REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2002, n. 941

Valutazione impatto ambientale progetto realizzazione di centrale termoelettrica da 20 MWe/76 MWt alimentata a biomasse sita nel comune di Argenta - Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA (L.R. 9/99, Titolo III)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
servizi del 14 maggio 2002, contenute nel "Rapporto sull'impatto                
ambientale del progetto di realizzazione di una centrale                        
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -                  
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che                    
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,             
della presente deliberazione, il progetto di realizzazione di una               
centrale termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt, sita nel comune di                  
Argenta - Localita' Bando, in Provincia di Ferrara, presentato da San           
Marco Bioenergie SpA e', nel complesso, ambientalmente compatibile e            
che quindi e' possibile realizzare l'impianto in oggetto con le                 
prescrizioni citate all'interno del medesimo "Rapporto" nei punti               
1.C., 2.C., 3.C., che di seguito si riportano.                                  
Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico                   
1) Come dichiarato nel SIA, appare opportuno che il sito                        
impiantistico sia sottoposto, in fase di esercizio dell'impianto                
ristrutturato, ai controlli necessari per la certificazione ISO 14001           
ed alla certificazione secondo il modello EMAS.                                 
2) L'utilizzo delle vasche ex polpe, descritta nella Tavola 1                   
allegata alle integrazioni prodotte in data 7 marzo 2002, per il                
deposito del combustibile cippato, non puo' essere attivato prima               
dell'efficacia di una specifica variante al PRG del Comune di                   
Argenta, che riclassifichi l'area da zona di tutela dei fiumi bacini            
e corsi d'acqua E3 in zona D di completamento o in zona D8 per                  
depositi a cielo aperto. Resta a carico del proponente l'attivazione            
dell'iter di detta variante specifica al PRG, che l'amministrazione             
comunale si riserva di valutare sentiti gli ordinari organi                     
competenti ad esprimersi sugli strumenti urbanistici generali,                  
secondo le attribuzioni previste dal DLgs 267/00.                               
3) Resta subordinato al rilascio di concessione edilizia in variante            
alla precedente n. 36713 A del 25 gennaio 2000, la realizzazione                
delle opere dovute per il completamento dell'impianto. Resta a carico           
del proponente l'attivazione dell'iter relativo al rilascio di detta            
concessione presso il Comune di Argenta.                                        
4) L'utilizzo degli immobili e degli impianti e' soggetto                       
all'acquisizione delle autorizzazioni e certificati previsti dalle              
norme vigenti ovvero alla effettuazione del collaudo ai sensi                   
dell'art. 9 del DPR 447/98 come modificato dal DPR 440/00. In                   
entrambi i casi il certificato di conformita' edilizia prescritto al            
punto a.7 della Autorizzazione provinciale alla realizzazione ed                
all'esercizio dell'area di stoccaggio, rilasciata con atto di Giunta            
provinciale n. 49/11329 del 20/2/2001, sara' sostituito dal                     
certificato di agibilita' rilasciato dall'Amministrazione comunale ai           
sensi dell'art. 221 del TULS approvato con RD 27 luglio 1934, n.                
1265, in base al vigente Regolamento edilizio del Comune di Argenta.            
5) L'attivita' in oggetto dovra' essere classificata, ai sensi                  
dell'art. 216 del RD 27 luglio 1934, n. 1265. Resta a carico del                
proponente produrre al Comune di Argenta la richiesta di                        
classificazione.                                                                
Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale                     
6) I materiali ammessi come combustibili alla centrale saranno                  
unicamente, oltre che legno vergine proveniente da produzioni                   
dedicate, quelli individuati nella seguente tabella, con la                     
precisazione che le tipologie autorizzate sono esclusivamente quelle            
contrassegnate da 6 cifre, e non dovranno comprendere in alcun modo             
legno trattato.                                                                 
Codice CER                                                                      
Denominazione                                                                   
DM 5 febbraio 1998, Allegato 2,   Suballegato 1, punto 3                        
scarti vegetali                                                                 
02 01 03                                                                        
scarti vegetali                                                                 
02 01 07                                                                        
rifiuti derivanti da silvicoltura                                               
DM 5 febbraio 1998, Allegato 2,   Suballegato 1, punto 4                        
rifiuti della lavorazione   del legno ed affininon trattati                  
03 01 01                                                                        
scarti di corteccia e di sughero                                                
03 01 02                                                                        
segatura                                                                        
03 01 03                                                                        
scarti di rasatura, taglio,   impiallacciatura, legnodeteriorato             
03 03 01                                                                        
corteccia                                                                       
15 01 03                                                                        
imballaggi di legno                                                             
17 02 01                                                                        
legno                                                                           
7) I materiali individuati nella precedente tabella devono possedere            
le caratteristiche di cui ai punti 3.2 e 4.2 dell'Allegato 2,                   
Suballegato 1, al DM Ambiente 5 febbraio 1998.                                  
8) Rispetto ai materiali proposti nel SIA dalla societa' San Marco              
Bioenergie SpA e' stata esclusa la tipologia codificata dal codice              
CER 20 01 07 in quanto esso identifica un materiale proveniente dai             
rifiuti urbani.                                                                 
9) Al fine di evitare la formazione di diossine, e' vietato                     
l'utilizzo di combustibili contenenti sostanze clorurate.                       
10) Nel rispetto delle normative vigenti in materia di lotta                    
obbligatoria all'Erwinia Amilovora, si ritiene che                              
l'approvvigionamento di residui di potature non possa derivare da               
aziende dichiarate infette dal Servizio Fitosanitario.                          
11) Dovra' essere rispettato quanto disposto dagli artt. 3 e 4 e                
dalle Norme tecniche dell'Allegato 2, Suballegato 1 del DM del 5                
febbraio 1998.                                                                  
12) Il quantitativo massimo di combustibile ammessi alla centrale e'            
pari a 232.000 t/anno.                                                          
13) II quantitativo massimo di combustibili posti in deposito                   
preliminare non dovra' superare le 240.000 t.                                   
14) Il deposito di tali rifiuti deve essere effettuato nel rispetto             
dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura             
degli stessi.                                                                   
15) Lo smaltimento delle acque eventualmente derivanti dall'attivita'           
di deposito preliminare e di trattamento deve essere effettuato nel             
rispetto delle vigenti normative ambientali di settore.                         
16) Nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti           
dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte           
ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico              
sanitario ed ambientale.                                                        
17) Tutte le operazioni manuali dovranno essere eseguite dagli                  
operatori in condizioni di massima sicurezza.                                   
18) La societa' San Marco Bioenergie SpA e' obbligata al rispetto               
delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e              
delle acque, nonche' in materia di sicurezza, igiene e tutela dei               
lavoratori e di rischi di incidenti e prevenzione di incendi.                   
19) Sono fatte salve le autorizzazioni concessioni e permessi,                  
eventualmente non rilasciati ad esito della Conferenza di servizi,              
nonche' i diritti di terzi.                                                     
20) Per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti              
dall'attivita', dovranno essere rispettate le norme di cui all'art.             
6, lettera m) del DLgs 22/97.                                                   
21) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' accertarsi che i                
terzi ai quali vengono affidati rifiuti prodotti dalla propria                  
attivita' per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari            
autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/97 e successive modifiche ed                
integrazioni                                                                    
22) E' fatto obbligo di mantenere l'area dell'impianto, i piazzali e            
l'adiacente viabilita' pubblica costantemente puliti ed in condizioni           
da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene.                        
23) E' fatto obbligo alla societa' San Marco Bioenergie SpA di:                 
- iniziare i lavori di completamento del progetto entro un anno e               
terminare entro 3 anni dal rilascio del presente atto;                          
- dare comunicazione della data di inizio lavori alla Regione                   
Emilia-Romagna, all'Amministrazione provinciale, all'ARPA - Sezione             
provinciale di Ferrara e al Sindaco del Comune di Argenta; con le               
stesse modalita' la ditta dovra' provvedere ad inviare con cadenza              
semestrale, una relazione in merito allo stato di avanzamento dei               
lavori;                                                                         
- prima dell'inizio dell'attivita', inoltrare, alla Regione                     
Emilia-Romagna, all'Amministrazione provinciale, al Sindaco del                 
Comune di Argenta dichiarazione del Direttore dei lavori o del legale           
rappresentante della ditta, attestante che i lavori di completamento            
del progetto sono stati eseguiti in conformita' a quanto approvato;             
- presentare ai Vigili del Fuoco di Ferrara la documentazione                   
aggiornata riguardante le modifiche che apportate all'impianto, nel             
caso venga rilasciato un nuovo Certificato di prevenzione incendi, lo           
stesso dovra' essere inoltrato alla Regione Emilia-Romagna,                     
all'Amministrazione provinciale, all'ARPA - Sezione provinciale di              
Ferrara e al Sindaco del Comune di Argenta, prima dell'inizio                   
dell'attivita'.                                                                 
24) La societa' San Marco Bioenergie SpA deve essere in possesso del            
registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al           
disposto dell'art. 12 del DLgs 22/97 e successive modifiche ed                  
integrazioni.                                                                   
25) Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai               
sensi dell'art. 15 del summenzionato decreto dovranno essere                    
conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la            
ditta per 5 anni.                                                               
26) L'esercizio dell'attivita' autorizzata con il presente atto e'              
altresi' vincolata al rispetto delle disposizioni di cui al DLgs                
22/97 e successive modifiche ed integrazioni, alla delibera del                 
Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e alla LR 3/99,                   
modificata dalla LR 22/00.                                                      
27) Per quanto riguarda la corretta gestione della centrale nonche'             
degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi devono essere            
rispettate le prescrizioni dettate al punto 3.C.1.                              
28) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' esplorare, in accordo           
con il Comune di Argenta, la possibilita' di utilizzo di energia                
termica o dispersa dal circuito di raffreddamento, per quanto                   
limitata, oppure quella ottenuta da un aumento di produzione della              
centrale (7-8 MW termici a 5 bar e 215 gradi C da spillamento turbina           
con un maggiore consumo di combustibili di circa 2 t/h).                        
29) La societa' San Marco Bioenergie SpA, inoltre, dovra' esplorare             
in accordo con il Comune di Argenta, la possibilita' di incrementare            
la percentuale di combustibile proveniente dalla Short Rotation                 
Forestry, secondo un programma che preveda che questa tipologia                 
costituisca a regime il 15% del totale di combustibile utilizzato,              
pari a circa 36.000 t/a da reperire prioritariamente in ambito                  
locale, al fine di migliorare l'integrazione tra l'impianto ed il               
contesto produttivo ed ambientale in cui questa si colloca.                     
30) La societa' San Marco Bioenergie SpA dovra' esplorare in accordo            
con il Comune di Argenta, la possibilita' di promuovere un accordo di           
programma tra la stessa societa', gli enti territoriali, le                     
associazioni agricole ed eventuali soggetti terzi, al fine di                   
realizzare il sistema di raccolta e conferimento dei residui di                 
potatura ipotizzato nello studio prodotto. Tale accordo si rende                
necessario in considerazione della notevole incidenza di questa                 
tipologia di combustibile, pari al 40% del totale utilizzato, a                 
fronte delle carenze del contesto produttivo, programmatico e                   
normativo in cui questa ipotesi si colloca. La realizzazione di tale            
sistema e' inoltre auspicabile in considerazione del miglior utilizzo           
di quelle risorse rappresentate dai residui di potatura che non                 
trovano impiego nell'ambito delle singole realta' produttive, e che             
vengono impropriamente eliminate con pratiche di autosmaltimento.               
Pratiche che inducono un impatto ambientale sicuramente maggiore di             
quanto non sia indotto dal loro utilizzo in un impianto dotato di               
sistemi di monitoraggio e abbattimento delle emissioni qual e' quello           
in esame.                                                                       
31) Il proponente dovra':                                                       
a) valutare la possibilita' di recuperare il Blow down delle torri di           
raffreddamento per alimentare la rete idrica antincendio;                       
b) attivare la procedura per la variante specifica al PRG tesa alla             
riclassificazione della zona ad est della centrale in cui e'                    
collocata la ex "vasca polpe" e redigere il progetto relativo                   
all'ipotesi di utilizzare come area di accumulo del combustibile                
cippato la stessa area interna al perimetro della centrale di circa             
4.500 mq., sottoponendo lo stesso progetto all'approvazione da parte            
della Provincia di Ferrara ai sensi delle vigenti disposizioni.                 
Prescrizioni in merito al Quadro di riferimento ambientale                      
Aria                                                                            
32) Poiche' la societa' San Marco Bioenergie SpA si e' avvalsa delle            
procedure semplificate di cui all'articolo 33 del DLgs del 5 febbraio           
1997, n. 22, i limiti di emissione contenuti nella "Autorizzazione              
all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88",               
rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e                        
dell'Artigianato, con decreto del Direttore generale dell'Energia e             
delle Risorse minerarie prot. 203812 del 19 febbraio 1999, devono               
essere corretti come segue, al fine di adeguarli alle disposizioni              
del DM del 5 febbraio 1998 (limiti piu' restrittivi per gli impianti            
che devono eseguire un monitoraggio in continuo delle emissioni);               
quindi l'impianto deve rispettare, per ogni punto di emissione, i               
seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno           
dei fumi pari all'11% in volume;                                                
(segue allegato fotografato)33) Per le emissioni in atmosfera di ogni           
linea della centrale, poiche' si ritiene necessario dover prevedere             
un periodo di messa a regime anche per la linea gia' avviata,                   
dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 8 del DPR                
203/88, e precisamente:                                                         
a) la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a                 
punto) di ogni linea della centrale deve essere comunicata con almeno           
15 giorni di anticipo alla Provincia, al Sindaco del Comune di                  
Argenta ed all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara;                           
b) entro un termine massimo di 4 mesi dalla data indicata al                    
precedente punto a), ogni linea della centrale deve essere messa a              
regime;                                                                         
c) dalla data di messa a regime, ed entro 10 giorni dalla stessa,               
l'impresa dovra' effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in             
tre giorni distinti; entro 15 giorni dalla stessa data l'impresa e'             
tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli alla           
Provincia, al Sindaco del Comune di Argenta ed all'ARPA - Sezione               
provinciale di Ferrara.                                                         
34) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura               
posizionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal                 
metodo UNICHIM e UNI 10169 e dimensionate in accordo con quanto                 
indicato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente                 
(ARPA) Sezione provinciale di Ferrara. Per quanto riguarda                      
l'accessibilita' alle prese di misura, devono essere garantite le               
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di               
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.                                
35) Dovranno essere effettuate misurazioni in continuo dei parametri            
sottoelencati:                                                                  
- polveri totali                                                                
- monossido di carbonio (CO)                                                    
- ossigeno di riferimento                                                       
- temperatura                                                                   
- portata volumetrica dell'effluente gassoso                                    
- ossidi di azoto (NOx)                                                         
- sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come                 
carbonio organico totale (COT)                                                  
- cloruro di idrogeno (HCL)                                                     
- biossido di zolfo (SO2)                                                       
36) Per tutti i parametri non controllati in continuo, la ditta e'              
tenuta ad effettuare gli autocontrolli degli inquinanti con                     
periodicita' almeno trimestrale. Per la verifica delle                          
caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:                      
- metodi adottati dall'UNICHIM;                                                 
- metodi concordati con ARPA.                                                   
37) I referti analitici di cui al precedente punto devono essere                
tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La                  
presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto              
indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41.                                 
38) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono                 
essere sottoposti a periodica manutenzione, alfine di garantire                 
l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali.                        
39) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori             
limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la                
ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel                
tempo piu' breve possibile e informare immediatamente, anche via fax,           
il Sindaco, la Provincia e l'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara              
che dispongono i provvedimenti necessari.                                       
40) Durante le fasi del processo, quali deposito, macinazione,                  
cippatura, vagliatura, non si devono originare emissioni diffuse, in            
particolare di materiale particellare. In caso contrario dovra'                 
essere presentato alla Provincia idoneo progetto di convogliamento ed           
abbattimento delle stesse.                                                      
Acqua                                                                           
41) Gli unici scarichi autorizzati sono quello nella "Canalette                 
Riunite Sabbiosola Benvignante" contrassegnato con il n. 111 sulla              
Tavola 1 allegata alle integrazioni del 6 marzo 2002 e quello nello             
Scolo Val d'Albero delle acque meteoriche dell'area dello stoccaggio            
nel Parco Legno.42) Devono essere rispettati i valori limite di                 
emissione previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs                     
11/5/1999, n. 152 nei punti di campionamento posti immediatamente a             
monte dell'immissione nei suddetti corpi idrici.                                
43) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel              
corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico           
si riscontrassero depositi di materie, e' fatto obbligo di provvedere           
alla immediata rimozione delle stesse.                                          
44) La rete fognante dovra' essere mantenuta in buona efficienza al             
fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e                   
ristagni per difficolta' di deflusso.                                           
45) Le modalita' di scarico nel corso d'acqua devono evitare il                 
verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali           
percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo            
aperto, proliferazioni di insetti.                                              
46) Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili            
per il campionamento ed il controllo nei punti assunti per gli                  
accertamenti.                                                                   
47) Sulle tubazioni di prelievo e di scarico dovranno essere                    
installati:                                                                     
- misuratori di portata (totalizzatore); le letture ai contatori                
dovranno essere effettuate a cadenza mensile, contestualmente con il            
Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di San Giorgio;                   
- sensori che misurino e registrino in continuo i seguenti parametri:           
temperatura e conducibilita', i cui valori dovranno essere trasmessi,           
con cadenza trimestrale, al Comune, ad ARPA - Sezione provinciale di            
Ferrara ed al Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di              
San Giorgio, secondo le modalita' stabilite dall'ARPA.                          
48) E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione                
previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo            
scopo.                                                                          
49) E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente                         
l'inquinamento proveniente dagli scarichi.                                      
50) I controlli sulla qualita' dell'acqua del corpo idrico "Canalette           
Riunite Sabbiosola Benvignante" dovranno prevedere, con cadenza                 
trimestrale, i campionamenti a monte del prelievo (circa 300 m.) ed a           
valle dello scarico (circa 500 m.) dei parametri indicati nel SIA al            
Cap. 5.1.6; a cadenza annuale dovranno inoltre essere effettuate                
analisi di un campione del sedimento della canaletta ed a cadenza               
semestrale dovranno essere effettuate analisi di due campioni secondo           
la metodologia IBE (uno estivo ed uno invernale). Gli esiti delle               
analisi dovranno essere trasmessi al Comune, ad ARPA - Sezione                  
provinciale di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica del II Circondario           
Polesine di San Giorgio, secondo le modalita' stabilite dall'ARPA.              
51) Da parte della ditta autorizzata dovra' essere preventivamente              
inoltrata alla Provincia di Ferrara formale domanda per ogni modifica           
del ciclo produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa             
delle caratteristiche degli scarichi e per ogni variazione                      
riguardante il contenuto del presente provvedimento.                            
Flora, vegetazione, fauna, ecosistemi                                           
52) L'intervento dovra' prevedere un potenziamento                              
dell'equipaggiamento ecologico andando ad implementare quelle                   
strutture naturali presenti, onde creare una sorta di rete ecologica            
all'interno della matrice agricola presente, assumendo anche una                
funzione di mitigazione/compensazione sull'impatto percettivo                   
dell'opera.                                                                     
53) Nel paragrafo relativo al paesaggio tali interventi vengono                 
meglio specificati.                                                             
54) Deve essere garantita la manutenzione degli impianti ed il                  
reimpianto delle fallanze.                                                      
Rumore                                                                          
55) Si prescrive l'esecuzione di un piano di monitoraggio per                   
verificate post operam gli effettivi livelli sonori in prossimita'              
dei ricettori sensibili. Tale piano di monitoraggio dovra' essere               
concordato con gli Enti preposti.56) Si prescrive che la societa' San           
Marco Bioenergie SpA si assuma l'onere dell'effettuazione di misure             
di rumore, sia in ambiente esterno che in ambiente abitativo, durante           
la fase di normale esercizio della centrale, per valutare il rispetto           
dei limiti applicabili.                                                         
57) Si prescrive inoltre che la societa' San Marco Bioenergie SpA               
attui le mitigazioni che si rendessero necessarie ad esito del                  
monitoraggio effettuato.                                                        
Paesaggio                                                                       
58) Al fine di mitigare l'impatto visivo, come previsto nel SIA e'              
necessario realizzare i seguenti interventi di mitigazione:                     
a) la piantumazione di filari di alberi lungo la recinzione a nord e            
a est con specie in grado di raggiungere una altezza di 20 m., deve             
avvenire con un interasse di 10 m. al fine di costituire una barriera           
visiva piu' compatta;                                                           
b) la piantumazione di filari di alberi lungo la recinzione dell'area           
di stoccaggio deve essere costituita da un duplice filare al fine di            
potenziare la dispersione di polveri;                                           
c) piantumazione di un filare di alberi lungo la Via Val d'Albero,              
come prescritto dalla autorizzazione relativa all'area di stoccaggio            
rilasciata con delibera della Giunta provinciale n. 49/11329 del 20             
febbraio 2001;                                                                  
d) realizzazione di una barriera vegetativa graduale nella zona ovest           
della centrale, al fine di mitigare l'impatto visivo e schermare                
dalle polveri, in relazione a tre complessi abitativi;                          
e) realizzazione di una barriera vegetativa di fronte allo                      
stabilimento, al fine di mitigare l'impatto visivo, in relazione al             
centro abitato di Bando.                                                        
59) La societa' che avra' in gestione l'impianto dovra' operare una             
adeguata manutenzione degli edifici e degli impianti dismessi, tesa             
al mantenimento del loro decoro oltre che alle condizioni di                    
sicurezza all'interno del perimetro dell'impianto.                              
Inquinamento elettromagnetico                                                   
60) E' necessario che la posa del cavo interrato avvenga lungo un               
tracciato che possieda una fascia di 2,5 m. per lato da possibili               
luoghi di permanenza di persone superiore alle 4 ore.                           
Traffico automobilistico                                                        
61) E' necessario la realizzazione della bretella stradale tra la SP            
Portomaggiore-Argenta e la Centrale in esame in modo tale da evitare            
i predetti attraversamenti da parte del notevole traffico veicolare             
pesante del centro abitato di Bando e della Via Val d'Albero.                   
Monitoraggio ambientale                                                         
62) Fatto salvo quanto previsto ai punti precedenti, dovra' essere              
realizzato il programma di monitoraggio ambientale previsto nel SIA.            
63) Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite dalla Provincia e             
da ARPA dovranno essere trasferiti in continuo alla Provincia, al               
Comune di Argenta, ad ARPA ed al Consorzio di Bonifica competente, i            
dati relativi al monitoraggio degli inquinanti a partire dalla messa            
a regime dell'impianto.                                                         
Prescrizioni generali                                                           
64) Da parte del titolare della ditta dovra' essere preventivamente             
inoltrata all'Amministrazione provinciale formale domanda per ogni              
variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e                
dovra' essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta              
nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.                          
65) Per il rinnovo delle singole autorizzazioni acquisite dovra'                
essere presentata domanda nei termini previsti dalle relative                   
normative.                                                                      
66) Copia del presente atto dovra' essere conservata presso                     
l'impianto autorizzato, ovvero presso la sede aziendale, e dovra'               
essere esibita ad ogni richiesta di controllo.                                  
67) Per quanto riguarda la corretta gestione della centrale nonche'             
degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi devono essere            
rispettate le prescrizioni dettate al punto 3.C.1.68) La                        
realizzazione di varianti e modifiche che comportino trasformazioni             
e/o ampliamenti dell'impianto e' vincolata al rispetto delle                    
disposizioni di cui alla L.R. 9/99 e successive modifiche ed                    
integrazioni.                                                                   
69) Le procedure e i risultati dei monitoraggi dell'aria, dell'acqua            
e del rumore dovranno essere validati da un Ente pubblico di                    
controllo; l'onere di tale attivita' sara' a carico della societa'              
San Marco Bioenergie SpA.                                                       
b) Sulla base delle valutazioni conclusive della Conferenza di                  
Servizi del 14 maggio 2002, contenute nel "Rapporto sull'impatto                
ambientale del progetto di realizzazione di una centrale                        
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -                  
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che                    
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,             
della presente deliberazione, e' necessario che vengano rispettate, a           
meno che non contrastino con quelle indicate nei punti 1C, 2C e 3C              
del rapporto stesso di cui alla precedente lettera a), le                       
prescrizioni delle autorizzazioni gia' rilasciate, che di seguito si            
riportano.                                                                      
1) Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianto                 
elettrico a 132 KV, rilasciata all'Amministrazione provinciale di               
Ferrara, con atto dirigenziale prot. n. 37852 dell'11 maggio 2001 con           
le seguenti prescrizioni:                                                       
a) a norma della Legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive                     
modificazioni ed integrazioni nonche' delle Leggi 22 ottobre 1971, n.           
865, 27 giugno 1974, n. 247, 28 gennaio 1977, n. 10 e 3 gennaio 1978,           
n. 1, i lavori dovranno iniziarsi entro 18 mesi dalla data dell'atto            
presente e compiersi entro 36 mesi dalla data dell'atto medesimo;               
b) all'Amministrazione provinciale di Ferrara dovra' essere                     
tempestivamente comunicato: - l'inizio e la conclusione dei lavori; -           
la messa in esercizio dell'impianto;                                            
c) l'impianto dovra' essere costruito secondo le modalita' tecniche             
previste nei progetti allegati alle istanze della SpA San Marco                 
Bioenergie sopraccitata e collaudato entro 4 anni dalla messa in                
esercizio, ai sensi del punto 3.103 del Cap. 3 del DM 21 marzo 1988;            
d) l'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di            
terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in                  
materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia                     
elettrica, nonche' delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite           
dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del TU 1775/33, per              
cui la SpA San Marco Bioenergie viene ad assumere la piena                      
responsabilita' nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni                 
eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e             
dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa           
Amministrazione da ogni pretesa avanzata da chi si ritenesse                    
danneggiato;                                                                    
e) la SpA San Marco Bioenergie resta obbligata ad eseguire durante la           
costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere            
nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la            
tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che al                  
riguardo saranno stabiliti con le comminatorie in caso di                       
inadempimento.                                                                  
2) Autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori in relazione alla           
concessione di derivazione idrica di 56 l/s dalle Canalette Riunite             
Sabbiosola-Benvignante in localita' Bando in comune di Argenta,                 
rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna - Servizio provinciale Difesa           
del suolo, Risorse idriche e forestali di Ferrara, con determinazione           
dirigenziale del Responsabile del Servizio prot. n. 2209 del 19 marzo           
2001 con le seguenti prescrizioni:                                              
a) l'opera e' costituita da sistema di presa a sifone, due linee del            
diametro di 250 mm., con gruppo motore di adescamento e sistema                 
controllo portata a mezzo valvole di regolazione;                               
b) prima dell'inizio dei lavori dell'opera di presa dovra' essere               
comunicato a mezzo raccomandata, a questo Servizio la data di inizio            
dei lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice delle opere nonche'           
il nominativo del direttore dei lavori, dovra' inoltre essere                   
informato il Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine San              
Giorgio-Ferrara per gli eventuali provvedimenti di competenza e                 
l'ultimazione dei lavori stessi;                                                
c) i lavori dovranno essere eseguiti come da relazione tecnica e                
disegni allegati all'istanza a firma del dott. ing. Alberto Iaderosa            
e dott. ing. Francesco Guggi e secondo le modalita' e le condizioni             
che in corso d'opera potranno essere impartite dal Servizio;                    
d) la presente autorizzazione si intende accordata con l'espressa               
clausola che la ditta San Marco Bioenergie SpA concessionaria resta             
obbligata a sottostare, nei riguardi delle opere, alle condizioni che           
saranno stabilite nell'atto di concessione definitivo e anche a                 
demolire le opere stesse qualora la Giunta regionale non intendesse             
accordare tale definitiva concessione, restando in ogni modo ben                
chiaro che nessun diritto compete alla ditta San Marco Bioenergie SpA           
per chiedere in merito compensi di qualsiasi specie;                            
e) la ditta istante dovra' osservare tutte le norme di sicurezza                
intese ad evitare danni alle persone ed alle cose secondo quanto                
stabilito dagli artt. 13 e 15 del DPR 7/1/1956, n. 164; in                      
particolare la ditta dovra' scrupolosamente osservare le norme del              
DLgs 19/9/1994, n. 626 riguardanti il miglioramento della sicurezza             
della salute dei lavoratori sul luogo dei lavori; nonche' le norme              
del DLgs 14/8/1996, n. 491 concernenti le prescrizioni minime di                
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;              
f) la presente autorizzazione e' accordata per la durata di 8 mesi e            
potra' essere revocata in qualsiasi momento senza che la ditta                  
istante abbia diritto a compensi o ad indennita'.                               
3) Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di stoccaggio             
di legno finalizzato al recupero, ai sensi dell'art. 27 del DLgs                
22/97, e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue                
industriali (provenienti dallo stoccaggio), ai sensi dell'art. 45 del           
DLgs 152/99, rilasciate dall'Amministrazione provinciale di Ferrara,            
con delibera di Giunta provinciale n. 49/11329 del 20 febbraio 2001             
con le seguenti prescrizioni:                                                   
a) di approvare il progetto presentato dalla societa' San Marco                 
Bioenergie SpA con sede legale in Milano Via S. Andrea n. 19, codice            
fiscale 01657580351 relativo alla predisposizione di un'area per il             
deposito preliminare ed alla installazione di un impianto per il                
trattamento mediante riduzione volumetrica di rifiuti speciali non              
pericolosi ai fini del loro riutilizzo, in comune di Argenta,                   
frazione Bando, Via Val d'Albero, ai sensi dell'art. 27 del DLgs                
22/97 e successive modifiche ed integrazioni. II progetto approvato             
in linea tecnica per quanto riguarda gli impianti e le strutture e              
nella sua localizzazione mediante la rappresentazione cartografica              
unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato               
"A", dovra' essere realizzato nelle aree individuate nella stessa               
planimetria. La realizzazione del progetto e' vincolata alle                    
disposizioni del DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,             
della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984, della              
L.R. 3/99 integrata dalla L.R. 22/00 ed inoltre: a.1) le opere che              
costituiscono il progetto dovranno essere realizzate cosi' come                 
descritto nella relazione tecnica di progetto ed in particolare: Area           
di deposito preliminare - l'area adibita al deposito preliminare dei            
rifiuti di cui alla planimetria di progetto Allegato 5 unita a questo           
atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "B" delle                    
dimensioni di circa 33.800 mq. dovra' avere il fondo realizzato con             
la posa di 20 cm. di materiale misto da cava opportunamente rullato;            
- l'area dovra' essere completamente recintata con rete metallica di            
2 metri di altezza e per tutto il perimetro dovra' essere realizzata            
una adeguata piantumazione con alberi ad alto fusto; - al fondo                 
dell'area dovra' essere data una adeguata pendenza in modo da                   
favorire lo sgrondo delle acque meteoriche ricadenti sull'area stessa           
verso la canalizzazione realizzata allo scopo di raccogliere ed                 
allontanare tali acque; - dovra' essere realizzata una condotta per             
la raccolta e l'allontanamento delle acque di dilavamento dell'area             
fino all'immissione di tali acque nel recapito finale Scolo Val                 
d'Albero, nel punto indicato nella planimetria di progetto tav. unica           
in data 22/1/2001 unita a questo atto quale parte integrante sotto la           
voce Allegato "C"; - tale condotta deve essere dotata a monte dello             
scarico di un pozzetto di controllo a norma dotato di un ingresso ed            
una uscita. Impianto di trattamento - l'impianto di trattamento                 
mediante cippatura del legno da avviare alla centrale dovra' essere             
installato all'interno del capannone ubicato nell'area indicata nella           
planimetria di progetto Allegato 4 unita a questo atto quale parte              
integrante sotto la voce Allegato "A" e sara' costituito da:  linea             
di cippatura: essa sara' costituita da due macchine di cippatura del            
tipo a tamburo con lame e controlame che permette al produzione di              
chips della pezzatura corretta, dimensionate entrambe per una                   
produzione di 60 t/h di cippato, alimentate da un alimentatore a                
catena e/o di un canale a tavola vibrante;  la linea di vagliatura:             
sara' costituita da un vaglio a tavola vibrante od a rulli e dovra'             
consentire la separazione del materiale in tre frazioni: frazione               
fine dimensioni medie inferiori a 5 mm., da avviare al deposito                 
preliminare nel silos segatura; cippato da avviare allo stoccaggio              
cippato; materiale fuori misura, di dimensioni superiori a 100 mm. da           
rinviare alla linea di cippatura;  linea di deferizzazione. Deposito            
preliminare del materiale cippato - all'interno del capannone di cui            
alla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la            
voce Allegato "A" dovra' essere realizzata una vasca in calcestruzzo            
dotata di sistema di estrazione del materiale del tipo a coclea                 
traslante o estrattore del tipo a piedini, di capacita' adeguata                
destinata al deposito preliminare del cippato provenienti da                    
fornitori esterni; - all'interno dello stesso capannone inoltre                 
dovranno essere alloggiati i sistemi di trasferimento del cippato               
allo stoccaggio segatura o all'alimentazione caldaie costituiti da:             
un sistema di estrazione del tipo a coclee traslanti (larghezza 10              
mt. e lunghezza pari a quella del capannone stesso), ed un sistema di           
caricamento a mezzo coclea traslante oppure navette mobili, e pale              
meccaniche per la gestione manuale del cippato; a.2) i lavori per la            
realizzazione del progetto approvato dovranno iniziare entro un anno            
dal rilascio del presente atto e terminare entro tre anni dalla data            
di inizio; a.3) la data di inizio e di ultimazione delle opere di               
realizzazione del progetto approvato con il presente atto, dovranno             
essere comunicate dalla Societa' San Marco Bioenergie SpA al Sindaco            
del Comune di Argenta ed alla Amministrazione provinciale di Ferrara            
con nota scritta firmata anche dal Direttore dei lavori e                       
dall'Assuntore dei lavori; a.4) nella realizzazione delle opere di              
progetto la Societa' San Marco Bioenergie SpA sara' soggetta ai                 
seguenti obblighi e responsabilita': a) dovranno essere osservate le            
destinazioni d'uso previste nel progetto di cui al presente atto e              
comunque nel rispetto delle norme del PRG, in relazione alle                    
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della Legge                   
28/1/1977, n. 10 nonche' all'art. 2 della L.R. 8/11/1988, n. 46, nel            
cantiere dovra' essere esposto un cartello recante: - gli estremi               
dell'atto di rilascio; - l'oggetto dell'intervento; - il titolare               
dell'autorizzazione; - il progettista; - il Direttore dei lavori; -             
l'Assuntore dei lavori; - il coordinatore della progettazione (DLgs             
494/96, art. 3, comma 6); - il coordinatore dell'esecuzione dei                 
lavori (DLgs 494/96, art. 3, comma 6); a.5) la Societa', il Direttore           
dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni                   
inosservanza, cosi' come delle norme generali di legge e di                     
regolamenti, come delle modalita' esecutive fissate nel presente                
atto; a.6) per le costruzioni eseguite in difformita' dal progetto              
approvato si applicano le sanzioni amministrative e penali di cui               
alla Legge 28/2/1985, n. 47; a.7) prima dell'inizio della attivita'             
di deposito preliminare e trattamento di rifiuti speciali non                   
pericolosi, ove si tratti di edifici di nuova costruzione, o                    
ricostruiti, o sopraelevati, o ristrutturati e' fatto obbligo di                
chiedere al Sindaco il certificato di conformita' edilizia ai sensi             
dell'art. 10 della L.R. 25/4/1990, n. 33, che vale come dichiarazione           
di abitabilita' o usabilita', di cui all'art. 221 del TULS approvato            
con RD 27/7/1934, n. 1265; a.8) sono fatti salvi i diritti dei terzi            
e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e di regolamenti             
comunali; a.9) prima dell'inizio della attivita' dovranno essere                
inoltrati alla Amministrazione provinciale: dichiarazione, a firma              
del Direttore dei lavori, attestante che i lavori di realizzazione              
del progetto sono stati eseguiti in conformita' a quanto approvato.             
L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e' subordinata all'esito           
favorevole della suddetta dichiarazione; a.10) prima dell'inizio                
della attivita' dovra' essere presentato alla Amministrazione                   
provinciale certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando           
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;                                    
b) di autorizzare la Societa' San Marco Bioenergie S.p.A., ai sensi             
dell'art. 28 del DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni,             
all'esercizio della attivita' di cui al progetto approvato con il               
presente atto, nelle aree indicate nella planimetria, unita a questo            
atto, quale parte integrante sotto la voce Allegato "A".                        
L'autorizzazione e' disciplinata dalle norme e disposizioni di cui al           
DLgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni della delibera del            
Comitato Interministeriale del 27/7/1984 della L.R. 3/99 del DLgs               
152/99 e dalle seguenti prescrizioni: b.1) l'area interessata dalla             
attivita' di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi            
di cui alla planimetria Allegato 5 unita a questo atto sotto la voce            
Allegato "B" dovra' essere mantenuta completamente recintata e                  
l'accesso controllato; b.2) l'intero perimetro dell'area stessa deve            
essere schermato da una idonea alberatura realizzando pertanto la               
piantumazione anche sul lato prospicente la Via Val d'Albero e la               
stessa deve essere mantenuta tale durante tutta la durata della                 
attivita' e fino a nuova destinazione d'uso dell'area stessa; b.3) il           
deposito preliminare dei rifiuti da cippare dovra' avvenire                     
esclusivamente all'interno dell'area indicata nella planimetria                 
Allegato 5 e unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce           
Allegato "B"; b.4) il deposito preliminare delle diverse tipologie di           
rifiuti da cippare dovra' essere realizzato in cumuli che dovranno              
rispettare le dimensioni geometriche, le distanze tra di loro e                 
rispetto al confine di proprieta' la dislocazione e la netta                    
separazione tra le due tipologie: tronchi e ramaglie di cui alla                
planimetria di progetto Allegato 5 unita a questo atto quale parte              
integrante sotto la voce Allegato "B", in particolare i cumuli delle            
ramaglie dovranno rispettare le seguenti dimensioni massime: base               
20x3 mt., altezza 3 mt. e distanziati tra loro di 8 mt., mentre                 
l'altezza dei cumuli dell'area deposito preliminare non dovra'                  
superare i 6 mt. ed i 3 mt. di larghezza alla base; b.5) i rifiuti              
che potranno essere posti in deposito preliminare dovranno essere               
esclusivamente costituiti da: a) 020103 scarti vegetali b) 020107               
rifiuti derivanti dalla silvicoltura c) 030101 scarti di corteccia e            
sughero d) 030102 segatura e) 030103 scarti di rasatura, taglio                 
impiallacciatura, legno deteriorato f) 030301 corteccia g) 150103               
imballaggi in legno h) 170201 legno i)  200107 legno b.6) il                    
quantitativo massimo annuo di rifiuti da cippare che potra' essere              
posto in deposito preliminare non dovra' superare le 240.000 tonn.;             
b.7) la potenzialita' massima istantanea del deposito preliminare               
delle diverse tipologie di rifiuti da cippare non potra' superare le            
40.000 tonn.; b.8) il legno da cippare proveniente dal parco legno              
verra' immediatamente avviato alle linee di cippatura; b.9) il                  
deposito preliminare del cippato proveniente da fornitori esterni               
verra' realizzato esclusivamente nella vasca in calcestruzzo dotata             
di sistema di estrazione di materiale a coclea traslante o a                    
estrattore del tipo a piedini ubicata all'interno del capannone di              
cui alla planimetria di progetto Allegato 4 unita a questo atto quale           
parte integrante sotto la voce Allegato "A"; b.10) i rifiuti                    
provenienti dal parco legno una volta cippati potranno essere posti             
in deposito preliminare esclusivamente all'interno del capannone di             
cui alla planimetria allegata a questo atto quale parte integrante              
sotto la voce Allegato "A"; b.11) la potenzialita' massima istantanea           
del deposito preliminare dei rifiuti gia' cippati non potra' superare           
le 3.000 tonn.; b.12) la potenzialita' massima di trattamento di                
riduzione volumetrica non potra' superare la somma della                        
potenzialita' delle due linee di cippatura ossia 120 t/h; b.13) al              
fine di limitare le emissioni sonore l'impianto potra' essere                   
utilizzato esclusivamente su due turni lavorativi diurni; b.14) altri           
rifiuti solidi e liquidi eventualmente derivanti dalla attivita'                
autorizzata, devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle               
vigenti normative ambientali; b.15) la societa' dovra' accertarsi che           
i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto della presente              
autorizzazione, per lo smaltimento finale, siano in possesso delle              
regolari autorizzazioni ai sensi del DLgs 22/97 e successive                    
modifiche ed integrazioni; b.16) l'attivita' di deposito preliminare            
e trattamento deve essere condotta con modalita' e mezzi tecnici tali           
da evitare inconvenienti igienico sanitari, danni o pericoli per il             
personale addetto e per l'ambiente; b.17) gli impianti devono essere            
mantenuti integri e l'area dotata di idonei mezzi antincendio                   
costantemente efficienti, secondo quanto indicato nel parere di                 
conformita' espresso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco con           
la nota prot. 1344 in data 17/8/2000; b.18) le emissioni sonore                 
devono essere contenute entro i limiti di legge; b.19) e' fatto                 
divieto, ai sensi dell'art. 9 del DLgs 22/97 e successive modifiche             
ed integrazioni, di miscelare tra loro categorie diverse di rifiuti             
pericolosi e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi; b.20)               
dovranno essere regolarmente tenuti i registri di carico e scarico              
aggiornato in base al disposto previsti dell'art. 12 del DLgs 22/97 e           
successive modifiche ed integrazioni; b.21) copia dei formulari di              
identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 15 del                   
summenzionato decreto dovranno essere conservati assieme al registro            
di carico e scarico ubicato presso la ditta;                                    
c) di autorizzare la Societa' San Marco Bioenergie SpA, ai sensi                
dell'art. 45 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni,            
allo scarico delle acque di dilavamento dell'area da adibire a                  
deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi nello Scolo             
Val d'Albero. L'autorizzazione e' vincolata al rispetto delle                   
seguenti prescrizioni: c.1) lo scarico autorizzato e' quello indicato           
nella planimetria Tav. unica in data 22/1/2001 unita a questo atto              
quale parte integrante sotto la voce Allegato "C"; c.2) le acque di             
dilavamento provenienti dall'area di deposito preliminare dei rifiuti           
speciali non pericolosi devono confluire prima dello scarico in un              
pozzetto di ispezione. Entrambi i manufatti dovranno avere le                   
caratteristiche tecniche di cui alla planimetria sopra citata; c.3)             
devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla            
Tabella 3 dell'Allegato 5 del DLgs 11/5/1999, n. 152; c.4) e' fatto             
divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico              
ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si                     
riscontrassero depositi di materie, e' fatto obbligo di provvedere              
alla immediata rimozione delle stesse; c.5) la condotta per la                  
raccolta delle acque di dilavamento dell'area da adibire a deposito             
preliminare dei rifiuti speciali non pericolosi dovra' essere                   
mantenuta in buona efficienza alfine di evitare ogni contaminazione             
delle acque sotterranee e ristagni per difficolta' di deflusso; c.6)            
le modalita' di scarico in corso d'acqua devono evitare il                      
verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente,                 
quali, percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a           
cielo aperto, proliferazioni di insetti; c.7) lo scarico dovra'                 
essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il           
controllo nei punti assunti per gli accertamenti e indicati nella               
planimetria Tav. unica in data 22/1/2001 unita a questo atto quale              
parte integrante sotto la voce Allegato "C"; c.8) e' fatto divieto di           
raggiungere i valori limite di emissione previsti, mediante                     
diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo; c.9) e'               
fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento                 
proveniente dallo scarico; c.10) da parte della societa' autorizzata            
dovra' essere preventivamente inoltrata alla Provincia di Ferrara ai            
sensi del DLgs 152/99 formale domanda per ogni modifica del ciclo               
produttivo che comporti una variazione quali-quantitativa delle                 
caratteristiche dello scarico; c.11) sono fatti salvi i diritti di              
terzi per eventuali danni derivanti dallo scarico di cui alla                   
presente autorizzazione;                                                        
d) il presente atto abbia una validita' pari ad anni 4 dalla data di            
approvazione della presente delibera.                                           
4) Parere di conformita' al progetto (NOP), ai sensi degli artt. 63,            
15, 46, 64 del DM 16 febbraio 1998, rilasciata dal Comando                      
provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara con nota prot. n. 1810              
del 13 ottobre 1998, successivamente aggiornato, in relazione a                 
modifiche apportate al progetto, con note prot. n. 2333/99 del 7                
febbraio 2000, prot. n. 2240/00 del 22 febbraio 2001 e prot. n. 1718            
del 20 ottobre 2001 con le seguenti prescrizioni:                               
a) anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla           
relazione tecnica inviata, venga rispettata la normativa di sicurezza           
in vigore e pertanto l'impianto dovra' essere realizzato nel rispetto           
delle norme tecniche contenute nel decreto Ministero Ambiente                   
12/1/1994;                                                                      
b) vengano applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di               
sicurezza DLgs n. 493 del 14/8/1996 espressamente finalizzate alla              
sicurezza antincendio;                                                          
c) le attrezzature mobili di estinzione per numero, caratteristiche             
ed ubicazione, siano tali da consentire un primo efficace intervento            
su un principio di incendio e che gli agenti estinguenti siano                  
compatibili con le sostanze e le lavorazioni;                                   
d) l'alimentazione degli idranti da incendio avvenga attraverso                 
acquedotto cittadino e/o da riserva idrica in conformita' alle norme            
CNVVF-CPAI UNI 9490 dell'aprile 1989. Per ciascuno idrante sia                  
garantita almeno una portata di 120 lt/min alla pressione di 2 atm,             
in ogni caso sia assicurato il funzionamento contemporaneo del 50%              
degli idranti a servizio del compartimento piu' vasto e/o con maggior           
carico di incendio per un periodo pari almeno a 90'. Per gli idranti            
soprassuolo vengano garantite portate pari a 400 lt/min alla                    
pressione di 2 atm;                                                             
e) l'impianto elettrico sia realizzato in conformita' alle norme CEI.           
All'atto del collaudo dovra' essere presentato al Comando,                      
certificazione circa la rispondenza degli impianti alle suddette                
norme;                                                                          
f) l'impianto elettrico di ogni singola utenza a servizio di                    
attivita' soggette al controllo di prevenzione incendi (DM 16/2/1982)           
sia provvista di interruttore generale munito di protezione contro le           
correnti di sovraccarico o di corto circuito, installato in                     
prossimita' degli ingressi delle rispettive attivita' e comunque in             
posizione tale che, in caso di intervento dei Vigili del Fuoco, sia             
possibile escludere i circuiti interni senza doversi addentrare                 
all'interno degli ambienti. La posizione degli interruttori, che                
devono essere manovrabili sottocarico, deve risultare segnalata con             
apposita cartellonistica;                                                       
g) le condutture elettriche attraversanti solai o pareti per i quali            
sono richiesti particolari requisiti di resistenza al fuoco, devono             
essere dotate di sistemi per impedire la propagazione dell'incendio;            
h) le strutture siano incombustibili e abbiano resistenza al fuoco              
commisurata al carico d'incendio;                                               
i) le uscite di sicurezza dai luoghi di lavoro dovranno essere                  
conformi al DLgs 626/94 e successive modifiche, i relativi percorsi             
di esodo siano privi di ostacoli o impedimenti al rapido deflusso               
delle persone;                                                                  
j) l'impianto di produzione calore sia conforme ai disposti della               
normativa di sicurezza in vigore in particolare per quanto riguarda:            
accesso, ubicazione, attestazione dispositivi di controllo e                    
sicurezza, automatici e manuali;                                                
k) il gruppo elettrogeno sia realizzato in locale diverso dalle                 
centraline vapore ed in ogni caso sia rispondente alle vigenti                  
normative. Per questo impianto dovra' essere presentato per la                  
preventiva approvazione un progetto completo;                                   
l) le condizioni di esercizio dell'impianto e le relative                       
manutenzioni periodiche siano conformi a quanto previsto nel punto 8            
di cui alla norma UNI 949;                                                      
m) la stazione di riduzione del gas sia conforme a quanto previsto              
nel punto 4.4 di cui al DM 24/11/1994;                                          
n) le caldaie installate all'aperto abbiano caratteristiche                     
costruttive per tale tipo di installazione.                                     
5) Iscrizione al Registro delle imprese che esercitano attivita' di             
recupero di rifiuti speciali non pericolosi - DLgs 22/97 rilasciata             
dalla Provincia di Ferrara - Servizio Ambiente con atto PG n. 81582             
del 5 dicembre 2001, con le seguenti prescrizioni:                              
a) l'attivita' di recupero oggetto della presente iscrizione potra'             
essere esercitata in comune di Argenta, frazione Bando, Via Val                 
d'Albero n. 73, con riferimento alle tipologie di rifiuti ed alle               
attivita' di recupero di seguito elencate: punto 3 tipologia: -                 
020103 scarti vegetali - 020107 scarti derivanti dalla silvicoltura             
punto 4 tipologia: - 030101 scarti di corteccia di sughero - 030102             
segatura - 030103 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno           
deteriorato - 030301 corteccia - 150103 imballaggi in legno - 170201            
legno attivita' di recupero: messa in riserva e triturazione del                
materiale per il successivo utilizzo come combustibile per produrre             
energia;                                                                        
b) ai fini dell'esercizio dell'attivita' di recupero oggetto del                
presente atto, la Societa' dovra' essere in possesso di tutte le                
necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3            
del DM 5 febbraio 1998;                                                         
c) la potenzialita' massima di recupero dei rifiuti sopra indicati              
sara' pari a ton/anno 240.000;                                                  
d) la potenzialita' istantanea della messa in riserva dovra'                    
risultare non superiore a 43.000 tonn; e' fatto obbligo comunque da             
parte dell' Azienda, di attenersi alle prescrizioni relative alla               
attivita' di messa in riserva, indicate all'art. 6 del DM 5/2/1998;             
e) la Societa' dovra' inoltre rispettare quanto previsto all'art. 7,            
commi 1 e 2 del DM 5/2/1998;                                                    
f) dovra' essere inoltrata alla Amministrazione provinciale di                  
Ferrara entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente               
indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti           
recuperati e di quelli derivanti dall'attivita' ed avviati allo                 
smaltimento, relativa all'anno precedente;                                      
g) ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del decreto 21 luglio 1998, n.             
350, la presente iscrizione verra' sospesa in caso di mancato                   
versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun              
anno;                                                                           
h) ai sensi dell'art. 33, comma 5 del DLgs 22/97 e successive                   
modifiche e integrazioni, dovra' essere inoltrata al Servizio                   
Ambiente della Provincia di Ferrara nuova comunicazione nelle ipotesi           
di modifiche sostanziali delle operazioni di recupero e/o della                 
titolarita' dell'iscrizione;                                                    
i) la presente iscrizione avra' validita' per cinque anni a partire             
dalla data del presente atto, e potra' essere rinnovata alla scadenza           
previa apposita comunicazione;                                                  
c) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della            
Conferenza di servizi, la Provincia di Ferrara, con atto prot. gen n.           
028924 del 9 aprile 2002, del Dirigente del Servizio Ambiente e                 
Difesa del territorio, ing. Paola Magri, ha rilasciato, ai sensi                
dell'art. 45 del DLgs 152/99 e della L.R. 3/99, la autorizzazione               
allo scarico delle acque reflue derivanti dall'attivita' della                  
centrale in oggetto nello scolo consorziale Canaletta Riunita                   
Sabbiosola-Benvignante con prescrizioni (ricomprese nel "Rapporto               
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione di una centrale           
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -                  
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA"; tale                   
autorizzazione costituisce l'Allegato 2 alla presente deliberazione             
quale sua parte integrante e sostanziale;                                       
d) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della            
Conferenza di servizi, il Comune di Argenta, con atto n. 29788 del 24           
aprile 2002, del Dirigente del Settore Urbanistica, arch. Massimo               
Mastella, ha rilasciato, ai sensi dell'art. 151 del DLgs 490/99 e               
della L.R. 26/78, la autorizzazione paesaggistica per la                        
realizzazione della centrale in oggetto; tale autorizzazione                    
costituisce l'Allegato 3 alla presente deliberazione quale sua parte            
integrante e sostanziale;                                                       
e) di dare atto che, sulla base dei lavori e delle valutazioni della            
Conferenza di servizi, il Servizio provinciale Difesa del suolo,                
Risorse idriche e forestali di Ferrara, in quanto le quantita' di               
acque di cui e' previsto il prelievo sono compatibili con le                    
disponibilita' di acque dallo scolo consorziale Canaletta Riunita               
Sabbiosola-Benvignante, ha in corso il rilascio della concessione di            
derivazione idrica, ai sensi del TU 1775/33; tale concessione non e'            
allegato al presente atto deliberativo in quanto non e' ancora                  
pervenuto il prescritto parere dell'Autorita' di Bacino del Po;                 
f) di dare atto che sulle Osservazioni scritte pervenute in base alle           
valutazioni espresse nella presente deliberazione, si fanno proprie e           
si esprimono le risposte riportate nell'Allegato B al "Rapporto                 
sull'impatto ambientale del progetto di realizzazione di una centrale           
termoelettrica da 20 MWe e 76 MWt sita nel comune di Argenta -                  
Localita' Bando presentato da San Marco Bioenergie SpA", che                    
costituisce l'Allegato 1, quale sua parte integrante e sostanziale,             
della presente deliberazione;                                                   
g) di stabilire che la presente valutazione di impatto ambientale del           
progetto di realizzazione di una centrale termoelettrica da 20 MWe e            
76 MWt, sita nel comune di Argenta - Localita' Bando, in Provincia di           
Ferrara, presentato da San Marco Bioenergie SpA abbia validita' per 4           
anni, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della L.R. 9/99 e successive           
modifiche ed integrazioni;.                                                     
h) di stabilire che la presente deliberazione, contenente la                    
autorizzazione paesaggistica di cui alla precedente lettera d), ai              
sensi dell'art. 17, comma 4 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed           
integrazioni, sia trasmessa alla competente Soprintendenza per i Beni           
ambientali ed architettonici di Ravenna ai fini dell'esercizio dei              
poteri di cui al comma 9 dell'art. 82 del DPR 616/77 e successive               
modifiche integrazioni;                                                         
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e             
successive modifiche ed integrazioni, la presente deliberazione al              
proponente Societa' San Marco Bioenergie SpA, alla Provincia di                 
Ferrara, al Comune di Argenta, al Servizio Provinciale Difesa del               
suolo, Risorse idriche e forestali di Ferrara, all'ARPA - Sezione               
provinciale di Ferrara, all'Azienda Unita' sanitaria locale di                  
Ferrara - Dipartimento di Sanita' pubblica, al Consorzio di Bonifica            
del II Circondario Polesine di San Giorgio;                                     
l) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e              
successive modifiche ed integrazioni, per estratto, la presente                 
deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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