme di sicurezza
intese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto
stabilito dagli artt. 13 e 15 del DPR 7/1/1956, n. 164; in
particolare la ditta dovra' scrupolosamente osservare le norme del
DLgs 19/9/1994, n. 626 riguardanti il miglioramento della sicurezza
della salute dei lavoratori sul luogo dei lavori; nonche' le norme
del DLgs 14/8/1996, n. 491 concernenti le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
f) la presente autorizzazione e' accordata per la durata di 8 mesi e
potra' essere revocata in qualsiasi momento senza che la ditta
istante abbia diritto a compensi o ad indennita'.
3) Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di stoccaggio
di legno finalizzato al recupero, ai sensi dell'art. 27 del DLgs
22/97, e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali (provenienti dallo stoccaggio), ai sensi dell'art. 45 del
DLgs 152/99, rilasciate dall'Amministrazione provinciale di Ferrara,
con delibera di Giunta provinciale n. 49/11329 del 20 febbraio 2001
con le seguenti prescrizioni:
a) di approvare il progetto presentato dalla societa' San Marco
Bioenergie SpA con sede legale in Milano Via S. Andrea n. 19, codice
fiscale 01657580351 relativo alla predisposizione di un'area per il
deposito preliminare ed alla installazione di un impianto per il
trattamento mediante riduzione volumetrica di rifiuti speciali non
pericolosi ai fini del loro riutilizzo, in comune di Argenta,
frazione Bando, Via Val d'Albero, ai sensi dell'art. 27 del DLgs
22/97 e successive modifiche ed integrazioni. II progetto approvato
in linea tecnica per quanto riguarda gli impianti e le strutture e
nella sua localizzazione mediante la rappresentazione cartografica
unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato
"A", dovra' essere realizzato nelle aree individuate nella stessa
planimetria. La realizzazione del progetto e' vincolata alle
disposizioni del DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,
della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, della
L.R. 3/99 integrata dalla L.R. 22/00 ed inoltre: a.1) le opere che
costituiscono il progetto dovranno essere realizzate cosi' come
descritto nella relazione tecnica di progetto ed in particolare: Area
di deposito preliminare - l'area adibita al deposito preliminare dei
rifiuti di cui alla planimetria di progetto Allegato 5 unita a questo
atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "B" delle
dimensioni di circa 33.800 mq. dovra' avere il fondo realizzato con
la posa di 20 cm. di materiale misto da cava opportunamente rullato;
- l'area dovra' essere completamente recintata con rete metallica di
2 metri di altezza e per tutto il perimetro dovra' essere realizzata
una adeguata piantumazione con alberi ad alto fusto; - al fondo
dell'area dovra' essere data una adeguata pendenza in modo da
favorire lo sgrondo delle acque meteoriche ricadenti sull'area stessa
verso la canalizzazione realizzata allo scopo di raccogliere ed
allontanare tali acque; - dovra' essere realizzata una condotta per
la raccolta e l'allontanamento delle acque di dilavamento dell'area
fino all'immissione di tali acque nel recapito finale Scolo Val
d'Albero, nel punto indicato nella planimetria di progetto tav. unica
in data 22/1/2001 unita a questo atto quale parte integrante sotto la
voce Allegato "C"; - tale condotta deve essere dotata a monte dello
scarico di un pozzetto di controllo a norma dotato di un ingresso ed
una uscita. Impianto di trattamento - l'impianto di trattamento
mediante cippatura del legno da avviare alla centrale dovra' essere
installato all'interno del capannone ubicato nell'area indicata nella
planimetria di progetto Allegato 4 unita a questo atto quale parte
integrante sotto la voce Allegato "A" e sara' costituito da: linea
di cippatura: essa sara' costituita da due macchine di cippatura del
tipo a tamburo con lame e controlame che permette al produzione di
chips della pezzatura corretta, dimensionate entrambe per una
produzione di 60 t/h di cippato, alimentate da un alimentatore a
catena e/o di un canale a tavola vibrante; la linea di vagliatura:
sara' costituita da un vaglio a tavola vibrante od a rulli e dovra'
consentire la separazione del materiale in tre frazioni: frazione
fine dimensioni medie inferiori a 5 mm., da avviare al deposito
preliminare nel silos segatura; cippato da avviare allo stoccaggio
cippato; materiale fuori misura, di dimensioni superiori a 100 mm. da
rinviare alla linea di cippatura; linea di deferizzazione. Deposito
preliminare del materiale cippato - all'interno del capannone di cui
alla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la
voce Allegato "A" dovra' essere realizzata una vasca in calcestruzzo
dotata di sistema di estrazione del materiale del tipo a coclea
traslante o estrattore del tipo a piedini, di capacita' adeguata
destinata al deposito preliminare del cippato provenienti da
fornitori esterni; - all'interno dello stesso capannone inoltre
dovranno essere alloggiati i sistemi di trasferimento del cippato
allo stoccaggio segatura o all'alimentazione caldaie costituiti da:
un sistema di estrazione del tipo a coclee traslanti (larghezza 10
mt. e lunghezza pari a quella del capannone stesso), ed un sistema di
caricamento a mezzo coclea traslante oppure navette mobili, e pale
meccaniche per la gestione manuale del cippato; a.2) i lavori per la
realizzazione del progetto approvato dovranno iniziare entro un anno
dal rilascio del presente atto e terminare entro tre anni dalla data
di inizio; a.3) la data di inizio e di ultimazione delle opere di
realizzazione del progetto approvato con il presente atto, dovranno
essere comunicate dalla Societa' San Marco Bioenergie SpA al Sindaco
del Comune di Argenta ed alla Amministrazione provinciale di Ferrara
con nota scritta firmata anche dal Direttore dei lavori e
dall'Assuntore dei lavori; a.4) nella realizzazione delle opere di
progetto la Societa' San Marco Bioenergie SpA sara' soggetta ai
seguenti obblighi e responsabilita': a) dovranno essere osservate le
destinazioni d'uso previste nel progetto di cui al presente atto e
comunque nel rispetto delle norme del PRG, in relazione alle
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge
28/1/1977, n. 10 nonche' all'art. 2 della L.R. 8/11/1988, n. 46, nel
cantiere dovra' essere esposto un cartello recante: - gli estremi
dell'atto di rilascio; - l'oggetto dell'intervento; - il titolare
dell'autorizzazione; - il progettista; - il Direttore dei lavori; -
l'Assuntore dei lavori; - il coordinatore della progettazione (DLgs
494/96, art. 3, comma 6); - il coordinatore dell'esecuzione dei
lavori (DLgs 494/96, art. 3, comma 6); a.5) la Societa', il Direttore
dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni
inosservanza, cosi' come delle norme generali di legge e di
regolamenti, come delle modalita' esecutive fissate nel presente
atto; a.6) per le costruzioni eseguite in difformita' dal progetto
approvato si applicano le sanzioni amministrative e penali di cui
alla Legge 28/2/1985, n. 47; a.7) prima dell'inizio della attivita'
di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali non
pericolosi, ove si tratti di edifici di nuova costruzione, o
ricostruiti, o sopraelevati, o ristrutturati e' fatto obbligo di
chiedere al Sindaco il certificato di conformita' edilizia ai sensi
dell'art. 10 della L.R. 25/4/1990, n. 33, che vale come dichiarazione
di abitabilita' o usabilita', di cui all'art. 221 del TULS approvato
con RD 27/7/1934, n. 1265; a.8) sono fatti salvi i diritti dei terzi
e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e di regolamenti
comunali; a.9) prima dell'inizio della attivita' dovranno essere
inoltrati alla Amministrazione provinciale: dichiarazione, a firma
del Direttore dei lavori, attestante che i lavori di realizzazione
del progetto sono stati eseguiti in conformita' a quanto approvato.
L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e' subordinata all'esito
favorevole della suddetta dichiarazione; a.10) prima dell'inizio
della attivita' dovra' essere presentato alla Amministrazione
provinciale certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
b) di autorizzare la Societa' San Marco Bioenergie S.p.A., ai sensi
dell'art. 28 del DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,
all'esercizio della attivita' di cui al progetto approvato con il
presente atto, nelle aree indicate nella planimetria, unita a questo
atto, quale parte integrante sotto la voce Allegato "A".
L'autorizzazione e' disciplinata dalle norme e disposizioni di cui al
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni della delibera del
Comitato Interministeriale del 27/7/1984 della L.R. 3/99 del DLgs
152/99 e dalle seguenti prescrizioni: b.1) l'area interessata dalla
attivita' di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi
di cui alla planimetria Allegato 5 unita a questo atto sotto la voce
Allegato "B" dovra' essere mantenuta completamente recintata e
l'accesso controllato; b.2) l'intero perimetro dell'area stessa deve
essere schermato da una idonea alberatura realizzando pertanto la
piantumazione anche sul lato prospicente la Via Val d'Albero e la
stessa deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della
attivita' e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa; b.3) il
deposito preliminare dei rifiuti da cippare dovra' avvenire
esclusivamente all'interno dell'area indicata nella planimetria
Allegato 5 e unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce
Allegato "B"; b.4) il deposito preliminare delle diverse tipologie di
rifiuti da cippare dovra' essere realizzato in cumuli che dovranno
rispettare le dimensioni geometriche, le distanze tra di loro e
rispetto al confine di proprieta' la dislocazione e la netta
separazione tra le due tipologie: tronchi e ramaglie di cui alla
planimetria di progetto Allegato 5 unita a questo atto quale parte
integrante sotto la voce Allegato "B", in particolare i cumuli delle
ramaglie dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime: base
20x3 mt., altezza 3 mt. e distanziati tra loro di 8 mt., mentre
l'altezza dei cumuli dell'area deposito preliminare non dovra'
superare i 6 mt. ed i 3 mt. di larghezza alla base; b.5) i rifiuti
che potranno essere posti in deposito preliminare dovranno essere
esclusivamente costituiti da: a) 020103 scarti vegetali b) 020107
rifiuti derivanti dalla silvicoltura c) 030101 scarti di corteccia e
sughero d) 030102 segatura e) 030103 scarti di rasatura, taglio
impiallacciatura, legno deteriorato f) 030301 corteccia g) 150103
imballaggi in legno h) 170201 legno i) 200107 legno b.6) il
quantitativo massimo annuo di rifiuti da cippare che potra' essere
posto in deposito preliminare non dovra' superare le 240.000 tonn.;
b.7) la potenzialita' massima istantanea del deposito preliminare
delle diverse tipologie di rifiuti da cippare non potra' superare le
40.000 tonn.; b.8) il legno da cippare proveniente dal parco legno
verra' immediatamente avviato alle linee di cippatura; b.9) il
deposito preliminare del cippato proveniente da fornitori esterni
verra' realizzato esclusivamente nella vasca in calcestruzzo dotata
di sistema di estrazione di materiale a coclea traslante o a
estrattore del tipo a piedini ubicata all'interno del capannone di
cui alla planimetria di progetto Allegato 4 unita a questo atto quale
parte integrante sotto la voce Allegato "A"; b.10) i rifiuti
provenienti dal parco legno una volta cippati potranno essere posti
in deposito preliminare esclusivamente all'interno del capannone di
cui alla planimetria allegata a questo atto quale parte integrante
sotto la voce Allegato "A"; b.11) la potenzialita' massima istantanea
del deposito preliminare dei rifiuti gia' cippati non potra' superare
le 3.000 tonn.; b.12) la potenzialita' massima di trattamento di
riduzione volumetrica non potra' superare la somma della
potenzialita' delle due linee di cippatura ossia 120 t/h; b.13) al
fine di limitare le emissioni sonore l'impianto potra' essere
utilizzato esclusivamente su due turni lavorativi diurni; b.14) altri
rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dalla attivita'
autorizzata, devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle
vigenti normative ambientali; b.15) la societa' dovra' accertarsi che
i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente
autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle
regolari autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/97 e successive
modifiche ed integrazioni; b.16) l'attivita' di deposito preliminare
e trattamento deve essere condotta con modalita' e mezzi tecnici tali
da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il
personale addetto e per l'ambiente; b.17) gli impianti devono essere
mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio
costantemente efficienti, secondo quanto indicato nel parere di
conformita' espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con
la nota prot. 1344 in data 17/8/2000; b.18) le emissioni sonore
devono essere contenute entro i limiti di legge; b.19) e' fatto
divieto, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni, di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti
pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; b.20)
dovranno essere regolarmente tenuti i registri di carico e scarico
aggiornato in base al disposto previsti dell'art. 12 del DLgs 22/97 e
successive modifiche ed integrazioni; b.21) copia dei formulari di
identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 15 del
summenzionato decreto dovranno essere conservati assieme al registro
di carico e scarico ubicato presso la ditta;
c) di autorizzare la Societa' San Marco Bioenergie SpA, ai sensi
dell'art. 45 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,
allo scarico delle acque di dilavamento dell'area da adibire a
deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi nello Scolo
Val d'Albero. L'autorizzazione e' vincolata al rispetto delle
seguenti prescrizioni: c.1) lo scarico autorizzato e' quello indicato
nella planimetria Tav. unica in data 22/1/2001 unita a questo atto
quale parte integrante sotto la voce Allegato "C"; c.2) le acque di
dilavamento provenienti dall'area di deposito preliminare dei rifiuti
speciali non pericolosi devono confluire prima dello scarico in un
pozzetto di ispezione. Entrambi i manufatti dovranno avere le
caratteristiche tecniche di cui alla planimetria sopra citata; c.3)
devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla
Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs 11/5/1999, n. 152; c.4) e' fatto
divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico
ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si
riscontrassero depositi di materie, e' fatto obbligo di provvedere
alla immediata rimozione delle stesse; c.5) la condotta per la
raccolta delle acque di dilavamento dell'area da adibire a deposito
preliminare dei rifiuti speciali non pericolosi dovra' essere
mantenuta in buona efficienza alfine di evitare ogni contaminazione
delle acque sotterranee e ristagni per difficolta' di deflusso; c.6)
le modalita' di scarico in corso d'acqua devono evitare il
verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente,
quali, percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a
cielo aperto, proliferazioni di insetti; c.7) lo scarico dovra'
essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il
controllo nei punti assunti per gli accertamenti e indicati nella
planimetria Tav. unica in data 22/1/2001 unita a questo atto quale
parte integrante sotto la voce Allegato "C"; c.8) e' fatto divieto di
raggiungere i valori limite di emissione previsti, mediante
diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo; c.9) e'
fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento
proveniente dallo scarico; c.10) da parte della societa' autorizzata
dovra' essere preventivamente inoltrata alla Provincia di Ferrara ai
sensi del DLgs 152/99 formale domanda per ogni modifica del ciclo
produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle
caratteristiche dello scarico; c.11) sono fatti salvi i diritti di
terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico di cui alla
presente autorizzazione;
d) il presente atto abbia una validita' pari ad anni 4 dalla data di
approvazione della presente delibera.
4) Parere di conformita' al progetto (NOP), ai sensi degli artt. 63,
15, 46, 64 del DM 16 febbraio 1998, rilasciata dal Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara con nota prot. n. 1810
del 13 ottobre 1998, successivamente aggiornato, in relazione a
modifiche apportate al progetto, con note prot. n. 2333/99 del 7
febbraio 2000, prot. n. 2240/00 del 22 febbraio 2001 e prot. n. 1718
del 20 ottobre 2001 con le seguenti prescrizioni:
a) anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla
relazione tecnica inviata, venga rispettata la normativa di sicurezza
in vigore e pertanto l'impianto dovra' essere realizzato nel rispetto
delle norme tecniche contenute nel decreto Ministero Ambiente
12/1/1994;
b) vengano applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza DLgs n. 493 del 14/8/1996 espressamente finalizzate alla
sicurezza antincendio;
c) le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche
ed ubicazione, siano tali da consentire un primo efficace intervento
su un principio di incendio e che gli agenti estinguenti siano
compatibili con le sostanze e le lavorazioni;
d) l'alimentazione degli idranti da incendio avvenga attraverso
acquedotto cittadino e/o da riserva idrica in conformita' alle norme
CNVVF-CPAI UNI 9490 dell'aprile 1989. Per ciascuno idrante sia
garantita almeno una portata di 120 lt/min alla pressione di 2 atm,
in ogni caso sia assicurato il funzionamento contemporaneo del 50%
degli idranti a servizio del compartimento piu' vasto e/o con maggior
carico di incendio per un periodo pari almeno a 90'. Per gli idranti
soprassuolo vengano garantite portate pari a 400 lt/min alla
pressione di 2 atm;
e) l'impianto elettrico sia realizzato in conformita' alle norme CEI.
All'atto del collaudo dovra' essere presentato al Comando,
certificazione circa la rispondenza degli impianti alle suddette
norme;
f) l'impianto elettrico di ogni singola utenza a servizio di
attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi (DM 16/2/1982)
sia provvista di interruttore generale munito di protezione contro le
correnti di sovraccarico o di corto circuito, installato in
prossimita' degli ingressi delle rispettive attivita' e comunque in
posizione tale che, in caso di intervento dei Vigili del Fuoco, sia
possibile escludere i circuiti interni senza doversi addentrare
all'interno degli ambienti. La posizione degli interruttori, che
devono essere manovrabili sottocarico, deve risultare segnalata con
apposita cartellonistica;
g) le condutture elettriche attraversanti solai o pareti per i quali
sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono
essere dotate di sistemi per impedire la propagazione dell'incendio;
h) le strutture siano incombustibili e abbiano resistenza al fuoco
commisurata al carico d'incendio;
i) le uscite di sicurezza dai luoghi di lavoro dovranno essere
conformi al DLgs 626/94 e successive modifiche, i relativi percorsi
di esodo siano privi di ostacoli o impedimenti al rapido deflusso
delle persone;
j) l'impianto di produzione calore sia conforme ai disposti della
normativa di sicurezza in vigore in particolare per quanto riguarda:
accesso, ubicazione, attestazione dispositivi di controllo e
sicurezza, automatici e manuali;
k) il gruppo elettrogeno sia realizzato in locale diverso dalle
centraline vapore ed in ogni caso sia rispondente alle vigenti
normative. Per questo impianto dovra' essere presentato per la
preventiva approvazione un progetto completo;
l) le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative
manutenzioni periodiche siano conformi a quanto previsto nel punto 8
di cui alla norma UNI 949;
m) la stazione di riduzione del gas sia conforme a quanto previsto
nel punto 4.4 di cui al DM 24/11/1994;
n) le caldaie installate all'aperto abbiano caratteristiche
costruttive per tale tipo di installazione.
5) Iscrizione al Registro delle imprese che esercitano attivita' di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi - DLgs 22/97 rilasciata
dalla Provincia di Ferrara - Servizio Ambiente con atto PG n. 81582
del 5 dicembre 2001, con le seguenti prescrizioni:
a) l'attivita' di recupero oggetto della presente iscrizione potra'
essere esercitata in comune di Argenta, frazione Bando, Via Val
d'Albero n. 73, con riferimento alle tipologie di rifiuti ed alle
attivita' di recupero di seguito elencate: punto 3 tipologia: -
020103 scarti vegetali - 020107 scarti derivanti dalla silvicoltura
punto 4 tipologia: - 030101 scarti di corteccia di sughero - 030102
segatura - 030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno
deteriorato - 030301 corteccia - 150103 imballaggi in legno - 170201
legno attivita' di recupero: messa in riserva e triturazione del
materiale per il successivo utilizzo come combustibile per produrre
energia;
b) ai fini dell'esercizio dell'attivita' di recupero oggetto del
presente atto, la Societa' dovra' essere in possesso di tutte le
necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3
del DM 5 febbraio 1998;
c) la potenzialita' massima di recupero dei rifiuti sopra indicati
sara' pari a ton/anno 240.000;
d) la potenzialita' istantanea della messa in riserva dovra'
risultare non superiore a 43.000 tonn; e' fatto obbligo comunque da
parte dell' Azienda, di attenersi alle prescrizioni relative alla
attivita' di messa in riserva, indicate all'art. 6 del DM 5/2/1998;
e) la Societa' dovra' inoltre rispettare quanto previsto all'art. 7,
commi 1 e 2 del DM 5/2/1998;
f) dovra' essere inoltrata alla Amministrazione provinciale di
Ferrara entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente
indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti
recuperati e di quelli derivanti dall'attivita' ed avviati allo
smaltimento, relativa all'anno precedente;
g) ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del decreto 21 luglio 1998, n.
350, la presente iscrizione verra' sospesa in caso di mancato
versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun
anno;
h) ai sensi dell'art. 33, comma 5 del DLgs 22/97 e successive
modifiche e integrazioni, dovra' essere inoltrata al Servizio
Ambiente della Provincia di Ferrara nuova comunicazione nelle ipotesi
di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della
titolarita' dell'iscrizione;
i) la presente iscrizione avra' validita' per cinque anni a partire
dalla data del presente atto, e potra' essere rinnovata alla scadenza
previa apposita comunicazione;
c) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di servizi, la Provincia di Ferrara, con atto prot. gen n.
028924 del 9 aprile 2002, del Dirigente del Servizio Ambiente e
Difesa del territorio, ing. Paola Magri, ha rilasciato, ai sensi
dell'art. 45 del DLgs 152/99 e della L.R. 3/99, la autorizzazione
allo scarico delle acque reflue derivanti dall'attivita' della
centrale in oggetto nello scolo consorziale Canaletta Riunita
Sabbiosola-Benvignante con prescrizioni (ricomprese nel "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione di una centrale
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA"; tale
autorizzazione costituisce l'Allegato 2 alla presente deliberazione
quale sua parte integrante e sostanziale;
d) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di servizi, il Comune di Argenta, con atto n. 29788 del 24
aprile 2002, del Dirigente del Settore Urbanistica, arch. Massimo
Mastella, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 151 del DLgs 490/99 e
della L.R. 26/78, la autorizzazione paesaggistica per la
realizzazione della centrale in oggetto; tale autorizzazione
costituisce l'Allegato 3 alla presente deliberazione quale sua parte
integrante e sostanziale;
e) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della
Conferenza di servizi, il Servizio provinciale Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali di Ferrara, in quanto le quantita' di
acque di cui e' previsto il prelievo sono compatibili con le
disponibilita' di acque dallo scolo consorziale Canaletta Riunita
Sabbiosola-Benvignante, ha in corso il rilascio della concessione di
derivazione idrica, ai sensi del TU 1775/33; tale concessione non e'
allegato al presente atto deliberativo in quanto non e' ancora
pervenuto il prescritto parere dell'Autorita' di Bacino del Po;
f) di dare atto che sulle Osservazioni scritte pervenute in base alle
valutazioni espresse nella presente deliberazione, si fanno proprie e
si esprimono le risposte riportate nell'Allegato B al "Rapporto
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione di una centrale
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,
della presente deliberazione;
g) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale del
progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 20 MWe e
76 MWt, sita nel comune di Argenta - Localita' Bando, in Provincia di
Ferrara, presentato da San Marco Bioenergie SpA abbia validita' per 4
anni, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni;.
h) di stabilire che la presente deliberazione, contenente la
autorizzazione paesaggistica di cui alla precedente lettera d), ai
sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, sia trasmessa alla competente Soprintendenza per i Beni
ambientali ed architettonici di Ravenna ai fini dell'esercizio dei
poteri di cui al comma 9 dell'art. 82 del DPR 616/77 e successive
modifiche integrazioni;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al
proponente Societa' San Marco Bioenergie SpA, alla Provincia di
Ferrara, al Comune di Argenta, al Servizio Provinciale Difesa del
suolo, Risorse idriche e forestali di Ferrara, all'ARPA - Sezione
provinciale di Ferrara, all'Azienda Unita' sanitaria locale di
Ferrara - Dipartimento di Sanita' pubblica, al Consorzio di Bonifica
del II Circondario Polesine di San Giorgio;
l) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, per estratto, la presente
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.